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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/02/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS ) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Settima sezione civile, n. 10302/2018, pubblicata il 27 novembre 2018, iscritto al n. 188/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione con ordinanza del 24 ottobre 2024 e pendente
T R A
(c.f.: nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f.: ) nato a [...] il [...], Pt_2 C.F._2
rappresentati e difese dall' avv. Luciano Lepre (c.f.: ) C.F._3
- APPELLANTI -
E
l' (in sigla Controparte_1 CP_2 Controparte_3
con sede in Piazzetta O. De Donno 2, in persona del legale
[...] CP_3
rappresentante p.t., , rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Controparte_4
Furnari (c.f.: - APPELLATA - C.F._4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con atto di citazione notificato il 16 maggio 2017 e Parte_1 [...]
, nella qualità di soci della Unione Nazionale Mutilati per Servizio (in sigla Pt_2
UNMS), sezione provinciale di rispettivamente dal 1986 e dal 1964, CP_3
convenivano in giudizio dinnanzi al Tribunale di Napoli, la detta con sede in CP_2
Roma, nonché la Sezione provinciale di per chiedere: a) di annullare la delibera CP_3 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
dell'assemblea provinciale straordinaria di Napoli dell'associazione del 15 gennaio
2017 per i motivi indicati in premessa, nonché nella parte in cui si approvava il bilancio consuntivo 2015 e quello preventivo 2017, si nominavano i componenti del Comitato
Provinciale di si conferivano incarichi sociali al socio UNMS IN IE;
b) di CP_3
condannare in qualità di Presidente dell'UNMS sezione provinciale Controparte_4
di onché l'UNMS nazionale al risarcimento dei danni a loro favore nella misura CP_3
di 20.000,00 € e disporre circa le modalità di versamento della somma a favore dell' con vittoria di spese ed onorari del procedimento con attribuzione al CP_5
proprio procuratore, dichiaratosi anticipatario.
Nello specifico, gli attori deducevano:
i) che l' aveva sede in Roma e varie sedi provinciali in ogni capoluogo e CP_2
sottosezioni in diversi comuni ed era un'associazione che tutelava i diritti dei dipendenti dello Stato e degli enti locali, territoriali ed istituzionali, che avevano riportato mutilazioni ed infermità in servizio e per causa di servizio militare e civile;
ii) che essa aveva un proprio Statuto in vigore dal 2015, che disciplinava, tra l'altro, i requisiti dei soci che intendevano aderirvi, gli organi centrali e gli organi periferici, bilancio e patrimonio ed un regolamento approvato nel 2009;
iii) che il Comitato provinciale era composto da 9 componenti effettivi, tra cui i due attori, e 4 supplenti, 5 dei quali si erano dimessi nel 2016 e dovevano essere sostituiti;
iv) che gli attori avevano più volte denunciato le irregolarità di tenuta delle scritture contabili e dei verbali del comitato provinciale, la presenza di soggetti estranei all' incaricati di mansioni di segreteria ed amministrazione, l'illegittima CP_2
concessione a terzi di parte dei locali della sezione napoletana, l'assunzione di obbligazioni di pagamento a terzi mai autorizzati, l'esborso di danaro per l'affitto di immobili mai utilizzati etc..;
v) che gli attori avevano già avviato un procedimento civile n. R.G. 32057/2016 per denunciare la violazione dell'art. 34 dello statuto, che imponeva al reggente della sezione provinciale di convocare l'assemblea dei soci entro il termine massimo di 6 mesi per la nomina del nuovo Comitato Provinciale, mentre nel caso in esame la convocazione era stata fatta solo dopo avere ricevuto il precedente atto di citazione e
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+ 1 c. +1 Parte_1 Controparte_6 CP_3 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
l'inizio del procedimento civile RG 32057/2016;
vi) che l'assemblea provinciale straordinaria n. 8 del 15 gennaio 2017 era illegittima per le seguenti motivazioni: I) violazione dell'art. 22 dello statuto, sia perché vi era stata un'irregolare convocazione dei soci, non avendo i medesimi ricevuto comunicazioni personali o a mezzo stampa almeno 15 giorni prima della data stabilita, tanto è vero che a tale assemblea avevano partecipato solo 118 dei 722 soci abilitati al voto, sia perché era stata presieduta, senza nessuna motivazione, dall'avv. Gianfranco
d'Ascia, che non era socio iscritto alla sezione provinciale, né era presidente, vicepresidente o componente più anziano del Comitato provinciale come previsto dall'art. 22 citato;
II) violazione del principio di continuità dei bilanci atteso che il bilancio consuntivo 2015 e quello preventivo del 2017 erano stati approvati, con il voto contrario degli attori, senza nessun ancoraggio a quello dell'anno 2016 e senza dare la possibilità ai soci votanti di poter controllare le scritture contabili;
III) per avere nominato tra i componenti del Comitato Provinciale il socio IN IE nonostante egli si fosse macchiato di un episodio che aveva comportato il suo rinvio a giudizio per lesioni personali, così ledendo l'immagine dell'associazione, che non aveva mai iniziato nei confronti del medesimo un procedimento disciplinare;
IV) infine, perché durante l'assemblea non era stata accettata la candidatura a soci di 20 nuovi simpatizzanti, che avevano versato il relativo contributo e presentato regolare domanda di ammissione, poi rigettata con la motivazione per cui essi non presentavano i requisiti richiesti dall'art. 5, co. 4 dello Statuto, cioè avere dimostrato interesse per i problemi della categoria, condividendone attività ed iniziative. A tal riguardo, per la lesione della loro immagine chiedevano il risarcimento dei danni morali per l'importo di 20.000,00 € da devolvere all'Unicef italiano.
