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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/02/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N.V.G. 14947 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14947/2024 promossa da:
RT
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. MORERA MARIACRISTINA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_3 Parte_4
17/10/2009. Per_ Dal matrimonio sono nati i figli: il 03/11/20212 e il 21/10/2014. Per_1
Con ricorso depositato il 17/06/2024, i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . RT Parte_5
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che i coniugi sono autosufficienti dal punto di vista economico, motivo per il quale rinunciano vicendevolmente a qualsivoglia assegno alimentare e/o di mantenimento.
DISPONE che venga assegnata alla sig.ra la dimora coniugale ubicata nel Comune di Parte_2
Moncalieri (TO) in Strada della Rovere n. 4, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi.
DISPONE che i figli e vengano affidati ad entrambi i genitori con Persona_3 Persona_4 esercizio, anche separato, della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
mentre tutte le decisioni di maggiore interesse riguardanti la salute, l'educazione e l'istruzione del figlio minore saranno assunte concordemente da entrambi i genitori, che si impegnano a cooperare per la crescita psico-fisica dei figli in ogni ambito della vita, favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Per_ DISPONE che i figli e mantengano la propria dimora abituale e residenza principale, Per_1 anche ai fini anagrafici, presso la madre in Moncalieri (TO) in Strada della Rovere 4.
DISPONE che il signor corrisponda alla IG , a titolo di contributo RT Parte_2 Per_ al mantenimento per i figli e fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di Per_1 questi ultimi, la somma di €. 700,00 mensili, corrispondente ad €. 350,00 per ciascun figlio, importo pagina 2 di 4 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, somma da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese scolastiche, parascolastiche e mediche non coperte dal SSN, educative, sportive e ricreative preventivamente concordate ovvero necessitate e documentate. Per_ DISPONE che il padre possa trascorrere del tempo con i figli e compatibilmente con Per_1 il proprio lavoro e con l'anno scolastico degli stessi, con le modalità seguenti riportate anche nel piano genitoriale allegato al ricorso sub doc. 13:
-un pomeriggio alla settimana, da concordare tra i genitori, dal termine delle lezioni scolastiche sino giorno successivo quando il padre riaccompagnerà i figli a scuola;
-a fine settimana alterni dal venerdì dal termine delle lezioni scolastiche sino al lunedì successivo quando il padre riaccompagnerà i figli a scuola;
-in ogni caso tenuto conto che il padre lavora come skipper e per lunghi periodi si trova all'estero senza fare rientro a casa, la IG si rende disponibile ad agevolare gli incontri padre-figli allorché Parte_2 il signor sarà a casa anche se dovesse trattarsi di periodi in cui, per l'alternanza tra RT
i genitori, il padre non avrebbe diritto di tenere i figli con sé;
-durante le vacanze estive per due settimane nel mese di settembre, compatibilmente con le esigenze lavorative del padre e con l 'inizio delle lezioni scolastiche;
-una settimana durante le vacanze natalizie, un anno alternativamente dal giorno di Natale al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre all'Epifania;
-durante le vacanze pasquali ad anni alterni, così come in occasione delle altre festività infrasettimanali e il giorno del compleanno.
PRENDE ATTO che la IG provvederà a volturare al signor Parte_2 RT l'autovettura Opel Meriva targata FB145SN entro due mesi dalla data della pronuncia di separazione dei coniugi e, comunque, non oltre la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
PRENDE ATTO che la IG provvederà a istituire un nuovo garante per il mutuo fondiario Parte_2 accesso con banca e relativo all'acquisto dell'immobile sito in Moncalieri Strada della Rovere n. CP_1
4 e quindi a sostituire il signor con un soggetto terzo entro tre mesi dalla pronuncia RT di separazione dei coniugi.
PRENDE ATTO che il finanziamento nr. 023/05078648 intestato ad entrambi i coniugi, contratto con BPER Banca e che grava sul conto corrente nr. 35361407, con rata mensile di € 166,56, resterà ad esclusivo carico del OR . RT
PRENDE ATTO che entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei passaporti per i figli minori ai fini della validità dell'espatrio.
PRENDE ATTO che le spese legali del presente procedimento restano a carico del signor RT
.
[...]
