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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/11/2025, n. 2953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2953 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1766\2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa LE RC Presidente dott.ssa Rossella Milone Consigliere dott.ssa ER IU Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1766 \2024 promossa in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4804/2024 del 7.5.2024
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Elena Del Torre, Parte_1 C.F._1 come da procura acclusa all'atto di citazione in appello, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultima, in Via Monti n. 8, Milano – Email_1 appellante
contro
:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., e per Controparte_1 P.IVA_1 essa quale mandataria con il patrocinio dell'avv. Enrica Maria Ghia, Controparte_2 come da procura acclusa alla comparsa di costituzione e risposta, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultima, in Via Corridoni n. 1, Milano – Email_2 appellata
Oggetto: mediazione, cessione credito
*
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano contrariis reiectis:
- in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto in riforma della sentenza n. 4804/2024 pubblicata in data 7 maggio 2024 emessa dal
Tribunale di Milano – Sezione Sesta Civile dott. Laura Massari annullare la medesima sentenza, accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo e revoca il medesimo decreto ingiuntivo e per l'effetto
l'accoglimento di tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e precisamente “dichiarare l'improcedibilità della domanda giudizio proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo con revoca del medesimo decreto ingiuntivo e in ogni caso revocare, dichiarare nullo e privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 809/2023 (RG 11458/2023) per tutti i motivi dedotti in atto di opposizione e nel presente atto di appello e conseguentemente disattendere tutte le CP_ eccezioni e le istanze sollevate da dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Il tutto, con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa ogni declaratoria, contrariis reiectis, così statuire:
- in via preliminare: dichiarare sin da subito ex. artt. 348bis e 350bis c.p.c. l'inammissibilità della presente impugnazione in mancanza di alcuna ragionevole probabilità di un suo accoglimento;
- sempre in via preliminare: confermare la provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado;
- in via principale e nel merito: respingere l'appello e le domande ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto e diritto e per l'effetto, confermare in toto la gravata sentenza n. 4804/2024, pubblicata in data 07.05.2024 nel giudizio civile di primo grado iscritto al RG n. 12272/2023 innanzi al Tribunale di Milano;
Con vittoria di competenze e spese di entrambi i gradi di giudizio”.
*
pagina 2 di 9
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. L'oggetto del giudizio. ha impugnato la sentenza n. 4804/2024 del Tribunale di Milano che ha rigettato Parte_1
l'opposizione dalla stessa svolta avverso il decreto n. 809\2023 con il quale il Tribunale le aveva ingiunto il pagamento, a favore di della somma di euro 10.928,34 oltre Controparte_1 interessi e spese, condannandola altresì al pagamento delle spese di lite del grado.
B. Il primo grado di giudizio.
(a seguire semplicemente “ ”), aveva ottenuto dal Tribunale di Controparte_1 CP_1
Milano decreto ingiuntivo con il quale era stato ingiunto a l pagamento della somma di euro Pt_1
10.928,24 oltre e interessi e spese, in qualità di cessionaria del credito di relativo al Controparte_3 saldo di un contratto di finanziamento non onorato. si è opposta al suddetto decreto ingiuntivo, contestando la carenza di legittimazione Pt_1
CP_ sostanziale di tanto per mancanza di prova di titolarità del credito, quanto per mancanza di prova CP_ dell'inclusione del credito sub iudice tra quelli ceduti da a . CP_3
, regolarmente costituitasi, ha rilevato su punto che l'atto di cessione del 19.3.2021 è stato CP_1 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3.4.21 e il credito azionato è compreso nell'elenco dei crediti ceduti. Ha osservato altresì che la pretesa creditoria è dimostrata dal contratto di finanziamento e dalla certificazione rilasciata da ai sensi dell'art. 50 TUB (documenti prodotti da IFIS sub docc. 3 e CP_3
7 fascicolo monitorio).
C. La sentenza del Tribunale.
Il primo giudice, dopo aver concesso la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo, ha assegnato alla parte opposta il termine di quindici giorni per introdurre il procedimento obbligatorio di mediazione. CP_ All'udienza successiva a eccepito la nullità della mediazione come introdotta da e ha Pt_1 pertanto chiesto che la domanda fosse dichiarata improcedibile con revoca del decreto opposto.
