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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IX, sentenza 23/02/2026, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 403/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 9, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IZZI GIOVANNI, Presidente
DI MARIO ALBERTO, Relatore
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2657/2025 depositato il 11/08/2025
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Pavia - Via Veneroni 18 27100 Pavia PV
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Provincia Pavia - Piazza Italia N. 2 27100 Pavia PV
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 115/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PAVIA sez. 1 e pubblicata il 09/04/2025 Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 12075/2024 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2010
- DINIEGO RIMBORSO n. 12075/2024 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 235/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Resistente_2 SPA ha proposto ricorso contro la Provincia di Pavia, avverso diniego tacito, e contro l'Agenzia delle Dogane di Pavia per diniego al rimborso di euro 3.604,71 riferito alle accise sull'energia elettrica anni 2010-2011 che la stessa ha dovuto rimborsare all'utilizzatore finale Resistente_2. La sentenza impugnata ha accolto il ricorso affermando che l'Agenzia delle Dogane (nel prosieguo anche
ADM), nel caso di specie, avrebbe dovuto provvedere al rimborso.
Propone appello ADM contestando la legittimazione passivo dell'ente alla restituzione dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica.
Con provvedimento in autotutela RU/ 3753 del 17-11-2025, notificato via pec in pari data, avente ad oggetto
“Addizionale provinciale energia elettrica annullamento in autotutela del provvedimento di diniego 12075 RU del 03/07/2024. Società Resistente_2 S.p.a. – Indirizzo_3 – Imola (BO) C.F. P.IVA_1”, l'Ufficio ha provveduto ad annullare il provvedimento di diniego prot. 12073/RU del 03/07/2024, a seguito del mutato indirizzo interpretativo di questa Agenzia in materia di addizionali sull'energia elettrica per le forniture con potenza disponibile inferiore a 200kW, per il quale sussiste ad oggi la legittimazione passiva, in via esclusiva, dell'Agenzia delle Dogane, partecipando altresì, in ordine al quantum che avrebbe provveduto al riesame della pratica.
Con successivo provvedimento prot. 1864/RU del 12/01/2026, notificato all'Appellata in pari data, lo scrivente
Ufficio ha provveduto a disporre il rimborso come richiesto alla società Resistente_2, che verrà saldato non appena perverranno i fondi necessari, così come avviene nelle procedure di rimborso ordinarie.
Propone appello incidentale la Provincia di Pavia affermando in primo luogo che l'approccio alla vertenza del primo giudice, in particolare, è stato patentemente inadeguato, atteso che questa difesa, fin col paragrafo n. 2 delle proprie controdeduzioni (doc. 12, pagg. 5 e seguenti) aveva specificamente contestato che alla Provincia fosse stato versato alcunchè da Resistente_2 e che, in ogni caso, ben prima dell'instaurazione del primo giudizio, un eventuale credito di Resistente_2 relativo ad indebito versamento di accise si fosse già prescritto: allegazioni e deduzioni che, tuttavia, il primo giudice mostra di non aver neppure esaminato, così incorrendo in vizio di omessa pronuncia su due specifiche domande di parte.
In secondo luogo la Provincia di Pavia contesta che il primo giudice, dovendo regolare le spese di lite all'esito della vertenza, ha così disposto: “La complessità della materia giustifica la compensazione delle spese”.
Si tratta di affermazione che, prima ancora di essere decisamente laconica, è meramente autoreferenziale e, per inciso, non consente neppure al lettore di controllarne la logicità, visto che, ne' nel periodo in esame, ne' nella restante parte motiva della sentenza, viene spiegato ove risieda “la complessità della materia”.
Propone appello incidentale condizionato la società affermando l'illegittimità della Sentenza per non aver riconosciuto la legittimazione passiva della Provincia di Pavia.
All'udienza del 27/01/2026 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La materia del contendere è cessata in quanto l'ufficio dell'Agenzia delle Dogane convenuto in giudizio ha annullato il diniego ed ha restituito la somma richiesta dalla ricorrente in restituzione.
L'appello della Provincia di Pavia è fondato nella parte in cui contesta la mancata reiezione espressa della domanda nei confronti della Provincia di Pavia in conseguenza dell'avvenuto riconoscimento della legittimazione passiva della sola Agenzia delle Dogane e Monopoli. La respinge invece nella parte in cui afferma che la domanda nei confronti della Provincia di Pavia era inaccoglibile per mancata prova del pagamento diretto alla Provincia in quanto la sentenza della Corte di Cass. Sez. 5, n. 21883 del 02/08/2024 ha chiarito che la legittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente della fonte energetica per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise di cui all'abrogato art. 6, del d.l. n. 511 del 1988, convertito con modif. dalla l. n. 20 del 1989, per forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW, spetta in via esclusiva all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, risolvendo quindi una questione sostanziale e processuale che si pone logicamente a monte dell'individuazione del pagamento e della somma da restituire.
