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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 21/11/2024, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 870/2023
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Giulia Carleo - Presidente Relatore;
Dott.ssa Marcella Pizzillo - Consigliere;
Dott. Alessandro Brancaccio - Consigliere;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 870/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, a seguito di atto di citazione in riassunzione ex artt. 392 e ss. c.p.c. di rinvio, da parte della
Corte di Cassazione, in relazione alla sentenza n. 1048/2021 della Corte di Appello di
Salerno, seconda sezione civile, emessa in data 23/06/2021, depositata telematicamente in data 24/06/2021, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 14/07/2021 – non notificata, R.G. 21/2021, in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea,
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Vigorito ed elettivamente domiciliato Parte_1 in Salerno (SA), alla Piazza Caduti civili di guerra nr. 1, presso studio difensore,
- appellante/attore in riassunzione –
CONTRO
, in persona del pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, ed elettivamente domiciliato in Salerno, al Corso Vittorio Emanuele, n. 58.
- appellato/convenuto in riassunzione –
********* OGGETTO: Immigrazione - atto di citazione in riassunzione ex artt. 392 e ss. cod. proc. civ. - Annullamento, da parte della Corte di Cassazione, della sentenza in materia di protezione internazionale e riconoscimento dello status di rifugiato.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione ex artt. 392 e ss. cod. proc. civ. notificato a mezzo pec in data 14/08/2023 al Parte_2
di Salerno, in persona del Ministro pro-tempore,
[...] presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno e iscritto a ruolo in pari data,
l'appellante/attore in riassunzione, riassumeva la causa ex artt. 392 e ss. cod. Parte_1 proc. civ. innanzi all'intestata Corte di Appello di Salerno a seguito di ricorso per Cassazione
R.G. n. 4684/2022, conclusosi con Ordinanza n. 13664/2023 all'udienza del 27/02/2023, resa dalla prima sezione civile, depositata in cancelleria e pubblicata in data 18/05/2023, con la quale la Suprema Corte di Cassazione rigettava il primo motivo, accoglieva il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo. Pertanto, cassava la sentenza impugnata n. 1048/2021 della Corte di Appello di Salerno, seconda sezione civile, emessa in data 23/06/2021, depositata telematicamente in data 24/06/2021, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 14/07/2021 – non notificata, con rinvio alla Corte di Appello di Salerno in diversa composizione per il riesame e per la liquidazione delle spese di legittimità.
Per una compiuta ed esaustiva ricostruzione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel primo grado di giudizio, con ricorso ex art. 35 D.Lgs. 25/2008 in materia di riconoscimento della protezione internazionale, secondo le forme del rito sommario di cognizione ex art. 702-bis e ss. c.p.c., il ricorrente premetteva di essere cittadino Parte_1 pakistano e di aver fatto ingresso in Italia in data 07/05/2016 presentando in pari data domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato. In data 13/02/2017 veniva ascoltato dalla di Parte_2
Salerno: in sede di audizione, l'odierno attore in riassunzione esponeva che, a causa di debiti di famiglia, era stato costretto ad uscire dal Pakistan in data 06/10/2014 con un visto turistico per il Sudan e da qui aveva raggiunto la Libia ove aveva vissuto per due anni prima a Sabrata,
pag. 2/13 poi a Tripoli per un altro anno. Riferiva ancora che negli anni di permanenza in Libia aveva lavorato dapprima come carrozziere, poi come saldatore, tuttavia a causa della paga bassa e della guerra era dovuto scappare in Italia. All'esito dell'audizione del ricorrente, con provvedimento prot. ID SA0002661 emesso in data 13/02/2017 e notificato in data
13/04/2017, la Parte_2
di Salerno rigettava la richiesta di protezione internazionale in capo al
[...] ricorrente non ritenendo sussistenti i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 5 D.Lgs. n. 286/1998; il provvedimento di rigetto veniva impugnato innanzi al Tribunale di Salerno, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
Chiedeva al Tribunale di Salerno, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, di accogliere le seguenti conclusioni: “In via preliminare, dichiarare la sospensione del provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 35, comma 6 D.Lgs. 25 del 2008 e ordinare alla Questura competente il rilascio di un permesso di soggiorno che legittimi la permanenza del ricorrente sul territorio italiano fino alla definizione del presente giudizio;
in via principale accertare e dichiarare l'esigenza di una protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 35 del 2007, ordinare alla questura competente il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria in favore del ricorrente nonché il titolo di viaggio;
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'autorità giudiziaria adita non ritenesse sussistere nel caso de quo i presupposti per l'applicabilità della protezione sussidiaria, accertarsi e dichiararsi il diritto dell'esponente all'ottenimento di un permesso per motivi umanitari ex art. 5 comma 6 d.lgs. 286/1998. in via ulteriormente subordinata accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente all'asilo costituzionale sul territorio nazionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 comma 3° Costituzione”. In via istruttoria, chiedeva ammettersi interrogatorio libero del ricorrente. Instauratosi il contraddittorio, nonostante la ritualità della notifica dell'atto introduttivo, non si costituiva in giudizio il , quale parte resistente, di Parte_2 cui veniva dichiarata la contumacia, mentre il Pubblico Ministero concludeva per il rigetto del ricorso;
fissata la prima udienza per il 13/11/2017 e differita con plurimi rinvii al
17/09/2020, la causa veniva celebrata mediante trattazione scritta, al cui esito il Tribunale si riservava. Con ordinanza del 01/10/2020, depositata telematicamente in data 09/12/2020
e comunicata dalla cancelleria in data 10/12/2020, il Tribunale di Salerno, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 17/09/2020 e previo richiamo dei principi generali in materia pag. 3/13 di protezione internazionale, rigettava la richiesta di protezione internazionale non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato;
il Tribunale, inoltre, riteneva non meritevole di accoglimento anche la richiesta di permesso di soggiorno temporaneo per motivi umanitari. La mancata costituzione nel giudizio del
[...]
esonerava il Tribunale dalla pronuncia sulle spese di lite. Con ricorso in appello Parte_2 ex art. 35 D.Lgs. 25/2008 in materia di riconoscimento della protezione internazionale, secondo le forme del rito sommario di cognizione ex art. 702-quater e ss. c.p.c., depositato e iscritto a ruolo in data 11/01/2021 innanzi alla Corte di Appello di Salerno, il ricorrente in appello, censurava l'impugnata ordinanza sulla base dei seguenti motivi: “1. error Parte_1 in judicando ed in procedendo - errata interpretazione ed applicazione del dato normativo - difetto assoluto
d'istruttoria - inadeguatezza della motivazione. Violazione di legge: art.127 c.p.c.; 2. della protezione sussidiaria;
3. della protezione umanitaria”; chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata ordinanza, di riconoscere il diritto alla protezione internazionale nella forma della protezione sussidiaria o, in via gradata, della protezione umanitaria o ancora più gradata della protezione speciale ex D.L. 130 /2020 (a tal proposito depositava Parte_3
Contratto di apprendistato professionalizzante del 04.06.2019, Buste paga giugno-settembre
[...]
