Sentenza 28 novembre 2023
Accoglimento
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 02/12/2025, n. 9461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9461 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09461/2025REG.PROV.COLL.
N. 00488/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 488 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato Antonio Casulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è ex lege domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 00695/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2025 il Cons. RC PI e uditi per le parti gli Avvocati presenti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con decreto del Questore di Salerno n. 23/2013 del 31 gennaio 2013, l’Assistente Capo della Polizia di Stato -OMISSIS- veniva sospeso dal servizio ex art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 737/1981 poiché colpito da ordinanza di custodia cautelare del G.I.P. del Tribunale di Salerno per « -OMISSIS- » (art. 615 ter , comma 2, n.1 e comma 3) venendo riammesso in servizio a seguito della revoca della misura intervenuta il 1° ottobre successivo.
In riforma della sentenza di assoluzione di primo grado la Corte di Appello di Salerno, con sentenza n. 1211 del 12 luglio 2021 (confermata dalla Corte di Cassazione il 13 giugno 2022), condannava il -OMISSIS-alla pena di anni 3 e mesi 3 di reclusione con interdizione dei pubblici uffici per 5 anni.
In esecuzione della decisione, con atto del 4 luglio 2022, veniva disposta a carico dell’appellante la sospensione dalla qualifica di Assistente Capo per la durata della pena accessoria e, con provvedimento del Capo della Polizia del 30 novembre 2022, la destituzione dall’Amministrazione della Pubblica Sicurezza ai sensi dell’art. 7, nn. 1 e 2 del d.P.R. n. 737/1981 con decorrenza 31 gennaio 2013.
Quest’ultimo provvedimento veniva impugnato dinanzi al Tar per la Basilicata che lo respingeva con sentenza n. 144 dell’8 marzo 2023, impugnata con appello, iscritto al n. 4801/2023, anche questo chiamato all’odierna udienza e respinto con sentenza n. 8927 del 14 novembre 2025.
Con istanza datata 6 febbraio 2023 il Signor -OMISSIS-chiedeva all’amministrazione « il pagamento del Congedo ordinario e degli eventuali recuperi riposo alla data del 4 luglio 2022 maturati e non fruiti in seguito la provvedimento di sospensione dal servizio terminato con la cessazione del rapporto di lavoro » (c.d. monetizzazione ).
La monetizzazione richiesta (riferita a n. 76 giorni di congedo ordinario e n. 2 giorni di recupero riposo maturati e non fruiti negli anni 2020, 2021 e 2022) veniva respinta con nota n. 255 del 9 marzo 2023 richiamando la posizione espressa dall’Ufficio Amministrativo Contabile circa l’applicabilità dell’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012 a norma del quale « le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto » (testo allegato al provvedimento).
Detto esito veniva impugnato con ricorso iscritto al n. 259/2023 R.R. dinanzi al Tar che, con sentenza n. 695 del 28 novembre 2023, disattese le eccezioni pregiudiziali sollevate dall’amministrazione, lo respingeva.
La sentenza di primo grado veniva impugnata con appello depositato il 19 gennaio 2024 deducendone, con un unico articolato capo d’impugnazione, l’erroneità per « Violazione e falsa applicazione di legge: violazione dell’art. 36 della Costituzione, dell’art. 2019 del codice civile, dell'art. 5, comma 8, del d.lgs 95/2012, dell'art. 2697 del codice civile, delle norme contrattuali di lavoro nonché erroneità per omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione ».
