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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 8342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8342 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di PO, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 13 novembre 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 3184/2025
RG TRA
Sig.ra , C.F. , nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a San Cipriano d'Aversa (CE) alla Via D. Salvatore Vitale, 10, rappresentata e difesa dall'Avv.
CH RE
Ricorrente
E
, in persona del Controparte_1 Controparte_2
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con l'atto di ricorso in atti la sig.ra esponeva: Parte_1 che aveva prestato servizio come docente alle dipendenze del Controparte_1 con contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici
2018/2019, 2019/2020 e 2023/2024; che nell'A.S. 2018/2019 aveva prestato servizio dal 15.10.2018 al 30.06.2019 presso l'IC AD I di AD (RM), maturando giorni n. 15,25 di ferie per un importo di indennità pari a € 977,70; che nell'A.S. 2019/2020 aveva prestato servizio dal 12.12.2019 al 30.06.2020 presso l'Istituto
Comprensivo IC AD ME di AD I (RM), maturando n. 11,25 giorni di ferie per un importo di indennità pari a € 625,50; che nell'A.S. 2023/2024 aveva prestato servizio dal 23.10.2023 al 30.06.2024 presso l'Istituto
Comprensivo NA - I.C. 80 RL di PO (NA), maturando giorni n. 14,16 di ferie per un importo di indennità pari a € 765,74; 2
che la somma totale dei giorni di ferie era di n. 40,66 corrispondente ad un'indennità per le ferie non godute pari ad € 2.368,94;
che nei suddetti anni scolastici non aveva espressamente chiesto di fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni e il Dirigente Scolastico non aveva invitato la sottoscritta, per iscritto, a chiedere le ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva;
che durante il periodo di sospensione delle lezioni, il docente rimane sempre a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di tutte le attività funzionali all'insegnamento;
che in data 15.01.2025 il veniva diffidato all'erogazione di Controparte_1 tale beneficio e tale richiesta rimaneva infruttuosa.
Tanto premesso, concludeva chiedendo di:
“accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente, quale docente precario con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) negli anni scolastici 2018/2019,
2019/2020 e 2023/2024 ad ottenere l'indennità sostitutiva per un numero complessivo di 40,66 giorni di ferie maturate e non godute;
accertare e dichiarare l'obbligo – con consequenziale condanna giudiziale – a carico della resistente di corrispondere alla parte ricorrente la somma di euro Controparte_3
2.368,94, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, a titolo di indennità sostitutiva per n. 40,66 giorni di ferie maturate e non godute;
per l'effetto, con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio” .
Il , ritualmente citato, restava contumace. Controparte_1
Sulla documentazione in atti la causa veniva decisa come da sentenza di cui era data lettura.
La domanda è fondata per quanto di ragione.
L'art. 19 del CCNL 2007 Comparto Scuola prevedeva espressamente che “la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto” .
L'art. 35, comma 2, del CCNL 2019 stabilisce che “le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso 3
dell'anno scolastico” . Si rileva che in tale ultima previsione non è stato inserito il secondo periodo del previgente art. 19 del CCNL 2007 che garantiva espressamente la facoltatività della fruizione e la conseguente monetizzazione.
Sul piano legislativo, il D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, convertito nella L. 7 luglio 2012, n.
135, ha introdotto un generalizzato divieto di monetizzazione delle ferie per il pubblico impiego, disponendo che “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi” .
Tuttavia, la L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 54-56 (legge di stabilità 2013), ha dettato una disciplina speciale per il personale della scuola .
Il comma 54 stabilisce che “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative” .
Il comma 55 ha integrato l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/12, aggiungendo il seguente periodo: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie” .
Il comma 56 sancisce l'inderogabilità delle disposizioni contenute nei due commi precedenti ad opera della contrattazione collettiva .
La normativa interna sopra richiamata deve essere interpretata in senso conforme ai principi inderogabili stabiliti dal diritto dell'Unione Europea, in particolare dall'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE e dall'art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea .
A tale riguardo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Grande Sezione, sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16;
in causa C-619/16;
e in causa C-684/16) ha stabilito che l'estinzione automatica del diritto alle ferie retribuite e della correlata indennità sostitutiva è vietata. Affinché si verifichi la perdita del diritto, occorre la previa 4
verifica che il datore di lavoro abbia posto il lavoratore in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto .
Ricade, pertanto, sul datore di lavoro l'onere di assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo formalmente, se necessario, e informandolo in tempo utile del fatto che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o alla cessazione del rapporto di lavoro .
La Corte di Cassazione, recependo tali principi comunitari, aveva già osservato che non si può perdere il diritto all'indennità per ferie non godute senza una previa verifica che il lavoratore sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare tale diritto, tramite un'adeguata informazione, e che è illegittimo decurtare automaticamente i giorni di sospensione delle lezioni dalle ferie maturate (Cass. n. 14268/2022) .
Inoltre, i docenti non di ruolo non sono automaticamente in ferie durante la sospensione delle lezioni in assenza di una loro richiesta o di un provvedimento esplicito del dirigente scolastico
(esclusi scrutini, esami di Stato e attività valutative), in quanto “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva” (Cass. Ord. n. 16715/2024) . Tale principio è stato successivamente ribadito Cass. Ord.
n. 13440 del 15.05.2024 con la precisazione che “deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012” .
La sentenza della Cassazione n. 11968 del 7.5.2025 , nell'interpretare l'art. 19 del CCNL 2007 ha, poi, evidenziato che “la norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione 'periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico'“ .
Il resistente sostiene che il docente a tempo determinato, durante la sospensione delle CP_1 lezioni in cui è possibile godere delle ferie, qualora formalmente non le richieda pur avendone la facoltà, veda comunque sottratte tali giornate dal monte ferie spettante. Tale impostazione non può essere condivisa.
Durante il periodo di sospensione delle lezioni, il docente rimane sempre a disposizione per l'espletamento di tutte le attività funzionali all'insegnamento per cui è sempre possibile richiamarlo 5
in qualsiasi momento nei locali della scuola. Inoltre, è sempre tenuto ad adempiere agli obblighi funzionali all'insegnamento, come la progettazione, la ricerca, la documentazione, la preparazione e partecipazione alle riunioni (Collegio docenti – Riunioni dipartimentali – Consiglio d'Istituto –
Consigli di classe straordinari ecc.) .
Questa circostanza assume rilievo decisivo poiché, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente, lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio .
Il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico non costituisce quindi un dato meramente formale, ma rappresenta l'atto costitutivo del diritto al riposo effettivo, con la conseguente liberazione da ogni vincolo di reperibilità e disponibilità nei confronti dell'Amministrazione .
La tesi ministeriale secondo cui “ai fini dell'eventuale monetizzazione delle ferie, non rileva se il dipendente le abbia o meno domandate, ma rileva solo l'astratta facoltà di fruirle” contrasta palesemente con i principi espressi dalla Corte di Giustizia UE e dalla Corte di Cassazione .
In particolare, “l'interpretazione sostenuta dal non solo risulta incompatibile con le CP_1 indicazioni della giurisprudenza eurocomunitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico” (Cass. n. 28587/2024) .
Nel caso di specie, la sig.ra ha documentato di aver prestato servizio con Parte_1 contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (ossia fino al 30 giugno) negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2023/2024.
Non è contestato che in tali anni scolastici in oggetto parte attrice non abbia espressamente chiesto di fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni e che il Dirigente Scolastico non abbia formulato invito per iscritto, a richiedere le ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, con espresso avviso, in caso di mancata richiesta, della conseguente perdita del relativo diritto e della indennità sostitutiva .
In ogni caso il resistente non ha fornito alcuna prova documentale di aver adempiuto CP_1 all'onere di informazione qualificata e di invito alla fruizione delle ferie con espresso avviso di perdita del diritto. In assenza di siffatta prova, ricadente sull'Amministrazione datrice di lavoro, non 6
può ritenersi che parte attrice abbia rinunciato al proprio diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute né che abbia effettivamente goduto delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni .
In applicazione dei principi giurisprudenziali sopra illustrati, deve quindi essere riconosciuto il diritto della sig.ra all'indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute Parte_1 nei tre anni scolastici in questione .
La quantificazione dell'indennità sostitutiva richiede una preliminare considerazione in ordine alla proporzionalità del diritto alle ferie rispetto all'orario di servizio effettivamente prestato .
