TAR Catania, sez. V, sentenza 02/03/2026, n. 660
TAR
Decreto cautelare 20 novembre 2025
>
TAR
Ordinanza cautelare 18 dicembre 2025
>
TAR
Sentenza 2 marzo 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Nullità per difetto assoluto di attribuzione

    Il Tribunale ha ritenuto che il difetto assoluto di attribuzione non sussista in questo caso, poiché l'atto è stato adottato da un organo (il Consiglio Comunale) che ha il potere di adottare mozioni di sfiducia, sebbene al di fuori dei termini previsti.

  • Accolto
    Annullabilità per violazione di legge

    Il Tribunale ha accolto questo motivo, ritenendo che il calcolo dei 180 giorni debba essere effettuato a ritroso dalla scadenza naturale del mandato quinquennale e non dal periodo di prorogatio. Pertanto, la mozione di sfiducia presentata successivamente a tale termine è illegittima.

  • Altro
    Eccesso di potere per illogicità e travisamento dei fatti; difetto di motivazione

    Il Tribunale ha ritenuto assorbito questo motivo dalla fondatezza del motivo precedente.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. V, sentenza 02/03/2026, n. 660
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 660
    Data del deposito : 2 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo