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Art. 22. Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori 1. L'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori puo' essere richiesta al CNF da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e abbia superato l'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003 , e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482 , al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo.
2. L'iscrizione puo' essere richiesta anche da chi, avendo maturato una anzianita' di iscrizione all'albo di otto anni, successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal CNF. Il regolamento puo' prevedere specifici criteri e modalita' di selezione per l'accesso e per la verifica finale di idoneita'. La verifica finale di idoneita' e' eseguita da una commissione d'esame designata dal CNF e composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati addetti alla Corte di cassazione.
3. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori conservano l'iscrizione. Allo stesso modo possono chiedere l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa.
4. Possono altresi' chiedere l'iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro ((tredici anni)) dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. All' articolo 4 della legge 28 maggio 1936, n. 1003 , il quinto comma e' sostituito dal seguente:
«Sono dichiarati idonei i candidati che conseguano una media di sette decimi nelle prove scritte e in quella orale avendo riportato non meno di sei decimi in ciascuna di esse».
2. L'iscrizione puo' essere richiesta anche da chi, avendo maturato una anzianita' di iscrizione all'albo di otto anni, successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal CNF. Il regolamento puo' prevedere specifici criteri e modalita' di selezione per l'accesso e per la verifica finale di idoneita'. La verifica finale di idoneita' e' eseguita da una commissione d'esame designata dal CNF e composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati addetti alla Corte di cassazione.
3. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori conservano l'iscrizione. Allo stesso modo possono chiedere l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa.
4. Possono altresi' chiedere l'iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro ((tredici anni)) dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. All' articolo 4 della legge 28 maggio 1936, n. 1003 , il quinto comma e' sostituito dal seguente:
«Sono dichiarati idonei i candidati che conseguano una media di sette decimi nelle prove scritte e in quella orale avendo riportato non meno di sei decimi in ciascuna di esse».
Commentari • 33
- 1. Avvocati Cassazionisti vecchie regole fino al 2022Annamaria Villafrate · https://www.studiocataldi.it/ · 18 gennaio 2022 · 18.601067
[…] La disposizione sulla quale interviene il Milleproroghe è il comma 4 dell'art 22 della legge n. 247/2012, il quale, in virtù di detta modifica, disporrà che: "Possono altresì chiedere l'iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro nove anni dalla data di entrata in vigore della presente legge." Legge che è entrata in vigore il 2 febbraio 2013, ragion per cui è possibile iscriversi alle giurisdizioni superiori in base ai requisiti stabiliti dalla previgente normativa per l'iscrizione ai relativi albi, ove questi maturino entro il 2 febbraio 2022. […]
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Giurisprudenza • 133
- 1. Trib. Roma, sentenza 21/08/2023, n. 12321Provvedimento: […] 2 del Sindacato Nazionale degli avvocati e dei procuratori.”. L'art.22 legge 247/2012 detta poi le disposizioni relative alla iscrizione all'albo speciale. […]Leggi di più...
- art. 2231 c.c.·
- iscrizione albo speciale cassazionisti·
- interessi legali·
- legittimazione attiva·
- art. 22 legge 247/2012·
- spese di lite·
- restituzione acconto·
- art. 33 R.D.L. 1578/1933·
- D.M. 55/2014·
- obbligazione di pagamento compenso