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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 25/06/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 596/23 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
04/06/2025 promossa d a
OGGETTO: 2A rappresentata e difesa dall'avv. COPPOLA Controparte_1
Appalto: altre ipotesi ex e dall'avv. RIVA IPPOLITA ( ) CP_2 C.F._1 art. 1655 e ss. cc (ivi LATERANENSI 22 24121 BERGAMO, Controparte_3 compresa l'azione ex elettivamente domiciliata in LATERANENSI, 22 Controparte_3
1669cc)
24100 BERGAMO presso il difensore avv. COPPOLA VINCENZO, come da procura a margine dell'atto di citazione in opposizione
APPELLANTE
pagina 1 di 8 c o n t r o
, titolare dell'omonima impresa individuale Controparte_4
rappresentato e difeso dall'avv. AUSTONI ANGELO elettivamente domiciliato in VIA BROSETA 120 24128 BERGAMO presso il difensore avv. AUSTONI ANGELO, come da procura allegata alla comparsa di costituzione d'appello
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo (Quarta Sezione Civile)
n. 2721/22.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“In totale riforma della sentenza n.2721/2022 impugnata, - revocare il
decreto ingiuntivo n.266/2021 del 6.8.2021 –RG.n.5868/2021 dichiarandolo
inefficace;- accertare e dichiarare che nulla deve a Controparte_5 [...]
per i lavori per cui è causa;
- condannare nella sua CP_4 Controparte_4
qualità di titolare dell'omonima impresa individuale:o alla restituzione a
favore di Parte appellante di quanto pagato in forza della sentenza gravata;
o
a pagare all'appellante €.14.324,11 per danni al cantiere e Parte_1
€.2.300,00 per Milano via Pezzotti, così complessivi €.16.624,11;- contenere
la condanna entro lo scaglione di €.52.000,00;- vinte le spese di entrambi i
gradi di Giudizio oltre accessori e rimborso del contributo unificato;
in via pagina 2 di 8 istruttoria: omissis”
Dell'appellato
“In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da
[...]
per l'inosservanza del dettato normativo di cui all'art. Controparte_5
342 c.p.c., ovvero ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., per tutti i motivi addotti in
diritto. In via principale e nel merito: respingere il gravame proposto
dall'attrice appellante in quanto inammissibile e comunque giuridicamente
infondato per i motivi tutti dedotti in narrativa e, per l'effetto, confermare
l'impugnata sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2721/2022 del 16.12.2022.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento
anche parziale delle domande dell'attrice appellante, condannare comunque
2A CONTRACTOR S.r.l. a pagare all' Controparte_6
la somma di Euro 32.254,85 oltre agli interessi legali al saggio di cui al
D.Lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo, ovvero quel diverso importo maggiore
o minore che risulterà dovuto in corso di causa, quale saldo del corrispettivo
dovuto dall'attrice appellante per l'esecuzione delle lavorazioni dedotte in atti
e comunque oggetto di causa. In ogni caso: spese di lite e compensi
professionali di entrambi i gradi di giudizio cognitorio interamente rifuse, di
cui quelle relative alla presente causa da distrarsi in favore dell'Avv. Angelo
Austoni il quale si dichiara antistatario. In via istruttoria:respingere le
richieste istruttorie formulate dall'attrice appellante per tutti i motivi esposti
in diritto, ed ammettersi le prove orali dedotte e formulate dalla scrivente pagina 3 di 8 difesa nella memoria istruttoria ex art. 183, comma VI, n. 2), c.p.c. del
25.03.2022”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2721/22 il Tribunale di Bergamo respingeva l'opposizione proposta da avverso il decreto con cui – su istanza di Controparte_5
, titolare dell'omonima impresa individuale – le era stato Controparte_4
ingiunto il pagamento della somma di euro 32.254,85, a titolo di saldo del corrispettivo per le opere sub appaltate, eseguite nei cantieri di Chiuduno, Via
Cesare Battisti ( committente: e di Milano, Via Pezzotti e Via CP_7
Inama ( private abitazioni); respingeva, altresì, la domanda riconvenzionale svolta dalla stessa opponente per la condanna dell'ingiungente al risarcimento degli asseriti danni subiti per aver fatto eseguire da ditte terze opere riparatorie.
Quanto al cantiere di Chiudano, il primo giudice argomentava che sulla contabilità finale dei lavori, predisposta dal direttore dei lavori, geom.
