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Sentenza 2 aprile 2024
Sentenza 2 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 02/04/2024, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Molé all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 02.04.2024 ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. n. 4325/2022
TRA
Parte_1 in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Luciano Coppola,
[...] come in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Anna Di Stefano, CP_1 giusta procura generale alle liti, come in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 27.07.22, la società ricorrente ha convenuto in giudizio l per CP_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare non dovuti dall'esponente i contributi previdenziali di cui all'avviso di irregolarità indicato in epigrafe e riferiti alle annualità 2011-2013-2015- 2016, di cui alla tabella riportata in epigrafe, e per l'importo complessivo di Euro 80.388,57. Dichiarare come non dovute dal ricorrente le relative somme, con ogni conseguente statuizione in ordine all'annullamento dei riferiti ruoli e rideterminazione o annullamento del mentovato avviso. Annullare ogni altro atto conseguente e/o relativo, e, nella non temuta ipotesi in cui i contestati periodi fossero stati iscritti a ruolo, ordinare l'annullamento e la cancellazione dei relativi ruoli e/o avvisi di addebito. Con ogni consequenziale statuizione di diritto, anche di accertamento, estinzione e/o rideterminazione dei titoli
e del diritto di credito sotteso ai medesimi, ed, in specie, di condanna al rimborso di quanto in denegata ipotesi l'odierna esponente fosse costretta a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto venisse ad ella coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, come per legge. Con vittoria di spese e competenze di causa con attribuzione al procuratore per dichiarata antistatarietà” Nello specifico, ha dedotto che in data 21/06/2022 si vedeva recapitata, a mezzo pec, dall' (Sede di Castellammare di Stabia), Controparte_2
l'invito a regolarizzare del 17/06/2022 Protocollo , trasmesso ai sensi Org_1 dell'art. 4, co, 1 del DM 30 gennaio 2015, con il quale gli venivano contestate delle assunte irregolarità contributive, relative a diverse annualità ed in particolare, per quanto d'interesse in questa sede riferite agli anni 2011-2013-2015-2016 e per l'importo complessivo di Euro 80.388,57 . Ha, quindi, eccepito l'omessa o irrituale notifica degli atti presupposti (cartelle esattoriali/avvisi di addebito), l'intervenuta decadenza ex art. 25 d.lgs. 46/1999, la prescrizione per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 3, co.9 e 10 L. 335/95, l'inesistenza del debito contributivo. L' convenuto si è costituto ed ha eccepito, con varie argomentazioni, CP_2
l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso;
ha rappresentato, in particolare, che l'atto impugnato era scaturito dalla richiesta di parte ricorrente di rilascio del DURC e pertanto l' invito costituiva un atto interno, non autonomamente impugnabile, che aveva lo scopo di consentire il recupero del requisito della cd. “correttezza contributiva”, di qui l'inammissibilità del ricorso.
Sulla base della documentazione in atti, questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte, di natura dirimente.
Preliminarmente, si osserva che vertendosi in tema di riscossione dei crediti previdenziali, in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore (Cass. S.U. n. 7514/22).
Ciò posto, la società ha impugnato l'invito a regolarizzare con riferimento ai seguenti titoli: 371 2011 2000322675, 371 2013 0005271778 000 notificato a mezzo raccomandata A/R il 03.04.2014, 371 2013 0005271879 000 a mezzo raccomandata
A/R il 03.04.2014 , 371 2016 0015142764 000 a mezzo pec il 04.11.2016, 371 2015
0013837650 000 a mezzo pec il 25.12.2015. Orbene, la domanda del ricorrente va qualificata come domanda di accertamento negativo del credito.
Invero, anche volendo ritenere l'invito a regolarizzare quale atto endoprocedimentale non autonomamente impugnabile, la fattispecie in esame è riconducibile ad un impugnativa dell'estratto di ruolo atteso che parte ricorrente ha dedotto di aver impugnato l'atto mediante cui è venuta a conoscenza dell'esistenza nei suoi confronti di una pretesa creditoria. In effetti, la Corte di legittimità (Cass. n. 29294 del 2019;
Cass. n. 15603 del 2020) ha avuto modo di affermare che in materia di riscossione di crediti previdenziali, l'impugnazione dell'estratto del ruolo è ammissibile ove il contribuente deduca, come nel caso di specie, la mancata o invalida notifica della cartella, in funzione recuperatoria della tutela prevista dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del
1999, ovvero intenda, come accade nella presente fattispecie, far valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella, in tal caso prospettando - sul piano dell'interesse ad agire - uno stato oggettivo di incertezza sull'esistenza del diritto (anche non preesistente al processo), non superabile se non con l'intervento del giudice (v.Cass. n. 14192 2021).
