Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 15/05/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
n. 379/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
dott. Isabella Mariani Presidente dott. Daniela Lococo Consigliere rel. dott. Alessandra Guerrieri Consigliere
ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa di grado di appello iscritta a ruolo il 02/03/2022 al n. 379 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2022 avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n. 100 del 2022
promossa da elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Parte_1
MORINI GIAMPAOLO che lo rappresenta e difende come da mandato ex art. 83 c.p.c in atti
- parte appellante - contro
QUALE MANDATARIA DI Controparte_1 Controparte_2 elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. SALETTI FERRUCCIO UGO
ETTORE che la rappresenta e difende come da mandato ex art. 83 c.p.c in atti
- parte appellata -
avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per la parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis rejectis, in riforma della Sentenza del Tribunale di Lucca n. 100/2022 pubbl. il
3.02.2022, in contraddittorio o dichiaranda contumacia, accogliere le seguenti conclusioni:
- Dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, la nullità dell'atto di precetto notificato il 5 ottobre 2020;
- Dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, la nullità dell'atto la carenza di legittimazione passiva della procedura esecutiva immobiliare di cui all'atto di pignoramento immobiliare notificato il 12.11.2020;
- Dichiarare la carenza di legittimazione passiva del sig in quanto Parte_1
soggetto estraneo alla compagine sociale della Immobiliare NC IU & C.
s.n.c.;
- Accertata la responsabilità della procedente per aver erroneamente notificato al comparente atto di precetto e di pignoramento immobiliare e condannare la stessa al risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali da quantificarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.
- Con vittoria di spese di lite di primo e secondo grado;
per la parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione od istanza, nel merito, in principalità, rigettare l'appello proposto dal sig. sig Parte_1
contro la sen-tenza n. 100/2022 del Tribunale ordinario di Lucca, confermandola integralmente;
in subordine, nel non creduto caso di accoglimento, anche parziale, dell'appello del sig. dichiarare l'inammissibilità o comunque l'improcedibilità Parte_1
dell'opposizione proposta dal sig nei confronti d Parte_1 Controparte_2
in ulteriore subordine, rigettare, in quanto infonda-te in fatto e in diritto, le domande proposte dal sig nei confronti d Parte_1 Controparte_2
in ogni caso, con vittoria di spese e compenso di causa, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e C.P.A. e condanna dell'appellante per responsabilità
2 processuale aggravata al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, ultimo comma, c.p.c.”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –
1. Il giudizio di primo grado
1.1. Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. il Sig.
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Lucca Parte_1 [...]
quale mandataria di chiedendo dichiararsi la Controparte_3 Controparte_2
nullità dell'atto di precetto da essa notificato il 5 ottobre 2020 per l'importo di €
2.047.916,20, accertarsi la propria estraneità alla procedura esecutiva immobiliare di cui al successivo atto di pignoramento di beni immobili intestati alla Immobiliare
NC IU & C. S.n.c., notificato il 12 novembre 2020, e pertanto dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di esso opponente, con relativa estromissione dalla procedura esecutiva;
accertarsi la responsabilità della procedente per aver notificato ad esso opponente l'atto di precetto e l'atto di pignoramento e pertanto condannarla al risarcimento dei danni all'immagine, da liquidarsi in via equitativa.
A sostegno dell'opposizione il esponeva di non essere né legale Parte_1
rappresentante né socio della società esecutata, di cui era socio il proprio padre,
deceduto in Lucca il 10 aprile 2017, senza che egli fosse succeduto allo stesso, ai sensi dell'art. 10 dell'Atto costitutivo della società Immobiliare NC IU & C. S.n.c., allegando a relativo riscontro la visura camerale della suddetta società; precisava,
inoltre, di avere accettato l'eredità paterna con beneficio di inventario.
1.2. La parte opposta , costituitasi per il tramite della propria CP_2
mandataria esponeva che l'atto di precetto era stato Controparte_3
notificato alla società debitrice a mezzo PEC, sicchè nessuna notificazione era stata eseguita nei confronti del Sig. né in proprio né quale legale rappresentante Parte_1
della società, mentre l'atto di pignoramento era stato notificato oltre che alla società nella sua sede, anche, ai sensi dell'art. 145 c.p.c. ai Sigg. Parte_2 CP_4
e non in proprio ma quali legali rappresentanti della suddetta
[...] Parte_1
3 società (segnatamente l'atto di pignoramento era ritirato dallo stesso il quale Parte_1
non sollevava a riguardo alcuna contestazione); rilevava peraltro che la qualità di legale rappresentante della società debitrice attribuita al risultava dallo stesso Parte_1
atto di citazione , introduttivo del giudizio R.G. 8575/2019 Trib. Milano, notificato in data 30 gennaio 2019 alla Banco BPM Sp.A,, dante causa di essa opposta, da parte della suddetta società debitrice in persona dei legali rappresentanti, tra i quali figurava lo stesso (in tale giudizio era intervenuta quale Parte_1 CP_2
cessionaria del credito, in seguito notificando l'atto di precetto oggetto di opposizione e il successivo atto di pignoramento).