Respinge invece il secondo motivo di appello incidentale della Provincia in quanto la complessità della materia è data non solo dal fatto che la sentenza della Corte di Cass. Sez. 5, n. 21883 del 02/08/2024 è solo il punto finale di un percorso giurisprudenziale che coinvolge anche la sentenza della C. Giustizia UE sez. IX, 12 ottobre 2023, n. 645 e la sentenza n. 43 del 15 aprile 2025 della Corte Costituzionale, affermando un principio del tutto nuovo nel nostro sistema e cioè che in caso di preclusione al giudice nazionale, sulla sola base del diritto dell'Unione, di disapplicare le disposizioni di diritto nazionale, tale diritto esige tuttavia che, in caso di impossibilità o di difficoltà eccessiva di ottenere dal fornitore il rimborso dell'imposta indebitamente pagata, il consumatore finale deve essere posto in grado di rivolgere la propria domanda di rimborso direttamenteallo Stato membro interessato.
Per mero tutiorismo si respinge l'appello incidentale di Resistente_2 in merito alla legittimazione passiva della Provincia di Pavia.
In definitiva quindi va dichiarata la cessazione della materia del contendere nei confronti dell'Agenzia del
Demanio; va accolto parzialmente l'appello incidentale della Provincia e respinto l'appello incidentale di Resistente_2. Le spese del grado possono essere compensate nei confronti di ADM perchè il diniego è stato emesso prima della pronuncia della Cassazione citata che ha chiarito chi fosse il debitore effettivo e nei confronti della
Provincia di Pavia in quanto l'appello incidentale era superfluo e comunque in parte anche infondato.
P.Q.M.
DICHIARA cessata la materia del contendere nei confronti dell'Agenzia del Demanio. Accoglie in parte l'appello incidentale della Provincia. Respinge l'appello incidentale di Resistente_2. Spese compensate.
Milano, li 27/01/2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
A. Di Mario G. ZI
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 9, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IZZI GIOVANNI, Presidente
DI MARIO ALBERTO, Relatore
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2657/2025 depositato il 11/08/2025
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Pavia - Via Veneroni 18 27100 Pavia PV
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Provincia Pavia - Piazza Italia N. 2 27100 Pavia PV
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 115/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PAVIA sez. 1 e pubblicata il 09/04/2025 Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 12075/2024 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2010
- DINIEGO RIMBORSO n. 12075/2024 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 235/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Resistente_2 SPA ha proposto ricorso contro la Provincia di Pavia, avverso diniego tacito, e contro l'Agenzia delle Dogane di Pavia per diniego al rimborso di euro 3.604,71 riferito alle accise sull'energia elettrica anni 2010-2011 che la stessa ha dovuto rimborsare all'utilizzatore finale Resistente_2. La sentenza impugnata ha accolto il ricorso affermando che l'Agenzia delle Dogane (nel prosieguo anche
ADM), nel caso di specie, avrebbe dovuto provvedere al rimborso.
Propone appello ADM contestando la legittimazione passivo dell'ente alla restituzione dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica.
Con provvedimento in autotutela RU/ 3753 del 17-11-2025, notificato via pec in pari data, avente ad oggetto
“Addizionale provinciale energia elettrica annullamento in autotutela del provvedimento di diniego 12075 RU del 03/07/2024. Società Resistente_2 S.p.a. – Indirizzo_3 – Imola (BO) C.F. P.IVA_1”, l'Ufficio ha provveduto ad annullare il provvedimento di diniego prot. 12073/RU del 03/07/2024, a seguito del mutato indirizzo interpretativo di questa Agenzia in materia di addizionali sull'energia elettrica per le forniture con potenza disponibile inferiore a 200kW, per il quale sussiste ad oggi la legittimazione passiva, in via esclusiva, dell'Agenzia delle Dogane, partecipando altresì, in ordine al quantum che avrebbe provveduto al riesame della pratica.
Con successivo provvedimento prot. 1864/RU del 12/01/2026, notificato all'Appellata in pari data, lo scrivente
Ufficio ha provveduto a disporre il rimborso come richiesto alla società Resistente_2, che verrà saldato non appena perverranno i fondi necessari, così come avviene nelle procedure di rimborso ordinarie.
