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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 08/04/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 1883/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di conSIlio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1883/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale promossa congiuntamente da:
nato a [...]- Pakistan il 16.11.1989, (C.F.: Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Caltanissetta, Via
Colajanni n. 11, presso lo studio dell'avv. Magro Malosso Alberto (C.F.: ), C.F._2
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
-RICORRENTE-
E
, nata in [...] il [...], (C.F.: , Controparte_1 C.F._3
elettivamente domiciliata in Caltanissetta, Via Colajanni n. 11, presso lo studio dell'avv. Giacoma
Difrancesco (C.F ), che la rappresenta e difende giusta procura in atti. C.F._4
-RESISTENTE-
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero reso in data 22.10.2024.
Rimessa al Collegio per la decisione, con ordinanza del 06.02.2025, resa all'esito dell'udienza del
28.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
*** MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che i coniugi e hanno chiesto di omologare le Parte_1 Controparte_1
condizioni della loro separazione consensuale, riportate e sottoscritte in seno al ricorso depositato il
03.10.2024, precisando di aver contratto in data 03.10.2017 a Piazza Armerina (EN) matrimonio civile trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 28, parte I, anno
2017.
I coniugi hanno altresì premesso che dalla loro unione non sono nati i figli.
Rilevato che la separazione è stata decisa alle condizioni indicate in seno al ricorso depositato il
03.10.2024 a tenore del quale “I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
La casa coniugale, sita in Piazza Armerina (EN) Via Emma n. 36, comprensiva di tutti i mobili e arredi, verrà assegnata alla SI.ra . Controparte_1
I coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento.
I coniugi infine concordano, che le pattuizioni di cui al presente ricorso abbiano efficacia dalla data della loro sottoscrizione.”
Ciò premesso e ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla legge, va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate nel ricorso depositato il 03.10.2024, per come chiesto dai coniugi anche con le note scritte sostitutive dell'udienza del giorno 28/01/2025, con le quali i coniugi hanno confermato il ricorso a firma congiunta per la pronuncia di un provvedimento di separazione consensuale e hanno altresì dichiarato che non intendono riconciliarsi.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale omologa la separazione consensuale dei coniugi nato in [...] il Parte_1
16.11.1989, (C.F.: e nata in [...] il C.F._1 Controparte_1
08.04.1994, (C.F.: , alle condizioni pattuite tra le parti e riportate nella C.F._3
superiore parte motiva.
Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Enna, nella camera di conSIlio del giorno 20 marzo 2025
Il Giudice /est. Il Presidente
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Cristina Russo DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di conSIlio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1883/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale promossa congiuntamente da:
nato a [...]- Pakistan il 16.11.1989, (C.F.: Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Caltanissetta, Via
Colajanni n. 11, presso lo studio dell'avv. Magro Malosso Alberto (C.F.: ), C.F._2
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
-RICORRENTE-
E
, nata in [...] il [...], (C.F.: , Controparte_1 C.F._3
elettivamente domiciliata in Caltanissetta, Via Colajanni n. 11, presso lo studio dell'avv. Giacoma
Difrancesco (C.F ), che la rappresenta e difende giusta procura in atti. C.F._4
-RESISTENTE-
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero reso in data 22.10.2024.
Rimessa al Collegio per la decisione, con ordinanza del 06.02.2025, resa all'esito dell'udienza del
28.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
*** MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che i coniugi e hanno chiesto di omologare le Parte_1 Controparte_1
condizioni della loro separazione consensuale, riportate e sottoscritte in seno al ricorso depositato il
03.10.2024, precisando di aver contratto in data 03.10.2017 a Piazza Armerina (EN) matrimonio civile trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 28, parte I, anno
2017.
I coniugi hanno altresì premesso che dalla loro unione non sono nati i figli.
Rilevato che la separazione è stata decisa alle condizioni indicate in seno al ricorso depositato il
03.10.2024 a tenore del quale “I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
La casa coniugale, sita in Piazza Armerina (EN) Via Emma n. 36, comprensiva di tutti i mobili e arredi, verrà assegnata alla SI.ra . Controparte_1
I coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento.
I coniugi infine concordano, che le pattuizioni di cui al presente ricorso abbiano efficacia dalla data della loro sottoscrizione.”
Ciò premesso e ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla legge, va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate nel ricorso depositato il 03.10.2024, per come chiesto dai coniugi anche con le note scritte sostitutive dell'udienza del giorno 28/01/2025, con le quali i coniugi hanno confermato il ricorso a firma congiunta per la pronuncia di un provvedimento di separazione consensuale e hanno altresì dichiarato che non intendono riconciliarsi.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale omologa la separazione consensuale dei coniugi nato in [...] il Parte_1
16.11.1989, (C.F.: e nata in [...] il C.F._1 Controparte_1
08.04.1994, (C.F.: , alle condizioni pattuite tra le parti e riportate nella C.F._3
superiore parte motiva.
Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Enna, nella camera di conSIlio del giorno 20 marzo 2025
Il Giudice /est. Il Presidente
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Cristina Russo DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.