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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/12/2025, n. 4657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4657 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione 1^ Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
1. dott. Giuseppe Disabato - Presidente
2. dott.ssa Laura Cantore - Giudice
3. dott.ssa Valeria Guaragnella - Giudice relatore ha pronunciato, con l'intervento del P.M., -ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c., come novellato dall'art. 45 l. 18-6-2009, n. 69- la seguente definitiva
SENTENZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli affari civili e contenziosi per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine 3597, vertente tra
(avv. M. R. Matera), Parte_1
-ricorrente-
e
(avv. F. Dadone) CP_1
-resistente-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO premesso che aveva contratto matrimonio concordatario con Parte_1 il resistente;
che dall'unione erano nati i figli maggiorenne, e , Per_1 Per_2 minorenne;
che il si era sottratto ai doveri di assistenza morale e materiale nei CP_1 confronti del nucleo familiare, allontanandosi definitivamente dalla casa coniugale nell'aprile 2023; che era pertanto venuta meno l'unione affettiva e sentimentale tra i coniugi;
ciò premesso, e deducendo vari profili sopravvenuti ha chiesto, previa comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale, pronunciarsi la separazione tra i coniugi con ogni ulteriore provvedimento consequenziale;
Nel contraddittorio con il resistente, ritualmente costituitosi, il Presidente emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole, designava il G.I.
Questi autorizzava, in corso di causa, a precisare le conclusioni sulla questione di stato, talché, in data 17.04.2025 era resa sentenza di separazione tra i coniugi (sent. n. 1498/2025), con rimessione sul ruolo istruttorio della causa per la risoluzione delle restanti questioni.
Indi, all'udienza “a trattazione scritta” del 24.11.2025, le parti hanno riferito di aver raggiunto una complessiva intesa conciliativa, così come formulata nell'atto di transazione e conciliazione depositato telematicamente, sicché la causa è stata rimessa nuovamente al Collegio, previa trasmissione degli atti al P.M., che ha rassegnato le sue conclusioni in data 24.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come detto, dopo l'emanazione della sentenza sulla questione di stato di cui alla narrativa in fatto, le parti hanno raggiunto un'intesa conciliativa complessiva, il tutto come da convenzione del 24.07.2025 depositata telematicamente il
25.09.2025, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta.
In particolare, col suddetto accordo le parti hanno concordato che il figlio minore continuerà ad essere affidato congiuntamente ad entrambi i genitori Per_2
- essendo il figlio ormai maggiorenne, sebbene non ancora Per_1 economicamente autonomo - e la casa familiare rimarrà assegnata alla Parte_1 quale genitore collocatario, così come stabilito nell'ordinanza presidenziale del
26.03.2025. I figli vedranno il padre con incontri liberi, stante l'età di entrambi. Il
corrisponderà alla la somma mensile di € 500,00 a titolo di CP_1 Parte_1 mantenimento della prole (nella misura di € 250,00 per ciascun figlio), oltre ad adeguamento ISTAT annuale e al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Bari;
il resistente si è impegnato in oltre a corrispondere alla ricorrente la somma di € 1.500,00 a titolo di saldo per pregresse spese straordinarie.
L'AUU sarà integralmente percepito dalla ricorrente, in qualità di genitore collocatario.
Trattasi di accordo (si noti) debitamente sottoscritto, in relazione al quale non emerge alcun vizio o impedimento legale ostativo;
talché esso ben può essere recepito in questa sede.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo inter partes di cui alla convenzione del 24.07.2025 depositata telematicamente in data 25.09.2025, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta;
spese compensate;
sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile del Tribunale, il giorno 16.12.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Valeria Guaragnella Dott. Giuseppe Disabato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione 1^ Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
1. dott. Giuseppe Disabato - Presidente
2. dott.ssa Laura Cantore - Giudice
3. dott.ssa Valeria Guaragnella - Giudice relatore ha pronunciato, con l'intervento del P.M., -ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c., come novellato dall'art. 45 l. 18-6-2009, n. 69- la seguente definitiva
SENTENZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli affari civili e contenziosi per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine 3597, vertente tra
(avv. M. R. Matera), Parte_1
-ricorrente-
e
(avv. F. Dadone) CP_1
-resistente-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO premesso che aveva contratto matrimonio concordatario con Parte_1 il resistente;
che dall'unione erano nati i figli maggiorenne, e , Per_1 Per_2 minorenne;
che il si era sottratto ai doveri di assistenza morale e materiale nei CP_1 confronti del nucleo familiare, allontanandosi definitivamente dalla casa coniugale nell'aprile 2023; che era pertanto venuta meno l'unione affettiva e sentimentale tra i coniugi;
ciò premesso, e deducendo vari profili sopravvenuti ha chiesto, previa comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale, pronunciarsi la separazione tra i coniugi con ogni ulteriore provvedimento consequenziale;
Nel contraddittorio con il resistente, ritualmente costituitosi, il Presidente emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole, designava il G.I.
Questi autorizzava, in corso di causa, a precisare le conclusioni sulla questione di stato, talché, in data 17.04.2025 era resa sentenza di separazione tra i coniugi (sent. n. 1498/2025), con rimessione sul ruolo istruttorio della causa per la risoluzione delle restanti questioni.
Indi, all'udienza “a trattazione scritta” del 24.11.2025, le parti hanno riferito di aver raggiunto una complessiva intesa conciliativa, così come formulata nell'atto di transazione e conciliazione depositato telematicamente, sicché la causa è stata rimessa nuovamente al Collegio, previa trasmissione degli atti al P.M., che ha rassegnato le sue conclusioni in data 24.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come detto, dopo l'emanazione della sentenza sulla questione di stato di cui alla narrativa in fatto, le parti hanno raggiunto un'intesa conciliativa complessiva, il tutto come da convenzione del 24.07.2025 depositata telematicamente il
25.09.2025, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta.
In particolare, col suddetto accordo le parti hanno concordato che il figlio minore continuerà ad essere affidato congiuntamente ad entrambi i genitori Per_2
- essendo il figlio ormai maggiorenne, sebbene non ancora Per_1 economicamente autonomo - e la casa familiare rimarrà assegnata alla Parte_1 quale genitore collocatario, così come stabilito nell'ordinanza presidenziale del
26.03.2025. I figli vedranno il padre con incontri liberi, stante l'età di entrambi. Il
corrisponderà alla la somma mensile di € 500,00 a titolo di CP_1 Parte_1 mantenimento della prole (nella misura di € 250,00 per ciascun figlio), oltre ad adeguamento ISTAT annuale e al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Bari;
il resistente si è impegnato in oltre a corrispondere alla ricorrente la somma di € 1.500,00 a titolo di saldo per pregresse spese straordinarie.
L'AUU sarà integralmente percepito dalla ricorrente, in qualità di genitore collocatario.
Trattasi di accordo (si noti) debitamente sottoscritto, in relazione al quale non emerge alcun vizio o impedimento legale ostativo;
talché esso ben può essere recepito in questa sede.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo inter partes di cui alla convenzione del 24.07.2025 depositata telematicamente in data 25.09.2025, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta;
spese compensate;
sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile del Tribunale, il giorno 16.12.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Valeria Guaragnella Dott. Giuseppe Disabato