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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/04/2025, n. 1719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1719 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA
R.G. 815/2024
La Corte D'Appello di Napoli, SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA, in persona dei magistrati:
Antonio Di Marco Presidente relatore
Silvana Sica Consigliere
Efisia Gaviano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta a ruolo il 22/02/2024 AVENTE AD
OGGETTO: Separazione giudiziale avverso la sentenza n.3123/2021, emessa dal Tribunale di Santa IA C. RE , depositata il 28.07.2023 tra
(C.F. ), N. A SAN FELICE Parte_1 C.F._1
A CANCELLO (CE) IL 23/05/1986 , ivi residente in [...]
,assistito e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. CRISCI CLEMENTE con studio in VIA NAPOLI 194 81027 SAN FELICE A CANCELLO, indirizzo pec : Email_1
Appellante,
e
(C.F. , n. a SAN Controparte_1 C.F._2
FELICE A CANCELLO (CE) il 07/06/1991 residente in [...], assistita e difesa, giusto mandato in atti, dall'Avv. PETRONE DOMENICA con studio in VIA ROMA N. 427
81027 S. FELICE A CANCELLO , indirizzo pec :
Email_2
appellata,
Con l'intervento ex lege
Del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale
Walter Brunetti,
CONCLUSIONI: per parte appellante: revoca dell'assegnazione della casa coniugale, il cui diritto non è mai stato esercitato dalla , riforma sull'addebito della separazione dei CP_1
coniugi e statuirsi alcun addebito in capo al;
che non venga Pt_1
precluso il diritto di vista ai nonni paterni come ad oggi già avviene e, di cui da sempre hanno curato gli interessi dei minori;
per parte appellata: che l'Ecc.ma Corte di Appello dichiari inammissibile, improponibile, infondato e, comunque, rigetti integralmente l'atto di appello con tutte le richieste ivi formulata confermando in toto la sentenza impugnata con condanna dell'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari anche del secondo grado di giudizio. In ogni caso, laddove l'adita
Corte ritenga di revocare il provvedimento di sospensione del diritto di visita del sig. si chiede che vengano adottate le opportune cautele a Pt_1
garanzia della sicurezza fisica e del benessere psicologico dei minori;
il P.G. in data 21.3.2025 ha concluso chiedendo che fosse ripristinato per il padre il diritto di visita ai figli minori,
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 2/6 Con sentenza n. 3123/2023, depositata il 28.07.2023, il Tribunale di Santa
IA C. RE, decidendo sul ricorso per separazione giudiziale proposto da , aveva così deciso: Controparte_1
Con atto di appello tempestivamente iscritto a ruolo, entro il termine lungo di mesi sei, il impugnava la predetta decisione chiedendo, in Pt_1
conferma riforma della stessa, che fosse escluso l'addebito della separazione nei suoi confronti , revocata l'assegnazione della casa coniugale, disposto l'affido condiviso dei figli minori, regolamentando il diritto di visita degli stessi, ridotto l'assegno di mantenimento nei confronti dei figli ad euro 100,00 mensili per ciascuno di essi con vittoria di spese dei due gradi del giudizio. In via istruttoria chiedeva l'ascolto dei minori da parte dell'adita Corte.
pag. 3/6 Si costituiva l che chiedeva fosse dichiarato inammissibile o in CP_1
subordine rigettato l'appello, con vittoria di spese anche del secondo grado.
Interveniva l'Ufficio di Procura chiedendo il rigetto dell'appello.
Con ordinanza del 3.1.2025 la Corte disponeva procedersi all'ascolto del minore in quanto nelle more divenuto ultra dodicenne. Per_1
Decorso il termine fissato dalla Corte per il deposito di note, con ordinanza del 26.3.2025, la causa è stata riservata in decisione senza termini.
