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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 6610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6610 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
GI DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
RA IA- Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2333 dell'anno 2022, vertente tra nata a [...] la Strada il 19 luglio 1951 e residente in [...]Parte_1
Evangelista alla via Giovanni XXIII nr. 8/c, codice fiscale , CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv. Tartaglione Giacomo;
APPELLANTE
E nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
e residente in [...], C.F._2
nato a [...] il [...] (C.F. ) e residente Controparte_2 C.F._3 in 53019 Castelnuovo Berardenga (SI) alla Via Farinata degli Uberti, CP_3 nato a [...] il [...] (C.F. ) e residente in 81020 San Nicola C.F._4
La Strada (CE) alla Via Appia n. 64, nata a [...] il [...] Controparte_4
(C.F. e residente in [...]
n. 64, quali eredi del Sig. rapp.ti e difesi dall'Avv. Leonardo Cocco;
Persona_1
APPELLATI
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza nr. 1431 emessa dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere - Terza Sezione Civile – depositata il 20 aprile 2022”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, Parte_1 Controparte_1
, , , , quali eredi del Sig.
[...] Controparte_2 CP_3 Controparte_4
pagina 1 di 3 proponendo appello avverso la sentenza nr. 1431 emessa dal Tribunale di Persona_1
Santa Maria Capua Vetere - Terza Sezione Civile – depositata il 20 aprile 2022, chiedendo che fosse riformata tale sentenza e che, per l'effetto, fossero accolte le conclusioni avanzate in primo grado.
Iscritta la causa al n. 2333.2022 del Ruolo Generale, gli appellati si sono costituiti in giudizio chiedendo rigetto dell'appello, con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 24.12.2022 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al
9.4.202, poi differita al 28.10.2025.
Con decreto del 1.10.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria) è stato disposto che l'udienza successiva del 28.10.2025 si svolgesse mediante c.d. trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127 – ter cod. proc. civ., assegnando alle parti termine perentorio sino al giorno di tale udienza per il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, con l'avvertimento che, previa verifica della rituale comunicazione del provvedimento da parte della Cancelleria, sarebbe stato adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio, entro il termine previsto dall'art. 127 ter comma III c.p.c..
Per il giorno 28.10.2025 nessuna delle parti ha depositato le c.d. note di trattazione scritta.
La causa è stata rinviata all'udienza del 16.12.2025 ai sensi dell'art. 127-ter, co. IV, cod. proc. civ. rilevato che, ai sensi dell'art. 127-ter, co. IV, cod. proc. civ., “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo “, disponendo che la detta udienza del 16.12.2025 si svolgesse mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ., assegnando alle parti termine perentorio sino al giorno d'udienza per il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, con l'avvertimento che, previa verifica della rituale comunicazione del provvedimento da parte della Cancelleria, sarebbe stato adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio, entro il termine previsto dall'art. 127-ter comma III
c.p.c..
E, neanche a seguito di tale decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite dalla cancelleria, sono state depositate le c.d. note di trattazione scritta.
****
Non avendo nessuna delle parti costituite, quindi, depositato le c.d. note di trattazione scritta né per l'udienza del 28.10.2025, né per quella del 16.12.2025, va ordinata la pagina 2 di 3 cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del giudizio, considerando che l'articolo 127- ter c.p.c, introdotto con D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in vigore dal
1.1.2023, prevede, per quel che rileva in questa sede: “…Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.”.
E, quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, la Corte ritiene che debba trattarsi della sentenza, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo e a determinare anche il passaggio in giudicato, ove diventi definitiva, della sentenza di primo grado.
Peraltro, l'adozione del provvedimento della sentenza consente alla parte che lo reputi necessario di impugnarla per farne valere eventuali vizi.
Le spese del presente giudizio di appello devono restare a carico delle parti costituite che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2333/2022 R.G.A.C., così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2) dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti costituite.
