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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/03/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di MESSINA
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 19 del mese di Marzo dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il
Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 4014/21 R.G..
È comparso, per l'attore, l'avv. Giuseppe TARASCIO il quale chiede la revoca dell'ordinanza resa dal Tribunale in data 21.02.2025 alla luce di giurisprudenza di legittimità e di merito successiva a quella richiamata da controparte (Tribunale Lecce,
2844/24, Cass., n. 15823/20).
Precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa, con vittoria di spese e compensi.
In subordine, l'attore personalmente dichiara di rinunciare, ex art. 306 c.p.c., agli atti del giudizio.
È presente l'attore, sig. Controparte_1
È comparso, per la convenuta, l'avv. Alfio ARDIZZONE il quale si oppone alla revoca dell'ordinanza chiesta da parte attrice;
precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa, e con vittoria di spese e compensi.
In merito dell'istanza subordinata di rinuncia ex art. 306 c.p.c. formulata dall'attore chiede che la causa venga decisa.
È comparsa, per il terzo intervenuto, l'avv. Concetta POTENZONE la quale aderisce alle argomentazioni esposte dall'attore in merito alla querela di falso in quanto la giurisprudenza di merito e di legittimità successiva alla pronuncia delle sezioni unite lasciano aperta la possibilità di utilizzare lo strumento della querela di falso.
1 TRIBUNALE di MESSINA
Evidenzia la totale infondatezza della chiamata del terzo, non essendo stata data prova né della presunta legittimazione attiva, né della presunta legittimazione passiva della società.
Precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa, con vittoria di spese e compensi.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U.
esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4014 del Registro Generale Contenzioso 2021
TRA nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe
TARASCIO ed elettivamente domiciliato in Avola, Via Milano, n. 62, presso lo studio del predetto procuratore ATTORE
CONTRO
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Aldo Moro, n. 66, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alfio ARDIZZONE sito in Messina, Via Santa Maria del Selciato, n. 20, dal quale è rappresentata e difesa
CONVENUTA
E
P.IVA con sede legale in NN (ME), via Messina n. CP_3 P.IVA_1
30, in persona dell'amministratore e legale rappresentante p.t., sig. Controparte_1
nato a [...] il [...], c.f. elettivamente domiciliato C.F._1
in Enna, via M. Grimaldi, n. 8, presso lo studio dell'avv. Concetta POTENZONE che la rappresenta e difende TERZO CHIAMATO avente per OGGETTO: domanda di usucapione e domanda riconvenzionale di rivendicazione e di condanna al pagamento di indennità.
3 TRIBUNALE di MESSINA CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente procedimento è la domanda, formulata da CP_1
nei confronti di finalizzata ad ottenere la declaratoria
[...] Controparte_2
di accertamento dell'acquisto, per maturata usucapione ventennale, del diritto di proprietà dell'immobile sito in NN, Via Luigi Rizzo, nn. 30-31, angolo Via Luigi Cadorna, n. 1, riportato al catasto urbano al foglio 12, particella 1600, sub 1 e 2.
L'attore ha evidenziato che, sin dal 1980, l'uso ed il godimento dell'immobile gli era stato concesso dalla precedente proprietaria, per la profonda stima e Parte_1
sincero affetto che questa nutriva nei suoi confronti e, prima ancora, nei confronti dei di lui genitori i quali, prima dell'attore, dal 1965, avevano goduto dell'immobile concessogli dalla proprietaria;
successivamente l'attore aveva scoperto che dell'immobile era divenuta proprietaria la convenuta – con la quale era coniugato ma separato – la quale l'aveva ricevuto dalla sulla base di un testamento olografo ritenuto falso. Pt_1
Per tale ragione ha chiesto la declaratoria di accertamento dell'acquisto, per maturata usucapione ventennale, del diritto di proprietà del predetto immobile in relazione al quale aveva sostenuto spese per manutenzione ordinaria e straordinaria.
La convenuta si è costituita in giudizio e, dopo aver Controparte_2
contestato la domanda attorea, ne ha chiesto il rigetto;
ha avanzato domanda riconvenzionale di condanna dell'attrice e della terza chiamata al pagamento dell'indennità da occupazione sine titulo.
Si è costituita in giudizio la terza chiamata aderendo alle domande CP_3
dell'attore, non contestando esplicitamente di essere la detentrice dell'immobile in questione in quanto adibito all'attività di ristorazione denominata “Da Nino” che risulta intestato alla predetta società terza chiamata il cui legale rappresentante è lo stesso attore.
La domanda di usucapione articolata dall'attore è infondata.
Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità della memoria depositata da parte attrice in data 09.02.2025, senza autorizzazione del Tribunale ed in violazione delle decadenze stabilite dal codice di rito, nonché della documentazione ad essa allegata. 4 TRIBUNALE di MESSINA L'istanza di sospensione del presente giudizio non può essere accolta stante l'assenza di elementi idonei a comprovare l'esistenza di un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tra la questione della falsità del testamento e la domanda articolata dalla convenuta;
parte attrice, infatti, ha fatto genericamente riferimento alla pendenza di un procedimento penale di cui si ignora l'oggetto e la possibile rilevanza nell'odierno procedimento talché, anche a voler ritenere astrattamente configurabile un'ipotesi di sospensione del procedimento civile per pregiudizialità, in concreto tale sospensione non può essere disposta per mancanza dei necessari riscontri probatori che l'attrice non ha, si ribadisce, prodotto.
Sempre preliminarmente va dato atto della proposizione della querela di falso da parte dell'attore della quale, però, il Tribunale non ha autorizzato la presentazione, giusta ordinanza del 21.02.2025.
Invero, la querela incidentale di falso, presentata personalmente dall'attore all'udienza del 12.02.2025, è stata proposta avverso il testamento olografo della precedente proprietaria dell'immobile per cui è causa, con il quale l'odierna Parte_1
convenuta è stata nominata sua erede universale, nonché avverso le ricevute di affitto recanti la firma di ed asseritamente da questa rilasciate all'attore Parte_1
Controparte_1
Orbene, con riguardo alla contestazione dell'autenticità del testamento olografo si ricorda che, a seguito dell'intervento nomofilattico della Corte di Cassazione a Sezioni
Unite con la sentenza n. 12307/15, ponendo fine ad un lungo contrasto emerso tra le sezioni semplici in merito all'individuazione del corretto strumento processuale attraverso il quale disconoscere l'autenticità di un testamento olografo, il Massimo Consesso della giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “La parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo”.
