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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/03/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel. dott. Stefania Carlucci consigliera
All'udienza del 5.12.2024, all'esito della camera di consiglio, come da separato dispositivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 497/2022
promossa da
- appellante - Parte_1
Avv. Marica Bruni contro
Controparte_1
Avv. Martina Pernici - appellante incidentale -
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 117/2022 del Tribunale di Pistoia giudice del lavoro, pubblicata il 16.6.2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 16.6.2022 il Tribunale di Pistoia ha parzialmente accolto le domande proposte da contro la società Parte_1 [...]
dichiarando illegittimo, perché privo Controparte_1 di giusta causa, il licenziamento disciplinare intimato dalla società alla lavoratrice il 14.10.2020 e condannando la resistente al risarcimento del danno ex artt. 3 e 9 D.L.gs. 23/2015 nella misura di cinque mensilità della retribuzione utile al calcolo del TFR. Il primo giudice ha invece respinto la domanda, svolta in tesi dall'attrice, di accertamento della nullità del licenziamento in quanto ritorsivo e negato di conseguenza la piena tutela reintegratoria e risarcitoria domandata dalla lavoratrice ex art. 2 del D.L.gs. 23/2015. Ha pure rigettato la domanda diretta al pagamento di differenze di retribuzione, che aveva affermato di Pt_1 avere maturato per avere iniziato effettivamente l'esecuzione della propria prestazione alcuni mesi prima della formale assunzione (segnatamente a maggio del 2018, mentre il rapporto era stato formalizzato il 2.10.2018) e quella con cui l'attrice aveva preteso di essere risarcita del danno del danno patrimoniale e non patrimoniale alla persona, che avrebbe patito in conseguenza di dedotte condotte costrittive e vessatorie patite in azienda.
2. In motivazione il Tribunale ha ricostruito i fatti che avevano preceduto il licenziamento, rilevando come da giugno a ottobre 2020 avesse Pt_1 subito diversi procedimenti disciplinari. In particolare ha ricordato come, con raccomandata del 24.6.2020, la società avesse contestato alla ricorrente, testualmente, “(..) numerosi episodi di insubordinazione recentemente avvenuti non ultimo quello verificatosi nella giornata di martedì 23 giugno nei confronti del socio di maggioranza e Direttore Tecnico della scrivente al termine del quale è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine per permettere il suo allontanamento (..)”.
3. Alla contestazione la lavoratrice aveva replicato, assumendo la genericità degli addebiti che le erano stati mossi e, quanto all'unico menzionato specificamente (l'episodio accaduto il 23 giugno), aveva affermato di essere stata aggredita senza ragione da socio e direttore Persona_1 tecnico della società. Le giustificazioni non erano state accolte e la società, con lettera del 16.7.2020 (con cui aveva addebitato a anche una Pt_1 scarsa diligenza nell'esecuzione della prestazione), le aveva irrogato la sanzione disciplinare dell'ammonizione scritta.
4. Ancora, con lettera datata 4.8.2020, l'odierna appellata aveva contestato alla lavoratrice di non avere dato adeguata risposta a una comunicazione aziendale, inviatale il 21 luglio, mentre era in malattia certificata Pt_1
2 fino al 25 luglio, con la quale le era richiesta “notizia sul Suo stato di salute in vista di una possibile e necessaria riorganizzazione del lavoro causata dalla Sua assenza”. La società in particolare aveva addebitato a Pt_1 di non avere comunicato “nulla di certo”, ma di avere inviato “un'aleatoria email nella quale si limitava ad asserire che avrebbe informato l'azienda del Suo rientro dopo avere parlato con il proprio medico curante al quale spettava stabilire se fosse guarita o meno”. La mail di risposta era stata seguita da un ulteriore certificato di malattia, con prognosi fino al
27.8.2020. Condotta quella della lavoratrice che, secondo la società, le avrebbe causato “un notevole danno economico” e che sarebbe stata “del tutto strumentale ledendo ancor di più il rapporto fiduciario con lei instaurato nel corso del rapporto lavorativo”. Merita rilevare come, nelle giustificazioni rese con lettera del 7.8.2020, oltre a negare ogni Pt_1 addebito, assumendo di avere sempre rispettato ogni norma di legge e di contratto nella documentazione dello stato di malattia, avesse lamentato il fatto che la società avesse contattato il suo medico curante per avere notizie sul suo stato di salute e sui tempi di guarigione, circostanza questa rimasta incontestata.
5. Anche in questo caso le giustificazioni non erano state accolte e, con raccomandata del 2.10.2020, la società aveva irrogato alla lavoratrice la sanzione della multa di tre ore.
6. Quindi, con lettera sempre del 2.10.2020, l'odierna appellata aveva mosso a un'ulteriore contestazione, addebitandole di non avere avvertito Pt_1 della prosecuzione della sua assenza per malattia, alla scadenza dell'ultimo certificato (la scadenza era il 30.9.2020), entro l'inizio del suo orario di lavoro, ma di avere inviato il nuovo certificato solo alle 18,25 del primo ottobre (primo giorno di assenza coperto dal nuovo certificato).
