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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. III, sentenza 26/02/2026, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 211/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PASI FABRIZIO, Presidente
CASCINI PROSPERO, TO
RINALDI ETTORE, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 315/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bosconero - Piazza Martiri Della Liberta' 1 10080 Bosconero TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente Spa - CF_Resistente
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1127/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 1
e pubblicata il 25/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 44/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: Voglia l'Ecc.mo Corte, previe le più opportune pronunce, respinta ogni diversa domanda, eccezione, istanza in riforma della sentenza impugnata respinta ogni diversa domanda, eccezione, istanza
In via principale, - dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto opposto;
- annullare l'atto opposto;
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda, contenere la sanzione nel minimo edittale;
In ogni caso, con vittoria di spese, onorari e rimborso forfettario ex art. 15 t.f.
Appellato:Voglia la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado adita, ogni ulteriore contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, nel merito, in via principale respingere le domande avversarie in quanto integralmente infondate e illegittime per tutte le motivazioni esposte in narrativa, con conseguente integrale conferma della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Torino n. 1127/2024 depositata il 25.10.2024 Sezione 1, nonché dell'Avviso di accertamento esecutivo n. 2 del 26.05.2023 e della sottesa pretesa creditoria. Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appellante ha impugnato la sentenza 1127\2024 della CGT di primo grado di Torino che ne aveva respinto il ricorso avverso l'avviso di accertamento per il pagamento del Canone Unico anno 2022 per quattro impianti pubblicitari posizionati lungo la statale SS 460 nel territorio del Comune di Bosconero, ma fuori dal centro abitato.
Con il primo motivo l'appellante critica la decisione per aver riconosciuto l'esistenza di due canoni: uno riferito alla pubblicità e uno riferito alla occupazione del suolo spettante quest'ultimo al titolare della strada, mentre la nuova disciplina contenuta nella legge 160\2019 ha carattere innovativo e non può essere letta in continuità con la precedente.
Con il secondo motivo mette ulteriormente in rilievo che in precedenza il D.Lgs 15\11\1993 n. 507, con l'art. 1, stabiliva che la titolarità ad esigere l'imposta comunale di pubblicità era chiaramente in capo al comune nel cui territorio era effettuata, mentre con l'art. 5 ne stabiliva i presupposti. Analogo era lo schema per la COSAP e la TOSAP, ora abrogate. Al contrario la legge 160\2019 non assegna nessuna titolarità esclusiva in capo ai comuni. Né la lettura del comma 819, che fa riferimento agli Enti, può avallare il contrario.
La titolarità del canone trova disciplina nel comma 816, che la attribuisce sia ai comuni, sia alle province, sia alle città metropolitane. Il comma 818 specifica che le strade insistenti nei centri abitati dei comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti sono considerate aree comunali, ma nel caso in esame gli impianti pubblicitari erano collocati fuori dal centro abitato.
Critica altresì la sentenza per aver fatto leva sul comma 817 per avvalorare una titolarità esclusiva in capo al comune, mentre invece il comma in esame si limita prevedere una parità di gettito che è praticabile attraverso la modulazione delle tariffe che peraltro sono state aumentate in molti casi per più di tre volte rispetto alla precedente ICP. Mette ancora in rilievo il disposto del comma 835 secondo cui il canone è poi versato direttamente agli enti che rilasciano la concessione o l'autorizzazione alla occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari.
Nel caso di specie, gli impianti pubblicitari erano installati su strada di proprietà di altro ente (strada statale) situata al di fuori del centro abitato. Il Comune, pertanto, non è né l'ente che ha rilasciato la concessione di occupazione, né quello che ha rilasciato l'autorizzazione pubblicitaria ex art. 23 C.d.S.
L'appellata nelle proprie difese preliminarmente fa rilevare che l'appello non ha riguardato i capi di sentenza relativi al punto 3) dell'atto impugnato ( impianto non provato rimosso) e 4) impianto appartenente ad altro comune (Rivarolo) non provato.
Precisa che la nuova disciplina introdotta dalla legge 160\2019 poggia su due distinti presupposti disciplinati dal comma 819: la occupazione del suolo e la diffusione di messaggi pubblicitari .
La sussistenza dei due distinti presupposti impositivi, è stata confermata anche dal Ministero dell'Economia
e delle Finanze nella nota ris. 18.12.2020 n. 9/DF, il quale ha osservato che “a prescindere dalla previsione di un canone unico, la legge consente comunque di individuare con certezza il gettito derivante dalle diverse fattispecie collegate ai due presupposti”.
