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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 24/02/2026, n. 1632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1632 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1632/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
DISTEFANO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3649/2024 depositato il 23/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239005039760000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239005039760000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239005039760000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239005039760000 BOLLO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239015987577000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160049187809000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170003747176000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200045500077000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170031805680000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180022220090000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento di cui trattasi e le relative cartelle di pagamento:
• n.29320160049187809000 afferente Tasse Automobilistiche per l'anno d'imposta 2011 e per un importo di €.317,93 compresi interessi e sanzioni;
• n. 29320170003747176000, afferente Tasse Automobilistiche per l'anno d'imposta 2012 e per un importo di €.313,77 compresi interessi e sanzioni;
• n. 29320170031805680000, afferente Tasse Automobilistiche per l'anno d'imposta 2013 e per un importo di €.309,09 compresi interessi e sanzioni;
• n. 29320180022220090000, afferente Tasse Automobilistiche per l'anno d'imposta 2014 e per un importo di €.433,17 compresi interessi e sanzioni;
2. l'intimazione di pagamento n. 29320239015987577/000 e la relativa cartella di pagamento n.
29320200045500077000, afferente Tasse Automobilistiche per l'anno d'imposta 2017 e per un importo di
€.266,70 compresi interessi e sanzioni;
Espone che in data 19.02.2024 l'Agenzia delle Entrate Riscossione notificava, ai sensi dell'art.140 cpc, le dette intimazioni di pagamento, per la somma complessiva di €.1.511,64 a titolo di Tasse Automobilistiche non pagate (compresi, interessi e sanzioni) per gli anni d'imposta 2011-2013-2014-2016-2017.
Eccepisce l'intervenuta prescrizione decadenza anche per decorrenza del termine assegnato per la riscossione ai sensi dell'art. 25 c. 1 lett. c D.P.R. 602/73.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate-Riscossione che ha chiesto rigettarsi il ricorso, infondato anche alla luce del fatto che :
- la cartella n. 29320160049187809000 è stata notificata in data 20 maggio 2017;
- la cartella n. 29320170003747176000 è stata notificata in data 5 ottobre 2017
- la cartella n. 29320170031805680000 è stata notificata in data 29 gennaio 2018
- la cartella n. 29320180022220090000 è stata notificata in data 25 febbraio 2019
- la cartella n. 29320200045500077000 è stata notificata in data 8 giugno 2022
Rispetto a dette cartelle è stata notificata, altresì, in data 10 settembre 2021, l'intimazione di pagamento n. 29320219001645403000, interruttiva di ogni prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato
Le cartelle presupposte alle intimazioni oggi impugnate risultano tutte regolarmente notificate e con esse l'ulteriore atto interruttivo del 10.9.2022 .
La loro mancata imnpugnazione ha determinato la incontestabilità nel merito del credito (ivi comprese le eventuali decadenze a quel tempo maturate).
Con riguardo poi al precedente atto di intimazione, va rilevatop che per costante giuiisprudenza di legittimità
- da ultimo Cass sentenza n. 20476 del 21/07/2025 "In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine".
Dalla data poi di detta notifica a quella delle intimazioni di cui oggi si tratta non è trascorso il termine (triennale) di prescrizione, dunque non maturata nenache nel termine intermedio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi € 500,00
Così deciso in Catania il 13.2.2026
Il Giudice estensore
(dott. Francesco Distefano)
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
DISTEFANO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3649/2024 depositato il 23/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239005039760000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239005039760000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239005039760000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239005039760000 BOLLO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239015987577000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160049187809000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170003747176000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200045500077000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170031805680000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180022220090000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento di cui trattasi e le relative cartelle di pagamento:
• n.29320160049187809000 afferente Tasse Automobilistiche per l'anno d'imposta 2011 e per un importo di €.317,93 compresi interessi e sanzioni;
• n. 29320170003747176000, afferente Tasse Automobilistiche per l'anno d'imposta 2012 e per un importo di €.313,77 compresi interessi e sanzioni;
• n. 29320170031805680000, afferente Tasse Automobilistiche per l'anno d'imposta 2013 e per un importo di €.309,09 compresi interessi e sanzioni;
• n. 29320180022220090000, afferente Tasse Automobilistiche per l'anno d'imposta 2014 e per un importo di €.433,17 compresi interessi e sanzioni;
2. l'intimazione di pagamento n. 29320239015987577/000 e la relativa cartella di pagamento n.
29320200045500077000, afferente Tasse Automobilistiche per l'anno d'imposta 2017 e per un importo di
€.266,70 compresi interessi e sanzioni;
Espone che in data 19.02.2024 l'Agenzia delle Entrate Riscossione notificava, ai sensi dell'art.140 cpc, le dette intimazioni di pagamento, per la somma complessiva di €.1.511,64 a titolo di Tasse Automobilistiche non pagate (compresi, interessi e sanzioni) per gli anni d'imposta 2011-2013-2014-2016-2017.
Eccepisce l'intervenuta prescrizione decadenza anche per decorrenza del termine assegnato per la riscossione ai sensi dell'art. 25 c. 1 lett. c D.P.R. 602/73.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate-Riscossione che ha chiesto rigettarsi il ricorso, infondato anche alla luce del fatto che :
- la cartella n. 29320160049187809000 è stata notificata in data 20 maggio 2017;
- la cartella n. 29320170003747176000 è stata notificata in data 5 ottobre 2017
- la cartella n. 29320170031805680000 è stata notificata in data 29 gennaio 2018
- la cartella n. 29320180022220090000 è stata notificata in data 25 febbraio 2019
- la cartella n. 29320200045500077000 è stata notificata in data 8 giugno 2022
Rispetto a dette cartelle è stata notificata, altresì, in data 10 settembre 2021, l'intimazione di pagamento n. 29320219001645403000, interruttiva di ogni prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato
Le cartelle presupposte alle intimazioni oggi impugnate risultano tutte regolarmente notificate e con esse l'ulteriore atto interruttivo del 10.9.2022 .
La loro mancata imnpugnazione ha determinato la incontestabilità nel merito del credito (ivi comprese le eventuali decadenze a quel tempo maturate).
Con riguardo poi al precedente atto di intimazione, va rilevatop che per costante giuiisprudenza di legittimità
- da ultimo Cass sentenza n. 20476 del 21/07/2025 "In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine".
Dalla data poi di detta notifica a quella delle intimazioni di cui oggi si tratta non è trascorso il termine (triennale) di prescrizione, dunque non maturata nenache nel termine intermedio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi € 500,00
Così deciso in Catania il 13.2.2026
Il Giudice estensore
(dott. Francesco Distefano)