L’amministrazione si costituiva in giudizio il 21 marzo 2025 con memoria formale e deposito documentale comprensivo di una relazione della Questura di Potenza circa i fatti di causa nella quale si evidenzia come:
- il mancato godimento dei 23 giorni di congedo ordinario non fruiti nell’anno 2022 e dei 2 riposi settimanali non fruiti nel mese di giugno 2022, sarebbe imputabile all’interessato il cui rapporto di lavoro, per fatti allo stesso addebitabili, veniva dapprima sospeso con decorrenza dal 4 luglio 2022 e poi interrotto a seguito della destituzione intervenuta il 30 novembre successivo;
- quanto agli 8 giorni relativi al 2020 e ai 45 giorni non fruiti nel 2021, l’amministrazione richiama l’art. 11, comma 1, del d.P.R. n. 170/2007 (« Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell’anno, la parte residua deve essere fruita entro l’anno successivo. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire del congedo residuo entro l’anno successivo a quello di spettanza ») allegando che l’interessato non comprova di aver chiesto la fruizione del diritto e che l’amministrazione glielo abbia negato.
All’esito della pubblica udienza del 13 novembre 2023, la causa veniva decisa.
L’appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui interpreta l’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012 « nel senso che la monetizzazione delle ferie può essere corrisposta soltanto se non sono state godute per eventi non dipendenti dalla volontà del dipendente, cioè per una causa non a lui imputabile» affermando «con riferimento ai 23 giorni di ferie, non goduti dal ricorrente nel 2022, che non sono stati fruiti dal ricorrente per una causa a lui imputabile, in quanto il suo rapporto di lavoro con la Polizia di Stato è stato prima sospeso con decorrenza dal 4.7.2022 e poi interrotto in seguito all’irrogazione nei suoi confronti della sanzione disciplinare della destituzione ai sensi dell’art. 7, nn. 1 e 2, del DPR n. 737/1981 con provvedimento prot. n. 333 del 30.11.2022, per un comportamento dipendente dalla sua volontà, tenuto pure conto della circostanza che già con Delibera del 28.2.2022 il Consiglio Provinciale di Disciplina di Potenza aveva ritenuto applicabile nei confronti del ricorrente, la sanzione della destituzione ex art. 7, commi 1 e 2, DPR n. 737/1981. E ciò vale anche per i 2 giorni di recupero/riposo nel mese di giugno 2022 ».
La posizione contrasterebbe con quanto affermato sul punto dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 32807 del 27 novembre 2023 che riconosceva il diritto alla monetizzazione in presenza di vicende estintive del rapporto di lavoro per volontà del dipendente anche quando determinate per volontà del lavoratore.
Si espone a tal proposito che nell’occasione veniva affermato il principio per il quale le dimissioni volontarie del lavoratore non possono configurare un’ipotesi automatica di rinuncia all'indennità sostitutiva per ferie non godute.
Tuttavia veniva altresì affermato che « a riguardo, va data continuità all’indirizzo affermato - in linea peraltro con l’esigenza di una interpretazione del diritto interno conforme ai principi enunciati dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea - da Cass., Sez. L, n. 21780 dell’8 luglio 2022, per la quale la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto qualora il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie (se necessario formalmente) e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato », introducendo quindi un onere in capo all’amministrazione che, una volta assolto, rende non monetizzabile l’eventuale congedo ordinario non fruito per inerzia dell’interessato.
Sostiene l’appellante che l’effetto in un primo tempo sospensivo e in un secondo tempo interruttivo del rapporto di lavoro si determinavano in ragione di provvedimenti dell’amministrazione e quindi indipendentemente dalla propria volontà.