Dall'esame delle norme di legge e dal regolamento comunale l'appellata evince che ogni diffusione di messaggi pubblicitari effettuata per il tramite di impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti (Comuni, Provincie, Città metropolitane), purché visibile da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, è assoggetta al CUP. Quando il medesimo cespite - come nel caso che ci occupa – possa potenzialmente dar luogo sia ad un prelievo collegato all'occupazione, sia ad un prelievo collegato alla diffusione di messaggi pubblicitari, ai fini dell'individuazione del soggetto / soggetti titolari della pretesa impositiva , non si può prescindere dal prendere in considerazione i due diversi ed autonomi presupposti impositivi, non rilevando viceversa, in via esclusiva, il “criterio” dell'appartenenza dei tratti di strada in cui insistono i citati mezzi e il “criterio” di quale sia l'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione all'esposizione.
L'appellata mette ancora in rilievo che il legislatore ha inteso stabilire una continuità con la precedente disciplina allorché ha previsto che il nuovo “canone” permettesse ai Comuni di mantenere il pregresso gettito.
Comunque si può affermare che anche con la nuova disciplina la Provincia potrà continuare a pretendere solo la componente di canone unico collegata all'occupazione di suolo pubblico realizzata da impianti pubblicitari su strade provinciali, e non anche quella collegata alla diffusione dei messaggi pubblicitari che risulta in ogni caso, in continuità con i precedenti regimi di tassazione, dovuta al solo Comune, anche ai fini dell'invarianza di gettito. Quindi, per l'appellata, il Comune, per un mezzo pubblicitario, anche se ubicato su strada statale o provinciale o autostrada, potrà pretendere solo il canone per la parte di diffusione di messaggi pubblicitari nel proprio territorio comunale e non anche quello per l'occupazione di suolo pubblico.
Del resto il comma 820 prevede che «L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma». va inteso nel senso che “l'assorbimento del presupposto”, previsto è applicabile solo a quei mezzi pubblicitari dove vi è coincidenza di soggettività attiva.
Precisa ancora l'appellata che insistendo i mezzi pubblicitari su strade AN la stessa non è titolata ad esigere il CUP che spetta solo ai Comuni, province e Città Metropolitane. l'AN è (ancora) pienamente legittimata a richiedere per le strade di sua competenza il pagamento del canone di cui all'art. 27 C.d.S., senza che si possa lamentare alcuna duplicazione con il canone di cui alla L. 160/2019, considerato che, per espressa previsione di legge, entrambi i canoni (CUP e canone concessorio ex art. 27, commi 7 e 8
Cds) sono destinati a coesistere per le strade di proprietà dell'AN .
Ciò posto conclusivamente per l'appellata gli impianti pubblicitari oggetto del presente contenzioso soddisfano il presupposto di cui alla lettera b) dell'art. 1 co. 819 l. 160/2019, in quanto diffondono messaggi pubblicitari entro i confini del territorio comunale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parziali censure che l'appellante ha mosso alle decisione non sono fondate. E' bene comunque osservare che le norme che disciplinano il caso in esame sono oggetto di varie e contrapposte interpretazioni nei vari gradi di merito e nelle diverse giurisdizioni. Al momento non è nemmeno possibile individuare un orientamento maggioritario tanto è difficile per l'interprete trovare appaganti ed unitarie ragioni interpretative.
Fatta questa premessa il collegio ritiene in primo luogo di precisare che il canone unico così come prescrive il comma 816 dell'art. 1 della legge 160 del 2019 "è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo
27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi."
Il comma 817 della citata legge stabilisce che .." Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone" mentre il comma
819 precisa che :" Il presupposto del canone è: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato."
Il successivo comma 820 stabilisce che ."L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma." Il comma 835 a sua volta precisa che :"Il versamento del canone
è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari."
Dal coordinamento delle suddette disposizioni può ricavarsi che la nuova disciplina assegna al comune la titolarità per la riscossione del canone per la pubblicità nella misura idonea a coprire gli introiti in precedenza ricavati dai tributi sostituiti. La nuova normativa si pone dunque in continuità con quella precedente e comunque esclude una duplicazione dell'imposta laddove con il comma 820 dispone che l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.