2. Con comparsa di costituzione e risposta del 13 giugno 2017 si costituivano in giudizio sia l' in persona del suo legale rappresentante CP_7 CP_8
, sia la Sezione provinciale di dell' rappresentata dal suo
[...] CP_3 CP_2
presidente , eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale di Controparte_4
Napoli a favore di quello di Roma, ove aveva sede centrale l'associazione nonché
l'improcedibilità della domanda ex art. 2, co. 3 del d.l 132/2014 conv. in l. 162/2014 per mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita, nonché il difetto di legittimazione passiva della sezione provinciale in persona del Presidente CP_4
Proc. n. 188/2019 r.g. Pagina 3 di 9
+ 1 c. sez- provinciale +1 Parte_1 Controparte_1 CP_3 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
a favore dell;
nel merito, deducevano l'infondatezza CP_4 Controparte_9
della domanda sia con riguardo alla doglianza relativa alla mancata rituale convocazione dei soci per l'assemblea del 15 gennaio 2017, sia con riguardo alla doglianza relativa alla scelta dell'avv. D'Ascia quale presidente dell'assemblea, dettata da ragioni di opportunità stante la sua competenza in materia giuridica (scelta condivisa dalla maggioranza dei soci presenti e neppure contestata dagli attori presenti), sia con riguardo alle dedotte irregolarità contabili, al conferimento di incarichi al socio IN IE nonché alla mancata accettazione come soci dei 20 simpatizzanti presentati dagli attori, legittimamente esclusi dal Comitato provinciale per assenza dei requisiti stabiliti dallo Statuto e, pertanto, unici soggetti titolari dell'interesse ad opporsi a tale esclusione.
Concludevano chiedendo il rigetto della domanda con condanna degli attori al pagamento delle spese legali nonché al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.
4. In assenza di attività istruttoria, la causa veniva decisa con la sentenza impugnata con cui il primo Giudice: a) rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dai convenuti in conformità con quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 19 e 20 c.p.c., così uniformandosi alla precedente decisione del
Tribunale di Napoli intervenuta in analogo giudizio tra le stesse parti;
b) rigettava la domanda degli attori condannandoli al pagamento delle spese di lite.
Nel merito, in particolare, il Tribunale riteneva infondate tutte le doglianze sollevate dagli attori, sia quella relativa all'irrituale convocazione dei soci per l'assemblea del 15 gennaio 2017, risultando al contrario la loro rituale convocazione del 28 dicembre 2016 (quindi quindici giorni prima dell'assemblea), sia quelle relativa alla mancata continuità dei bilanci stante la sua genericità, sia infine quella relativa agli incarichi conferiti al socio IN IE perché sfornita di prova e non influente sulla validità della delibera impugnata.
4. Avverso tale sentenza i soci e con una citazione notificata al Pt_1 Pt_2
solo , nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della Controparte_4
Sezione provinciale di in data 4 gennaio 2019, hanno proposto appello CP_2 CP_3
sulla base di cinque motivi con cui hanno contestato: I) la nullità della sentenza per vizio del contraddittorio, perché, sebbene la citazione in primo grado fosse stata
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notificata anche all'UNMS nazionale, quest'ultima non era indicata nell'epigrafe della sentenza né era dato desumere, dallo svolgimento del processo e dai motivi della decisione, la sua effettiva partecipazione al giudizio;
II) la mancata convocazione personale dei soci alla citata assemblea almeno 15 giorni prima della stessa, avendo peraltro indicato il Tribunale la data del 28 dicembre, anziché il 29 dicembre, come data dell'invio dell'avviso di convocazione;
III) l'omesso esame della doglianza relativa alla violazione del principio di continuità dei bilanci su cui il primo Giudice non si era pronunciato, limitando la decisione solo al punto della violazione del principio di corretta informazione sulle scritture contabili, poi risolto con la genericità e vaghezza della contestazione;
IV) il mancato esame della censura relativa alla violazione dell'art. 22 dello statuto in merito alla presidenza dell'assemblea del 15 gennaio 2017 affidata a soggetto estraneo all'associazione; V) l'omesso esame della richiesta risarcitoria per danno all'immagine.
