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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/12/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.V.G. n. 666/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.v.g. 666/2025, avente ad oggetto “Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili” tra:
rappresentata e difesa dall'avv. FABIO SIANI e presso lo studio ultimo del CP_1 quale è elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
e
rappresentato e difeso dall'avv. NICOLA LAVIOLA e Avv. CARMELA Controparte_2
NO e presso lo studio ultimo dei quali è elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
ricorrenti nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto All'udienza camerale del 02.12.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., dinanzi al giudice relatore, le parti hanno congiuntamente richiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 17/12/2016 in Cava De' Tirreni (Sa) di cui all'atto di matrimonio n. 211 del 2016, parte II, Serie A, trascritto nell'apposito registro del precitato Comune di Cava De' Tirreni. Lette le dichiarazioni di entrambi i coniugi di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni concordate, preso, pertanto, atto della mancata conciliazione ed assunto il parere favorevole del Pubblico Ministero, interventore ex lege, il Collegio riscontra che vi sono le condizione per accogliere la richiesta congiunta, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione (pronunciata consensualmente e poi omologata, dall'intestato Tribunale, in diversa composizione collegiale, con decreto del 20.07.2023), è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, come successivamente modificato ed integrato dal D.lgs. n. 149/2022, pari a dodici mesi un anno in caso di separazione giudiziale passata in giudicato e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero, nel medesimo ultimo termine, dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'Ufficiale dello stato civile) e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento;
non emergono, peraltro, evidenze di segno contrario che lascerebbero presupporre la volontà dei coniugi di ricostituire il nucleo familiare, disgregatosi in seguito alla separazione. Alla stregua delle riferite circostanze, avendo, altresì, i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche con idonea dichiarazione scritta telematica ai sensi della normativa in premessa indicata, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e, perciò non più ripristinabile, quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Di conseguenza, verificata la sussistenza dei presupposti di legge (art. 3, n. 2, lett. B, legge n. 898/1970) e valutata la rispondenza delle condizioni concordate dai coniugi all'interesse della figlia, nata a [...], il [...] ed evidenziato che i patti di cui in dispositivo non sono Per_1 contrari a norme imperative, all'ordine pubblico ed alla morale familiare, tenuto conto come gli stessi garantiscano il mantenimento della prole da parte del padre, nonché un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, anche tenuto conto del piano genitoriale come illustrato nel ricorso, il Tribunale ritiene di poter assumere gli accordi intercorsi tra le parti a base della presente decisione. Occorre, invece, prendere atto delle residue condizioni concordate, giacché, in astratto, non suscettibili di contenuto dispositivo, trattandosi di questioni di natura privatistica, come tale non avvinte dal vincolo della connessione forte di cui all'art. 40 c.p.c. e, inoltre, per le quali i coniugi hanno deciso di liberamente determinarsi.
Le spese processuali possono essere compensate in ragione della peculiare natura di volontaria giurisdizione del procedimento e dell'accordo di divorzio, promosso congiuntamente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 17/12/2016 in Cava De' Tirreni (di cui all'atto di matrimonio n. 211 del 2016, parte II, Serie A, trascritto nell'apposito registro del precitato Comune di Cava De' Tirreni) tra:
nata a [...] il [...] CP_1
e
nato a [...] il [...] Controparte_2
dispone in conformità delle condizioni di cui al ricorso congiunto di seguito trascritti:
“
1. La figlia è affidata a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni Per_1 di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avrà la residenza presso la madre in Cava de' Tirreni alla via V. Veneto n.100. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
2. La casa familiare sita in Cava de' Tirreni alla via V. Veneto n 100 è assegnata alla sig.ra CP_1 con tutti gli arredi.