2019, cfr. doc. allegati R.G. 1455/2018, Corte Appello Salerno). In via istruttoria, chiedeva sentirsi l'appellante, ammettersi documentazione probatoria e acquisirsi informativa precisa e aggiornata. Instauratosi il contraddittorio, nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva in giudizio il , quale parte resistente in appello, di cui veniva Parte_2 dichiarata la contumacia;
fissata la prima udienza per il 22/04/2021 e depositate le note di trattazione scritta, la causa veniva introitata a sentenza con la concessione del termine di 60 giorni per il deposito della comparsa conclusionale e veniva decisa con la sentenza n.
1048/2021, emessa in data 23/06/2021, depositata telematicamente in data 24/06/2021, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 14/07/2021 – non notificata, con la quale la Corte di Appello di Salerno, previa ricostruzione del quadro normativo di riferimento in materia di protezione internazionale, riteneva non sussistenti le condizioni per la concessione dell'invocata protezione. Pertanto, confermava l'ordinanza impugnata e compensava integralmente le spese di lite stante la contumacia della parte resistente in appello.
Avverso la sentenza n. 1048/2021 della Corte di Appello di Salerno, ricorreva Parte_1 in Cassazione con ricorso depositato in data 24/02/2022, R.G. 4684/2022, affidando il pag. 4/13 ricorso a 5 motivi: “1. error in iudicando, in relazione all'art. 360, c. 1 n. 5 c.p.c. per violazione degli artt. 2 c.1, lett. g), 3 c. 3 e 5, 5, c.1 lett. c), 6 e 14 lett. b) d.lgs 251/07 e art. 8, c.3, d.lgs 25/2008 per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e relativo al rischio di danno grave rilevante ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria nell'ipotesi indicata alla lett. b) dell'art.
14 Dlgs 251/2007; 2. error in iudicando art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione in relazione al riconoscimento della tutela dell'art. 14 lett. c) d.lgs 251/07;
3. error in iudicando art. 360 c.1 n. 3 c.p.c. – violazione dell'art. 8 c.3, art. 35 bis, 9° comma del d.lgs
25/08 e dell'art. 14 lett. c) d.lgs 251/07; 4. error in iudicando - art. 360 c.1 n. 5 c.p.c. – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione in relazione all'integrazione lavorativa e al riconoscimento della tutela ex artt. 5, 6, 19 d.lgs 286/98; 5. error in iudicando art. 360 co.1 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 19, c.
1.1 e 1.2 d.lgs 286/98”. Con Ordinanza n. 13664/2023 pronunciata all'udienza del 27/02/2023, depositata in cancelleria e pubblicata in data 18/05/2023, la
Corte Suprema di Cassazione, prima sezione civile, così statuiva:
✓ riteneva infondato il primo motivo, in quanto «la Corte di Appello, contrariamente a quanto in esso asserito, ha preso in esame tutti i fatti storici posti a sostegno della domanda, rilevando che le motivazioni che avevano indotto il ricorrente ad abbandonare il Pakistan anni prima erano attinenti esclusivamente alla sua sfera personale e privata, non avendo egli allegato di essere stato condannato o ricercato dallo Stato per essere processato per la mancata restituzione del prestito»;
✓ riteneva fondati il secondo e il terzo motivo – scrutinati congiuntamente stante la loro intima connessione - in relazione alla mancata acquisizione dell'informativa aggiornata sui fatti e sulla situazione del Pakistan omettendo in tal modo la disamina del rischio concreto ed effettivo postulato dalla disposizione legislativa e in relazione alla omessa attivazione dei poteri istruttori officiosi della Corte non compiendo alcuna disamina delle fonti prodotte dal ricorrente e non specificando le fonti di informazioni utilizzate;
✓ riteneva fondati il quarto e il quinto motivo – esaminati congiuntamente
– in quanto «la corte del merito, nel valutare la condizione di vulnerabilità del richiedente, abbia completamente omesso di esaminare il profilo della violazione dell'art. 8 CEDU, non attribuendo alcuna rilevanza al proficuo percorso di integrazione compiuto dal ricorrente (del quale non ha messo in dubbio
l'esistenza, ma ha ritenuto, in maniera del tutto apodittica e generica, la non sufficienza)»;
pag. 5/13 ✓ pertanto, in accoglimento del secondo, terzo, quarto e quinto motivo la Corte di legittimità cassava la sentenza impugnata, con rinvio della causa davanti alla Corte
d'Appello di Salerno in diversa composizione per il riesame e anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Con il presente atto di citazione in riassunzione ex artt. 392 e ss. c.p.c., Parte_1 riassumeva la causa innanzi all'intestata Corte di Appello di Salerno per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via principale, riconoscere il diritto alla protezione sussidiaria ai sensi degli articoli 2, lett. g) 14, lett. b) e c) d.lgs 251/07; • in via gradata, riconoscere il diritto alla protezione umanitaria ai sensi del previgente art. 32, c.3, d.lgs 25/2008, e/o il diritto alla protezione speciale ex art.
19 c.
1.1. e 1.2 d.lgs 286/98 nel testo previgente;
• con richiesta di liquidazione del compenso professionale del giudizio di legittimità con onere a carico dell'Erario in favore del sottoscritto difensore;
• con liquidazione delle competenze professionali del presente giudizio di riassunzione con onere a carico dell'Erario”.
Instauratosi il contraddittorio, con memoria difensiva depositata telematicamente in data
25/09/2023, si costituiva in giudizio il , che in via preliminare Controparte_1 eccepiva il difetto di legittimazione passiva nei giudizi di opposizione ai provvedimenti di diniego di ammissione al gratuito patrocinio, nonché di revoca del beneficio, nel merito chiedeva di rigettare l'atto di citazione in riassunzione perché inammissibile e infondato in fatto e in diritto. Fissata la prima udienza per il 07/12/2023, disposta la trattazione del giudizio ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs. n. 149/2022,
l'appellante/attore in riassunzione depositava le note di trattazione scritta, al cui esito la Corte rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21/03/2024 e poi all'udienza del
13/06/2024, che celebrata ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs. n.
149/2022, mediante il deposito di note scritte in sostituzione di udienza, la causa veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Depositate note conclusive da parte dell'appellante/attore in riassunzione, il fascicolo veniva rimesso al
Collegio per la decisione e la causa viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'atto di citazione in riassunzione ex artt. 392 e ss. c.p.c. così come proposto dall'appellante/attore in riassunzione, è meritevole di accoglimento per le Parte_1 ragioni che di seguito verranno esposte.
pag. 6/13 Preliminarmente, questo Collegio osserva come il giudizio di rinvio costituisca la fase rescissoria del giudizio di Cassazione: detto giudizio è soggetto a vincoli precisi in relazione alle questioni devolute e a quanto su di essi statuito dalla Corte superiore, pertanto, il giudizio di rinvio si svolge sui soli punti sui quali è caduta la censura della Corte di Cassazione la quale, nel censurare la sentenza affetta da vizio, determina il contenuto sostitutivo cui il giudice inferiore dovrà conformarsi.
