Articolo 4 della Legge 9 aprile 1990, n. 87
Articolo 3Articolo 5
Versione
13 maggio 1990
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Versione
21 marzo 1991
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Versione
14 agosto 1991
Art. 4. 1. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1991, N. 252 )) .
2. Il Comitato riserva a soggetti operanti nel Mezzogiorno una
quota non inferiore al venti per cento dei contributi e dei finanziamenti erogati.
2. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1991, N. 252 )) .
Entrata in vigore il 14 agosto 1991
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