7. Infine, con un'ulteriore raccomandata sempre del 2.10.2020, la resistente aveva contestato alla lavoratrice asseriti errori in cui ella sarebbe incorsa sulla tenuta della contabilità di cantiere. Le era in particolare addebitato
3 testualmente: “- Sulla contabilità del cantiere ad oggi sito in Via Valiani a
PISTOIA viene riportata erroneamente la parzializzazione dei costi settimanali con un danno sul conteggio totale di € 5.632,50 derivato dalla mancata somma del riporto con i costi settimanali della pagina;
- Sulla contabilità del cantiere “ ripetuti errori di Parte_2 carattere sia matematico (esempio errate moltiplicazioni 2*46,50 = 46,50) che di applicazione del listino prezzi dell'impresa alle voci da prezzare, procurando così nel bilancio degli errori, un importo totale di ammanco di e
349,50. Tali errori, fino ad oggi riscontrati, sono inconfutabilmente imputabili alla Sig.na dalla calligrafia riportata essendo Parte_1 tutta documentazione cartacea ed hanno generato un minor introito per
l'azienda quantificabile in € 5.982,00...”.
8. A quest'ultima contestazione la lavoratrice aveva replicato di non aver mai tenuto la contabilità dei cantieri, mansione che sarebbe stata estranea al suo livello di inquadramento, ma di essersi limitata a trascrivere quanto le avrebbe dettato “il titolare senza alcun potere decisionale e senza nessuna autonomia”.
9. Infine, con lettera datata 14.10.2020, la società aveva licenziato Pt_1 senza preavviso, in relazione alle contestazioni a lei mosse con le lettere del 2.10.2020, richiamando i “provvedimenti già erogati a Suo carico” e assumendo comunque l'idoneità dell'addebito da ultimo contestato a non consentire la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto.
10. Assunti questi fatti, il Tribunale ha, in primo luogo, ritenuto di dover valutare la legittimità del licenziamento unicamente in relazione ai fatti contestati con le lettere del 2.10.2020, non avendo la società mai fatto riferimento, in quelle contestazioni, ai precedenti disciplinari di
Pt_1
11. E avuto riguardo solo ai fatti da ultimo contestati, secondo il primo giudice, il recesso sarebbe stato illegittimo, in quanto la società non avrebbe dato prova dell'effettività dei dedotti errori della lavoratrice nella
4 tenuta della contabilità e comunque del danno che essi le avrebbero arrecato, mentre la tardiva comunicazione della prosecuzione dell'assenza per malattia non sarebbe stata di per sé sufficiente a giustificare la sanzione espulsiva, in mancanza di una norma collettiva che attribuisse espressamente a quella condotta una simile gravità.
12. Più specificamente, è utile rilevare come, in ordine all'addebito relativo agli errori attribuiti a nella tenuta della contabilità, il Pt_1
Tribunale abbia ritenuto la documentazione con cui la società aveva inteso provare l'effettività dell'inadempimento del tutto inidonea a tal fine.
Non solo infatti il conteggio non sarebbe stato in alcun modo identificabile come la contabilità oggetto della contestazione, ma sarebbe stata del tutto verosimile la tesi della lavoratrice, tempestivamente prospettata, secondo cui la contabilità prodotta non sarebbe stata proprio riferibile all'odierna appellata, ma una società diversa.
13. Il primo giudice ha quindi affermato, come detto, l'illegittimità del licenziamento, mentre ne ha escluso la ritorsività, che la lavoratrice aveva invece dedotto con la sua domanda di tesi. Secondo infatti il Pt_1 recesso sarebbe stato la conseguenza illecita della sua indisponibilità a svolgere mansioni completamente estranee al rapporto di lavoro e alla stessa attività aziendale, al suo rifiuto delle avances fattale dal direttore tecnico e socio e infine della sua malattia e poi del suo rifiuto di CP_1 lavorare durante la cassa integrazione cui la società era stata ammessa durante la pandemia.
14. Secondo il Tribunale il legame tra il provvedimento espulsivo e le condotte della lavoratrice sarebbe stato “estremamente labile”, in quanto l'attrice non avrebbe dedotto alcun decisivo elemento a sostegno di una relazione causale tra il licenziamento e quei fatti, che sarebbero avvenuti diversi mesi prima del recesso e avrebbero comunque coinvolto Per_1
persona che non avrebbe avuto alcun potere rappresentativo nella
[...] società.
5 15. Del pari, sarebbe infondata, secondo il Tribunale, la domanda diretta al pagamento delle differenze retributive, rivendicate dalla lavoratrice in relazione al periodo maggio – ottobre 2018, nel quale, secondo la sua prospettazione, avrebbe lavorato senza alcuna Pt_1 formalizzazione. Secondo il primo giudice infatti, a fronte dell'assunto della società secondo cui in quei mesi l'attrice avrebbe lavorato solo occasionalmente, il ricorso sarebbe stato del tutto carente, sul piano assertivo e probatorio, sia quanto all'indicazione degli indici sintomatici della subordinazione, sia quanto alla descrizione del “concreto atteggiarsi” della prestazione lavorativa dell'originaria ricorrente.