La formulazione di questo principio impone di affermare che, a differenza della querela di falso – che, ai sensi dell'art. 221 c.p.c., può essere sollevata in qualunque stato e grado del giudizio – la domanda di accertamento negativo doveva essere formulata dall'attore in via principale e nel rispetto dei termini di decadenza destinati al 5 TRIBUNALE di MESSINA consolidamento del thema probandum e del thema decidendum; pertanto, la querela di falso avverso il testamento olografo è inammissibile in quanto, appunto, non utilizzabile per contestare l'autenticità di un testamento olografo e, ove ad essa volesse attribuirsi la natura di domanda di accertamento negativo, sarebbe inammissibile in quanto tardivamente formulata.
Non conferente, infine, appare il richiamo dell'attore alla massima della Cassazione di cui alla sentenza n. 15823/20 – che non riguarda l'ipotesi di un testamento olografo apocrifo bensì scritture private di diversa natura – a fronte della sentenza delle Sezioni Unite che, invece, riguarda specificamente l'ipotesi del testamento olografo asseritamente falso.
Con riguardo, invece, alle ricevute di affitto prodotte dalla convenuta evidenzia il
Tribunale che la querela di falso non è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 222 c.p.c. in quanto i predetti documenti, dei quali parte convenuta ha dichiarato di volersi avvalere con le note difensive del 18.02.2025, sono stati ritenuti irrilevanti ai fini della decisione;
valutazione dalla quale discende, appunto, la decisione di non autorizzare la presentazione della querela di falso (v. infra).
In ordine all'istanza subordinata di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., prescindendo dall'indagine circa l'ammissibilità di una rinuncia agli atti subordinata, osserva il Tribunale che, non avendo la convenuta accettato la rinuncia, non può farsi luogo all'estinzione del giudizio che dovrà proseguire anche per l'accertamento della fondatezza della domanda principale di usucapione.
Nel merito, l'acquisto del diritto di proprietà su beni immobili a titolo originario per usucapione avviene, ai sensi dell'art. 1158 c.c., mediante il possesso del bene esercitato senza interruzione per venti anni o dieci anni, nel caso di usucapione abbreviata ordinaria.
Secondo quando costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'intervenuta usucapione “[…] Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del “corpus”, ma anche dell'“animus”; l'elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, sicché è allora il convenuto che deve dimostrare il contrario, provando 6 TRIBUNALE di MESSINA che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale (nella specie, contratto di comodato)
(Cass., Sez. 2, n. 15755 del 13/12/2001; Sez. 2, n. 14092 del 11/06/2010; Sez. 2, n. 15145 del 06/08/2004) […]” (v. Cass. Civ. Sez. II, n. 22667/2017).
Pertanto, è onere di chi agisce per ottenere l'accertamento dell'usucapione del diritto di proprietà provare sia l'elemento oggettivo, il corpus possessionis, consistente nella disponibilità materiale del bene piena ed esclusiva, conseguita senza violenza o clandestinità, continua e non interrotta per venti anni, sia l'elemento soggettivo, ovvero l'animus possidendi, consistente nella volontà di esercitare di fatto sulla cosa i poteri corrispondenti a quelli attribuiti al proprietario.
La prova del corpus del possesso può essere fornita, anche presuntivamente, mediante la dimostrazione dello svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, tenuto conto del fatto che “[…] il possesso idoneo a determinare il compiersi della usucapione deve essere apprezzato e valutato dal Giudice di merito non in astratto ma con riferimento alla specifica natura del bene, alla sua destinazione economica
e produttiva ed alle utilità che esso secondo un criterio di normalità è capace di procurare al proprietario […]” (v. Cass. Civ. Sez. II, n. 25922/2005), mentre l'“animus possidendi” si presume, sino a prova contraria, ai sensi dell'art. 1141 c.c..
Quest'ultima norma prevede che “Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione.
Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore. Ciò vale anche per i successori a titolo universale”.
Elemento indispensabile ai fini dell'accertamento dell'acquisto del bene per usucapione è, insieme alla dimostrazione del possesso uti dominus, l'allegazione e la dimostrazione del decorso del periodo temporale necessario ai fini della maturazione dell'usucapione.
7 TRIBUNALE di MESSINA Orbene, l'attore stesso ha affermato di aver goduto dell'immobile in quanto concessogli “…per stima ed affetto…” dalla convenuta;
sostenendo ciò l'attore ha ammesso di aver goduto dell'immobile con animus detinendi e per mera concessione della Pt_1
implicitamente ammettendo di non aver compiuto alcun atto di opposizione nei confronti della proprietaria alla quale non ha mai opposto un suo autonomo possesso Pt_1
incompatibile con quello della proprietaria.
È evidente che già la sola ricostruzione della vicenda esposta dall'attore comprova che la presunzione iuris tantum prevista dall'art. 1141 c.c. può ritenersi superata dalla prova certa che l'animus con il quale l' ha iniziato a detenere e godere CP_1 dell'immobile in questione era quello del detentore semplice, per mera cortesia e concessione della proprietaria e possessore o, al massimo, del detentore Pt_1
qualificato – ove si volesse qualificare il rapporto intercorso tra la Parte_2
[. in termini di comodato – ma non certamente quello del possessore il che lo CP_1
obbliga a fornire in questa sede la prova rigorosa dell'interversio possessionis prevista dal comma 2 della predetta norma.
Non è, per contro, comprovata l'esistenza di un rapporto locativo tra la e Pt_1
l – come indurrebbero a ritenere le ricevute depositate dalla CP_1 CP_2
in allegato alla seconda memoria istruttoria del 29.04.2023 – in quanto, in mancanza di un contratto scritto di locazione la cui data di stipulazione la convenuta non ha neppure allegato, non si può essere certi che tali ricevute, peraltro assolutamente generiche, si riferiscano proprio ad una locazione di quell'immobile.
