Articolo 1 della Legge 6 agosto 1975, n. 419
Articolo 2
Versione
13 settembre 1975
Art. 1.
Alle prestazioni sanitarie ed economiche dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi hanno diritto, per se' e per i componenti la propria famiglia, i titolari di pensioni o rendite di cui ai punti 1 e 3 dell' articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692 , sempreche' l'assistenza stessa non spetti per altro titolo o in virtu' di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia.
Entrata in vigore il 13 settembre 1975
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