Ordinanza cautelare 12 gennaio 2023
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 23/12/2025, n. 23609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23609 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23609/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11971/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11971 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Caradonna, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia;
contro
Ministero dell'interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
(ric.)
- del giudizio di non idoneità della Commissione per gli accertamenti attitudinali presso il Centro psicotecnico del Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, di cui al provvedimento dell'8 settembre 2022, consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale il ricorrente è stato dichiarato non idoneo al “Concorso per l'assunzione di 1381 Allievi Agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 16 maggio 2022”, definito “ai sensi dell'art. 5 comma 9 D.M. 28 aprile 2005, n.129, propedeutico alla emanazione del provvedimento di esclusione dal concorso in argomento ed è definitivo”;
- del provvedimento, ove già adottato, comunque non notificato – del quale il ricorrente ignora gli estremi di data e di numero nonché il contenuto – di esclusione del medesimo dal concorso de quo , posto che il giudizio di inidoneità ivi impugnato, quale giudizio definitivo, è propedeutico all'emanazione del provvedimento di esclusione;
- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità;
- della scheda del “Colloquio Collegiale” e della scheda del perito selettore psicologo, entrambe ricevute a seguito di accesso agli atti, nonché dei giudizi recati in tali atti;
- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem , delle disposizioni per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso in oggetto, approvate con determinazione del direttore centrale della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del Ministero dell'interno e dei relativi allegati;
(mm.aa.)
- del decreto del 2 novembre 2022, pubblicato in data 4 novembre 2022 sul sito ufficiale della Polizia di Stato, con cui il direttore centrale della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato ha approvato la graduatoria di merito dei candidati al “Concorso pubblico, per esame e titoli, per l'assunzione di 1381 allievi agenti della Polizia di Stato”, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 16 maggio 2022;
- della graduatoria di merito dei vincitori del “Concorso pubblico, per esame e titoli, per l'assunzione di 1381 allievi agenti della Polizia di Stato”, approvata con decreto del 2 novembre 2022, pubblicato in data 4 novembre 2022 sul sito ufficiale della Polizia di Stato, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;
nonché per l’accertamento
del diritto del ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2025 il dott. LU TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato :
- che con ricorso notificato il 18.10.2022 (dep. in pari data), -OMISSIS- ha impugnato il giudizio di inidoneità riportato nella prova attitudinale relativa al “Concorso per l’assunzione di 1381 Allievi Agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo” (indetto con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 16 maggio 2022, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - 4^ serie speciale “Concorsi ed Esami” del 20 maggio 2022), di cui ha altresì contestato gli esiti con successivo ricorso per motivi aggiunti (not. il 25.11.2022; dep. il 12.12);
- che l’amministrazione si è costituita in resistenza;
- che in vista della trattazione la parte ricorrente ha manifestato “il proprio sopravvenuto difetto di interesse alla decisione di merito”;
- che all’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto :
- pertanto doversi dichiarare l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c ), c.p.a. (anche in relazione all’art. 84, co. 4, c.p.a.);
- che l’esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. I- quater (s) , definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso e i motivi aggiunti in epigrafe per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO AR, Presidente
Benedetto Nappi, Consigliere
LU TO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU TO | TO AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.