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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 14/07/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4126/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 4126/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Fenili Greta Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avvocato Franchin Gaia Controparte_1
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento di figli minori non matrimoniali
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“1. I figli minori , e verranno affidati in via Persona_1 Persona_2 Persona_3
condivisa ad entrambi i genitori e seguiranno la residenza della madre nella casa famigliare in via
Degli Zabarella n. 109 non appena vi si trasferiranno.
2. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori nella consapevolezza di entrambi che l'affido condiviso richiede la disponibilità a collaborare in modo continuativo, cercando il confronto costruttivo nelle diverse decisioni che saranno necessarie per la crescita dei figli. I genitori stabiliscono quindi che essi assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggior pagina 1 di 6 interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori.
3. I genitori si impegnano a seguire i figli negli sport, nelle consegne scolastiche ovvero attività ludiche, riconsegnandoli sempre all'altro genitore con i compiti svolti e in ordine.
4. La coppia attuerà un calendario di tipo paritetico, a settimane alterne ma due giorni a settimana con pernotto presso l'altro genitore. La domenica sera orientativamente entro le ore 22 verranno consegnati al genitore cui spetta la settimana entrante. Indicativamente durante l'anno scolastico il calendario sarà il seguente: il mercoledì e giovedì i figli staranno con l'altro genitore che ne curerà il ritiro a scuola approssimativamente il mercoledì alle ore 16.00 e li riaccompagnerà il venerdì mattina a scuola entro le ore 8,00; nei periodi festivi o extrascolastici il ritiro o il riaccompagno si intende presso la casa della madre.
5. I genitori potranno di comune accordo e secondo le eIGenze personali e lavorative derogare per iscritto al suddetto calendario.
6. Durante le vacanze natalizie e trascorreranno il tempo equamente Persona_4 Per_3
diviso tra i genitori e, segnatamente, dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro, alternandoli annualmente.
7. Per quanto riguarda le vacanze pasquali esse saranno trascorse interamente con un genitore ad anni alterni, sempre fatti salvi differenti e concordati accordi.
8. Tutte le altre festività (carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, ecc.) verranno alternate annualmente tra i genitori, sempre fatti salvi differenti accordi;
eventuali ponti seguiranno i weekend di spettanza.
Considerato che
secondo il calendario scolastico (doc. 9) ogni sei settimane, per una settimana, gli alunni hanno astensione dalle lezioni e vacanza.
9. Durante le vacanze estive, i minori staranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive. I singoli periodi saranno concordati tra i genitori entro il 28 febbraio di ogni anno. Ad anni alterni i genitori concordano di poter trascorrere anche l'ultima settimana di giugno con i figli atteso che la scuola finisce ogni anno il 20 giugno.
10.Qualora si riterrà opportuno far trascorrere ai propri figli - come è stata prassi della famiglia fino ad ora e per non stravolgere le abitudini dei minori - periodi di villeggiatura al mare ovvero in montagna nell'arco dell'anno – al di fuori di quanto disciplinato al precedente punto 9 - il IG. CP_1 sosterrà interamente le spese relative all'alloggio. Per il prossimo mese di luglio 2025 la IG.ra si trasferirà con i figli a LO (VE) presso un immobile preso in locazione dal IG. Parte_1
pagina 2 di 6 Il IG. si alternerà con la IG.ra (con la facoltà di non rimanere a LO e CP_1 CP_1 Parte_1
recarsi altrove con i figli previa comunicazione e indicazione alla madre di dove saranno i ragazzi) e verrà comunque garantita la frequentazione paritetica con rispetto della frequentazione infrasettimanale di ciascun genitore con i figli, sulla base dei principi e del calendario di cui al punto
4.