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 7/2/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
pagina 3 di 4 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14947/2024 promossa da:
RT
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. MORERA MARIACRISTINA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_3 Parte_4
17/10/2009. Per_ Dal matrimonio sono nati i figli: il 03/11/20212 e il 21/10/2014. Per_1
Con ricorso depositato il 17/06/2024, i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . RT Parte_5
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che i coniugi sono autosufficienti dal punto di vista economico, motivo per il quale rinunciano vicendevolmente a qualsivoglia assegno alimentare e/o di mantenimento.
DISPONE che venga assegnata alla sig.ra la dimora coniugale ubicata nel Comune di Parte_2
Moncalieri (TO) in Strada della Rovere n. 4, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi.
DISPONE che i figli e vengano affidati ad entrambi i genitori con Persona_3 Persona_4 esercizio, anche separato, della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
mentre tutte le decisioni di maggiore interesse riguardanti la salute, l'educazione e l'istruzione del figlio minore saranno assunte concordemente da entrambi i genitori, che si impegnano a cooperare per la crescita psico-fisica dei figli in ogni ambito della vita, favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Per_ DISPONE che i figli e mantengano la propria dimora abituale e residenza principale, Per_1 anche ai fini anagrafici, presso la madre in Moncalieri (TO) in Strada della Rovere 4.
DISPONE che il signor corrisponda alla IG , a titolo di contributo RT Parte_2 Per_ al mantenimento per i figli e fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di Per_1 questi ultimi, la somma di €. 700,00 mensili, corrispondente ad €. 350,00 per ciascun figlio, importo pagina 2 di 4 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, somma da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese scolastiche, parascolastiche e mediche non coperte dal SSN, educative, sportive e ricreative preventivamente concordate ovvero necessitate e documentate. Per_ DISPONE che il padre possa trascorrere del tempo con i figli e compatibilmente con Per_1 il proprio lavoro e con l'anno scolastico degli stessi, con le modalità seguenti riportate anche nel piano genitoriale allegato al ricorso sub doc. 13:
-un pomeriggio alla settimana, da concordare tra i genitori, dal termine delle lezioni scolastiche sino giorno successivo quando il padre riaccompagnerà i figli a scuola;
-a fine settimana alterni dal venerdì dal termine delle lezioni scolastiche sino al lunedì successivo quando il padre riaccompagnerà i figli a scuola;
-in ogni caso tenuto conto che il padre lavora come skipper e per lunghi periodi si trova all'estero senza fare rientro a casa, la IG si rende disponibile ad agevolare gli incontri padre-figli allorché Parte_2 il signor sarà a casa anche se dovesse trattarsi di periodi in cui, per l'alternanza tra RT
i genitori, il padre non avrebbe diritto di tenere i figli con sé;
-durante le vacanze estive per due settimane nel mese di settembre, compatibilmente con le esigenze lavorative del padre e con l 'inizio delle lezioni scolastiche;
-una settimana durante le vacanze natalizie, un anno alternativamente dal giorno di Natale al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre all'Epifania;
-durante le vacanze pasquali ad anni alterni, così come in occasione delle altre festività infrasettimanali e il giorno del compleanno.
PRENDE ATTO che la IG provvederà a volturare al signor Parte_2 RT l'autovettura Opel Meriva targata FB145SN entro due mesi dalla data della pronuncia di separazione dei coniugi e, comunque, non oltre la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
PRENDE ATTO che la IG provvederà a istituire un nuovo garante per il mutuo fondiario Parte_2 accesso con banca e relativo all'acquisto dell'immobile sito in Moncalieri Strada della Rovere n. CP_1
4 e quindi a sostituire il signor con un soggetto terzo entro tre mesi dalla pronuncia RT di separazione dei coniugi.
PRENDE ATTO che il finanziamento nr. 023/05078648 intestato ad entrambi i coniugi, contratto con BPER Banca e che grava sul conto corrente nr. 35361407, con rata mensile di € 166,56, resterà ad esclusivo carico del OR . RT
PRENDE ATTO che entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei passaporti per i figli minori ai fini della validità dell'espatrio.
PRENDE ATTO che le spese legali del presente procedimento restano a carico del signor RT
.
[...]
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 7/2/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
pagina 3 di 4 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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