, si era formato un accordo tra le parti e che in relazione ai pretesi vizi CP_8
e difetti, prospettati dall'opponente in relazione alle opere eseguite in tutti e tre i cantieri, non era stata provata in giudizio l'avvenuta comunicazione, fatta dall'opponente (sub committente) all'opposto ( sub appaltatore) della denunzia dei vizi delle committenti elle opere.
Per la riforma della sentenza ha proposto appello Controparte_5
pagina 4 di 8 L'appellato ha chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza del 4 giugno 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo censura la sentenza gravata nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto che le parti in causa avevano trovato un accordo sulla contabilità finale relativa a tutti e tre i cantieri facendo rilevare che,
successivamente alla mail inviata dal direttore dei lavori ( nella quale erano esposte le cifre della contabilità), essa aveva sollevato doglianze in ordine ad opere mancanti e difettose.
Con il secondo motivo censura la sentenza gravata per aver erroneamente conteggiato i pagamenti effettuati in favore dell'appellato.
Con il terzo motivo censura il rigetto della domanda volta ad ottenere il rimborso degli esborsi sostenuti per il rifacimento delle opere eseguite dall'appellato deducendo di aver prodotto, quanto al cantiere di Chiuduno, la documentazione che ne provava l'esistenza; quanto al cantiere di Milano, Via
Taramelli di aver rappresentato all'appellato di aver ricevuto “ lamentele su
alcune lavorazioni eseguite” e di aver nuovamente lamentato taluni vizi con mail del 25 settembre 2020; quanto al cantiere di Via Pezzotti di aver prodotto
“ uno scambio di mail che dimostra la denunzia dei vizi e difetti e lavori
mancanti”. pagina 5 di 8 Con il quarto motivo denuncia l'omessa considerazione delle sue produzioni idonee a dimostrare i fatti dedotti nell'atto di citazione in opposizione
----
Il primo motivo è infondato.
Il direttore dei lavori assume la rappresentanza del committente limitatamente alla materia strettamente tecnica con la conseguenza che le sue manifestazioni di volontà devono essere contenute in un ambito strettamente specialistico.
Entro questo ambito le sue dichiarazioni sono vincolanti per il committente (
cfr. Cass. 7242/2001).
Nel caso di specie il geom. , incaricato dalla sub committente, con CP_8
PEC del 3 agosto 2020 comunicava ad entrambe le parti in causa, dopo gli incontri avvenuti il 31 luglio 2020 e l'1 agosto 2020, la contabilità per i cantieri “ in corso d'opera”.
Con la predetta missiva venivano, pertanto, superate le contestazioni sollevate dal difensore dell'appellante, nella lettera del 7 luglio 2020, mentre, quanto alle pretese contestazioni sollevate ben sette mesi dopo – con lettera del 17
marzo 2021 –, è appena il caso di rilevare che nella pec inviata all'appellato non venivano denunciati difetti o vizi delle opere e/o pretesi danni, ma veniva fatto un riferimento, del tutto generico, a “ incongruenze e mancanza di opere
svolte” e a pretesi sconti non conteggiati.
pagina 6 di 8 Il secondo motivo, relativo all'errato calcolo del saldo da pagare deve ritenersi assorbito dalla natura vincolante per la sub committente della contabilità
redatta dalla direzione dei lavori e delle somme da questa quantificate nella citata lettera del 3 agosto 2020.
Il terzo motivo è inammissibile, per aspecificità.
Il primo giudice respingeva la domanda ritenendo che l'opponente/appellante non avesse fornito in giudizio la prova di aver comunicato all'opposto ( sub appaltatore), entro 60 giorni dal ricevimento, le denunzie delle committenti relative a difetti e vizi dell'opera ( pagg. 5,6,7 della sentenza gravata)
L'appellante non si è confrontato con tali argomentazioni e non ha censurato la ratio posta a fondamento della decisione sicchè il motivo non può che essere dichiarato inammissibile, per difetto di specificità.
Il quarto motivo è inammissibile per aspecificità.
Del tutto genericamente l'appellante censura la sentenza nel suo insieme per non avere il primo giudice considerato quanto dedotto ossia che le opere erano viziate.
