Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 24/02/2026, n. 1632
CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione e decadenza

    Le cartelle presupposte alle intimazioni sono risultate regolarmente notificate, così come un ulteriore atto interruttivo. La mancata impugnazione delle cartelle ha determinato l'incontestabilità del credito. Inoltre, non è trascorso il termine triennale di prescrizione tra la notifica dell'atto interruttivo e le intimazioni oggetto del ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 24/02/2026, n. 1632
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1632
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

    Testo completo