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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 284/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PENZA RENATO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2844/2024 depositato il 26/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Favara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249004951785000 TARI 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249004951785000 TARI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249004951785000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291201800005856029000 TARI 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120190006024523000 TARI 2011 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200026626127000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220001831477000 TASI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 con il ricorso in esame, proposto
contro
Agenzia delle Entrate -IS, nonché contro il Comune di Favara ricorre avverso l'intimazione di pagamento n. 291 2024 90049517 85/000 e le indicate cartelle n. 291201800005856029000 presumibilmente notificata il 03/10/2018, n. 29130190006024523000 presumibilmente notificata il
05/06/2019, n. 29120200026626127000 presumibilmente notificata il 16/06/2022 n. 29120220001831477000 presumibilmente notificata il 02/05/2022, per un importo totale di € 2.487,87.
Con il ricorso in esame il contribuente adduce all'atto de quo i seguenti punti di doglianza:
- Prescizione del credito;
- mancata ricezione dell'atto di accertamento del Comune di Favara, chiedendo alla Corte previa sospensione degli effetti dell'intimazione e della cartella di pagamento impugnata, voglia:
1) Ritenere l'opposizione tempestiva, ammissibile, procedibile, fondata in fatto ed in diritto e per gli effetti annullare la predetta l'intimazione di pagamento n n. 291 2024 90049517 85/000 e le indicate cartelle n.
29120180000585602900 presumibilmente notificata il 03/10/2018, n. 29130190006024523000 presumibilmente notificata il 05/06/2019, n. 29120200026626127000 presumibilmente notificata il
16/06/2022 n. 29120220001831477000 presumibilmente notificata il 02/05/2022, per un importo totale di
€ 2.487,87, per uno dei motivi di cui sopra con ogni conseguenza di legge;
e quindi sempre nel merito dire che:
2) il credito riportato nella cartella si è irrimediabilmente prescritto per decorso del tempo con riferimento alle imposte essendo trascorsi più di 5 anni dalla notifica della cartella e l'avviso di intimazione;
in ogni caso i crediti vantati dal comune di Favara si sarebbero altresì prescritti giacché la Tarsu è per l'anno 2009,
2011,2015 e nelle more non è stato notificato nessun atto interruttivo e/o il relativo avviso, con la vittoria anche per quanto concerne le spese ed i compensi come da normativa vigente.
Si è costituita in giudizio, con il deposito di controdeduzioni, Agenzia delle Entrate, IS , eccependo:
- le contestazioni dirette nei confronti dell'amministrazione titolare del diritto di credito, per attività da questa compiute e non evocata in giudizio, siano da considerarsi inammissibili con declaratoria di nullità e/o inammissibilità e/o improcedibilità della domanda non opponibile all'ader evocata in giudizio.
- regolarita della notificazione delle cartelle esattoriali;
- carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle entrate riscossione;
- sospensione della prescrizione per emergenza sanitaria covid-19, chiedendo alla Corte in via preliminare, di accertare e dichiarare inammissibile il ricorso in ordine alle eccezioni relative agli atti di competenza delle amministrazioni titolari dei crediti iscritti a ruolo per violazione della norma di legge e, in ogni caso, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' Agenzia per la riscossione in ordine a tutte le eccezioni relative alla legittimità dei carichi tributari iscritti a ruolo, nonché, dichiarare la carenza di legittimazione del concessionario in ordine a contestazioni relative ad atti sottesi alla cartella di competenza dall'Ente impositore.
Nel merito accertare e dichiarare la piena legittimità ed efficacia dell'atto esattoriale opposto intimazione
Avviso di Intimazione pagamento N. 29120249004951785/000 notificata il 24.05.2024, in subordine nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda ex adverso spiegata, accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità dell'Agenzia Entrate IS e per l' effetto, tenere indenne il Concessionario da ogni effetto conseguente ad una pronuncia di condanna a favore del ricorrente;
In ogni caso: con vittoria di spese competenze e onorari.