L'attore ha affermato che la prova dell'interversio discenderebbe dall'aver eseguito lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione e dal detenere egli solo le chiavi dell'immobile.
Ebbene, nessuna di tali circostanze può essere riconosciuta come indice univoco di una chiara e manifesta interversio possessionis; la norma prevede, infatti, che l'interversio si sostanzia in una opposizione fatto dal neo-possessore nei confronti del precedente proprietario-possessore attraverso il quale sia reso evidente il mutamento dell'animus da detinendi a possidendi (v. Cass. Civ., sent. n. 11403/06) ed è evidente che in nessuno dei comportamenti indicati dall'attore è rinvenibile tale manifesta opposizione. 8 TRIBUNALE di MESSINA L'aver eseguito lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione è circostanza compatibile con quanto previsto, ad esempio, dall'art. 1808 c.c. – che esclude il rimborso delle spese ordinarie ed assoggetta quello per le spese straordinarie al fatto che siano necessarie ed urgenti – in materia di comodato e, soprattutto, non denota alcuna specifica opposizione nei confronti della proprietaria rispetto alla quale quei lavori Pt_1
assumono, salva univoca dimostrazione del contrario, non il significato di opposizione del possesso dell' alla bensì di intenzione dell' di trarre CP_1 Pt_1 CP_1 il massimo godimento possibile dall'immobile, migliorandolo e manutenendolo.
In sostanza, dal punto di vista della ove l' non abbia Pt_1 CP_1 accompagnato l'esecuzione dei lavori con la manifestazione univoca, a lei rivolta e da lei conosciuta, di una volontà di intervertire il possesso – e di ciò non è stata fornita alcuna prova – le spese eseguite dall'attore mantengono il significato di opere tese ad incrementare il godimento dell'immobile e non certo a manifestare la sua volontà di ritenersi, da un certo momento in poi, unico proprietario, non riconoscendo più il possesso e la proprietà della
Pt_1
Anche la detenzione delle chiavi dell'immobile è di per sé un elemento neutro che non manifesta alcuna opposizione dell' al possesso esercitato dalla CP_1
salvo che non sia accompagnato dalla dimostrazione, non fornita dall'attore, che Pt_1 un'ipotetica richiesta di restituzione delle chiavi avanzata dalla – chiavi che la Pt_1 aveva all' o ai suoi genitori nel Pt_1 Parte_3 CP_1
momento in cui concesse loro l'uso dell'immobile – era stata rifiutata dall' CP_1
che, in questo modo, aveva manifestato univocamente la volontà di mantenere il godimento dell'immobile contro la volontà della proprietaria così instaurando un Pt_1
autonomo possesso in contrapposizione a quello della proprietaria.
Ed ancora, l'attore ha affermato che la è deceduta nel 2001 e che da quel Pt_1 momento ha continuato a mantenere la disponibilità dell'immobile con il consenso della
(v. cap. 7 dell'interrogatorio formale della seconda memoria istruttoria); CP_2
ebbene, anche questa affermazione non fa altro che confermare la posizione dell' di detentore con il consenso del nuovo proprietario, ovvero la convenuta CP_1
quale erede della in quanto anche in questo caso l'attore ha ammesso di non Pt_1
9 TRIBUNALE di MESSINA aver goduto dell'immobile con animus possidendi, in contrapposizione al possesso del nuovo proprietario ed opponendo a questi il suo possesso, ma con il consenso dell'erede nuova proprietaria. CP_2
A tutto voler concedere, il primo momento in cui l'attore ha manifestato, ancorché tacitamente, la volontà di non riconoscere il possesso ed il diritto di proprietà della convenuta è stato quando non ha accolto la domanda di pagamento dell'indennizzo per l'occupazione sine titulo per gli ultimi 5 anni, giusta missiva della convenuta del
16.10.2018; naturalmente, ammesso che il silenzio serbato dall' possa essere CP_1
considerato una interversio – e di ciò il Tribunale non è per nulla persuaso – questa ipotetica interversio sarebbe comunque inutile atteso che da quella data al momento dell'instaurazione del giudizio non è decorso il ventennio necessario per l'usucapione.
Non appare ultroneo ricordare che, per la giurisprudenza della Suprema Corte, “La presunzione di possesso utile "ad usucapionem" di cui all'art. 1141 cod. civ. non opera quando la relazione con la cosa consegua non ad un atto volontario d'apprensione, ma ad un atto o ad un fatto del proprietario - possessore, poiché l'attività del soggetto che dispone della cosa (configurabile come semplice detenzione o precario) non corrisponde all'esercizio di un diritto reale, non essendo svolta in opposizione al proprietario. In tal caso la detenzione non qualificata di un bene immobile può mutare in possesso solamente all'esito di un atto d'interversione idoneo ad escludere che il persistente godimento sia fondato sul consenso, sia pure implicito, del proprietario concedente.” (v. Cass. Civ., sent.
n. 5551/05; n. 21690/14).
Questa è la ragione del perché le prove orali non sono state ammesse;
queste infatti, avevano lo scopo di fornire la prova di circostanze di fatto già ammesse dall'attore ed a lui sfavorevoli – le circostanze dell'interrogatorio formale relative al titolo della detenzione dell'immobile – o a circostanze non rilevanti o non contestate per quelle relative alla prova testimoniale;
invero, nel capitolato di prova testimoniale non è stata articolata alcuna domanda afferente a circostanze dalle quali desumere il verificarsi, in un dato momento storico, di una valida ed univoca interversio possessionis.
Un simile rigore probatorio trova la sua ratio nella posizione assunta dalla Corte di legittimità in punto di verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi in presenza dei quali è 10 TRIBUNALE di MESSINA possibile dichiarare l'usucapione; posizione a sua volta mutuata dalla giurisprudenza della
Corte EDU volta all'interpretazione dell'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU che “…impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio – della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale” (v. Cass. Civ., sent.
n. 20539 del 30.08.2017).