Hanno concluso chiedendo “In via principale per i motivi dedotti in narrativa dichiarare la nullità della sentenza del Tribunale di Napoli n. 10302/2018 pubbl. il
27/11/2018 RG n. 15257/2017 emessa dal Tribunale di Napoli settima sezione civile dott.ssa Livia De Gennaro ed emettere ogni provvedimento conseguenziale. Nel merito, accogliere, per i motivi tutti dichiarati in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 10302/2018 pubbl. il 27/11/2018 RG n. 15257/2017 emessa dal Tribunale di Napoli, settima sezione civile dott.ssa Livia De Gennaro così disporre: annullare la delibera dell'assemblea provinciale straordinaria di del 15/1/17 per CP_3
i motivi indicati in premessa;
annullare la delibera dell'assemblea provinciale straordinaria di del 15/1/17 nella parte in cui si approvava illegittimamente il CP_3
bilancio preventivo 2017 in assenza assoluta di approvazione del preventivo 2016 non inserito nell'odg (cfr. relazione avv. allegata al verbale di assemblea del Pt_1
15/1/17, come previsto dall'art. 27 dello Statuto); annullare la nomina dei componenti il Comitato provinciale di condannare il sig. in qualità di CP_3 Controparte_4
Presidente dell'UNMS Unione Nazionale Mutilati per Servizio Sezione provinciale di al risarcimento dei danni a favore dei soci e nella misura di CP_3 Pt_2 Pt_1
euro 20.000,00e disporre cirac el modalità di versamento della somma a favore dell' Vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione CP_5 allo scrivente procuratore”.
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+ 1 c. per Servizio- sez- provinciale Napoli +1 Parte_1 Controparte_6 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
5. Il 9 aprile 2019 si è costituita in giudizio l' Controparte_10
in persona del suo presidente , eccependo nuovamente la sua Controparte_4
assoluta carenza di legittimazione passiva avendo la rappresentanza processuale la sola UNMS nazionale, come si desumeva dall'art. 16 dello Statuto, l'improcedibilità della domanda per mancato tentativo di negoziazione assistita, previsto per il caso di domanda risarcitoria fino a 50.000,00 €, l'infondatezza nel merito dell'appello, sia con riguardo al primo motivo relativo all'omessa indicazione dell'UNMS Nazionale, difesa in giudizio dall'avv. D'Ascia, sia con riguardo al vizio di omessa tempestiva convocazione per l'assemblea del 15 gennaio 2017, sia con riguardo al motivo relativo all'omissione della continuità dei bilanci, risultando quello del 2016 approvato dal
Comitato direttivo provinciale n. 563 dell'8 ottobre 2015, peraltro approvato anche dal
Consiglio regionale il successivo 13 novembre 2015 (verbale n. 32) e definitivamente approvato dal Nazionale il 15 dicembre 2015, sia con riguardo alla presunta CP_11
violazione dell'art. 22 dello Statuto per avere l'assemblea scelto a presiedere il consesso del 15 gennaio 2017 l'avv. D'Ascia, non appartenente all'associazione, atteso che tale scelta, approvata all'unanimità, non era espressamente sanzionata dallo
Statuto con la nullità del verbale, sia infine con riguardo all'omesso esame della domanda risarcitoria, che oltre ad essere infondata, andava preceduta da un tentativo di esperimento di negoziazione assistita quale condizione di procedibilità previsto dall'art. 2 del d.l. 132/2014, conv. in l. 162/2014.
Ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'appello, la sua improcedibilità con riguardo alla domanda risarcitoria, il difetto di legittimazione passiva dell' , con condanna degli appellanti alle spese di lite ed al Controparte_10
risarcimento di danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
6. All'esito dell'udienza dell'8 ottobre 2014 la Corte si è riservata sulla richiesta degli appellanti di integrare il contraddittorio nei confronti dell'UNMS Nazionale e con ordinanza del 24 ottobre 2024, ritenuta la causa pronta per essere decisa, ha assegnato gli ordinari termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello va rigettato e la sentenza di primo grado va confermata sia pure con
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le seguenti precisazioni.