11. Il IG. a titolo di contributo nel mantenimento dei figli , e , CP_1 Per_1 Per_2 Per_3 verserà mensilmente alla madre un assegno di € 3.000,00= (euro tremila,00) pari ad € 1.000,00=
(euro mille,00) per ciascun figlio entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre e dalla medesima indicato;
detto l'assegno verrà rivalutato automaticamente ogni anno in base agli indici ISTAT. Fino a quanto non si sarà stabilizzata la situazione famigliare, per dare tempo alla famiglia di stabilirsi nelle nuove abitazioni e modificare gli assetti contrattuali del personale a servizio (colf e baby-sitter) il contributo mensile che il IG. CP_1
verserà a titolo di mantenimento ordinario dei figli, alla IG.ra , continuerà ad essere quello Parte_1
corrisposto fino ad oggi e pari ad euro 5.000,00 mensili.
12. Gli assegni familiari (attualmente Assegno unico e universale per i figli a carico) verranno richiesti e percepiti integralmente dalla IGnora con espressa rinuncia dal richiederli da parte del Parte_1
IG. CP_1
13. Oltre a ciò, il IG. si accollerà al 100% le spese straordinarie sia quelle che richiedono il CP_1
preventivo accordo che quelle che non lo richiedono come da Protocollo in uso presso il Tribunale di
Padova, da intendersi ivi riportato, recepito e trascritto, comprese le attrezzature sportive e il vestiario, fatta eccezione che per le spese della baby sitter, che verranno sostenute da ciascuna delle parti direttamente, a seconda dell'utilizzo di tale figura.
14. I genitori si scambiano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio e rinnovo del passaporto / carta di identità o di altro documento valido per l'espatrio dei figli minori ove saranno apporti i nomi di entrambi i genitori.
15. Il IG. si rende disponibile a far fronte ad eventuali documentate necessità o eIGenze CP_1
economiche cui la IG.ra dovesse andare incontro a seguito di eventuali motivi di salute o Parte_1
cure;
16. Il IG. si accollerà, altresì, tutte le spese relative permanenza nella casa di cura “Relaxi di CP_1
Noale” ove vive la madre della IG.ra e nonna dei minori, IG.ra . Parte_1 Persona_5
pagina 3 di 6 17. A partire dal mese di maggio 2025 il IG. si trasferirà presso il nuovo immobile sito in CP_1
Padova (PD), via Cassan n. 32. Non appena possibile e comunque entro e non oltre il 10 ottobre 2025, la IG.ra prenderà possesso unitamente ai figli di quello sito in Padova (PD), via Degli Parte_1
Zabarella n. 109 (cfr. doc. 8), di cui si accollerà le spese di gestione ordinaria, comprese quella della colf nei limiti di utilizzo.
18.Relativamente a quest'ultimo immobile il IG. si impegna a costituire al momento del rogito CP_1
e comunque entro il mese di settembre 2025 a favore della IG.ra , che accetta, il diritto di Parte_1
abitazione vitalizio su detto immobile;
il IG. si accollerà sia le spese e competenze notarili di CP_1 costituzione del diritto reale che le spese relative lavori di sistemazione dell'immobile come per esempio sostituzione vetrocamera finestre, tinteggiatura, realizzazione della quarta camera da letto completamente arredata per , che quelle relative all'arredamento condividendo le scelte del Per_3 mobilio ed elettrodomestici con il gradimento della IG.ra che nell'immobile dovrà vivere Parte_1 unitamene ai figli, fissando un budget indicativo di € 50.000.00. Fin tanto che gli immobili non saranno pronti, la IG.ra continuerà ad occupare unitamente ai figli il piano attico in Parte_1
Padova via Porte Contraine 4 e relativo garage immobili di proprietà della società facente capo al IG.
(cfr. doc. 3). Resta inteso che se per qualunque motivo allo stato non prevedibile il rogito CP_1 dell'immobile individuato in via Degli Zabarella 109 come meglio individuato nel contratto preliminare / proposta irrevocabile di acquisto (cfr. doc. 8) non dovesse andare a buon fine, il IG. si obbliga a reperire entro il mese di ottobre 2025 un altro immobile sempre in zona ed in CP_1
centro storico dalle caratteristiche planimetriche simili a quello proposto e alle medesime condizioni di finiture e arredi, riservando sempre alla IG.ra la costituzione del diritto reale di Parte_1
abitazione vitalizio.
