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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/09/2025, n. 4454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4454 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona dei Magistrati:
D.ssa Maria Teresa Onorato Presidente
D.ssa Maria Luisa Arienzo Consigliere
Avv. Chiara Memoli Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5124/2018 R.G., riservata in decisione all'udienza in data 26 marzo 2025 e vertente:
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Sara De Micco e con questa elettivamente domiciliata in San Giorgio
a Cremano alla via Cavalli di Bronzo n. 16, giusta procura in atti
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2
dall'avv. Luisa Cante, e con questa elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Aversa (CE) alla via Salvo D'Acquisto n. 66, giusta procura in atti,
PARTE APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE
1 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Taranto Maria contro CP_1 OGGETTO: appello contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli
Nord, n. 1885/2018 del 27 giugno 2018, pubblicata in data 2 luglio 2018, R.G.
n. 6514/2014, ad oggetto: arricchimento senza causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 7 luglio 2014, citava in Parte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Napoli Nord, per sentir accogliere CP_1
le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare la fondatezza della domanda attrice per le causali tutte dedotte in premessa e, per l'effetto, valutata la ricorrenza della fattispecie di indebito arricchimento, secondo quanto previsto dall'art. 2041, I° comma cod. civ., condannare entro il limite CP_1
dell'arricchimento economico realizzato, ad indennizzare per la Parte_1
diminuzione patrimoniale sofferta e, segnatamente, a rimborsare a quest'ultima la somma di € 39.166,00, così distinta: a) € 28.446,00 erogata per i lavori di ristrutturazione dell'immobile; b) € 10.720,00 a fronte dei conferimenti in danaro apportati in favore di per il pagamento delle rate del CP_1
finanziamento personale contratto col Banco di Napoli e per il pagamento delle rate del mutuo ipotecario acceso sull'immobile sito in Giugliano via Staffetta n.
54, 1° piano, di proprietà dello stesso;
2) condannare, inoltre, CP_1
alla restituzione in suo favore, secondo quanto previsto dall'art. 2041 comma
2° cod. civ., di tutti i beni mobili come esattamente descritti al capo 6 b) della premessa di questo atto, ed in caso di perimento e/o deterioramento dei beni stessi, ad indennizzare l'attrice della perdita del corrispondente loro valore economico, pari ad € 22.927,76, il tutto nei limiti dell'arricchimento conseguito dal convenuto;
3) condannare al pagamento delle spese e CP_1
compensi del giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.”.
A sostegno della domanda assumeva di avere conosciuto , CP_1
nell'anno 2009, e, nel tempo, di aver progettato di convivere nell'immobile in comproprietà ed il fratello , sito in Giugliano loc. CP_1 CP_2
2 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Taranto Maria contro CP_1 Varcaturo alla via Staffetta n. 54. Tale immobile necessitava di opere di ammodernamento, contribuendo con denaro proprio per l'esecuzione dei lavori, iniziati ad ottobre 2010. Aveva contribuito anche all'acquisto di beni mobili
(compresa cucina per un valore di € 17.000,00) ed aveva versato somme di denaro mensili quali contributo per un finanziamento richiesto dal e per CP_1
delle rate di mutuo ipotecario gravante sull'immobile, il tutto come meglio specificato in citazione. aggiungeva che la convivenza era cessata Parte_1
nel 2013 e, venute meno le ragioni dei conferimenti operati in favore di
[...]
, si poteva ritenere sussistente un indebito arricchimento a favore del CP_1
convenuto.
1.1 Si costituiva in giudizio il quale impugnava e contestava la CP_1
pretesa attorea ed eccepiva l'improcedibilità e/o inammissibilità e/o comunque infondatezza delle domande attrici.
Evidenziava: - che aveva partecipato all'acquisto della cucina nella misura di
2/3, versando la somma di € 11.000,00; - che il tavolo e le sedie erano stati acquistati con denaro dei suoi genitori;
- che gli altri beni mobili indicati in citazione erano stati acquistati per la metà da esso e l'attrice aveva CP_1
partecipato all'acquisto solo di alcuni beni mobili (precisamente: 1 letto 120 x
190, una cabina armadio Ikea ed al 50% del letto matrimoniale e del divano) in relazione ai quali si rendeva disponibile a consegnarli all'attrice; - che l'immobile oggetto dei lavori di ristrutturazione era cointestato con il fratello ed i lavori di ristrutturazione erano stati effettuati a sue spese a far data CP_2
da ottobre 2010; - che le somme a lui versate con bonifico mensile dalla signora erano una partecipazione alle spese da affrontare quali conviventi, Pt_1
tenuto conto che era stato costretto a risolvere il contratto di locazione in via anticipata con rinuncia al relativo canone locativo mensile, dovendo poi corrispondere il pagamento di un maggior importo mensile a titolo di mutuo e convenendo con il fratello la corresponsione in favore di quest'ultimo di una
3 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Taranto Maria contro CP_1 somma mensile di euro 200,00, quale corrispettivo per l'utilizzazione esclusiva del bene comune. Concludeva come in atti.
1.2 Venivano acquisite le prove documentali, veniva espletata la prova orale e raccolto il deferito interrogatorio formale al convenuto.
All'udienza del 27.3.2018 la causa veniva riservata in decisione previa concessione alle parti dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Con la sentenza n. 1885/2018 il Tribunale di Napoli Nord ha così disposto: 1.
Dichiara la cessata materia del contendere sulla domanda attorea di cui al capo
n. 2, pag. 8, delle conclusioni in atto di citazione depositato in data 15-7-2014;
2. Rigetta per il resto la domanda proposta dall'attrice ;
3. Parte_1
Dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti per quanto in motivazione.