Con il suddetto principio l'odierno Giudicante non può che concordare, derivando dalle considerazioni sopra svolte un giudizio di infondatezza della domanda attorea.
Con riguardo alla domanda di rilascio formulata da parte convenuta, trattasi di domanda riconvenzionale di rivendicazione – così va qualificata la domanda “…con cui
l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene…senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto” – che, però, articolata per la prima volta nella prima memoria istruttoria del 04.04.2023 e non nella comparsa di costituzione e risposta, va considerata come domanda nuova che si aggiunge a quella, ammissibile perché tempestiva, di pagamento dell'indennità e, come tale, inammissibile perché tardiva (v. Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 12310/15).
In ordine, infine, alla domanda riconvenzionale di pagamento dell'indennità di occupazione occorre premettere che sino alla data di invio della missiva del 16.10.2018 la proprietaria ha mantenuto la stessa posizione che aveva la sua dante causa CP_2
rispetto al godimento del bene da parte dell' nella comparsa di risposta, CP_1
infatti, la convenuta ha ammesso che la prima richiesta di restituzione risale, appunto, al
16.10.2018, il che induce a ritenere che, dal momento dell'acquisto dell'immobile per successione testamentaria della e sino all'invio della predetta missiva, la Pt_1
abbia riconosciuto tacitamente all' la stessa tolleranza CP_2 CP_1
precedentemente accordatagli dalla sua dante causa. Pt_1
Naturalmente questa tolleranza è venuta meno nel momento in cui la CP_2
ha manifestato la volontà di ottenere i frutti civili del godimento dell'immobile da parte 11 TRIBUNALE di MESSINA dell' ponendo così termine a quel rapporto amicale ed informale iniziato CP_1
dalla e basato sul consenso al godimento gratuito dell'immobile da parte Pt_1 dell' CP_1
Il danno figurativo accertato in sede di consulenza tecnica d'ufficio e sulla base del quale è stata calcolata l'indennità va, dunque, limitato al periodo decorrente dal 16 Ottobre
2018 sino alla data di restituzione dell'immobile, e cioè € 2.887,40 per 6 mesi del 2018, alla quale vanno aggiunti € 39.278,83 per gli anni dal 2019 al 2024 e, da ultimo, € 2.036,47 per i primi tre mesi del 2025 (€ 678,82, cioè 1/10 di € 6.788,22, moltiplicato per 3 mesi), così ottenendo la somma complessiva di € 44.202,70, oltre € 678,82 mensili da aprile 2025 sino al rilascio dell'immobile, ed oltre interessi legali sulla somma quantificata in sentenza sino al soddisfo.
Al pagamento della predetta somma vanno condannati, in solido, sia l'attore al quale l'immobile era stato concesso gratuitamente dalla de cuius stante i buoni Pt_1
rapporti e che in questa sede, pur manifestando la volontà di acquisire un titolo maggiore di quello che gli aveva permesso di goderne nel corso degli anni, non ha ottenuto il riconoscimento della fondatezza della domanda di usucapione ed è, dunque, oggi, un detentore sine titulo, sia la che gode in concreto dell'immobile concessogli CP_3
in uso dall'attore e che non possiede alcun titolo contrattuale o di altro genere che ne giustifichi la detenzione rispetto alla legittima proprietaria CP_2
Questo convincimento si fonda sulla lettura della comparsa di costituzione della la quale, al di là della formale adesione alla domanda dell'attore, non ha né CP_3
contestato di occupare effettivamente l'immobile della convenuta, né allegato l'esistenza di un titolo opponibile che le consenta di affermare che, rispetto alla CP_2
l'occupazione dell'immobile non sia tutt'ora sine titulo.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese processuali seguono la soccombenza;
vanno poste, pertanto, solidalmente a carico di e della parzialmente compensate nella Controparte_1 CP_3
misura di ¼ stante la parziale soccombenza della convenuta e, tenuto conto del valore indeterminabile basso della controversia, liquidate in complessivi € 5.850,00 per compensi di avvocato di cui € 1.350,00 per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva, € 12 TRIBUNALE di MESSINA 1.350,00 per la fase istruttoria, € 2.250,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge e spese vive eventualmente sostenute.
Le spese e gli onorari di C.T.U., come già liquidati in atti, vanno poste in capo a tutte le parti in solido nei rapporti esterni e definitivamente a carico dell'attore e della terza chiamata nei rapporti interni in solido e ne va disposta la rifusione in favore della convenuta, ove da questa anticipati.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di e Controparte_1 Controparte_2
della terza chiamata CP_3
1) rigetta la domanda di usucapione articolata da alla Controparte_1
quale ha aderito la terza chiamata nei confronti di CP_3 CP_2
[...]
2) accerta e dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di rivendicazione articolata da nei confronti di Controparte_2 CP_1
e della terza chiamata
[...] CP_3
3) accoglie la domanda riconvenzionale risarcitoria articolata da CP_2
nei confronti di della terza chiamata
[...] Controparte_1 CP_3
4) per l'effetto, condanna la in solido, Controparte_1 CP_3
al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 44.202,70, oltre € 678,82 mensili da aprile 2025 sino al rilascio dell'immobile, ed oltre interessi legali sulla somma quantificata in sentenza sino al soddisfo;
5) compensa le spese del giudizio nella misura di ¼ e condanna CP_1
e la in solido, alla rifusione delle residue spese di lite in favore di
[...] CP_3 che liquida in complessivi € 5.850,00 per compensi di avvocato Controparte_2 di cui € 1.350,00 per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva, € 1.350,00 per la fase istruttoria, € 2.250,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge e spese vive eventualmente sostenute;
13 TRIBUNALE di MESSINA 6) pone definitivamente le spese e gli onorari di C.T.U., come già liquidati in atti, in capo a tutte le parti in solido nei rapporti esterni e definitivamente a carico dell'attore e della terza chiamata nei rapporti interni in solido e ne dispone la rifusione in favore della convenuta, ove da questa anticipati.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 19.03.2025.