19. Alla IG.ra viene riconosciuto dal IG. in comodato gratuito l'uso di 1 posto Parte_1 CP_1 auto all'interno dell'immobile in via Cassan 32, in caso di differenti accordi dovrà comunque essere garantito alla predetta un garage o posto auto in zona e senza spese.
20. Il IG. assegna in uso alla IG.ra l'autovettura di sua proprietà Range Rover 3.0 CP_1 Parte_1
targata GH174JM impegnandosi a fare le obbligatorie comunicazioni alla motorizzazione civile;
21. Il lavoro della donna delle pulizie verrà suddiviso tra le parti a seconda del relativo utilizzo;
pertanto, il personale (colf e baby-sitter) attualmente assunto e regolarmente contrattualizzato alle dipendenze della IG.ra verrà posto in assunzione al IG. e la IG.ra Parte_1 CP_1 Parte_1
rimborserà al IG. la propria quota di mese in mese. CP_1
pagina 4 di 6 22. Le parti si impegnano, a proseguire i rispettivi percorsi psicologici già intrapresi. Rendendosi altresì disponibili a continuare e coltivare il percorso di coppia per superare i propri limiti comunicativi e comportamenti nel supremo interesse dei figli minori e del reciproco rispetto.
23. Le spese legali debbono intendersi interamente compensate, sia per la fase giudiziale che per quella stragiudiziale, senza vincolo di solidarietà dei legali”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17.4.2025, e premesso di aver Controparte_1 Parte_1
intrattenuto una relazione sentimentale durata per oltre venti anni e sfociata in convivenza more uxorio, che dall'unione sono nati tre figli, (in data 11.12.2010), (in data 1.2.2014) e Per_1 Per_2
(in data 2.9.2018), allegavano: Per_3
- che la relazione sentimentale si era interrotta, essendo venuta meno ogni forma di comunione materiale e spirituale;
- che è titolare della EN Holding Srl di Padova e proprietario di immobili;
Controparte_1
- che era capo equipaggio alle dipendenze della ex compagnia Alitalia attualmente Parte_1
in cassa integrazione, per molti anni si è dedicata esclusivamente a seguire e crescere i figli e, pertanto,
l'onere economico per la gestione del ménage famigliare è stato ed è sostenuto esclusivamente da.
EN;
- che è proprietaria di un immobile in Mirano, attualmente concesso in locazione per il Parte_1
quale percepisce il canone mensile di euro 600 mensili;
- che dal mese di maggio 2025 si trasferirà nell'immobile in proprietà sito in Padova Controparte_1
(PD), via Cassan n. 32, e appena possibile, in un nuovo immobile di cui Parte_1 CP_1
sta formalizzando l'acquisto, sito in Padova (PD), via Zabarella n. 109, che risulterà di
[...] proprietà di quest'ultimo ma con diritto di abitazione vitalizio di . Parte_1
Pertanto, le parti hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento dei figli minori secondo le condizioni di cui al ricorso e riportate in epigrafe, confermate con successive note depositate per l'udienza del 3.6.2025.
Nel merito, gli accordi intervenuti tra le parti sono privi di profili di illegittimità e adeguatamente tutelanti gli interessi dei figli minori, anche in quanto rispettosi degli artt.337 ter e ss. c.c. e, pertanto, va preso atto degli stessi con riguardo ai punti da 1 a 11, 13 e 17; le restanti pattuizioni, essendo espressione della autonomia negoziale delle parti, non necessitano di essere recepite dal Tribunale ai fini delle loro validità ed efficacia.
pagina 5 di 6 Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti per la regolamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori , e riportati in epigrafe, Per_1 Per_2 Per_3
secondo quanto indicato in parte motiva;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Padova, nella camera di conIGlio del 3 luglio 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 4126/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Fenili Greta Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avvocato Franchin Gaia Controparte_1
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento di figli minori non matrimoniali
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“1. I figli minori , e verranno affidati in via Persona_1 Persona_2 Persona_3
condivisa ad entrambi i genitori e seguiranno la residenza della madre nella casa famigliare in via
Degli Zabarella n. 109 non appena vi si trasferiranno.
2. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori nella consapevolezza di entrambi che l'affido condiviso richiede la disponibilità a collaborare in modo continuativo, cercando il confronto costruttivo nelle diverse decisioni che saranno necessarie per la crescita dei figli. I genitori stabiliscono quindi che essi assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggior pagina 1 di 6 interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori.
3. I genitori si impegnano a seguire i figli negli sport, nelle consegne scolastiche ovvero attività ludiche, riconsegnandoli sempre all'altro genitore con i compiti svolti e in ordine.
4. La coppia attuerà un calendario di tipo paritetico, a settimane alterne ma due giorni a settimana con pernotto presso l'altro genitore. La domenica sera orientativamente entro le ore 22 verranno consegnati al genitore cui spetta la settimana entrante. Indicativamente durante l'anno scolastico il calendario sarà il seguente: il mercoledì e giovedì i figli staranno con l'altro genitore che ne curerà il ritiro a scuola approssimativamente il mercoledì alle ore 16.00 e li riaccompagnerà il venerdì mattina a scuola entro le ore 8,00; nei periodi festivi o extrascolastici il ritiro o il riaccompagno si intende presso la casa della madre.
5. I genitori potranno di comune accordo e secondo le eIGenze personali e lavorative derogare per iscritto al suddetto calendario.
6. Durante le vacanze natalizie e trascorreranno il tempo equamente Persona_4 Per_3
diviso tra i genitori e, segnatamente, dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro, alternandoli annualmente.
7. Per quanto riguarda le vacanze pasquali esse saranno trascorse interamente con un genitore ad anni alterni, sempre fatti salvi differenti e concordati accordi.
8. Tutte le altre festività (carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, ecc.) verranno alternate annualmente tra i genitori, sempre fatti salvi differenti accordi;
eventuali ponti seguiranno i weekend di spettanza.
Considerato che
secondo il calendario scolastico (doc. 9) ogni sei settimane, per una settimana, gli alunni hanno astensione dalle lezioni e vacanza.
9. Durante le vacanze estive, i minori staranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive. I singoli periodi saranno concordati tra i genitori entro il 28 febbraio di ogni anno. Ad anni alterni i genitori concordano di poter trascorrere anche l'ultima settimana di giugno con i figli atteso che la scuola finisce ogni anno il 20 giugno.
10.Qualora si riterrà opportuno far trascorrere ai propri figli - come è stata prassi della famiglia fino ad ora e per non stravolgere le abitudini dei minori - periodi di villeggiatura al mare ovvero in montagna nell'arco dell'anno – al di fuori di quanto disciplinato al precedente punto 9 - il IG. CP_1 sosterrà interamente le spese relative all'alloggio. Per il prossimo mese di luglio 2025 la IG.ra si trasferirà con i figli a LO (VE) presso un immobile preso in locazione dal IG. Parte_1
pagina 2 di 6 Il IG. si alternerà con la IG.ra (con la facoltà di non rimanere a LO e CP_1 CP_1 Parte_1
recarsi altrove con i figli previa comunicazione e indicazione alla madre di dove saranno i ragazzi) e verrà comunque garantita la frequentazione paritetica con rispetto della frequentazione infrasettimanale di ciascun genitore con i figli, sulla base dei principi e del calendario di cui al punto
4.