L'impianto installato fuori dal centro abitato, ma nell'ambito del territorio comunale integra, sia l'occupazione di suolo pubblico, sia la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del comune. Conseguentemente mentre la titolarità per l'occupazione resterà in capo al proprietario della strada , ( salvo quanto disposto dal comma 818), quella per la pubblicità farà capo al Comune.
La suddette conclusioni hanno trovato autorevole conforto anche da parte delle stesse organizzazioni degli enti interessati. Così l'Unione delle Province Italiane con la sua Circolare 18\2\2021 ha precisato che :"Le Province restano titolari del canone unico riferito alla occupazione del suolo pubblico e non anche alla parte riferita al presupposto pubblicitario che resta, come nel previgente quadro normativo, di titolarità del Comune."
Anche l'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale istituito dall'Associazione Nazionale del Comuni Italiani ha avuto modo di chiarire che ." il canone spettante alla Provincia o alla Città metropolitana ed il canone spettante al Comune si basano su due presupposti autonomi e diversi;
ogni ente è un autonomo soggetto attivo ed ha autonoma facoltà regolamentare e tariffaria;
il principio dell'assorbimento stabilito dal comma
820 non può che valere nei confronti di un unico soggetto attivo, e quindi solo nei confronti del Comune, unica ipotesi in cui la medesima occupazione può dar luogo sia ad un prelievo collegato all'occupazione sia ad un prelievo collegato alla diffusione di messaggi pubblicitari, si deve ritenere: a) che le occupazioni di suolo pubblico con mezzi pubblicitari su strade provinciali, sia al di fuori dei centri abitati sia all'interno dei centri abitati di Comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti, siano soggette sia al canone per l'occupazione di suolo pubblico, dovuto alla Provincia o alla Città metropolitana, sia al canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, dovuto al Comune, in continuità con i precedenti regimi di tassazione;
b) che le occupazioni con impianti pubblicitari su suolo comunale possono dar luogo all'applicazione del solo canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, e non anche a quello per l'occupazione del suolo pubblico."
Il Collegio per quanto innanzi respinge il proposto appello e stante la perdurante contrastante giurisprudenza in materia compensa le spese di lite.
P.Q.M.
respinge l'appello. Spese compensate.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PASI FABRIZIO, Presidente
CASCINI PROSPERO, TO
RINALDI ETTORE, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 315/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bosconero - Piazza Martiri Della Liberta' 1 10080 Bosconero TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente Spa - CF_Resistente
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1127/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 1
e pubblicata il 25/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 44/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: Voglia l'Ecc.mo Corte, previe le più opportune pronunce, respinta ogni diversa domanda, eccezione, istanza in riforma della sentenza impugnata respinta ogni diversa domanda, eccezione, istanza
In via principale, - dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto opposto;
- annullare l'atto opposto;
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda, contenere la sanzione nel minimo edittale;
In ogni caso, con vittoria di spese, onorari e rimborso forfettario ex art. 15 t.f.
Appellato:Voglia la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado adita, ogni ulteriore contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, nel merito, in via principale respingere le domande avversarie in quanto integralmente infondate e illegittime per tutte le motivazioni esposte in narrativa, con conseguente integrale conferma della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Torino n. 1127/2024 depositata il 25.10.2024 Sezione 1, nonché dell'Avviso di accertamento esecutivo n. 2 del 26.05.2023 e della sottesa pretesa creditoria. Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appellante ha impugnato la sentenza 1127\2024 della CGT di primo grado di Torino che ne aveva respinto il ricorso avverso l'avviso di accertamento per il pagamento del Canone Unico anno 2022 per quattro impianti pubblicitari posizionati lungo la statale SS 460 nel territorio del Comune di Bosconero, ma fuori dal centro abitato.
Con il primo motivo l'appellante critica la decisione per aver riconosciuto l'esistenza di due canoni: uno riferito alla pubblicità e uno riferito alla occupazione del suolo spettante quest'ultimo al titolare della strada, mentre la nuova disciplina contenuta nella legge 160\2019 ha carattere innovativo e non può essere letta in continuità con la precedente.