16. Il Tribunale ha infine respinto la domanda con cui la lavoratrice aveva chiesto di essere risarcita delle conseguenze di assunte condotte costrittive. Il primo giudice ha infatti ritenuto già astrattamente inidonee a costituire le lamentate vessazioni le condotte descritte in ricorso e consistenti nel ripetuto affidamento a da parte dei proposti della Pt_1 società, di mansioni completamente estranee al rapporto di lavoro (e invece consistenti in incarichi di interesse personale dell'uno o dell'altro componente della famiglia . Ed esclusi dal novero dei fatti rilevanti CP_1 tali comportamenti, residuerebbe un solo episodio “effettivamente connotato da aggressività e vessatorietà” (così il Tribunale), cioè la lite tra e occorsa il 23.6.2020 e conclusasi con Pt_1 Persona_1
l'intervento della polizia, di per sé insufficiente a dimostrare l'esistenza di un intento persecutorio.
17. Il primo giudice ha quindi dichiarato estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento ritenuto illegittimo e condannato la società a risarcire del danno nella misura di cinque mensilità. Ha Pt_1 compensato per due terzi le spese di lite, condannando la società a pagare il residuo.
18. Entrambe le parti impugnano la decisione davanti a questa Corte e ne chiedono la parziale riforma.
6 19. La lavoratrice in particolare censura la decisione per avere, a suo dire, fatto malgoverno del materiale istruttorio di causa e ingiustificatamente respinto le istanze di prova orale formulate in ricorso, per la cui ammissione insiste in questo grado.
20. Più specificamente, con il primo motivo, l'appellante principale lamenta che il Tribunale abbia respinto la domanda svolta in tesi, di nullità del recesso in quanto ritorsivo, senza attribuire il necessario rilievo al carattere, a suo dire, del tutto pretestuoso dei motivi del licenziamento.
Ancora il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto labile il legame tra i fatti dedotti in ricorso quale effettiva, illecita ragione del licenziamento e il recesso stesso, quando proprio quelle condotte (in specie l'essersi rifiutata di svolgere incarichi personali per la famiglia e di lavorare CP_1 durante la cassa integrazione) sarebbero state rimproverate a da Pt_1 nel corso della lite del 23 giugno. CP_1
21. Con il secondo motivo, svolto in ipotesi, l'appellante contesta la quantificazione del risarcimento contenuta in sentenza. Secondo la lavoratrice infatti, anche assunta l'applicabilità della sola tutela indennitaria, il Tribunale avrebbe comunque erroneamente liquidato il quantum dovuto, che avrebbe dovuto essere determinato nella misura massima di legge.
22. Con il terzo motivo la lavoratrice ripropone la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive asseritamente maturate nel periodo di lavoro che ella avrebbe svolto prima della formale assunzione.
Domanda che il Tribunale avrebbe erroneamente respinto, pur avendo ella indicato con chiarezza la natura e continuità della prestazione (che sarebbero state comunque confermate dalla prova orale, ove il Tribunale
l'avesse ammessa), mentre la controparte neppure aveva negato lo svolgimento di una qualche attività da parte di in quel periodo, Pt_1 né contestato il percepito come ammesso in ricorso.
7 23. Infine, con il quarto motivo, l'attrice lamenta il rigetto della domanda risarcitoria, che il primo giudice avrebbe respinto senza una corretta valutazione dei dati documentali in atti ed erroneamente omettendo di svolgere sul punto l'indagine istruttoria invece richiesta.
24. L'attrice ha concluso quindi per la parziale riforma della decisione impugnata e l'accoglimento delle conclusioni già svolte in primo grado.
25. La società si è costituita per resistere e chiedere il rigetto dell'impugnazione avversaria. Ha svolto inoltre appello incidentale, chiedendo la riforma della decisione impugnata nel capo che ha dichiarato illegittimo il recesso. A suo dire infatti, sarebbero state pienamente provate le condotte poste a fondamento del recesso che in memoria sono identificate: a) con la contestazione disciplinare notificata con lettera del 24.6.2020 ,“con la quale il datore di lavoro addebitava alla lavoratrice numerosi episodi di insubordinazione, tra i quali, di particolare evidenza, quello avvenuto nella giornata di martedì 23.06.2020”; b) con il
“fatto, anch'esso pacifico, per cui la sig.ra richiesta di informazioni Pt_1 sul suo ritorno al lavoro come unica impiegata amministrativa, rispose in modo volutamente ambiguo, non dando alla Società alcuna possibilità di organizzarsi per la sua futura assenza”; c) con il “fatto che la sig.ra
almeno dal 16.12.2020, ha preso servizio presso “ Pt_1 Controparte_2
e, al tempo stesso, ha iniziato a svolgere un'attività di progettista e
[...] designer di interni ed esterni”; d) infine con la circostanza che, “a quanto risulta dagli atti del Comune di Pistoia, il 14.10.2020, in un periodo in cui la ricorrente si trovava ufficialmente in malattia, la stessa ha avuto il tempo
e il modo, nonostante le sue affermate gravi condizioni fisiche e mentali, di preparare e di partecipare al concorso pubblico per 24 posti di assistente amministrativo a tempo pieno e indeterminato presso lo stesso Comune, rubricata al n. 3770 dell'elenco degli ammessi alla preselezione” (così la memoria di costituzione dell'appellante incidentale).