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
14
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 19 del mese di Marzo dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il
Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 4014/21 R.G..
È comparso, per l'attore, l'avv. Giuseppe TARASCIO il quale chiede la revoca dell'ordinanza resa dal Tribunale in data 21.02.2025 alla luce di giurisprudenza di legittimità e di merito successiva a quella richiamata da controparte (Tribunale Lecce,
2844/24, Cass., n. 15823/20).
Precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa, con vittoria di spese e compensi.
In subordine, l'attore personalmente dichiara di rinunciare, ex art. 306 c.p.c., agli atti del giudizio.
È presente l'attore, sig. Controparte_1
È comparso, per la convenuta, l'avv. Alfio ARDIZZONE il quale si oppone alla revoca dell'ordinanza chiesta da parte attrice;
precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa, e con vittoria di spese e compensi.
In merito dell'istanza subordinata di rinuncia ex art. 306 c.p.c. formulata dall'attore chiede che la causa venga decisa.
È comparsa, per il terzo intervenuto, l'avv. Concetta POTENZONE la quale aderisce alle argomentazioni esposte dall'attore in merito alla querela di falso in quanto la giurisprudenza di merito e di legittimità successiva alla pronuncia delle sezioni unite lasciano aperta la possibilità di utilizzare lo strumento della querela di falso.
1 TRIBUNALE di MESSINA
Evidenzia la totale infondatezza della chiamata del terzo, non essendo stata data prova né della presunta legittimazione attiva, né della presunta legittimazione passiva della società.
Precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa, con vittoria di spese e compensi.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U.
esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4014 del Registro Generale Contenzioso 2021
TRA nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe
TARASCIO ed elettivamente domiciliato in Avola, Via Milano, n. 62, presso lo studio del predetto procuratore ATTORE
CONTRO
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Aldo Moro, n. 66, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alfio ARDIZZONE sito in Messina, Via Santa Maria del Selciato, n. 20, dal quale è rappresentata e difesa
CONVENUTA
E
P.IVA con sede legale in NN (ME), via Messina n. CP_3 P.IVA_1
30, in persona dell'amministratore e legale rappresentante p.t., sig. Controparte_1
nato a [...] il [...], c.f. elettivamente domiciliato C.F._1
in Enna, via M. Grimaldi, n. 8, presso lo studio dell'avv. Concetta POTENZONE che la rappresenta e difende TERZO CHIAMATO avente per OGGETTO: domanda di usucapione e domanda riconvenzionale di rivendicazione e di condanna al pagamento di indennità.
3 TRIBUNALE di MESSINA CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente procedimento è la domanda, formulata da CP_1
nei confronti di finalizzata ad ottenere la declaratoria
[...] Controparte_2
di accertamento dell'acquisto, per maturata usucapione ventennale, del diritto di proprietà dell'immobile sito in NN, Via Luigi Rizzo, nn. 30-31, angolo Via Luigi Cadorna, n. 1, riportato al catasto urbano al foglio 12, particella 1600, sub 1 e 2.
L'attore ha evidenziato che, sin dal 1980, l'uso ed il godimento dell'immobile gli era stato concesso dalla precedente proprietaria, per la profonda stima e Parte_1
sincero affetto che questa nutriva nei suoi confronti e, prima ancora, nei confronti dei di lui genitori i quali, prima dell'attore, dal 1965, avevano goduto dell'immobile concessogli dalla proprietaria;
successivamente l'attore aveva scoperto che dell'immobile era divenuta proprietaria la convenuta – con la quale era coniugato ma separato – la quale l'aveva ricevuto dalla sulla base di un testamento olografo ritenuto falso. Pt_1
Per tale ragione ha chiesto la declaratoria di accertamento dell'acquisto, per maturata usucapione ventennale, del diritto di proprietà del predetto immobile in relazione al quale aveva sostenuto spese per manutenzione ordinaria e straordinaria.
La convenuta si è costituita in giudizio e, dopo aver Controparte_2
contestato la domanda attorea, ne ha chiesto il rigetto;
ha avanzato domanda riconvenzionale di condanna dell'attrice e della terza chiamata al pagamento dell'indennità da occupazione sine titulo.
Si è costituita in giudizio la terza chiamata aderendo alle domande CP_3
dell'attore, non contestando esplicitamente di essere la detentrice dell'immobile in questione in quanto adibito all'attività di ristorazione denominata “Da Nino” che risulta intestato alla predetta società terza chiamata il cui legale rappresentante è lo stesso attore.
La domanda di usucapione articolata dall'attore è infondata.
Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità della memoria depositata da parte attrice in data 09.02.2025, senza autorizzazione del Tribunale ed in violazione delle decadenze stabilite dal codice di rito, nonché della documentazione ad essa allegata. 4 TRIBUNALE di MESSINA L'istanza di sospensione del presente giudizio non può essere accolta stante l'assenza di elementi idonei a comprovare l'esistenza di un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tra la questione della falsità del testamento e la domanda articolata dalla convenuta;
parte attrice, infatti, ha fatto genericamente riferimento alla pendenza di un procedimento penale di cui si ignora l'oggetto e la possibile rilevanza nell'odierno procedimento talché, anche a voler ritenere astrattamente configurabile un'ipotesi di sospensione del procedimento civile per pregiudizialità, in concreto tale sospensione non può essere disposta per mancanza dei necessari riscontri probatori che l'attrice non ha, si ribadisce, prodotto.
Sempre preliminarmente va dato atto della proposizione della querela di falso da parte dell'attore della quale, però, il Tribunale non ha autorizzato la presentazione, giusta ordinanza del 21.02.2025.
Invero, la querela incidentale di falso, presentata personalmente dall'attore all'udienza del 12.02.2025, è stata proposta avverso il testamento olografo della precedente proprietaria dell'immobile per cui è causa, con il quale l'odierna Parte_1
convenuta è stata nominata sua erede universale, nonché avverso le ricevute di affitto recanti la firma di ed asseritamente da questa rilasciate all'attore Parte_1
Controparte_1
Orbene, con riguardo alla contestazione dell'autenticità del testamento olografo si ricorda che, a seguito dell'intervento nomofilattico della Corte di Cassazione a Sezioni
Unite con la sentenza n. 12307/15, ponendo fine ad un lungo contrasto emerso tra le sezioni semplici in merito all'individuazione del corretto strumento processuale attraverso il quale disconoscere l'autenticità di un testamento olografo, il Massimo Consesso della giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “La parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo”.