Ripercorsa l'intera vicenda giudiziaria e individuato il punctum dolens della decisione cassata, prima di esaminare il merito della vicenda secondo l'interpretazione fornita dal giudice di legittimità, occorre ricostruire il quadro normativo di riferimento della vicenda in esame.
Come è noto, l'art. 10, comma 3, Cost. stabilisce che “lo straniero, al quale sia impedito nel suo
Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge” e la Corte di Cassazione a Sezioni
Unite (sent. n. 4674/1997 e n. 907/1999) ha statuito che l'asilo costituzionale è un diritto soggettivo perfetto, il cui riconoscimento può essere richiesto direttamente al Giudice ordinario, seppure in assenza di una normativa che ne definisca i contenuti.
Nell'ordinamento italiano, il sistema della protezione internazionale è pluralistico ed è fondato su tre pilastri: 1) riconoscimento dello status di rifugiato, 2) riconoscimento dello status di protezione sussidiaria e 3) riconoscimento dello status di protezione umanitaria;
tali istituti costituiscono attuazione del diritto di asilo previsto dall'art. 10, comma 3, Cost. (Cass.
n. 26887/2013, n. 10686/2012); in particolare, la protezione umanitaria è stata oggetto di una significativa evoluzione normativa, dapprima con il D.L. n. 113/2018 che ha abrogato la citata protezione umanitaria e ha introdotto nell'ordinamento italiano la c.d. protezione speciale, la quale si distingue sia dalla protezione umanitaria precedentemente esistente sia dalla protezione temporanea, poi con il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, poi conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 173, che ha ripristinato parzialmente l'art. 5, comma 6, TU 286/98 (senza la clausola delle «serie ragioni umanitarie» e senza espressa previsione del rilascio del permesso da parte del questore), e da ultimo con il D.L. 10 marzo 2023, n. 20, poi conv. in l. 5 maggio
2023, n. 50. Le intervenute novelle legislative e susseguenti discipline non trovano applicazione nel caso de quo e valgano a riguardo le seguenti considerazioni.
La domanda di protezione dell'odierno appellante/attore in riassunzione è stata presentata al momento del suo sbarco in Italia, nel porto di Salerno, in data 07/05/2016, quindi in una pag. 7/13 data anteriore all'entrata in vigore dei D.L. n. 113/2018, n. 130/2020 e n. 20/2023: le Sezioni
Unite hanno chiarito che la normativa introdotta con il decreto legge n. 113/2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n.
286/1998 e disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (05/10/2018) del medesimo Decreto Legge;
tali domande vanno dunque scrutinate sulla base delle norme in vigore al momento della loro presentazione (Cass. SS.UU. n.
29459/2019). Del pari, la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi circa l'applicabilità o meno in grado di appello dello ius supervenies rappresentato dalla nuova disciplina della protezione speciale introdotta dal D.L. 130/2020 e facendo applicazione dei principi generali già enunciati dalle Sezioni Unite n. 29459/2019, ha osservato che è la presentazione della domanda che identifica e attrae il regime normativo della protezione per ragioni umanitarie da applicare (Cass. n. 26701/2023); analoghe considerazioni valgono per la disciplina introdotta con il D.L. 20/2023 in quanto – per espressa previsione normativa - alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto e ai procedimenti pendenti continua ad applicarsi la disciplina previgente. Dalle richiamate pronunce emerge con chiarezza che è la data di presentazione della domanda, nonché la pendenza del giudizio alla data di entrata in vigore della nuova normativa, che opera da discrimen tra l'applicabilità della nuova normativa e quella precedentemente in vigore (Cass. n. 8400/2023); è chiaro, quindi, che alla fattispecie a giudizio deve applicarsi la disciplina della protezione umanitaria anteriore alle modifiche apportate nel 2018, in virtù dell'interpretazione avallata dalle Sezioni Unite, sia nel
2020 e nel 2023, alla luce delle specifiche disposizioni transitorie all'uopo dettate dal legislatore (Cass. n. 21250/2023).Nel caso di specie, dunque, le norme regolatrici della fattispecie sono l'art. 5, comma 6, e l'art. 9, commi 1 e 1.1, T.U. Imm., nel testo anteriore alle modifiche recate dal D.L. 113/18, l'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 25.1.2008 n. 25, nel testo anteriore alle modifiche recate dal D.L. 113/18, l'art. 11, comma 1, lett. "c" ter, e l'art. 28, lett. "d" del D.P.R. 31.8.1999 n. 394, nel testo anteriore alle modifiche recate dal
D.L. 113/18. Richiamata la normativa applicabile al caso concreto e la relativa disciplina, occorre scrutinare la richiesta avanzata dall'appellante/attore in riassunzione che, in primo grado, aveva chiesto riconoscersi in via principale la protezione sussidiaria, in via subordinata l'ottenimento di un permesso per motivi umanitari e in via ulteriormente subordinata il diritto pag. 8/13 all'asilo costituzionale sul territorio nazionale (cfr. ricorso introduttivo in primo grado p. 11); in grado di appello, aveva chiesto riconoscersi in via principale in capo all'appellante il diritto alla protezione internazionale nella forma della protezione sussidiaria, in via gradata il diritto alla protezione internazionale nella forma della protezione umanitaria, in via ancora più gradata la protezione speciale ex D.L. 130/2020, richieste queste reiterate anche nell'odierno giudizio di riassunzione a seguito della sentenza cassata (cfr. ricorso in appello ex art. 702-quater
c.p.c., pag. 15 e atto di citazione in riassunzione p. 14).
Orbene, ritiene questo Collegio che possa trovare accoglimento, in via gradata, la richiesta di protezione umanitaria così come avanzata dall'appellante per le ragioni in fatto e in diritto di seguito esposte. Difatti, le disposizioni normative richiamate attribuiscono alla protezione umanitaria una configurazione distinta ed autonoma rispetto alle due forme di protezione maggiore (il rifugio e la protezione sussidiaria): la protezione umanitaria è una protezione nazionale, complementare rispetto alla protezione cd. internazionale, in quanto essa non è regolata dal diritto dell'Unione europea, che si limita a contemplarla e rinvia alla legislazione degli Stati membri, i quali la possono discrezionalmente riconoscere. La protezione umanitaria, nella qualificazione data dalla Corte di legittimità, è definita come un «"catalogo aperto", legato a ragioni non necessariamente fondate sul fumus persecutionis o sul pericolo di danno grave per la vita o per l'incolumità psicofisica secondo la declinazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 251 del 2007» (Cass.
n. 26566/2013): ritengono i giudici di legittimità che le situazioni c.d. vulnerabili, da proteggere alla luce degli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato italiano, possono quindi derivare da cause non normativamente tipizzate e non necessariamente riconducibili ad un minus rispetto alle situazioni per le quali l'ordinamento appresta le misure tipiche dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria (cfr., Cass. n. 23604/2017, Cass.
n. 28990/2018). Il diritto al permesso di soggiorno umanitario è stato quindi considerato, al pari delle forme di protezione maggiore, rispetto alle quali risulta complementare, manifestazione attuativa del diritto di asilo di cui all'art. 10, comma 3, Cost. (cfr. Cass. n.