11. Il IG. a titolo di contributo nel mantenimento dei figli , e , CP_1 Per_1 Per_2 Per_3 verserà mensilmente alla madre un assegno di € 3.000,00= (euro tremila,00) pari ad € 1.000,00=
(euro mille,00) per ciascun figlio entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre e dalla medesima indicato;
detto l'assegno verrà rivalutato automaticamente ogni anno in base agli indici ISTAT. Fino a quanto non si sarà stabilizzata la situazione famigliare, per dare tempo alla famiglia di stabilirsi nelle nuove abitazioni e modificare gli assetti contrattuali del personale a servizio (colf e baby-sitter) il contributo mensile che il IG. CP_1
verserà a titolo di mantenimento ordinario dei figli, alla IG.ra , continuerà ad essere quello Parte_1
corrisposto fino ad oggi e pari ad euro 5.000,00 mensili.
12. Gli assegni familiari (attualmente Assegno unico e universale per i figli a carico) verranno richiesti e percepiti integralmente dalla IGnora con espressa rinuncia dal richiederli da parte del Parte_1
IG. CP_1
13. Oltre a ciò, il IG. si accollerà al 100% le spese straordinarie sia quelle che richiedono il CP_1
preventivo accordo che quelle che non lo richiedono come da Protocollo in uso presso il Tribunale di
Padova, da intendersi ivi riportato, recepito e trascritto, comprese le attrezzature sportive e il vestiario, fatta eccezione che per le spese della baby sitter, che verranno sostenute da ciascuna delle parti direttamente, a seconda dell'utilizzo di tale figura.
14. I genitori si scambiano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio e rinnovo del passaporto / carta di identità o di altro documento valido per l'espatrio dei figli minori ove saranno apporti i nomi di entrambi i genitori.
15. Il IG. si rende disponibile a far fronte ad eventuali documentate necessità o eIGenze CP_1
economiche cui la IG.ra dovesse andare incontro a seguito di eventuali motivi di salute o Parte_1
cure;
16. Il IG. si accollerà, altresì, tutte le spese relative permanenza nella casa di cura “Relaxi di CP_1
Noale” ove vive la madre della IG.ra e nonna dei minori, IG.ra . Parte_1 Persona_5
pagina 3 di 6 17. A partire dal mese di maggio 2025 il IG. si trasferirà presso il nuovo immobile sito in CP_1
Padova (PD), via Cassan n. 32. Non appena possibile e comunque entro e non oltre il 10 ottobre 2025, la IG.ra prenderà possesso unitamente ai figli di quello sito in Padova (PD), via Degli Parte_1
Zabarella n. 109 (cfr. doc. 8), di cui si accollerà le spese di gestione ordinaria, comprese quella della colf nei limiti di utilizzo.
18.Relativamente a quest'ultimo immobile il IG. si impegna a costituire al momento del rogito CP_1
e comunque entro il mese di settembre 2025 a favore della IG.ra , che accetta, il diritto di Parte_1
abitazione vitalizio su detto immobile;
il IG. si accollerà sia le spese e competenze notarili di CP_1 costituzione del diritto reale che le spese relative lavori di sistemazione dell'immobile come per esempio sostituzione vetrocamera finestre, tinteggiatura, realizzazione della quarta camera da letto completamente arredata per , che quelle relative all'arredamento condividendo le scelte del Per_3 mobilio ed elettrodomestici con il gradimento della IG.ra che nell'immobile dovrà vivere Parte_1 unitamene ai figli, fissando un budget indicativo di € 50.000.00. Fin tanto che gli immobili non saranno pronti, la IG.ra continuerà ad occupare unitamente ai figli il piano attico in Parte_1
Padova via Porte Contraine 4 e relativo garage immobili di proprietà della società facente capo al IG.
(cfr. doc. 3). Resta inteso che se per qualunque motivo allo stato non prevedibile il rogito CP_1 dell'immobile individuato in via Degli Zabarella 109 come meglio individuato nel contratto preliminare / proposta irrevocabile di acquisto (cfr. doc. 8) non dovesse andare a buon fine, il IG. si obbliga a reperire entro il mese di ottobre 2025 un altro immobile sempre in zona ed in CP_1
centro storico dalle caratteristiche planimetriche simili a quello proposto e alle medesime condizioni di finiture e arredi, riservando sempre alla IG.ra la costituzione del diritto reale di Parte_1
abitazione vitalizio.
