Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. III, sentenza 26/02/2026, n. 211
CGT2
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità e/o illegittimità dell'atto opposto

    La Corte ha ritenuto che il canone unico, secondo la legge 160/2019, assegna al Comune la titolarità per la riscossione del canone per la pubblicità, anche se gli impianti sono fuori dal centro abitato e su strade di proprietà di altri enti, al fine di coprire gli introiti precedentemente ricavati dai tributi sostituiti. La nuova normativa è in continuità con quella precedente ed esclude duplicazioni d'imposta.

  • Rigettato
    Contenimento della sanzione nel minimo edittale

    La Corte ha respinto l'appello principale, pertanto la richiesta subordinata relativa alla sanzione non è stata accolta.

  • Accolto
    Rigetto delle domande avversarie

    La Corte ha respinto l'appello proposto dall'appellante, confermando implicitamente la sentenza di primo grado e la pretesa del Comune.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. III, sentenza 26/02/2026, n. 211
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
    Numero : 211
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

    Testo completo