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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/06/2025, n. 1628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1628 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 263/2023 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa discussa all' udienza del 16/5/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art
127 ter c.p.c e previa verifica del deposito delle note nel termine perentorio stabilito -, promossa da:
nata a [...] il [...] e residente a [...]di Lecce (LE), rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avvocato Ester
Fino
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall' Avvocato Maria Teresa Petrucci CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento del diritto ad assegno ordinario di invalidità
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., depositato in data
10/1/2023, la ricorrente in epigrafe chiede il riconoscimento del proprio diritto all'assegno ordinario di invalidità ex L.222/84 e la condanna dell' al CP_1 pagamento delle relative prestazioni, contestando le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.
In particolare, parte ricorrente ha contestato l'elaborato peritale deducendo che, contrariamente a quanto rilevato dal CTU, la medesima, sin dal momento dell'avanzamento della domanda amministrativa, presenterebbe un quadro patologico tale da giustificare il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta.
Si è costituito in giudizio l' , contestando in fatto e diritto gli avversi assunti CP_1
e concludendo per il rigetto del ricorso. Tali risultando le richieste delle parti, occorre preliminarmente ricordare che l'art. 445-bis c.p.c., intitolato “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il
Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo
195. 2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso.
3. La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione.
4. Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
5. In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
2 Ciò posto, ritiene il giudicante l'ammissibilità della domanda proposta in questo giudizio, anche sotto il profilo dell'accertamento del diritto alla prestazione.
Il ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c. introduce un giudizio ordinario che ha ad oggetto l'accertamento del diritto ad una delle prestazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo.
La formulazione letterale dell'art. 445-bis c.p.c., infatti, fa riferimento -al comma
1- alla proposizione di una domanda giudiziale volta a far valere un diritto e non a far valere l'accertamento di un mero stato di fatto, sicché appare ragionevole ritenere che, con il “ricorso introduttivo del giudizio” di cui al comma 6 debba essere proposta proprio quella domanda giudiziale (”per il riconoscimento dei propri diritti”) che la parte aveva intenzione di proporre ai sensi del citato primo comma.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Ed infatti, ai sensi dell'art. 1 della L. 222/84 si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto all'assegno ordinario, l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti le sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a meno di un terzo a causa di infermità o difetto fisico o mentale.
Orbene, il CTU Dott. , nominato in questa fase procedimentale, Persona_1 nella relazione tecnica depositata il 11/1/2025, dopo aver dato della professione di Commerciante svolta dalla ricorrente, ha accertato a carico dell'istante un quadro patologico che, alla luce dell'attuale anamnesi fisiologica e patologica, determina una riduzione della capacità lavorativa nella misura richiesta dalla legge per il riconoscimento del diritto all' assegno ordinario di invalidità a decorrere dalla domanda amministrativa (datata 15/12/2020,secondo quanto riportato nella comunicazione di reiezione della domanda di Assegno CP_1
Ordinario, allegata al ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo).
Ed infatti, a conclusione dell'elaborato peritale, il CTU ritiene che:” … trattasi, pertanto, di un soggetto di anni 51 affetta da patologie tali, in ordine agli apparati interessati ed alla gravità della sintomatologia, che, in associazione tra loro presentano i requisiti clinici e medico-legali per aver diritto all'assegno ordinario di invalidità. Infatti, la ricorrente svolge il lavoro di commerciante di abbigliamento, pertanto le patologie di cui è affetta con la loro sintomatologia, in modo particolare la sindrome depressiva insieme a frequenti cefalee e vertigini, riducono notevolmente sulla sua capacità specifica. In questo quadro clinico si associano i sintomi della radicolopatia degli arti superiori e inferiori da spondilodiscoartrosi ed ernie discali multiple con frequenti episodi di blocco cervicale e lombare scatenati verosimilmente da posture incongrue. Tali patologie determinano una riduzione a meno di 1/3 della capacità lavorativa in occupazioni
3 confacenti alle attitudini della sig. ra che di Parte_1 conseguenza è riconosciuta invalido ai sensi dell'art. 1 del D.M. N° 222 del
12/6/1984 a decorrere dalla data della domanda amministrativa –
Dicembre 2020 -. “
Ritiene il Giudicante di dover aderire alle conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, nonché attraverso la considerazione della attività lavorativa della ricorrente
(commerciante di abbigliamento), stante anche la esauriente risposta data dal
CTU alle osservazioni mosse da parte resistente, laddove il perito afferma che:
“In relazione ad incarico conferitomi ed inerente i chiarimenti posti dalla Dott.ssa CP_ (CTP dell' ) , tramite pec del 04/12/2024 , riguardo Persona_2
l'assegnazione dell'assegno ordinario di invalidità e la sua decorrenza , dopo aver valutato scrupolosamente la documentazione sanitaria della ricorrente , le note della collega e le conclusioni che il sottoscritto ha riportato sul caso del SI.ra
, riguardo l'assegnazione dell'assegno ordinario, derivano da Parte_1 un'analisi della documentazione clinica e dei reperti riscontrati durante la visita peritale.
Inoltre, si deve precisare che le osservazioni dovrebbero essere poste dal Collega, di comprovata esperienza medico legale, che ha visitato la ricorrente presso il CP_ Centro Medico Legale dell' , altresì si segnala l'assenza della collega alla visita peritale del sottoscritto. Si rammenta che la malattia policistica epato-renale ha determinato alla ricorrente, già nel 2015 ed anche successivamente nel corso degli anni, una grave ipoalbuminemia associata ad edemi discrasici e versamento ascitico e pleurico, con frequenti ricoveri e con terapia infusionale di albumina a domicilio due volte la settimana. Inoltre, la ricorrente presentava una enteropatia protido-disperdente, cardiopatia ipertensiva, incontinenza urinaria.
Per quanto sopra, si ritiene che la ricorrente ha diritto Parte_1 all'assegno ordinario di invalidità a decorrere dalla domanda amministrativa –
Dicembre 2020 – in quanto, tali patologie determinano una riduzione a meno di 1/3 della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini lavorative. “.
Pertanto, sussistono i requisiti sanitari richiesti per legge ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
A tal proposito, si deve osservare che la Corte di Cassazione con sentenza n.27010 del 24/10/2018 ha chiarito che “Nelle controversie in materia di invalidità' civile, cecità' civile, sordità' civile, handicap e disabilità', nonché di
4 pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici”.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla attività difensiva svolta, con distrazione in favore del procuratore della parte ricorrente per dichiarato anticipo.
Le spese di C.T.U., poste provvisoriamente a carico dell' , devono porsi a CP_1 carico dell' soccombente. CP_2
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
Dichiara sussistente il requisito sanitario integrante il diritto della ricorrente in epigrafe ad Assegno Ordinario di invalidità a decorrere dalla domanda amministrativa del 15 Dicembre 2020.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 3.165,00, CP_1 oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in separato CP_1 decreto.
Lecce, li 16/5/2025 - 10/6/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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