La formulazione di questo principio impone di affermare che, a differenza della querela di falso – che, ai sensi dell'art. 221 c.p.c., può essere sollevata in qualunque stato e grado del giudizio – la domanda di accertamento negativo doveva essere formulata dall'attore in via principale e nel rispetto dei termini di decadenza destinati al 5 TRIBUNALE di MESSINA consolidamento del thema probandum e del thema decidendum; pertanto, la querela di falso avverso il testamento olografo è inammissibile in quanto, appunto, non utilizzabile per contestare l'autenticità di un testamento olografo e, ove ad essa volesse attribuirsi la natura di domanda di accertamento negativo, sarebbe inammissibile in quanto tardivamente formulata.
Non conferente, infine, appare il richiamo dell'attore alla massima della Cassazione di cui alla sentenza n. 15823/20 – che non riguarda l'ipotesi di un testamento olografo apocrifo bensì scritture private di diversa natura – a fronte della sentenza delle Sezioni Unite che, invece, riguarda specificamente l'ipotesi del testamento olografo asseritamente falso.
Con riguardo, invece, alle ricevute di affitto prodotte dalla convenuta evidenzia il
Tribunale che la querela di falso non è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 222 c.p.c. in quanto i predetti documenti, dei quali parte convenuta ha dichiarato di volersi avvalere con le note difensive del 18.02.2025, sono stati ritenuti irrilevanti ai fini della decisione;
valutazione dalla quale discende, appunto, la decisione di non autorizzare la presentazione della querela di falso (v. infra).
In ordine all'istanza subordinata di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., prescindendo dall'indagine circa l'ammissibilità di una rinuncia agli atti subordinata, osserva il Tribunale che, non avendo la convenuta accettato la rinuncia, non può farsi luogo all'estinzione del giudizio che dovrà proseguire anche per l'accertamento della fondatezza della domanda principale di usucapione.
Nel merito, l'acquisto del diritto di proprietà su beni immobili a titolo originario per usucapione avviene, ai sensi dell'art. 1158 c.c., mediante il possesso del bene esercitato senza interruzione per venti anni o dieci anni, nel caso di usucapione abbreviata ordinaria.
Secondo quando costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'intervenuta usucapione “[…] Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del “corpus”, ma anche dell'“animus”; l'elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, sicché è allora il convenuto che deve dimostrare il contrario, provando 6 TRIBUNALE di MESSINA che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale (nella specie, contratto di comodato)
(Cass., Sez. 2, n. 15755 del 13/12/2001; Sez. 2, n. 14092 del 11/06/2010; Sez. 2, n. 15145 del 06/08/2004) […]” (v. Cass. Civ. Sez. II, n. 22667/2017).
Pertanto, è onere di chi agisce per ottenere l'accertamento dell'usucapione del diritto di proprietà provare sia l'elemento oggettivo, il corpus possessionis, consistente nella disponibilità materiale del bene piena ed esclusiva, conseguita senza violenza o clandestinità, continua e non interrotta per venti anni, sia l'elemento soggettivo, ovvero l'animus possidendi, consistente nella volontà di esercitare di fatto sulla cosa i poteri corrispondenti a quelli attribuiti al proprietario.
La prova del corpus del possesso può essere fornita, anche presuntivamente, mediante la dimostrazione dello svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, tenuto conto del fatto che “[…] il possesso idoneo a determinare il compiersi della usucapione deve essere apprezzato e valutato dal Giudice di merito non in astratto ma con riferimento alla specifica natura del bene, alla sua destinazione economica
e produttiva ed alle utilità che esso secondo un criterio di normalità è capace di procurare al proprietario […]” (v. Cass. Civ. Sez. II, n. 25922/2005), mentre l'“animus possidendi” si presume, sino a prova contraria, ai sensi dell'art. 1141 c.c..
Quest'ultima norma prevede che “Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione.
Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore. Ciò vale anche per i successori a titolo universale”.
Elemento indispensabile ai fini dell'accertamento dell'acquisto del bene per usucapione è, insieme alla dimostrazione del possesso uti dominus, l'allegazione e la dimostrazione del decorso del periodo temporale necessario ai fini della maturazione dell'usucapione.
7 TRIBUNALE di MESSINA Orbene, l'attore stesso ha affermato di aver goduto dell'immobile in quanto concessogli “…per stima ed affetto…” dalla convenuta;
sostenendo ciò l'attore ha ammesso di aver goduto dell'immobile con animus detinendi e per mera concessione della Pt_1
implicitamente ammettendo di non aver compiuto alcun atto di opposizione nei confronti della proprietaria alla quale non ha mai opposto un suo autonomo possesso Pt_1
incompatibile con quello della proprietaria.
È evidente che già la sola ricostruzione della vicenda esposta dall'attore comprova che la presunzione iuris tantum prevista dall'art. 1141 c.c. può ritenersi superata dalla prova certa che l'animus con il quale l' ha iniziato a detenere e godere CP_1 dell'immobile in questione era quello del detentore semplice, per mera cortesia e concessione della proprietaria e possessore o, al massimo, del detentore Pt_1
qualificato – ove si volesse qualificare il rapporto intercorso tra la Parte_2
[. in termini di comodato – ma non certamente quello del possessore il che lo CP_1
obbliga a fornire in questa sede la prova rigorosa dell'interversio possessionis prevista dal comma 2 della predetta norma.
Non è, per contro, comprovata l'esistenza di un rapporto locativo tra la e Pt_1
l – come indurrebbero a ritenere le ricevute depositate dalla CP_1 CP_2
in allegato alla seconda memoria istruttoria del 29.04.2023 – in quanto, in mancanza di un contratto scritto di locazione la cui data di stipulazione la convenuta non ha neppure allegato, non si può essere certi che tali ricevute, peraltro assolutamente generiche, si riferiscano proprio ad una locazione di quell'immobile.