8 26. Inoltre, sempre secondo la prospettazione della società, non Pt_1 avrebbe impugnato le sanzioni conservative irrogatole e avrebbe ammesso gli errori nella contabilità di cantiere, a lei addebitati, senza poi dare prova di avere agito sotto dettatura di un terzo.
27. L'appellante incidentale ha concluso quindi per il rigetto dell'impugnazione avversaria e la parziale riforma della sentenza appellata, nel capo che aveva affermato l'illegittimità del recesso, con condanna della lavoratrice alla restituzione di quanto percepito in esecuzione del decisum. In via subordinata, per il caso di accoglimento della domanda di nullità del licenziamento, la società ha chiesto che, dal risarcimento ritenuto dovuto, sia detratto l'aliunde perceptum e percipiendum, da accertarsi a mezzo di un ordine di esibizione diretto alla controparte. In caso di conferma della statuizione relativa alla ingiustificatezza del recesso ha chiesto che il risarcimento sia determinato secondo i parametri dell'art. 9 del D.L.gs. 23/2015
28. La Corte, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, ha ammesso parte dell'istruttoria testimoniale richiesta e ha disposto una
CTU medico legale.
29. Infine, acquisita la relazione del perito e ascoltata la discussione orale, ha deciso nei termini che seguono.
30. Così riassunta la presente vicenda processuale, nel merito deve innanzi tutto esaminarsi l'appello incidentale della società, in quanto logicamente pregiudiziale in relazione alle questioni attinenti alla legittimità del recesso.
31. L'impugnazione è, secondo la Corte, manifestamente infondata, in quanto gli argomenti dell'appellante incidentale non si confrontano minimamente con quelli posti dal Tribunale a fondamento della sua decisione sul punto che interessa.
32. Si è detto infatti in narrativa come il primo giudice abbia ritenuto di dover apprezzare l'esistenza di una giusta causa di recesso unicamente
9 in relazione ai fatti contestati alla lavoratrice con le lettere del 2.10.2020, mentre i precedenti disciplinari di (l'ammonimento e la multa) Pt_1 non avrebbero potuto essere valutati ai fini della recidiva, in quanto mai richiamati nelle contestazioni del 2.10.2020.
33. Ora nell'appello incidentale della società non vi è alcuna confutazione di questo argomento, ma si assumono, a fondamento della dedotta giusta causa, fatti oggetto delle contestazioni del 24.6.2020 e del
4.8.2020 (sanzionati, rispettivamente, con l'ammonimento e con la multa e ritenuti irrilevanti dal Tribunale) e circostanze mai contestate, oltre che obiettivamente del tutto inconferenti (quali il fatto che abbia, dal Pt_1 dicembre 2020, un'altra occupazione e che avesse partecipato a un concorso nell'ottobre 2020).
34. D'altro canto, dei fatti che il Tribunale ha ritenuto di dover valutare ai fini della legittimità del recesso, la memoria menziona solo gli asseriti errori della lavoratrice nella tenuta della contabilità di cantiere, senza tuttavia considerare in alcun modo le ragioni sul punto spese dalla decisione impugnata (in specie, quanto all'assoluta inidoneità della documentazione prodotta a provare l'esistenza di tali asseriti errori, ma ancora prima a dimostrare la riferibilità della documentazione all'originaria resistente). Senza dire che manca nell'appello anche la minima allegazione in ordine all'inclusione della tenuta della contabilità di cantiere tra le mansioni della lavoratrice, inquadrata nel primo livello, il più basso previsto della contrattazione collettiva applicata al rapporto.
35. Deve quindi concludersi, come il Tribunale, per l'inesistenza della giusta causa e quindi per l'illegittimità del recesso. L'appello incidentale della società va di conseguenza respinto.