Tanto premesso, eccepiva la inammissibilità dell'opposizione proposta ex adverso per difetto di legittimazione attiva, non rivestendo l'attore la qualità né di debitore nè di terzo proprietario ai fini della proposizione dell'opposizione ex art. 615 c.p.c.;
rilevava inoltre che lo stesso non aveva comunque proposto ritualmente opposizione avendo introdotto direttamente il giudizio innanzi al giudice della cognizione senza passare dalla fase camerale innanzi al GE (come previsto dal comma 2 in caso di procedura esecutiva già iniziata, come nella fattispecie).
1.3. Con sentenza n. 100/2022, pubblicata in data 1 febbraio 2022, il Tribunale di
Lucca dichiarava inammissibile l'opposizione proposta da rilevava Parte_1
a riguardo che il risultava privo della legittimazione attiva, posto che l'atto Parte_1
di precetto era diretto esclusivamente alla società debitrice venendo solo notificato ex art. 145 c.p.c. ai suoi soci legali rappresentanti e comunque per difetto di instaurazione della precedente fase camerale;
pertanto dichiarava inammissibile l'opposizione e condannava il al pagamento delle spese di lite oltre che ex art. Parte_1
96 cpc per lo stesso importo.
1.4. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello il censurando il Parte_1
provvedimento impugnato nelle parti in cui, rispettivamente, dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di legittimazione attiva di esso opponente nonché per la mancata instaurazione dell'incidente cognitorio di cui all'art. 4 615, comma 2, c.p.c., non essendo stata introdotta l'opposizione con ricorso al G.E.,
e comunque in relazione alla condanna per lite temeraria.
A sostegno del proposto gravame rileva l'appellante, sotto il primo profilo, che il
Tribunale, pur avendo sostanzialmente accertato l'estraneità di esso opponente alla compagine sociale della Immobiliare NC IU S.n.c. - e pertanto la carenza di legittimazione del medesimo - perveniva poi a dichiarare inammissibile l'opposizione proprio in virtù di tale estraneità, trascurando che l'opposizione costituiva atto di difesa necessario nella fattispecie;
quanto al secondo profilo evidenzia che egli non aveva adito il GE proprio in quanto soggetto estraneo alla procedura esecutiva, pertanto procedendo con atto di citazione direttamente innanzi al Giudice di cognizione;
infine, quanto alla condanna per lite temeraria ne ha rilevato l'incongruenza con la circostanza per cui la stessa controparte riconosceva l'estraneità del alla compagine sociale della debitrice. Parte_1
1.5. L'appellata, costituitasi in giudizio, ha contestato gli assunti sostenuti ex adverso, peraltro rilevando che, a seguito della definizione del citato giudizio n.
8575/2019 R.G. Trib. Milano (in senso favorevole a e ad essa appellata) CP_5
l'Immobiliare NC aveva proposto appello in persona dei legali rappresentanti, tra i quali era ancora indicato l'odierno appellante;
nel merito ha rilevato che gli argomenti sostenuti ex adverso si fondano sulla sostanziale confusione della figura del debitore esecutato (nella fattispecie la Immobiliare NC) con il mero destinatario della notifica (il , trascurando che solo l'esecutato, oltre al terzo assoggettato Parte_1
alla esecuzione, può proporre opposizione a norma dell'art. 615 c.p.c.; quanto al secondo profilo indicato ha evidenziato che proprio la forma processuale prescelta, qualificando il giudizio instaurato come “opposizione all'esecuzione” avrebbe imposto la proposizione del ricorso previsto dall'art. 615, comma 2 c.p.c., quale unico regime applicabile.
Infine, assume l'appellata, dalle ragioni poste a confutazione degli argomenti sostenuti ex adverso emerge la colpa grave con cui controparte aveva agito innanzi al Giudice
di prime cure, tanto giustificando - alla luce della loro riproposizione in appello - la
5 condanna dello stesso al pagamento di una ulteriore somma, equitativamente Parte_1
determinata, ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., per la condotta ulteriormente tenuta nel presente grado di giudizio.
