Articolo 2 della Legge 25 luglio 1952, n. 1115
Articolo 1Articolo 3
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16 settembre 1952
Art. 2.
Per fronteggiare l'onere di lire 34.000.000, afferente all'esercizio 1951-52 viene ridotta, per un equivalente importo, la spesa autorizzata con l'art. 2, punto e), della legge 31 ottobre 1951, n. 1116 , che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per lo stesso esercizio finanziario.
Entrata in vigore il 16 settembre 1952