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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/09/2025, n. 5406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5406 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
8° SEZIONE CIVILE
R.G. 4745/2022
La Corte, nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa FRANCA MANGANO Presidente
dott. GIUSEPPE STAGLIANO' Consigliere
dott.ssa BIANCAMARIA D'AGOSTINO Giudice Ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4745 R.G.C. dell'anno 2022, rimessa in decisione all'udienza collegiale del 5 dicembre 2024, vertente
TRA
, elett.te dom.to in Roma, Via degli Scipioni n.110, presso lo Parte_1
Studio Legale dell'Avv. Marco Machetta, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
- Appellante-
E
Roma, in persona dell'amministratore p.t., Controparte_1 elett.te dom.to in Roma, Via Panama n. 52, presso lo Studio Legale dell' Avv.
Guido Cecinelli, che lo rappresenta e difende come da procura in atti - Appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1848/2022
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma Parte_1
n. 1848/ nei confronti del così Controparte_2 statuiva: “a) rigetta la domanda di parte attrice;
b) condanna l'attore a corrispondere al condominio la somma di euro 156.777,00 oltre interessi;
c) condanna l'attore alla rifusione delle spese legali che liquida in euro 10.000,00 oltre accessori. Spese di ctu definitivamente a carico di parte attrice”.
L' appellante censurava la sentenza impugnata nei motivi di gravame chiedendone la riforma e concludendo affinchè la Corte, contrariis reiectis, volesse così provvedere: “1) In via preliminare d'urgenza: con espressa riserva di formulare, ove necessario, separata istanza per la trattazione immediata della sospensiva, sospendere, ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., l'efficacia esecutiva della impugnata sentenza, sussistendone i presupposti ed i gravi motivi, per le argomentazioni e le causali di cui in narrativa;
2) In via pregiudiziale nel merito: accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto, con ogni provvedimento presupposto e/o conseguente;
3) Nel merito: accogliere le domande formulate dal rag. nel giudizio di primo grado che Parte_1 di seguito si trascrivono A)- In via principale nel merito, accertare e dichiarare, per tutte le causali e i motivi negli scritti difensivi di parte attrice, che il è debitore del rag. Controparte_2 [...]
della somma di € 13.129,89 ovvero della maggiore e/o minore Pt_1
pag. 2/16 somma che verrà determinata anche in via equitativa dall'Ill.ma Corte di
Appello adito a titolo di anticipo spese sostenute nell'interesse dello stesso e/o per compensi professionali e per l'effetto condannare, CP_1 eventualmente in via subordinata anche ai sensi dell'art. 2041 c.c., il
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, al pagamento in favore dello stesso del rag. Parte_1 della somma di € 13.129,89 ovvero della maggiore e/o minore somma che verrà determinata in corso di causa se del caso anche in via equitativa dall'Ill.mo Tribunale adito;
B) In ogni caso, rigettare tutte le domande riconvenzionali formulate dal , in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, per tutte le causali ed i motivi esposti in narrativa, in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e diritto e comunque non provate. Con vittoria e conseguente condanna della controparte al pagamento dei compensi del giudizio, delle spese, anche generali, rimborso e/o pagamento della CTU, relativi al primo ed al secondo grado di giudizio. 4) In via istruttoria, si chiede integrazione e/o rinnovazione della CTU, con nomina di nuovo Consulente di Ufficio e si chiede l'accoglimento dei mezzi istruttori, formulati nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. depositata nel primo grado di giudizio, che di seguito si riportano: A) interrogatorio per testi sui seguenti capitoli di prova, eventualmente emendate da giudizi e valutazioni: 1) Vero è che, come da usi del condominio e richiesto dai condomini, i verbali consuntivi delle gestioni riscaldamento e delle spese dal 2007 al 2011 del sono stati consegnati a Controparte_2 mani dei singoli condomini, con le rispettive quote di pagamento;
2) Vero è che, durante il periodo in cui era amministratore il rag. , il Parte_1
provvedeva al pagamento delle somme Controparte_2 dovute per il servizio di portineria, anche a titolo di stipendi, contributi previdenziali, assicurazioni obbligatorie, ritenute e tasse del portiere, oltre spese di sostituzione e del locale portineria, Si indicano quali testimoni il Sig.
, salvo ulteriori di riferimento. B) Ordine Testimone_1 di esibizione e/o richiesta informazione;
Fermi restando quanto già dedotto pag. 3/16 nei precedenti scritti difensivi in punto di riparto dell'onere probatorio incombente su controparte, l'onere di contestazione a carico della controparte ai sensi dell'art. 115 c.p.c. e senza inversione, per l'appunto, dell'onere della prova, per mero scrupolo difensivo, in caso di contestazione della documentazione depositata e di quanto dedotto nei precedenti scritti difensivi , ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 210 c.p.c. e/o 213 c.p.c. si chiede che il
Giudice Voglia disporre:.1) ordine di esibizione e/o richiesta di informazioni nei confronti dell' sede di Via Ciro il Grande 21, Roma, o diversa di CP_3 competenza, di tutta la documentazione attestante la posizione previdenziale del portiere e dei relativi pagamenti;
Testimone_1
B.2) ordine di esibizione e/o richiesta di informazioni nei confronti dell'I.N.A.I.L di Via Ciro il Grande 21, Roma, o diversa di competenza, di tutta la documentazione attestante la posizione assicurativa/previdenziale del portiere e dei relativi pagamenti;
B.3) Testimone_1 ordine di esibizione e/o richiesta di informazioni nei confronti dell'Agenzia delle Entrate sede di via Ippolito Nievo 36, Roma, o diversa di competenza, di tutta la documentazione attestante il pagamento delle tasse e/o di tutti gli oneri e/o ritenute e/o adempimenti fiscali a carico del Controparte_2
per il portiere e dei relativi
[...] Testimone_1 pagamenti”.
Si costituiva l'appellato così concludendo: “Piaccia all'Ill.ma Corte CP_1
d'Appello adita, previe le declaratorie del caso: 1) Preliminarmente dichiarare inammissibile o rigettare l'istanza di inibitoria proposta dall'appellante 2)
Rigettare l'appello così come proposto perché infondato in fatto e in diritto 3)
In via istruttoria, rigettare il richiesto rinnovo della CTU perché esplorativa e, comunque, infondato 4) Vittoria delle spese”.
All'udienza collegiale del 30 gennaio 2025, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con termine per memorie conclusionali e repliche.