A supporto delle proprie tesi l’appellante richiama (e ritrascrive: punto 3.5 dell’appello pagg. 11-14) la decisione della Cassazione n. 30558 del 18 ottobre 2022 laddove afferma:
- richiamando la sentenza MA NC k (CGUE del 6 novembre 2018 C 684/16) che « l’estinzione del diritto maturato da un lavoratore alle ferie annuali retribuite o del suo correlato diritto al pagamento di un'indennità per le ferie non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro, senza che l’interessato abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare detto diritto alle ferie annuali retribuite, arrecherebbe pregiudizio alla sostanza stessa del diritto medesimo »;
- che « l’art. 7, par. 2 dir. 2003/1988 riconosce il diritto ad una indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti: tale norma osta a disposizioni o pratiche nazionali le quali prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcuna indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute al lavoratore, il quale non può più fruire delle ferie annuali cui ha diritto prima della cessazione del rapporto di lavoro »;
- richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 5 del 6 maggio 2016, resa in merito alla legittimità dell’art. 5, comma 8, del D.L. n. n. 95/2012, evidenzia la correlazione del divieto di monetizzazione « a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie» (non sussistente nel caso di specie avendo l’interruzione del rapporto natura autoritativa), precisando che solo così inteso il divieto è coerente con l’art. 36 della Costituzione, nonché con «fonti internazionali (Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con L. 10 april2 1981 n. 157) e da quelle Europee (art. 31 comma 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993 n. 93/104/CE del Consiglio, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, poi confluita nella direttiva n. 2003/88/CE, che interviene a codificare la materia)» precisando che il diritto alle ferie «(sentenza 189 del 1980) mira a reintegrare le energie psico-fisiche del lavoratore e a consentirgli lo svolgimento di attività ricreative e culturali, nell'ottica di un equilibrato "contemperamento delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore" (sentenza n. 66 del 1963) ».
La sentenza del Tar è altresì censurata nella parte in cui afferma che « per quanto riguarda gli 8 giorni non goduti dal ricorrente nel 2020 ed i 45 giorni non fruiti dal medesimo ricorrente nel 2021 (per tutto l’anno 2021 il ricorrente non è stato in ferie nemmeno 1 giorno, in quanto ai dipendenti della Polizia di Stato con 25 anni di servizio spettano 45 giorni di ferie), va rilevato che ai sensi dell’art. 11, comma 1, DPR n. 170/2007 il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare deve fruire delle ferie durante l’anno solare, eccetto il caso in cui non sia stata “possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell’anno” per “indifferibili esigenze di servizio”, nel qual caso il dipendente “deve fruire” delle ferie “residue entro l’anno successivo» rilevando che «il ricorrente non ha dimostrato di aver chiesto negli anni 2020 e 2021 (e ciò vale anche per i 23 giorni di ferie del 2022) le ferie e che gli sono state negate dall’Amministrazione datrice di lavoro per indifferibili esigenze di servizio o di non avere avuto la possibilità di richiederle e di fruirne per cause impeditive ».
In particolare è contestata la ripartizione dell’onere della prova posto che, la Corte di Cassazione (cita la sentenza n. 17643 del 20 giugno 2023, richiamando copiosa giurisprudenza comunitaria) afferma che:
« B) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio da ultimo affermato da Cass., Sez. L, n. 15652 del 14 giugno 2018;
C) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova ».
L’amministrazione si difende, come anticipato, depositando una relazione della Questura di Potenza circa i fatti di causa nella quale si evidenzia come:
- il mancato godimento dei 23 giorni di congedo ordinario e 2 giorni di riposo settimanale non fruiti nel 2022 sarebbe imputabile all’interessato il cui rapporto di lavoro veniva dapprima sospeso con decorrenza 4 luglio 2022 e poi interrotto a seguito della destituzione intervenuta il 30 novembre successivo in conseguenza di condotte allo stesso ascrivibili;
- quanto agli 8 giorni relativi al 2020 e ai 45 giorni non fruiti nel 2021, l’amministrazione richiama l’art. 11, comma 1, del d.P.R. n. 170/2007 allegando che l’interessato non dimostra di aver chiesto la fruizione delle ferie (come anche per i 23 giorni del 2022) e che l’amministrazione gliela abbia negata.
L’appello è parzialmente fondato nei termini di seguito esposti.
Ai sensi dell’art. 11, comma 1, del d.P.R. n. 170/2007 « qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell’anno, la parte residua deve essere fruita entro l’anno successivo. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire del congedo residuo entro l’anno successivo a quello di spettanza ».