Per la sua soccombenza l'appellante va condannato a rifondere in favore dell'appellato le spese del grado che si liquidano in complessivi euro 6.946 (
di cui euro 2.058 per la fase di studio, euro 1.418 per la fase introduttiva, euro
3.470 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge. pagina 7 di 8 Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello;
condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellato le spese del grado,
liquidate come in parte motiva;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 17 giugno 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
pagina 8 di 8
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 596/23 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
04/06/2025 promossa d a
OGGETTO: 2A rappresentata e difesa dall'avv. COPPOLA Controparte_1
Appalto: altre ipotesi ex e dall'avv. RIVA IPPOLITA ( ) CP_2 C.F._1 art. 1655 e ss. cc (ivi LATERANENSI 22 24121 BERGAMO, Controparte_3 compresa l'azione ex elettivamente domiciliata in LATERANENSI, 22 Controparte_3
1669cc)
24100 BERGAMO presso il difensore avv. COPPOLA VINCENZO, come da procura a margine dell'atto di citazione in opposizione
APPELLANTE
pagina 1 di 8 c o n t r o
, titolare dell'omonima impresa individuale Controparte_4
rappresentato e difeso dall'avv. AUSTONI ANGELO elettivamente domiciliato in VIA BROSETA 120 24128 BERGAMO presso il difensore avv. AUSTONI ANGELO, come da procura allegata alla comparsa di costituzione d'appello
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo (Quarta Sezione Civile)
n. 2721/22.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“In totale riforma della sentenza n.2721/2022 impugnata, - revocare il
decreto ingiuntivo n.266/2021 del 6.8.2021 –RG.n.5868/2021 dichiarandolo
inefficace;- accertare e dichiarare che nulla deve a Controparte_5 [...]
per i lavori per cui è causa;
- condannare nella sua CP_4 Controparte_4
qualità di titolare dell'omonima impresa individuale:o alla restituzione a
favore di Parte appellante di quanto pagato in forza della sentenza gravata;
o
a pagare all'appellante €.14.324,11 per danni al cantiere e Parte_1
€.2.300,00 per Milano via Pezzotti, così complessivi €.16.624,11;- contenere
la condanna entro lo scaglione di €.52.000,00;- vinte le spese di entrambi i
gradi di Giudizio oltre accessori e rimborso del contributo unificato;
in via pagina 2 di 8 istruttoria: omissis”
Dell'appellato
“In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da
[...]
per l'inosservanza del dettato normativo di cui all'art. Controparte_5
342 c.p.c., ovvero ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., per tutti i motivi addotti in
diritto. In via principale e nel merito: respingere il gravame proposto
dall'attrice appellante in quanto inammissibile e comunque giuridicamente
infondato per i motivi tutti dedotti in narrativa e, per l'effetto, confermare
l'impugnata sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2721/2022 del 16.12.2022.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento
anche parziale delle domande dell'attrice appellante, condannare comunque
2A CONTRACTOR S.r.l. a pagare all' Controparte_6
la somma di Euro 32.254,85 oltre agli interessi legali al saggio di cui al
D.Lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo, ovvero quel diverso importo maggiore
o minore che risulterà dovuto in corso di causa, quale saldo del corrispettivo
dovuto dall'attrice appellante per l'esecuzione delle lavorazioni dedotte in atti
e comunque oggetto di causa. In ogni caso: spese di lite e compensi
professionali di entrambi i gradi di giudizio cognitorio interamente rifuse, di
cui quelle relative alla presente causa da distrarsi in favore dell'Avv. Angelo
Austoni il quale si dichiara antistatario. In via istruttoria:respingere le
richieste istruttorie formulate dall'attrice appellante per tutti i motivi esposti
in diritto, ed ammettersi le prove orali dedotte e formulate dalla scrivente pagina 3 di 8 difesa nella memoria istruttoria ex art. 183, comma VI, n. 2), c.p.c. del
25.03.2022”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2721/22 il Tribunale di Bergamo respingeva l'opposizione proposta da avverso il decreto con cui – su istanza di Controparte_5
, titolare dell'omonima impresa individuale – le era stato Controparte_4
ingiunto il pagamento della somma di euro 32.254,85, a titolo di saldo del corrispettivo per le opere sub appaltate, eseguite nei cantieri di Chiuduno, Via
Cesare Battisti ( committente: e di Milano, Via Pezzotti e Via CP_7
Inama ( private abitazioni); respingeva, altresì, la domanda riconvenzionale svolta dalla stessa opponente per la condanna dell'ingiungente al risarcimento degli asseriti danni subiti per aver fatto eseguire da ditte terze opere riparatorie.
Quanto al cantiere di Chiudano, il primo giudice argomentava che sulla contabilità finale dei lavori, predisposta dal direttore dei lavori, geom.
