TRIB
Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/09/2025, n. 3406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3406 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7969/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Angela Vernia, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 25.09.2025, dapprima ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020, conv. in l. n.
77/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro recante N.R.G.
7969/2022 vertente
TRA
nato il [...] in [...] (c.f. Parte_1
), C.F._1
Rappr. e dif. dall'Avv. Pietro Garofalo (C.F. ,C.F._2
Ricorrente
1 CONTRO
(P.I. n. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1
Rappr. e dif. dall'Avv. Davide di Pantaleo (C.F.
) e dall'Avv. Nicola Nero C.F._3
)C.F._4
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.07.2022 il ricorrente in epigrafe specificato adiva il Giudice del Lavoro di Bari al fine di sentire accogliere le conclusioni formulate nel ricorso introduttivo, con vittoria di spese di lite. La parte convenuta si costituiva in giudizio, invocando il rigetto della domanda. Veniva espletata CTU contabile.
In data odierna, rientrata in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto
Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice, nonché ancora tutte le procedure urgenti anche ex art.1, commi 47
e ss. l. n. 92/2012 assegnate a questo Giudice a seguito del trasferimento dei precedenti titolari ad altri uffici - dott.sse Per_1
2 , , , dott. , dott. , CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 Per_2 Per_3
dott.sse e -, la causa veniva decisa. Per_4 CP_6
Il ricorso è fondato nei termini di seguito illustrati.
Invero, deve premettersi che la parte ricorrente adiva il Tribunale al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inclusione dei compensi di cui in narrativa tra le competenze per il calcolo del T.F.R.. Conseguentemente condannare la in persona Controparte_7
del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del sig. della somma di € 52.543,73 o di quell'altra somma Parte_1
che il Giudicante riterrà dovuta, anche in via equitativa ovvero che, previa condanna generica, verrà quantificata in separato giudizio.
Con l'espressa riserva di azionare in separato giudizio ogni eventuale altro diritto riveniente al ricorrente dal rapporto di lavoro de quo, anche con riferimento a differenti voci del T.F.R.. In ogni caso con rivalutazione ed interessi sulle somme rivalutate. Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
A fronte delle contestazioni mosse dalla parte resistente, veniva disposta CTU contabile per determinare l'importo delle somme spettanti al ricorrente. Il CTU, con motivazione corretta e condivisibile, ha accertato che le somme spettanti alla parte ricorrente per il periodo per cui è causa, sono le seguenti: €
32.101,05, per i titoli di cui al ricorso. I risultati della relazione tecnica, con riferimento alla sorte capitale sopra indicata, vanno condivisi, siccome fondati su corrette rilevazioni ed esenti da errori tecnici o logici.
Ne discende che la parte resistente, in persona del legale rappr, p.t., deve essere condannata a pagare in favore del ricorrente la somma complessiva di Euro 32.101,05, a titolo di differenza a credito a
3 seguito dell'inserimento delle indennità non ricomprese dall'azienda nel calcolo Trattamento di Fine Rapporto (TFR), oltre accessori come per legge.
Le considerazioni innanzi svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente in contestazione.
Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e relative tabelle allegate: procedimento di lavoro, con applicazione della massima riduzione consentita rispetto al valore medio, considerata la scarsa complessità delle questioni trattate).
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste definitivamente a carico della parte resistente soccombente.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettate,
- condanna la parte resistente, in persona del legale rappr. p.t., a pagare in favore della parte ricorrente la somma complessiva di
Euro 32.101,05, per i titoli di cui al ricorso, oltre accessori come per legge;
- condanna la parte resistente, in persona del legale rappr, p.t., al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 6.699,00, oltre rimborso forfettario 15%, iva, c.p.a., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipante;
4 - pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della parte resistente, in persona del legale rappr, p.t..
Bari, 25.09.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Angela Vernia
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Angela Vernia, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 25.09.2025, dapprima ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020, conv. in l. n.
77/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro recante N.R.G.
7969/2022 vertente
TRA
nato il [...] in [...] (c.f. Parte_1
), C.F._1
Rappr. e dif. dall'Avv. Pietro Garofalo (C.F. ,C.F._2
Ricorrente
1 CONTRO
(P.I. n. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1
Rappr. e dif. dall'Avv. Davide di Pantaleo (C.F.
) e dall'Avv. Nicola Nero C.F._3
)C.F._4
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.07.2022 il ricorrente in epigrafe specificato adiva il Giudice del Lavoro di Bari al fine di sentire accogliere le conclusioni formulate nel ricorso introduttivo, con vittoria di spese di lite. La parte convenuta si costituiva in giudizio, invocando il rigetto della domanda. Veniva espletata CTU contabile.
In data odierna, rientrata in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto
Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice, nonché ancora tutte le procedure urgenti anche ex art.1, commi 47
e ss. l. n. 92/2012 assegnate a questo Giudice a seguito del trasferimento dei precedenti titolari ad altri uffici - dott.sse Per_1
2 , , , dott. , dott. , CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 Per_2 Per_3
dott.sse e -, la causa veniva decisa. Per_4 CP_6
Il ricorso è fondato nei termini di seguito illustrati.
Invero, deve premettersi che la parte ricorrente adiva il Tribunale al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inclusione dei compensi di cui in narrativa tra le competenze per il calcolo del T.F.R.. Conseguentemente condannare la in persona Controparte_7
del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del sig. della somma di € 52.543,73 o di quell'altra somma Parte_1
che il Giudicante riterrà dovuta, anche in via equitativa ovvero che, previa condanna generica, verrà quantificata in separato giudizio.
Con l'espressa riserva di azionare in separato giudizio ogni eventuale altro diritto riveniente al ricorrente dal rapporto di lavoro de quo, anche con riferimento a differenti voci del T.F.R.. In ogni caso con rivalutazione ed interessi sulle somme rivalutate. Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
A fronte delle contestazioni mosse dalla parte resistente, veniva disposta CTU contabile per determinare l'importo delle somme spettanti al ricorrente. Il CTU, con motivazione corretta e condivisibile, ha accertato che le somme spettanti alla parte ricorrente per il periodo per cui è causa, sono le seguenti: €
32.101,05, per i titoli di cui al ricorso. I risultati della relazione tecnica, con riferimento alla sorte capitale sopra indicata, vanno condivisi, siccome fondati su corrette rilevazioni ed esenti da errori tecnici o logici.
Ne discende che la parte resistente, in persona del legale rappr, p.t., deve essere condannata a pagare in favore del ricorrente la somma complessiva di Euro 32.101,05, a titolo di differenza a credito a
3 seguito dell'inserimento delle indennità non ricomprese dall'azienda nel calcolo Trattamento di Fine Rapporto (TFR), oltre accessori come per legge.
Le considerazioni innanzi svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente in contestazione.
Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e relative tabelle allegate: procedimento di lavoro, con applicazione della massima riduzione consentita rispetto al valore medio, considerata la scarsa complessità delle questioni trattate).
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste definitivamente a carico della parte resistente soccombente.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettate,
- condanna la parte resistente, in persona del legale rappr. p.t., a pagare in favore della parte ricorrente la somma complessiva di
Euro 32.101,05, per i titoli di cui al ricorso, oltre accessori come per legge;
- condanna la parte resistente, in persona del legale rappr, p.t., al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 6.699,00, oltre rimborso forfettario 15%, iva, c.p.a., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipante;
4 - pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della parte resistente, in persona del legale rappr, p.t..
Bari, 25.09.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Angela Vernia
5