30658/2018). Tuttavia, il giudice di merito, ai fini della valutazione dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, è tenuto ad effettuare una valutazione comparativa tra il grado d'integrazione effettiva nel nostro Paese e la situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente nel Paese d'origine: apripista in tale prospettiva di valutazione fu la sentenza n. 4455/2018 della Corte di Cassazione, a cui fece da pendant la pag. 9/13 pronuncia a Sezioni Unite della Cassazione n. 29459/2019): «l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l'esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato». Le successive pronunce di legittimità si inserirono nel solco così tracciato, mentre altre introdussero il principio della «comparazione attenuata» che permetteva al giudice, ove risultasse in giudizio una situazione di particolare o eccezionale vulnerabilità, di valutare con minor rigore il «secundum comparationis», costituito dalla situazione oggettiva del paese di rimpatrio, con relativa attenuazione dei criteri rappresentati “dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (così Cass. n. 1104/2020, Cass.
n. 20894/2020). Il presunto impasse determinato dal principio della «comparazione attenuata» è stata radicalmente superata con la pronuncia a Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/2021 che ha ribadito l'attualità e la continuità della precedente pronuncia a SS.UU. n. 29459/2019, anche se con dei correttivi: il focus della comparazione va centrato proprio sul rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo quali definiti nelle Carte sovranazionali (in particolare l'art. 8
CEDU la cui protezione concerne l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in
Italia: relazioni familiari, ma anche affettive, sociali, lavorative ed economiche, le quali concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità) e nella Costituzione italiana [in particolar modo è alla luce degli artt. 2 e 3 Cost. che va individuato il senso e la tecnica della comparazione da effettuare tra ciò che il richiedente lascia in Italia e ciò che egli troverà nel suo Paese di origine, dovendo cioè valutarsi, nel giudizio sulla vulnerabilità, non solo il rischio di danni futuri - legati alle condizioni oggettive e soggettive che il migrante (ri)troverà nel Paese di origine - ma anche il rischio di un danno attuale da perdita di relazioni affettive, di professionalità maturate, di osmosi culturale riuscita]. Pertanto, si dovrà instaurare una relazione di proporzionalità inversa tra fatti giuridicamente rilevanti, con l'ulteriore precisazione che tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alle condizioni soggettive e oggettive del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano, senza pag. 10/13 che l'esame del livello di integrazione raggiunto in Italia abbia rilievo, isolatamente ed astrattamente considerato. Nel caso di specie è opportuno considerare che l'appellante/attore in riassunzione, anche alla luce del diverso tempo trascorso dal suo espatrio (maggio 2016), ha raggiunto un adeguato grado d'integrazione nel tessuto socio- economico e culturale, dimorando stabilmente in Agropoli (SA), alla Via Vignagrande n. 23
(cfr. certificato contestuale di residenza e di stato di famiglia del 11/05/2023), titolare di permesso di soggiorno per richiesta asilo n. rilasciato dalla Questura di Salerno il 24/02/2020, Numero_1 conseguendo attestato di conoscenza della lingua italiana (cfr. attestato del 19/06/2023), attestato dell'Associazione “il Barracuda” (cfr. attestato del 20/05/2022), lavorando in maniera regolare e continuativa presso diversi datori di lavoro così come dimostrato dagli Estratti
Conto Previdenziale del 09/06/2023 e del 07/12/2023 e Comunicazioni Obbligatorie
Unificate UniLav (cfr. doc. allegati all'atto di riassunzione), nonché alla attualità con regolare contratto di lavoro a tempo determinato presso “Bufano Bruno”, con qualifica di operaio di livello C Colf (nn. 5 buste paga novembre 2023-maggio 2024 cfr. doc allegati). Tale livello d'integrazione raggiunto in Italia dall'appellante/attore in riassunzione (provato sulla base dei documenti prodotti dal medesimo) va valutato alla luce di altri presupposti, quali la garanzia dell'esercizio delle libertà fondamentali in caso di rientro nel Paese d'origine, al fine di verificare se tale rientro determini una non tollerabile privazione dell'esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo intangibile e costitutivo della dignità personale. Nell'ambito della valutazione comparativa sopra richiamata, è opportuno considerare che un eventuale rimpatrio esporrebbe l'appellante/attore in riassunzione ad un traumatico e grave regresso socioeconomico e a una situazione di grave vulnerabilità e privazione dei diritti umani fondamentali. Tale situazione di estrema indigenza in cui egli rischierebbe di trovarsi per ragioni individuali in caso di rimpatrio, si inserisce in un contesto socioeconomico complessivo non di certo favorevole, e va comparata con il serio percorso d'integrazione, intrapreso da anni sul territorio nazionale, il quale consente di garantire al richiedente un'esistenza libera e dignitosa. Pertanto la richiesta di protezione umanitaria deve essere accolta. In relazione alle spese processuali, la Corte di Cassazione ha rinviato alla Corte di
Appello di Salerno anche per la liquidazione delle spese di legittimità. A riguardo, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Corte quello secondo cui (Cass. n.
15506/2018) il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di Cassazione anche pag. 11/13 perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato (conf. Cass. n.
7243/2006). Nel caso concreto l'appellante/attore in riassunzione risulta aver presentato istanza di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato accolta con Prot. N. 2023/8128 del
20-21/07/2023 (cfr. doc. allegato all'atto di riassunzione) e di aver depositato relative istanze di liquidazione del procedimento di Cassazione e della Corte d'Appello ex art. 392 c.p.c. A tal uopo, si ricorda che nella intervenuta ammissione dell'istante al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale (come nel caso di specie), non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'Amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi degli artt. 82 e 83, comma 3, del D.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento. Vista la normativa, nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. proposto dall'appellante/attore in riassunzione, Parte_1
a seguito del ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 1048/2021 della Corte di Appello di Salerno, seconda sezione civile, emessa in data 23/06/2021, depositata telematicamente in data 24/06/2021, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 14/07/2021 – non notificata, R.G. 21/2021, in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie l'istanza per il riconoscimento della protezione umanitaria e per l'effetto ordina alla Questura di Salerno il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari in favore di Parte_1
2. Nulla per le spese.
La Corte dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante/attore in riassunzione, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
pag. 12/13 Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 07/11/2024
Il Presidente relatore/estensore
Dott.ssa Giulia Carleo
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 870/2023
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Giulia Carleo - Presidente Relatore;
Dott.ssa Marcella Pizzillo - Consigliere;
Dott. Alessandro Brancaccio - Consigliere;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 870/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, a seguito di atto di citazione in riassunzione ex artt. 392 e ss. c.p.c. di rinvio, da parte della
Corte di Cassazione, in relazione alla sentenza n. 1048/2021 della Corte di Appello di
Salerno, seconda sezione civile, emessa in data 23/06/2021, depositata telematicamente in data 24/06/2021, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 14/07/2021 – non notificata, R.G. 21/2021, in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea,
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Vigorito ed elettivamente domiciliato Parte_1 in Salerno (SA), alla Piazza Caduti civili di guerra nr. 1, presso studio difensore,
- appellante/attore in riassunzione –
CONTRO
, in persona del pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, ed elettivamente domiciliato in Salerno, al Corso Vittorio Emanuele, n. 58.