pag. 4/16 MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda trae origine dalla domanda giudiziale proposta da , Parte_1 già amministratore del , in Roma negli anni Controparte_2
2002-2011, per ottenere la restituzione di dedotte anticipazioni effettuate per €
13.129,89 e dalla domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto CP_1 dell'ex amministratore per mala gestio nell'esercizio del mandato, in Pt_1 dipendenza di numerose e gravi irregolarità contabili e amministrative, tra cui l'omessa redazione dei bilanci per gli anni 2007-2012, nonché per la restituzione di importi che avrebbero dovuto essere presenti nelle casse del
- come rilevato da una consulenza di parte effettuata dal CP_1 medesimo – pari ad € 141.970,00. CP_1
Il giudicante di prime cure conferiva incarico ad un perito fiduciario affinchè effettuasse una consulenza contabile sulle scorta delle richieste delle parti;
il
CTU depositava l'elaborato peritale, ove nelle conclusioni confermava la fondatezza della domanda riconvenzionale e – chiamato a chiarimenti – ribadiva le risultanza cui era addivenuto. A seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni il giudice rimetteva la causa sul ruolo con la seguente motivazione “Premesso che il perito del Tribunale ha riscontrato prelievi per contanti per l'importo davvero significativo di oltre euro 600.000,00 (ed al riguardo vale sin d'ora osservare che l'onere della prova di avere utilizzato tali somme per pagare debiti condominiali grava sull'attore) ed ha operato una ricostruzione delle entrate (ossia di tutti i versamenti e bonifici transitati nel conto corrente) e delle spese (per gestioni ordinarie, straordinarie e riscaldamento) evidenziando una differenza in favore del condominio di euro
156.000,00, i chiarimenti che si chiedono (tratti dalle note critiche di parte attrice già svolte in sede di osservazioni alla ctu) si compendiano nel modo che segue: “Il Perito, previa riconvocazione delle parti e dei CTP, chiarisca ulteriormente: a) Se ed in quale modo ha considerato il versamento fatto dall'amministratore sul conto corrente di euro 143.885,00. Posto che Pt_1
pag. 5/16 le “entrate” del condominio sono costituite di regola dagli oneri condominiali ordinari e straordinari versati dai condomini oltre che da eventuali afflussi di terzi a vario titolo (risarcimenti, rimborsi, ecc.) chiarisca se il versamento di euro 143.885,00 (se riscontrato) è tecnicamente considerabile una “entrata” o ha differenti giustificazioni;
b) Se, analogamente a quanto richiesto sub a), ed eventualmente in quale modo ha considerato gli ulteriori versamenti (se riscontrati) di euro 218.925,00 operati dall'amministratore menzionati nelle note critiche di parte attrice;
c) Se ed in quale modo ha tenuto conto nella determinazione delle conclusioni delle giacenza sul conto corrente (se riscontrata) di euro 220.854,00; d) Se ed in quale modo ha tenuto conto delle problematiche degli interessi attivi e dei rimborsi assicurativi di cui alle note critiche di parte attrice. Laddove ne ravvisi la necessità, operi le modifiche alle conclusioni conseguenti agli accertamenti ulteriori svolti. Termine per la bozza al 15.5.2021; per le osservazioni al 30.6.2021; per il deposito al 30.9.2021.
Rinvia per nuova precisazioni delle conclusioni al 22.12.2021, ore 9.30”.
A seguito del deposito del supplemento di perizia la causa veniva trattenuta in decisione con il provvedimento sopra riportato, ritenendo il Tribunale di Roma che risultavano comprovati in atti prelievi per contanti di oltre 600.00,00 euro e che non risultavano idonei giustificativi per tutti i prelievi effettuati, pertanto accoglieva la domanda riconvenzionale nei limiti delle somme riscontrate dal perito come differenza tra entrate ed uscite nel periodo esaminato pari ad €
156.777,00.
Avverso la sentenza di accoglimento della domanda riconvenzionale e della conseguente condanna del al pagamento in favore del Pt_1 CP_1 della somma di euro 156.777,00, oltre interessi – avendo il Tribunale recepito e fatto proprie le risultanze della CTU contabile espletata – l'appellante propone impugnazione chiedendone la integrale riforma con accoglimento della domanda principale formulata dal in primo grado e il rigetto della Pt_1 domanda riconvenzionale, per i seguenti motivi.
pag. 6/16 Assume in primo luogo l'appellante l'illegittimità della gravata sentenza per
“Violazione e/o erronea applicazione degli artt. 191 e 195 c.p.c., per avere il
Giudice di prime cure ritenuto di non potere esaminare le contestazioni che non sarebbero state sollevate nel termine concesso per le osservazioni alla
CTU”.
Ritiene il che il giudicante di primo grado avrebbe dovuto prendere in Pt_1 considerazione le osservazioni alla CTU proposte con comparsa conclusionale dall'odierno appellante, mentre in parte motiva della sentenza veniva precisato che dette osservazioni non venivano esaminate in quanto non sarebbero state ritualmente sollevate nel termine concesso per le osservazioni alla CTU (“Nella specie alcuna osservazione risulta depositata nel termine del 30.6.21 assegnato dal giudice nell'ordinanza di rimessione sul ruolo (cfr. in tema Cass. 4448/14)
e dunque l'esame delle eccezioni successivamente proposte è impedito”) senza che il Tribunale abbia considerato la ha natura meramente ordinatoria del secondo termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 195 c.p.c. che esaurirebbe la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare
La doglianza è infondata e va disattesa.
Secondo principio univoco della Suprema Corte, le contestazioni ad una relazione di consulenza tecnica d'ufficio costituiscono eccezioni rispetto al suo contenuto, sicché sono soggette al termine di preclusione di cui al secondo comma dell'art. 157 cod. proc. civ., dovendo, pertanto, dedursi - a pena di decadenza - nella prima istanza o difesa successiva al suo deposito (Cassazione civile sez. III, 25/02/2014, n.4448).
Dal riesame degli atti si evince che – come correttamente statuito dal Tribunale di Roma - l'odierno appellante non aveva depositato alcuna osservazione all'elaborato peritale nel termine assegnato all'occorrenza dal giudicante e fissato per il 30 giugno 2021 ed era pertanto decaduto dal proponimento di successive contestazioni alla CTU.
pag. 7/16 Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura la gravata sentenza per
“Carenza assoluta, contraddittorietà, illogicità della motivazione, con conseguente nullità della sentenza impugnata, ovvero violazione e/o erronea applicazione degli artt. 191, 195 e 112 c.p.c. e/ dell'art. 2697 c.c., per aver accolto la domanda riconvenzionale formulata da controparte aderendo acriticamente ad una CTU errata, senza tenere conto delle contestazioni formulate dall'odierno appellante e/o delle risultanze documentali in atti” ritenendo che il giudicante di prime cure abbia acriticamente recepito le conclusioni del perito fiduciario, nonostante l'elaborato peritale fosse affetto da numerosi errori nella ricostruzione dei rapporti di dare e avere tra le parti e nella loro quantificazione e lamentando che il CTU, chiamato a chiarimenti, sia giunto a conclusioni sovrapponibili sostanzialmente a quelle già rassegnate .
In particolare l'appellante reitera in sede di gravame quanto già assunto dal proprio consulente di parte rag. che a pag 4 delle proprie Persona_1 osservazioni alla relazione peritale osservava “ dell'operazione di € 271.215,98 nulla è dato sapere se non che riguarda un accordo transattivo concordato e regolato di certo successivamente alla gestione ” e lamenta che il CTU Pt_1 non avrebbe né documentato l'importo né valutato l'impatto contabile dello stesso, appiattendosi sulla consulenza tecnica di controparte.
Le doglianze sono infondate e non meritano accoglimento.
La Corte, a seguito del riesame delle probatorie in atti del primo grado di giudizio ed in particolare dell'espletata CTU, depositata in data 30.07.2014 dalla dott.ssa – la quale poi veniva chiamata a chiarimenti, Persona_2 rispondendo ai rilievi del CTP dell'odierno appellante e chiamata ancora, a seguito della rimessione della causa sul ruolo, a rispondere ad ulteriore chiarimento (“Il Perito, previa riconvocazione delle parti e dei CTP, chiarisca ulteriormente: a) Se ed in quale modo ha considerato il versamento fatto dall'amministratore sul conto corrente di euro 143.885,00. Posto che Pt_1 le “entrate” del condominio sono costituite di regola dagli oneri condominiali ordinari e straordinari versati dai condomini oltre che da eventuali afflussi di pag. 8/16 terzi a vario titolo (risarcimenti, rimborsi, ecc.) chiarisca se il versamento di euro 143.885,00 (se riscontrato) è tecnicamente considerabile una “entrata” o ha differenti giustificazioni;
b) Se, analogamente a quanto richiesto sub a), ed eventualmente in quale modo ha considerato gli ulteriori versamenti (se riscontrati) di euro 218.925,00 operati dall'amministratore menzionati nelle note critiche di parte attrice;
c) Se ed in quale modo ha tenuto conto nella determinazione delle conclusioni delle giacenza sul conto corrente (se riscontrata) di euro 220.854,00; d) Se ed in quale modo ha tenuto conto delle problematiche degli interessi attivi e dei rimborsi assicurativi di cui alle note critiche di parte attrice. Laddove ne ravvisi la necessità, operi le modifiche alle conclusioni conseguenti agli accertamenti ulteriori svolti. Termine per la bozza al 15.5.2021; per le osservazioni al 30.6.2021; per il deposito al 30.9.2021.
