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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Biella, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Biella |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 11/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BIELLA Sezione 2, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARIANI MARIA GABRIELLA, Presidente e Relatore ICARDI MARINA, Giudice PIANTA PIER LUIGI, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 73/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Biella
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 13280202500000249000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI) 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: Dichiarare illegittimo e quindi annullare e/o dichiarare nulla in ogni sua parte l'impugnata
Comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 13280202500000249000 (fascicolo n.
2025/000003800) notificata via pec da parte di Agenzia delle Entrate–Riscossione al ricorrente in data 12.06.2025, dichiarando in tal modo correlativamente infondata ogni consequenziale pretesa esattiva dell'Amministrazione finanziaria sull'autovettura targata Targa_1, con ogni conseguente pronuncia e statuizione, ordinando alla resistente di non procedere all'iscrizione del fermo amministrativo sul medesimo veicolo targato Targa_1 di proprietà del ricorrente oppure, se iscritto nelle more del processo, ordinarne la cancellazione, per le ragioni esposte.
Con vittoria di spese del giudizio ed onorari oltre accessori di legge.
Resistente: Respingere il ricorso perché nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione è infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi a favore dell'Avv. Difensore_2 che se ne dichiara antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso depositato in data 9.10.2025 ha impugnato la Comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 13280202500000249000 notificata in data 12.6.2025
Ricorrente_1dall'Agenzia delle Entrate–Riscossione tramite pec all'impresa individuale intimando il pagamento della complessiva somma di € 78.498,15 portata dalle prodromiche cartelle di pagamento ed avvisi di addebito ivi indicati, con avvertimento che in difetto di pagamento entro 30 giorni dalla notifica del preavviso si sarebbe proceduto all'iscrizione al P.R.A. della Provincia di Biella del fermo amministrativo sull'autovettura di proprietà della stessa impresa individuale (marca
Società_1 Targa_1, modello GLC Coupe 220 D 4MATIC, targa ).
Il ricorrente ha dedotto il carattere strumentale dell'autovettura all'esercizio dell'impresa individuale di cui è titolare in qualità di agente di assicurazioni ed ha conseguentemente chiesto l'annullamento o comunque di dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia dell'atto impugnato e la cancellazione
Targa_1del fermo amministrativo sul medesimo veicolo targato eventualmente apposto nelle del processo. L'Agenzia delle Entrate Riscossione, costituitasi in giudizio, ha chiesto la reiezione del ricorso. In particolare ha dedotto che la strumentalità del bene all'attività di impresa o della professione deve essere ricondotta ad un concetto di insostituibilità ossia alla impossibilità di alternativa per la produzione del reddito. Solo nell'ipotesi in cui i ricavi caratteristici dell'impresa dipendano dal bene si giustifica l'esenzione dalla misura cautelativa che potrebbe impedire o pregiudicare lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Con memoria depositata in data 30.1.2026 il ricorrente ha dato atto che in data 20.10.2025 l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha iscritto il fermo amministrativo sul veicolo in oggetto, ha ribadito le argomentazioni svolte ed ha chiesto la condanna di parte resistente ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, con la condanna ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. al pagamento di una somma equitativamente determinata.
