Art. 4. 1. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1991, N. 252 )) .
2. Il Comitato riserva a soggetti operanti nel Mezzogiorno una
quota non inferiore al venti per cento dei contributi e dei finanziamenti erogati.
2. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1991, N. 252 )) .
2. Il Comitato riserva a soggetti operanti nel Mezzogiorno una
quota non inferiore al venti per cento dei contributi e dei finanziamenti erogati.
2. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1991, N. 252 )) .