Si è costituito in giudizio, con il deposito di controdeduzioni, il Comune di Favara eccependo che la cartella relativa alla tarsu 2019 e 2010 è stata sgravata mentre per i restanti ruoli relativi alle restanti cartelle sono stati regolarmenti notificati gli accertamenti per la maggiore superfice tassabile diversamente da quanto denunciato dal contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di giustizia di I grado di Agrigento, in composizione monocratica, rileva preliminarmente che la cartella n. 29120180005856029000 risulta totalmente sgravata dal Comune di Favara, mentre le restanti cartelle la n. 29120190006024523, la n. 29120200026626127, e la n. 29120220001831477 risultano notificate nei termini di prescrizione della pretesa e non impugnate in precedenza dal contribuente. Tuttavia considerato che trattasi di debiti attinenti alla TARSU ANNO 2011 E TARI ANNO 2015, gli interessi e le sanzioni in esse riportate risultano prescritti nel termine quinquennale secondo la giurisprudenza largamente prevalente e da una norma di diritto comune quale l'art. 2948, n. 4, cod. civ., secondo cui l'obbligazione relativa riveste natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al generalizzato termine di prescrizione quinquennale. Considerate le conclusioni di cui sopra, il ricorso avverso l'intimazione di pagamento è accolto parzialmente come da provvedimento in calce.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Agrigento, in composizione monocratica, accoglie parzialmente il ricorso, per quanto in parte motivata e conferma la pretesa relativamente alle cartelle n. n.
29120190006024523, la n. 29120200026626127, e la n. 29120220001831477 per i soli importi relativi alle tasse comunali con l'esclusione degli interessi e sanzioni. Liquida le spese a favore del ricorrente che si liquidano in complessivi euro 500,00 di cui euro 250,00 a carico del Comune di Favara ed euro 250,00 a carico dell'ADER.
Così deciso in Agrigento, lì 23.01.2026 Il Giudice Monocratico
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PENZA RENATO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2844/2024 depositato il 26/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Favara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249004951785000 TARI 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249004951785000 TARI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249004951785000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291201800005856029000 TARI 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120190006024523000 TARI 2011 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200026626127000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220001831477000 TASI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 con il ricorso in esame, proposto
contro
Agenzia delle Entrate -IS, nonché contro il Comune di Favara ricorre avverso l'intimazione di pagamento n. 291 2024 90049517 85/000 e le indicate cartelle n. 291201800005856029000 presumibilmente notificata il 03/10/2018, n. 29130190006024523000 presumibilmente notificata il
05/06/2019, n. 29120200026626127000 presumibilmente notificata il 16/06/2022 n. 29120220001831477000 presumibilmente notificata il 02/05/2022, per un importo totale di € 2.487,87.
Con il ricorso in esame il contribuente adduce all'atto de quo i seguenti punti di doglianza:
- Prescizione del credito;
- mancata ricezione dell'atto di accertamento del Comune di Favara, chiedendo alla Corte previa sospensione degli effetti dell'intimazione e della cartella di pagamento impugnata, voglia:
1) Ritenere l'opposizione tempestiva, ammissibile, procedibile, fondata in fatto ed in diritto e per gli effetti annullare la predetta l'intimazione di pagamento n n. 291 2024 90049517 85/000 e le indicate cartelle n.
29120180000585602900 presumibilmente notificata il 03/10/2018, n. 29130190006024523000 presumibilmente notificata il 05/06/2019, n. 29120200026626127000 presumibilmente notificata il
16/06/2022 n. 29120220001831477000 presumibilmente notificata il 02/05/2022, per un importo totale di
€ 2.487,87, per uno dei motivi di cui sopra con ogni conseguenza di legge;
e quindi sempre nel merito dire che:
2) il credito riportato nella cartella si è irrimediabilmente prescritto per decorso del tempo con riferimento alle imposte essendo trascorsi più di 5 anni dalla notifica della cartella e l'avviso di intimazione;
in ogni caso i crediti vantati dal comune di Favara si sarebbero altresì prescritti giacché la Tarsu è per l'anno 2009,
2011,2015 e nelle more non è stato notificato nessun atto interruttivo e/o il relativo avviso, con la vittoria anche per quanto concerne le spese ed i compensi come da normativa vigente.