Va infatti accolta l'eccezione degli appellati, già proposta in primo grado e riproposta in appello, di improcedibilità della domanda degli attuali appellanti per mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita, come previsto dall'art. 3 del d.l. 132/2014 conv. in l. 162/2014, secondo cui “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5 comma 1 bis del decreto legislativo 4 marzo 2010 n, 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro.
L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza…”
Infatti, in primo grado gli appellanti avevano proposto domanda risarcitoria nei confronti di nella qualità di Presidente dell' Controparte_4 Controparte_10
Provinciale di Napoli nella misura di 20.000,00 €, su cui il primo Giudice non si era pronunziato, ed hanno riproposto tale domanda nell'atto di appello contestando appunto l'omessa pronunzia sulla stessa da parte del Tribunale. Di contro, gli appellati hanno riproposto in appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c. l'eccezione di improcedibilità della domanda originaria per omesso esperimento del tentativo di mediazione sulla quale pure il primo Giudice non aveva pronunziato. Tale eccezione deve ritenersi fondata.
Non può invece sostenersi che era la stessa Corte obbligata ad esperire tale tentativo atteso che “… il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1-bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art.
5, comma 2” (cfr. Cass. 25155/2020).
Né può sostenersi che gli appellanti hanno rinunziato alla citata domanda risarcitoria, su cui era obbligatorio il citato strumento di mediazione, non
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riproponendola nelle comparse conclusionali del grado d'appello giacché
“La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda” (cfr. Cass. 12756/2024; Cass. 723/2021).
II. Ad ogni buon conto, neppure sono fondate le altre doglianze degli appellanti atteso che, con riguardo alla dedotta nullità della sentenza impugnata per mancata indicazione nell'intestazione e nel testo del provvedimento del riferimento ad uno dei soggetti chiamati in causa, cioè l' sezione centrale, deve ritenersi che su tale CP_2
punto la sentenza sia passata in giudicato non avendo gli appellanti evocato nel giudizio d'appello proprio l' sezione centrale;
né tale giudicato può essere CP_2
superato dalla richiesta alla Corte, avanzata dagli appellanti con istanza proposta nel corso dell'udienza dell'8 ottobre 2024, di integrazione del contraddittorio, su cui la
Corte si è pronunziata con ordinanza del 24 ottobre 2024 ritenendo la causa matura per essere decisa, e dunque, implicitamente rigettando tale richiesta.
Peraltro, restando in causa solo l' Sezione provinciale di deve CP_2 CP_3
essere accolta la sua eccezione di difetto di legittimazione passiva atteso che sulla base dello statuto dell'associazione la rappresentanza processuale è conferita soltanto alla sede centrale.
III. Per i motivi sopra detti l'appello va rigettato con conferma della sentenza impugnata con le sopra indicate integrazioni.
IV. Va parimenti rigettata la domanda ex art. 96, commi 1 e 3 c.p.c. avanzata dall'appellata per assenza di colpa grave degli appellanti, risultando il contenzioso frutto di reciproche incompatibilità e dissapori tra i soci della sezione provinciale dell' CP_12
[... tante l'esito dell'appello, le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli appellanti in solido, stante il loro medesimo interesse nella causa e, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio a favore dell' ezione provinciale. CP_2
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Pertanto, alla stregua dei parametri indicati dal decreto del Ministro della
Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come mod. dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese degli avvocati, all' Sezione CP_2
provinciale spettano - tenuto conto dello scaglione di riferimento (da 5.200,01 € a
26.000,00 €) - 6.095,00 €, di cui 5.300,00 € per il compenso (1.100,00 € per la cd. fase di studio, 900,00 € per la cd. fase introduttiva, 1.500,00 e per la fase di trattazione e
1.800,00 € per la cd. fase decisoria) e 795,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali.
VI. Segue infine la declaratoria prevista dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per il caso in cui un'impugnazione sia integralmente rigettata o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P . Q . M .
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Settima sezione civile, n. 10302/2018, pubblicata il
27 novembre 2018, proposto da e contro l' Parte_1 Parte_2 CP_2
Sezione provinciale di Napoli con citazione notificata il 4 gennaio 2019, così provvede:
A) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata con la precisazione che la domanda proposta dagli appellanti in primo grado va dichiarata improcedibile;
B) rigetta la domanda dell'appellata ex art. 96, commi 1 e 3 c.p.c.;
C ) condanna e in solido a rifondere Parte_1 Parte_2
all' le spese del processo d'appello, che si Controparte_10
liquidano nell'importo di 6.095,00 €, di cui 5.300,00 € per il compenso e 795,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali al 15,00%, oltre eventuali ulteriori accessori;
D) dà atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 115/2002, dei presupposti del versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essi proposto.