2.1. Il Giudice di primo grado, dopo aver qualificato la domanda proposta dall'attrice, ritenuta la sussistenza della legittimazione passiva in capo al convenuto, ha evidenziato che le parti hanno raggiunto un accordo “in esecuzione del quale hanno proceduto alla riconsegna in favore di Pt_1
dei beni mobili costituenti l'oggetto della domanda proposta in giudizio
[...]
al capo n.
2. Tale situazione risulta anche ribadita all'udienza del 27-3-2018 e nelle successive comparse conclusionali telematiche. Pertanto, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere in quanto è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sull'oggetto della controversia.”.
Nel merito delle altre domande proposte dall'attrice il Giudice ha ritenuto che:
“…sussiste un contrasto tra le deposizioni testimoniali che deve essere superato sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie. Aderendo a condivisibili orientamenti interpretativi, in assenza di riscontri oggettivi, le testimonianze devono essere ritenute inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda in quanto l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale
4 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Taranto Maria contro CP_1 grava il relativo onere, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da quest'ultima proposta.”.
In particolare il Giudice ha rilevato che le fatture per lavori eseguiti dal 2011 al
2013 sono state emesse, dal cugino dell'attrice, nel 2013, allorchè il rapporto di convivenza tra e era cessato, ma tali fatture non Parte_1 CP_1
risultavano annotate nelle scritture contabili della società che aveva eseguito i lavori e della quale era referente il cugino dell'attrice.
Il Giudice ha quindi ritenuto: “A parere dello scrivente, nella fattispecie in analisi il corredo probatorio a fondamento della domanda attorea non è completo in quanto, a fronte di dichiarazioni contrastanti, rese a favore dell'una
e dell'altra parte, non vi sono elementi di riscontro certo circa i fatti costitutivi posti alla base della domanda ex art. 2041 c.c. in analisi.” (pag. 13 sentenza).
Al punto 6.3. della sentenza viene stabilito: “Appare dunque come il contributo arrecato dalla alla convivenza tramite l'erogazione della somma Parte_1
complessiva di euro 10.729,00 in ratei mensili, come sopra indicati, sia proporzionato, da un lato, alle esigenze della famiglia di fatto e, dall'altro, al reddito percepito dall'attrice e, pertanto, possono considerarsi come contributi mensili alla vita comune dall'anno 2011 al mese di febbraio 2013.”, in conseguenza di quanto argomentato le spese di lite sono state compensate tra le parti.
3. ha proposto appello con i seguenti motivi: 1) Erronea, carente Parte_1
ed illogica motivazione della statuizione di rigetto della domanda di arricchimento senza titolo proposta da , con riferimento alla Parte_1
richiesta di indennizzo della somma di €. 28.446,00 erogata a fronte dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà di . Erronea CP_1
valutazione delle prove. violazione del disposto di cui all'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 2041 cod. civ..; 2) Erronea carente ed illogica motivazione del rigetto della domanda di arricchimento senza titolo proposta da con Parte_1
5 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Taranto contro Pt_1 CP_1 riferimento al rimborso della somma di €.
7.320 da essa conferita in favore di
quale contributo per il pagamento delle rate del finanziamento CP_1
di €. 30.000 da esso ottenuto dal Banco e destinato ai lavori di Controparte_3
ristrutturazione dell'immobile di Via Staffetta n. 54 in Giugliano. Erronea valutazione delle prove e violazione del disposto di cui all'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 2041 cod. civ..
Ha così concluso: 1) Accogliersi la domanda come formulata da Parte_1
al capo 1) lett. a) delle conclusioni formulate nell'atto di citazione introduttivo del 1° grado del giudizio e, per l'effetto, condannare CP_1
all'indennizzo in suo favore della somma di € 28.446,00 da essa erogata per i lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà del convenuto-; il tutto oltre interessi legali dal dì dell'esborso fino al soddisfo. 2) Accogliersi altresì la domanda formulata da al capo 1) lett. b) delle conclusioni Parte_1
formulate nell'atto di citazione del primo grado del giudizio e, per l'effetto, condannare all'indennizzo in suo favore della somma di € CP_1
7.320,00 da essa erogata quale contributo per il pagamento delle rate del finanziamento contratto da con il Banco di Napoli S.p.A., per i CP_1
lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà del convenuto, rinunciando all'appello sulla richiesta di condanna all'indennizzo della somma di € 3.400,00 non accolta dal Tribunale;
il tutto oltre interesse legali dal dì dell'esborso al soddisfo. 3) Con vittoria delle spese e compensi del doppio grado del giudizio, ed attribuzione al procuratore antistatario.
4. Si è costituito che, nell'impugnare e contestare le pretese CP_1
avanzate dall'appellante, ha ancora una volta ricostruito la cronistoria dei rapporti intercorsi tra le parti, confutando sia la causale delle modeste elargizioni mensili erogate dall'allora convivente (€ 270,00 quale partecipazione alle spese correnti in relazione alla convivenza e non contributo al pagamento della rata di mutuo in capo all'appellato), sia l'applicabilità dell'art. 2041 c.c., posto a
6 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Taranto Maria contro CP_1 fondamento dell'avversa pretesa. In particolare ha evidenziato che “qualsiasi gesto di assistenza e solidarietà” posto in essere spontaneamente da Pt_1
in favore dell'interesse comune (convivenza come famiglia di fatto) deve
[...]
essere inquadrato come “obbligazione naturale e, pertanto, non ripetibile tantomeno coercibile”.
Ha poi proposto appello incidentale sulla circostanza che il giudizio di primo grado è stato promosso unicamente a fine ritorsivo in suo danno e non ha avuto alcun fondamento in fatto ed in diritto, in altre parole il comportamento tenuto da avrebbe giustificato la condanna alle spese del primo grado Parte_1
poiché sono state rigettate tutte le pretese attoree determinate anche da risultanze non vere (restituzione dei mobili e produzione di documenti privi di valore probatorio – fatture lavori).