Il Tribunale, in sede di sentenza, ha ritenuto irrilevanti i rilievi sollevati dall'opponente sul punto.
Riguardo all'addotto mancato inizio del procedimento di mediazione entro il termine di quindici giorni
– il primo giudice ha escluso la natura perentoria del termine di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 28/2010.
Richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte sul punto, ha osservato che ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità ciò che rileva “è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al pagina 3 di 9 mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione” (Cass 9102/2023, Cass
40035/2021).
Riguardo all'ulteriore eccezione sollevata sul punto da relativa alla notificazione effettuata Pt_1 al solo difensore e non già alla parte personalmente – il Tribunale ha richiamato l'art.8 comma 1 D.Lgs
n.28/2010, che prevede che la comunicazione all'altra parte della domanda di mediazione avvenga
“con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione”, previsione rispondente alla esigenza di assicurare la comparizione personale delle parti davanti al mediatore. In particolare, ha osservato che, nel caso di specie, la mediazione è stata disposta dal giudice in pendenza di giudizio, in un ambito e in un momento in cui era già presente e costituito l'avvocato che rappresenta la parte e presso il quale la stessa ha eletto domicilio. Di conseguenza, ha ritenuto la comunicazione effettuata al procuratore idonea a garantire alla parte la conoscenza effettiva del procedimento, nonché la possibilità di partecipare all'incontro di mediazione personalmente.
Premesso quanto sopra, con specifico riferimento al merito della questione, il Tribunale ha rilevato: CP_
- che ha fornito la prova della propria pretesa creditoria con la produzione, già in sede monitoria, del contratto di finanziamento e della certificazione rilasciata da ai sensi dell'art. 50 TUB;
CP_3
- che il contratto azionato non presenta clausole abusive rilevanti rispetto alla pretesa, né sotto il profilo del quantum richiesto a titolo di capitale e di interessi, né in punto di esigibilità (trattasi peraltro di profili non oggetto di contestazione da parte dell'attrice opponente).
Ha quindi concluso affermando che l'unico motivo di opposizione relativo alla carenza di CP_ legittimazione sostanziale di è documentalmente smentito:
- dall'atto di cessione (doc.4 fascicolo monitorio);
- dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (doc.3 prodotto con la comparsa di costituzione) che nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della L. n. 130/1999 ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dall'art. 1264 c.c.;
- dall'elenco dei crediti ceduti (doc.2 prodotto con la comparsa di costituzione), dal quale è rilevabile la corrispondenza tra il numero identificativo di “ndg” e del rapporto “rapporto” con quanto indicato nella comunicazione di cessione (doc.5 fascicolo monitorio) e nella certificazione ex art.50 TUB (doc.7 fascicolo monitorio); CP_
- dalla considerazione che il possesso da parte di dei documenti attestanti il credito fa presumere la titolarità del credito in capo alla stessa.
D. I motivi di appello. pagina 4 di 9 L'appellante ha formulato due motivi di appello.
Con il primo motivo ha lamentato che il procedimento di mediazione non si fosse concluso per inerzia iniziale della controparte, non avendolo quest'ultima intrapreso entro la data fissata dal giudice, e che pertanto la domanda avversa avrebbe dovuto essere dichiarata improcedibile e il decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere revocato.
Sul punto ha osservato che la domanda di mediazione è stata depositata tardivamente, il 7 marzo 2024 - nonostante il termine fosse stato concesso fin dall'udienza del 10 ottobre 2023 - e che al primo incontro innanzi al mediatore dell'11 marzo 2024 veniva disposto un rinvio al 23 aprile 2024, al fine di consentire la convocazione della parte invitata mediante invio di raccomandata a.r. all'indirizzo di residenza. Ha quindi sottolineato che il 23 aprile 2024 ( vale a dire in data successiva all'udienza del 12 marzo 2024) veniva dato atto della conclusione del procedimento di mediazione con esito negativo. Per tali ragioni ha ritenuto la violazione degli artt. 5bis, 8, 11 del D.lgs. n. 28/2010 e ha riproposto gli stessi argomenti già svolti sul punto nel primo grado di giudizio.