Rinvia per nuova precisazioni delle conclusioni al 22.12.2021, ore 9.30”) - rileva come le appresso riportate risultanze del perito fiduciario del Tribunale siano state reiterate e ribadite in maniera chiara e coerente, apparendo pertanto l'elaborato peritale appare immune da vizi ed errori di calcolo e come tali assume valore probante, trattandosi di CTU percipiente che costituisce, secondo univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità, elemento di prova di per sé (Cass. n. 4899/2016; Cass. n. 3717/2019): nello stesso si rinviene in maniera inequivoca - in risposta allo specifico quesito circa l'accertamento contabile dettagliato della gestione condominiale con la ricostruzione dei rapporti dare-avere – una differenza nelle casse del pari ad € 156.777,81 (vedasi pag 11 CTU in atti). CP_1
In particolare, il CTU rileva che, nel corso dell' esercizio del mandato da gennaio 2007 a novembre 2011, risultano transitate nel conto corrente condominiale ingenti somme per un ammontare complessivo – tra versamenti e bonifici – di € 2.039.438,00 ed effettuati dell'amministratore prelievi in contanti per circa € 600,000,00, , mentre le spese complessive sostenute sia per le gestioni ordinarie, straordinarie e riscaldamento e altre documentate con adeguati giustificativi ammontano ad € 1.882.660,19, con una differenza mancante nelle casse del condominio pari ad euro € 156.777,81. pag. 9/16 Le spese documentate - per complessivi € 1.882.660,19 - sono state riportate dal CTU in via analitica e trovano riscontro puntuale nella documentazione allegata, precisamente: Gestione Condominio 2007 € 51.028,22 - Gestione
Riscaldamento 2007/2008 € 53.416,70 - Gestione Condominio 2008 €
46.169,78 - Gestione Riscaldamento 2008/2009 € 43.313,40 - Gestione
Condominio 2009 € 49.107,49 - Gestione Riscaldamento 2009/2010 €
44.332,50; - Gestione Condominio 2010 € 47.735,46; - Gestione Riscaldamento
2010/2011 € 52.705,58 - Gestione Condominio 2011 € 40.347,77 - Gestione
Riscaldamento 2011/2012 € 501,50 - Totale gestioni ordinarie e riscaldamento
€ 428.658,40 - Spese relative ai lavori straordinari - Spazio pubblico e varie €
73.459,03 - Ftt. € 699.392,91 - Spese legale € 17.764,13 - Arch. CP_4 Parte_2
ATP € 15.582,79 - Direzione Lavori Arch. € 54.247,68 - Per_3 Per_4
€ 18.396,00 - Consulente di parte € Controparte_5 Per_5
8.568,00 - Compensi amministratore € 33.837,11 - Studio notarile atto d'obbligo € 2.173,32 - Lavori antenna centralizzata € 17.578,00 - Servizio di vigilanza € 13.608,75 - € 41.501,90 - € CP_6 Controparte_7
120.340,00 - € 4.290,00 - Smontaggio serbatoi € Controparte_8
15.675,00 - Spese per banner € 592,80 - Preriscaldamento serbatoio € 3.719,10 -
Ftt. € 38.940,00 - € 3.119,29 - Totale lavori straordinari Parte_3 CP_9
€ 1.182.785,81, oltre € 271.215,98 per un accordo transattivo.
Operando una sottrazione tra le entrate sul conto corrente condominiale pari ad €2.039.438,00 e le uscite documentate ut supra, pari ad €1.882.660,19, si appalesa una differenza mancante nelle casse del condominio pari ad euro €
156.777,81, determinata da prelievi in contanti da parte dell'amministratore sforniti di causale e in assenza di titoli giustificativi.
Per quanto concerne la controversa questione relattiva all'accordo transattivo, il
CTU fornisce una prima esaustiva risposta nei chiarimenti depositati in data
2019 che, ritenuti condivisibili, si riportano testualmente: “Ora con riferimento all' ultimo chiarimento richiesto di specificare in particolare “quali siano i documenti giustificativi in base ai quali sono state prese in considerazioni le pag. 10/16 seguenti voci: versamento dell'amministratore sul conto corrente condominiale per euro 143.885,67; versamento in virtù di accordo transattivo per euro 271.215,98” precisiamo che l'estratto conto del
[...]
, c/c n. 37680, il 13 giugno 2011 Controparte_10 evidenzia una “disposizione di giroconto “ , Parte_1
” di € 143.885,77, importo dunque accreditato, il Persona_6 giustificativo è il versamento fatto dall'amministratore stesso con il giroconto.
Diamo sempre evidenza che in modo anomalo l'amministratore durante l'arco temporale che abbiamo esaminato ha effettuato prelievi in contanti di circa €
600.000,00. Per quanto attiene infine all'accordo transattivo a cui facciamo riferimento lo stesso è stato desunto sia dalla relazione tecnica del dott.
[...] dove l'all. 2 della Comparsa di costituzione e risposta a pagina 8 Persona_7 si dice che “Quanto ai restanti € 391.388,05 (pari ad € 1.150.000 - €
658.611,95) transattivamente stabiliti oltre Iva, possiamo comunicarvi che il condominio ha versato in data 16.12.2011 la somma di € 257.348,49 e nella medesima data la ulteriore somma di € 13.386,77…. Per chiarimento dei valori
Vi facciamo notare che gli importi indicati non trovano una perfetta quadratura in quanto a settembre 2011 l'aliquota iva si è modificata dal 20% al 21% e pertanto sulle somme ancora da fattura da parte di c'è un CP_4 incremento dell'1%”. La stessa parte attrice il sig. nella mail inviata il Pt_1
1 aprile 2014 allo scrivente CTU e con prospetti utili per il lavoro di verifica contabile fa riferimento alla transazione indicando espressamente “dovendo pagare a saldo della transazione Euro 235.607,04” Inoltre figura espressamente in data 16 dicembre 2011 l'emissione di assegni circolari per un importo di € 235.348,49, importo sempre indicato nel prospetto di riepilogo redatto dal sig. . Transazione che trova inoltre riferimento nell'all. 26 Pt_1 della Nota di deposito di parte attrice del 10 giugno 2013, Verbale di assemblea straordinaria del 14 giugno 2011. L'importo stesso è stato da noi indicato tra le
Uscite poiché il passaggio di consegne tra l'amministratore attore sostituito e il condominio non da evidenza di nessun saldo disponibile in banca ossia nel pag. 11/16 passaggio di consegne non si fa menzione della disponibilità che l'amministratore subentrante riceve”.