Così deciso in Napoli, il 18 febbraio 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(GIUSEPPA D'INVERNO) (CATERINA MOLFINO)
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LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS ) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Settima sezione civile, n. 10302/2018, pubblicata il 27 novembre 2018, iscritto al n. 188/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione con ordinanza del 24 ottobre 2024 e pendente
T R A
(c.f.: nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f.: ) nato a [...] il [...], Pt_2 C.F._2
rappresentati e difese dall' avv. Luciano Lepre (c.f.: ) C.F._3
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E
l' (in sigla Controparte_1 CP_2 Controparte_3
con sede in Piazzetta O. De Donno 2, in persona del legale
[...] CP_3
rappresentante p.t., , rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Controparte_4
Furnari (c.f.: - APPELLATA - C.F._4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con atto di citazione notificato il 16 maggio 2017 e Parte_1 [...]
, nella qualità di soci della Unione Nazionale Mutilati per Servizio (in sigla Pt_2
UNMS), sezione provinciale di rispettivamente dal 1986 e dal 1964, CP_3
convenivano in giudizio dinnanzi al Tribunale di Napoli, la detta con sede in CP_2
Roma, nonché la Sezione provinciale di per chiedere: a) di annullare la delibera CP_3 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
dell'assemblea provinciale straordinaria di Napoli dell'associazione del 15 gennaio
2017 per i motivi indicati in premessa, nonché nella parte in cui si approvava il bilancio consuntivo 2015 e quello preventivo 2017, si nominavano i componenti del Comitato
Provinciale di si conferivano incarichi sociali al socio UNMS IN IE;
b) di CP_3
condannare in qualità di Presidente dell'UNMS sezione provinciale Controparte_4
di onché l'UNMS nazionale al risarcimento dei danni a loro favore nella misura CP_3
di 20.000,00 € e disporre circa le modalità di versamento della somma a favore dell' con vittoria di spese ed onorari del procedimento con attribuzione al CP_5
proprio procuratore, dichiaratosi anticipatario.
Nello specifico, gli attori deducevano:
i) che l' aveva sede in Roma e varie sedi provinciali in ogni capoluogo e CP_2
sottosezioni in diversi comuni ed era un'associazione che tutelava i diritti dei dipendenti dello Stato e degli enti locali, territoriali ed istituzionali, che avevano riportato mutilazioni ed infermità in servizio e per causa di servizio militare e civile;
ii) che essa aveva un proprio Statuto in vigore dal 2015, che disciplinava, tra l'altro, i requisiti dei soci che intendevano aderirvi, gli organi centrali e gli organi periferici, bilancio e patrimonio ed un regolamento approvato nel 2009;
iii) che il Comitato provinciale era composto da 9 componenti effettivi, tra cui i due attori, e 4 supplenti, 5 dei quali si erano dimessi nel 2016 e dovevano essere sostituiti;
iv) che gli attori avevano più volte denunciato le irregolarità di tenuta delle scritture contabili e dei verbali del comitato provinciale, la presenza di soggetti estranei all' incaricati di mansioni di segreteria ed amministrazione, l'illegittima CP_2
concessione a terzi di parte dei locali della sezione napoletana, l'assunzione di obbligazioni di pagamento a terzi mai autorizzati, l'esborso di danaro per l'affitto di immobili mai utilizzati etc..;
v) che gli attori avevano già avviato un procedimento civile n. R.G. 32057/2016 per denunciare la violazione dell'art. 34 dello statuto, che imponeva al reggente della sezione provinciale di convocare l'assemblea dei soci entro il termine massimo di 6 mesi per la nomina del nuovo Comitato Provinciale, mentre nel caso in esame la convocazione era stata fatta solo dopo avere ricevuto il precedente atto di citazione e
Proc. n. 188/2019 r.g. Pagina 2 di 9
+ 1 c. +1 Parte_1 Controparte_6 CP_3 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
l'inizio del procedimento civile RG 32057/2016;
vi) che l'assemblea provinciale straordinaria n. 8 del 15 gennaio 2017 era illegittima per le seguenti motivazioni: I) violazione dell'art. 22 dello statuto, sia perché vi era stata un'irregolare convocazione dei soci, non avendo i medesimi ricevuto comunicazioni personali o a mezzo stampa almeno 15 giorni prima della data stabilita, tanto è vero che a tale assemblea avevano partecipato solo 118 dei 722 soci abilitati al voto, sia perché era stata presieduta, senza nessuna motivazione, dall'avv. Gianfranco
d'Ascia, che non era socio iscritto alla sezione provinciale, né era presidente, vicepresidente o componente più anziano del Comitato provinciale come previsto dall'art. 22 citato;
II) violazione del principio di continuità dei bilanci atteso che il bilancio consuntivo 2015 e quello preventivo del 2017 erano stati approvati, con il voto contrario degli attori, senza nessun ancoraggio a quello dell'anno 2016 e senza dare la possibilità ai soci votanti di poter controllare le scritture contabili;
III) per avere nominato tra i componenti del Comitato Provinciale il socio IN IE nonostante egli si fosse macchiato di un episodio che aveva comportato il suo rinvio a giudizio per lesioni personali, così ledendo l'immagine dell'associazione, che non aveva mai iniziato nei confronti del medesimo un procedimento disciplinare;
IV) infine, perché durante l'assemblea non era stata accettata la candidatura a soci di 20 nuovi simpatizzanti, che avevano versato il relativo contributo e presentato regolare domanda di ammissione, poi rigettata con la motivazione per cui essi non presentavano i requisiti richiesti dall'art. 5, co. 4 dello Statuto, cioè avere dimostrato interesse per i problemi della categoria, condividendone attività ed iniziative. A tal riguardo, per la lesione della loro immagine chiedevano il risarcimento dei danni morali per l'importo di 20.000,00 € da devolvere all'Unicef italiano.
