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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 16850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16850 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione IV
In composizione monocratica, in persona del giudice dr. Giuseppe Lauropoli, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1471 del R.G. dell'anno 2025, trattenuta in decisione in data 18.11.2025 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F: , residente in Roma (Rm), Parte_1 C.F._1 via Oderisi da Gubbio n. 244, rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Capasso, che la rappresenta e difende per procura in atti
- attrice -
E con sede legale in Conegliano (TV), via V. Alfieri 1, iscritta al Registro delle Controparte_1
Imprese di Treviso-Belluno, C.F. e partita IVA e per essa la P.IVA_1 [...] in forza di procura speciale richiamata in atti, con sede legale in Milano, via Controparte_2
Valtellina, 15/17, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi,
C.F. e P.IVA , rappresentata e difesa dall'avv. Alberigo Panini ed elettivamente domiciliata P.IVA_2 presso il suo studio in Roma, via Giovanni Antonio Plana 4, come da procura richiamata in atti
- convenuta/opposta -
CONCLUSIONI
Di seguito le conclusioni di cui agli atti introduttivi delle parti.
Atto di citazione di parte attrice: “(…) Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della presente opposizione:
– in via preliminare e cautelare: sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento della minacciata esecuzione forzata;
– nel merito: accertare e dichiarare la nullità/l'inefficacia/l'invalidità e/o
l'illegittimità del precetto notificato in data 11.12.2024 all' odierna opponente per tutti i motivi e le ragioni di cui in narrativa e per quelle che verranno eventualmente accertate in corso di causa e per l'effetto dichiarare nullo e privo di efficacia l'atto di precetto e che nulla è dovuto dalla Sig.ra in favore di e per essa Parte_1 Controparte_1 alla er le causali di cui al precetto notificato;
- respingere le domande ex Controparte_2 adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate per tutte le ragioni di cui in narrativa e per quelle che verranno accertate in corso di causa. Con riserva di mutare, modificare e/o integrare la domanda a seguito dell'esame del comportamento processuale del convenuto e di articolare mezzi istruttori nei termini e modi di legge. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
1 Comparsa di risposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione, rigettare tutte le domande avversarie, ivi compresa quella cautelare, siccome infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa. E ciò con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese del presente giudizio”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
ha proposto opposizione contro il precetto alla medesima notificato da parte di Parte_1 CP_1
(e, per essa, per il pagamento di un importo di € 100.000,00, nascente
[...] Controparte_2 da una fideiussione dalla medesima prestata in favore della società che aveva originariamente CP_3 contratto mutuo fondiario, in data 25.10.2005, con la Banca Popolare di NA.
La stessa, nel proporre opposizione, articola tre diversi motivi: evidenzia, in primo luogo, la omessa notifica del titolo, precisando come tale adempimento sia certamente dovuto con riguardo al garante;
rileva, in secondo luogo, come nel caso di specie venisse in rilievo un contratto di garanzia autonomo, con l'effetto che la garante avrebbe dovuto prestare il proprio consenso alla cessione del credito, circostanza nel presente caso non verificatasi;
con il terzo motivo di opposizione, l'istante rileva come parte opposta sia decaduta dal potere di agire nei confronti dell'intimata, non essendosi attivata entro sei mesi dalla dichiarazione di fallimento della debitrice principale, ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Si è costituita parte opposta, insistendo per il rigetto dell'opposizione.
In corso di causa venivano depositate memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c. e, stante la natura documentale del giudizio, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 18.11.2025, sulla precisazione delle conclusioni delle parti.
***
1. L'opposizione è suscettibile di accoglimento.
Parte attrice sollevava, con memoria del 22.5.2025, una contestazione in merito alla carenza di legittimazione attiva di parte opposta.
La stessa, in particolare, evidenziava che “non è stata fornita prova dell'inclusione dello specifico credito nel perimetro della cessione”.
Ora, se è vero che un tale rilievo veniva sollevato solo con la prima memoria istruttoria, è altrettanto vero che una tale estensione dell'oggetto del giudizio pare consentita dall'art. 171-ter, comma 1, n. 1,
c.p.c., laddove riconosce alla parte la possibilità di “precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte”.