Ha così concluso: In rigetto dell'appello principale: -dichiarare
l'improcedibilità e/o l'inammissibilità del proposto appello e/o comunque rigettarlo nel merito perché infondato. Con condanna della appellante principale al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio;
In accoglimento dell'appello proposto in via. incidentale: in via principale, condannare la signora al pagamento integrale di spese, diritti ed Pt_1
onorari del giudizio di primo grado da quantificarsi, ai sensi del D.M. n. 55/14 aggiornato dal D.M. 37/2018, in misura media, pari ad € 7.254,00, oltre Iva e
Cpa o nella diversa misura ritenuta secondo giustizia;
in subordine, nella malaugurata ipotesi in cui l'On.le Giudicante ritenga la sussistenza di una soccombenza parziale a causa della cessata materia del contendere in riferimento alla domanda di restituzione dei mobili indicati al capo n. 2, pag. 8 delle conclusioni in atto di citazione depositato dalla avversa difesa in data 15-
7-2014, condannare la Sig.ra al pagamento parziale di spese, diritti ed Pt_1
onorari del giudizio di I grado, nella misura ritenuta secondo giustizia. Vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
7 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Taranto Maria contro CP_1 5. E' stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado e non è stata svolta ulteriore attività istruttoria.
All'udienza in data 26 marzo 2025, con provvedimento del 7 aprile 2025, la causa è stata assegnata a sentenza con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
6. Preliminarmente occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente e correttamente notificata alle parti.
Al riguardo, dall'esame degli atti, risulta che: a) la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 2 luglio 2018; b) la sentenza risulta notificata in data 18 settembre 2018; c) l'atto d'appello è stato notificato alla controparte in data 16 ottobre 2018.
Risulta che è stato osservato il termine previsto dall'art. 325 c.p.c..
7. E' possibile accedere al merito del giudizio.
8. Con il primo motivo (Erronea, carente ed illogica motivazione della statuizione di rigetto della domanda di arricchimento senza titolo proposta da
, con riferimento alla richiesta di indennizzo della somma di €. Parte_1
28.446,00 erogata a fronte dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà di . Erronea valutazione delle prove. violazione del CP_1
disposto di cui all'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 2041 cod. civ..;) la parte appellante ha sostenuto che la sentenza di primo grado presenta erronea ed illogica motivazione poiché ha ritenuto che i conferimenti in danaro effettuati da nel corso della convivenza con il devono essere intesi Parte_1 CP_1
quale adempimento di doveri di solidarietà etico-sociale, quindi non ripetibili ex art. 2034 c.c..
A pag. 17 dell'atto di appello ha sostenuto: In particolare, la Parte_1
aveva dedotto che la decisione di ristrutturare l'immobile da destinare Pt_1
quale luogo della convivenza era stata assunta di comune accordo con il
(circostanza pienamente confermata in atti dai testi e dallo stesso CP_1
8 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro Parte_1 Controparte_1
[...]
[...] nell'interrogatorio formale reso) e che l'incarico affidato alla soc.
[...]
Giudizioso s.r.l. era relativo solo ad una parte dei lavori complessivamente programmati e consisteva: nella rimozione e ricostruzione delle pareti divisorie interne, nella posa in opera dei pavimenti e dei rivestimenti, nella realizzazione dei lavori di controsoffittature e di tinteggiatura [lo si legge al capo a) dell'atto di citazione]. Di contro il doveva provvedere in proprio all'esecuzione CP_1
di ulteriori opere, quali la realizzazione dell'impianto idraulico, dell'impianto elettrico, l'acquisto dei sanitari, infissi, mattonelle di pavimentazione, caldaia del riscaldamento etc…).
Ha quindi ripercorso le dichiarazioni testimoniali sull'esecuzione dei lavori nell'immobile del quale il convivente era comproprietario con il fratello, ed ha affermato (pag. 22): essendo un fatto pacifico ed incontestato in atti di causa che tali lavorazioni erano state effettivamente eseguite in fase di ristrutturazione dell'immobile de quo, è del tutto illogica ed incongrua la motivazione addotta dal Tribunale in merito alla assunta mancanza di prova che le aveva effettivamente eseguite la soc. Giudizioso s.r.l., fondando così la decisione su di un (inesistente) contrasto tra le deposizioni dei testi raccolte in giudizio.
Il motivo di appello è infondato e va rigettato.
Invero il Giudice di primo grado non ha posto in discussione l'esecuzione dei lavori all'immobile ma ha ritenuto non raggiunta la prova sulla circostanza che per le spese affrontate per l'esecuzione dei lavori via sia stato esclusivo accollo da parte dell'attrice, come dalla stessa dichiarato in atti, ciò in quanto anche le fatture emesse dalla società Giudizioso s.r.l. (con referente il cugino dell'attrice) non sono state annotate in contabilità. Ed infatti a pag. 13 della sentenza di primo grado si legge: “
5.7. A parere dello scrivente, nella fattispecie in analisi il corredo probatorio a fondamento della domanda attorea non è completo in quanto, a fronte di dichiarazioni contrastanti, rese a favore dell'una e dell'altra parte, non vi sono elementi di riscontro certo circa i fatti costitutivi posti alla
9 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Taranto Maria contro CP_1 base della domanda ex art. 2041 c.c. in analisi. In altri termini, si deduce che la società Giudizioso, peraltro costituita da parenti di parte attrice, abbia ricevuto il corrispettivo dei lavori eseguiti, senza fornire prove documentali di entrate annotate in scritture contabili e/o in altra documentazione: tale situazione, a parere di chi scrive, non fa ritenere raggiunta la prova che le spese siano state accollate e versate da parte attrice, come indicato in citazione.”.