3. Il sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia nei tempi e con le modalità di seguito indicati: CP_2 venerdì, sabato, domenica con pernotto con il papà a settimane alterne dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica alle ore 21,00 nel periodo invernale, e fino alle 22,00 nel periodo estivo, salvo diversi accordi da prendersi volta per volta in ragione dei turni di lavoro;
quando il papà, sempre per ragioni di lavoro, non può essere presente per il week end potrà trascorrere con la piccola due pernotti durante la settimana;
si precisa che in virtù dei turni del sig. la Per_1 CP_2 piccola pernotterà con il papà per un massimo di 3 notti nell'arco settimanale anche non Per_1 consecutive;
nel periodo estivo 15 giorni consecutivi con il papà e 15 giorni consecutivi con la mamma da concordare entro il 15 giugno di ogni anno in considerazione delle ferie di entrambi i genitori;
il 24 dicembre con il papà ed il 25 con la mamma, il 31 dicembre con la mamma ed il 1 gennaio con il papà per l'anno 2025 e così, in maniera alternata, per gli anni successivi;
sabato e domenica di Pasqua con la madre e lunedì di pasquetta con il padre per l'anno 2026 e di seguito ad anni alterni;
resta inteso che ove la minore dovesse manifestare esigenze diverse tali condizioni possono essere modificate previo accordo dei genitori in virtù del benessere della minore stessa. Si precisa che in caso di cambiamento dei giorni, entrambi i genitori, hanno l'obbligo di comunicare almeno due giorni prima all'altro eventuali esigenze diverse in modo da poter organizzare per tempo la minore.
4. Il sig. si obbliga a corrispondere un contributo entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di CP_2 mantenimento della figlia, la somma di euro 250,00 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia che saranno versate alla sig.ra , ossia: le spese mediche e/o specialistiche non coperte dal SSN, CP_1 le spese per iscrizione scolastica e per l'acquisto di libri ed eventuali spese di trasporto scolastico nonché gite e progetti scolastici, prevedendo l'esplicita ed improrogabile condizione che ogni scelta nel merito venga preventivamente ed obbligatoriamente concordata e documentata tra i genitori. La sig.ra si accollerà le spese mensili sportive fatta eccezione per la quota finale saggio CP_1 ed i costumi che saranno ripartite al 50% tra i genitori”
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di cui al ricorso congiunto, di seguito trascritti:
“
5. Il sig. rilascia sin da ora il consenso per la richiesta dell'intero assegno unico per la CP_2 minore alla sig.ra ”. CP_1
6. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale”.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui di cui all'art. 152 septies c.p.c.
Compensa le spese processuali.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 02.12.2025
Il Giudice relatore ed estensore dott. Simone Iannone La Presidente dott.ssa Enrica De Sire
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.v.g. 666/2025, avente ad oggetto “Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili” tra:
rappresentata e difesa dall'avv. FABIO SIANI e presso lo studio ultimo del CP_1 quale è elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
e
rappresentato e difeso dall'avv. NICOLA LAVIOLA e Avv. CARMELA Controparte_2
NO e presso lo studio ultimo dei quali è elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
ricorrenti nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto All'udienza camerale del 02.12.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., dinanzi al giudice relatore, le parti hanno congiuntamente richiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 17/12/2016 in Cava De' Tirreni (Sa) di cui all'atto di matrimonio n. 211 del 2016, parte II, Serie A, trascritto nell'apposito registro del precitato Comune di Cava De' Tirreni. Lette le dichiarazioni di entrambi i coniugi di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni concordate, preso, pertanto, atto della mancata conciliazione ed assunto il parere favorevole del Pubblico Ministero, interventore ex lege, il Collegio riscontra che vi sono le condizione per accogliere la richiesta congiunta, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione (pronunciata consensualmente e poi omologata, dall'intestato Tribunale, in diversa composizione collegiale, con decreto del 20.07.2023), è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, come successivamente modificato ed integrato dal D.lgs. n. 149/2022, pari a dodici mesi un anno in caso di separazione giudiziale passata in giudicato e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero, nel medesimo ultimo termine, dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'Ufficiale dello stato civile) e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento;
non emergono, peraltro, evidenze di segno contrario che lascerebbero presupporre la volontà dei coniugi di ricostituire il nucleo familiare, disgregatosi in seguito alla separazione. Alla stregua delle riferite circostanze, avendo, altresì, i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche con idonea dichiarazione scritta telematica ai sensi della normativa in premessa indicata, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e, perciò non più ripristinabile, quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Di conseguenza, verificata la sussistenza dei presupposti di legge (art. 3, n. 2, lett. B, legge n. 898/1970) e valutata la rispondenza delle condizioni concordate dai coniugi all'interesse della figlia, nata a [...], il [...] ed evidenziato che i patti di cui in dispositivo non sono Per_1 contrari a norme imperative, all'ordine pubblico ed alla morale familiare, tenuto conto come gli stessi garantiscano il mantenimento della prole da parte del padre, nonché un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, anche tenuto conto del piano genitoriale come illustrato nel ricorso, il Tribunale ritiene di poter assumere gli accordi intercorsi tra le parti a base della presente decisione. Occorre, invece, prendere atto delle residue condizioni concordate, giacché, in astratto, non suscettibili di contenuto dispositivo, trattandosi di questioni di natura privatistica, come tale non avvinte dal vincolo della connessione forte di cui all'art. 40 c.p.c. e, inoltre, per le quali i coniugi hanno deciso di liberamente determinarsi.
