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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 08/07/2025, n. 1526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1526 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 7034/2025
avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
promossa con ricorso congiunto da
(C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
Rappresentati e difesi dall' Avv. CASAROTTO FRANCESCA come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 7 All'udienza del 01/07/2025 le parti, con nota di deposito del 30/06/2025 hanno confermato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
“1)I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) In ordine all'affidamento dei figli minorenni ed i coniugi hanno definito il piano Per_1 Per_2
genitoriale (doc.n.5) e stabilito quanto segue:
a) i figli ed rimarranno in affidamento congiunto ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2
permanenza prevalente presso la madre. I coniugi si impegnano a concordare insieme le scelte educative e scolastiche relative ai medesimi anche in ordine ad eventuali viaggi, tenendo conto in via prioritaria delle esigenze degli stessi, ed a sostenersi reciprocamente nel ruolo genitoriale.
b) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori come segue:
-A week end alternati dal venerdì pomeriggio, dall'uscita da scuola alla domenica sera alle ore 21,00;
-durante la settimana il martedì e il giovedì pomeriggio, dalla conclusione delle lezioni, sino alla mattina del giorno successivo con obbligo di accompagnarli a scuola.
-sette giorni durante le vacanze natalizie, un anno nel periodo dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
-tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni, un anno il giorno di Pasqua e l'anno successivo il giorno del lunedì in albis;
-2settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordarsi di anno in anno entro il
30 di aprile.
3) A titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori, il Sig. si impegna a corrispondere Pt_2
alla signora entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, la somma di € 250,00 Pt_1
mensili, per ciascun figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
pagina 2 di 7 Per le spese straordinarie, sanitarie, scolastiche, sportive e ludiche, come indicate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Verona, i coniugi vi contribuiranno nella misura del 50% ciascuno.
L'assegno unico viene assegnato per l'intero alla signora Pt_1
4) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio anche per i figli minori;
5) Al fine e con l'intentodi dare completa regolamentazione e definizione ai rapporti giuridici economici in essere, la sig.ra sig. raggiunto i seguenti Parte_3 Controparte_1
accordi:
I coniugi, dichiarano di voler sciogliere la comunione ordinaria relativamente all'abitazione coniugale in comproprietà. A tale scopo premettono di aver acquistato:
a) con atto notarile pubblico di compravendita in data 29/06/2022 n. Rep. 50891 e n. Racc. 17028,
redatto dal Notaio (all. 6) registrato in Verona l'1/07/2022 la piena ed esclusiva Persona_3
proprietà delle unità immobiliari (appartamento al piano secondo, con soffitta e terrazza al piano terzo, ed accessori cantina e garage al piano primo sottostrada, facenti parte del complesso condominiale denominato “Residence Sara”, sito in Comune di San Giovanni Lupatoto (VR), Via
Antonio Salieri e così censite al Catasto CA :
Comune di San Giovanni Lupatoto – Foglio 13
mappale n. 2485 sub 6, piano 2 – 3 Cat. A/2 Cl. 4 vani 8,5 RCE921,88;
mappale n. 2485 sub 14 piano S1 Cat. C/2 Cl. 4 mq 6 RCE 9,92;
mappale n. 2485 sub 15 piano S1 Cat. C/6 Cl 4 mq 33 RCE 98,85
Nell'atto di compravendita sono compresi i relativi millesimi di comproprietà sugli enti comuni e di uso comune del fabbricato, ai sensi dell'art. 1117 e seguenti c.c. e sull'area si insistenza e pertinenza censita al Catasto Terreni medesimo Comune al foglio 13, mappale n. 2485 Ente Urbano di HA.
0.07.78. pagina 3 di 7 Il fabbricato, di cui le predette unità immobiliari fanno parte, confina in mappa con via Salieri, via
Pergolesi, mm.nn. 695, 2296, salvi più recenti e precisi.
Tutto ciò premesso, volendo i coniugi sciogliere la comunione ordinaria relativamente a detto immobile, intendono disporre come segue:
la sig.ra si impegna a cedere, con successivo atto notarile, al sig. che si impegna ad Pt_1 Pt_2
acquistare, la sua quota, pari al 50% della piena proprietà dell'immobile in precedenza descritto.