Napoli, 17.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
RA IA GI De LL
pagina 3 di 3
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
GI DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
RA IA- Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2333 dell'anno 2022, vertente tra nata a [...] la Strada il 19 luglio 1951 e residente in [...]Parte_1
Evangelista alla via Giovanni XXIII nr. 8/c, codice fiscale , CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv. Tartaglione Giacomo;
APPELLANTE
E nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
e residente in [...], C.F._2
nato a [...] il [...] (C.F. ) e residente Controparte_2 C.F._3 in 53019 Castelnuovo Berardenga (SI) alla Via Farinata degli Uberti, CP_3 nato a [...] il [...] (C.F. ) e residente in 81020 San Nicola C.F._4
La Strada (CE) alla Via Appia n. 64, nata a [...] il [...] Controparte_4
(C.F. e residente in [...]
n. 64, quali eredi del Sig. rapp.ti e difesi dall'Avv. Leonardo Cocco;
Persona_1
APPELLATI
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza nr. 1431 emessa dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere - Terza Sezione Civile – depositata il 20 aprile 2022”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, Parte_1 Controparte_1
, , , , quali eredi del Sig.
[...] Controparte_2 CP_3 Controparte_4
pagina 1 di 3 proponendo appello avverso la sentenza nr. 1431 emessa dal Tribunale di Persona_1
Santa Maria Capua Vetere - Terza Sezione Civile – depositata il 20 aprile 2022, chiedendo che fosse riformata tale sentenza e che, per l'effetto, fossero accolte le conclusioni avanzate in primo grado.
Iscritta la causa al n. 2333.2022 del Ruolo Generale, gli appellati si sono costituiti in giudizio chiedendo rigetto dell'appello, con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 24.12.2022 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al
9.4.202, poi differita al 28.10.2025.
Con decreto del 1.10.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria) è stato disposto che l'udienza successiva del 28.10.2025 si svolgesse mediante c.d. trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127 – ter cod. proc. civ., assegnando alle parti termine perentorio sino al giorno di tale udienza per il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, con l'avvertimento che, previa verifica della rituale comunicazione del provvedimento da parte della Cancelleria, sarebbe stato adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio, entro il termine previsto dall'art. 127 ter comma III c.p.c..
Per il giorno 28.10.2025 nessuna delle parti ha depositato le c.d. note di trattazione scritta.
La causa è stata rinviata all'udienza del 16.12.2025 ai sensi dell'art. 127-ter, co. IV, cod. proc. civ. rilevato che, ai sensi dell'art. 127-ter, co. IV, cod. proc. civ., “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo “, disponendo che la detta udienza del 16.12.2025 si svolgesse mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ., assegnando alle parti termine perentorio sino al giorno d'udienza per il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, con l'avvertimento che, previa verifica della rituale comunicazione del provvedimento da parte della Cancelleria, sarebbe stato adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio, entro il termine previsto dall'art. 127-ter comma III
c.p.c..
E, neanche a seguito di tale decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite dalla cancelleria, sono state depositate le c.d. note di trattazione scritta.
****
Non avendo nessuna delle parti costituite, quindi, depositato le c.d. note di trattazione scritta né per l'udienza del 28.10.2025, né per quella del 16.12.2025, va ordinata la pagina 2 di 3 cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del giudizio, considerando che l'articolo 127- ter c.p.c, introdotto con D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in vigore dal
1.1.2023, prevede, per quel che rileva in questa sede: “…Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.”.
E, quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, la Corte ritiene che debba trattarsi della sentenza, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo e a determinare anche il passaggio in giudicato, ove diventi definitiva, della sentenza di primo grado.
Peraltro, l'adozione del provvedimento della sentenza consente alla parte che lo reputi necessario di impugnarla per farne valere eventuali vizi.
Le spese del presente giudizio di appello devono restare a carico delle parti costituite che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2333/2022 R.G.A.C., così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2) dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti costituite.
Napoli, 17.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
RA IA GI De LL
pagina 3 di 3