L'attore ha affermato che la prova dell'interversio discenderebbe dall'aver eseguito lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione e dal detenere egli solo le chiavi dell'immobile.
Ebbene, nessuna di tali circostanze può essere riconosciuta come indice univoco di una chiara e manifesta interversio possessionis; la norma prevede, infatti, che l'interversio si sostanzia in una opposizione fatto dal neo-possessore nei confronti del precedente proprietario-possessore attraverso il quale sia reso evidente il mutamento dell'animus da detinendi a possidendi (v. Cass. Civ., sent. n. 11403/06) ed è evidente che in nessuno dei comportamenti indicati dall'attore è rinvenibile tale manifesta opposizione. 8 TRIBUNALE di MESSINA L'aver eseguito lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione è circostanza compatibile con quanto previsto, ad esempio, dall'art. 1808 c.c. – che esclude il rimborso delle spese ordinarie ed assoggetta quello per le spese straordinarie al fatto che siano necessarie ed urgenti – in materia di comodato e, soprattutto, non denota alcuna specifica opposizione nei confronti della proprietaria rispetto alla quale quei lavori Pt_1
assumono, salva univoca dimostrazione del contrario, non il significato di opposizione del possesso dell' alla bensì di intenzione dell' di trarre CP_1 Pt_1 CP_1 il massimo godimento possibile dall'immobile, migliorandolo e manutenendolo.
In sostanza, dal punto di vista della ove l' non abbia Pt_1 CP_1 accompagnato l'esecuzione dei lavori con la manifestazione univoca, a lei rivolta e da lei conosciuta, di una volontà di intervertire il possesso – e di ciò non è stata fornita alcuna prova – le spese eseguite dall'attore mantengono il significato di opere tese ad incrementare il godimento dell'immobile e non certo a manifestare la sua volontà di ritenersi, da un certo momento in poi, unico proprietario, non riconoscendo più il possesso e la proprietà della
Pt_1
Anche la detenzione delle chiavi dell'immobile è di per sé un elemento neutro che non manifesta alcuna opposizione dell' al possesso esercitato dalla CP_1
salvo che non sia accompagnato dalla dimostrazione, non fornita dall'attore, che Pt_1 un'ipotetica richiesta di restituzione delle chiavi avanzata dalla – chiavi che la Pt_1 aveva all' o ai suoi genitori nel Pt_1 Parte_3 CP_1
momento in cui concesse loro l'uso dell'immobile – era stata rifiutata dall' CP_1
che, in questo modo, aveva manifestato univocamente la volontà di mantenere il godimento dell'immobile contro la volontà della proprietaria così instaurando un Pt_1
autonomo possesso in contrapposizione a quello della proprietaria.
Ed ancora, l'attore ha affermato che la è deceduta nel 2001 e che da quel Pt_1 momento ha continuato a mantenere la disponibilità dell'immobile con il consenso della
(v. cap. 7 dell'interrogatorio formale della seconda memoria istruttoria); CP_2
ebbene, anche questa affermazione non fa altro che confermare la posizione dell' di detentore con il consenso del nuovo proprietario, ovvero la convenuta CP_1
quale erede della in quanto anche in questo caso l'attore ha ammesso di non Pt_1
9 TRIBUNALE di MESSINA aver goduto dell'immobile con animus possidendi, in contrapposizione al possesso del nuovo proprietario ed opponendo a questi il suo possesso, ma con il consenso dell'erede nuova proprietaria. CP_2
A tutto voler concedere, il primo momento in cui l'attore ha manifestato, ancorché tacitamente, la volontà di non riconoscere il possesso ed il diritto di proprietà della convenuta è stato quando non ha accolto la domanda di pagamento dell'indennizzo per l'occupazione sine titulo per gli ultimi 5 anni, giusta missiva della convenuta del
16.10.2018; naturalmente, ammesso che il silenzio serbato dall' possa essere CP_1
considerato una interversio – e di ciò il Tribunale non è per nulla persuaso – questa ipotetica interversio sarebbe comunque inutile atteso che da quella data al momento dell'instaurazione del giudizio non è decorso il ventennio necessario per l'usucapione.
Non appare ultroneo ricordare che, per la giurisprudenza della Suprema Corte, “La presunzione di possesso utile "ad usucapionem" di cui all'art. 1141 cod. civ. non opera quando la relazione con la cosa consegua non ad un atto volontario d'apprensione, ma ad un atto o ad un fatto del proprietario - possessore, poiché l'attività del soggetto che dispone della cosa (configurabile come semplice detenzione o precario) non corrisponde all'esercizio di un diritto reale, non essendo svolta in opposizione al proprietario. In tal caso la detenzione non qualificata di un bene immobile può mutare in possesso solamente all'esito di un atto d'interversione idoneo ad escludere che il persistente godimento sia fondato sul consenso, sia pure implicito, del proprietario concedente.” (v. Cass. Civ., sent.
n. 5551/05; n. 21690/14).
Questa è la ragione del perché le prove orali non sono state ammesse;
queste infatti, avevano lo scopo di fornire la prova di circostanze di fatto già ammesse dall'attore ed a lui sfavorevoli – le circostanze dell'interrogatorio formale relative al titolo della detenzione dell'immobile – o a circostanze non rilevanti o non contestate per quelle relative alla prova testimoniale;
invero, nel capitolato di prova testimoniale non è stata articolata alcuna domanda afferente a circostanze dalle quali desumere il verificarsi, in un dato momento storico, di una valida ed univoca interversio possessionis.
Un simile rigore probatorio trova la sua ratio nella posizione assunta dalla Corte di legittimità in punto di verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi in presenza dei quali è 10 TRIBUNALE di MESSINA possibile dichiarare l'usucapione; posizione a sua volta mutuata dalla giurisprudenza della
Corte EDU volta all'interpretazione dell'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU che “…impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio – della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale” (v. Cass. Civ., sent.
n. 20539 del 30.08.2017).