36. E' invece fondato l'appello della lavoratrice.
37. E' fondato innanzi tutto il primo motivo, con cui l'appellante lamenta il rigetto della domanda di accertamento della ritorsività del recesso. Sul punto il collegio non condivide la conclusione cui è pervenuto
10 il Tribunale. Il primo giudice infatti, secondo la Corte, ha in primo luogo omesso di valutare, ai fini di interesse, l'infondatezza manifesta del motivo disciplinare addotto dalla società a giustificazione del recesso, quale emerge con assoluta chiarezza anche dalla motivazione della sentenza di primo grado, che si è detto non essere stata minimamente confutata dagli argomenti dell'impugnazione incidentale. E' quindi un fatto che Pt_1 sia stata licenziata per un addebito rimasto sfornito di qualsiasi prova
(quanto all'esistenza dell'errore addebitatole e alla stessa riferibilità all'appellata della documentazione prodotta al fine di dimostrarlo, oltre che all'effettiva inclusione delle tenuta della contabilità tra le mansioni di una lavoratrice del più basso livello di inquadramento, come era all'epoca l'appellante), oltre che per una condotta di minimo rilievo disciplinare, quale il ritardo di alcune ore nella comunicazione della prosecuzione dell'assenza per malattia, essa immediatamente apprezzabile come del tutto inidonea a costituire una giusta causa. E pare al collegio che proprio la pretestuosità delle apparenti ragioni del licenziamento sia un indizio di un qualche rilievo dell'esistenza di una motivazione diversa del recesso aziendale.
38. Sull'effettiva natura di tali ragioni indicazioni significative emergono poi, ad avviso della Corte, dal colloquio, sfociato in una lite conclusasi con l'intervento della polizia, tra e Pt_1 Persona_1 avvenuto il 23.6.2020, il cui contenuto risulta dalla registrazione (e relativa trascrizione), prodotti dalla lavoratrice sub 5 del suo fascicolo di primo grado (sull'utilizzabilità di tali registrazioni, da ultimo, ma ex plurimis Cass. 17715/2024; Cass. 28398/2022; mentre quanto alla trascrizione, manca, nelle difese dell'appellata, qualsiasi deduzione specifica dei punti in cui essa non sarebbe fedele al contenuto della registrazione). Da tali documenti emerge infatti, in primo luogo, il ruolo direttivo di rispetto alla prestazione della lavoratrice, del Persona_1 resto conforme alla sua posizione apicale nell'organizzazione aziendale,
11 quale direttore tecnico, oltre che socio di maggioranza ( secondo la CP_1 visura doc. 1 del fascicolo di primo grado della lavoratrice, detiene il 70% delle quote sociali). Ma ne risulta anche l'insofferenza di molto CP_1 evidente già allora, alcuni mesi prima del licenziamento, a fronte di alcune condotte del tutto legittime della ricorrente, quali l'indisponibilità di a svolgere mansioni completamente estranee al rapporto di lavoro Pt_1
e all'attività aziendale e invece dirette a soddisfare esigenze personali dell'uno o dell'altro componente della famiglia (è pacifico che la CP_1 discussione sia sorta in relazione alla pretesa di che si CP_1 Pt_1 occupasse di una questione catastale riguardante la sua casa di abitazione ed era seguita un'altra, del giorno prima, occorsa quando la lavoratrice non aveva inteso occuparsi di una pratica presso l'anagrafe canina per il cane di nel corso della lite assume la piena CP_1 CP_1 legittimità della condotta aziendale, dicendo, tra l'altro, “io faccio quello che cazzo mi pare qui. L'hai capito o no?”), ma anche a svolgere una qualsiasi attività lavorativa durante la cassa integrazione, cui la società era stata ammessa nel corso della pandemia da ID 19 (che tale fosse stata la pretesa di risulta con chiarezza, soprattutto da alcune CP_1 affermazioni all'inizio della discussione cfr. “Sei stata un mese a CP_1 casa…la gente lavorava per te”; “Ma eravamo in cassa Pt_1 integrazione , ma che dici?”; “Ma la cassa integrazione che Per_1 CP_1 vuoi! Te ne sei fottuta! Perché se era per te, a quest'ora, l'azienda aveva bell'è che chiuso… allora, se te tu vedi quello, hai anche la responsabilità che riguardava anche tutte le . Che te, nel mese che tu eri a grattarti CP_3 le pallette”; “no io ero in cassa integrazione”; “tu te ne sei Pt_1 CP_1 fottuta!”; “no, io ero in cassa integrazione”; “è uguale! Pt_1 CP_1
Leggilo il contratto! perché i sindacati mi hanno detto tutto l'opposto!”).
39. E sempre dalla registrazione e dalla trascrizione emerge con chiarezza in più momenti la determinazione di già Persona_1 maturata alla data di quella lite, di risolvere il rapporto di lavoro con
12 (cfr. per esempio i seguenti passaggi della trascrizione: DI: “No, Pt_1 non sei qui apposta, oggi hai finito, con oggi, perché non se ne può più”; e ancora “La cassa integrazione ... sei in cassa integrazione”; Pt_1 CP_1
“Allora vai a sentire ai sindacati!”; “Andrò!”; DI: “Ora tanto Pt_1 avrai tanto tempo!”). Né ha rilievo la circostanza, invece valorizzata dal
Tribunale, che on fosse il legale rappresentante dell'appellata, non CP_1 solo in ragione della sua posizione di dominus della società, in quanto socio di maggioranza, ma anche perché l'appellata ne ha evidentemente condiviso la condotta, sanzionando anzi anche in relazione ai fatti Pt_1 del 23 giugno 2020.
