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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/12/2025, n. 2284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2284 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2070/2025 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to SCUDIERO Parte_1
MELCHIORRE, giusta mandato in calce del ricorso introduttivo
Ricorrente
E
, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, CP_1 dall' avv.to SERRELLI SUSANNA, giusta mandato in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 31.03.2025 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva che, in seguito al decesso del coniuge , Persona_1
CP_ già titolare di pensione , decesso avvenuto in data 14.08.2017, aveva inoltrato all' , in data 24.04.2023, in nome e per conto Controparte_2 della figlia inabile , domanda di trattamento di famiglia ai sensi Parte_2 della legge 903/1965; che tale domanda veniva respinta per “non riconosciuta inabilità”; che anche il ricorso amministrativo aveva esito negativo. Evidenziava che la figlia era affetta da un complesso Pt_2 invalidante che la rendeva permanentemente impossibilitata a svolgere un qualsiasi proficuo lavoro e che era comunque priva di redditi o rendite proprie. Tanto premesso, parte ricorrente adiva il Tribunale di Salerno in funzione del giudice del lavoro per “ - Accertare lo Status Inabilitante della ricorrente, ex lege 21.07.65 n. 903 art 22 e succ modif ed integr., alla data del decesso del genitore come sopra avvenuto e, per l'effetto, dichiarare il diritto della stessa a percepire il Trattamento di Famiglia con decorrenza dalla stessa data, e ciò previa consulenza medica a mente dell'art. 445 c.p.c. che sin d'ora si invoca. - Condannare l in persona del suo Presidente CP_1 pro-tempore, alla corresponsione del Trattamento di Famiglia a favore del ricorrente a decorrere dalla data del decesso del Genitore, con riserva di conguaglio ed interessi legali decorrenti sempre dalla data di tale evento. -
Condannare l come sopra rapp.tp, al pagamento delle spese, diritti CP_1 onorari di giudizio, da attribuirsi al Procuratore che dichiara esserne antistatario”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio , si costituiva l contestando CP_1 la fondatezza dell'avversa pretesa per assenza di stato di inabilità e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
Espletata una ctu medico legale, sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 12.12.2025, il giudice decideva come da sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
La disciplina normativa di riferimento è data dall'art. 21 della legge 903/1965
e successive modifiche, che recita:” Per ogni figlio di età non superiore ai 18 anni o, se di età superiore, purché a carico del pensionato e inabile al lavoro ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1957, n. 818, la pensioni adeguate e quelle integrate ai trattamenti minimi delle assicurazioni obbligatorie, di cui al precedente articolo 1, sono aumentate come segue: a) di lire 2.500 mensili se il trattamento di pensione, comprensivo degli eventuali supplementi di cui agli articoli 9 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni, 4 della legge 12 agosto 1962, numero 1338, e 7 ed 8 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, è di importo inferiore
a lire 25.000 mensili;
b) di un decimo del loro ammontare se il trattamento di pensione, comprensivo degli eventuali supplementi di cui agli articoli indicati nella precedente lettera a), è di importo pari o superiore a lire 25.000 mensili ovvero, qualunque ne sia l'importo se trattasi di pensione supplementare di cui all'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Per i figli a carico del pensionato e che non prestino lavoro retribuito, il limite di età di 18 anni di cui al comma precedente, è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il
26° anno di età, qualora frequentino l'Università.((9a)) L'aumento previsto alle lettere a) e b) del primo comma spetta anche alla moglie a carico del pensionato o al marito, a carico della pensionata, invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n.
636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, purché essi non abbiano proventi di qualsiasi natura superiori nel complesso a lire
21.000 mensili o a lire 30.000 mensili ove si tratti di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione […].
Nel caso che ci occupa , il consulente tecnico, a conclusione delle indagini a lui affidate, ha affermato che, sulla scorta delle risultanze rilevabili dalla valutazione della documentazione sanitaria in atti, alla data di decesso della madre della ricorrente, come all'attualità, la patologia della è di Pt_1 pertinenza psichiatrica e cioè un'anoressia nervosa di tipo restrittivo di grado
II moderato, IMC 16,5.
L'ausiliario riferisce che l'anoressia nervosa è caratterizzata da un peso corporeo anormalmente basso, da un'intensa paura di aumentare di peso e da una percezione distorta del peso e della forma del corpo. Tra le caratteristiche cliniche essenziali dell'anoressia nervosa elenca la restrizione persistente dell'assunzione di energia che porta ad un peso corporeo anormalmente basso, la paura intensa di aumentare di peso o di diventare grassi, o comportamento persistente che impedisce l'aumento di peso. A queste, precisa, possono aggiungersi altri segni e sintomi psicologici e comportamentali, tra cui la ricerca incessante della magrezza, la preoccupazione ossessiva per il cibo, la paura di certi cibi, un repertorio ristretto di alimenti ecc..
Si legge nella relazione peritale che secondo molti studi il funzionamento neuropsicologico nei pazienti con anoressia nervosa è compromesso e che spesso tale patologia è accompagnata da comorbilità psicopatologica
(disturbi d'ansia, ossessivi-compulsivi, dismorfico corporeo ecc) e disturbi medici generali, nonchè tendenze suicide.
Il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali classifica la gravità del complesso morboso in base all'IMC in grado lieve , moderato, grave ed estremo ed il suo trattamento prevede la collaborazione di un team interdisciplinare che comprenda uno specialista della salute mentale, un dietologo ed un medico generico e generalmente una riabilitazione nutrizionale e psicoterapia.
Nel nostro caso di specie il consulente ritiene trattarsi di forma di II grado, cioè di grado e gravità moderata, senza comorbidità psichiatrica, disturbi ossessivo – compulsivi, disturbo d'ansia rilevante, disturbi psicotici o depressivi di rilievo. Non risulta deterioramento cognitivo né comorbidità fisica/internistica e la ricorrente appare in grado di fornire prestazioni intellettuali di difficoltà moderata, così come appare -malgrado il deficit ponderale- in grado di espletare un'attività lavorativa richiedente modesto/moderato dispendio di energie. Per tali ragioni il ctu non ritiene sussistenti gli estremi per il riconoscimento di una condizione di inabilità ex
l. 903/1965 in relazione all'epoca del decesso della madre pensionata avvenuto nell'agosto 2017.
Il giudizio del C.T.U. è condiviso dal giudicante in quanto trae origine da una meditata valutazione di elementi anamnestici e clinici e di esami strumentali ed è sorretto da valide considerazioni medico-legali, che vanno tutte condivise e in relazioni alle quali non sono state sollevate specifiche censure.
Il ricorso va dunque rigettato. Nulla per le spese stante la resa dichiarazione ex art. 152 Disp. att. c.p.c. CP_ Le spese della ctu sono poste a carico dell' stante la resa dichiarazione.
P.Q.M.
- rigetta la domanda;
- nulla per le spese di giudizio stante la dichiarazione ex art. 152 disp . att.
c.p.c.; CP_
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto.
Salerno, lì 12.12.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Caterina Petrosino