TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/06/2025, n. 2266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2266 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7477/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie
Tra (avv. Francesco Pastore); Parte_1
e avv. Daniele De Leonardis); CP_1
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda -finalizzata ad ottenere il riconoscimento del diritto a trattenere le somme percepite a titolo di assegno di invalidità civile - è fondata e deve essere accolta, per le ragioni di seguito esposte. Il presente giudizio verte, dunque, sulla fondatezza o meno della pretesa dell' ad agire in ripetizione per l'importo CP_1 di Euro 6.587,00 a titolo di assegno di invalidità indebitamente corrisposto per il periodo dal 1/1/2021 al 30/09/2022. Nella legislazione speciale è dato riscontrare per le diverse prestazioni sia assistenziali, sia previdenziali una disciplina del tutto particolare sulla ripetibilità dei benefici eventualmente erogati a seconda delle diverse circostanze legittimanti l'eventuale esercizio del diritto di ripetere le somme comunque percepite dagli assistibili che si discosta dalla generale disciplina in tema di indebito di cui all'art. 2033 c.c., costituendone una deroga, in forza delle preminenti finalità perseguite dall'ordinamento in materia previdenziale ed assistenziale riconducibili all'art. 38 Cost. Con la recentissima sentenza 23 febbraio 2023, n. 5606, la Corte di Cassazione, ha nuovamente rimarcato la differenza tra indebiti assistenziali ed indebiti previdenziali, disciplinati dalla legge n. 88 del 1989, articolo 52 e dalla legge n. 412 del 1991, articolo 13, riaffermando che la ripetizione delle prestazioni assistenziali indebite sfugge
1 alla disciplina generale codicistica dettata in tema di indebito oggettivo dall'art. 2033 c.c.
Laddove ha specificato che “in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'articolo 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”. La stessa giurisprudenza ha peraltro riconosciuto sussistente anche per l'indebito assistenziale, al pari dell'indebito pensionistico, un principio di fondo regolante la materia, secondo il quale va esclusa l'applicabilità tout court dell'art. 2033 c.c. e va limitata ed esclusa la ripetizione dell'indebito in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, aventi come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento (fra le altre, Cass. 30 giugno 2020 n. 13223). Inoltre, la nota sentenza della Cassazione n. 24954/2021 ha statuito che “che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi: basti ricordare che l'art. 3 Cost., comma 2, prefigura un generale impegno a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;
che l'art. 38, enuncia il diritto di ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere al mantenimento e all'assistenza sociale;
che l'art. 32, nell'attribuire il diritto alla salute ad ogni individuo, assicura cure gratuite agli indigenti;
che l'art. 34, prevede che il diritto allo studio debba essere assicurato in modo che i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, possano raggiungere i più alti gradi dell'istruzione; che gli artt. 31 e 37, delineano forme ampie e generalizzate di protezione per la maternità, l'infanzia e la gioventù, di aiuto e sostegno alla famiglia, nell'adempimento dei suoi compiti, e di tutela e garanzia per la madre lavoratrice e