40. Del resto un indice pure significativo della volontà aziendale
(all'evidenza già compiutamente formatasi ben prima delle contestazioni che avevano formalmente determinato il licenziamento) è il fatto che, dopo la discussione del 23 giugno e l'allontanamento di dalla sede Pt_1 sociale, la lavoratrice sia stata richiamata in azienda per riconsegnare le chiavi dei locali della sede, circostanza questa del tutto pacifica e all'evidenza indicativa della determinazione della società, già nel giugno del 2020, di non riammettere in servizio l'odierna appellante.
41. Deve allora concludersi che il carattere assolutamente pretestuoso delle ragioni addotte a fondamento del recesso, unito ai fatti occorsi il
23.6.2020 (le affermazioni di e la richiesta della società a Persona_1 di riconsegnare le chiavi dei locali aziendali), costituiscano indizi Pt_1 gravi, precisi e concordanti che, già nel giugno del 2020, la società avesse maturato la determinazione di recedere dal rapporto e che tale determinazione fosse connessa a condotte della lavoratrice del tutto legittime, quali, come detto, quella di non svolgere compiti completamente estranei all'attività aziendale o di non lavorare (in qualsiasi forma) durante la cassa integrazione ID.
42. Deve quindi ritenersi, come dedotto dalla lavoratrice in tesi, che il recesso costituisca in effetti un atto di ritorsione rispetto a tali legittime
13 condotte e sia quindi, non semplicemente ingiustificato, ma nullo, in quanto intimato per un motivo illecito determinante. Ne segue l'applicazione della piena tutela reintegratoria e risarcitoria prevista dall'art. 2 del D.L.gs. 23/2015. Pertanto, in accoglimento del primo motivo di appello e in parziale riforma della decisione impugnata, dichiarata la nullità del recesso impugnato, la società deve essere condannata a reintegrare nel posto di lavoro e a risarcirla del Pt_1 danno derivante dall'illegittimità del recesso, nella misura delle mensilità della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto comprese tra il licenziamento e l'effettiva reintegrazione. Dall'importo del risarcimento deve essere detratto l'aliunde perceptum, come documentato dall'appellante principale con nota depositata il 21.2.2024 e dovute comunque cinque mensilità della retribuzione parametro sopra indicata, maggiorato il capitale di rivalutazione monetaria e interessi secondo il criterio di calcolo indicato in dispositivo. L'appellata deve essere inoltre condannata ex lege alla regolarizzazione della posizione previdenziale della lavoratrice. L'accoglimento del primo motivo assorbe il secondo, svolto in via subordinata.
43. Del pari fondato è poi, ad avviso della Corte, il terzo motivo, con cui la lavoratrice lamenta il rigetto della domanda di condanna al pagamento di differenze retributive riferibili, secondo la sua prospettazione, a un periodo di lavoro non formalizzato, precedente, senza soluzione di continuità, la formale assunzione.
44. In relazione a tale domanda, non sussiste, secondo il collegio, il deficit di allegazioni (quanto agli indici della subordinazione e al “concreto atteggiarsi del rapporto”) di cui dice il Tribunale. Dal complesso del ricorso introduttivo infatti emerge con chiarezza come l'attrice assumesse di avere effettivamente iniziato nel maggio 2018 l'esecuzione della prestazione lavorativa, poi dedotta nel contratto di assunzione, sottoscritto il 2 ottobre dello stesso anno (cfr. i punti da 5 a 9 della
14 narrativa del ricorso di primo grado). L'allegazione, inequivocabile, è quindi nel senso dello svolgimento, fin dal maggio 2018, della stessa prestazione poi formalizzata nel contratto in atti e da allora svolta.
45. A fronte di tali deduzioni del resto l'identità della prestazione richiesta a prima e dopo la formale assunzione, è espressamente Pt_1 ammessa dalla società, come risulta, inequivocamente, dall'ultimo capoverso di pag. 2 della memoria di costituzione di primo grado, che merita riportare testualmente: “si deve infatti precisare che fu proprio la ricorrente a chiedere di non essere per il momento assunta come lavoratrice dipendente, ma solo come collaboratrice occasionale in attesa di vedere se il lavoro, del tutto difforme da quelli svolti fino a quel momento, le si confaceva”.
46. Sembra allora alla Corte di una certa evidenza come, sul punto che interessa, l'unica difesa della società sia rappresentata dalla deduzione di un periodo di prova non formalizzato, svoltosi a richiesta della lavoratrice e che, sempre secondo le sue preferenze, sarebbe stato connotato dalla saltuarietà della prestazione.
47. Tuttavia, a parte la non particolare verosimiglianza di una prova di qualche mese neppure continuativa, è un fatto che l'appellata, pur assumendo che la controparte si sarebbe recata in azienda “solo pochi giorni al mese e per poche ore”, nelle uniche deduzioni minimamente specifiche sul punto, faccia riferimento a una presenza non quotidiana, ma comunque avente una sua continuatività (un giorno alla settimana a giugno, due a settembre), così che non può ragionevolmente farsi questione di una pluralità di singoli incarichi, ma più semplicemente di un'assunzione non formalizzata.