- appellato/convenuto in riassunzione –
********* OGGETTO: Immigrazione - atto di citazione in riassunzione ex artt. 392 e ss. cod. proc. civ. - Annullamento, da parte della Corte di Cassazione, della sentenza in materia di protezione internazionale e riconoscimento dello status di rifugiato.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione ex artt. 392 e ss. cod. proc. civ. notificato a mezzo pec in data 14/08/2023 al Parte_2
di Salerno, in persona del Ministro pro-tempore,
[...] presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno e iscritto a ruolo in pari data,
l'appellante/attore in riassunzione, riassumeva la causa ex artt. 392 e ss. cod. Parte_1 proc. civ. innanzi all'intestata Corte di Appello di Salerno a seguito di ricorso per Cassazione
R.G. n. 4684/2022, conclusosi con Ordinanza n. 13664/2023 all'udienza del 27/02/2023, resa dalla prima sezione civile, depositata in cancelleria e pubblicata in data 18/05/2023, con la quale la Suprema Corte di Cassazione rigettava il primo motivo, accoglieva il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo. Pertanto, cassava la sentenza impugnata n. 1048/2021 della Corte di Appello di Salerno, seconda sezione civile, emessa in data 23/06/2021, depositata telematicamente in data 24/06/2021, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 14/07/2021 – non notificata, con rinvio alla Corte di Appello di Salerno in diversa composizione per il riesame e per la liquidazione delle spese di legittimità.
Per una compiuta ed esaustiva ricostruzione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel primo grado di giudizio, con ricorso ex art. 35 D.Lgs. 25/2008 in materia di riconoscimento della protezione internazionale, secondo le forme del rito sommario di cognizione ex art. 702-bis e ss. c.p.c., il ricorrente premetteva di essere cittadino Parte_1 pakistano e di aver fatto ingresso in Italia in data 07/05/2016 presentando in pari data domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato. In data 13/02/2017 veniva ascoltato dalla di Parte_2
Salerno: in sede di audizione, l'odierno attore in riassunzione esponeva che, a causa di debiti di famiglia, era stato costretto ad uscire dal Pakistan in data 06/10/2014 con un visto turistico per il Sudan e da qui aveva raggiunto la Libia ove aveva vissuto per due anni prima a Sabrata,
pag. 2/13 poi a Tripoli per un altro anno. Riferiva ancora che negli anni di permanenza in Libia aveva lavorato dapprima come carrozziere, poi come saldatore, tuttavia a causa della paga bassa e della guerra era dovuto scappare in Italia. All'esito dell'audizione del ricorrente, con provvedimento prot. ID SA0002661 emesso in data 13/02/2017 e notificato in data
13/04/2017, la Parte_2
di Salerno rigettava la richiesta di protezione internazionale in capo al
[...] ricorrente non ritenendo sussistenti i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 5 D.Lgs. n. 286/1998; il provvedimento di rigetto veniva impugnato innanzi al Tribunale di Salerno, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
Chiedeva al Tribunale di Salerno, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, di accogliere le seguenti conclusioni: “In via preliminare, dichiarare la sospensione del provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 35, comma 6 D.Lgs. 25 del 2008 e ordinare alla Questura competente il rilascio di un permesso di soggiorno che legittimi la permanenza del ricorrente sul territorio italiano fino alla definizione del presente giudizio;
in via principale accertare e dichiarare l'esigenza di una protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 35 del 2007, ordinare alla questura competente il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria in favore del ricorrente nonché il titolo di viaggio;
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'autorità giudiziaria adita non ritenesse sussistere nel caso de quo i presupposti per l'applicabilità della protezione sussidiaria, accertarsi e dichiararsi il diritto dell'esponente all'ottenimento di un permesso per motivi umanitari ex art. 5 comma 6 d.lgs. 286/1998. in via ulteriormente subordinata accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente all'asilo costituzionale sul territorio nazionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 comma 3° Costituzione”. In via istruttoria, chiedeva ammettersi interrogatorio libero del ricorrente. Instauratosi il contraddittorio, nonostante la ritualità della notifica dell'atto introduttivo, non si costituiva in giudizio il , quale parte resistente, di Parte_2 cui veniva dichiarata la contumacia, mentre il Pubblico Ministero concludeva per il rigetto del ricorso;
fissata la prima udienza per il 13/11/2017 e differita con plurimi rinvii al
17/09/2020, la causa veniva celebrata mediante trattazione scritta, al cui esito il Tribunale si riservava. Con ordinanza del 01/10/2020, depositata telematicamente in data 09/12/2020
e comunicata dalla cancelleria in data 10/12/2020, il Tribunale di Salerno, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 17/09/2020 e previo richiamo dei principi generali in materia pag. 3/13 di protezione internazionale, rigettava la richiesta di protezione internazionale non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato;
il Tribunale, inoltre, riteneva non meritevole di accoglimento anche la richiesta di permesso di soggiorno temporaneo per motivi umanitari. La mancata costituzione nel giudizio del
[...]
esonerava il Tribunale dalla pronuncia sulle spese di lite. Con ricorso in appello Parte_2 ex art. 35 D.Lgs. 25/2008 in materia di riconoscimento della protezione internazionale, secondo le forme del rito sommario di cognizione ex art. 702-quater e ss. c.p.c., depositato e iscritto a ruolo in data 11/01/2021 innanzi alla Corte di Appello di Salerno, il ricorrente in appello, censurava l'impugnata ordinanza sulla base dei seguenti motivi: “1. error Parte_1 in judicando ed in procedendo - errata interpretazione ed applicazione del dato normativo - difetto assoluto
d'istruttoria - inadeguatezza della motivazione. Violazione di legge: art.127 c.p.c.; 2. della protezione sussidiaria;
3. della protezione umanitaria”; chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata ordinanza, di riconoscere il diritto alla protezione internazionale nella forma della protezione sussidiaria o, in via gradata, della protezione umanitaria o ancora più gradata della protezione speciale ex D.L. 130 /2020 (a tal proposito depositava Parte_3
Contratto di apprendistato professionalizzante del 04.06.2019, Buste paga giugno-settembre
[...]