A riguardo, la giurisprudenza di legittimità, sia pur formatasi con riferimento alla formulazione dell'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. vigente anteriormente alla entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2022, affermava che “la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali” (Cass. n. 30455/2023).
Ebbene, nel presente caso non pare dubbio che entrambi i requisiti indicati dalla Cassazione possano ritenersi ravvisabili, atteso che la questione è stata sollevata con la prima memoria istruttoria, allorché la
2 parte convenuta era ancora nei termini per depositare documentazione integrativa e svolgere eventuali deduzioni sul punto e considerato che la questione concernente la legittimazione attiva della cessionaria era certamente strettamente connessa con le domande originariamente poste a base dell'opposizione.
A fronte di tale, sia pur sintetica, ma comunque tempestiva e ammissibile, contestazione svolta da parte opponente, la documentazione dimessa in atti da parte opposta non pare invero sufficiente a documentare la sussistenza della effettiva titolarità, in capo a , del rapporto controverso. CP_1
Unico atto che possa consentire di ricostruire le vicende relative al credito in parola è costituito dal precetto (doc. 1 di parte opponente).
In tale atto, infatti, si evidenzia che all'origine del credito vi è un atto di mutuo intercorso fra la Banca
Popolare di NA e la nel corso del 2005. Si fa presente, poi, come il credito in parola sia Parte_2 confluito in ulteriormente precisando come sia intervenuta una cessione di azienda, in data CP_4
19.2.2021, fra e in virtù della quale venivano trasferite alla società cessionaria le CP_4 CP_5 attività bancarie relative ad una serie di filiali (filiali che venivano indicate in un allegato all'atto di cessione di azienda, stando al precetto). Si evidenziava come di tale cessione venisse data comunicazione mediante avviso in Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 35, del 25.3.2021. Si precisava, poi, che, in seno ad una operazione di cartolarizzazione, interveniva la cessione del predetto credito da a . Anche di tale cessione veniva data notizia mediante avviso in Gazzetta CP_6 CP_1
Ufficiale, parte II, n. 98, del 19.8.2021.
A riguardo, giova richiamare la giurisprudenza di legittimità, stando alla quale “in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto”, facendo derivare la conseguenza che non sia sufficiente a fornire la prova della titolarità del credito in capo al cessionario “la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione” (si veda Cass. n. 3405/2024. Nel medesimo senso anche Cass. n. 21821/2023).
Nel caso di specie, è sufficiente osservare come, relativamente alle due cessioni delle quali si dà atto nel precetto (quella fra e e quella fra e , sia possibile evincere, stando alla CP_4 CP_5 CP_5 CP_1 stessa descrizione dei requisiti dei crediti oggetto di trasferimento contenuta nel precetto (neppure risultano presenti in atti copie degli estratti delle Gazzette Ufficiali citate dalla parte), solo elementi molto generici, comunque non idonei ad identificare in modo univoco il credito oggetto di cessione.
In un contesto analogo, la già citata giurisprudenza della Cassazione, conclude che la parte creditrice non abbia fornito “idonea prova dell'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione e, di conseguenza, non fornisce prova della sua legittimazione sostanziale” (si veda la già citata Cass. n. 3405/2024).
3 Una volta ritenuto, allora, che parte attrice/opponente abbia legittimamente esteso l'oggetto del giudizio alla questione concernente la titolarità del credito in capo alla intimante , deve CP_1 concludersi che la documentazione in atti non consenta di pervenire ad una verifica univoca circa la legittimazione attiva di tale cessionaria, mancando in atti la sicura prova della inclusione del credito vantato nei confronti della all'interno delle cessioni succedutesi nel tempo. Pt_1
Deve, dunque, concludersi per l'accoglimento dell'opposizione, dovendosi dichiarare l'insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata sulla base del precetto opposto, in tal senso dovendo interpretarsi la domanda svolta da parte attrice.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo e ridotte in relazione alla particolare concentrazione del presente giudizio, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
In accoglimento dell'opposizione, dichiara l'insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata sulla base del precetto oggetto di opposizione.
Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di (da distrarsi in CP_1 Parte_1 favore dell'avv. Teresa Capasso, che si è dichiarata antistataria) che si quantificano in € 7.052,00 per compensi e in € 1165,50 per spese vive, oltre spese generali, iva e cpa.
Roma, 1.12.2025.