A fronte del trasferimento, il sig. si impegna a pagare la somma di Euro 250.000,00 Pt_2
contestualmente al perfezionamento dell'atto notarile e ad accollarsi le residue rate del mutuo di cui al rep. N. 50996 Notaio e precisamente le rate dovute dalla signora Persona_3 Pt_1
successivamente alla data del suo trasferimento in altra abitazione (all. 7).
Entro il termine di trenta giorni dal deposito della sentenza di separazione, le parti si impegnano reciprocamente a stipulare l'atto notarile, precisando che il suddetto trasferimento immobiliare,
stipulato in occasione della separazione personale, debba intendersi esente ex art. 19 L. 74/87 (ex plurimis, Cass. Sez. Tributaria 3110/2016).
La sig.ra si impegna sin d'ora a rinunciare all'ipoteca legale di cui all'art. 2817 c.c., Pt_1
esonerando il conservatore da ogni responsabilità.
La sig.ra dichiara che: Pt_1
1. la sua quota di comproprietà dell'immobile verrà ceduta nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, libera da ipoteche, trascrizioni e da qualsivoglia formalità pregiudizievole (ad eccezione della ipoteca volontaria concessa in favore di Banco BPM Società per Azioni a garanzia del mutuo supra citato)
2. sull'immobile non sono state effettuate opere od eseguiti altri interventi richiedenti il preventivo rilascio di concessione o autorizzazione amministrativa, a norma delle vigenti disposizioni urbanistiche e che nulla osta alla commerciabilità del bene;
pagina 4 di 7 3. i dati catastali e la planimetria catastale sono pienamente conformi allo stato di fatto dell'immobile sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
b) La sig.ra mutuataria nel contratto di mutuo fondiario immobiliare ai consumatori, stipulato Pt_1
con Banco BPM S.p.A. in data 27/08/2018, redatto dal Notaio dott. di cui al Persona_4
Rep. N. 27397, si impegna ad accollarsi le residue rate del mutuo, manlevando e tenendo indenne il sig. a far data dal rilascio della casa familiare;
Pt_2
c) La sig.ra entro il 31 dicembre p.v, acquisterà l'immobile sito in San Giovanni Lupatoto, via Pt_1
Riccardo Castellani, n. 55, come da proposta irrevocabile di acquisto, che si allega (doc.8) ed ove sposterà la propria residenza e quella dei due figli minori. I coniugi concordano che sino all'acquisto della suindicata abitazione ed al trasloco nella stessa, la sig.ra e i due figli minori continuino a Pt_1
vivere nella casa coniugale.
6)I coniugi danno atto di non avanzare alcuna richiesta reciproca per il loro mantenimento essendo economicamente autosufficienti, come da dichiarazioni dei redditi che si allegano (docc. n.ri 9 e 10).
7) I coniugi danno atto di aver definito e diviso con reciproca soddisfazione tutti i beni mobili e risparmi in comunione legale dei beni e costituiti nel corso della relazione coniugale, e dichiarano che,
con il rispetto delle condizioni di cui sopra, avranno definito tutti i rapporti economici e patrimoniali già esistenti fra gli stessi, e che null'altro avranno a pretendere l'uno dall'altra in relazione al matrimonio.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarata la separazione nonché lo scioglimento del matrimonio.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire pagina 5 di 7 l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 30/06/2025 dichiarando altresì di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12, come da ricorso introduttivo.
Alla data di deposito del ricorso , risulta in atti la presenza di prole minorenne - Per_5
(C.F. ) e (C.F. ) - e
[...] C.F._3 Persona_6 C.F._4
per essi i ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali, morali ed educative che viene trasfusa nella presente sentenza atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse morale e materiale della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario , ai sensi dell' art. 473-bis. 4 c.p.c., non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto dei minori in quanto manifestamente superfluo.
In merito alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa in quanto risulta equa e non in contrasto a norme imperative.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'omologa della separazione del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
VERONA (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, è
venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle parti.
Le condizioni di separazione di cui al ricorso e richiamate all'udienza del 01/07/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime tenuto anche conto che garantiscono ai figli il loro diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori.
La causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore in relazione all'ulteriore domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone” pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Omologa la separazione del matrimonio celebrato in VERONA il 11/05/2019 tra
[...]
e , regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Parte_1 Parte_2
Comune di VERONA (Comune anno 2019 al n. 87, Parte I), prendendo atto delle condizioni di cui al ricorso da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di VERONA perché
proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) Spese compensate.
4) Provvede come da separata ordinanza sull'ulteriore corso del giudizio.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 03/07/2025.
La Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 7034/2025
avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
promossa con ricorso congiunto da
(C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
Rappresentati e difesi dall' Avv. CASAROTTO FRANCESCA come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 7 All'udienza del 01/07/2025 le parti, con nota di deposito del 30/06/2025 hanno confermato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
“1)I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) In ordine all'affidamento dei figli minorenni ed i coniugi hanno definito il piano Per_1 Per_2
genitoriale (doc.n.5) e stabilito quanto segue:
a) i figli ed rimarranno in affidamento congiunto ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2
permanenza prevalente presso la madre. I coniugi si impegnano a concordare insieme le scelte educative e scolastiche relative ai medesimi anche in ordine ad eventuali viaggi, tenendo conto in via prioritaria delle esigenze degli stessi, ed a sostenersi reciprocamente nel ruolo genitoriale.
b) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori come segue:
-A week end alternati dal venerdì pomeriggio, dall'uscita da scuola alla domenica sera alle ore 21,00;
-durante la settimana il martedì e il giovedì pomeriggio, dalla conclusione delle lezioni, sino alla mattina del giorno successivo con obbligo di accompagnarli a scuola.
-sette giorni durante le vacanze natalizie, un anno nel periodo dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
-tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni, un anno il giorno di Pasqua e l'anno successivo il giorno del lunedì in albis;
-2settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordarsi di anno in anno entro il
30 di aprile.
3) A titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori, il Sig. si impegna a corrispondere Pt_2
alla signora entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, la somma di € 250,00 Pt_1
mensili, per ciascun figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
pagina 2 di 7 Per le spese straordinarie, sanitarie, scolastiche, sportive e ludiche, come indicate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Verona, i coniugi vi contribuiranno nella misura del 50% ciascuno.
L'assegno unico viene assegnato per l'intero alla signora Pt_1
4) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio anche per i figli minori;
5) Al fine e con l'intentodi dare completa regolamentazione e definizione ai rapporti giuridici economici in essere, la sig.ra sig. raggiunto i seguenti Parte_3 Controparte_1
accordi:
I coniugi, dichiarano di voler sciogliere la comunione ordinaria relativamente all'abitazione coniugale in comproprietà. A tale scopo premettono di aver acquistato:
a) con atto notarile pubblico di compravendita in data 29/06/2022 n. Rep. 50891 e n. Racc. 17028,
redatto dal Notaio (all. 6) registrato in Verona l'1/07/2022 la piena ed esclusiva Persona_3
proprietà delle unità immobiliari (appartamento al piano secondo, con soffitta e terrazza al piano terzo, ed accessori cantina e garage al piano primo sottostrada, facenti parte del complesso condominiale denominato “Residence Sara”, sito in Comune di San Giovanni Lupatoto (VR), Via
Antonio Salieri e così censite al Catasto CA :
Comune di San Giovanni Lupatoto – Foglio 13
mappale n. 2485 sub 6, piano 2 – 3 Cat. A/2 Cl. 4 vani 8,5 RCE921,88;
mappale n. 2485 sub 14 piano S1 Cat. C/2 Cl. 4 mq 6 RCE 9,92;
mappale n. 2485 sub 15 piano S1 Cat. C/6 Cl 4 mq 33 RCE 98,85
Nell'atto di compravendita sono compresi i relativi millesimi di comproprietà sugli enti comuni e di uso comune del fabbricato, ai sensi dell'art. 1117 e seguenti c.c. e sull'area si insistenza e pertinenza censita al Catasto Terreni medesimo Comune al foglio 13, mappale n. 2485 Ente Urbano di HA.
0.07.78. pagina 3 di 7 Il fabbricato, di cui le predette unità immobiliari fanno parte, confina in mappa con via Salieri, via
Pergolesi, mm.nn. 695, 2296, salvi più recenti e precisi.
Tutto ciò premesso, volendo i coniugi sciogliere la comunione ordinaria relativamente a detto immobile, intendono disporre come segue:
la sig.ra si impegna a cedere, con successivo atto notarile, al sig. che si impegna ad Pt_1 Pt_2
acquistare, la sua quota, pari al 50% della piena proprietà dell'immobile in precedenza descritto.
A fronte del trasferimento, il sig. si impegna a pagare la somma di Euro 250.000,00 Pt_2
contestualmente al perfezionamento dell'atto notarile e ad accollarsi le residue rate del mutuo di cui al rep. N. 50996 Notaio e precisamente le rate dovute dalla signora Persona_3 Pt_1
successivamente alla data del suo trasferimento in altra abitazione (all. 7).