Con il secondo motivo mette ulteriormente in rilievo che in precedenza il D.Lgs 15\11\1993 n. 507, con l'art. 1, stabiliva che la titolarità ad esigere l'imposta comunale di pubblicità era chiaramente in capo al comune nel cui territorio era effettuata, mentre con l'art. 5 ne stabiliva i presupposti. Analogo era lo schema per la COSAP e la TOSAP, ora abrogate. Al contrario la legge 160\2019 non assegna nessuna titolarità esclusiva in capo ai comuni. Né la lettura del comma 819, che fa riferimento agli Enti, può avallare il contrario.
La titolarità del canone trova disciplina nel comma 816, che la attribuisce sia ai comuni, sia alle province, sia alle città metropolitane. Il comma 818 specifica che le strade insistenti nei centri abitati dei comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti sono considerate aree comunali, ma nel caso in esame gli impianti pubblicitari erano collocati fuori dal centro abitato.
Critica altresì la sentenza per aver fatto leva sul comma 817 per avvalorare una titolarità esclusiva in capo al comune, mentre invece il comma in esame si limita prevedere una parità di gettito che è praticabile attraverso la modulazione delle tariffe che peraltro sono state aumentate in molti casi per più di tre volte rispetto alla precedente ICP. Mette ancora in rilievo il disposto del comma 835 secondo cui il canone è poi versato direttamente agli enti che rilasciano la concessione o l'autorizzazione alla occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari.
Nel caso di specie, gli impianti pubblicitari erano installati su strada di proprietà di altro ente (strada statale) situata al di fuori del centro abitato. Il Comune, pertanto, non è né l'ente che ha rilasciato la concessione di occupazione, né quello che ha rilasciato l'autorizzazione pubblicitaria ex art. 23 C.d.S.
L'appellata nelle proprie difese preliminarmente fa rilevare che l'appello non ha riguardato i capi di sentenza relativi al punto 3) dell'atto impugnato ( impianto non provato rimosso) e 4) impianto appartenente ad altro comune (Rivarolo) non provato.
Precisa che la nuova disciplina introdotta dalla legge 160\2019 poggia su due distinti presupposti disciplinati dal comma 819: la occupazione del suolo e la diffusione di messaggi pubblicitari .
La sussistenza dei due distinti presupposti impositivi, è stata confermata anche dal Ministero dell'Economia
e delle Finanze nella nota ris. 18.12.2020 n. 9/DF, il quale ha osservato che “a prescindere dalla previsione di un canone unico, la legge consente comunque di individuare con certezza il gettito derivante dalle diverse fattispecie collegate ai due presupposti”.
Dall'esame delle norme di legge e dal regolamento comunale l'appellata evince che ogni diffusione di messaggi pubblicitari effettuata per il tramite di impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti (Comuni, Provincie, Città metropolitane), purché visibile da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, è assoggetta al CUP. Quando il medesimo cespite - come nel caso che ci occupa – possa potenzialmente dar luogo sia ad un prelievo collegato all'occupazione, sia ad un prelievo collegato alla diffusione di messaggi pubblicitari, ai fini dell'individuazione del soggetto / soggetti titolari della pretesa impositiva , non si può prescindere dal prendere in considerazione i due diversi ed autonomi presupposti impositivi, non rilevando viceversa, in via esclusiva, il “criterio” dell'appartenenza dei tratti di strada in cui insistono i citati mezzi e il “criterio” di quale sia l'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione all'esposizione.
L'appellata mette ancora in rilievo che il legislatore ha inteso stabilire una continuità con la precedente disciplina allorché ha previsto che il nuovo “canone” permettesse ai Comuni di mantenere il pregresso gettito.
Comunque si può affermare che anche con la nuova disciplina la Provincia potrà continuare a pretendere solo la componente di canone unico collegata all'occupazione di suolo pubblico realizzata da impianti pubblicitari su strade provinciali, e non anche quella collegata alla diffusione dei messaggi pubblicitari che risulta in ogni caso, in continuità con i precedenti regimi di tassazione, dovuta al solo Comune, anche ai fini dell'invarianza di gettito. Quindi, per l'appellata, il Comune, per un mezzo pubblicitario, anche se ubicato su strada statale o provinciale o autostrada, potrà pretendere solo il canone per la parte di diffusione di messaggi pubblicitari nel proprio territorio comunale e non anche quello per l'occupazione di suolo pubblico.
Del resto il comma 820 prevede che «L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma». va inteso nel senso che “l'assorbimento del presupposto”, previsto è applicabile solo a quei mezzi pubblicitari dove vi è coincidenza di soggettività attiva.