48. Deve quindi ritenersi che sia pienamente provato, perché in effetti incontestato, che abbia cominciato a svolgere la prestazione, poi Pt_1 dedotta nel contratto di assunzione, fin dal maggio 2018, così essendosi, da tale data, instaurato effettivamente un rapporto di lavoro subordinato
15 (la relazione negoziale poi formalizzata per l'esecuzione della medesima prestazione). E assunto questo dato, in mancanza della prova (e anzi della minima deduzione) di un accordo relativo a un orario a tempo parziale, deve intendersi di necessità il rapporto sorto come full time. In accoglimento del secondo motivo di appello, la società deve essere quindi condannata al pagamento delle differenze retributive rivendicate nel ricorso di primo grado (pari a € 4.106,56), che risultano calcolate sull'ordinario orario contrattuale full time. Il capitale dovuto deve essere maggiorato degli accessori, secondo il criterio di calcolo di cui in dispositivo.
49. E' infine fondato il quarto motivo di appello, con cui l'appellante lamenta il mancato accoglimento della domanda risarcitoria.
50. Diversamente da quanto assunto dal Tribunale, la Corte ritiene vi sia infatti piena prova in atti almeno di alcune delle condotte costrittive dedotte in ricorso. Rileva sul punto in primo luogo l'episodio del
23.6.2020, una discussione connotata dall'evidente aggressività di CP_1
(comunque preposto dell'azienda, oltre che socio di maggioranza), quale emerge dalla registrazione in atti e come riconosciuto anche nella decisione di primo grado. Ma altrettanto significativo è, ad avviso del collegio, un altro episodio, occorso nel febbraio 2019, descritto ai punti
19-26 del ricorso di primo grado e, nella sua materialità incontestato. In quell'occasione, dopo che aveva raccontato in azienda di avere Pt_1 ricevuto una richiesta di risarcimento danni, in relazione a un sinistro stradale, si intromise, senza esserne richiesto, nella Persona_1 vicenda, arrivando a chiamare al telefono il presunto danneggiato, dopo averne cercato il profilo sui social, avendo poi con lui, secondo la prospettazione del ricorso, non specificamente contestata, un
“colloquio…burrascoso”, cui seguì l'arrivo dell'interlocutore in azienda
“con aria torva e minacciosa” (così ancora in ricorso), tale da determinare nella lavoratrice una profonda inquietudine. Si tratta di un fatto, ad
16 avviso della Corte, di notevole gravità, per l'inaccettabile intromissione di nella vita personale di e che deve senz'altro imputarsi CP_1 Pt_1 all'azienda, dato il ruolo direttivo di di cui già si è detto. CP_1
51. E analoga, illegittima intromissione risulta in relazione ai fatti oggetto della contestazione del 4.8.2020. Si è detto infatti in narrativa come sia rimasta incontestata l'allegazione di contenuta nelle Pt_1 giustificazioni del 7.8.2020, secondo cui, in quell'occasione, la società aveva contattato il medico curante della lavoratrice, per avere notizie sul suo stato di salute e sui tempi di guarigione, anche questa un'ingerenza, secondo la Corte, di gravità significativa, data l'importanza degli interessi personalissimi della lavoratrice coinvolti.
52. Ugualmente rileva ai fini di interesse, secondo il collegio e diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, la pretesa di che CP_1 svolgesse compiti del tutto estranei all'attività aziendale, pretesa Pt_1 che la trascrizione del colloquio del 23.6.2020 rende evidente CP_1 ritenesse del tutto legittima e che appare indicativa di una modalità proprietaria di gestione dei rapporti di lavoro, certamente non consentita e peraltro attuata (risulta ancora dalla trascrizione del colloquio del
23.6.2020) anche con modalità obiettivamente aggressive.
53. Che tali modalità non costituissero un'eccezione per Per_1 emerge poi dalla conversazione avvenuta via whatsapp tra
[...] Pt_1
e la collega (doc.4 del fascicolo di primo grado dell'appellante), _1 il cui contenuto quest'ultima ha confermato nella sua audizione davanti al collegio. In quella conversazione le due interlocutrici fanno riferimento a reazioni obiettivamente scomposte e verbalmente aggressive di a CP_1 fronte del rifiuto, da ciascuna di loro opposto, a sue richieste di tipo professionale (così la trascrizione: “Ieri mi ha urlato che sono _1 una cretina, che visto che a voce non capisco nulla me l avrebbe scritto . . mi ha mandato a fanculo detto che sono una bambina viziata …Con te invece?”; “A me ha detto che sono maleducata e che non capisco Pt_1
17 nulla...mi ha aggredito perché una volta i quasi tre anni mi sono permessa di rifiutarmi di fare una cosa personale sua, voleva che chiamassi
l'anagrafe canina per i l suo canino, e lui ha cominciato ad insultarmi e mi voleva buttare fuori dall'ufficio. Io mi sono rifiutata di uscire e lui ha chiamato la polizia”).