Entro il termine di trenta giorni dal deposito della sentenza di separazione, le parti si impegnano reciprocamente a stipulare l'atto notarile, precisando che il suddetto trasferimento immobiliare,
stipulato in occasione della separazione personale, debba intendersi esente ex art. 19 L. 74/87 (ex plurimis, Cass. Sez. Tributaria 3110/2016).
La sig.ra si impegna sin d'ora a rinunciare all'ipoteca legale di cui all'art. 2817 c.c., Pt_1
esonerando il conservatore da ogni responsabilità.
La sig.ra dichiara che: Pt_1
1. la sua quota di comproprietà dell'immobile verrà ceduta nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, libera da ipoteche, trascrizioni e da qualsivoglia formalità pregiudizievole (ad eccezione della ipoteca volontaria concessa in favore di Banco BPM Società per Azioni a garanzia del mutuo supra citato)
2. sull'immobile non sono state effettuate opere od eseguiti altri interventi richiedenti il preventivo rilascio di concessione o autorizzazione amministrativa, a norma delle vigenti disposizioni urbanistiche e che nulla osta alla commerciabilità del bene;
pagina 4 di 7 3. i dati catastali e la planimetria catastale sono pienamente conformi allo stato di fatto dell'immobile sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
b) La sig.ra mutuataria nel contratto di mutuo fondiario immobiliare ai consumatori, stipulato Pt_1
con Banco BPM S.p.A. in data 27/08/2018, redatto dal Notaio dott. di cui al Persona_4
Rep. N. 27397, si impegna ad accollarsi le residue rate del mutuo, manlevando e tenendo indenne il sig. a far data dal rilascio della casa familiare;
Pt_2
c) La sig.ra entro il 31 dicembre p.v, acquisterà l'immobile sito in San Giovanni Lupatoto, via Pt_1
Riccardo Castellani, n. 55, come da proposta irrevocabile di acquisto, che si allega (doc.8) ed ove sposterà la propria residenza e quella dei due figli minori. I coniugi concordano che sino all'acquisto della suindicata abitazione ed al trasloco nella stessa, la sig.ra e i due figli minori continuino a Pt_1
vivere nella casa coniugale.
6)I coniugi danno atto di non avanzare alcuna richiesta reciproca per il loro mantenimento essendo economicamente autosufficienti, come da dichiarazioni dei redditi che si allegano (docc. n.ri 9 e 10).
7) I coniugi danno atto di aver definito e diviso con reciproca soddisfazione tutti i beni mobili e risparmi in comunione legale dei beni e costituiti nel corso della relazione coniugale, e dichiarano che,
con il rispetto delle condizioni di cui sopra, avranno definito tutti i rapporti economici e patrimoniali già esistenti fra gli stessi, e che null'altro avranno a pretendere l'uno dall'altra in relazione al matrimonio.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarata la separazione nonché lo scioglimento del matrimonio.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire pagina 5 di 7 l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 30/06/2025 dichiarando altresì di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12, come da ricorso introduttivo.
Alla data di deposito del ricorso , risulta in atti la presenza di prole minorenne - Per_5
(C.F. ) e (C.F. ) - e
[...] C.F._3 Persona_6 C.F._4
per essi i ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali, morali ed educative che viene trasfusa nella presente sentenza atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse morale e materiale della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario , ai sensi dell' art. 473-bis. 4 c.p.c., non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto dei minori in quanto manifestamente superfluo.
In merito alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa in quanto risulta equa e non in contrasto a norme imperative.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'omologa della separazione del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
VERONA (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, è
venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle parti.
Le condizioni di separazione di cui al ricorso e richiamate all'udienza del 01/07/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime tenuto anche conto che garantiscono ai figli il loro diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori.
La causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore in relazione all'ulteriore domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone” pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Omologa la separazione del matrimonio celebrato in VERONA il 11/05/2019 tra
[...]
e , regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Parte_1 Parte_2
Comune di VERONA (Comune anno 2019 al n. 87, Parte I), prendendo atto delle condizioni di cui al ricorso da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di VERONA perché
proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) Spese compensate.
4) Provvede come da separata ordinanza sull'ulteriore corso del giudizio.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 03/07/2025.
La Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
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