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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/03/2025, n. 1276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1276 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 4353/2021 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 13 marzo 2025 sono comparsi per l'attrice l'avv. Caprile, per la convenuta l'avv. de Matteis per la terza chiamata l'avv. Scibilia in sost. avv. Franzi.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti.
L'avv. Scibilia richiama la pronuncia del Trib. Livorno 10.6.22 che dimette.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti alle ore 17:00
Il Giudice
dott. Paolo Filippone
pagina 1 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paolo Filippone, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 4353/2021 R.G. promossa da:
(c.f. Parte_1
), con gli avv.ti CAPRILE LIVIO e FABBRANI VALERIA P.IVA_1
attrice
contro
(c.f. , con l'avv. DE MATTEIS PATRIZIA Controparte_1 P.IVA_2
convenuta
con la chiamata in causa di con l'avv. FRANZI MARIA CLOTILDE Controparte_2
terza chiamata
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 31.5.21, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Controparte_3
chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 72.830,00, oltre interessi Controparte_4
e rivalutazione monetaria, pari all'ammontare dei danni patiti dalla in esito ad un Parte_2
sinistro stradale occorso in data 15.9.15 e indennizzati dall'attrice.
pagina 2 di 8 Secondo l'assunto attoreo, in particolare:
- l'11.9.15 conferiva a l'incarico di trasportare una partita di Parte_2 Controparte_5
merce di kg. 25.000 da AN (Ve) a San Benedetto in Baldo (Bn)
- la quale collaborava abitualmente con , aveva già inserito quest'ultima tra i CP_5 Parte_2
soggetti coperti dalla propria polizza assicurativa stipulata con
[...]
subappaltava il trasporto alla ED Trasporti la quale, sua volta, lo subappaltava a CP_6
CP_1
- quest'ultima caricava la merce, tramite l'addetto , presso lo stabilimento di Testimone_1
in data 15.9.15 Parte_2
- quello stesso giorno il mezzo di subiva un incidente nei pressi di Ravenna che CP_1
cagionava il ribaltamento dello stesso e l'irrimediabile danneggiamento della merce trasportata
- al conducente venivano sollevate contestazioni per violazioni al CdS (eccesso di velocità e violazione norme sul cronotachigrafo)
- era costretta a risarcire il danno a , in forza della polizza contratta da Pt_1 Parte_2 CP_5
sborsando la complessiva somma di € 72.830,00
- ricevuto il pagamento, ha ceduto a e a il diritto di agire nei confronti di Parte_2 Pt_1 CP_5
ED e quali responsabili del sinistro CP_1
- a sua volta, aveva già ceduto a il diritto di agire contro le responsabili del sinistro CP_5 Pt_1
- successivamente, diffidate al risarcimento ED e la prima cedeva a il diritto di CP_1 Pt_1
agire, sia a titolo contrattuale che extracontrattuale, nei confronti di CP_7
è quindi l'unica legittimata ad agire nei confronti di quale responsabile del sinistro
[...] CP_1
dalla stessa indennizzato si costituiva ritualmente in giudizio concludendo per il rigetto delle avverse domande, in CP_1
subordine per il contenimento del risarcimento nella minor somma di € 25.000,00, in via gradata per l'accertamento della concorrente responsabilità solidale anche delle surrogate, chiedendo in ogni caso l'autorizzazione alla chiamata in causa del proprio assicuratore in r.c. nei confronti del Controparte_2
quale veniva svolta domanda di manleva.
La convenuta, in particolare, deduceva la piena regolarità del trasporto eseguito da la quale CP_1
pagina 3 di 8 aveva ricevuto l'incarico da ED che agiva come spedizioniere per conto di allegava la CP_5
responsabilità solidale in capo a tutti i soggetti che erano stati interessati al trasporto ( ED) CP_5
sicché non poteva essere richiesto l'intero danno alla convenuta;
contestava il quantum oggetto di indennizzo e l'allegata responsabilità del conducente del mezzo essendosi il sinistro verificato CP_1
per caso fortuito e comunque non per colpa grave del suddetto conducente;
eccepiva la ristorabilità del danno nella misura massima di € 25.000,00 ex art. 1696, co. 2, c.c.
Autorizzata la chiamata in causa si costituiva in giudizio anche la quale eccepiva il Controparte_2
difetto di legittimazione ad agire in capo all'attrice non avendo la stessa comunicato prima del giudizio la cessione del credito intervenuta con ED, aderiva alle difese del proprio assicurato in punto responsabilità del sinistro e, quanto all'invocata garanzia, eccepiva la nullità del sub-trasporto concluso tra ED e con conseguente insussistenza della copertura assicurativa e richiamava, comunque, CP_1
il limite del massimale assicurativo pari ad € 50.000,00 da cui detrarre gli scoperti previsti nel contratto.
Scambiate le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. la causa, istruita mediante l'assunzione di prove testimoniali, è stata discussa all'udienza del 13.3.25, ex art. 281-sexies c.p.c., sulle conclusioni ivi rassegnate dalle parti.