Sempre in merito all'accordo transattivo, chiamato a nuovi chiarimenti, il CTU ribadisce la correttezza delle proprie conclusioni già rassegnate e già oggetto di precedenti chiarimenti e precisa ulteriormente: “Ora con riferimento all' ultimo chiarimento richiesto di specificare in particolare “quali siano i documenti giustificativi in base ai quali sono state prese in considerazioni le seguenti voci: versamento dell'amministratore sul conto corrente Pt_1 condominiale per euro 143.885,67; versamento in virtù di accordo transattivo per euro 271.215,98” precisiamo che l'estratto conto del
[...]
, c/c n. 37680, il 13 giugno 2011 Controparte_10 evidenzia una “disposizione di giroconto “ , Parte_1
” di € 143.885,77, importo dunque accreditato, il Persona_6 giustificativo è il versamento fatto dall'amministratore stesso con il giroconto.
Diamo sempre evidenza che in modo anomalo l'amministratore durante l'arco temporale che abbiamo esaminato ha effettuato prelievi in contanti di circa €
600.000,00. Per quanto attiene infine all'accordo transattivo a cui facciamo riferimento lo stesso è stato desunto sia dalla relazione tecnica del dott.
[...] dove l'all. 2 della Comparsa di costituzione e risposta a pagina 8 Persona_7 si dice che “Quanto ai restanti € 391.388,05 (pari ad € 1.150.000 - €
658.611,95) transattivamente stabiliti oltre Iva, possiamo comunicarvi che il condominio ha versato in data 16.12.2011 la somma di € 257.348,49 e nella medesima data la ulteriore somma di € 13.386,77…. Per chiarimento dei valori
Vi facciamo notare che gli importi indicati non trovano una perfetta quadratura in quanto a settembre 2011 l'aliquota iva si è modificata dal 20% al 21% e pertanto sulle somme ancora da fattura da parte di c'è un CP_4 incremento dell'1%”. La stessa parte attrice il sig. nella mail inviata il Pt_1
1 aprile 2014 allo scrivente CTU e con prospetti utili per il lavoro di verifica contabile fa riferimento alla transazione indicando espressamente “dovendo pagare a saldo della transazione Euro 235.607,04”. Inoltre figura espressamente in data 16 dicembre 2011 l'emissione di assegni circolari per un pag. 12/16 importo di € 235.348,49, importo sempre indicato nel prospetto di riepilogo redatto dal sig. . Transazione che trova inoltre riferimento nell'all. 26 Pt_1 della Nota di deposito di parte attrice del 10 giugno 2013, Verbale di assemblea straordinaria del 14 giugno 2011. L'importo stesso è stato da noi indicato tra le
Uscite poiché il passaggio di consegne tra l'amministratore attore sostituito e il condominio non da evidenza di nessun saldo disponibile in banca ossia nel passaggio di consegne non si fa menzione della disponibilità che l'amministratore subentrante riceve. Riassunto quanto accaduto nel corso del lavoro peritale, dal primo giuramento sino all'attuale, e che abbiamo riportato in questo elaborato per migliore comprensione del lavoro svolto e per palesare che quanto richiesto ora è già, a nostro avviso già stato affrontato, veniamo ora all'ordinanza del 15 febbraio 2021. Il versamento di € 143.885,00 è stato riscontrato, così come già evidenziato precedentemente, inoltre lo stesso è stato considerato nel computo delle Entrate ossia tecnicamente viene considerata una “entrata”. Una somma che viene versata sul conto intestato al non può avere nessuna altra configurazione, qualora, per amore CP_1 di teoria, si trattasse di restituzione di anticipazione si dovrebbe tracciare e documentare in modo che non si determini alcun dubbio. Gli ulteriori versamenti a cui fa riferimento il quesito sono sempre considerati una entrata, se transitate sul conto corrente del le somme non possono avere CP_1 nessuna altra qualifica. Per quanto riguarda il punto c) dell'ordinanza se e in quale modo si è tenuto conto della giacenza sul conto corrente (se riscontrata) preciso che il saldo a cui si fa riferimento nel passaggio di consegne in data 5 dicembre 2011 e indicato al punto 34 è il bilancio consuntivo lavori straordinari eseguiti, basato sull'importo che deve / dovrà essere corrisposto all' ., con allegati riepilogo entrate/uscite, piano di Parte_4 ripartizione, elenco quote versate a conguaglio, estratto conto bancario alla data del 14 ottobre 2011 nel quale si evidenzia un saldo attivo di € 221.224,36 e composizione del predetto saldo. Ora sulla base di quanto esposto se procediamo a determinare la differenza tra le Entrate e le Uscite, uscite come determinate dalle spese documentate e allegate nei fascicoli di causa,
pag. 13/16 complessivamente indicate ivi comprese le spese straordinarie il saldo indica una disponibilità di € 427.993,79. Considerando che il saldo in banca alla data del 14 ottobre 2011 è di € 220.854,00 la differenza di € 207.138,64 non è documentata da spese. E' oltremodo palese che la gestione presenta non pochi aspetti di criticità e di scarsa chiarezza. Pertanto se non si considera l'accordo transattivo la somma che si dovrebbe trovare in banca quale saldo del condominio è di € 427.993,79. Ribadiamo di aver tenuto conto di tutti i documenti prodotti in causa e delle somme transitate sul conto corrente del
”. CP_1
Le suddette note a chiarimento forniscono una spiegazione chiara ed esaustiva, che appare immune da vizi e da censura, pertanto - trattandosi di CTU di natura percipiente, che costituisce elemento di prova di per sé (Cass. n. 4899/2016;
Cass. n. 3717/2019)- nelle stesse si rinviene in maniera inequivoca la risposta allo specifico quesito, mentre le doglianze sollevate dall'appellante sono meramente ripetitive rispetto a quanto già dedotto nel primo grado di giudizio ed oggetto di reiterato vaglio da parte del perito fiduciario del giudice.
Secondo univoco orientamento della giurisprudenza di merito, seguito da questa Corte, l'amministratore di condominio è personalmente responsabile per le operazioni effettuate operazioni in contanti, attraverso prelievi che - essendo per definizione privi di causa e non tracciati quanto alla destinazione delle somme - vanno considerati alla stregua di una sottrazione di denaro dalle casse del , laddove manchi la prova specifica (con onus probandi a carico CP_1 dell'amministratore del Condominio che ha effettuato il prelievo) che la somma di denaro sia stata prelevata per essere utilizzata per pagare uno specifico debito condominiale.
Nel caso di specie, l'odierno appellante non ha fornito la prova suddetta ed invero, rispetto alle suddette risultanze probatorie in atti, le doglianze sollevate dal assumono valenza generica, nonché pedissequamente ripetitiva di Pt_1 quanto già oggetto dei suddetti chiarimenti resi e reiterati dal CTU, senza pag. 14/16 pertanto offrire alla Corte elementi probanti tali da giustificare la riforma della gravata sentenza.
L'appello va per i suesposti motivi integralmente respinto, restando assorbita ogni altra questione, pure in merito al rigetto della domanda attorea, all'esito della condivisione delle risultanze del perito fiduciario del giudice, che non ha rinvenuto documentazione giustificativa in merito alla causale della richiesta di rimborso anticipazioni per € 13.129,89.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con conseguente condanna dell' appellante al pagamento delle stesse in favore dell'appellato come CP_1 liquidate in dispositivo, secondo le tariffe professionali vigenti (aggiornate sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022) con gli importi medi delle voci dello scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da nei confronti del Parte_1 avverso la sentenza del Controparte_2
Tribunale di Roma n. 1848/2022;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore del in persona dell'amministratore p.t., liquidate in complessivi €4.966,00, oltre accessori di legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 comma 17
L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 maggio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente pag. 15/16 dott.ssa Biancamaria D'Agostino dott.ssa Franca Mangano
pag. 16/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
8° SEZIONE CIVILE
R.G. 4745/2022
La Corte, nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa FRANCA MANGANO Presidente
dott. GIUSEPPE STAGLIANO' Consigliere
dott.ssa BIANCAMARIA D'AGOSTINO Giudice Ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4745 R.G.C. dell'anno 2022, rimessa in decisione all'udienza collegiale del 5 dicembre 2024, vertente
TRA
, elett.te dom.to in Roma, Via degli Scipioni n.110, presso lo Parte_1
Studio Legale dell'Avv. Marco Machetta, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
- Appellante-
E
Roma, in persona dell'amministratore p.t., Controparte_1 elett.te dom.to in Roma, Via Panama n. 52, presso lo Studio Legale dell' Avv.