Il Giudice dott. Giuseppe Lauropoli
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione IV
In composizione monocratica, in persona del giudice dr. Giuseppe Lauropoli, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1471 del R.G. dell'anno 2025, trattenuta in decisione in data 18.11.2025 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F: , residente in Roma (Rm), Parte_1 C.F._1 via Oderisi da Gubbio n. 244, rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Capasso, che la rappresenta e difende per procura in atti
- attrice -
E con sede legale in Conegliano (TV), via V. Alfieri 1, iscritta al Registro delle Controparte_1
Imprese di Treviso-Belluno, C.F. e partita IVA e per essa la P.IVA_1 [...] in forza di procura speciale richiamata in atti, con sede legale in Milano, via Controparte_2
Valtellina, 15/17, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi,
C.F. e P.IVA , rappresentata e difesa dall'avv. Alberigo Panini ed elettivamente domiciliata P.IVA_2 presso il suo studio in Roma, via Giovanni Antonio Plana 4, come da procura richiamata in atti
- convenuta/opposta -
CONCLUSIONI
Di seguito le conclusioni di cui agli atti introduttivi delle parti.
Atto di citazione di parte attrice: “(…) Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della presente opposizione:
– in via preliminare e cautelare: sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento della minacciata esecuzione forzata;
– nel merito: accertare e dichiarare la nullità/l'inefficacia/l'invalidità e/o
l'illegittimità del precetto notificato in data 11.12.2024 all' odierna opponente per tutti i motivi e le ragioni di cui in narrativa e per quelle che verranno eventualmente accertate in corso di causa e per l'effetto dichiarare nullo e privo di efficacia l'atto di precetto e che nulla è dovuto dalla Sig.ra in favore di e per essa Parte_1 Controparte_1 alla er le causali di cui al precetto notificato;
- respingere le domande ex Controparte_2 adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate per tutte le ragioni di cui in narrativa e per quelle che verranno accertate in corso di causa. Con riserva di mutare, modificare e/o integrare la domanda a seguito dell'esame del comportamento processuale del convenuto e di articolare mezzi istruttori nei termini e modi di legge. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
1 Comparsa di risposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione, rigettare tutte le domande avversarie, ivi compresa quella cautelare, siccome infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa. E ciò con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese del presente giudizio”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
ha proposto opposizione contro il precetto alla medesima notificato da parte di Parte_1 CP_1
(e, per essa, per il pagamento di un importo di € 100.000,00, nascente
[...] Controparte_2 da una fideiussione dalla medesima prestata in favore della società che aveva originariamente CP_3 contratto mutuo fondiario, in data 25.10.2005, con la Banca Popolare di NA.
La stessa, nel proporre opposizione, articola tre diversi motivi: evidenzia, in primo luogo, la omessa notifica del titolo, precisando come tale adempimento sia certamente dovuto con riguardo al garante;
rileva, in secondo luogo, come nel caso di specie venisse in rilievo un contratto di garanzia autonomo, con l'effetto che la garante avrebbe dovuto prestare il proprio consenso alla cessione del credito, circostanza nel presente caso non verificatasi;
con il terzo motivo di opposizione, l'istante rileva come parte opposta sia decaduta dal potere di agire nei confronti dell'intimata, non essendosi attivata entro sei mesi dalla dichiarazione di fallimento della debitrice principale, ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Si è costituita parte opposta, insistendo per il rigetto dell'opposizione.
In corso di causa venivano depositate memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c. e, stante la natura documentale del giudizio, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 18.11.2025, sulla precisazione delle conclusioni delle parti.
***
1. L'opposizione è suscettibile di accoglimento.
Parte attrice sollevava, con memoria del 22.5.2025, una contestazione in merito alla carenza di legittimazione attiva di parte opposta.
La stessa, in particolare, evidenziava che “non è stata fornita prova dell'inclusione dello specifico credito nel perimetro della cessione”.
Ora, se è vero che un tale rilievo veniva sollevato solo con la prima memoria istruttoria, è altrettanto vero che una tale estensione dell'oggetto del giudizio pare consentita dall'art. 171-ter, comma 1, n. 1,
c.p.c., laddove riconosce alla parte la possibilità di “precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte”.
A riguardo, la giurisprudenza di legittimità, sia pur formatasi con riferimento alla formulazione dell'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. vigente anteriormente alla entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2022, affermava che “la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali” (Cass. n. 30455/2023).