Con il secondo motivo ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistere la CP_ legittimazione sostanziale di . CP_ Più precisamente, secondo l'appellante, contrariamente a quanto statuito dal primo giudice, non avrebbe fornito la prova circa la sussistenza della titolarità del credito.
La documentazione prodotta sarebbe infatti inidonea a provare la cessione del credito in oggetto in CP_ favore di , e quindi la qualità di quest'ultima di successore a titolo particolare nel diritto controverso. Più precisamente, parte appellante ha rilevato
- che la controparte non ha prodotto l'Allegato 1 dell'Accordo Quadro e del contratto di cessione, al quale viene fatto rinvio al fine di individuare la categoria di crediti e il credito stesso ceduto;
CP_
- che la certificazione ex art. 50 TUB prodotta da e allegata al ricorso per decreto ingiuntivo (doc.7 CP_ fascicolo monitorio) nulla prova in merito all'effettiva cessione del credito vantato da a , CP_3 trattandosi di documentazione di provenienza unilaterale da attestante unicamente il credito CP_3 vantato da quest'ultima nei confronti di ma non la cessione del medesimo credito a favore Pt_1
CP_ di;
- che la produzione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale (doc.3 comparsa di costituzione) avente ad oggetto “atto di cessione di crediti individuabili in blocco concluso in data 19 marzo 2021 e in data 22 marzo 2021 avente ad oggetto tutti i crediti elencati nel suddetto atto di cessione derivanti da contratti di prestito personale, scoperti di conto corrente, aperture di credito utilizzabili mediante carte di credito e altri anticipi di varia natura risultanti nella titolarità del cedente che alla data del 22 marzo CP_ 2021”, non libera dall'onere di dimostrare l'esistenza della cessione stessa attraverso idonea pagina 5 di 9 documentazione da cui poter ricavare che lo specifico credito per cui agisce sia stato oggetto di cartolarizzazione;
- che l'elenco dei crediti ceduti (doc.2 comparsa di costituzione) prodotto dalla controparte non assolve l'onere della prova suddetta, in quanto si riferisce – non già al rapporto n. 101684482 oggetto di ricorso per decreto ingiuntivo – bensì al rapporto n. 101695151 per l'importo di euro 9,07.
E. La posizione dell'appellata.
Parte appellata ha preliminarmente chiesto di dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione per manifesta infondatezza della stessa, ai sensi degli artt. 348 bis e 350 bis c.p.c.
Nel merito ha insistito per il rigetto dell'appello in quanto infondato, con riferimento ad entrambi i motivi di gravame.
G. Il giudizio di secondo grado
All'esito della prima udienza, il 13.11.2024, il Collegio ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza svolta dall'appellante, condannando altresì quest'ultima al pagamento della pena pecuniaria di euro 500,00. Nel corso della medesima udienza le parti hanno precisato le conclusioni e il Consigliere istruttore ha fissato per la discussione orale, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., l'udienza del 7.1.2026, poi anticipata al 15.10.2025, previa concessione del termine per il deposito delle note conclusive.
All'udienza del 15.10.2025, all'esito della discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia infondato e debba essere rigettato per le seguenti ragioni.
1. Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza in quanto avrebbe illegittimamente ritenuto soddisfatta la condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 28/2010.
La doglianza è infondata.
Le previsioni di cui al Dlgs n. 28\2010 devono essere interpretate in un'ottica complessiva, che tenga conto del rapporto tra le singole disposizioni e della ratio e delle finalità sottese alla normativa, e non in modo letterale e frammentario.
Si osserva anzitutto, in punto di fatto, che nel caso di specie la condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria è stata assolta, in quanto il procedimento è stato avviato da e si è CP_
pagina 6 di 9 concluso, seppur con esito negativo, con la partecipazione di entrambe le parti. Parte on ha Pt_1 presenziato all'incontro fissato per il giorno 11 marzo 2024, pur regolarmente edotta, ed è stato fissato l'ulteriore incontro del 23 aprile 2024, all'esito del quale il procedimento si è infine concluso con verbale negativo.
