Articolo 16 della Legge 13 luglio 1911, n. 774
Articolo 15Articolo 17
Versione
18 agosto 1911
Art. 16.

Le disposizioni della presente legge sono estese ai lavori di sistemazione nei bacini montani di Basilicata, Calabria, Sardegna e del Sele, ferma sempre restando l'eccezione fatta dal secondo comma dell'articolo 1, e la limitazione, dei fondi di cui all' articolo 9 della legge 22 dicembre 1910, n. 919 , e sono abrogate nelle rispettive leggi speciali, nei regolamenti e decreti relativi tutte le disposizioni contrarie ed incompatibili.
Entrata in vigore il 18 agosto 1911