All'udienza del 12 febbraio 2026 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente assume:
- di essere titolare di un'impresa individuale avente ad oggetto l'esercizio dell'attività di agente di assicurazioni (codice ateco 66.22.00), iscritto al n. A000068945 – Sezione A – Agenti del Registro
Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, e di svolgere le sue prestazioni per conto e su incarico di Società_2 S.p.A. (docc. 3, 4, 5);
- che l'autoveicolo tg. Targa_1, oggetto di fermo amministrativo, è un bene strumentale all'esercizio dell'impresa, indispensabile per lo svolgimento dell'attività di agente assicurativo e per il conseguimento dei connessi ricavi, costituiti dalle provvigioni che la compagnia di assicurazione preponente gli riconosce per la promozione e la vendita di prodotti assicurativi ai clienti terzi, che sono dislocati nella zona territoriale di competenza dell'agente, ossia la zona definita nel contratto
“Società_3”, che comprende 32 Comuni all'interno delle Province di Biella e
Vercelli (docc. 4, 5);
- di aver acquistato il veicolo al prezzo di € 72.500,00 e la relativa fattura passiva (emessa dal venditore Società_4 S.r.l., fattura n. V20N08 del 27.01.2025) è intestata all'impresa individuale
Ricorrente_1 e riporta la relativa P.IVA P.IVA_1 (docc. 6, 7, 8);
- che l'autovettura è stata inserita, sin dal momento del suo acquisto, nelle scritture contabili dell'impresa: ai fini della deduzione del costo d'acquisto dal reddito d'impresa in base alle quote d'ammortamento il bene è iscritto nel registro dei beni ammortizzabili (v. rigo n. 37) (doc. 9);
Targa_1- che l'autoveicolo targato è l'unico mezzo di trasporto iscritto nel registro dei beni ammortizzabili ed è l'unico che viene utilizzato per lo svolgimento dell'attività d'impresa: il precedente Targa_2 Ricorrente_1autoveicolo di proprietà targato è stato ceduto a terzi da parte dell'impresa
Ricorrente_1 in data 6.2.2025, come emerge anche dal rigo n. 35 del registro dei beni ammortizzabili
(docc. 9, 13);
Ricorrente_1- l'impresa porta regolarmente in deduzione dal reddito, nella percentuale dell'80% ammessa dalla legge, in quanto trattasi di costi inerenti all'esercizio dell'impresa e funzionali al conseguimento dei ricavi, tutte le spese sostenute per la manutenzione ordinaria e straordinaria del veicolo (v. mastrino 29/15/15 del conto economico), nonché le spese per i rifornimenti di carburante
(v. mastrino 29/15/108 del conto economico) e per l'assicurazione RCA (v. mastrino 29/15/4 del conto economico) e la tassa automobilistica (doc. 10);
- di non essere proprietario di ulteriori autoveicoli oltre a quello attinto dal provvedimento di fermo impugnato, come emerge anche dalla visura nominativa effettuata presso il PRA (docc. 9, 13).
Ritiene la Corte che la documentazione prodotta consenta di ritenere che l'autovettura targata
GW034SK di proprietà del ricorrente è un bene mobile strumentale, ai sensi dell'art. 86, comma 2,
DPR n. 602/1973, all'esercizio dell'attività d'impresa dal medesimo esercitata quale agente professionale, munito di poteri di rappresentanza, per conto della compagnia Società_2
S.p.A.
Come ulteriormente evidenziato dal ricorrente nella memoria depositata, il veicolo è stato acquistato nella sua qualità di imprenditore individuale con indicazione della propria ragione sociale e partita iva nella fattura di acquisto ed è stato sin dall'acquisto iscritto nel registro dei beni ammortizzabili ai fini della deduzione dal reddito d'impresa del relativo costo secondo le quote di ammortamento applicabili. L'impresa Ricorrente_1 deduce dal reddito d'impresa i costi, proprio in quanto inerenti e funzionali al conseguimento dei connessi ricavi, che sostiene per le manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'autoveicolo nonché per il rifornimento di carburante e per il bollo auto;
non è proprietaria di ulteriori mezzi di trasporto, né ne ha la disponibilità, rispetto a quello targato
Targa_1 L'automezzo viene utilizzato quotidianamente al fine di conseguire i ricavi provenienti dall'attività di agente assicurativo con poteri di rappresentanza, operante nell'ambito della vasta zona territoriale assegnata, con la necessità di contatti, al fine di perfezionare e sottoscrivere proposte e/o contratti di assicurazione, con i clienti finali che hanno residenza, sede o domicilio nella zona territoriale affidatagli, contrattualmente denominata “Società_3”, che è costituita da 32 Comuni all'interno delle Province di Biella e Vercelli. Il mezzo di trasporto è inerente e funzionale all'esercizio dell'impresa ed i ricavi conseguiti sono costituiti dalle provvigioni che la preponente le riconosce per aver promosso e/o concluso contratti di assicurazione con i clienti finali che si trovano all'interno della zona territoriale di competenza.
Per le ragioni esposte, deve conseguentemente essere ordinata la cancellazione del fermo Targa_1amministrativo, iscritto nelle more del processo, sul veicolo targato di proprietà del ricorrente.
All'accoglimento del ricorso consegue la condanna di parte resistente a rimborsare a favore del ricorrente le spese di giudizio liquidate come da dispositivo. Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., che disciplina la responsabilità processuale nelle ipotesi di mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
accoglie il ricorso.
Condanna parte resistente a rimborsare a favore di parte ricorrente le spese di giudizio liquidate in Euro 4.000,00 oltre spese forfettarie, Iva e Cpa.
Biella, 12 febbraio 2026.