La domanda attorea di surroga è fondata.
La convenuta ha eccepito che, attesa la corresponsabilità solidale anche in capo alle altre imprese che sono state interessate nella filiera del trasporto ( ED), a non potrebbe essere richiesto CP_5 CP_1
l'intero danno cagionato ma solo una quota.
L'argomento non ha pregio giacché, come noto, nel caso di solidarietà dal lato passivo il creditore può richiedere l'intero a ciascuno dei vari condebitori solidali, salvo diritto di regresso tra costoro.
ha invece dedotto che, agendo l'attrice anche quale cessionaria di ED i cui diritti nei Controparte_2
confronti di risulterebbero prescritti, sussisterebbe, sotto questo profilo, difetto di legittimazione CP_1
attiva in capo a Pt_1
La terza chiamata, si osserva, non è legittimata a sollevare eccezione di prescrizione del diritto di rivalsa/surroga azionato da non essendo titolare del rapporto dal lato passivo. Pt_1
Tale facoltà spettava, semmai, a ma non è stata esercitata. CP_1
pagina 4 di 8 Quanto alla responsabilità per l'evento occorso che ha condotto all'irrimediabile danneggiamento della merce traportata, la convenuta, richiamando le norme in materia di contratto di trasporto, invoca la sussistenza del caso fortuito e, comunque, al fine di fruire della limitazione di responsabilità prevista all'art. 1696, co. 2, c.c., l'insussistenza di colpa grave addebitabile al conducente del mezzo CP_1
Si osserva, in primo luogo, che il vettore non risponde nei confronti dell'attrice ex recepto, non sussistendo alcun rapporto contrattuale di trasporto tra la danneggiata (nei cui diritti Parte_2
l'assicuratore si è surrogato con il pagamento) e ma a titolo extracontrattuale. CP_1
Per l'effetto, alcuna limitazione di responsabilità può essere invocata, ex art. 1696, co. 2, c.c., in ragione della graduazione della colpa addebitabile al conducente.
In ogni caso, si rileva, la condotta del conducente del mezzo sembra connotata, per le ragioni di CP_1
cui infra, da colpa grave onde, in ogni caso, non potrebbe sussistere la limitazione di responsabilità.
Circa l'esimente del fortuito, il cui onere probatorio grava su chi la invoca, la convenuta allega l'inevitabilità della condotta posta in essere dal conducente del mezzo, il quale, al fine di evitare la collisione con una vettura in sorpasso proveniente dall'opposto senso di marcia che aveva invaso la carreggiata dell'autotreno, sterzò a destra così fuoriuscendo dalla carreggiata e ribaltandosi nel fossato.
Tale tesi, si rileva, non trova convincenti riscontri oggettivi.
Le dichiarazioni rese dal conducente dell'autotreno nell'immediatezza del sinistro, naturalmente, non possono costituire elemento di prova in favore del proprietario del mezzo responsabile.
L'unico teste oculare individuato dagli agenti intervenuti, , il quale viaggiava Testimone_2
nel senso opposto di marcia a quello tenuto dall'autotreno, riferì a questi ultimi, nell'immediatezza, di aver visto il mezzo sbandare verso destra e finire fuori dalla carreggiata, dichiarando espressamente di non essere in grado di dire “se la manovra dell'autotreno sia stata dovuta ad un sorpasso azzardato di un altro veicolo perché avevo la visuale coperta dalle auto che mi sorpassavano” (all. 5 attoreo).
Appaiono, pertanto, per ciò solo, poco credibili le difformi dichiarazioni, a piena conferma della tesi della convenuta, rese successivamente dal predetto in sede testimoniale.
Anche le dichiarazioni del testimone , peraltro non identificato dagli agenti Testimone_3
nell'immediatezza del sinistro, appaiono poco verosimili.
Il predetto, dipendente di al pari del conducente , ha riferito che precedeva CP_1 Testimone_1
pagina 5 di 8 l'autotreno allorquando, avvedutosi di un'autovettura che nell'opposto senso di marcia si poneva in soprasso, seguiva nello specchietto retrovisore lo sbandamento dell'autotreno e la fuoriuscita dalla carreggiata e, pur tuttavia, non si fermava per prestare soccorso.
Sembra poco plausibile, si osserva, sia il fatto che il teste, dopo aver incrociato la vettura non meglio identificata che si poneva in sorpasso, abbia seguito la dinamica dei successivi accadimenti tramite gli specchietti retrovisori, sia il fatto che, avvedutosi della fuoriuscita di strada dell'autotreno, non si sia fermato per prestare soccorso al collega. La confermazione della strada, che, secondo il testimone, avrebbe impedito l'arresto immediato del mezzo non pare sufficiente a rendere credibile l'allegata circostanza.
Le tracce di frenata riferibili all'autotreno non indicano univocamente che la fuoriuscita di strada sia stata causata da una manovra improvvisa finalizzata ad evitare la collisione con un veicolo in sorpasso,
ben potendo dipendere dal fatto che il conducente, avvedutosi dello sbandamento verso destra causato dalla velocità, dalla disattenzione o da altro motivo ignoto, abbia tentato di evitare la fuoriuscita di strada con una frenata di emergenza.