2. Con comparsa di costituzione e risposta del 13 giugno 2017 si costituivano in giudizio sia l' in persona del suo legale rappresentante CP_7 CP_8
, sia la Sezione provinciale di dell' rappresentata dal suo
[...] CP_3 CP_2
presidente , eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale di Controparte_4
Napoli a favore di quello di Roma, ove aveva sede centrale l'associazione nonché
l'improcedibilità della domanda ex art. 2, co. 3 del d.l 132/2014 conv. in l. 162/2014 per mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita, nonché il difetto di legittimazione passiva della sezione provinciale in persona del Presidente CP_4
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a favore dell;
nel merito, deducevano l'infondatezza CP_4 Controparte_9
della domanda sia con riguardo alla doglianza relativa alla mancata rituale convocazione dei soci per l'assemblea del 15 gennaio 2017, sia con riguardo alla doglianza relativa alla scelta dell'avv. D'Ascia quale presidente dell'assemblea, dettata da ragioni di opportunità stante la sua competenza in materia giuridica (scelta condivisa dalla maggioranza dei soci presenti e neppure contestata dagli attori presenti), sia con riguardo alle dedotte irregolarità contabili, al conferimento di incarichi al socio IN IE nonché alla mancata accettazione come soci dei 20 simpatizzanti presentati dagli attori, legittimamente esclusi dal Comitato provinciale per assenza dei requisiti stabiliti dallo Statuto e, pertanto, unici soggetti titolari dell'interesse ad opporsi a tale esclusione.
Concludevano chiedendo il rigetto della domanda con condanna degli attori al pagamento delle spese legali nonché al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.
4. In assenza di attività istruttoria, la causa veniva decisa con la sentenza impugnata con cui il primo Giudice: a) rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dai convenuti in conformità con quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 19 e 20 c.p.c., così uniformandosi alla precedente decisione del
Tribunale di Napoli intervenuta in analogo giudizio tra le stesse parti;
b) rigettava la domanda degli attori condannandoli al pagamento delle spese di lite.
Nel merito, in particolare, il Tribunale riteneva infondate tutte le doglianze sollevate dagli attori, sia quella relativa all'irrituale convocazione dei soci per l'assemblea del 15 gennaio 2017, risultando al contrario la loro rituale convocazione del 28 dicembre 2016 (quindi quindici giorni prima dell'assemblea), sia quelle relativa alla mancata continuità dei bilanci stante la sua genericità, sia infine quella relativa agli incarichi conferiti al socio IN IE perché sfornita di prova e non influente sulla validità della delibera impugnata.
4. Avverso tale sentenza i soci e con una citazione notificata al Pt_1 Pt_2
solo , nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della Controparte_4
Sezione provinciale di in data 4 gennaio 2019, hanno proposto appello CP_2 CP_3
sulla base di cinque motivi con cui hanno contestato: I) la nullità della sentenza per vizio del contraddittorio, perché, sebbene la citazione in primo grado fosse stata
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notificata anche all'UNMS nazionale, quest'ultima non era indicata nell'epigrafe della sentenza né era dato desumere, dallo svolgimento del processo e dai motivi della decisione, la sua effettiva partecipazione al giudizio;
II) la mancata convocazione personale dei soci alla citata assemblea almeno 15 giorni prima della stessa, avendo peraltro indicato il Tribunale la data del 28 dicembre, anziché il 29 dicembre, come data dell'invio dell'avviso di convocazione;
III) l'omesso esame della doglianza relativa alla violazione del principio di continuità dei bilanci su cui il primo Giudice non si era pronunciato, limitando la decisione solo al punto della violazione del principio di corretta informazione sulle scritture contabili, poi risolto con la genericità e vaghezza della contestazione;
IV) il mancato esame della censura relativa alla violazione dell'art. 22 dello statuto in merito alla presidenza dell'assemblea del 15 gennaio 2017 affidata a soggetto estraneo all'associazione; V) l'omesso esame della richiesta risarcitoria per danno all'immagine.