Guido Cecinelli, che lo rappresenta e difende come da procura in atti - Appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1848/2022
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma Parte_1
n. 1848/ nei confronti del così Controparte_2 statuiva: “a) rigetta la domanda di parte attrice;
b) condanna l'attore a corrispondere al condominio la somma di euro 156.777,00 oltre interessi;
c) condanna l'attore alla rifusione delle spese legali che liquida in euro 10.000,00 oltre accessori. Spese di ctu definitivamente a carico di parte attrice”.
L' appellante censurava la sentenza impugnata nei motivi di gravame chiedendone la riforma e concludendo affinchè la Corte, contrariis reiectis, volesse così provvedere: “1) In via preliminare d'urgenza: con espressa riserva di formulare, ove necessario, separata istanza per la trattazione immediata della sospensiva, sospendere, ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., l'efficacia esecutiva della impugnata sentenza, sussistendone i presupposti ed i gravi motivi, per le argomentazioni e le causali di cui in narrativa;
2) In via pregiudiziale nel merito: accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto, con ogni provvedimento presupposto e/o conseguente;
3) Nel merito: accogliere le domande formulate dal rag. nel giudizio di primo grado che Parte_1 di seguito si trascrivono A)- In via principale nel merito, accertare e dichiarare, per tutte le causali e i motivi negli scritti difensivi di parte attrice, che il è debitore del rag. Controparte_2 [...]
della somma di € 13.129,89 ovvero della maggiore e/o minore Pt_1
pag. 2/16 somma che verrà determinata anche in via equitativa dall'Ill.ma Corte di
Appello adito a titolo di anticipo spese sostenute nell'interesse dello stesso e/o per compensi professionali e per l'effetto condannare, CP_1 eventualmente in via subordinata anche ai sensi dell'art. 2041 c.c., il
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, al pagamento in favore dello stesso del rag. Parte_1 della somma di € 13.129,89 ovvero della maggiore e/o minore somma che verrà determinata in corso di causa se del caso anche in via equitativa dall'Ill.mo Tribunale adito;
B) In ogni caso, rigettare tutte le domande riconvenzionali formulate dal , in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, per tutte le causali ed i motivi esposti in narrativa, in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e diritto e comunque non provate. Con vittoria e conseguente condanna della controparte al pagamento dei compensi del giudizio, delle spese, anche generali, rimborso e/o pagamento della CTU, relativi al primo ed al secondo grado di giudizio. 4) In via istruttoria, si chiede integrazione e/o rinnovazione della CTU, con nomina di nuovo Consulente di Ufficio e si chiede l'accoglimento dei mezzi istruttori, formulati nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. depositata nel primo grado di giudizio, che di seguito si riportano: A) interrogatorio per testi sui seguenti capitoli di prova, eventualmente emendate da giudizi e valutazioni: 1) Vero è che, come da usi del condominio e richiesto dai condomini, i verbali consuntivi delle gestioni riscaldamento e delle spese dal 2007 al 2011 del sono stati consegnati a Controparte_2 mani dei singoli condomini, con le rispettive quote di pagamento;
2) Vero è che, durante il periodo in cui era amministratore il rag. , il Parte_1
provvedeva al pagamento delle somme Controparte_2 dovute per il servizio di portineria, anche a titolo di stipendi, contributi previdenziali, assicurazioni obbligatorie, ritenute e tasse del portiere, oltre spese di sostituzione e del locale portineria, Si indicano quali testimoni il Sig.
, salvo ulteriori di riferimento. B) Ordine Testimone_1 di esibizione e/o richiesta informazione;
Fermi restando quanto già dedotto pag. 3/16 nei precedenti scritti difensivi in punto di riparto dell'onere probatorio incombente su controparte, l'onere di contestazione a carico della controparte ai sensi dell'art. 115 c.p.c. e senza inversione, per l'appunto, dell'onere della prova, per mero scrupolo difensivo, in caso di contestazione della documentazione depositata e di quanto dedotto nei precedenti scritti difensivi , ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 210 c.p.c. e/o 213 c.p.c. si chiede che il
Giudice Voglia disporre:.1) ordine di esibizione e/o richiesta di informazioni nei confronti dell' sede di Via Ciro il Grande 21, Roma, o diversa di CP_3 competenza, di tutta la documentazione attestante la posizione previdenziale del portiere e dei relativi pagamenti;
Testimone_1
B.2) ordine di esibizione e/o richiesta di informazioni nei confronti dell'I.N.A.I.L di Via Ciro il Grande 21, Roma, o diversa di competenza, di tutta la documentazione attestante la posizione assicurativa/previdenziale del portiere e dei relativi pagamenti;
B.3) Testimone_1 ordine di esibizione e/o richiesta di informazioni nei confronti dell'Agenzia delle Entrate sede di via Ippolito Nievo 36, Roma, o diversa di competenza, di tutta la documentazione attestante il pagamento delle tasse e/o di tutti gli oneri e/o ritenute e/o adempimenti fiscali a carico del Controparte_2
per il portiere e dei relativi
[...] Testimone_1 pagamenti”.
Si costituiva l'appellato così concludendo: “Piaccia all'Ill.ma Corte CP_1
d'Appello adita, previe le declaratorie del caso: 1) Preliminarmente dichiarare inammissibile o rigettare l'istanza di inibitoria proposta dall'appellante 2)
Rigettare l'appello così come proposto perché infondato in fatto e in diritto 3)
In via istruttoria, rigettare il richiesto rinnovo della CTU perché esplorativa e, comunque, infondato 4) Vittoria delle spese”.
All'udienza collegiale del 30 gennaio 2025, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con termine per memorie conclusionali e repliche.
