Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 30/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N° 108/24 r.g.l.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Fabio Conti Consigliere estensore in esito alla scadenza del termine del 28 gennaio 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 108/24 R.G.L. e vertente
TRA in persona del Presidente, Parte_1
(c.f. ), con sede in Roma, Via Ciro il Grande 21, rappresentato e di- P.IVA_1 feso, anche disgiuntamente, dalle avv. Michela Foti (c.f. – C.F._1 E
– fax 090 5724777) e Maria Cammaroto Email_1
(c.f. – t) dell'av- C.F._2 Email_3 vocatura dell'Istituto, e con loro elettivamente domiciliato anche in Messina Via
Armeria 1 – appellante
CONTRO
contumace- Appellata CP_1
OGGETTO: elenchi lavoratori agricoli- appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Patti n° 1793 pronunciata in data 28 settembre 2023
CONCLUSIONI
riformare parzialmente la sentenza impugnata nella parte in cui è acclarato Pt_1 che ha lavorato alle dipendenze della ditta BO EL CP_1 per 51 giornate nel 2009 e 102 giornate nel 2013 ed altresì nella parte in cui con- danna l' a reiscrivere la negli elenchi dei lavoratori agricoli per Pt_1 CP_1
51 giornate nel 2009 e 102 giornate nel 2013 e, per l'effetto, rigettare le correlati- ve domande come proposte in primo grado nei ricorsi nn. 746/2015 RG e
831/2015 RG. Con ogni conseguente pronuncia in ordine alle spese e alle compe- tenze del primo e secondo grado di giudizio ex DM 147/2022.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Patti del 9 marzo 2015, , pre- CP_1 messa la propria qualità di bracciante agricola iscritta negli elenchi del Comune di residenza, lamentava la cancellazione di 51 giornate anno 2009 alle dipendenze
2014. Con nuovo ricorso del 17 marzo 2015 lamentava analoga cancellazione per
102 giornate anno 2013 con il medesimo elenco di variazione. Con ulteriore ricor- so del 9 aprile 2015 lamentava infine la cancellazione di 51 giornate anno 2007.
In tutti e tre i ricorsi chiedeva la condanna dell alla reiscrizione. Pt_1
Nella resistenza dell riuniti i ricorsi, veniva espletata prova per testi. Pt_1
Con sentenza n° 1793 pronunciata in data 28 settembre 2023 il giudice di primo grado ha accolto le domande limitatamente alle giornate degli anni 2009 e 2013, rigettando quanto al 2007 e compensando le spese.
L ha proposto appello con ricorso depositato in data 7 marzo 2024. Nella Pt_1 contumacia di , dichiarata con ordinanza del 16 ottobre 2024, deposi- CP_1 tate note di trattazione scritta entro il 28 gennaio 2025, la causa è stata decisa me- diante deposito del dispositivo entro il termine di cui all'art. 127ter comma V se- condo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il tribunale, evidenziato che la domanda di accertamento del diritto alla "corre- sponsione di qualsiasi beneficio previdenziale" formulata nei ricorsi non poteva essere presa in considerazione in quanto non indicava quali prestazioni venissero invocate, ha innanzitutto rilevato la tempestività della domanda amministrativa te- sa a ottenere il ripristino delle iscrizioni, escludendo pertanto la decadenza ai sensi dell'art. 22 D.L. 7/1970 ed entrando nel merito, rispetto al quale ha osservato che il verbale ispettivo in base al quale le cancellazioni sono state operate non ri- Pt_1 Part sulta sottoscritto dai verbalizzanti e non ha dunque fede privilegiata, mentre la
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, attraverso le deposizioni di per il 2009 e il 2013 e Testimone_1
e per il 2013, avrebbe dimostrato di Testimone_2 Testimone_3 avere effettivamente lavorato per la ditta BO EL Sebastiano, nei luoghi invidivuati nei ricorsi e con orario di lavoro prestabilito e con le mansioni assegnate dal datore di lavoro, venendo retribuita con importo fisso periodico.
Il tribunale non ha invece ritenuto sufficiente la prova per il 2007 data la generi- cità delle deposizioni delle testi e . Testimone_4 Testimone_5
Con l'appello, l contesta l'analisi degli esiti dell'istruzione, evidenziando in Pt_1 particolare che all'udienza del 2 ottobre 2018 era stato esaminato quale testimone l'ispettore che aveva integralmente confermato quanto trasfuso nel verba- Tes_6 le posto a fondamento della cancellazione. Chiede pertanto a buona ragione che il contenuto del verbale venga preso adeguatamente in esame ai fini della decisione, piuttosto che totalmente ignorato come accaduto nella sentenza qui impugnata.