Parte stata notiziata della mediazione e invitata a parteciparvi tramite il suo procuratore;
la Pt_1 mediazione è stata peraltro disposta dal giudice in pendenza del giudizio, in un ambito e in un momento in cui era già presente un avvocato che rappresentava la parte e presso il quale la stessa aveva eletto domicilio, come correttamente evidenziato anche dal primo giudice.
Pertanto, non vertendosi in ipotesi di perentorietà dei termini, si deve ritenere che la condizione di procedibilità è stata assolta con la conclusione negativa del procedimento. CP_ Inoltre, deve essere ulteriormente precisato che non è stata inerte, essendosi attivata avviando la mediazione in tempo utile per l'udienza, e comunque prima della stessa e all'esito dello svolgimento di trattative tra le parti volte ad una bonaria definizione della questione (come risulta dalle dichiarazioni rese dal legale della parte a verbale, in udienza, innanzi al Tribunale).
Un'interpretazione della norma di segno differente sarebbe pertanto contraria all'esigenza sottesa alla mediazione, vale a dire quella deflattiva del contenzioso, essendo risultato che fosse Pt_1 effettivamente a conoscenza dell'avvio del procedimento di mediazione e che tra le parti non sussistessero possibilità transattive.
2. Anche il secondo motivo di appello non può essere accolto. CP_
ha provato la sussistenza del proprio credito e l'inclusione dello stesso tra quelli ceduti da ha infatti prodotto: CP_3
- il contratto originariamente sottoscritto con (doc.3 fascicolo monitorio), identificato Controparte_3 dal n. 7780650, apposto in alto a destra nella prima pagina del contratto (pag. 2 di 10). Tale numero è altresì riportato alla voce “Id pratica” a pag. 1 del doc.3 che precede la scansione del contratto originale;
il numero di contratto si accompagna al numero “ndg” 0000000088096413 di che identifica tutte le posizioni a lei riferibili. Parte_1
Sia il numero del contratto che l'identificativo “ndg” sono riportati anche all'interno dell'estratto conto di cui al doc.7 del fascicolo monitorio.
Dall'estratto conto si evince che la posizione debitoria di lla data del 31.3.2021 ammontava Pt_1 complessivamente a € 10.928,34, così composto: 1) € 10.830,07 a titolo di capitale, 2) € 9,82 a titolo di interessi ante sofferenza dell'anno precedente e 3) € 87,50 a titolo di interessi ante sofferenza dell'anno corrente, con € 0,71 e € 0,24 quali ulteriori interessi sul capitale.
pagina 7 di 9 CP_ L'importo di € 10.928,34 indicato nell'estratto conto coincide quindi con il credito ingiunto da CP_ con il ricorso monitorio, nonché con il credito oggetto di cessione, di cui ha dato comunicazione a n data 22.03.2021 ai sensi dell'art. 1264 c.c. (doc.5 fascicolo monitorio pag. 3 di 6); Pt_1
- l'avviso sulla Gazzetta Ufficiale, infine, contiene l'indicazione per categorie dei crediti oggetto della cessione in blocco del 19 marzo 2021 (doc.3 comparsa di costituzione pag. 39 di 96). Le categorie dei crediti ceduti sono identificate e consentono quindi l'individuazione dei rapporti oggetto della cessione, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass 17944/2023). CP_ Infine, deve essere considerato che non potrebbe essere legittimamente in possesso della suddetta documentazione contrattuale di prodotta in giudizio, se non in forza della cessione in CP_3 oggetto.
3. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Sono poste a carico dell'appellante e liquidate come da dispositivo a favore dell'appellata, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa n. r.g. 1766/2024 così dispone:
1. respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 4804/2024 pronunciata dal Tribunale di
Milano;
2. condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, Parte_1 liquidate in complessivi € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa;
3. dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Milano, 15.10.2025
Il consigliere est.