1.6. La causa, documentalmente istruita, è stato da ultimo trattata all'udienza del 17
settembre 2024, chiamata con rito cartolare, all'esito della quale, raccolte le conclusioni delle parti, è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
- MOTIVI DELLA DECISIONE -
2. L'appello è parzialmente fondato.
2.1. Risulta decisivo rilevare che l'odierno appellante proponeva formalmente opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 c.p.c. pur essendo privo della legittimazione attiva, in quanto attribuita al debitore o al terzo assoggettato all'esecuzione (come da intitolazione del Capo I, Titolo V, del codice di procedura civile e dalla stessa formulazione della norma sopra richiamata); a fondamento dell'opposizione proposta risulta infatti dedotta l'erroneità della attribuzione, nell'atto di pignoramento immobiliare nei confronti della Immobiliare NC
IU & C. S.n.c., del ruolo di legale rappresentante, tra gli altri, in capo allo stesso opponente, cui faceva seguito la notifica nei confronti del medesimo di tale atto ai sensi dell'art. 145 c.p.c..
Ciò posto, rileva la Corte che l'erroneità di tale indicazione, confermata dalla visura camerale allegata dall'odierno appellante, non legittimava la proposizione da parte del medesimo dell'opposizione, ancorata alla posizione sostanziale di soggetto, eventualmente terzo, assoggettato alla esecuzione (nella fattispecie la società
immobiliare sopra citata); risulta peraltro fondata la ulteriore ragione di inammissibilità evidenziata dal primo Giudice in ordine alla stessa modalità di instaurazione del giudizio di opposizione, con citazione innanzi al Giudice della cognizione in luogo che con ricorso innanzi al G.E., come previsto dall'art. 615,
comma 2 c.p.c. per l'ipotesi di esecuzione già iniziata (come, pacificamente, nella
6 fattispecie); le ragioni a riguardo addotte dall'appellante non risultano a riguardo persuasive, atteso che esse comunque confliggono con le forme processuali prescelte in conseguenza della espressa qualificazione della domanda proposta nei termini di opposizione all'esecuzione.
La declaratoria di inammissibilità emessa dal primo Giudice risulta pertanto immune da censure e deve pertanto essere confermata.
La sentenza deve peraltro essere riformata nella parte in cui è pronunciata la condanna del ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.; l'infondatezza della tesi Parte_1
attorea giustifica infatti esclusivamente la condanna alle spese pronunciata dal primo
Giudice in applicazione del principio della soccombenza, ma non già la pronuncia emessa in tema di lite temeraria, difettando gli elementi di colpa grave previsti a relativo fondamento (comunque non specificamente indicati nella sentenza appellata,
ove detti presupposti vengono sostanzialmente individuati nella manifesta inammissibilità dell'opposizione proposta).
Ne consegue il parziale accoglimento dell'appello nei termini di cui in dispositivo, con conseguente rigetto, per le ragioni sopra esposte, della domanda ex art. 96, comma 3,
c.p.c., formulata anche in questo grado.
Alla parziale riforma della sentenza impugnata segue la rideterminazione delle spese di lite secondo valutazione unitaria per entrambi i gradi di giudizio;
alla luce dell'esito complessivo della controversia, ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3 ponendo a carico della odierna parte appellante le ulteriori di pertinenza della parte appellata (tenuto conto della liquidazione già
operata nel giudizio di primo grado, ritenuta congrua anche per il presente grado di giudizio, alla luce dello scaglione di valore indeterminabile, complessità bassa, con esclusione della fase istruttoria che non si è tenuta, applicabile in considerazione delle domande svolte) .
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze - Prima Sezione Civile, ogni altra domanda reietta,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
7 sentenza del Tribunale di Lucca n.100/2022, pubblicata in data 1.2.2022, in parziale riforma del provvedimento impugnato, che conferma nel resto, così provvede:
- revoca la condanna dell'odierno appellante ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.;
- dichiara compensate per 1/3 le spese relative a entrambi i gradi di giudizio ponendo a carico dell'odierno appellante le ulteriori di pertinenza della parte appellata,
liquidate per tale quota nella misura di € 2.000,00 oltre rimborso spese generali, Iva e
Cpa, per ciascun grado di giudizio.
Firenze, 4 aprile 2025
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Daniela Lococo Isabella Mariani
NOTA: Si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 30/06/2003 n.196.
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