2019, cfr. doc. allegati R.G. 1455/2018, Corte Appello Salerno). In via istruttoria, chiedeva sentirsi l'appellante, ammettersi documentazione probatoria e acquisirsi informativa precisa e aggiornata. Instauratosi il contraddittorio, nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva in giudizio il , quale parte resistente in appello, di cui veniva Parte_2 dichiarata la contumacia;
fissata la prima udienza per il 22/04/2021 e depositate le note di trattazione scritta, la causa veniva introitata a sentenza con la concessione del termine di 60 giorni per il deposito della comparsa conclusionale e veniva decisa con la sentenza n.
1048/2021, emessa in data 23/06/2021, depositata telematicamente in data 24/06/2021, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 14/07/2021 – non notificata, con la quale la Corte di Appello di Salerno, previa ricostruzione del quadro normativo di riferimento in materia di protezione internazionale, riteneva non sussistenti le condizioni per la concessione dell'invocata protezione. Pertanto, confermava l'ordinanza impugnata e compensava integralmente le spese di lite stante la contumacia della parte resistente in appello.
Avverso la sentenza n. 1048/2021 della Corte di Appello di Salerno, ricorreva Parte_1 in Cassazione con ricorso depositato in data 24/02/2022, R.G. 4684/2022, affidando il pag. 4/13 ricorso a 5 motivi: “1. error in iudicando, in relazione all'art. 360, c. 1 n. 5 c.p.c. per violazione degli artt. 2 c.1, lett. g), 3 c. 3 e 5, 5, c.1 lett. c), 6 e 14 lett. b) d.lgs 251/07 e art. 8, c.3, d.lgs 25/2008 per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e relativo al rischio di danno grave rilevante ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria nell'ipotesi indicata alla lett. b) dell'art.
14 Dlgs 251/2007; 2. error in iudicando art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione in relazione al riconoscimento della tutela dell'art. 14 lett. c) d.lgs 251/07;
3. error in iudicando art. 360 c.1 n. 3 c.p.c. – violazione dell'art. 8 c.3, art. 35 bis, 9° comma del d.lgs
25/08 e dell'art. 14 lett. c) d.lgs 251/07; 4. error in iudicando - art. 360 c.1 n. 5 c.p.c. – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione in relazione all'integrazione lavorativa e al riconoscimento della tutela ex artt. 5, 6, 19 d.lgs 286/98; 5. error in iudicando art. 360 co.1 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 19, c.
1.1 e 1.2 d.lgs 286/98”. Con Ordinanza n. 13664/2023 pronunciata all'udienza del 27/02/2023, depositata in cancelleria e pubblicata in data 18/05/2023, la
Corte Suprema di Cassazione, prima sezione civile, così statuiva:
✓ riteneva infondato il primo motivo, in quanto «la Corte di Appello, contrariamente a quanto in esso asserito, ha preso in esame tutti i fatti storici posti a sostegno della domanda, rilevando che le motivazioni che avevano indotto il ricorrente ad abbandonare il Pakistan anni prima erano attinenti esclusivamente alla sua sfera personale e privata, non avendo egli allegato di essere stato condannato o ricercato dallo Stato per essere processato per la mancata restituzione del prestito»;
✓ riteneva fondati il secondo e il terzo motivo – scrutinati congiuntamente stante la loro intima connessione - in relazione alla mancata acquisizione dell'informativa aggiornata sui fatti e sulla situazione del Pakistan omettendo in tal modo la disamina del rischio concreto ed effettivo postulato dalla disposizione legislativa e in relazione alla omessa attivazione dei poteri istruttori officiosi della Corte non compiendo alcuna disamina delle fonti prodotte dal ricorrente e non specificando le fonti di informazioni utilizzate;
✓ riteneva fondati il quarto e il quinto motivo – esaminati congiuntamente
– in quanto «la corte del merito, nel valutare la condizione di vulnerabilità del richiedente, abbia completamente omesso di esaminare il profilo della violazione dell'art. 8 CEDU, non attribuendo alcuna rilevanza al proficuo percorso di integrazione compiuto dal ricorrente (del quale non ha messo in dubbio
l'esistenza, ma ha ritenuto, in maniera del tutto apodittica e generica, la non sufficienza)»;
pag. 5/13 ✓ pertanto, in accoglimento del secondo, terzo, quarto e quinto motivo la Corte di legittimità cassava la sentenza impugnata, con rinvio della causa davanti alla Corte
d'Appello di Salerno in diversa composizione per il riesame e anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Con il presente atto di citazione in riassunzione ex artt. 392 e ss. c.p.c., Parte_1 riassumeva la causa innanzi all'intestata Corte di Appello di Salerno per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via principale, riconoscere il diritto alla protezione sussidiaria ai sensi degli articoli 2, lett. g) 14, lett. b) e c) d.lgs 251/07; • in via gradata, riconoscere il diritto alla protezione umanitaria ai sensi del previgente art. 32, c.3, d.lgs 25/2008, e/o il diritto alla protezione speciale ex art.
19 c.
1.1. e 1.2 d.lgs 286/98 nel testo previgente;
• con richiesta di liquidazione del compenso professionale del giudizio di legittimità con onere a carico dell'Erario in favore del sottoscritto difensore;
• con liquidazione delle competenze professionali del presente giudizio di riassunzione con onere a carico dell'Erario”.
Instauratosi il contraddittorio, con memoria difensiva depositata telematicamente in data
25/09/2023, si costituiva in giudizio il , che in via preliminare Controparte_1 eccepiva il difetto di legittimazione passiva nei giudizi di opposizione ai provvedimenti di diniego di ammissione al gratuito patrocinio, nonché di revoca del beneficio, nel merito chiedeva di rigettare l'atto di citazione in riassunzione perché inammissibile e infondato in fatto e in diritto. Fissata la prima udienza per il 07/12/2023, disposta la trattazione del giudizio ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs. n. 149/2022,
l'appellante/attore in riassunzione depositava le note di trattazione scritta, al cui esito la Corte rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21/03/2024 e poi all'udienza del
13/06/2024, che celebrata ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs. n.
149/2022, mediante il deposito di note scritte in sostituzione di udienza, la causa veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Depositate note conclusive da parte dell'appellante/attore in riassunzione, il fascicolo veniva rimesso al
Collegio per la decisione e la causa viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'atto di citazione in riassunzione ex artt. 392 e ss. c.p.c. così come proposto dall'appellante/attore in riassunzione, è meritevole di accoglimento per le Parte_1 ragioni che di seguito verranno esposte.
pag. 6/13 Preliminarmente, questo Collegio osserva come il giudizio di rinvio costituisca la fase rescissoria del giudizio di Cassazione: detto giudizio è soggetto a vincoli precisi in relazione alle questioni devolute e a quanto su di essi statuito dalla Corte superiore, pertanto, il giudizio di rinvio si svolge sui soli punti sui quali è caduta la censura della Corte di Cassazione la quale, nel censurare la sentenza affetta da vizio, determina il contenuto sostitutivo cui il giudice inferiore dovrà conformarsi.