Ai sensi dell’art. 59, comma 1, del d.P.R. n. 782/1985 « il responsabile di ogni ufficio, reparto o istituto della Polizia di Stato, sulla base delle domande degli interessati, deve programmare i turni di fruizione delle ferie in modo da contemperare le esigenze del servizio con quelle del personale, avendo cura che il numero dei congedi ordinari non superi, di massima, 1/4 della forza effettiva di ciascun ruolo ».
L’art. 63 della L. n. 121/1981, richiamato dall’art. 57 del d.P.R. n. 782/1985 (norme ai sensi delle quali veniva avanzata l’istanza di monetizzazione) disciplina l’orario di servizio degli appartenenti alla Polizia di Stato prevedendo un limite orario settimanale (comma 1) superato il quale il servizio è retribuito « come prestazione di lavoro straordinaria » (comma 3).
La norma prevede altresì il « diritto ad un giorno di riposo settimanale … recuperabile entro le quattro settimane successive» nell’ipotesi in cui «per particolari esigenze di servizio il giorno di riposo non possa essere usufruito nell'arco della settimana » (comma 5).
L’art. 14 del d.P.R. n. 395/1995 prevede al comma 1 che « al personale di cui all’art. 1, comma 1, ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di congedo ordinario retribuito» e al comma 7 che «il congedo ordinario è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile ».
Il principio da ultimo enunciato trova un temperamento nel successivo comma 14 ove è previsto che « fermo restando il disposto del comma 7, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora il congedo ordinario spettante a tale data non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo dello stesso ».
L’art. 18 rubricato « Congedo ordinario » del d.P.R. n. 254/1999 recante « Recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 », prevede una ipotesi di monetizzazione del congedo ordinario ulteriore a quelle già menzionate nell’art. 14 del d.P.R. 395/1995 riconoscendo il diritto « quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità ».
L’illustrato contestò normativo, coerente con i principi enunciati dall’art. 36, comma 3, della Costituzione (« il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi ») configura la fruizione delle ferie del lavoratore in termini di diritto irrinunciabile con conseguente divieto di monetizzazione delle stesse.
Detto divieto non è tuttavia assoluto essendo riconosciuta la possibilità di provvedervi quando la mancata fruizione sia dipesa da inderogabili esigenze di servizio e non sia imputabile all’interessato, e sempre che l’amministrazione sia in grado di dimostrare, non solo di aver reso possibile la fruizione differita del diritto, ma anche di aver informato e invitato l’interessato a fruirne.
Sul punto la giurisprudenza è da tempo univoca nell’affermare che « l’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia UE, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022) » (Cass. civ., Sez. lav., 7 maggio 2025, n. 11968).
Con specifico riferimento alla posizione dell’odierno appellante, deve evidenziarsi che l’azionato diritto alla monetizzazione delle ferie non godute, e di due riposi settimanali, nell’anno 2022 è conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro per fatto non imputabile in quanto disposto con provvedimento autoritativo dell’amministrazione.
Con il provvedimento di destituzione (come anticipato, oggi definitivo) il Capo della Polizia riteneva il periodo di sospensione cautelare sofferto dall’appellante dal 13 gennaio 2013 al 2 ottobre dello stesso anno (giorno antecedente alla riammissione in servizio) privo di effetti stabilendo che « non è valido ai fini giuridici ed economici » (art. 2 del dispositivo) ritenendo per contro « utile il periodo che va dal 3 ottobre 2013 al 3 luglio 2022 (giorno antecedente la sospensione della qualifica) durante il quale il rapporto ha avuto esecuzione ».
Ciò posto, l’appellante con la citata istanza del 6 febbraio 2023, chiedeva genericamente « il pagamento del Congedo ordinario e degli eventuali recuperi riposo alla data del 4 luglio 2022, maturati e non fruiti in seguito al provvedimento di sospensione dal servizio terminato con la cessazione del rapporto di lavoro ».