Hanno concluso chiedendo “In via principale per i motivi dedotti in narrativa dichiarare la nullità della sentenza del Tribunale di Napoli n. 10302/2018 pubbl. il
27/11/2018 RG n. 15257/2017 emessa dal Tribunale di Napoli settima sezione civile dott.ssa Livia De Gennaro ed emettere ogni provvedimento conseguenziale. Nel merito, accogliere, per i motivi tutti dichiarati in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 10302/2018 pubbl. il 27/11/2018 RG n. 15257/2017 emessa dal Tribunale di Napoli, settima sezione civile dott.ssa Livia De Gennaro così disporre: annullare la delibera dell'assemblea provinciale straordinaria di del 15/1/17 per CP_3
i motivi indicati in premessa;
annullare la delibera dell'assemblea provinciale straordinaria di del 15/1/17 nella parte in cui si approvava illegittimamente il CP_3
bilancio preventivo 2017 in assenza assoluta di approvazione del preventivo 2016 non inserito nell'odg (cfr. relazione avv. allegata al verbale di assemblea del Pt_1
15/1/17, come previsto dall'art. 27 dello Statuto); annullare la nomina dei componenti il Comitato provinciale di condannare il sig. in qualità di CP_3 Controparte_4
Presidente dell'UNMS Unione Nazionale Mutilati per Servizio Sezione provinciale di al risarcimento dei danni a favore dei soci e nella misura di CP_3 Pt_2 Pt_1
euro 20.000,00e disporre cirac el modalità di versamento della somma a favore dell' Vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione CP_5 allo scrivente procuratore”.
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5. Il 9 aprile 2019 si è costituita in giudizio l' Controparte_10
in persona del suo presidente , eccependo nuovamente la sua Controparte_4
assoluta carenza di legittimazione passiva avendo la rappresentanza processuale la sola UNMS nazionale, come si desumeva dall'art. 16 dello Statuto, l'improcedibilità della domanda per mancato tentativo di negoziazione assistita, previsto per il caso di domanda risarcitoria fino a 50.000,00 €, l'infondatezza nel merito dell'appello, sia con riguardo al primo motivo relativo all'omessa indicazione dell'UNMS Nazionale, difesa in giudizio dall'avv. D'Ascia, sia con riguardo al vizio di omessa tempestiva convocazione per l'assemblea del 15 gennaio 2017, sia con riguardo al motivo relativo all'omissione della continuità dei bilanci, risultando quello del 2016 approvato dal
Comitato direttivo provinciale n. 563 dell'8 ottobre 2015, peraltro approvato anche dal
Consiglio regionale il successivo 13 novembre 2015 (verbale n. 32) e definitivamente approvato dal Nazionale il 15 dicembre 2015, sia con riguardo alla presunta CP_11
violazione dell'art. 22 dello Statuto per avere l'assemblea scelto a presiedere il consesso del 15 gennaio 2017 l'avv. D'Ascia, non appartenente all'associazione, atteso che tale scelta, approvata all'unanimità, non era espressamente sanzionata dallo
Statuto con la nullità del verbale, sia infine con riguardo all'omesso esame della domanda risarcitoria, che oltre ad essere infondata, andava preceduta da un tentativo di esperimento di negoziazione assistita quale condizione di procedibilità previsto dall'art. 2 del d.l. 132/2014, conv. in l. 162/2014.
Ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'appello, la sua improcedibilità con riguardo alla domanda risarcitoria, il difetto di legittimazione passiva dell' , con condanna degli appellanti alle spese di lite ed al Controparte_10
risarcimento di danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
6. All'esito dell'udienza dell'8 ottobre 2014 la Corte si è riservata sulla richiesta degli appellanti di integrare il contraddittorio nei confronti dell'UNMS Nazionale e con ordinanza del 24 ottobre 2024, ritenuta la causa pronta per essere decisa, ha assegnato gli ordinari termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello va rigettato e la sentenza di primo grado va confermata sia pure con
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le seguenti precisazioni.
Va infatti accolta l'eccezione degli appellati, già proposta in primo grado e riproposta in appello, di improcedibilità della domanda degli attuali appellanti per mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita, come previsto dall'art. 3 del d.l. 132/2014 conv. in l. 162/2014, secondo cui “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5 comma 1 bis del decreto legislativo 4 marzo 2010 n, 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro.