pag. 4/16 MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda trae origine dalla domanda giudiziale proposta da , Parte_1 già amministratore del , in Roma negli anni Controparte_2
2002-2011, per ottenere la restituzione di dedotte anticipazioni effettuate per €
13.129,89 e dalla domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto CP_1 dell'ex amministratore per mala gestio nell'esercizio del mandato, in Pt_1 dipendenza di numerose e gravi irregolarità contabili e amministrative, tra cui l'omessa redazione dei bilanci per gli anni 2007-2012, nonché per la restituzione di importi che avrebbero dovuto essere presenti nelle casse del
- come rilevato da una consulenza di parte effettuata dal CP_1 medesimo – pari ad € 141.970,00. CP_1
Il giudicante di prime cure conferiva incarico ad un perito fiduciario affinchè effettuasse una consulenza contabile sulle scorta delle richieste delle parti;
il
CTU depositava l'elaborato peritale, ove nelle conclusioni confermava la fondatezza della domanda riconvenzionale e – chiamato a chiarimenti – ribadiva le risultanza cui era addivenuto. A seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni il giudice rimetteva la causa sul ruolo con la seguente motivazione “Premesso che il perito del Tribunale ha riscontrato prelievi per contanti per l'importo davvero significativo di oltre euro 600.000,00 (ed al riguardo vale sin d'ora osservare che l'onere della prova di avere utilizzato tali somme per pagare debiti condominiali grava sull'attore) ed ha operato una ricostruzione delle entrate (ossia di tutti i versamenti e bonifici transitati nel conto corrente) e delle spese (per gestioni ordinarie, straordinarie e riscaldamento) evidenziando una differenza in favore del condominio di euro
156.000,00, i chiarimenti che si chiedono (tratti dalle note critiche di parte attrice già svolte in sede di osservazioni alla ctu) si compendiano nel modo che segue: “Il Perito, previa riconvocazione delle parti e dei CTP, chiarisca ulteriormente: a) Se ed in quale modo ha considerato il versamento fatto dall'amministratore sul conto corrente di euro 143.885,00. Posto che Pt_1
pag. 5/16 le “entrate” del condominio sono costituite di regola dagli oneri condominiali ordinari e straordinari versati dai condomini oltre che da eventuali afflussi di terzi a vario titolo (risarcimenti, rimborsi, ecc.) chiarisca se il versamento di euro 143.885,00 (se riscontrato) è tecnicamente considerabile una “entrata” o ha differenti giustificazioni;
b) Se, analogamente a quanto richiesto sub a), ed eventualmente in quale modo ha considerato gli ulteriori versamenti (se riscontrati) di euro 218.925,00 operati dall'amministratore menzionati nelle note critiche di parte attrice;
c) Se ed in quale modo ha tenuto conto nella determinazione delle conclusioni delle giacenza sul conto corrente (se riscontrata) di euro 220.854,00; d) Se ed in quale modo ha tenuto conto delle problematiche degli interessi attivi e dei rimborsi assicurativi di cui alle note critiche di parte attrice. Laddove ne ravvisi la necessità, operi le modifiche alle conclusioni conseguenti agli accertamenti ulteriori svolti. Termine per la bozza al 15.5.2021; per le osservazioni al 30.6.2021; per il deposito al 30.9.2021.
Rinvia per nuova precisazioni delle conclusioni al 22.12.2021, ore 9.30”.
A seguito del deposito del supplemento di perizia la causa veniva trattenuta in decisione con il provvedimento sopra riportato, ritenendo il Tribunale di Roma che risultavano comprovati in atti prelievi per contanti di oltre 600.00,00 euro e che non risultavano idonei giustificativi per tutti i prelievi effettuati, pertanto accoglieva la domanda riconvenzionale nei limiti delle somme riscontrate dal perito come differenza tra entrate ed uscite nel periodo esaminato pari ad €
156.777,00.
Avverso la sentenza di accoglimento della domanda riconvenzionale e della conseguente condanna del al pagamento in favore del Pt_1 CP_1 della somma di euro 156.777,00, oltre interessi – avendo il Tribunale recepito e fatto proprie le risultanze della CTU contabile espletata – l'appellante propone impugnazione chiedendone la integrale riforma con accoglimento della domanda principale formulata dal in primo grado e il rigetto della Pt_1 domanda riconvenzionale, per i seguenti motivi.
pag. 6/16 Assume in primo luogo l'appellante l'illegittimità della gravata sentenza per
“Violazione e/o erronea applicazione degli artt. 191 e 195 c.p.c., per avere il
Giudice di prime cure ritenuto di non potere esaminare le contestazioni che non sarebbero state sollevate nel termine concesso per le osservazioni alla
CTU”.
Ritiene il che il giudicante di primo grado avrebbe dovuto prendere in Pt_1 considerazione le osservazioni alla CTU proposte con comparsa conclusionale dall'odierno appellante, mentre in parte motiva della sentenza veniva precisato che dette osservazioni non venivano esaminate in quanto non sarebbero state ritualmente sollevate nel termine concesso per le osservazioni alla CTU (“Nella specie alcuna osservazione risulta depositata nel termine del 30.6.21 assegnato dal giudice nell'ordinanza di rimessione sul ruolo (cfr. in tema Cass. 4448/14)
e dunque l'esame delle eccezioni successivamente proposte è impedito”) senza che il Tribunale abbia considerato la ha natura meramente ordinatoria del secondo termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 195 c.p.c. che esaurirebbe la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare
La doglianza è infondata e va disattesa.
Secondo principio univoco della Suprema Corte, le contestazioni ad una relazione di consulenza tecnica d'ufficio costituiscono eccezioni rispetto al suo contenuto, sicché sono soggette al termine di preclusione di cui al secondo comma dell'art. 157 cod. proc. civ., dovendo, pertanto, dedursi - a pena di decadenza - nella prima istanza o difesa successiva al suo deposito (Cassazione civile sez. III, 25/02/2014, n.4448).
Dal riesame degli atti si evince che – come correttamente statuito dal Tribunale di Roma - l'odierno appellante non aveva depositato alcuna osservazione all'elaborato peritale nel termine assegnato all'occorrenza dal giudicante e fissato per il 30 giugno 2021 ed era pertanto decaduto dal proponimento di successive contestazioni alla CTU.
pag. 7/16 Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura la gravata sentenza per
“Carenza assoluta, contraddittorietà, illogicità della motivazione, con conseguente nullità della sentenza impugnata, ovvero violazione e/o erronea applicazione degli artt. 191, 195 e 112 c.p.c. e/ dell'art. 2697 c.c., per aver accolto la domanda riconvenzionale formulata da controparte aderendo acriticamente ad una CTU errata, senza tenere conto delle contestazioni formulate dall'odierno appellante e/o delle risultanze documentali in atti” ritenendo che il giudicante di prime cure abbia acriticamente recepito le conclusioni del perito fiduciario, nonostante l'elaborato peritale fosse affetto da numerosi errori nella ricostruzione dei rapporti di dare e avere tra le parti e nella loro quantificazione e lamentando che il CTU, chiamato a chiarimenti, sia giunto a conclusioni sovrapponibili sostanzialmente a quelle già rassegnate .
In particolare l'appellante reitera in sede di gravame quanto già assunto dal proprio consulente di parte rag. che a pag 4 delle proprie Persona_1 osservazioni alla relazione peritale osservava “ dell'operazione di € 271.215,98 nulla è dato sapere se non che riguarda un accordo transattivo concordato e regolato di certo successivamente alla gestione ” e lamenta che il CTU Pt_1 non avrebbe né documentato l'importo né valutato l'impatto contabile dello stesso, appiattendosi sulla consulenza tecnica di controparte.
Le doglianze sono infondate e non meritano accoglimento.
La Corte, a seguito del riesame delle probatorie in atti del primo grado di giudizio ed in particolare dell'espletata CTU, depositata in data 30.07.2014 dalla dott.ssa – la quale poi veniva chiamata a chiarimenti, Persona_2 rispondendo ai rilievi del CTP dell'odierno appellante e chiamata ancora, a seguito della rimessione della causa sul ruolo, a rispondere ad ulteriore chiarimento (“Il Perito, previa riconvocazione delle parti e dei CTP, chiarisca ulteriormente: a) Se ed in quale modo ha considerato il versamento fatto dall'amministratore sul conto corrente di euro 143.885,00. Posto che Pt_1 le “entrate” del condominio sono costituite di regola dagli oneri condominiali ordinari e straordinari versati dai condomini oltre che da eventuali afflussi di pag. 8/16 terzi a vario titolo (risarcimenti, rimborsi, ecc.) chiarisca se il versamento di euro 143.885,00 (se riscontrato) è tecnicamente considerabile una “entrata” o ha differenti giustificazioni;
b) Se, analogamente a quanto richiesto sub a), ed eventualmente in quale modo ha considerato gli ulteriori versamenti (se riscontrati) di euro 218.925,00 operati dall'amministratore menzionati nelle note critiche di parte attrice;
c) Se ed in quale modo ha tenuto conto nella determinazione delle conclusioni delle giacenza sul conto corrente (se riscontrata) di euro 220.854,00; d) Se ed in quale modo ha tenuto conto delle problematiche degli interessi attivi e dei rimborsi assicurativi di cui alle note critiche di parte attrice. Laddove ne ravvisi la necessità, operi le modifiche alle conclusioni conseguenti agli accertamenti ulteriori svolti. Termine per la bozza al 15.5.2021; per le osservazioni al 30.6.2021; per il deposito al 30.9.2021.