Ebbene, nel presente caso non pare dubbio che entrambi i requisiti indicati dalla Cassazione possano ritenersi ravvisabili, atteso che la questione è stata sollevata con la prima memoria istruttoria, allorché la
2 parte convenuta era ancora nei termini per depositare documentazione integrativa e svolgere eventuali deduzioni sul punto e considerato che la questione concernente la legittimazione attiva della cessionaria era certamente strettamente connessa con le domande originariamente poste a base dell'opposizione.
A fronte di tale, sia pur sintetica, ma comunque tempestiva e ammissibile, contestazione svolta da parte opponente, la documentazione dimessa in atti da parte opposta non pare invero sufficiente a documentare la sussistenza della effettiva titolarità, in capo a , del rapporto controverso. CP_1
Unico atto che possa consentire di ricostruire le vicende relative al credito in parola è costituito dal precetto (doc. 1 di parte opponente).
In tale atto, infatti, si evidenzia che all'origine del credito vi è un atto di mutuo intercorso fra la Banca
Popolare di NA e la nel corso del 2005. Si fa presente, poi, come il credito in parola sia Parte_2 confluito in ulteriormente precisando come sia intervenuta una cessione di azienda, in data CP_4
19.2.2021, fra e in virtù della quale venivano trasferite alla società cessionaria le CP_4 CP_5 attività bancarie relative ad una serie di filiali (filiali che venivano indicate in un allegato all'atto di cessione di azienda, stando al precetto). Si evidenziava come di tale cessione venisse data comunicazione mediante avviso in Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 35, del 25.3.2021. Si precisava, poi, che, in seno ad una operazione di cartolarizzazione, interveniva la cessione del predetto credito da a . Anche di tale cessione veniva data notizia mediante avviso in Gazzetta CP_6 CP_1
Ufficiale, parte II, n. 98, del 19.8.2021.
A riguardo, giova richiamare la giurisprudenza di legittimità, stando alla quale “in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto”, facendo derivare la conseguenza che non sia sufficiente a fornire la prova della titolarità del credito in capo al cessionario “la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione” (si veda Cass. n. 3405/2024. Nel medesimo senso anche Cass. n. 21821/2023).
Nel caso di specie, è sufficiente osservare come, relativamente alle due cessioni delle quali si dà atto nel precetto (quella fra e e quella fra e , sia possibile evincere, stando alla CP_4 CP_5 CP_5 CP_1 stessa descrizione dei requisiti dei crediti oggetto di trasferimento contenuta nel precetto (neppure risultano presenti in atti copie degli estratti delle Gazzette Ufficiali citate dalla parte), solo elementi molto generici, comunque non idonei ad identificare in modo univoco il credito oggetto di cessione.
In un contesto analogo, la già citata giurisprudenza della Cassazione, conclude che la parte creditrice non abbia fornito “idonea prova dell'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione e, di conseguenza, non fornisce prova della sua legittimazione sostanziale” (si veda la già citata Cass. n. 3405/2024).
3 Una volta ritenuto, allora, che parte attrice/opponente abbia legittimamente esteso l'oggetto del giudizio alla questione concernente la titolarità del credito in capo alla intimante , deve CP_1 concludersi che la documentazione in atti non consenta di pervenire ad una verifica univoca circa la legittimazione attiva di tale cessionaria, mancando in atti la sicura prova della inclusione del credito vantato nei confronti della all'interno delle cessioni succedutesi nel tempo. Pt_1
Deve, dunque, concludersi per l'accoglimento dell'opposizione, dovendosi dichiarare l'insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata sulla base del precetto opposto, in tal senso dovendo interpretarsi la domanda svolta da parte attrice.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo e ridotte in relazione alla particolare concentrazione del presente giudizio, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
In accoglimento dell'opposizione, dichiara l'insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata sulla base del precetto oggetto di opposizione.
Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di (da distrarsi in CP_1 Parte_1 favore dell'avv. Teresa Capasso, che si è dichiarata antistataria) che si quantificano in € 7.052,00 per compensi e in € 1165,50 per spese vive, oltre spese generali, iva e cpa.
Roma, 1.12.2025.
Il Giudice dott. Giuseppe Lauropoli
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