Si è costituita in giudizio, con il deposito di controdeduzioni, Agenzia delle Entrate, IS , eccependo:
- le contestazioni dirette nei confronti dell'amministrazione titolare del diritto di credito, per attività da questa compiute e non evocata in giudizio, siano da considerarsi inammissibili con declaratoria di nullità e/o inammissibilità e/o improcedibilità della domanda non opponibile all'ader evocata in giudizio.
- regolarita della notificazione delle cartelle esattoriali;
- carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle entrate riscossione;
- sospensione della prescrizione per emergenza sanitaria covid-19, chiedendo alla Corte in via preliminare, di accertare e dichiarare inammissibile il ricorso in ordine alle eccezioni relative agli atti di competenza delle amministrazioni titolari dei crediti iscritti a ruolo per violazione della norma di legge e, in ogni caso, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' Agenzia per la riscossione in ordine a tutte le eccezioni relative alla legittimità dei carichi tributari iscritti a ruolo, nonché, dichiarare la carenza di legittimazione del concessionario in ordine a contestazioni relative ad atti sottesi alla cartella di competenza dall'Ente impositore.
Nel merito accertare e dichiarare la piena legittimità ed efficacia dell'atto esattoriale opposto intimazione
Avviso di Intimazione pagamento N. 29120249004951785/000 notificata il 24.05.2024, in subordine nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda ex adverso spiegata, accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità dell'Agenzia Entrate IS e per l' effetto, tenere indenne il Concessionario da ogni effetto conseguente ad una pronuncia di condanna a favore del ricorrente;
In ogni caso: con vittoria di spese competenze e onorari.
Si è costituito in giudizio, con il deposito di controdeduzioni, il Comune di Favara eccependo che la cartella relativa alla tarsu 2019 e 2010 è stata sgravata mentre per i restanti ruoli relativi alle restanti cartelle sono stati regolarmenti notificati gli accertamenti per la maggiore superfice tassabile diversamente da quanto denunciato dal contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di giustizia di I grado di Agrigento, in composizione monocratica, rileva preliminarmente che la cartella n. 29120180005856029000 risulta totalmente sgravata dal Comune di Favara, mentre le restanti cartelle la n. 29120190006024523, la n. 29120200026626127, e la n. 29120220001831477 risultano notificate nei termini di prescrizione della pretesa e non impugnate in precedenza dal contribuente. Tuttavia considerato che trattasi di debiti attinenti alla TARSU ANNO 2011 E TARI ANNO 2015, gli interessi e le sanzioni in esse riportate risultano prescritti nel termine quinquennale secondo la giurisprudenza largamente prevalente e da una norma di diritto comune quale l'art. 2948, n. 4, cod. civ., secondo cui l'obbligazione relativa riveste natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al generalizzato termine di prescrizione quinquennale. Considerate le conclusioni di cui sopra, il ricorso avverso l'intimazione di pagamento è accolto parzialmente come da provvedimento in calce.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Agrigento, in composizione monocratica, accoglie parzialmente il ricorso, per quanto in parte motivata e conferma la pretesa relativamente alle cartelle n. n.
29120190006024523, la n. 29120200026626127, e la n. 29120220001831477 per i soli importi relativi alle tasse comunali con l'esclusione degli interessi e sanzioni. Liquida le spese a favore del ricorrente che si liquidano in complessivi euro 500,00 di cui euro 250,00 a carico del Comune di Favara ed euro 250,00 a carico dell'ADER.
Così deciso in Agrigento, lì 23.01.2026 Il Giudice Monocratico