19. Alla IG.ra viene riconosciuto dal IG. in comodato gratuito l'uso di 1 posto Parte_1 CP_1 auto all'interno dell'immobile in via Cassan 32, in caso di differenti accordi dovrà comunque essere garantito alla predetta un garage o posto auto in zona e senza spese.
20. Il IG. assegna in uso alla IG.ra l'autovettura di sua proprietà Range Rover 3.0 CP_1 Parte_1
targata GH174JM impegnandosi a fare le obbligatorie comunicazioni alla motorizzazione civile;
21. Il lavoro della donna delle pulizie verrà suddiviso tra le parti a seconda del relativo utilizzo;
pertanto, il personale (colf e baby-sitter) attualmente assunto e regolarmente contrattualizzato alle dipendenze della IG.ra verrà posto in assunzione al IG. e la IG.ra Parte_1 CP_1 Parte_1
rimborserà al IG. la propria quota di mese in mese. CP_1
pagina 4 di 6 22. Le parti si impegnano, a proseguire i rispettivi percorsi psicologici già intrapresi. Rendendosi altresì disponibili a continuare e coltivare il percorso di coppia per superare i propri limiti comunicativi e comportamenti nel supremo interesse dei figli minori e del reciproco rispetto.
23. Le spese legali debbono intendersi interamente compensate, sia per la fase giudiziale che per quella stragiudiziale, senza vincolo di solidarietà dei legali”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17.4.2025, e premesso di aver Controparte_1 Parte_1
intrattenuto una relazione sentimentale durata per oltre venti anni e sfociata in convivenza more uxorio, che dall'unione sono nati tre figli, (in data 11.12.2010), (in data 1.2.2014) e Per_1 Per_2
(in data 2.9.2018), allegavano: Per_3
- che la relazione sentimentale si era interrotta, essendo venuta meno ogni forma di comunione materiale e spirituale;
- che è titolare della EN Holding Srl di Padova e proprietario di immobili;
Controparte_1
- che era capo equipaggio alle dipendenze della ex compagnia Alitalia attualmente Parte_1
in cassa integrazione, per molti anni si è dedicata esclusivamente a seguire e crescere i figli e, pertanto,
l'onere economico per la gestione del ménage famigliare è stato ed è sostenuto esclusivamente da.
EN;
- che è proprietaria di un immobile in Mirano, attualmente concesso in locazione per il Parte_1
quale percepisce il canone mensile di euro 600 mensili;
- che dal mese di maggio 2025 si trasferirà nell'immobile in proprietà sito in Padova Controparte_1
(PD), via Cassan n. 32, e appena possibile, in un nuovo immobile di cui Parte_1 CP_1
sta formalizzando l'acquisto, sito in Padova (PD), via Zabarella n. 109, che risulterà di
[...] proprietà di quest'ultimo ma con diritto di abitazione vitalizio di . Parte_1
Pertanto, le parti hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento dei figli minori secondo le condizioni di cui al ricorso e riportate in epigrafe, confermate con successive note depositate per l'udienza del 3.6.2025.
Nel merito, gli accordi intervenuti tra le parti sono privi di profili di illegittimità e adeguatamente tutelanti gli interessi dei figli minori, anche in quanto rispettosi degli artt.337 ter e ss. c.c. e, pertanto, va preso atto degli stessi con riguardo ai punti da 1 a 11, 13 e 17; le restanti pattuizioni, essendo espressione della autonomia negoziale delle parti, non necessitano di essere recepite dal Tribunale ai fini delle loro validità ed efficacia.
pagina 5 di 6 Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti per la regolamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori , e riportati in epigrafe, Per_1 Per_2 Per_3
secondo quanto indicato in parte motiva;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Padova, nella camera di conIGlio del 3 luglio 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi
pagina 6 di 6