Rinvia per nuova precisazioni delle conclusioni al 22.12.2021, ore 9.30”) - rileva come le appresso riportate risultanze del perito fiduciario del Tribunale siano state reiterate e ribadite in maniera chiara e coerente, apparendo pertanto l'elaborato peritale appare immune da vizi ed errori di calcolo e come tali assume valore probante, trattandosi di CTU percipiente che costituisce, secondo univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità, elemento di prova di per sé (Cass. n. 4899/2016; Cass. n. 3717/2019): nello stesso si rinviene in maniera inequivoca - in risposta allo specifico quesito circa l'accertamento contabile dettagliato della gestione condominiale con la ricostruzione dei rapporti dare-avere – una differenza nelle casse del pari ad € 156.777,81 (vedasi pag 11 CTU in atti). CP_1
In particolare, il CTU rileva che, nel corso dell' esercizio del mandato da gennaio 2007 a novembre 2011, risultano transitate nel conto corrente condominiale ingenti somme per un ammontare complessivo – tra versamenti e bonifici – di € 2.039.438,00 ed effettuati dell'amministratore prelievi in contanti per circa € 600,000,00, , mentre le spese complessive sostenute sia per le gestioni ordinarie, straordinarie e riscaldamento e altre documentate con adeguati giustificativi ammontano ad € 1.882.660,19, con una differenza mancante nelle casse del condominio pari ad euro € 156.777,81. pag. 9/16 Le spese documentate - per complessivi € 1.882.660,19 - sono state riportate dal CTU in via analitica e trovano riscontro puntuale nella documentazione allegata, precisamente: Gestione Condominio 2007 € 51.028,22 - Gestione
Riscaldamento 2007/2008 € 53.416,70 - Gestione Condominio 2008 €
46.169,78 - Gestione Riscaldamento 2008/2009 € 43.313,40 - Gestione
Condominio 2009 € 49.107,49 - Gestione Riscaldamento 2009/2010 €
44.332,50; - Gestione Condominio 2010 € 47.735,46; - Gestione Riscaldamento
2010/2011 € 52.705,58 - Gestione Condominio 2011 € 40.347,77 - Gestione
Riscaldamento 2011/2012 € 501,50 - Totale gestioni ordinarie e riscaldamento
€ 428.658,40 - Spese relative ai lavori straordinari - Spazio pubblico e varie €
73.459,03 - Ftt. € 699.392,91 - Spese legale € 17.764,13 - Arch. CP_4 Parte_2
ATP € 15.582,79 - Direzione Lavori Arch. € 54.247,68 - Per_3 Per_4
€ 18.396,00 - Consulente di parte € Controparte_5 Per_5
8.568,00 - Compensi amministratore € 33.837,11 - Studio notarile atto d'obbligo € 2.173,32 - Lavori antenna centralizzata € 17.578,00 - Servizio di vigilanza € 13.608,75 - € 41.501,90 - € CP_6 Controparte_7
120.340,00 - € 4.290,00 - Smontaggio serbatoi € Controparte_8
15.675,00 - Spese per banner € 592,80 - Preriscaldamento serbatoio € 3.719,10 -
Ftt. € 38.940,00 - € 3.119,29 - Totale lavori straordinari Parte_3 CP_9
€ 1.182.785,81, oltre € 271.215,98 per un accordo transattivo.
Operando una sottrazione tra le entrate sul conto corrente condominiale pari ad €2.039.438,00 e le uscite documentate ut supra, pari ad €1.882.660,19, si appalesa una differenza mancante nelle casse del condominio pari ad euro €
156.777,81, determinata da prelievi in contanti da parte dell'amministratore sforniti di causale e in assenza di titoli giustificativi.
Per quanto concerne la controversa questione relattiva all'accordo transattivo, il
CTU fornisce una prima esaustiva risposta nei chiarimenti depositati in data
2019 che, ritenuti condivisibili, si riportano testualmente: “Ora con riferimento all' ultimo chiarimento richiesto di specificare in particolare “quali siano i documenti giustificativi in base ai quali sono state prese in considerazioni le pag. 10/16 seguenti voci: versamento dell'amministratore sul conto corrente condominiale per euro 143.885,67; versamento in virtù di accordo transattivo per euro 271.215,98” precisiamo che l'estratto conto del
[...]
, c/c n. 37680, il 13 giugno 2011 Controparte_10 evidenzia una “disposizione di giroconto “ , Parte_1
” di € 143.885,77, importo dunque accreditato, il Persona_6 giustificativo è il versamento fatto dall'amministratore stesso con il giroconto.
Diamo sempre evidenza che in modo anomalo l'amministratore durante l'arco temporale che abbiamo esaminato ha effettuato prelievi in contanti di circa €
600.000,00. Per quanto attiene infine all'accordo transattivo a cui facciamo riferimento lo stesso è stato desunto sia dalla relazione tecnica del dott.
[...] dove l'all. 2 della Comparsa di costituzione e risposta a pagina 8 Persona_7 si dice che “Quanto ai restanti € 391.388,05 (pari ad € 1.150.000 - €
658.611,95) transattivamente stabiliti oltre Iva, possiamo comunicarvi che il condominio ha versato in data 16.12.2011 la somma di € 257.348,49 e nella medesima data la ulteriore somma di € 13.386,77…. Per chiarimento dei valori
Vi facciamo notare che gli importi indicati non trovano una perfetta quadratura in quanto a settembre 2011 l'aliquota iva si è modificata dal 20% al 21% e pertanto sulle somme ancora da fattura da parte di c'è un CP_4 incremento dell'1%”. La stessa parte attrice il sig. nella mail inviata il Pt_1
1 aprile 2014 allo scrivente CTU e con prospetti utili per il lavoro di verifica contabile fa riferimento alla transazione indicando espressamente “dovendo pagare a saldo della transazione Euro 235.607,04” Inoltre figura espressamente in data 16 dicembre 2011 l'emissione di assegni circolari per un importo di € 235.348,49, importo sempre indicato nel prospetto di riepilogo redatto dal sig. . Transazione che trova inoltre riferimento nell'all. 26 Pt_1 della Nota di deposito di parte attrice del 10 giugno 2013, Verbale di assemblea straordinaria del 14 giugno 2011. L'importo stesso è stato da noi indicato tra le
Uscite poiché il passaggio di consegne tra l'amministratore attore sostituito e il condominio non da evidenza di nessun saldo disponibile in banca ossia nel pag. 11/16 passaggio di consegne non si fa menzione della disponibilità che l'amministratore subentrante riceve”.