Con il suddetto principio l'odierno Giudicante non può che concordare, derivando dalle considerazioni sopra svolte un giudizio di infondatezza della domanda attorea.
Con riguardo alla domanda di rilascio formulata da parte convenuta, trattasi di domanda riconvenzionale di rivendicazione – così va qualificata la domanda “…con cui
l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene…senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto” – che, però, articolata per la prima volta nella prima memoria istruttoria del 04.04.2023 e non nella comparsa di costituzione e risposta, va considerata come domanda nuova che si aggiunge a quella, ammissibile perché tempestiva, di pagamento dell'indennità e, come tale, inammissibile perché tardiva (v. Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 12310/15).
In ordine, infine, alla domanda riconvenzionale di pagamento dell'indennità di occupazione occorre premettere che sino alla data di invio della missiva del 16.10.2018 la proprietaria ha mantenuto la stessa posizione che aveva la sua dante causa CP_2
rispetto al godimento del bene da parte dell' nella comparsa di risposta, CP_1
infatti, la convenuta ha ammesso che la prima richiesta di restituzione risale, appunto, al
16.10.2018, il che induce a ritenere che, dal momento dell'acquisto dell'immobile per successione testamentaria della e sino all'invio della predetta missiva, la Pt_1
abbia riconosciuto tacitamente all' la stessa tolleranza CP_2 CP_1
precedentemente accordatagli dalla sua dante causa. Pt_1
Naturalmente questa tolleranza è venuta meno nel momento in cui la CP_2
ha manifestato la volontà di ottenere i frutti civili del godimento dell'immobile da parte 11 TRIBUNALE di MESSINA dell' ponendo così termine a quel rapporto amicale ed informale iniziato CP_1
dalla e basato sul consenso al godimento gratuito dell'immobile da parte Pt_1 dell' CP_1
Il danno figurativo accertato in sede di consulenza tecnica d'ufficio e sulla base del quale è stata calcolata l'indennità va, dunque, limitato al periodo decorrente dal 16 Ottobre
2018 sino alla data di restituzione dell'immobile, e cioè € 2.887,40 per 6 mesi del 2018, alla quale vanno aggiunti € 39.278,83 per gli anni dal 2019 al 2024 e, da ultimo, € 2.036,47 per i primi tre mesi del 2025 (€ 678,82, cioè 1/10 di € 6.788,22, moltiplicato per 3 mesi), così ottenendo la somma complessiva di € 44.202,70, oltre € 678,82 mensili da aprile 2025 sino al rilascio dell'immobile, ed oltre interessi legali sulla somma quantificata in sentenza sino al soddisfo.
Al pagamento della predetta somma vanno condannati, in solido, sia l'attore al quale l'immobile era stato concesso gratuitamente dalla de cuius stante i buoni Pt_1
rapporti e che in questa sede, pur manifestando la volontà di acquisire un titolo maggiore di quello che gli aveva permesso di goderne nel corso degli anni, non ha ottenuto il riconoscimento della fondatezza della domanda di usucapione ed è, dunque, oggi, un detentore sine titulo, sia la che gode in concreto dell'immobile concessogli CP_3
in uso dall'attore e che non possiede alcun titolo contrattuale o di altro genere che ne giustifichi la detenzione rispetto alla legittima proprietaria CP_2
Questo convincimento si fonda sulla lettura della comparsa di costituzione della la quale, al di là della formale adesione alla domanda dell'attore, non ha né CP_3
contestato di occupare effettivamente l'immobile della convenuta, né allegato l'esistenza di un titolo opponibile che le consenta di affermare che, rispetto alla CP_2
l'occupazione dell'immobile non sia tutt'ora sine titulo.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese processuali seguono la soccombenza;
vanno poste, pertanto, solidalmente a carico di e della parzialmente compensate nella Controparte_1 CP_3
misura di ¼ stante la parziale soccombenza della convenuta e, tenuto conto del valore indeterminabile basso della controversia, liquidate in complessivi € 5.850,00 per compensi di avvocato di cui € 1.350,00 per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva, € 12 TRIBUNALE di MESSINA 1.350,00 per la fase istruttoria, € 2.250,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge e spese vive eventualmente sostenute.
Le spese e gli onorari di C.T.U., come già liquidati in atti, vanno poste in capo a tutte le parti in solido nei rapporti esterni e definitivamente a carico dell'attore e della terza chiamata nei rapporti interni in solido e ne va disposta la rifusione in favore della convenuta, ove da questa anticipati.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di e Controparte_1 Controparte_2
della terza chiamata CP_3
1) rigetta la domanda di usucapione articolata da alla Controparte_1
quale ha aderito la terza chiamata nei confronti di CP_3 CP_2
[...]
2) accerta e dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di rivendicazione articolata da nei confronti di Controparte_2 CP_1
e della terza chiamata
[...] CP_3
3) accoglie la domanda riconvenzionale risarcitoria articolata da CP_2
nei confronti di della terza chiamata
[...] Controparte_1 CP_3
4) per l'effetto, condanna la in solido, Controparte_1 CP_3
al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 44.202,70, oltre € 678,82 mensili da aprile 2025 sino al rilascio dell'immobile, ed oltre interessi legali sulla somma quantificata in sentenza sino al soddisfo;
5) compensa le spese del giudizio nella misura di ¼ e condanna CP_1
e la in solido, alla rifusione delle residue spese di lite in favore di
[...] CP_3 che liquida in complessivi € 5.850,00 per compensi di avvocato Controparte_2 di cui € 1.350,00 per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva, € 1.350,00 per la fase istruttoria, € 2.250,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge e spese vive eventualmente sostenute;
13 TRIBUNALE di MESSINA 6) pone definitivamente le spese e gli onorari di C.T.U., come già liquidati in atti, in capo a tutte le parti in solido nei rapporti esterni e definitivamente a carico dell'attore e della terza chiamata nei rapporti interni in solido e ne dispone la rifusione in favore della convenuta, ove da questa anticipati.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 19.03.2025.
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
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