Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/04/2025, n. 3557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3557 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 8481/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- DODICESIMA SEZIONE CIVILE -
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Alessia Notaro pronunzia la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella controversia civile iscritta al n. 8481 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto prestazione d'opera intel- lettuale e vertente
TRA
(P.I. ) in persona del legale rapp.te p.t. Sig. Parte_1 P.IVA_1 [...]
con sede in Novi Velia alla Località San Paolo snc, rappresentata e difesa Pt_2 dall'avv. Claudio Carrato (C.F. , presso il cui studio in Vallo del- C.F._1 la Lucania alla Piazza Vittorio Emanuele n.50 elettivamente domicilia.
-ATTORE
E
Controparte_1
[...] [...]
(C.F. , in per- Controparte_2 P.IVA_2 sona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in 80133 alla Via Mar- CP_2 chese Campodisola n. 21 con domicilio digitale all'indirizzo t Email_1
-CONVENUTO-CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 11.04.2024 la citava in giudizio il Parte_1
al fine Controparte_3
1
€15.000,00 comprensivo di onorario e spese forfettizzate previste per legge, oltre oneri fiscali, al netto del ribasso praticato del 20%, per la esecuzione di prove tecniche a sup- porto della progettazione definitiva dei lavori di manutenzione straordinaria per il ripri- stino del presso la sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Controparte_4
oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo. La società attrice dedu- CP_2 ceva che il Controparte_5
le aveva commissionato, quale laboratorio tecnico specializzato designato
[...] all'esito del preventivo offerto n. 16 del 13.02.2020, su espressa indicazione e per il tramite dell'Ing. progettista incaricato dei lavori di manutenzione Persona_1 straordinaria per il ripristino del presso la sede del Comando Pro- Controparte_4 vinciale dei Carabinieri di la esecuzione delle prove tecniche a supporto della CP_2 progettazione definitiva per detti lavori. In ottemperanza a tale commissione, la
[...] svolgeva le indagini e le prove di laboratorio e redigeva il relativo rapporto da- Parte_3 tato 09.03.2020. Inoltre, l'attrice articolava mezzi istruttori e concludeva con le richieste su esposte, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Il convenuto Controparte_5
non si costituiva.
[...]
All'udienza del 25.11.2024 il Giudice rigettava la richiesta di mezzi di prova e rinviava ex art.281 sexies al 27.02.2025 disponendo la trattazione scritta ed invitando la parte a concludere. Stante l'indizione dello sciopero per la giornata del 27.02.2025, il Giudice assegnava quale nuovo termine ex art 127 ter il 31.03.2025.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
L'odierna attrice chiede di accertare l'inadempimento di controparte e di condannarla al pagamento della somma spettante per lo svolgimento dell'attività oggetto della commis- sione redatta dal Provveditorato Interregio- Controparte_1 nale per le sede centrale di Controparte_6 CP_2
Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte in caso di inadempimento contrattuale, la parte che agisca per veder dichiarato l'inadempimento ha il solo onere di provare la titolarità negoziale, limitandosi poi ad allegare l'inadempimento di contropar- te e spettando a quest'ultima la prova dell'esatto adempimento o dell'impossibilità di adempiere (Cass. Civ. SSUU 13533/2001).
Nel caso di specie occorre soffermarsi sulla inidoneità della documentazione prodotta a fondare il diritto dell'attrice.
Vagliando la commissione allegata in atti si legge “Questo ( Parte_4 Parte_5
[...
è invitato, entro dieci giorni a far data della ricezione, a restituire la presente, firma- ta per accettazione, unitamente alla seguente documentazione…” (segue un elenco di certificazioni ed autocertificazioni da allegare) “Si avverte che in carenza dei requisiti richiesti con la presente nota e/o in caso di mancata o ritardata trasmissione della docu- mentazione richiesta e/o in caso di non regolarità della posizione contributiva del pro-
2
fessionista, l'incarico non potrà essere formalizzato e l'efficacia della presente nota do- vrà intendersi espressamente nulla”.
Orbene, tale nota risulta firmata dalla per accettazione con applicazione Parte_1 della riduzione del 20% del prezzo, come richiesto;
tuttavia, non vi è prova della sua re- stituzione nel termine di dieci giorni dalla ricezione. Per vero non vi è alcuna data indi- cata nella nota che attesti quando sia stata redatta e quando inviata, per cui non è possi- bile risalire al dies ad quem da cui far decorrere il termine per l'invio della documenta- zione.
L'unica data è rinvenibile sulle dichiarazioni sostitutive allegate all'atto di citazione e datate 06.05.2020, dalle quali non è però possibile risalire al loro effettivo e tempestivo invio, utile al perfezionamento del contratto con il Provveditorato.
L'unica pec prodotta, peraltro in formato pdf, è datata 08.05.2020 e fa riferimento alla
“documentazione richiesta”, nella medesima è indicando poi un allegato denominato
“MIT” di cui non è possibile identificare con certezza il contenuto. A ciò si aggiunga che nel medesimo file pdf contenente la suddetta pec, viene introdotto il rapporto redat- to all'esito delle prove che risulta datato 09.03.2020, cioè in data anteriore all'eventuale accettazione della commissione (tenendo in conto le date riportate dalle dichiarazioni sostitutive da inviare congiuntamente alla nota sottoscritta per accettazione).
È evidente come la produzione documentale così fornita risulti del tutto inidonea a pro- vare il perfezionamento del contratto, non essendo possibile risalire né al momento da cui far decorre il termine di dieci giorni assegnato, né alla data di restituzione della nota sottoscritta corredata dagli allegati richiesti e, dunque, non risultando provato il rispetto del termine previsto per la restituzione dell'atto firmato per accettazione accompagnato dalle certificazioni necessarie.
Inoltre dalla stessa nota si evince che l'incarico, dopo l'inoltro della documentazione, avrebbe dovuto essere formalizzato mediante la stipula di apposita convenzione (cfr. pag. 2/3).
Né può ritenersi che la contumacia del convenuto possa esimere l'attore dalla prova del proprio diritto. Sul punto si sono pronunciate le SSUU della Corte di Cassazione con sentenza n.2951/2016 statuendo che “L'art. 115, impone al giudice di porre a fondamen- to della decisione i fatti non specificamente contestati “dalla parte costituita”. Il princi- pio di non contestazione, quindi non viene esteso alla parte che non si è costituita: la contumacia esprime un silenzio non soggetto a valutazione, non vale a rendere non con- testati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori tra le parti;
in particolare la contumacia del convenuto non esclude che l'attore debba fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio”.
Alla luce delle suddette argomentazioni non si ritiene adempiuto l'onere probatorio insi- stente sulla parte attrice, pertanto, la domanda non può essere accolta.
P.Q.M.
3
Il Tribunale di Napoli, 12 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitiva- mente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_7
[...] [...] con atto di citazione notificato il 11.04.2024, Controparte_8 così provvede:
1)Rigetta la domanda per le ragioni in motivazione.
2) Dispone che le spese di lite restino a carico dell'attore nella contumacia di parte con- venuta.
Così deciso in Napoli, il 9/04/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Alessia Notaro
4