Presidente estensore
RI LA RIni
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BIELLA Sezione 2, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARIANI MARIA GABRIELLA, Presidente e Relatore ICARDI MARINA, Giudice PIANTA PIER LUIGI, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 73/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Biella
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 13280202500000249000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI) 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: Dichiarare illegittimo e quindi annullare e/o dichiarare nulla in ogni sua parte l'impugnata
Comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 13280202500000249000 (fascicolo n.
2025/000003800) notificata via pec da parte di Agenzia delle Entrate–Riscossione al ricorrente in data 12.06.2025, dichiarando in tal modo correlativamente infondata ogni consequenziale pretesa esattiva dell'Amministrazione finanziaria sull'autovettura targata Targa_1, con ogni conseguente pronuncia e statuizione, ordinando alla resistente di non procedere all'iscrizione del fermo amministrativo sul medesimo veicolo targato Targa_1 di proprietà del ricorrente oppure, se iscritto nelle more del processo, ordinarne la cancellazione, per le ragioni esposte.
Con vittoria di spese del giudizio ed onorari oltre accessori di legge.
Resistente: Respingere il ricorso perché nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione è infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi a favore dell'Avv. Difensore_2 che se ne dichiara antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso depositato in data 9.10.2025 ha impugnato la Comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 13280202500000249000 notificata in data 12.6.2025
Ricorrente_1dall'Agenzia delle Entrate–Riscossione tramite pec all'impresa individuale intimando il pagamento della complessiva somma di € 78.498,15 portata dalle prodromiche cartelle di pagamento ed avvisi di addebito ivi indicati, con avvertimento che in difetto di pagamento entro 30 giorni dalla notifica del preavviso si sarebbe proceduto all'iscrizione al P.R.A. della Provincia di Biella del fermo amministrativo sull'autovettura di proprietà della stessa impresa individuale (marca
Società_1 Targa_1, modello GLC Coupe 220 D 4MATIC, targa ).
Il ricorrente ha dedotto il carattere strumentale dell'autovettura all'esercizio dell'impresa individuale di cui è titolare in qualità di agente di assicurazioni ed ha conseguentemente chiesto l'annullamento o comunque di dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia dell'atto impugnato e la cancellazione
Targa_1del fermo amministrativo sul medesimo veicolo targato eventualmente apposto nelle del processo. L'Agenzia delle Entrate Riscossione, costituitasi in giudizio, ha chiesto la reiezione del ricorso. In particolare ha dedotto che la strumentalità del bene all'attività di impresa o della professione deve essere ricondotta ad un concetto di insostituibilità ossia alla impossibilità di alternativa per la produzione del reddito. Solo nell'ipotesi in cui i ricavi caratteristici dell'impresa dipendano dal bene si giustifica l'esenzione dalla misura cautelativa che potrebbe impedire o pregiudicare lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Con memoria depositata in data 30.1.2026 il ricorrente ha dato atto che in data 20.10.2025 l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha iscritto il fermo amministrativo sul veicolo in oggetto, ha ribadito le argomentazioni svolte ed ha chiesto la condanna di parte resistente ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, con la condanna ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. al pagamento di una somma equitativamente determinata.