, si era formato un accordo tra le parti e che in relazione ai pretesi vizi CP_8
e difetti, prospettati dall'opponente in relazione alle opere eseguite in tutti e tre i cantieri, non era stata provata in giudizio l'avvenuta comunicazione, fatta dall'opponente (sub committente) all'opposto ( sub appaltatore) della denunzia dei vizi delle committenti elle opere.
Per la riforma della sentenza ha proposto appello Controparte_5
pagina 4 di 8 L'appellato ha chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza del 4 giugno 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo censura la sentenza gravata nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto che le parti in causa avevano trovato un accordo sulla contabilità finale relativa a tutti e tre i cantieri facendo rilevare che,
successivamente alla mail inviata dal direttore dei lavori ( nella quale erano esposte le cifre della contabilità), essa aveva sollevato doglianze in ordine ad opere mancanti e difettose.
Con il secondo motivo censura la sentenza gravata per aver erroneamente conteggiato i pagamenti effettuati in favore dell'appellato.
Con il terzo motivo censura il rigetto della domanda volta ad ottenere il rimborso degli esborsi sostenuti per il rifacimento delle opere eseguite dall'appellato deducendo di aver prodotto, quanto al cantiere di Chiuduno, la documentazione che ne provava l'esistenza; quanto al cantiere di Milano, Via
Taramelli di aver rappresentato all'appellato di aver ricevuto “ lamentele su
alcune lavorazioni eseguite” e di aver nuovamente lamentato taluni vizi con mail del 25 settembre 2020; quanto al cantiere di Via Pezzotti di aver prodotto
“ uno scambio di mail che dimostra la denunzia dei vizi e difetti e lavori
mancanti”. pagina 5 di 8 Con il quarto motivo denuncia l'omessa considerazione delle sue produzioni idonee a dimostrare i fatti dedotti nell'atto di citazione in opposizione
----
Il primo motivo è infondato.
Il direttore dei lavori assume la rappresentanza del committente limitatamente alla materia strettamente tecnica con la conseguenza che le sue manifestazioni di volontà devono essere contenute in un ambito strettamente specialistico.
Entro questo ambito le sue dichiarazioni sono vincolanti per il committente (
cfr. Cass. 7242/2001).
Nel caso di specie il geom. , incaricato dalla sub committente, con CP_8
PEC del 3 agosto 2020 comunicava ad entrambe le parti in causa, dopo gli incontri avvenuti il 31 luglio 2020 e l'1 agosto 2020, la contabilità per i cantieri “ in corso d'opera”.
Con la predetta missiva venivano, pertanto, superate le contestazioni sollevate dal difensore dell'appellante, nella lettera del 7 luglio 2020, mentre, quanto alle pretese contestazioni sollevate ben sette mesi dopo – con lettera del 17
marzo 2021 –, è appena il caso di rilevare che nella pec inviata all'appellato non venivano denunciati difetti o vizi delle opere e/o pretesi danni, ma veniva fatto un riferimento, del tutto generico, a “ incongruenze e mancanza di opere
svolte” e a pretesi sconti non conteggiati.
pagina 6 di 8 Il secondo motivo, relativo all'errato calcolo del saldo da pagare deve ritenersi assorbito dalla natura vincolante per la sub committente della contabilità
redatta dalla direzione dei lavori e delle somme da questa quantificate nella citata lettera del 3 agosto 2020.
Il terzo motivo è inammissibile, per aspecificità.
Il primo giudice respingeva la domanda ritenendo che l'opponente/appellante non avesse fornito in giudizio la prova di aver comunicato all'opposto ( sub appaltatore), entro 60 giorni dal ricevimento, le denunzie delle committenti relative a difetti e vizi dell'opera ( pagg. 5,6,7 della sentenza gravata)
L'appellante non si è confrontato con tali argomentazioni e non ha censurato la ratio posta a fondamento della decisione sicchè il motivo non può che essere dichiarato inammissibile, per difetto di specificità.
Il quarto motivo è inammissibile per aspecificità.
Del tutto genericamente l'appellante censura la sentenza nel suo insieme per non avere il primo giudice considerato quanto dedotto ossia che le opere erano viziate.
Per la sua soccombenza l'appellante va condannato a rifondere in favore dell'appellato le spese del grado che si liquidano in complessivi euro 6.946 (
di cui euro 2.058 per la fase di studio, euro 1.418 per la fase introduttiva, euro
3.470 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge. pagina 7 di 8 Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello;
condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellato le spese del grado,
liquidate come in parte motiva;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 17 giugno 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
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