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Articolo 30 della Legge 26 novembre 1973, n. 883
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Articolo 29
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Legge 26 novembre 1973, n. 883
Articolo 30 della Legge 26 novembre 1973, n. 883
Versione
1 gennaio 1974
Art. 30.
La presente legge entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 1974.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1974
Vedi fonte istituzionale
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