L'appellante ha sostenuto (pag. 27 atto di appello) che “il rapporto di parentela tra i componenti della soc. Giudizioso e la famiglia può costituire una Pt_1
valida ragione per giustificare il mancato rilascio delle quietanze di pagamento della somma contante di € 15.000,00 = versata ratealmente nell'arco di 2 anni da alla soc. Giudizioso s.r.l., per il tramite del suo Parte_1
rappresentante tecnico .” da ciò derivando, a suo dire, Persona_1
l'assoluta regolarità dell'emissione delle fatture nn. 43-44-45-46/2013 alla data del 31/12/2013 per la somma di € 28.446,00, riferite ai lavori in oggetto, da parte della soc. Giudizioso s.r.l..
Quanto sostenuto dall'appellante è assolutamente inidoneo a fornire la prova dell'effettivo esborso da parte di della somma richiesta al Parte_1
convenuto quale indebito arricchimento.
Questa Corte condivide e fa propria la motivazione espressa dal Giudice di primo grado, ricordando che le regole di natura fiscale e contabile non subiscono deroghe in relazione a rapporti di parentela con soci di società di capitali.
9. Con il secondo motivo (Erronea carente ed illogica motivazione del rigetto della domanda di arricchimento senza titolo proposta da con Parte_1
riferimento al rimborso della somma di €.
7.320 da essa conferita in favore di
quale contributo per il pagamento delle rate del finanziamento CP_1
di €. 30.000 da esso ottenuto dal Banco e destinato ai lavori di Controparte_3
ristrutturazione dell'immobile di Via Staffetta n. 54 in Giugliano. Erronea valutazione delle prove e violazione del disposto di cui all'art. 2697 cod. civ. e
10 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Taranto Maria contro CP_1 dell'art. 2041 cod. civ.) la parte appellante ritiene che la sentenza sia errata per aver considerato che il versamento mensile dell'importo di €. 270,00, effettuato in via continuativa dalla sul c/c del dal mese di gennaio 2011 al Pt_1 CP_1
mese di marzo 2013, fosse riconducibile al periodo della convivenza, quale contributo mensile alla vita comune, dall'anno 2011 al mese di febbraio 2013, ciò in quanto la convivenza era iniziata solo al termine dei lavori di ristrutturazione dell'immobile, ovvero nel dicembre 2011.
Anche tale motivo di appello è infondato.
Invero nella sentenza di primo grado non è stato affermato quanto dedotto dall'appellante.
Il Giudice ha effettuato un confronto delle situazioni patrimoniali e reddituali di e ritenendo che la somma indicata dall'attrice di € 10.729,00, Pt_1 CP_1
corrisposta in ratei mensili dal gennaio 2011, era proporzionata alle esigenze della famiglia di fatto e della costituenda convivenza, tenuto conto del reddito percepito dall'attrice.
In effetti il Giudice ha condiviso il principio per il quale “È possibile configurare
l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto – e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza (Cass. n. 14732/2018 e n. 11330/2009).”.
Nel caso di specie non ha ritenuto sussistenti i diversi presupposti per poter ritenere travalicati i limiti di proporzionalità ed adeguatezza del contributo economico del quale ha assunto l'onere nel corso del rapporto Parte_1
affettivo intrattenuto con , considerando che quest'ultimo aveva CP_1
messo a disposizione per la convivenza l'appartamento del quale era comproprietario con il fratello;
ne deriva di poter ritenere opportuno ed
11 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Taranto contro Pt_1 CP_1 adeguato, da parte di , di partecipare alle spese per utenze e consumi che Pt_1
occorrenti per la costituita famiglia di fatto, ciò anche in termini di proporzionalità dei reciproci impegni.
10. ha proposto appello incidentale deducendo che il giudizio di CP_1
primo grado è stato promosso unicamente a fine ritorsivo in suo danno e non ha avuto alcun fondamento in fatto ed in diritto, in conseguenza di ciò il Giudice avrebbe dovuto condannare alle spese di lite, tenuto conto anche Parte_1
del comportamento processuale.
Il Giudice ha così motivato la compensazione delle spese di lite: “Nel caso in analisi, si è riscontrata effettivamente la presenza di oggettive difficoltà di accertamento in fatto sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, situazione che ha determinato l'effettuazione di un accertamento dei fatti processuali complesso e caratterizzato, effettivamente, da elementi contraddittori tali da ingenerare, nell'una e nell'altra parte (almeno quanto all'addebito), l'idea della ragione verso l'altrui torto.”.
Il Giudice però ha tenuto conto anche della dichiarazione della cessata materia del contendere, intervenuta laddove la specifica domanda di restituzione delle cose mobili ha avuto soddisfazione, costituendo così un accoglimento parziale della complessiva domanda attorea.
Ne consegue che la disciplina delle spese di lite compensate tra le parti in primo grado appare adeguata alle situazioni processuali coinvolte.
L'appello incidentale va quindi rigettato.
11. Tenuto conto del rigetto dell'appello principale e di quello incidentale le spese di lite del presente grado di giudizio vengono compensate tra le parti.
11. La parte appellante e la parte appellata in quanto soccombenti sono tenute a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
12 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro Parte_1 CP_1
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello proposto da: (appellante principale) e Parte_1
(appellante incidentale) contro la sentenza n. 1885/2018 del CP_1
Tribunale di Napoli Nord così definitivamente provvede:
- Rigetta l'appello principale.
- Rigetta l'appello incidentale.
- Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio,
- Dà atto che la parte appellante e la parte appellata e appellante incidentale, in quanto soccombenti, sono tenute a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre
2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, il 9 luglio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Chiara Memoli D.ssa Maria Teresa Onorato
13 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Taranto Maria contro CP_1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona dei Magistrati:
D.ssa Maria Teresa Onorato Presidente
D.ssa Maria Luisa Arienzo Consigliere
Avv. Chiara Memoli Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5124/2018 R.G., riservata in decisione all'udienza in data 26 marzo 2025 e vertente:
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Sara De Micco e con questa elettivamente domiciliata in San Giorgio
a Cremano alla via Cavalli di Bronzo n. 16, giusta procura in atti
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2
dall'avv. Luisa Cante, e con questa elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Aversa (CE) alla via Salvo D'Acquisto n. 66, giusta procura in atti,
PARTE APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE
1 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Taranto Maria contro CP_1 OGGETTO: appello contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli
Nord, n. 1885/2018 del 27 giugno 2018, pubblicata in data 2 luglio 2018, R.G.
n. 6514/2014, ad oggetto: arricchimento senza causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 7 luglio 2014, citava in Parte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Napoli Nord, per sentir accogliere CP_1
le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare la fondatezza della domanda attrice per le causali tutte dedotte in premessa e, per l'effetto, valutata la ricorrenza della fattispecie di indebito arricchimento, secondo quanto previsto dall'art. 2041, I° comma cod. civ., condannare entro il limite CP_1
dell'arricchimento economico realizzato, ad indennizzare per la Parte_1
diminuzione patrimoniale sofferta e, segnatamente, a rimborsare a quest'ultima la somma di € 39.166,00, così distinta: a) € 28.446,00 erogata per i lavori di ristrutturazione dell'immobile; b) € 10.720,00 a fronte dei conferimenti in danaro apportati in favore di per il pagamento delle rate del CP_1
finanziamento personale contratto col Banco di Napoli e per il pagamento delle rate del mutuo ipotecario acceso sull'immobile sito in Giugliano via Staffetta n.
54, 1° piano, di proprietà dello stesso;
2) condannare, inoltre, CP_1
alla restituzione in suo favore, secondo quanto previsto dall'art. 2041 comma
2° cod. civ., di tutti i beni mobili come esattamente descritti al capo 6 b) della premessa di questo atto, ed in caso di perimento e/o deterioramento dei beni stessi, ad indennizzare l'attrice della perdita del corrispondente loro valore economico, pari ad € 22.927,76, il tutto nei limiti dell'arricchimento conseguito dal convenuto;
3) condannare al pagamento delle spese e CP_1
compensi del giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.”.
A sostegno della domanda assumeva di avere conosciuto , CP_1
nell'anno 2009, e, nel tempo, di aver progettato di convivere nell'immobile in comproprietà ed il fratello , sito in Giugliano loc. CP_1 CP_2
2 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Taranto Maria contro CP_1 Varcaturo alla via Staffetta n. 54. Tale immobile necessitava di opere di ammodernamento, contribuendo con denaro proprio per l'esecuzione dei lavori, iniziati ad ottobre 2010. Aveva contribuito anche all'acquisto di beni mobili
(compresa cucina per un valore di € 17.000,00) ed aveva versato somme di denaro mensili quali contributo per un finanziamento richiesto dal e per CP_1
delle rate di mutuo ipotecario gravante sull'immobile, il tutto come meglio specificato in citazione. aggiungeva che la convivenza era cessata Parte_1
nel 2013 e, venute meno le ragioni dei conferimenti operati in favore di
[...]
, si poteva ritenere sussistente un indebito arricchimento a favore del CP_1
convenuto.
1.1 Si costituiva in giudizio il quale impugnava e contestava la CP_1
pretesa attorea ed eccepiva l'improcedibilità e/o inammissibilità e/o comunque infondatezza delle domande attrici.
Evidenziava: - che aveva partecipato all'acquisto della cucina nella misura di
2/3, versando la somma di € 11.000,00; - che il tavolo e le sedie erano stati acquistati con denaro dei suoi genitori;
- che gli altri beni mobili indicati in citazione erano stati acquistati per la metà da esso e l'attrice aveva CP_1
partecipato all'acquisto solo di alcuni beni mobili (precisamente: 1 letto 120 x
190, una cabina armadio Ikea ed al 50% del letto matrimoniale e del divano) in relazione ai quali si rendeva disponibile a consegnarli all'attrice; - che l'immobile oggetto dei lavori di ristrutturazione era cointestato con il fratello ed i lavori di ristrutturazione erano stati effettuati a sue spese a far data CP_2
da ottobre 2010; - che le somme a lui versate con bonifico mensile dalla signora erano una partecipazione alle spese da affrontare quali conviventi, Pt_1
tenuto conto che era stato costretto a risolvere il contratto di locazione in via anticipata con rinuncia al relativo canone locativo mensile, dovendo poi corrispondere il pagamento di un maggior importo mensile a titolo di mutuo e convenendo con il fratello la corresponsione in favore di quest'ultimo di una
3 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Taranto Maria contro CP_1 somma mensile di euro 200,00, quale corrispettivo per l'utilizzazione esclusiva del bene comune. Concludeva come in atti.
1.2 Venivano acquisite le prove documentali, veniva espletata la prova orale e raccolto il deferito interrogatorio formale al convenuto.
All'udienza del 27.3.2018 la causa veniva riservata in decisione previa concessione alle parti dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Con la sentenza n. 1885/2018 il Tribunale di Napoli Nord ha così disposto: 1.
Dichiara la cessata materia del contendere sulla domanda attorea di cui al capo
n. 2, pag. 8, delle conclusioni in atto di citazione depositato in data 15-7-2014;
2. Rigetta per il resto la domanda proposta dall'attrice ;
3. Parte_1
Dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti per quanto in motivazione.