Preliminarmente va rilevato che in sede di conclusioni il non ha Pt_1
reiterato la richiesta di riduzione dell'assegno con cui dovrebbe contribuire di mantenimento dei figli e pertanto deve ritenersi che abbia rinunciato a tale motivo. Sempre in via preliminare va rilevato che in ordine alla revoca della assegnazione della casa coniugale vi è adesione alla richiesta da parte della che non intende esercitare tale diritto. CP_1
Nel merito delle restanti richieste occorre rilevare che il primo motivo di appello relativo all'addebito è inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. in quanto il non contesta i presupposti di fatto posti alla base della Pt_1
decisione del Tribunale sul punto :
Peraltro , secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione anche un singolo episodio di violenza domestica può giustificare l'addebito della separazione ( cfr. , ex multis, Cass. Ord 16.2.2025 n. 3946).
pag. 4/6 Quanto al secondo motivo di appello esso va rigettato. L'affido esclusivo dei figli minori alla madre è certamente giustificato, come con motivazione sostanzialmente non contestata dal alla luce del suo complessivo Pt_1
comportamento violento. Trattasi di questione che deve pero essere comunque rivisitata, anche di ufficio nell'interesse dei minori alla luce della odierna situazione. Ebbene attualmente il è detenuto per il Pt_1
reato di omicidio preterintenzionale e quindi di fatto nell'impossibilità di esercitare le funzioni genitoriali. Deve inoltre rilevarsi che sentito il figlio egli appare in una situazione di sereno equilibrio che non vi è ragione Per_1
di modificare. Pertanto la decisione del Tribunale deve essere confermata.
Deve invece essere accolta la richiesta del Procuratore Generale, formulata all'esito dell'ascolto del minore, che non si è dichiarato contrario ad incontrare o a sentire telefonicamente il padre , di revocare la sospensione degli incontri tra i figli ed i padre che potranno certamente avvenire in forma protetta secondo le indicazioni e le modalità che il servizio sociale di
S. Felice a Cancello riterrà più opportune nell'interesse della prole. Quanto alla regolamentazione degli incontri tra i minori ed i nonni paterni si tratta domanda nuova che non può quindi essere esaminata in questa sede
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di appello depositato il 22.2.2024 nei Parte_1
pag. 5/6 confronti di avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di S. IA Capua RE n. 3123/2023 così provvede:
Revoca l'assegnazione della casa coniugale a , Controparte_1
Revoca la sospensione del diritto di vita del padre e dispone che il padre potrà regolarmente sentire per telefono i figli e li potrà inocntrare in modalità protetta secondo le indicazioni del Servizio Sociale di S. Felice a
Cancello, condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 3.450,00 , oltre
15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE FAMIGLIA E
PERSONA, in data 04/04/2025.
Il Presidente relatore/estensore
Antonio Di Marco
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA
R.G. 815/2024
La Corte D'Appello di Napoli, SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA, in persona dei magistrati:
Antonio Di Marco Presidente relatore
Silvana Sica Consigliere
Efisia Gaviano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta a ruolo il 22/02/2024 AVENTE AD
OGGETTO: Separazione giudiziale avverso la sentenza n.3123/2021, emessa dal Tribunale di Santa IA C. RE , depositata il 28.07.2023 tra
(C.F. ), N. A SAN FELICE Parte_1 C.F._1
A CANCELLO (CE) IL 23/05/1986 , ivi residente in [...]
,assistito e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. CRISCI CLEMENTE con studio in VIA NAPOLI 194 81027 SAN FELICE A CANCELLO, indirizzo pec : Email_1
Appellante,
e
(C.F. , n. a SAN Controparte_1 C.F._2
FELICE A CANCELLO (CE) il 07/06/1991 residente in [...], assistita e difesa, giusto mandato in atti, dall'Avv. PETRONE DOMENICA con studio in VIA ROMA N. 427
81027 S. FELICE A CANCELLO , indirizzo pec :
Email_2
appellata,
Con l'intervento ex lege
Del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale
Walter Brunetti,
CONCLUSIONI: per parte appellante: revoca dell'assegnazione della casa coniugale, il cui diritto non è mai stato esercitato dalla , riforma sull'addebito della separazione dei CP_1
coniugi e statuirsi alcun addebito in capo al;
che non venga Pt_1
precluso il diritto di vista ai nonni paterni come ad oggi già avviene e, di cui da sempre hanno curato gli interessi dei minori;
per parte appellata: che l'Ecc.ma Corte di Appello dichiari inammissibile, improponibile, infondato e, comunque, rigetti integralmente l'atto di appello con tutte le richieste ivi formulata confermando in toto la sentenza impugnata con condanna dell'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari anche del secondo grado di giudizio. In ogni caso, laddove l'adita
Corte ritenga di revocare il provvedimento di sospensione del diritto di visita del sig. si chiede che vengano adottate le opportune cautele a Pt_1
garanzia della sicurezza fisica e del benessere psicologico dei minori;
il P.G. in data 21.3.2025 ha concluso chiedendo che fosse ripristinato per il padre il diritto di visita ai figli minori,
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 2/6 Con sentenza n. 3123/2023, depositata il 28.07.2023, il Tribunale di Santa
IA C. RE, decidendo sul ricorso per separazione giudiziale proposto da , aveva così deciso: Controparte_1
Con atto di appello tempestivamente iscritto a ruolo, entro il termine lungo di mesi sei, il impugnava la predetta decisione chiedendo, in Pt_1
conferma riforma della stessa, che fosse escluso l'addebito della separazione nei suoi confronti , revocata l'assegnazione della casa coniugale, disposto l'affido condiviso dei figli minori, regolamentando il diritto di visita degli stessi, ridotto l'assegno di mantenimento nei confronti dei figli ad euro 100,00 mensili per ciascuno di essi con vittoria di spese dei due gradi del giudizio. In via istruttoria chiedeva l'ascolto dei minori da parte dell'adita Corte.