Dalla documentazione in atti e dal ricorso emerge che:
A.S. 2018/2019 - La ricorrente ha prestato servizio dal 15.10.2018 al 30.06.2019 presso l'IC
AD I di AD (RM). Dal ricorso si evince che ha maturato 15,25 giorni di ferie per un importo totale di € 977,70. Non risultando specificato nel ricorso un orario ridotto e trattandosi di un contratto che copre l'intero anno scolastico, si presume un orario a tempo pieno (18 ore settimanali), per cui l'indennità dovuta per l'A.S. 2018/2019 è confermata in: € 977,70.
A.S. 2019/2020 - La ricorrente ha prestato servizio dal 12.12.2019 al 30.06.2020 presso l'IC
AD ME di AD (RM). Ha maturato 11,25 giorni di ferie per un importo totale di €
625,50. Anche in questo caso, non risultando specificato un orario ridotto, l'indennità dovuta per l'A.S. 2019/2020 è confermata in: € 625,50.
A.S. 2023/2024 - La ricorrente ha prestato servizio dal 23.10.2023 al 30.06.2024 presso l'IC 80
RL di PO (NA). Ha maturato 14,16 giorni di ferie per un importo totale di € 765,74.
L'indennità dovuta per l'A.S. 2023/2024 è quindi confermata in: € 765,74.
Totale complessivo dell'indennità spettante: € 977,70 + € 625,50 + € 765,74 = € 2.368,94.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di PO, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto della sig.ra Parte_1 all'indennità sostitutiva delle ferie non godute;
2. Condanna il al pagamento in favore della sig.ra Controparte_1 [...] della somma complessiva di € 2.368,94, oltre interessi legali dalla Parte_1 maturazione del diritto (rispettivamente al 30.06.2019, al 30.06.2020 e al 30.06.2024) fino al saldo;
3. Condanna il al pagamento in favore della sig.ra Controparte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.000,00 oltre I.V.A., C.P.A. e Parte_1 7
spese generali, nonché rimborso del C.U., con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
4. Sentenza provvisoriamente esecutiva.
PO, lì 13 novembre 2025 Il Giudice
Dott. Ciro Cardellicchio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di PO, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 13 novembre 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 3184/2025
RG TRA
Sig.ra , C.F. , nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a San Cipriano d'Aversa (CE) alla Via D. Salvatore Vitale, 10, rappresentata e difesa dall'Avv.
CH RE
Ricorrente
E
, in persona del Controparte_1 Controparte_2
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con l'atto di ricorso in atti la sig.ra esponeva: Parte_1 che aveva prestato servizio come docente alle dipendenze del Controparte_1 con contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici
2018/2019, 2019/2020 e 2023/2024; che nell'A.S. 2018/2019 aveva prestato servizio dal 15.10.2018 al 30.06.2019 presso l'IC AD I di AD (RM), maturando giorni n. 15,25 di ferie per un importo di indennità pari a € 977,70; che nell'A.S. 2019/2020 aveva prestato servizio dal 12.12.2019 al 30.06.2020 presso l'Istituto
Comprensivo IC AD ME di AD I (RM), maturando n. 11,25 giorni di ferie per un importo di indennità pari a € 625,50; che nell'A.S. 2023/2024 aveva prestato servizio dal 23.10.2023 al 30.06.2024 presso l'Istituto
Comprensivo NA - I.C. 80 RL di PO (NA), maturando giorni n. 14,16 di ferie per un importo di indennità pari a € 765,74; 2
che la somma totale dei giorni di ferie era di n. 40,66 corrispondente ad un'indennità per le ferie non godute pari ad € 2.368,94;
che nei suddetti anni scolastici non aveva espressamente chiesto di fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni e il Dirigente Scolastico non aveva invitato la sottoscritta, per iscritto, a chiedere le ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva;
che durante il periodo di sospensione delle lezioni, il docente rimane sempre a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di tutte le attività funzionali all'insegnamento;
che in data 15.01.2025 il veniva diffidato all'erogazione di Controparte_1 tale beneficio e tale richiesta rimaneva infruttuosa.