Pare, pertanto, che, in difetto di prova del caso fortuito o di altra concausa con valore assorbente nell'eziologia del sinistro, la responsabilità dello stesso non possa che addebitarsi al conducente del mezzo anche indipendentemente delle violazioni al CdS contestate dagli agenti al conducente. CP_1
La colpa addebitabile a quest'ultimo, inoltre, può dirsi caratterizzata da gravità in quanto, in difetto di prova di cause concorrenti nell'eziologia del sinistro, lo sbandamento ed il rovesciamento del mezzo nel fossato denotano un rilevante grado di imperizia e/o negligenza nella condotta di guida
Circa il valore della merce indennizzata (€ 72.830,00, come provato dall'all. 15 attoreo), la convenuta,
si osserva, non sembra aver specificamente contestato che il formulario distruzione merci allegato dall'attrice (doc. 6) si riferisca alla merce trasportata e che il valore della stessa corrispondesse a quanto indicato da nella fattura di vendita (all. 12 attoreo). Parte_2
La convenuta, per l'effetto, va condannata al pagamento della predetta somma, oltre ad interessi al tasso legale (non essendo l'importo dovuto collegato ad una transazione commerciale) dalla data del pagamento (27.4.16).
Circa la domanda di manleva svolta dalla convenuta nei confronti del proprio assicuratore, valga pagina 6 di 8 quanto segue.
La Compagnia ha eccepito l'insussistenza della copertura, ai sensi dell'art. 1 delle condizioni di polizza, attesa la nullità del contratto di trasporto concluso tra ED (già sub-vettore incaricato da e in violazione dell'art.
6-ter n. 3 d.lgs. 286/05 per il quale “il sub-vettore non può a sua CP_5 CP_1
volta affidare ad altro vettore lo svolgimento della prestazione di trasporto. In caso di violazione di tale divieto il relativo contratto è nullo”.
L'assicurata deduce che il rapporto tra e ED sarebbe qualificabile come spedizione, non CP_5
come trasporto, di tal che, non essendo il secondo sub-vettore, non potrebbe configurarsi alcuna CP_1
violazione del divieto normativo.
Tale tesi sembra convincente, avuto riguardo, se non altro, all'ordine di carico emesso da in data CP_5
11.9.15 nei confronti di ED, sottoscritto da quest'ultima con il timbro dell'albo spedizionieri (all. 3
attoreo), dal quale sembra evincersi che abbia incaricato ED non del trasporto della merce CP_5
ma della conclusione di un contratto di trasporto.
Quanto alla regolarità del trasporto, l'assicurata ha debitamente provato, con le produzioni documentali effettuate in data 10.3.22 e con la prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., di essere regolarmente iscritta nell'albo degli autotrasportatori.
Quanto ai limiti dell'indennizzo, ha dedotto in comparsa che, laddove fosse riconosciuta la CP_2
responsabilità dell'assicurato, l'importo massimo che potrebbe essere corrisposto dovrà essere calcolato nei limiti del massimale, pari ad € 50.000,00, come previsto dall' appendice n. 2 di polizza,
dal quale detrarre lo scoperto del 10% da aggiungere agli scoperti previsti all'art. 3 delle condizioni addizionali (all. 2 pag. 19) che riguarda danni e/o perdite cagionati da dispersione, colaggio, CP_2
contaminazione del prodotto.
La convenuta, si osserva, non ha espressamente contestato, nemmeno nelle difese conclusive, i limiti di copertura che, pertanto, andranno applicati come segue: massimale indennizzabile 50.000,00 – scoperto
10% = 45.000,00 – scoperti del 20% previsti all'art. 3 delle condizioni addizionali = 36.000,00.
Somma quest'ultima alla quale è limitata la manleva assicurativa richiesta dalla convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra l'attrice e la convenuta e nei rapporti tra quest'ultima e la terza chiamata.
pagina 7 di 8 Le spese vengono liquidate come in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al d.m. 55/14, con riferimento, quanto ai rapporti tra la convenuta e la terza chiamata, al valore della garanzia riconosciuta.
Le spese attoree vengono distratte in favore del procuratore, come richiesto.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
- in accoglimento della domanda attorea condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 72.830,00 oltre ad interessi al tasso legale dal 27.4.16
- in parziale accoglimento della domanda della convenuta condanna la terza chiamata a tenere manlevata e indenne, fino a concorrenza della somma di € 36.000,00, delle somme che la CP_1
stessa fosse tenuta a pagare in favore dell'attrice
- condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, che si liquidano in
€ 10.000,00 per compensi, € 786,00 per anticipazioni, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario
- condanna la terza chiamata alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta, che si liquidano in € 7.000,00 per compensi, € 786,00 per anticipazioni, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge
Venezia, 13 marzo 2025
Il Giudice
dott. Paolo Filippone
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Venezia, 13 marzo 2025
Il Giudice
dott. Paolo Filippone
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