pag. 3/6 Si costituiva l che chiedeva fosse dichiarato inammissibile o in CP_1
subordine rigettato l'appello, con vittoria di spese anche del secondo grado.
Interveniva l'Ufficio di Procura chiedendo il rigetto dell'appello.
Con ordinanza del 3.1.2025 la Corte disponeva procedersi all'ascolto del minore in quanto nelle more divenuto ultra dodicenne. Per_1
Decorso il termine fissato dalla Corte per il deposito di note, con ordinanza del 26.3.2025, la causa è stata riservata in decisione senza termini.
Preliminarmente va rilevato che in sede di conclusioni il non ha Pt_1
reiterato la richiesta di riduzione dell'assegno con cui dovrebbe contribuire di mantenimento dei figli e pertanto deve ritenersi che abbia rinunciato a tale motivo. Sempre in via preliminare va rilevato che in ordine alla revoca della assegnazione della casa coniugale vi è adesione alla richiesta da parte della che non intende esercitare tale diritto. CP_1
Nel merito delle restanti richieste occorre rilevare che il primo motivo di appello relativo all'addebito è inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. in quanto il non contesta i presupposti di fatto posti alla base della Pt_1
decisione del Tribunale sul punto :
Peraltro , secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione anche un singolo episodio di violenza domestica può giustificare l'addebito della separazione ( cfr. , ex multis, Cass. Ord 16.2.2025 n. 3946).
pag. 4/6 Quanto al secondo motivo di appello esso va rigettato. L'affido esclusivo dei figli minori alla madre è certamente giustificato, come con motivazione sostanzialmente non contestata dal alla luce del suo complessivo Pt_1
comportamento violento. Trattasi di questione che deve pero essere comunque rivisitata, anche di ufficio nell'interesse dei minori alla luce della odierna situazione. Ebbene attualmente il è detenuto per il Pt_1
reato di omicidio preterintenzionale e quindi di fatto nell'impossibilità di esercitare le funzioni genitoriali. Deve inoltre rilevarsi che sentito il figlio egli appare in una situazione di sereno equilibrio che non vi è ragione Per_1
di modificare. Pertanto la decisione del Tribunale deve essere confermata.
Deve invece essere accolta la richiesta del Procuratore Generale, formulata all'esito dell'ascolto del minore, che non si è dichiarato contrario ad incontrare o a sentire telefonicamente il padre , di revocare la sospensione degli incontri tra i figli ed i padre che potranno certamente avvenire in forma protetta secondo le indicazioni e le modalità che il servizio sociale di
S. Felice a Cancello riterrà più opportune nell'interesse della prole. Quanto alla regolamentazione degli incontri tra i minori ed i nonni paterni si tratta domanda nuova che non può quindi essere esaminata in questa sede
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di appello depositato il 22.2.2024 nei Parte_1
pag. 5/6 confronti di avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di S. IA Capua RE n. 3123/2023 così provvede:
Revoca l'assegnazione della casa coniugale a , Controparte_1
Revoca la sospensione del diritto di vita del padre e dispone che il padre potrà regolarmente sentire per telefono i figli e li potrà inocntrare in modalità protetta secondo le indicazioni del Servizio Sociale di S. Felice a
Cancello, condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 3.450,00 , oltre
15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE FAMIGLIA E
PERSONA, in data 04/04/2025.
Il Presidente relatore/estensore
Antonio Di Marco
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