Tanto premesso, concludeva chiedendo di:
“accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente, quale docente precario con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) negli anni scolastici 2018/2019,
2019/2020 e 2023/2024 ad ottenere l'indennità sostitutiva per un numero complessivo di 40,66 giorni di ferie maturate e non godute;
accertare e dichiarare l'obbligo – con consequenziale condanna giudiziale – a carico della resistente di corrispondere alla parte ricorrente la somma di euro Controparte_3
2.368,94, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, a titolo di indennità sostitutiva per n. 40,66 giorni di ferie maturate e non godute;
per l'effetto, con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio” .
Il , ritualmente citato, restava contumace. Controparte_1
Sulla documentazione in atti la causa veniva decisa come da sentenza di cui era data lettura.
La domanda è fondata per quanto di ragione.
L'art. 19 del CCNL 2007 Comparto Scuola prevedeva espressamente che “la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto” .
L'art. 35, comma 2, del CCNL 2019 stabilisce che “le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso 3
dell'anno scolastico” . Si rileva che in tale ultima previsione non è stato inserito il secondo periodo del previgente art. 19 del CCNL 2007 che garantiva espressamente la facoltatività della fruizione e la conseguente monetizzazione.
Sul piano legislativo, il D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, convertito nella L. 7 luglio 2012, n.
135, ha introdotto un generalizzato divieto di monetizzazione delle ferie per il pubblico impiego, disponendo che “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi” .
Tuttavia, la L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 54-56 (legge di stabilità 2013), ha dettato una disciplina speciale per il personale della scuola .
Il comma 54 stabilisce che “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative” .
Il comma 55 ha integrato l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/12, aggiungendo il seguente periodo: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie” .
Il comma 56 sancisce l'inderogabilità delle disposizioni contenute nei due commi precedenti ad opera della contrattazione collettiva .
La normativa interna sopra richiamata deve essere interpretata in senso conforme ai principi inderogabili stabiliti dal diritto dell'Unione Europea, in particolare dall'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE e dall'art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea .
A tale riguardo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Grande Sezione, sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16;
in causa C-619/16;
e in causa C-684/16) ha stabilito che l'estinzione automatica del diritto alle ferie retribuite e della correlata indennità sostitutiva è vietata. Affinché si verifichi la perdita del diritto, occorre la previa 4
verifica che il datore di lavoro abbia posto il lavoratore in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto .
Ricade, pertanto, sul datore di lavoro l'onere di assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo formalmente, se necessario, e informandolo in tempo utile del fatto che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o alla cessazione del rapporto di lavoro .
La Corte di Cassazione, recependo tali principi comunitari, aveva già osservato che non si può perdere il diritto all'indennità per ferie non godute senza una previa verifica che il lavoratore sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare tale diritto, tramite un'adeguata informazione, e che è illegittimo decurtare automaticamente i giorni di sospensione delle lezioni dalle ferie maturate (Cass. n. 14268/2022) .
Inoltre, i docenti non di ruolo non sono automaticamente in ferie durante la sospensione delle lezioni in assenza di una loro richiesta o di un provvedimento esplicito del dirigente scolastico
(esclusi scrutini, esami di Stato e attività valutative), in quanto “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva” (Cass. Ord. n. 16715/2024) . Tale principio è stato successivamente ribadito Cass. Ord.
n. 13440 del 15.05.2024 con la precisazione che “deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012” .
La sentenza della Cassazione n. 11968 del 7.5.2025 , nell'interpretare l'art. 19 del CCNL 2007 ha, poi, evidenziato che “la norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione 'periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico'“ .
Il resistente sostiene che il docente a tempo determinato, durante la sospensione delle CP_1 lezioni in cui è possibile godere delle ferie, qualora formalmente non le richieda pur avendone la facoltà, veda comunque sottratte tali giornate dal monte ferie spettante. Tale impostazione non può essere condivisa.
Durante il periodo di sospensione delle lezioni, il docente rimane sempre a disposizione per l'espletamento di tutte le attività funzionali all'insegnamento per cui è sempre possibile richiamarlo 5
in qualsiasi momento nei locali della scuola. Inoltre, è sempre tenuto ad adempiere agli obblighi funzionali all'insegnamento, come la progettazione, la ricerca, la documentazione, la preparazione e partecipazione alle riunioni (Collegio docenti – Riunioni dipartimentali – Consiglio d'Istituto –
Consigli di classe straordinari ecc.) .