Ripercorsa l'intera vicenda giudiziaria e individuato il punctum dolens della decisione cassata, prima di esaminare il merito della vicenda secondo l'interpretazione fornita dal giudice di legittimità, occorre ricostruire il quadro normativo di riferimento della vicenda in esame.
Come è noto, l'art. 10, comma 3, Cost. stabilisce che “lo straniero, al quale sia impedito nel suo
Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge” e la Corte di Cassazione a Sezioni
Unite (sent. n. 4674/1997 e n. 907/1999) ha statuito che l'asilo costituzionale è un diritto soggettivo perfetto, il cui riconoscimento può essere richiesto direttamente al Giudice ordinario, seppure in assenza di una normativa che ne definisca i contenuti.
Nell'ordinamento italiano, il sistema della protezione internazionale è pluralistico ed è fondato su tre pilastri: 1) riconoscimento dello status di rifugiato, 2) riconoscimento dello status di protezione sussidiaria e 3) riconoscimento dello status di protezione umanitaria;
tali istituti costituiscono attuazione del diritto di asilo previsto dall'art. 10, comma 3, Cost. (Cass.
n. 26887/2013, n. 10686/2012); in particolare, la protezione umanitaria è stata oggetto di una significativa evoluzione normativa, dapprima con il D.L. n. 113/2018 che ha abrogato la citata protezione umanitaria e ha introdotto nell'ordinamento italiano la c.d. protezione speciale, la quale si distingue sia dalla protezione umanitaria precedentemente esistente sia dalla protezione temporanea, poi con il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, poi conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 173, che ha ripristinato parzialmente l'art. 5, comma 6, TU 286/98 (senza la clausola delle «serie ragioni umanitarie» e senza espressa previsione del rilascio del permesso da parte del questore), e da ultimo con il D.L. 10 marzo 2023, n. 20, poi conv. in l. 5 maggio
2023, n. 50. Le intervenute novelle legislative e susseguenti discipline non trovano applicazione nel caso de quo e valgano a riguardo le seguenti considerazioni.
La domanda di protezione dell'odierno appellante/attore in riassunzione è stata presentata al momento del suo sbarco in Italia, nel porto di Salerno, in data 07/05/2016, quindi in una pag. 7/13 data anteriore all'entrata in vigore dei D.L. n. 113/2018, n. 130/2020 e n. 20/2023: le Sezioni
Unite hanno chiarito che la normativa introdotta con il decreto legge n. 113/2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n.
286/1998 e disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (05/10/2018) del medesimo Decreto Legge;
tali domande vanno dunque scrutinate sulla base delle norme in vigore al momento della loro presentazione (Cass. SS.UU. n.
29459/2019). Del pari, la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi circa l'applicabilità o meno in grado di appello dello ius supervenies rappresentato dalla nuova disciplina della protezione speciale introdotta dal D.L. 130/2020 e facendo applicazione dei principi generali già enunciati dalle Sezioni Unite n. 29459/2019, ha osservato che è la presentazione della domanda che identifica e attrae il regime normativo della protezione per ragioni umanitarie da applicare (Cass. n. 26701/2023); analoghe considerazioni valgono per la disciplina introdotta con il D.L. 20/2023 in quanto – per espressa previsione normativa - alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto e ai procedimenti pendenti continua ad applicarsi la disciplina previgente. Dalle richiamate pronunce emerge con chiarezza che è la data di presentazione della domanda, nonché la pendenza del giudizio alla data di entrata in vigore della nuova normativa, che opera da discrimen tra l'applicabilità della nuova normativa e quella precedentemente in vigore (Cass. n. 8400/2023); è chiaro, quindi, che alla fattispecie a giudizio deve applicarsi la disciplina della protezione umanitaria anteriore alle modifiche apportate nel 2018, in virtù dell'interpretazione avallata dalle Sezioni Unite, sia nel
2020 e nel 2023, alla luce delle specifiche disposizioni transitorie all'uopo dettate dal legislatore (Cass. n. 21250/2023).Nel caso di specie, dunque, le norme regolatrici della fattispecie sono l'art. 5, comma 6, e l'art. 9, commi 1 e 1.1, T.U. Imm., nel testo anteriore alle modifiche recate dal D.L. 113/18, l'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 25.1.2008 n. 25, nel testo anteriore alle modifiche recate dal D.L. 113/18, l'art. 11, comma 1, lett. "c" ter, e l'art. 28, lett. "d" del D.P.R. 31.8.1999 n. 394, nel testo anteriore alle modifiche recate dal
D.L. 113/18. Richiamata la normativa applicabile al caso concreto e la relativa disciplina, occorre scrutinare la richiesta avanzata dall'appellante/attore in riassunzione che, in primo grado, aveva chiesto riconoscersi in via principale la protezione sussidiaria, in via subordinata l'ottenimento di un permesso per motivi umanitari e in via ulteriormente subordinata il diritto pag. 8/13 all'asilo costituzionale sul territorio nazionale (cfr. ricorso introduttivo in primo grado p. 11); in grado di appello, aveva chiesto riconoscersi in via principale in capo all'appellante il diritto alla protezione internazionale nella forma della protezione sussidiaria, in via gradata il diritto alla protezione internazionale nella forma della protezione umanitaria, in via ancora più gradata la protezione speciale ex D.L. 130/2020, richieste queste reiterate anche nell'odierno giudizio di riassunzione a seguito della sentenza cassata (cfr. ricorso in appello ex art. 702-quater
c.p.c., pag. 15 e atto di citazione in riassunzione p. 14).
Orbene, ritiene questo Collegio che possa trovare accoglimento, in via gradata, la richiesta di protezione umanitaria così come avanzata dall'appellante per le ragioni in fatto e in diritto di seguito esposte. Difatti, le disposizioni normative richiamate attribuiscono alla protezione umanitaria una configurazione distinta ed autonoma rispetto alle due forme di protezione maggiore (il rifugio e la protezione sussidiaria): la protezione umanitaria è una protezione nazionale, complementare rispetto alla protezione cd. internazionale, in quanto essa non è regolata dal diritto dell'Unione europea, che si limita a contemplarla e rinvia alla legislazione degli Stati membri, i quali la possono discrezionalmente riconoscere. La protezione umanitaria, nella qualificazione data dalla Corte di legittimità, è definita come un «"catalogo aperto", legato a ragioni non necessariamente fondate sul fumus persecutionis o sul pericolo di danno grave per la vita o per l'incolumità psicofisica secondo la declinazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 251 del 2007» (Cass.
n. 26566/2013): ritengono i giudici di legittimità che le situazioni c.d. vulnerabili, da proteggere alla luce degli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato italiano, possono quindi derivare da cause non normativamente tipizzate e non necessariamente riconducibili ad un minus rispetto alle situazioni per le quali l'ordinamento appresta le misure tipiche dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria (cfr., Cass. n. 23604/2017, Cass.
n. 28990/2018). Il diritto al permesso di soggiorno umanitario è stato quindi considerato, al pari delle forme di protezione maggiore, rispetto alle quali risulta complementare, manifestazione attuativa del diritto di asilo di cui all'art. 10, comma 3, Cost. (cfr. Cass. n.