Il diritto non fruito veniva specificato dall’amministrazione in giorni 8 di congedo ordinario riferiti all’anno 2020; giorni 45 di congedo ordinario riferiti all’anno 2021 e giorni 23 di congedo ordinario e giorni 2 di riposo settimanale riferiti all’anno 2022 (sino alla data del 4 luglio 2022 in cui interveniva la destituzione dal servizio): quantificazione non contestata dall’appellante che avanza la pretesa nei medesimi termini (v. conclusioni rassegnate nell’atto di appello).
In coerenza con quanto sopra esposto, deve ritenersi l’infondatezza della pretesa di parte appellante riferita alle annualità 2020 e 2021.
L’appellante non comprova la presentazione di alcuna istanza di concessione delle ferie negata dall’amministrazione allegando esigenze di servizio, né è espressamente contestato il contenuto della nota del 12 febbraio 2024, depositata in giudizio dall’amministrazione, ove si afferma che « ogni qualvolta il -OMISSIS-ha chiesto giorni id ferie, questi non sono stati negati, nonostante la peculiare attività dei Reparti Prevenzione Crimine caratterizzati dal pronto impiego … ».
In ogni caso deve rilevarsi che, in coerenza con i già illustrati arresti giurisprudenziali (circa l’obbligo della parte datoriale di invitare il dipendente alla fruizione delle ferie arretrate), con direttiva del 15 ottobre 2021 diramata « A TUTTO IL PERSONALE » (e non ottemperata dall’appellante) l’amministrazione:
- rilevava che « da un recente monitoraggio relativo alla fruizione di giorni di congedo ordinario spettanti a ciascun dipendente. nonché dei riposi ex L. 937/77, si è avuto modo di constatare che ad oggi diversi dipendenti risultano non aver fruito in misura consistente di spettanze relative agli anni precedenti »;
- dava atto che agli interessati era « già stata data comunicazione verbale in merito alle spettanze non ancora fruite »;
- disponeva che gli interessati pianificassero la fruizione in questione « entro il prossimo 15 dicembre, salvo comprovate motivazioni ».
Può pertanto affermarsi, relativamente al periodo 2020-2021, la legittimità del diniego opposto alla monetizzazione delle ferie non godute.
Posizione diversa deve assumersi con riferimento all’anno 2022 nel corso del quale intervenivano i provvedimenti di sospensione dalla qualifica e destituzione dell’appellante.
L’amministrazione, richiamando il già illustrato principio per il quale i congedi non goduti sono monetizzabili unicamente quando non sono stati goduti per eventi non imputabili al lavoratore, perviene alla conclusione che « con riferimento ai 23 giorni di ferie, non goduti dal ricorrente nel 2022 », avendo l’appellante dato luogo con la propria condotta all’adozione della destituzione, la mancata fruizione si sarebbe determinata « per una causa a lui imputabile » (v. memoria depositata il 21 marzo 2025).
Sul punto deve riconoscersi che, in presenza di fattispecie simili (in particolare, di una analoga richiesta avanzata da un militare a seguito della perdita del grado per destituzione) questo Consiglio di Stato negava il diritto alla monetizzazione sul rilievo che « non ricorrono nel caso di specie i delineati presupposti, in quanto la perdita del diritto alla monetizzazione deve ritenersi conseguenza diretta di una circostanza imputabile al ricorrente, il quale, con i fatti a lui ascritti, ha autonomamente posto le condizioni per la cessazione del rapporto di lavoro con l’amministrazione, avvenuta in esito al descritto procedimento disciplinare conclusosi con la perdita del grado per rimozione » (Cons. Stato, Sez. I, 27 febbraio 2025, n. 140; negli stessi termini, Sez. I, 16 agosto 2024, n. 1044).