54. Sembra allora alla Corte che, da questi fatti, la condotta datoriale
(imputabile principalmente al preposto in effetti dominus CP_1 dell'attività sociale, attesa la sua posizione di socio di maggioranza e come da lui stesso dichiarato nel corso della lite del 23.6.2020) emerga come effettivamente vessatoria: le intromissioni indebite in vicende privatissime della lavoratrice, operate anche coinvolgendo terzi (nel caso del medico peraltro legati da specifici obblighi di riservatezza), la pretesa di esigere l'esecuzione di prestazioni del tutto estranee al regolamento contrattuale e le modalità aggressive con cui tale pretesa era esercitata, fino alla comminazione di un licenziamento manifestamente infondato e pretestuoso costituiscono atti illeciti, aventi un'astratta idoneità lesiva della persona della lavoratrice, così come da lei dedotto.
55. E che tali condotte siano state in effetto nocive emerge dalla CTU medico legale svolta in causa. Al termine della propria indagine infatti l'ausiliario dell'ufficio ha ritenuto l'appellante affetta da “disturbo dell'adattamento, sottotipo con ansia e umore depresso misti, cronico”, secondo il perito, univocamente riferibile alla condizione lavorativa di
Si legge infatti nelle conclusioni della relazione che: “vi è assenza Pt_1 di preesistenze significative, i comportamenti hanno avuto potenziale psicotraumatizzante sufficiente e la sintomatologia appare coerente con tali eventi con esacerbazione immediata alla loro rievocazione”. Il CTU ha poi quantificato il danno derivante dai comportamenti costrittivi datoriali nel
4%, a decorrere dal settembre del 2019.
56. Le conclusioni del consulente devono essere condivise e poste a fondamento della decisione, in quanto basate su un'attenta analisi del
18 materiale istruttorio di causa, esaminato alla luce di esatti criteri di scienza medico legale. Il CTU ha inoltre replicato in modo più che esauriente alle osservazioni critiche del CTP dell'appellante, replica che pure la Corte condivide. Pertanto, in accordo con l'esito dell'indagine tecnica svolta in causa, in accoglimento del quarto motivo di appello, la società deve essere condannata a risarcire la lavoratrice del danno alla salute cagionatole dalle accertate condotte costrittive datoriali, quantificato, sulla base delle Tabelle del Tribunale di Milano e considerata l'età della lavoratrice alla data di stabilizzazione dei postumi, nella misura di € 7.073,00, maggiorato il dovuto di interessi legali calcolati sul capitale devalutato al 1.9.2019 e quindi rivalutato annualmente fino alla data della presente decisione, e di rivalutazione monetaria ed interessi legali
(calcolati sul capitale mensilmente rivalutato) dalla data della decisione fino al saldo.
57. Le spese del doppio grado, liquidate come in dispositivo, devono seguire la soccombenza, al pari di quelle della CTU, che, vanno poste definitivamente a carico della società.
58. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione alla società appellante incidentale della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in parziale riforma della decisione di primo grado e in accoglimento dell'appello principale della lavoratrice così provvede:
a) dichiara la nullità del licenziamento di cui è causa e condanna la società a reintegrare nel posto di lavoro e a risarcirla Parte_1 del danno derivante dall'illegittimità del recesso nella misura delle mensilità della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto comprese tra il licenziamento e l'effettiva reintegrazione,
19 detratto l'aliunde perceptum, come documentato dall'appellante principale con nota depositata il 21.2.2024 e dovute comunque cinque mensilità della retribuzione parametro sopra indicata, maggiorato il capitale di rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 429 c.p.c. dalle singole scadenze al saldo. Condanna la società alla regolarizzazione della posizione previdenziale della lavoratrice;
b) condanna la società a corrispondere a a titolo di differenze Pt_1 retributive per il periodo di lavoro non formalizzato, la complessiva somma capitale di € 4.106,56, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 429 c.p.c. dalle singole scadenze retributive al saldo;
c) condanna la società a risarcire la lavoratrice del danno alla persona cagionatole dalle condotte costrittive accertate in giudizio nella misura di € 7.073,00, maggiorato il dovuto di interessi legali calcolati sul capitale devalutato al 1.9.2019 e quindi rivalutato annualmente fino alla data della presente decisione, e di rivalutazione monetaria ed interessi legali (calcolati sul capitale mensilmente rivalutato) dalla data della decisione fino al saldo.
Respinge l'appello incidentale della società e ogni altra domanda ed eccezione.
Condanna la società alla rifusione delle spese del doppio grado in favore della lavoratrice, spese che liquida, quanto al primo grado di giudizio, in € 7.377,00 per onorari di avvocato, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge e oltre il rimborso delle spese sostenute da per il proprio CTP medico Pt_1 legale nella misura di € 793,00 e in € 9.991,00 per onorari di avvocato, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge per il presente grado.
Pone definitivamente a carico della società le spese della CTU svolta in questo grado, nella misura determinata con separato decreto.
A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione alla società appellante incidentale della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 5.12.2024
Il Presidente dott. Flavio Baraschi
La consigliera est. dott. Elisabetta Tarquini
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