L'istituto evidenzia inoltre l'esistenza di un giudicato intervenuto con sentenza sentenza 88/2021 di questa Corte, pubblicata il 17 marzo 2021, in cui si è analiz- zata la posizione del sedicente datore di lavoro Controparte_2
Pag. 2 di 4 no, che aveva agito per contestare la cancellazione dal registro delle imprese agri- cole. In quella sede si è riscontrato che l'esito dell'ispezione effettuata dall Pt_1 giustificava ampiamente la cancellazione, non potendosi fare affidamento sulle deposizioni di testimoni che, in quanto assunti (formalmente) dalla ditta e poi cancellati in esito all'ispezione, avevano interesse a un esito favorevole dell'azione intentata dal BO EL.
Il verbale ispettivo, contenente il risultato di un'operazione compiuta fra il 17 marzo e il 26 maggio 2014, se anche non fa piena prova fino a querela di falso quanto alle conclusioni ivi raggiunte, ha comunque (Cass. sez. lav. 14965/12) una notevole attendibilità intrinseca, specie quando vi si dia conto delle fonti di cono- scenza, che nel caso di specie sono sia documentali sia personali.
Dagli accertamenti è emerso che il BO EL, già titolare di una prima azienda per colture olivicole fin dal 2002, in data 13 maggio 2011 inviò una seconda denuncia aziendale per un'attività assuntamente avviata addirittura nel
1985 consistente in allevamento di bovini allo stato brado, in Tortorici, senza pos- sesso di terreno. Il fabbisogno dichiarato era di circa 300 giornate annue, ma il ti- tolare ne ha denunciate circa 5.000, in assenza di qualsiasi autorizzazione ad atti- vità complementari quali la trasformazione del latte. Il volume d'affari dell'impre- sa era poi manifestamente inferiore all'importo delle retribuzioni che sarebbero state pagate a ciascun lavoratore (nell'ordine, a seconda degli anni, di uno a dieci o anche uno a quindici) e del resto lo stesso titolare ha ammesso di non avere salda- to tutte le retribuzioni, sostenendo di avere pagato acconti dei quali però non esi- ste alcun riscontro contabile.
In questa situazione, la circostanza dell'omissione totale della contribuzione in favore dei lavoratori dichiarati come assunti, che in condizioni normali potrebbe anche non avere gran rilievo, diventa difficilmente spiegabile senza ricorrere all'i- potesi di gran lunga più evidente, cioè la fittizietà dei rapporti.
Le denunce di manodopera della ditta sono dunque manifestamente inattendibili.
Affidare la decisione favorevole a deposizioni provenienti da soggetti che si tro- vano in condizione analoga a quella della appellata non è dunque possibile. L'og- gettiva convergenza di interesse a fare risultare la genuinità dell'intero impianto aziendale è innegabile e, se non rende inammissibili le deposizioni, ne impone un vaglio rigoroso con la conseguente puntuale valorizzazione di tutti gli elementi di segno contrario che, come visto supra, nel caso di specie sono solidissimi.
A ciò si aggiunga che i tre testimoni la cui deposizione è stata posta a fondamen- to della decisione ( e a stento ricordavano Tes_2 Testimone_1 Testimone_3 per quanto tempo la avesse lavorato, hanno tutti chiamato quest'ultima come CP_1 testimone nei procedimenti analoghi intentati da loro contro l e hanno soste- Pt_1 nuto che il BO EL pagava con puntualità, pur in mancanza di ri-
Pag. 3 di 4 scontri contabili e in contrasto con quanto riferito dallo stesso titolare.
L'appello è pertanto fondato.
Le spese seguono la soccombenza. Si tratta infatti di causa riguardante l'iscri- zione negli elenchi e non vi si applica pertanto l'art. 152 att. c.p.c., previsto per le sole cause aventi ad oggetto prestazioni previdenziali (per tutte Cass. sez. lav.
16676/2020). Come visto supra, la domanda di accertamento del diritto a benefici previdenziali era manifestamente inammissibile, come correttamente dichiarato dal tribunale, e pertanto l'art. 152 att. c.p.c. non potrebbe comunque essere appli- cato. Ad abundantiam va comunque rilevato che nel ricorso introduttivo del primo grado la ha dichiarato in ricorso i soli requisiti reddituali sufficienti per l'e- CP_1 senzione dal contributo unificato.
L'importo delle spese va indicato in dispositivo secondo minimi tariffari data la serialità della controversia. Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00.
In questo caso si può ritenere che il valore sia quello minimo, inferiore dunque ai
26.000,01 euro che farebbe scattare il quarto scaglione.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 7 marzo 2024 dall
[...] contro , avverso la sentenza Parte_1 CP_1 del Giudice del lavoro di Patti n° 1793 pronunciata in data 28 settembre 2023, ac- coglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande di CP_1 condannandola a rimborsare all le spese del giudizio, liquidate quanto
[...] Pt_1 al primo grado in 2.697,00 euro e quanto all'appello in 2.906,00 euro, tutte oltre accessori di legge e contributo unificato versato.
Messina 29 gennaio 2025 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)
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