Questa circostanza assume rilievo decisivo poiché, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente, lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio .
Il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico non costituisce quindi un dato meramente formale, ma rappresenta l'atto costitutivo del diritto al riposo effettivo, con la conseguente liberazione da ogni vincolo di reperibilità e disponibilità nei confronti dell'Amministrazione .
La tesi ministeriale secondo cui “ai fini dell'eventuale monetizzazione delle ferie, non rileva se il dipendente le abbia o meno domandate, ma rileva solo l'astratta facoltà di fruirle” contrasta palesemente con i principi espressi dalla Corte di Giustizia UE e dalla Corte di Cassazione .
In particolare, “l'interpretazione sostenuta dal non solo risulta incompatibile con le CP_1 indicazioni della giurisprudenza eurocomunitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico” (Cass. n. 28587/2024) .
Nel caso di specie, la sig.ra ha documentato di aver prestato servizio con Parte_1 contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (ossia fino al 30 giugno) negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2023/2024.
Non è contestato che in tali anni scolastici in oggetto parte attrice non abbia espressamente chiesto di fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni e che il Dirigente Scolastico non abbia formulato invito per iscritto, a richiedere le ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, con espresso avviso, in caso di mancata richiesta, della conseguente perdita del relativo diritto e della indennità sostitutiva .
In ogni caso il resistente non ha fornito alcuna prova documentale di aver adempiuto CP_1 all'onere di informazione qualificata e di invito alla fruizione delle ferie con espresso avviso di perdita del diritto. In assenza di siffatta prova, ricadente sull'Amministrazione datrice di lavoro, non 6
può ritenersi che parte attrice abbia rinunciato al proprio diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute né che abbia effettivamente goduto delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni .
In applicazione dei principi giurisprudenziali sopra illustrati, deve quindi essere riconosciuto il diritto della sig.ra all'indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute Parte_1 nei tre anni scolastici in questione .
La quantificazione dell'indennità sostitutiva richiede una preliminare considerazione in ordine alla proporzionalità del diritto alle ferie rispetto all'orario di servizio effettivamente prestato .
Dalla documentazione in atti e dal ricorso emerge che:
A.S. 2018/2019 - La ricorrente ha prestato servizio dal 15.10.2018 al 30.06.2019 presso l'IC
AD I di AD (RM). Dal ricorso si evince che ha maturato 15,25 giorni di ferie per un importo totale di € 977,70. Non risultando specificato nel ricorso un orario ridotto e trattandosi di un contratto che copre l'intero anno scolastico, si presume un orario a tempo pieno (18 ore settimanali), per cui l'indennità dovuta per l'A.S. 2018/2019 è confermata in: € 977,70.
A.S. 2019/2020 - La ricorrente ha prestato servizio dal 12.12.2019 al 30.06.2020 presso l'IC
AD ME di AD (RM). Ha maturato 11,25 giorni di ferie per un importo totale di €
625,50. Anche in questo caso, non risultando specificato un orario ridotto, l'indennità dovuta per l'A.S. 2019/2020 è confermata in: € 625,50.
A.S. 2023/2024 - La ricorrente ha prestato servizio dal 23.10.2023 al 30.06.2024 presso l'IC 80
RL di PO (NA). Ha maturato 14,16 giorni di ferie per un importo totale di € 765,74.
L'indennità dovuta per l'A.S. 2023/2024 è quindi confermata in: € 765,74.
Totale complessivo dell'indennità spettante: € 977,70 + € 625,50 + € 765,74 = € 2.368,94.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di PO, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto della sig.ra Parte_1 all'indennità sostitutiva delle ferie non godute;
2. Condanna il al pagamento in favore della sig.ra Controparte_1 [...] della somma complessiva di € 2.368,94, oltre interessi legali dalla Parte_1 maturazione del diritto (rispettivamente al 30.06.2019, al 30.06.2020 e al 30.06.2024) fino al saldo;
3. Condanna il al pagamento in favore della sig.ra Controparte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.000,00 oltre I.V.A., C.P.A. e Parte_1 7
spese generali, nonché rimborso del C.U., con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
4. Sentenza provvisoriamente esecutiva.
PO, lì 13 novembre 2025 Il Giudice
Dott. Ciro Cardellicchio