30658/2018). Tuttavia, il giudice di merito, ai fini della valutazione dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, è tenuto ad effettuare una valutazione comparativa tra il grado d'integrazione effettiva nel nostro Paese e la situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente nel Paese d'origine: apripista in tale prospettiva di valutazione fu la sentenza n. 4455/2018 della Corte di Cassazione, a cui fece da pendant la pag. 9/13 pronuncia a Sezioni Unite della Cassazione n. 29459/2019): «l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l'esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato». Le successive pronunce di legittimità si inserirono nel solco così tracciato, mentre altre introdussero il principio della «comparazione attenuata» che permetteva al giudice, ove risultasse in giudizio una situazione di particolare o eccezionale vulnerabilità, di valutare con minor rigore il «secundum comparationis», costituito dalla situazione oggettiva del paese di rimpatrio, con relativa attenuazione dei criteri rappresentati “dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (così Cass. n. 1104/2020, Cass.
n. 20894/2020). Il presunto impasse determinato dal principio della «comparazione attenuata» è stata radicalmente superata con la pronuncia a Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/2021 che ha ribadito l'attualità e la continuità della precedente pronuncia a SS.UU. n. 29459/2019, anche se con dei correttivi: il focus della comparazione va centrato proprio sul rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo quali definiti nelle Carte sovranazionali (in particolare l'art. 8
CEDU la cui protezione concerne l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in
Italia: relazioni familiari, ma anche affettive, sociali, lavorative ed economiche, le quali concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità) e nella Costituzione italiana [in particolar modo è alla luce degli artt. 2 e 3 Cost. che va individuato il senso e la tecnica della comparazione da effettuare tra ciò che il richiedente lascia in Italia e ciò che egli troverà nel suo Paese di origine, dovendo cioè valutarsi, nel giudizio sulla vulnerabilità, non solo il rischio di danni futuri - legati alle condizioni oggettive e soggettive che il migrante (ri)troverà nel Paese di origine - ma anche il rischio di un danno attuale da perdita di relazioni affettive, di professionalità maturate, di osmosi culturale riuscita]. Pertanto, si dovrà instaurare una relazione di proporzionalità inversa tra fatti giuridicamente rilevanti, con l'ulteriore precisazione che tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alle condizioni soggettive e oggettive del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano, senza pag. 10/13 che l'esame del livello di integrazione raggiunto in Italia abbia rilievo, isolatamente ed astrattamente considerato. Nel caso di specie è opportuno considerare che l'appellante/attore in riassunzione, anche alla luce del diverso tempo trascorso dal suo espatrio (maggio 2016), ha raggiunto un adeguato grado d'integrazione nel tessuto socio- economico e culturale, dimorando stabilmente in Agropoli (SA), alla Via Vignagrande n. 23
(cfr. certificato contestuale di residenza e di stato di famiglia del 11/05/2023), titolare di permesso di soggiorno per richiesta asilo n. rilasciato dalla Questura di Salerno il 24/02/2020, Numero_1 conseguendo attestato di conoscenza della lingua italiana (cfr. attestato del 19/06/2023), attestato dell'Associazione “il Barracuda” (cfr. attestato del 20/05/2022), lavorando in maniera regolare e continuativa presso diversi datori di lavoro così come dimostrato dagli Estratti
Conto Previdenziale del 09/06/2023 e del 07/12/2023 e Comunicazioni Obbligatorie
Unificate UniLav (cfr. doc. allegati all'atto di riassunzione), nonché alla attualità con regolare contratto di lavoro a tempo determinato presso “Bufano Bruno”, con qualifica di operaio di livello C Colf (nn. 5 buste paga novembre 2023-maggio 2024 cfr. doc allegati). Tale livello d'integrazione raggiunto in Italia dall'appellante/attore in riassunzione (provato sulla base dei documenti prodotti dal medesimo) va valutato alla luce di altri presupposti, quali la garanzia dell'esercizio delle libertà fondamentali in caso di rientro nel Paese d'origine, al fine di verificare se tale rientro determini una non tollerabile privazione dell'esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo intangibile e costitutivo della dignità personale. Nell'ambito della valutazione comparativa sopra richiamata, è opportuno considerare che un eventuale rimpatrio esporrebbe l'appellante/attore in riassunzione ad un traumatico e grave regresso socioeconomico e a una situazione di grave vulnerabilità e privazione dei diritti umani fondamentali. Tale situazione di estrema indigenza in cui egli rischierebbe di trovarsi per ragioni individuali in caso di rimpatrio, si inserisce in un contesto socioeconomico complessivo non di certo favorevole, e va comparata con il serio percorso d'integrazione, intrapreso da anni sul territorio nazionale, il quale consente di garantire al richiedente un'esistenza libera e dignitosa. Pertanto la richiesta di protezione umanitaria deve essere accolta. In relazione alle spese processuali, la Corte di Cassazione ha rinviato alla Corte di
Appello di Salerno anche per la liquidazione delle spese di legittimità. A riguardo, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Corte quello secondo cui (Cass. n.
15506/2018) il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di Cassazione anche pag. 11/13 perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato (conf. Cass. n.
7243/2006). Nel caso concreto l'appellante/attore in riassunzione risulta aver presentato istanza di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato accolta con Prot. N. 2023/8128 del
20-21/07/2023 (cfr. doc. allegato all'atto di riassunzione) e di aver depositato relative istanze di liquidazione del procedimento di Cassazione e della Corte d'Appello ex art. 392 c.p.c. A tal uopo, si ricorda che nella intervenuta ammissione dell'istante al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale (come nel caso di specie), non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'Amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi degli artt. 82 e 83, comma 3, del D.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento. Vista la normativa, nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. proposto dall'appellante/attore in riassunzione, Parte_1
a seguito del ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 1048/2021 della Corte di Appello di Salerno, seconda sezione civile, emessa in data 23/06/2021, depositata telematicamente in data 24/06/2021, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 14/07/2021 – non notificata, R.G. 21/2021, in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie l'istanza per il riconoscimento della protezione umanitaria e per l'effetto ordina alla Questura di Salerno il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari in favore di Parte_1
2. Nulla per le spese.
La Corte dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante/attore in riassunzione, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
pag. 12/13 Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 07/11/2024
Il Presidente relatore/estensore
Dott.ssa Giulia Carleo
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