2.1. Il Giudice di primo grado, dopo aver qualificato la domanda proposta dall'attrice, ritenuta la sussistenza della legittimazione passiva in capo al convenuto, ha evidenziato che le parti hanno raggiunto un accordo “in esecuzione del quale hanno proceduto alla riconsegna in favore di Pt_1
dei beni mobili costituenti l'oggetto della domanda proposta in giudizio
[...]
al capo n.
2. Tale situazione risulta anche ribadita all'udienza del 27-3-2018 e nelle successive comparse conclusionali telematiche. Pertanto, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere in quanto è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sull'oggetto della controversia.”.
Nel merito delle altre domande proposte dall'attrice il Giudice ha ritenuto che:
“…sussiste un contrasto tra le deposizioni testimoniali che deve essere superato sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie. Aderendo a condivisibili orientamenti interpretativi, in assenza di riscontri oggettivi, le testimonianze devono essere ritenute inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda in quanto l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale
4 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Taranto Maria contro CP_1 grava il relativo onere, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da quest'ultima proposta.”.
In particolare il Giudice ha rilevato che le fatture per lavori eseguiti dal 2011 al
2013 sono state emesse, dal cugino dell'attrice, nel 2013, allorchè il rapporto di convivenza tra e era cessato, ma tali fatture non Parte_1 CP_1
risultavano annotate nelle scritture contabili della società che aveva eseguito i lavori e della quale era referente il cugino dell'attrice.
Il Giudice ha quindi ritenuto: “A parere dello scrivente, nella fattispecie in analisi il corredo probatorio a fondamento della domanda attorea non è completo in quanto, a fronte di dichiarazioni contrastanti, rese a favore dell'una
e dell'altra parte, non vi sono elementi di riscontro certo circa i fatti costitutivi posti alla base della domanda ex art. 2041 c.c. in analisi.” (pag. 13 sentenza).
Al punto 6.3. della sentenza viene stabilito: “Appare dunque come il contributo arrecato dalla alla convivenza tramite l'erogazione della somma Parte_1
complessiva di euro 10.729,00 in ratei mensili, come sopra indicati, sia proporzionato, da un lato, alle esigenze della famiglia di fatto e, dall'altro, al reddito percepito dall'attrice e, pertanto, possono considerarsi come contributi mensili alla vita comune dall'anno 2011 al mese di febbraio 2013.”, in conseguenza di quanto argomentato le spese di lite sono state compensate tra le parti.
3. ha proposto appello con i seguenti motivi: 1) Erronea, carente Parte_1
ed illogica motivazione della statuizione di rigetto della domanda di arricchimento senza titolo proposta da , con riferimento alla Parte_1
richiesta di indennizzo della somma di €. 28.446,00 erogata a fronte dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà di . Erronea CP_1
valutazione delle prove. violazione del disposto di cui all'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 2041 cod. civ..; 2) Erronea carente ed illogica motivazione del rigetto della domanda di arricchimento senza titolo proposta da con Parte_1
5 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Taranto contro Pt_1 CP_1 riferimento al rimborso della somma di €.
7.320 da essa conferita in favore di
quale contributo per il pagamento delle rate del finanziamento CP_1
di €. 30.000 da esso ottenuto dal Banco e destinato ai lavori di Controparte_3
ristrutturazione dell'immobile di Via Staffetta n. 54 in Giugliano. Erronea valutazione delle prove e violazione del disposto di cui all'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 2041 cod. civ..
Ha così concluso: 1) Accogliersi la domanda come formulata da Parte_1
al capo 1) lett. a) delle conclusioni formulate nell'atto di citazione introduttivo del 1° grado del giudizio e, per l'effetto, condannare CP_1
all'indennizzo in suo favore della somma di € 28.446,00 da essa erogata per i lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà del convenuto-; il tutto oltre interessi legali dal dì dell'esborso fino al soddisfo. 2) Accogliersi altresì la domanda formulata da al capo 1) lett. b) delle conclusioni Parte_1
formulate nell'atto di citazione del primo grado del giudizio e, per l'effetto, condannare all'indennizzo in suo favore della somma di € CP_1
7.320,00 da essa erogata quale contributo per il pagamento delle rate del finanziamento contratto da con il Banco di Napoli S.p.A., per i CP_1
lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà del convenuto, rinunciando all'appello sulla richiesta di condanna all'indennizzo della somma di € 3.400,00 non accolta dal Tribunale;
il tutto oltre interesse legali dal dì dell'esborso al soddisfo. 3) Con vittoria delle spese e compensi del doppio grado del giudizio, ed attribuzione al procuratore antistatario.
4. Si è costituito che, nell'impugnare e contestare le pretese CP_1
avanzate dall'appellante, ha ancora una volta ricostruito la cronistoria dei rapporti intercorsi tra le parti, confutando sia la causale delle modeste elargizioni mensili erogate dall'allora convivente (€ 270,00 quale partecipazione alle spese correnti in relazione alla convivenza e non contributo al pagamento della rata di mutuo in capo all'appellato), sia l'applicabilità dell'art. 2041 c.c., posto a
6 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Taranto Maria contro CP_1 fondamento dell'avversa pretesa. In particolare ha evidenziato che “qualsiasi gesto di assistenza e solidarietà” posto in essere spontaneamente da Pt_1
in favore dell'interesse comune (convivenza come famiglia di fatto) deve
[...]
essere inquadrato come “obbligazione naturale e, pertanto, non ripetibile tantomeno coercibile”.
Ha poi proposto appello incidentale sulla circostanza che il giudizio di primo grado è stato promosso unicamente a fine ritorsivo in suo danno e non ha avuto alcun fondamento in fatto ed in diritto, in altre parole il comportamento tenuto da avrebbe giustificato la condanna alle spese del primo grado Parte_1
poiché sono state rigettate tutte le pretese attoree determinate anche da risultanze non vere (restituzione dei mobili e produzione di documenti privi di valore probatorio – fatture lavori).
Ha così concluso: In rigetto dell'appello principale: -dichiarare
l'improcedibilità e/o l'inammissibilità del proposto appello e/o comunque rigettarlo nel merito perché infondato. Con condanna della appellante principale al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio;
In accoglimento dell'appello proposto in via. incidentale: in via principale, condannare la signora al pagamento integrale di spese, diritti ed Pt_1
onorari del giudizio di primo grado da quantificarsi, ai sensi del D.M. n. 55/14 aggiornato dal D.M. 37/2018, in misura media, pari ad € 7.254,00, oltre Iva e
Cpa o nella diversa misura ritenuta secondo giustizia;
in subordine, nella malaugurata ipotesi in cui l'On.le Giudicante ritenga la sussistenza di una soccombenza parziale a causa della cessata materia del contendere in riferimento alla domanda di restituzione dei mobili indicati al capo n. 2, pag. 8 delle conclusioni in atto di citazione depositato dalla avversa difesa in data 15-
7-2014, condannare la Sig.ra al pagamento parziale di spese, diritti ed Pt_1
onorari del giudizio di I grado, nella misura ritenuta secondo giustizia. Vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
7 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Taranto Maria contro CP_1 5. E' stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado e non è stata svolta ulteriore attività istruttoria.
All'udienza in data 26 marzo 2025, con provvedimento del 7 aprile 2025, la causa è stata assegnata a sentenza con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
6. Preliminarmente occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente e correttamente notificata alle parti.
Al riguardo, dall'esame degli atti, risulta che: a) la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 2 luglio 2018; b) la sentenza risulta notificata in data 18 settembre 2018; c) l'atto d'appello è stato notificato alla controparte in data 16 ottobre 2018.
Risulta che è stato osservato il termine previsto dall'art. 325 c.p.c..
7. E' possibile accedere al merito del giudizio.
8. Con il primo motivo (Erronea, carente ed illogica motivazione della statuizione di rigetto della domanda di arricchimento senza titolo proposta da
, con riferimento alla richiesta di indennizzo della somma di €. Parte_1
28.446,00 erogata a fronte dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà di . Erronea valutazione delle prove. violazione del CP_1
disposto di cui all'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 2041 cod. civ..;) la parte appellante ha sostenuto che la sentenza di primo grado presenta erronea ed illogica motivazione poiché ha ritenuto che i conferimenti in danaro effettuati da nel corso della convivenza con il devono essere intesi Parte_1 CP_1
quale adempimento di doveri di solidarietà etico-sociale, quindi non ripetibili ex art. 2034 c.c..
A pag. 17 dell'atto di appello ha sostenuto: In particolare, la Parte_1
aveva dedotto che la decisione di ristrutturare l'immobile da destinare Pt_1
quale luogo della convivenza era stata assunta di comune accordo con il
(circostanza pienamente confermata in atti dai testi e dallo stesso CP_1
8 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro Parte_1 Controparte_1
[...]
[...] nell'interrogatorio formale reso) e che l'incarico affidato alla soc.
[...]
Giudizioso s.r.l. era relativo solo ad una parte dei lavori complessivamente programmati e consisteva: nella rimozione e ricostruzione delle pareti divisorie interne, nella posa in opera dei pavimenti e dei rivestimenti, nella realizzazione dei lavori di controsoffittature e di tinteggiatura [lo si legge al capo a) dell'atto di citazione]. Di contro il doveva provvedere in proprio all'esecuzione CP_1
di ulteriori opere, quali la realizzazione dell'impianto idraulico, dell'impianto elettrico, l'acquisto dei sanitari, infissi, mattonelle di pavimentazione, caldaia del riscaldamento etc…).
Ha quindi ripercorso le dichiarazioni testimoniali sull'esecuzione dei lavori nell'immobile del quale il convivente era comproprietario con il fratello, ed ha affermato (pag. 22): essendo un fatto pacifico ed incontestato in atti di causa che tali lavorazioni erano state effettivamente eseguite in fase di ristrutturazione dell'immobile de quo, è del tutto illogica ed incongrua la motivazione addotta dal Tribunale in merito alla assunta mancanza di prova che le aveva effettivamente eseguite la soc. Giudizioso s.r.l., fondando così la decisione su di un (inesistente) contrasto tra le deposizioni dei testi raccolte in giudizio.
Il motivo di appello è infondato e va rigettato.
Invero il Giudice di primo grado non ha posto in discussione l'esecuzione dei lavori all'immobile ma ha ritenuto non raggiunta la prova sulla circostanza che per le spese affrontate per l'esecuzione dei lavori via sia stato esclusivo accollo da parte dell'attrice, come dalla stessa dichiarato in atti, ciò in quanto anche le fatture emesse dalla società Giudizioso s.r.l. (con referente il cugino dell'attrice) non sono state annotate in contabilità. Ed infatti a pag. 13 della sentenza di primo grado si legge: “
5.7. A parere dello scrivente, nella fattispecie in analisi il corredo probatorio a fondamento della domanda attorea non è completo in quanto, a fronte di dichiarazioni contrastanti, rese a favore dell'una e dell'altra parte, non vi sono elementi di riscontro certo circa i fatti costitutivi posti alla
9 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Taranto Maria contro CP_1 base della domanda ex art. 2041 c.c. in analisi. In altri termini, si deduce che la società Giudizioso, peraltro costituita da parenti di parte attrice, abbia ricevuto il corrispettivo dei lavori eseguiti, senza fornire prove documentali di entrate annotate in scritture contabili e/o in altra documentazione: tale situazione, a parere di chi scrive, non fa ritenere raggiunta la prova che le spese siano state accollate e versate da parte attrice, come indicato in citazione.”.