Propone appello incidentale la Provincia di Pavia affermando in primo luogo che l'approccio alla vertenza del primo giudice, in particolare, è stato patentemente inadeguato, atteso che questa difesa, fin col paragrafo n. 2 delle proprie controdeduzioni (doc. 12, pagg. 5 e seguenti) aveva specificamente contestato che alla Provincia fosse stato versato alcunchè da Resistente_2 e che, in ogni caso, ben prima dell'instaurazione del primo giudizio, un eventuale credito di Resistente_2 relativo ad indebito versamento di accise si fosse già prescritto: allegazioni e deduzioni che, tuttavia, il primo giudice mostra di non aver neppure esaminato, così incorrendo in vizio di omessa pronuncia su due specifiche domande di parte.
In secondo luogo la Provincia di Pavia contesta che il primo giudice, dovendo regolare le spese di lite all'esito della vertenza, ha così disposto: “La complessità della materia giustifica la compensazione delle spese”.
Si tratta di affermazione che, prima ancora di essere decisamente laconica, è meramente autoreferenziale e, per inciso, non consente neppure al lettore di controllarne la logicità, visto che, ne' nel periodo in esame, ne' nella restante parte motiva della sentenza, viene spiegato ove risieda “la complessità della materia”.
Propone appello incidentale condizionato la società affermando l'illegittimità della Sentenza per non aver riconosciuto la legittimazione passiva della Provincia di Pavia.
All'udienza del 27/01/2026 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La materia del contendere è cessata in quanto l'ufficio dell'Agenzia delle Dogane convenuto in giudizio ha annullato il diniego ed ha restituito la somma richiesta dalla ricorrente in restituzione.
L'appello della Provincia di Pavia è fondato nella parte in cui contesta la mancata reiezione espressa della domanda nei confronti della Provincia di Pavia in conseguenza dell'avvenuto riconoscimento della legittimazione passiva della sola Agenzia delle Dogane e Monopoli. La respinge invece nella parte in cui afferma che la domanda nei confronti della Provincia di Pavia era inaccoglibile per mancata prova del pagamento diretto alla Provincia in quanto la sentenza della Corte di Cass. Sez. 5, n. 21883 del 02/08/2024 ha chiarito che la legittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente della fonte energetica per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise di cui all'abrogato art. 6, del d.l. n. 511 del 1988, convertito con modif. dalla l. n. 20 del 1989, per forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW, spetta in via esclusiva all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, risolvendo quindi una questione sostanziale e processuale che si pone logicamente a monte dell'individuazione del pagamento e della somma da restituire.
Respinge invece il secondo motivo di appello incidentale della Provincia in quanto la complessità della materia è data non solo dal fatto che la sentenza della Corte di Cass. Sez. 5, n. 21883 del 02/08/2024 è solo il punto finale di un percorso giurisprudenziale che coinvolge anche la sentenza della C. Giustizia UE sez. IX, 12 ottobre 2023, n. 645 e la sentenza n. 43 del 15 aprile 2025 della Corte Costituzionale, affermando un principio del tutto nuovo nel nostro sistema e cioè che in caso di preclusione al giudice nazionale, sulla sola base del diritto dell'Unione, di disapplicare le disposizioni di diritto nazionale, tale diritto esige tuttavia che, in caso di impossibilità o di difficoltà eccessiva di ottenere dal fornitore il rimborso dell'imposta indebitamente pagata, il consumatore finale deve essere posto in grado di rivolgere la propria domanda di rimborso direttamenteallo Stato membro interessato.
Per mero tutiorismo si respinge l'appello incidentale di Resistente_2 in merito alla legittimazione passiva della Provincia di Pavia.
In definitiva quindi va dichiarata la cessazione della materia del contendere nei confronti dell'Agenzia del
Demanio; va accolto parzialmente l'appello incidentale della Provincia e respinto l'appello incidentale di Resistente_2. Le spese del grado possono essere compensate nei confronti di ADM perchè il diniego è stato emesso prima della pronuncia della Cassazione citata che ha chiarito chi fosse il debitore effettivo e nei confronti della
Provincia di Pavia in quanto l'appello incidentale era superfluo e comunque in parte anche infondato.
P.Q.M.
DICHIARA cessata la materia del contendere nei confronti dell'Agenzia del Demanio. Accoglie in parte l'appello incidentale della Provincia. Respinge l'appello incidentale di Resistente_2. Spese compensate.
Milano, li 27/01/2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
A. Di Mario G. ZI