L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza…”
Infatti, in primo grado gli appellanti avevano proposto domanda risarcitoria nei confronti di nella qualità di Presidente dell' Controparte_4 Controparte_10
Provinciale di Napoli nella misura di 20.000,00 €, su cui il primo Giudice non si era pronunziato, ed hanno riproposto tale domanda nell'atto di appello contestando appunto l'omessa pronunzia sulla stessa da parte del Tribunale. Di contro, gli appellati hanno riproposto in appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c. l'eccezione di improcedibilità della domanda originaria per omesso esperimento del tentativo di mediazione sulla quale pure il primo Giudice non aveva pronunziato. Tale eccezione deve ritenersi fondata.
Non può invece sostenersi che era la stessa Corte obbligata ad esperire tale tentativo atteso che “… il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1-bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art.
5, comma 2” (cfr. Cass. 25155/2020).
Né può sostenersi che gli appellanti hanno rinunziato alla citata domanda risarcitoria, su cui era obbligatorio il citato strumento di mediazione, non
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riproponendola nelle comparse conclusionali del grado d'appello giacché
“La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda” (cfr. Cass. 12756/2024; Cass. 723/2021).
II. Ad ogni buon conto, neppure sono fondate le altre doglianze degli appellanti atteso che, con riguardo alla dedotta nullità della sentenza impugnata per mancata indicazione nell'intestazione e nel testo del provvedimento del riferimento ad uno dei soggetti chiamati in causa, cioè l' sezione centrale, deve ritenersi che su tale CP_2
punto la sentenza sia passata in giudicato non avendo gli appellanti evocato nel giudizio d'appello proprio l' sezione centrale;
né tale giudicato può essere CP_2
superato dalla richiesta alla Corte, avanzata dagli appellanti con istanza proposta nel corso dell'udienza dell'8 ottobre 2024, di integrazione del contraddittorio, su cui la
Corte si è pronunziata con ordinanza del 24 ottobre 2024 ritenendo la causa matura per essere decisa, e dunque, implicitamente rigettando tale richiesta.
Peraltro, restando in causa solo l' Sezione provinciale di deve CP_2 CP_3
essere accolta la sua eccezione di difetto di legittimazione passiva atteso che sulla base dello statuto dell'associazione la rappresentanza processuale è conferita soltanto alla sede centrale.
III. Per i motivi sopra detti l'appello va rigettato con conferma della sentenza impugnata con le sopra indicate integrazioni.
IV. Va parimenti rigettata la domanda ex art. 96, commi 1 e 3 c.p.c. avanzata dall'appellata per assenza di colpa grave degli appellanti, risultando il contenzioso frutto di reciproche incompatibilità e dissapori tra i soci della sezione provinciale dell' CP_12
[... tante l'esito dell'appello, le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli appellanti in solido, stante il loro medesimo interesse nella causa e, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio a favore dell' ezione provinciale. CP_2
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Pertanto, alla stregua dei parametri indicati dal decreto del Ministro della
Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come mod. dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese degli avvocati, all' Sezione CP_2
provinciale spettano - tenuto conto dello scaglione di riferimento (da 5.200,01 € a
26.000,00 €) - 6.095,00 €, di cui 5.300,00 € per il compenso (1.100,00 € per la cd. fase di studio, 900,00 € per la cd. fase introduttiva, 1.500,00 e per la fase di trattazione e
1.800,00 € per la cd. fase decisoria) e 795,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali.
VI. Segue infine la declaratoria prevista dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per il caso in cui un'impugnazione sia integralmente rigettata o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P . Q . M .
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Settima sezione civile, n. 10302/2018, pubblicata il
27 novembre 2018, proposto da e contro l' Parte_1 Parte_2 CP_2
Sezione provinciale di Napoli con citazione notificata il 4 gennaio 2019, così provvede:
A) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata con la precisazione che la domanda proposta dagli appellanti in primo grado va dichiarata improcedibile;
B) rigetta la domanda dell'appellata ex art. 96, commi 1 e 3 c.p.c.;
C ) condanna e in solido a rifondere Parte_1 Parte_2
all' le spese del processo d'appello, che si Controparte_10
liquidano nell'importo di 6.095,00 €, di cui 5.300,00 € per il compenso e 795,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali al 15,00%, oltre eventuali ulteriori accessori;
D) dà atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 115/2002, dei presupposti del versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essi proposto.
Così deciso in Napoli, il 18 febbraio 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(GIUSEPPA D'INVERNO) (CATERINA MOLFINO)
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