2 l'adolescente lavoratore. Ciò val quanto dire che il rapporto tra prestazioni pubbliche di assistenza e obbligazioni familiari a contenuto latamente alimentare va costruito sempre in relazione alla speciale disciplina che istituisce e regola la prestazione che si considera, alla quale sola bisogna riferirsi per comprendere in che modo sulla sua corresponsione possa incidere la sussistenza di eventuali obbligati al mantenimento e/o agli alimenti: opinare il contrario equivarrebbe appunto a supporre che l'obbligo dello Stato di provvedere ai bisognosi sussiste solo in via sussidiaria, ciò che, escludendo in radice ogni possibilità di libera scelta tra le due forme di protezione, finirebbe per lasciare tali soggetti alla mercè delle vischiosità dei rapporti familiari, impedendo alla collettività di garantirne la personalità, l'autonomia e la stessa dignità, in spregio alla lettera e all'intonazione dei principi costituzionali dianzi ricordati”. Orbene, nel caso di specie, l'istituto ha ritenuto che l'importo annuo dei redditi percepiti dalla ricorrente negli anni in questione sia stato superiore ai limiti stabiliti dalla legge per l'erogazione dell'assegno di invalidità civile in quanto l'assistita avrebbe percepito a titolo di mantenimento l'assegno dall'ex coniuge. Dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente si evince che l'ex coniuge non ha adempiuto al versamento delle somme stabilite come assegno di mantenimento, sia all' esito della sentenza di separazione, sia della successiva sentenza di divorzio (si veda documentazione attestante le procedure esecutive intraprese per il recupero delle somme nonché sentenza di condanna del coniuge in primo grado per il reato di cui all'art. 570 co 2 n. 2 c.p). La mancata percezione, da parte della ricorrente, del reddito incompatibile con il beneficio assistenziale di cui l' CP_1 pretende la restituzione, dunque, rende applicabile l'insegnamento della Cassazione che, ai fini dell'accesso ai benefici assistenziali, dà rilievo alla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, ovverosia dà rilievo non alla mera titolarità del redditi ma alla loro effettiva percezione;
percezione che, nella specie, non vi è stata per le ragioni su esposte. Pertanto, deve essere dichiarato illegittimo l'indebito e deve essere dichiarato il diritto della ricorrente a ritenere le somme corrisposte dall' a titolo di assegno CP_1 di invalidità civile pari ad Euro 6.587,00. Compensa le spese processuali tra le parti attesa la controvertibilità delle questioni affrontate e tenuto conto
3 che l'istituto non poteva essere a conoscenza della mancata erogazione dell'assegno di mantenimento.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara illegittimo l'indebito e dichiara il diritto della parte ricorrente a ritenere le somme corrisposte dall' a titolo di assegno CP_1 di invalidità civile pari ad Euro 6.587,00;
-compensa le spese processuali tra le parti. Bari, 3.06.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie
Tra (avv. Francesco Pastore); Parte_1
e avv. Daniele De Leonardis); CP_1
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda -finalizzata ad ottenere il riconoscimento del diritto a trattenere le somme percepite a titolo di assegno di invalidità civile - è fondata e deve essere accolta, per le ragioni di seguito esposte. Il presente giudizio verte, dunque, sulla fondatezza o meno della pretesa dell' ad agire in ripetizione per l'importo CP_1 di Euro 6.587,00 a titolo di assegno di invalidità indebitamente corrisposto per il periodo dal 1/1/2021 al 30/09/2022. Nella legislazione speciale è dato riscontrare per le diverse prestazioni sia assistenziali, sia previdenziali una disciplina del tutto particolare sulla ripetibilità dei benefici eventualmente erogati a seconda delle diverse circostanze legittimanti l'eventuale esercizio del diritto di ripetere le somme comunque percepite dagli assistibili che si discosta dalla generale disciplina in tema di indebito di cui all'art. 2033 c.c., costituendone una deroga, in forza delle preminenti finalità perseguite dall'ordinamento in materia previdenziale ed assistenziale riconducibili all'art. 38 Cost. Con la recentissima sentenza 23 febbraio 2023, n. 5606, la Corte di Cassazione, ha nuovamente rimarcato la differenza tra indebiti assistenziali ed indebiti previdenziali, disciplinati dalla legge n. 88 del 1989, articolo 52 e dalla legge n. 412 del 1991, articolo 13, riaffermando che la ripetizione delle prestazioni assistenziali indebite sfugge
1 alla disciplina generale codicistica dettata in tema di indebito oggettivo dall'art. 2033 c.c.