All'udienza del 12 febbraio 2026 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente assume:
- di essere titolare di un'impresa individuale avente ad oggetto l'esercizio dell'attività di agente di assicurazioni (codice ateco 66.22.00), iscritto al n. A000068945 – Sezione A – Agenti del Registro
Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, e di svolgere le sue prestazioni per conto e su incarico di Società_2 S.p.A. (docc. 3, 4, 5);
- che l'autoveicolo tg. Targa_1, oggetto di fermo amministrativo, è un bene strumentale all'esercizio dell'impresa, indispensabile per lo svolgimento dell'attività di agente assicurativo e per il conseguimento dei connessi ricavi, costituiti dalle provvigioni che la compagnia di assicurazione preponente gli riconosce per la promozione e la vendita di prodotti assicurativi ai clienti terzi, che sono dislocati nella zona territoriale di competenza dell'agente, ossia la zona definita nel contratto
“Società_3”, che comprende 32 Comuni all'interno delle Province di Biella e
Vercelli (docc. 4, 5);
- di aver acquistato il veicolo al prezzo di € 72.500,00 e la relativa fattura passiva (emessa dal venditore Società_4 S.r.l., fattura n. V20N08 del 27.01.2025) è intestata all'impresa individuale
Ricorrente_1 e riporta la relativa P.IVA P.IVA_1 (docc. 6, 7, 8);
- che l'autovettura è stata inserita, sin dal momento del suo acquisto, nelle scritture contabili dell'impresa: ai fini della deduzione del costo d'acquisto dal reddito d'impresa in base alle quote d'ammortamento il bene è iscritto nel registro dei beni ammortizzabili (v. rigo n. 37) (doc. 9);
Targa_1- che l'autoveicolo targato è l'unico mezzo di trasporto iscritto nel registro dei beni ammortizzabili ed è l'unico che viene utilizzato per lo svolgimento dell'attività d'impresa: il precedente Targa_2 Ricorrente_1autoveicolo di proprietà targato è stato ceduto a terzi da parte dell'impresa
Ricorrente_1 in data 6.2.2025, come emerge anche dal rigo n. 35 del registro dei beni ammortizzabili
(docc. 9, 13);
Ricorrente_1- l'impresa porta regolarmente in deduzione dal reddito, nella percentuale dell'80% ammessa dalla legge, in quanto trattasi di costi inerenti all'esercizio dell'impresa e funzionali al conseguimento dei ricavi, tutte le spese sostenute per la manutenzione ordinaria e straordinaria del veicolo (v. mastrino 29/15/15 del conto economico), nonché le spese per i rifornimenti di carburante
(v. mastrino 29/15/108 del conto economico) e per l'assicurazione RCA (v. mastrino 29/15/4 del conto economico) e la tassa automobilistica (doc. 10);
- di non essere proprietario di ulteriori autoveicoli oltre a quello attinto dal provvedimento di fermo impugnato, come emerge anche dalla visura nominativa effettuata presso il PRA (docc. 9, 13).
Ritiene la Corte che la documentazione prodotta consenta di ritenere che l'autovettura targata
GW034SK di proprietà del ricorrente è un bene mobile strumentale, ai sensi dell'art. 86, comma 2,
DPR n. 602/1973, all'esercizio dell'attività d'impresa dal medesimo esercitata quale agente professionale, munito di poteri di rappresentanza, per conto della compagnia Società_2
S.p.A.
Come ulteriormente evidenziato dal ricorrente nella memoria depositata, il veicolo è stato acquistato nella sua qualità di imprenditore individuale con indicazione della propria ragione sociale e partita iva nella fattura di acquisto ed è stato sin dall'acquisto iscritto nel registro dei beni ammortizzabili ai fini della deduzione dal reddito d'impresa del relativo costo secondo le quote di ammortamento applicabili. L'impresa Ricorrente_1 deduce dal reddito d'impresa i costi, proprio in quanto inerenti e funzionali al conseguimento dei connessi ricavi, che sostiene per le manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'autoveicolo nonché per il rifornimento di carburante e per il bollo auto;
non è proprietaria di ulteriori mezzi di trasporto, né ne ha la disponibilità, rispetto a quello targato
Targa_1 L'automezzo viene utilizzato quotidianamente al fine di conseguire i ricavi provenienti dall'attività di agente assicurativo con poteri di rappresentanza, operante nell'ambito della vasta zona territoriale assegnata, con la necessità di contatti, al fine di perfezionare e sottoscrivere proposte e/o contratti di assicurazione, con i clienti finali che hanno residenza, sede o domicilio nella zona territoriale affidatagli, contrattualmente denominata “Società_3”, che è costituita da 32 Comuni all'interno delle Province di Biella e Vercelli. Il mezzo di trasporto è inerente e funzionale all'esercizio dell'impresa ed i ricavi conseguiti sono costituiti dalle provvigioni che la preponente le riconosce per aver promosso e/o concluso contratti di assicurazione con i clienti finali che si trovano all'interno della zona territoriale di competenza.
Per le ragioni esposte, deve conseguentemente essere ordinata la cancellazione del fermo Targa_1amministrativo, iscritto nelle more del processo, sul veicolo targato di proprietà del ricorrente.
All'accoglimento del ricorso consegue la condanna di parte resistente a rimborsare a favore del ricorrente le spese di giudizio liquidate come da dispositivo. Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., che disciplina la responsabilità processuale nelle ipotesi di mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
accoglie il ricorso.
Condanna parte resistente a rimborsare a favore di parte ricorrente le spese di giudizio liquidate in Euro 4.000,00 oltre spese forfettarie, Iva e Cpa.
Biella, 12 febbraio 2026.
Presidente estensore
RI LA RIni