Tuttavia le fattispecie concrete in dette sedi scrutinate non sono pienamente sovrapponibili a quella oggetto del presente giudizio posto che nei casi richiamati il ricorrente beneficiava della monetizzazione in relazione a periodi di assenza per malattia che precedevano il collocamento in congedo per motivi di salute, in pendenza del procedimento disciplinare avviato in relazione a fatti penalmente rilevanti che avrebbero determinato la successiva cessazione del rapporto.
La legittimità del diniego di monetizzatone veniva quindi riconosciuta (con specifico riferimento alla posizione di militari soggetti alla disciplina del Codice dell’Ordinamento Militare, art. 5, comma 923) onde « evitare che un militare sottoposto a procedimento o processo penale o a procedimento disciplinare non ancora concluso cerchi di sottrarsi alle conseguenze che potrebbero trarsi dall’esito negativo del procedimento in corso ottenendo un collocamento in congedo per motivi sanitari oppure per limiti di età. È evidente che per poter trarre conseguenze disciplinari da una vicenda penalmente rilevante bisogna attendere la sua conclusione con sentenza passata in giudicato, il che può comportare che la valutazione disciplinare sia procrastinata per un sensibile lasso temporale. A fronte di ciò, l’ordinamento vuole evitare che un militare che abbia compiuto atti gravemente lesivi del giuramento prestato possa trarre beneficio dal tempo trascorso conseguendo in qualche modo il congedo prima che si concluda il procedimento disciplinare” (Cons. Stato, sez. I. n. 1044 del 2024; sez. II, n. 5667 del 2024) ».
Un tale intento non si rinviene nel caso di specie in cui l’appellante viene colpito dalla misura disciplinare mentre si trova in servizio.
Deve infatti rilevarsi che alla data del 4 luglio 2022 l’appellante aveva già maturato, in quota parte, il diritto a giorni di ferie la cui mancata fruizione non può essere al medesimo contestata essendo ancora in corso l’annualità di riferimento.
Erronea è pertanto la decisione del Tar nella parte in cui imputa la mancata tempestiva fruizione delle ferie 2022 all’appellante sul rilievo che « con Delibera del 28.2.2022 il Consiglio Provinciale di Disciplina di Potenza aveva ritenuto applicabile nei confronti del ricorrente, la sanzione della destituzione ex art. 7, commi 1 e 2, DPR n. 737/1981 » posto che alcun effetto interruttivo del rapporto di lavoro può essere ricondotto a detta determinazione, né dalla stessa può desumersi con certezza la successiva applicazione della sanzione disciplinare.
A conferma del fondamento della pretesa di parte appellante, e quindi della non imputabilità allo stesso della mancata fruizione delle ferie 2022 maturate, si evidenzia come la previsione del godimento delle stesse risulti comprovato dalla nota n. 619 del 3 giugno 2022 con la quale l’amministrazione, in sede di pianificazione delle ferie per il personale relativamente all’estate 2022, prevedeva per l’appellante la fruizione del diritto « Dal 14 al 30 luglio », ovvero in un periodo successivo alla sospensione dalla qualifica (v. doc. 13 dell’amministrazione): elemento che esclude la prevedibilità dell’adozione della destituzione, quale effetto certo, in virtù della citata delibera del 28 febbraio 2022.
Ne deriva che, relativamente all’anno 2022, limitatamente la periodo 1° gennaio – 3 luglio, l’amministrazione dovrà provvedere alla monetizzazione dei giorni di congedo ordinario e dei giorni di riposto settimanale maturati e non fruiti corrispondendo il relativo importo all’appellante.
Per quanto precede l’appello deve essere accolto in parte, nei suesposti limiti, con compensazione delle spese del doppio grado di giudizio fra le parti
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei limiti di cui in motivazione, e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie in parte il ricorso di primo grado.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante, nonché di qualsiasi altro riferimento a misure restrittive ed esiti penali.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GI DO, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
RC PI, Consigliere, Estensore
Roberta Ravasio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RC PI | GI DO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.