Da ultimo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 26283/22), nel ritenere applicabile ai processi pendenti l' art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, hanno affermato che tale novella “specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
Orbene, il ricorrente ha dimostrato il proprio interesse ad agire in giudizio anche in base alla citata novella normativa in merito all' impugnabilità del ruolo. La disposizione di cui all'art. 12, comma 4 bis, d. P.R. n. 602/1973, invero, ammette l'impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata, quando il debitore che agisce in giudizio dimostra che l'iscrizione a ruolo può procuragli un pregiudizio: per la partecipazione ad una procedura di appalto, per effetto di quanto è previsto, in materia di contratti pubblici, dall'art. 80, comma 4, del d.lgs. 18/4/2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme dovute a suo favore dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del d.m. 18.1.2008, n. 40, per effetto delle verifiche indicate all'art. 48-bis del d.p.r. 29.9.1973, n. 602, o per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione.
Nel caso che ci occupa, si evince dalla documentazione depositata, che il ricorrente ha ricevuto un DURC negativo, nonché un invito alla regolarizzazione che attesta il grave pregiudizio. Difatti, la società ricorrente ha dedotto di svolgere attività di trasporto merci per conto di terzi per cui le società con cui operava richiedevano il
Documento di regolarità contributiva (Durc) pena la risoluzione del contratto o la mancata esecuzione del medesimo;
in particolare la società , con la quale Org_2 la ricorrente intratteneva rapporti contrattuali di trasporto ex art. 1678 c.c., le comunicava che in mancanza di rinnovo e trasmissione del “Durc” (Documento
Unico di regolarità contributiva), allo stato scaduto, avrebbe provveduto alla sospensione della partita Iva e alla risoluzione del contratto di trasporto stipulato in data 07/06/2018 per inadempimento degli obblighi del Vettore di cui al punto 6.4 del medesimo.
Sussiste, pertanto, l'interesse a promuovere azione di accertamento negativo della sussistenza dei crediti riportati nell'atto impugnato.
Invero, l'opponente impugna la pretesa impositiva, contestando l'avvenuta prescrizione del diritto di procedere alla riscossione per decorso del termine quinquennale di prescrizione, a far data dalla asserita notifica degli avvisi di addebito all'attualità, in assenza di atti interruttivi. Con riferimento all'eccepito decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica della cartella esattoriale/avviso di addebito, l'opposizione deve inquadrarsi nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 Dlgs. 46/99 nonché all'art. 615 c.p.c, essendo volta a far valere una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione ed alla stabilizzazione del titolo esecutivo.
A riguardo, occorre ricordare le decisioni della Suprema Corte, secondo cui in un'azione di mero accertamento l'interesse ad agire non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato d'incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo (tra varie, Cass. n. 16022/02; n.
16262/15), come nel caso di contestazione dell'avvenuta prescrizione del credito in epoca successiva alla notificazione della cartella (Cass., n. 29294/19).
Nella specie, il decorso del termine di prescrizione successivo all'asserita data di notifica degli atti presupposti, non risulta interrotto da validi atti interruttivi notificati al ricorrente.
In conclusione, vanno dichiarati non dovuti i contributi oggetto dell'invito a CP_1 regolarizzare notificato in data 21/06/2022
In ragione della permanenza di contrasti giurisprudenziali sulla questione relativa all'interesse ad agire le spese del giudizio vanno compensate in misura della metà e per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
accoglie l'opposizione e dichiara l'inesistenza del diritto del Concessionario ad agire in via esecutiva in relazione ai contributi oggetto dell'invito a regolarizzare CP_1 notificato in data 21/06/2022 condanna l' e al pagamento in favore di parte ricorrente di metà delle spese di CP_1 lite, liquidate in complessivi euro 2800,00 oltre spese forfetarie, IVA e CPA, con attribuzione e compensa la restante metà.
Si comunichi.
Così deciso in Torre Annunziata il 02.04.2024
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Molé