Precisa ancora l'appellata che insistendo i mezzi pubblicitari su strade AN la stessa non è titolata ad esigere il CUP che spetta solo ai Comuni, province e Città Metropolitane. l'AN è (ancora) pienamente legittimata a richiedere per le strade di sua competenza il pagamento del canone di cui all'art. 27 C.d.S., senza che si possa lamentare alcuna duplicazione con il canone di cui alla L. 160/2019, considerato che, per espressa previsione di legge, entrambi i canoni (CUP e canone concessorio ex art. 27, commi 7 e 8
Cds) sono destinati a coesistere per le strade di proprietà dell'AN .
Ciò posto conclusivamente per l'appellata gli impianti pubblicitari oggetto del presente contenzioso soddisfano il presupposto di cui alla lettera b) dell'art. 1 co. 819 l. 160/2019, in quanto diffondono messaggi pubblicitari entro i confini del territorio comunale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parziali censure che l'appellante ha mosso alle decisione non sono fondate. E' bene comunque osservare che le norme che disciplinano il caso in esame sono oggetto di varie e contrapposte interpretazioni nei vari gradi di merito e nelle diverse giurisdizioni. Al momento non è nemmeno possibile individuare un orientamento maggioritario tanto è difficile per l'interprete trovare appaganti ed unitarie ragioni interpretative.
Fatta questa premessa il collegio ritiene in primo luogo di precisare che il canone unico così come prescrive il comma 816 dell'art. 1 della legge 160 del 2019 "è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo
27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi."
Il comma 817 della citata legge stabilisce che .." Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone" mentre il comma
819 precisa che :" Il presupposto del canone è: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato."
Il successivo comma 820 stabilisce che ."L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma." Il comma 835 a sua volta precisa che :"Il versamento del canone
è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari."
Dal coordinamento delle suddette disposizioni può ricavarsi che la nuova disciplina assegna al comune la titolarità per la riscossione del canone per la pubblicità nella misura idonea a coprire gli introiti in precedenza ricavati dai tributi sostituiti. La nuova normativa si pone dunque in continuità con quella precedente e comunque esclude una duplicazione dell'imposta laddove con il comma 820 dispone che l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.
L'impianto installato fuori dal centro abitato, ma nell'ambito del territorio comunale integra, sia l'occupazione di suolo pubblico, sia la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del comune. Conseguentemente mentre la titolarità per l'occupazione resterà in capo al proprietario della strada , ( salvo quanto disposto dal comma 818), quella per la pubblicità farà capo al Comune.
La suddette conclusioni hanno trovato autorevole conforto anche da parte delle stesse organizzazioni degli enti interessati. Così l'Unione delle Province Italiane con la sua Circolare 18\2\2021 ha precisato che :"Le Province restano titolari del canone unico riferito alla occupazione del suolo pubblico e non anche alla parte riferita al presupposto pubblicitario che resta, come nel previgente quadro normativo, di titolarità del Comune."
Anche l'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale istituito dall'Associazione Nazionale del Comuni Italiani ha avuto modo di chiarire che ." il canone spettante alla Provincia o alla Città metropolitana ed il canone spettante al Comune si basano su due presupposti autonomi e diversi;
ogni ente è un autonomo soggetto attivo ed ha autonoma facoltà regolamentare e tariffaria;
il principio dell'assorbimento stabilito dal comma
820 non può che valere nei confronti di un unico soggetto attivo, e quindi solo nei confronti del Comune, unica ipotesi in cui la medesima occupazione può dar luogo sia ad un prelievo collegato all'occupazione sia ad un prelievo collegato alla diffusione di messaggi pubblicitari, si deve ritenere: a) che le occupazioni di suolo pubblico con mezzi pubblicitari su strade provinciali, sia al di fuori dei centri abitati sia all'interno dei centri abitati di Comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti, siano soggette sia al canone per l'occupazione di suolo pubblico, dovuto alla Provincia o alla Città metropolitana, sia al canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, dovuto al Comune, in continuità con i precedenti regimi di tassazione;
b) che le occupazioni con impianti pubblicitari su suolo comunale possono dar luogo all'applicazione del solo canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, e non anche a quello per l'occupazione del suolo pubblico."
Il Collegio per quanto innanzi respinge il proposto appello e stante la perdurante contrastante giurisprudenza in materia compensa le spese di lite.
P.Q.M.
respinge l'appello. Spese compensate.