ER IU
Il Presidente
LE RC
Minuta redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Martina Spadaro pagina 8 di 9 pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa LE RC Presidente dott.ssa Rossella Milone Consigliere dott.ssa ER IU Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1766 \2024 promossa in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4804/2024 del 7.5.2024
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Elena Del Torre, Parte_1 C.F._1 come da procura acclusa all'atto di citazione in appello, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultima, in Via Monti n. 8, Milano – Email_1 appellante
contro
:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., e per Controparte_1 P.IVA_1 essa quale mandataria con il patrocinio dell'avv. Enrica Maria Ghia, Controparte_2 come da procura acclusa alla comparsa di costituzione e risposta, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultima, in Via Corridoni n. 1, Milano – Email_2 appellata
Oggetto: mediazione, cessione credito
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pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano contrariis reiectis:
- in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto in riforma della sentenza n. 4804/2024 pubblicata in data 7 maggio 2024 emessa dal
Tribunale di Milano – Sezione Sesta Civile dott. Laura Massari annullare la medesima sentenza, accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo e revoca il medesimo decreto ingiuntivo e per l'effetto
l'accoglimento di tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e precisamente “dichiarare l'improcedibilità della domanda giudizio proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo con revoca del medesimo decreto ingiuntivo e in ogni caso revocare, dichiarare nullo e privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 809/2023 (RG 11458/2023) per tutti i motivi dedotti in atto di opposizione e nel presente atto di appello e conseguentemente disattendere tutte le CP_ eccezioni e le istanze sollevate da dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Il tutto, con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa ogni declaratoria, contrariis reiectis, così statuire:
- in via preliminare: dichiarare sin da subito ex. artt. 348bis e 350bis c.p.c. l'inammissibilità della presente impugnazione in mancanza di alcuna ragionevole probabilità di un suo accoglimento;
- sempre in via preliminare: confermare la provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado;
- in via principale e nel merito: respingere l'appello e le domande ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto e diritto e per l'effetto, confermare in toto la gravata sentenza n. 4804/2024, pubblicata in data 07.05.2024 nel giudizio civile di primo grado iscritto al RG n. 12272/2023 innanzi al Tribunale di Milano;
Con vittoria di competenze e spese di entrambi i gradi di giudizio”.
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pagina 2 di 9
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. L'oggetto del giudizio. ha impugnato la sentenza n. 4804/2024 del Tribunale di Milano che ha rigettato Parte_1
l'opposizione dalla stessa svolta avverso il decreto n. 809\2023 con il quale il Tribunale le aveva ingiunto il pagamento, a favore di della somma di euro 10.928,34 oltre Controparte_1 interessi e spese, condannandola altresì al pagamento delle spese di lite del grado.
B. Il primo grado di giudizio.
(a seguire semplicemente “ ”), aveva ottenuto dal Tribunale di Controparte_1 CP_1
Milano decreto ingiuntivo con il quale era stato ingiunto a l pagamento della somma di euro Pt_1
10.928,24 oltre e interessi e spese, in qualità di cessionaria del credito di relativo al Controparte_3 saldo di un contratto di finanziamento non onorato. si è opposta al suddetto decreto ingiuntivo, contestando la carenza di legittimazione Pt_1
CP_ sostanziale di tanto per mancanza di prova di titolarità del credito, quanto per mancanza di prova CP_ dell'inclusione del credito sub iudice tra quelli ceduti da a . CP_3
, regolarmente costituitasi, ha rilevato su punto che l'atto di cessione del 19.3.2021 è stato CP_1 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3.4.21 e il credito azionato è compreso nell'elenco dei crediti ceduti. Ha osservato altresì che la pretesa creditoria è dimostrata dal contratto di finanziamento e dalla certificazione rilasciata da ai sensi dell'art. 50 TUB (documenti prodotti da IFIS sub docc. 3 e CP_3
7 fascicolo monitorio).
C. La sentenza del Tribunale.
Il primo giudice, dopo aver concesso la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo, ha assegnato alla parte opposta il termine di quindici giorni per introdurre il procedimento obbligatorio di mediazione. CP_ All'udienza successiva a eccepito la nullità della mediazione come introdotta da e ha Pt_1 pertanto chiesto che la domanda fosse dichiarata improcedibile con revoca del decreto opposto.