Laddove ha specificato che “in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'articolo 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”. La stessa giurisprudenza ha peraltro riconosciuto sussistente anche per l'indebito assistenziale, al pari dell'indebito pensionistico, un principio di fondo regolante la materia, secondo il quale va esclusa l'applicabilità tout court dell'art. 2033 c.c. e va limitata ed esclusa la ripetizione dell'indebito in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, aventi come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento (fra le altre, Cass. 30 giugno 2020 n. 13223). Inoltre, la nota sentenza della Cassazione n. 24954/2021 ha statuito che “che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi: basti ricordare che l'art. 3 Cost., comma 2, prefigura un generale impegno a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;
che l'art. 38, enuncia il diritto di ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere al mantenimento e all'assistenza sociale;
che l'art. 32, nell'attribuire il diritto alla salute ad ogni individuo, assicura cure gratuite agli indigenti;
che l'art. 34, prevede che il diritto allo studio debba essere assicurato in modo che i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, possano raggiungere i più alti gradi dell'istruzione; che gli artt. 31 e 37, delineano forme ampie e generalizzate di protezione per la maternità, l'infanzia e la gioventù, di aiuto e sostegno alla famiglia, nell'adempimento dei suoi compiti, e di tutela e garanzia per la madre lavoratrice e
2 l'adolescente lavoratore. Ciò val quanto dire che il rapporto tra prestazioni pubbliche di assistenza e obbligazioni familiari a contenuto latamente alimentare va costruito sempre in relazione alla speciale disciplina che istituisce e regola la prestazione che si considera, alla quale sola bisogna riferirsi per comprendere in che modo sulla sua corresponsione possa incidere la sussistenza di eventuali obbligati al mantenimento e/o agli alimenti: opinare il contrario equivarrebbe appunto a supporre che l'obbligo dello Stato di provvedere ai bisognosi sussiste solo in via sussidiaria, ciò che, escludendo in radice ogni possibilità di libera scelta tra le due forme di protezione, finirebbe per lasciare tali soggetti alla mercè delle vischiosità dei rapporti familiari, impedendo alla collettività di garantirne la personalità, l'autonomia e la stessa dignità, in spregio alla lettera e all'intonazione dei principi costituzionali dianzi ricordati”. Orbene, nel caso di specie, l'istituto ha ritenuto che l'importo annuo dei redditi percepiti dalla ricorrente negli anni in questione sia stato superiore ai limiti stabiliti dalla legge per l'erogazione dell'assegno di invalidità civile in quanto l'assistita avrebbe percepito a titolo di mantenimento l'assegno dall'ex coniuge. Dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente si evince che l'ex coniuge non ha adempiuto al versamento delle somme stabilite come assegno di mantenimento, sia all' esito della sentenza di separazione, sia della successiva sentenza di divorzio (si veda documentazione attestante le procedure esecutive intraprese per il recupero delle somme nonché sentenza di condanna del coniuge in primo grado per il reato di cui all'art. 570 co 2 n. 2 c.p). La mancata percezione, da parte della ricorrente, del reddito incompatibile con il beneficio assistenziale di cui l' CP_1 pretende la restituzione, dunque, rende applicabile l'insegnamento della Cassazione che, ai fini dell'accesso ai benefici assistenziali, dà rilievo alla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, ovverosia dà rilievo non alla mera titolarità del redditi ma alla loro effettiva percezione;
percezione che, nella specie, non vi è stata per le ragioni su esposte. Pertanto, deve essere dichiarato illegittimo l'indebito e deve essere dichiarato il diritto della ricorrente a ritenere le somme corrisposte dall' a titolo di assegno CP_1 di invalidità civile pari ad Euro 6.587,00. Compensa le spese processuali tra le parti attesa la controvertibilità delle questioni affrontate e tenuto conto
3 che l'istituto non poteva essere a conoscenza della mancata erogazione dell'assegno di mantenimento.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara illegittimo l'indebito e dichiara il diritto della parte ricorrente a ritenere le somme corrisposte dall' a titolo di assegno CP_1 di invalidità civile pari ad Euro 6.587,00;
-compensa le spese processuali tra le parti. Bari, 3.06.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
4