Sempre in merito all'accordo transattivo, chiamato a nuovi chiarimenti, il CTU ribadisce la correttezza delle proprie conclusioni già rassegnate e già oggetto di precedenti chiarimenti e precisa ulteriormente: “Ora con riferimento all' ultimo chiarimento richiesto di specificare in particolare “quali siano i documenti giustificativi in base ai quali sono state prese in considerazioni le seguenti voci: versamento dell'amministratore sul conto corrente Pt_1 condominiale per euro 143.885,67; versamento in virtù di accordo transattivo per euro 271.215,98” precisiamo che l'estratto conto del
[...]
, c/c n. 37680, il 13 giugno 2011 Controparte_10 evidenzia una “disposizione di giroconto “ , Parte_1
” di € 143.885,77, importo dunque accreditato, il Persona_6 giustificativo è il versamento fatto dall'amministratore stesso con il giroconto.
Diamo sempre evidenza che in modo anomalo l'amministratore durante l'arco temporale che abbiamo esaminato ha effettuato prelievi in contanti di circa €
600.000,00. Per quanto attiene infine all'accordo transattivo a cui facciamo riferimento lo stesso è stato desunto sia dalla relazione tecnica del dott.
[...] dove l'all. 2 della Comparsa di costituzione e risposta a pagina 8 Persona_7 si dice che “Quanto ai restanti € 391.388,05 (pari ad € 1.150.000 - €
658.611,95) transattivamente stabiliti oltre Iva, possiamo comunicarvi che il condominio ha versato in data 16.12.2011 la somma di € 257.348,49 e nella medesima data la ulteriore somma di € 13.386,77…. Per chiarimento dei valori
Vi facciamo notare che gli importi indicati non trovano una perfetta quadratura in quanto a settembre 2011 l'aliquota iva si è modificata dal 20% al 21% e pertanto sulle somme ancora da fattura da parte di c'è un CP_4 incremento dell'1%”. La stessa parte attrice il sig. nella mail inviata il Pt_1
1 aprile 2014 allo scrivente CTU e con prospetti utili per il lavoro di verifica contabile fa riferimento alla transazione indicando espressamente “dovendo pagare a saldo della transazione Euro 235.607,04”. Inoltre figura espressamente in data 16 dicembre 2011 l'emissione di assegni circolari per un pag. 12/16 importo di € 235.348,49, importo sempre indicato nel prospetto di riepilogo redatto dal sig. . Transazione che trova inoltre riferimento nell'all. 26 Pt_1 della Nota di deposito di parte attrice del 10 giugno 2013, Verbale di assemblea straordinaria del 14 giugno 2011. L'importo stesso è stato da noi indicato tra le
Uscite poiché il passaggio di consegne tra l'amministratore attore sostituito e il condominio non da evidenza di nessun saldo disponibile in banca ossia nel passaggio di consegne non si fa menzione della disponibilità che l'amministratore subentrante riceve. Riassunto quanto accaduto nel corso del lavoro peritale, dal primo giuramento sino all'attuale, e che abbiamo riportato in questo elaborato per migliore comprensione del lavoro svolto e per palesare che quanto richiesto ora è già, a nostro avviso già stato affrontato, veniamo ora all'ordinanza del 15 febbraio 2021. Il versamento di € 143.885,00 è stato riscontrato, così come già evidenziato precedentemente, inoltre lo stesso è stato considerato nel computo delle Entrate ossia tecnicamente viene considerata una “entrata”. Una somma che viene versata sul conto intestato al non può avere nessuna altra configurazione, qualora, per amore CP_1 di teoria, si trattasse di restituzione di anticipazione si dovrebbe tracciare e documentare in modo che non si determini alcun dubbio. Gli ulteriori versamenti a cui fa riferimento il quesito sono sempre considerati una entrata, se transitate sul conto corrente del le somme non possono avere CP_1 nessuna altra qualifica. Per quanto riguarda il punto c) dell'ordinanza se e in quale modo si è tenuto conto della giacenza sul conto corrente (se riscontrata) preciso che il saldo a cui si fa riferimento nel passaggio di consegne in data 5 dicembre 2011 e indicato al punto 34 è il bilancio consuntivo lavori straordinari eseguiti, basato sull'importo che deve / dovrà essere corrisposto all' ., con allegati riepilogo entrate/uscite, piano di Parte_4 ripartizione, elenco quote versate a conguaglio, estratto conto bancario alla data del 14 ottobre 2011 nel quale si evidenzia un saldo attivo di € 221.224,36 e composizione del predetto saldo. Ora sulla base di quanto esposto se procediamo a determinare la differenza tra le Entrate e le Uscite, uscite come determinate dalle spese documentate e allegate nei fascicoli di causa,
pag. 13/16 complessivamente indicate ivi comprese le spese straordinarie il saldo indica una disponibilità di € 427.993,79. Considerando che il saldo in banca alla data del 14 ottobre 2011 è di € 220.854,00 la differenza di € 207.138,64 non è documentata da spese. E' oltremodo palese che la gestione presenta non pochi aspetti di criticità e di scarsa chiarezza. Pertanto se non si considera l'accordo transattivo la somma che si dovrebbe trovare in banca quale saldo del condominio è di € 427.993,79. Ribadiamo di aver tenuto conto di tutti i documenti prodotti in causa e delle somme transitate sul conto corrente del
”. CP_1
Le suddette note a chiarimento forniscono una spiegazione chiara ed esaustiva, che appare immune da vizi e da censura, pertanto - trattandosi di CTU di natura percipiente, che costituisce elemento di prova di per sé (Cass. n. 4899/2016;
Cass. n. 3717/2019)- nelle stesse si rinviene in maniera inequivoca la risposta allo specifico quesito, mentre le doglianze sollevate dall'appellante sono meramente ripetitive rispetto a quanto già dedotto nel primo grado di giudizio ed oggetto di reiterato vaglio da parte del perito fiduciario del giudice.
Secondo univoco orientamento della giurisprudenza di merito, seguito da questa Corte, l'amministratore di condominio è personalmente responsabile per le operazioni effettuate operazioni in contanti, attraverso prelievi che - essendo per definizione privi di causa e non tracciati quanto alla destinazione delle somme - vanno considerati alla stregua di una sottrazione di denaro dalle casse del , laddove manchi la prova specifica (con onus probandi a carico CP_1 dell'amministratore del Condominio che ha effettuato il prelievo) che la somma di denaro sia stata prelevata per essere utilizzata per pagare uno specifico debito condominiale.
Nel caso di specie, l'odierno appellante non ha fornito la prova suddetta ed invero, rispetto alle suddette risultanze probatorie in atti, le doglianze sollevate dal assumono valenza generica, nonché pedissequamente ripetitiva di Pt_1 quanto già oggetto dei suddetti chiarimenti resi e reiterati dal CTU, senza pag. 14/16 pertanto offrire alla Corte elementi probanti tali da giustificare la riforma della gravata sentenza.
L'appello va per i suesposti motivi integralmente respinto, restando assorbita ogni altra questione, pure in merito al rigetto della domanda attorea, all'esito della condivisione delle risultanze del perito fiduciario del giudice, che non ha rinvenuto documentazione giustificativa in merito alla causale della richiesta di rimborso anticipazioni per € 13.129,89.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con conseguente condanna dell' appellante al pagamento delle stesse in favore dell'appellato come CP_1 liquidate in dispositivo, secondo le tariffe professionali vigenti (aggiornate sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022) con gli importi medi delle voci dello scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da nei confronti del Parte_1 avverso la sentenza del Controparte_2
Tribunale di Roma n. 1848/2022;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore del in persona dell'amministratore p.t., liquidate in complessivi €4.966,00, oltre accessori di legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 comma 17
L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 maggio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente pag. 15/16 dott.ssa Biancamaria D'Agostino dott.ssa Franca Mangano
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