Il Tribunale, in sede di sentenza, ha ritenuto irrilevanti i rilievi sollevati dall'opponente sul punto.
Riguardo all'addotto mancato inizio del procedimento di mediazione entro il termine di quindici giorni
– il primo giudice ha escluso la natura perentoria del termine di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 28/2010.
Richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte sul punto, ha osservato che ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità ciò che rileva “è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al pagina 3 di 9 mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione” (Cass 9102/2023, Cass
40035/2021).
Riguardo all'ulteriore eccezione sollevata sul punto da relativa alla notificazione effettuata Pt_1 al solo difensore e non già alla parte personalmente – il Tribunale ha richiamato l'art.8 comma 1 D.Lgs
n.28/2010, che prevede che la comunicazione all'altra parte della domanda di mediazione avvenga
“con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione”, previsione rispondente alla esigenza di assicurare la comparizione personale delle parti davanti al mediatore. In particolare, ha osservato che, nel caso di specie, la mediazione è stata disposta dal giudice in pendenza di giudizio, in un ambito e in un momento in cui era già presente e costituito l'avvocato che rappresenta la parte e presso il quale la stessa ha eletto domicilio. Di conseguenza, ha ritenuto la comunicazione effettuata al procuratore idonea a garantire alla parte la conoscenza effettiva del procedimento, nonché la possibilità di partecipare all'incontro di mediazione personalmente.
Premesso quanto sopra, con specifico riferimento al merito della questione, il Tribunale ha rilevato: CP_
- che ha fornito la prova della propria pretesa creditoria con la produzione, già in sede monitoria, del contratto di finanziamento e della certificazione rilasciata da ai sensi dell'art. 50 TUB;
CP_3
- che il contratto azionato non presenta clausole abusive rilevanti rispetto alla pretesa, né sotto il profilo del quantum richiesto a titolo di capitale e di interessi, né in punto di esigibilità (trattasi peraltro di profili non oggetto di contestazione da parte dell'attrice opponente).
Ha quindi concluso affermando che l'unico motivo di opposizione relativo alla carenza di CP_ legittimazione sostanziale di è documentalmente smentito:
- dall'atto di cessione (doc.4 fascicolo monitorio);
- dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (doc.3 prodotto con la comparsa di costituzione) che nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della L. n. 130/1999 ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dall'art. 1264 c.c.;
- dall'elenco dei crediti ceduti (doc.2 prodotto con la comparsa di costituzione), dal quale è rilevabile la corrispondenza tra il numero identificativo di “ndg” e del rapporto “rapporto” con quanto indicato nella comunicazione di cessione (doc.5 fascicolo monitorio) e nella certificazione ex art.50 TUB (doc.7 fascicolo monitorio); CP_
- dalla considerazione che il possesso da parte di dei documenti attestanti il credito fa presumere la titolarità del credito in capo alla stessa.
D. I motivi di appello. pagina 4 di 9 L'appellante ha formulato due motivi di appello.
Con il primo motivo ha lamentato che il procedimento di mediazione non si fosse concluso per inerzia iniziale della controparte, non avendolo quest'ultima intrapreso entro la data fissata dal giudice, e che pertanto la domanda avversa avrebbe dovuto essere dichiarata improcedibile e il decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere revocato.
Sul punto ha osservato che la domanda di mediazione è stata depositata tardivamente, il 7 marzo 2024 - nonostante il termine fosse stato concesso fin dall'udienza del 10 ottobre 2023 - e che al primo incontro innanzi al mediatore dell'11 marzo 2024 veniva disposto un rinvio al 23 aprile 2024, al fine di consentire la convocazione della parte invitata mediante invio di raccomandata a.r. all'indirizzo di residenza. Ha quindi sottolineato che il 23 aprile 2024 ( vale a dire in data successiva all'udienza del 12 marzo 2024) veniva dato atto della conclusione del procedimento di mediazione con esito negativo. Per tali ragioni ha ritenuto la violazione degli artt. 5bis, 8, 11 del D.lgs. n. 28/2010 e ha riproposto gli stessi argomenti già svolti sul punto nel primo grado di giudizio.