Le spese processuali possono essere compensate in ragione della peculiare natura di volontaria giurisdizione del procedimento e dell'accordo di divorzio, promosso congiuntamente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 17/12/2016 in Cava De' Tirreni (di cui all'atto di matrimonio n. 211 del 2016, parte II, Serie A, trascritto nell'apposito registro del precitato Comune di Cava De' Tirreni) tra:
nata a [...] il [...] CP_1
e
nato a [...] il [...] Controparte_2
dispone in conformità delle condizioni di cui al ricorso congiunto di seguito trascritti:
“
1. La figlia è affidata a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni Per_1 di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avrà la residenza presso la madre in Cava de' Tirreni alla via V. Veneto n.100. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
2. La casa familiare sita in Cava de' Tirreni alla via V. Veneto n 100 è assegnata alla sig.ra CP_1 con tutti gli arredi.
3. Il sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia nei tempi e con le modalità di seguito indicati: CP_2 venerdì, sabato, domenica con pernotto con il papà a settimane alterne dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica alle ore 21,00 nel periodo invernale, e fino alle 22,00 nel periodo estivo, salvo diversi accordi da prendersi volta per volta in ragione dei turni di lavoro;
quando il papà, sempre per ragioni di lavoro, non può essere presente per il week end potrà trascorrere con la piccola due pernotti durante la settimana;
si precisa che in virtù dei turni del sig. la Per_1 CP_2 piccola pernotterà con il papà per un massimo di 3 notti nell'arco settimanale anche non Per_1 consecutive;
nel periodo estivo 15 giorni consecutivi con il papà e 15 giorni consecutivi con la mamma da concordare entro il 15 giugno di ogni anno in considerazione delle ferie di entrambi i genitori;
il 24 dicembre con il papà ed il 25 con la mamma, il 31 dicembre con la mamma ed il 1 gennaio con il papà per l'anno 2025 e così, in maniera alternata, per gli anni successivi;
sabato e domenica di Pasqua con la madre e lunedì di pasquetta con il padre per l'anno 2026 e di seguito ad anni alterni;
resta inteso che ove la minore dovesse manifestare esigenze diverse tali condizioni possono essere modificate previo accordo dei genitori in virtù del benessere della minore stessa. Si precisa che in caso di cambiamento dei giorni, entrambi i genitori, hanno l'obbligo di comunicare almeno due giorni prima all'altro eventuali esigenze diverse in modo da poter organizzare per tempo la minore.
4. Il sig. si obbliga a corrispondere un contributo entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di CP_2 mantenimento della figlia, la somma di euro 250,00 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia che saranno versate alla sig.ra , ossia: le spese mediche e/o specialistiche non coperte dal SSN, CP_1 le spese per iscrizione scolastica e per l'acquisto di libri ed eventuali spese di trasporto scolastico nonché gite e progetti scolastici, prevedendo l'esplicita ed improrogabile condizione che ogni scelta nel merito venga preventivamente ed obbligatoriamente concordata e documentata tra i genitori. La sig.ra si accollerà le spese mensili sportive fatta eccezione per la quota finale saggio CP_1 ed i costumi che saranno ripartite al 50% tra i genitori”
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di cui al ricorso congiunto, di seguito trascritti:
“
5. Il sig. rilascia sin da ora il consenso per la richiesta dell'intero assegno unico per la CP_2 minore alla sig.ra ”. CP_1
6. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale”.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui di cui all'art. 152 septies c.p.c.
Compensa le spese processuali.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 02.12.2025
Il Giudice relatore ed estensore dott. Simone Iannone La Presidente dott.ssa Enrica De Sire