L'appellante ha sostenuto (pag. 27 atto di appello) che “il rapporto di parentela tra i componenti della soc. Giudizioso e la famiglia può costituire una Pt_1
valida ragione per giustificare il mancato rilascio delle quietanze di pagamento della somma contante di € 15.000,00 = versata ratealmente nell'arco di 2 anni da alla soc. Giudizioso s.r.l., per il tramite del suo Parte_1
rappresentante tecnico .” da ciò derivando, a suo dire, Persona_1
l'assoluta regolarità dell'emissione delle fatture nn. 43-44-45-46/2013 alla data del 31/12/2013 per la somma di € 28.446,00, riferite ai lavori in oggetto, da parte della soc. Giudizioso s.r.l..
Quanto sostenuto dall'appellante è assolutamente inidoneo a fornire la prova dell'effettivo esborso da parte di della somma richiesta al Parte_1
convenuto quale indebito arricchimento.
Questa Corte condivide e fa propria la motivazione espressa dal Giudice di primo grado, ricordando che le regole di natura fiscale e contabile non subiscono deroghe in relazione a rapporti di parentela con soci di società di capitali.
9. Con il secondo motivo (Erronea carente ed illogica motivazione del rigetto della domanda di arricchimento senza titolo proposta da con Parte_1
riferimento al rimborso della somma di €.
7.320 da essa conferita in favore di
quale contributo per il pagamento delle rate del finanziamento CP_1
di €. 30.000 da esso ottenuto dal Banco e destinato ai lavori di Controparte_3
ristrutturazione dell'immobile di Via Staffetta n. 54 in Giugliano. Erronea valutazione delle prove e violazione del disposto di cui all'art. 2697 cod. civ. e
10 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Taranto Maria contro CP_1 dell'art. 2041 cod. civ.) la parte appellante ritiene che la sentenza sia errata per aver considerato che il versamento mensile dell'importo di €. 270,00, effettuato in via continuativa dalla sul c/c del dal mese di gennaio 2011 al Pt_1 CP_1
mese di marzo 2013, fosse riconducibile al periodo della convivenza, quale contributo mensile alla vita comune, dall'anno 2011 al mese di febbraio 2013, ciò in quanto la convivenza era iniziata solo al termine dei lavori di ristrutturazione dell'immobile, ovvero nel dicembre 2011.
Anche tale motivo di appello è infondato.
Invero nella sentenza di primo grado non è stato affermato quanto dedotto dall'appellante.
Il Giudice ha effettuato un confronto delle situazioni patrimoniali e reddituali di e ritenendo che la somma indicata dall'attrice di € 10.729,00, Pt_1 CP_1
corrisposta in ratei mensili dal gennaio 2011, era proporzionata alle esigenze della famiglia di fatto e della costituenda convivenza, tenuto conto del reddito percepito dall'attrice.
In effetti il Giudice ha condiviso il principio per il quale “È possibile configurare
l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto – e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza (Cass. n. 14732/2018 e n. 11330/2009).”.
Nel caso di specie non ha ritenuto sussistenti i diversi presupposti per poter ritenere travalicati i limiti di proporzionalità ed adeguatezza del contributo economico del quale ha assunto l'onere nel corso del rapporto Parte_1
affettivo intrattenuto con , considerando che quest'ultimo aveva CP_1
messo a disposizione per la convivenza l'appartamento del quale era comproprietario con il fratello;
ne deriva di poter ritenere opportuno ed
11 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Taranto contro Pt_1 CP_1 adeguato, da parte di , di partecipare alle spese per utenze e consumi che Pt_1
occorrenti per la costituita famiglia di fatto, ciò anche in termini di proporzionalità dei reciproci impegni.
10. ha proposto appello incidentale deducendo che il giudizio di CP_1
primo grado è stato promosso unicamente a fine ritorsivo in suo danno e non ha avuto alcun fondamento in fatto ed in diritto, in conseguenza di ciò il Giudice avrebbe dovuto condannare alle spese di lite, tenuto conto anche Parte_1
del comportamento processuale.
Il Giudice ha così motivato la compensazione delle spese di lite: “Nel caso in analisi, si è riscontrata effettivamente la presenza di oggettive difficoltà di accertamento in fatto sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, situazione che ha determinato l'effettuazione di un accertamento dei fatti processuali complesso e caratterizzato, effettivamente, da elementi contraddittori tali da ingenerare, nell'una e nell'altra parte (almeno quanto all'addebito), l'idea della ragione verso l'altrui torto.”.
Il Giudice però ha tenuto conto anche della dichiarazione della cessata materia del contendere, intervenuta laddove la specifica domanda di restituzione delle cose mobili ha avuto soddisfazione, costituendo così un accoglimento parziale della complessiva domanda attorea.
Ne consegue che la disciplina delle spese di lite compensate tra le parti in primo grado appare adeguata alle situazioni processuali coinvolte.
L'appello incidentale va quindi rigettato.
11. Tenuto conto del rigetto dell'appello principale e di quello incidentale le spese di lite del presente grado di giudizio vengono compensate tra le parti.
11. La parte appellante e la parte appellata in quanto soccombenti sono tenute a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
12 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro Parte_1 CP_1
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello proposto da: (appellante principale) e Parte_1
(appellante incidentale) contro la sentenza n. 1885/2018 del CP_1
Tribunale di Napoli Nord così definitivamente provvede:
- Rigetta l'appello principale.
- Rigetta l'appello incidentale.
- Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio,
- Dà atto che la parte appellante e la parte appellata e appellante incidentale, in quanto soccombenti, sono tenute a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre
2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, il 9 luglio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Chiara Memoli D.ssa Maria Teresa Onorato
13 Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Taranto Maria contro CP_1