Con il secondo motivo ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistere la CP_ legittimazione sostanziale di . CP_ Più precisamente, secondo l'appellante, contrariamente a quanto statuito dal primo giudice, non avrebbe fornito la prova circa la sussistenza della titolarità del credito.
La documentazione prodotta sarebbe infatti inidonea a provare la cessione del credito in oggetto in CP_ favore di , e quindi la qualità di quest'ultima di successore a titolo particolare nel diritto controverso. Più precisamente, parte appellante ha rilevato
- che la controparte non ha prodotto l'Allegato 1 dell'Accordo Quadro e del contratto di cessione, al quale viene fatto rinvio al fine di individuare la categoria di crediti e il credito stesso ceduto;
CP_
- che la certificazione ex art. 50 TUB prodotta da e allegata al ricorso per decreto ingiuntivo (doc.7 CP_ fascicolo monitorio) nulla prova in merito all'effettiva cessione del credito vantato da a , CP_3 trattandosi di documentazione di provenienza unilaterale da attestante unicamente il credito CP_3 vantato da quest'ultima nei confronti di ma non la cessione del medesimo credito a favore Pt_1
CP_ di;
- che la produzione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale (doc.3 comparsa di costituzione) avente ad oggetto “atto di cessione di crediti individuabili in blocco concluso in data 19 marzo 2021 e in data 22 marzo 2021 avente ad oggetto tutti i crediti elencati nel suddetto atto di cessione derivanti da contratti di prestito personale, scoperti di conto corrente, aperture di credito utilizzabili mediante carte di credito e altri anticipi di varia natura risultanti nella titolarità del cedente che alla data del 22 marzo CP_ 2021”, non libera dall'onere di dimostrare l'esistenza della cessione stessa attraverso idonea pagina 5 di 9 documentazione da cui poter ricavare che lo specifico credito per cui agisce sia stato oggetto di cartolarizzazione;
- che l'elenco dei crediti ceduti (doc.2 comparsa di costituzione) prodotto dalla controparte non assolve l'onere della prova suddetta, in quanto si riferisce – non già al rapporto n. 101684482 oggetto di ricorso per decreto ingiuntivo – bensì al rapporto n. 101695151 per l'importo di euro 9,07.
E. La posizione dell'appellata.
Parte appellata ha preliminarmente chiesto di dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione per manifesta infondatezza della stessa, ai sensi degli artt. 348 bis e 350 bis c.p.c.
Nel merito ha insistito per il rigetto dell'appello in quanto infondato, con riferimento ad entrambi i motivi di gravame.
G. Il giudizio di secondo grado
All'esito della prima udienza, il 13.11.2024, il Collegio ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza svolta dall'appellante, condannando altresì quest'ultima al pagamento della pena pecuniaria di euro 500,00. Nel corso della medesima udienza le parti hanno precisato le conclusioni e il Consigliere istruttore ha fissato per la discussione orale, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., l'udienza del 7.1.2026, poi anticipata al 15.10.2025, previa concessione del termine per il deposito delle note conclusive.
All'udienza del 15.10.2025, all'esito della discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia infondato e debba essere rigettato per le seguenti ragioni.
1. Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza in quanto avrebbe illegittimamente ritenuto soddisfatta la condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 28/2010.
La doglianza è infondata.
Le previsioni di cui al Dlgs n. 28\2010 devono essere interpretate in un'ottica complessiva, che tenga conto del rapporto tra le singole disposizioni e della ratio e delle finalità sottese alla normativa, e non in modo letterale e frammentario.
Si osserva anzitutto, in punto di fatto, che nel caso di specie la condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria è stata assolta, in quanto il procedimento è stato avviato da e si è CP_
pagina 6 di 9 concluso, seppur con esito negativo, con la partecipazione di entrambe le parti. Parte on ha Pt_1 presenziato all'incontro fissato per il giorno 11 marzo 2024, pur regolarmente edotta, ed è stato fissato l'ulteriore incontro del 23 aprile 2024, all'esito del quale il procedimento si è infine concluso con verbale negativo.
Parte stata notiziata della mediazione e invitata a parteciparvi tramite il suo procuratore;
la Pt_1 mediazione è stata peraltro disposta dal giudice in pendenza del giudizio, in un ambito e in un momento in cui era già presente un avvocato che rappresentava la parte e presso il quale la stessa aveva eletto domicilio, come correttamente evidenziato anche dal primo giudice.
Pertanto, non vertendosi in ipotesi di perentorietà dei termini, si deve ritenere che la condizione di procedibilità è stata assolta con la conclusione negativa del procedimento. CP_ Inoltre, deve essere ulteriormente precisato che non è stata inerte, essendosi attivata avviando la mediazione in tempo utile per l'udienza, e comunque prima della stessa e all'esito dello svolgimento di trattative tra le parti volte ad una bonaria definizione della questione (come risulta dalle dichiarazioni rese dal legale della parte a verbale, in udienza, innanzi al Tribunale).
Un'interpretazione della norma di segno differente sarebbe pertanto contraria all'esigenza sottesa alla mediazione, vale a dire quella deflattiva del contenzioso, essendo risultato che fosse Pt_1 effettivamente a conoscenza dell'avvio del procedimento di mediazione e che tra le parti non sussistessero possibilità transattive.
2. Anche il secondo motivo di appello non può essere accolto. CP_
ha provato la sussistenza del proprio credito e l'inclusione dello stesso tra quelli ceduti da ha infatti prodotto: CP_3
- il contratto originariamente sottoscritto con (doc.3 fascicolo monitorio), identificato Controparte_3 dal n. 7780650, apposto in alto a destra nella prima pagina del contratto (pag. 2 di 10). Tale numero è altresì riportato alla voce “Id pratica” a pag. 1 del doc.3 che precede la scansione del contratto originale;
il numero di contratto si accompagna al numero “ndg” 0000000088096413 di che identifica tutte le posizioni a lei riferibili. Parte_1
Sia il numero del contratto che l'identificativo “ndg” sono riportati anche all'interno dell'estratto conto di cui al doc.7 del fascicolo monitorio.
Dall'estratto conto si evince che la posizione debitoria di lla data del 31.3.2021 ammontava Pt_1 complessivamente a € 10.928,34, così composto: 1) € 10.830,07 a titolo di capitale, 2) € 9,82 a titolo di interessi ante sofferenza dell'anno precedente e 3) € 87,50 a titolo di interessi ante sofferenza dell'anno corrente, con € 0,71 e € 0,24 quali ulteriori interessi sul capitale.
pagina 7 di 9 CP_ L'importo di € 10.928,34 indicato nell'estratto conto coincide quindi con il credito ingiunto da CP_ con il ricorso monitorio, nonché con il credito oggetto di cessione, di cui ha dato comunicazione a n data 22.03.2021 ai sensi dell'art. 1264 c.c. (doc.5 fascicolo monitorio pag. 3 di 6); Pt_1
- l'avviso sulla Gazzetta Ufficiale, infine, contiene l'indicazione per categorie dei crediti oggetto della cessione in blocco del 19 marzo 2021 (doc.3 comparsa di costituzione pag. 39 di 96). Le categorie dei crediti ceduti sono identificate e consentono quindi l'individuazione dei rapporti oggetto della cessione, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass 17944/2023). CP_ Infine, deve essere considerato che non potrebbe essere legittimamente in possesso della suddetta documentazione contrattuale di prodotta in giudizio, se non in forza della cessione in CP_3 oggetto.
3. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Sono poste a carico dell'appellante e liquidate come da dispositivo a favore dell'appellata, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa n. r.g. 1766/2024 così dispone:
1. respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 4804/2024 pronunciata dal Tribunale di
Milano;
2. condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, Parte_1 liquidate in complessivi € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa;
3. dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Milano, 15.10.2025
Il consigliere est.
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Il Presidente
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Minuta redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Martina Spadaro pagina 8 di 9 pagina 9 di 9