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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/11/2025, n. 3839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3839 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
Sent. n. Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE – I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica in persona del Giudice Dott.ssa Renata Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado recante n. 2815 /2020 R.G., avente ad oggetto:
Spedizione – Trasporto- Appello avverso sentenza del Giudice di pace, vertente
TRA in persona dell'Amministratore Unico, legale Rappresentante pro tempore, Pt_1 con sede a Napoli in Via Santa Maria di Costantinopoli N.98, P.IVA , P.IVA_1 elett.te dom.ta in Atripalda in Via Roma 100, presso lo studio dell'Avv. ANTONIO DI
PALMA che la rappresenta e difende giusta mandato alle liti in atti,; appellante
E
– (C.F. P. IVA Controparte_1 P.IVA_2
) con sede in San Giuliano Milanese (MI), alla via Basento, 19, in persona P.IVA_3 del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Armando Nicastro (C.F.:
) del Foro di Milano nonché, anche in via disgiuntiva, dall'avv. C.F._1
UC CA (C.F: ) del Foro di Santa Maria Capua Vetere ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Capua, Via Giardini, 18;
appellato
NONCHE'
(C.F. ); Controparte_2 C.F._3 appellato contumace
, (P. IVA ) ; Controparte_3 P.IVA_4 appellato contumace
Conclusioni: le parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Profili preliminari
1.Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Premessa sistematica
2. adiva il Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, premettendo Controparte_2 di aver stipulato in data 15/12/2015 con l' in qualità di Controparte_3 Parte recapito locale della il contratto di spedizione n. CE 551016386, avente ad oggetto un pacco da consegnarsi a (Belgio); nell'atto introduttivo Controparte_4 esponeva che, verificatosi lo smarrimento della merce, vane erano risultate le richieste di risarcimento formulate;
chiedeva dunque al Giudice di Pace accertare e dichiarare l'inadempimento nell'esecuzione del contratto e la responsabilità della CP_5 con condanna della società al risarcimento integrale dei danni subiti, stato di stress, di ansia, di nervosismo e preoccupazione, anche in relazione ai disagi affrontati , oltre interessi come per legge e rivalutazione monetaria, oltre danno da ritardo, ovvero lucro cessante, da liquidarsi sotto forma di interessi, da determinarsi nella misura percentuale secondo giustizia, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Si costituiva la società eccependo l'improcedibilità della Controparte_6 domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita;
la prescrizione del diritto reclamato;
la propria carenza di legittimazione passiva in quanto lo smarrimento della merce era da attribuirsi alla esclusiva responsabilità del vettore Parte licenziatario del marchio con il quale veniva concluso il contratto di Parte_1 trasporto per il tramite dell verso cui Controparte_3 domandava di essere manlevata;
l'obbligo di contenere l'eventuale risarcimento nei limiti previsti dall'art. 1696 c.c.
Il Giudice autorizzava la richiesta di differimento della prima udienza per consentire la chiamata in causa di che restava contumace. Pt_1
Con la sentenza appellata, il Giudice di Pace accoglieva la domanda attorea, condannando la al pagamento in favore di della somma di Parte_1 Controparte_2
€ 750,00 oltre spese di lite ed accessori di legge.
3. Con atto di appello notificato in data 14.03.2020, la società impugnava la Parte_1 decisione di primo grado, devolvendo come motivi di appello la nullità della sentenza, atteso il mancato rispetto del termine a comparire dell'atto di chiamata in causa, alla stessa notificato solo in data 30.1.2018, per l'udienza dell'01.02.2018; domandava dunque la rimessione al Giudice di I grado per disporsi la rinnovazione della citazione per chiamata in causa della in un termine perentorio, come previsto Parte_1 dall'art. 164, 2° comma, c.p.c.; nel merito, l'errata valutazione delle prove raccolte nel corso della fase istruttoria nonché della documentazione allegata agli atti;
la prescrizione del diritto avanzato.
Si costituiva altresì la chiedendo che venisse Controparte_1 riconosciuta e dichiarata l'intervenuta prescrizione nei propri confronti del diritto al risarcimento invocato;
nel merito chiedeva di dichiararsi la carenza di legittimazione passiva e di rigettare le avverse domande perché infondate in fatto ed in diritto;
in subordine, contenere il risarcimento del danno nei limiti previsti dall'art. 1696 c.c.
Restavano contumaci, nonostante la regolarità e tempestività della notifica, le parti appellate e la Controparte_2 Controparte_3
Acquisito il fascicolo di primo grado, ll'udienza del 16/10/2025, il Giudice assumeva la causa in decisione e concedeva i termini di cui all'art. 190 c.p.c.; venivano depositate le note conclusionali e le repliche.
L'errata dichiarazione di contumacia;
la domanda di rimessione della causa al Giudice di primo grado
4. Ciò premesso, deve ritenersi fondata la questione di nullità della sentenza per violazione del combinato disposto degli artt. 354 e 164 c.p.c., tenuto conto che con l'atto di chiamata in causa, nel giudizio di primo grado, è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge.
L'art. 318 cpc, nella versione applicabile ratione temporis, dispone che nel procedimento dinanzi al Giudice di Pace “devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'art. 163-bis, ridotti alla metà”; essendo il termine di cui all'art. 163-bis cpc di novanta giorni, il termine minimo a comparire dinanzi al Giudice di Pace era di quarantacinque giorni liberi.
Ebbene, dall'analisi del fascicolo di primo grado si evince che all'udienza del 27.9.2017
l'attore chiedeva la chiamata in causa dell' e il Giudice, in accoglimento della Parte_1 richiesta, rinviava la causa all'1.02.2018; eppure, i procuratori di Controparte_2 effettuavano la notifica dell'atto di chiamata in causa solmente in data 30.01.2018, non consentendo la regolare costituzione nei termini della parte chiamata, in quanto tra la data della notifica e quella dell'udienza sono intercorsi due giorni ( peraltro, la stessa parte appellata ha dichiarato, nel verbale del 31.10.2018, di aver effettuato la notifica in data 30.01.2018). Alla successiva udienza di trattazione del 4.06.2018 - cui era stata rinviata d'ufficio la causa - l'attore non chiedeva il rinnovo della notifica nei confronti della nè il Giudice disponeva d'ufficio il rinnovo della citazione ex art. 164, Parte_1 secondo comma c.p.c.; il processo proseguiva sino all'emissione della sentenza impugnata.
L'inosservanza di tale termine perentorio, posto a presidio del diritto di difesa (art. 24
Cost.), determina la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, comma 1, cpc, applicabile anche al procedimento dinanzi al Giudice di Pace per il rinvio operato dall'art. 311 cpc, con la conseguente necessità di rimettere la causa al primo giudice.
La giurisprudenza di legittimità ha recebtemente ribadito tale assunto, che: “In tema di giudizio di appello, se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello di novanta giorni stabilito dall'art. 163-bis c.p.c. (nella formulazione ratione temporis applicabile), a cui rinvia l'art. 359 c.p.c., l'atto di citazione è, ai sensi dell'art. 164, comma 1, c.p.c., affetto da nullità, la quale, se non rilevata d'ufficio dal giudice e non sanata, in ipotesi di contumacia dell'appellato determina la nullità della sentenza” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
11/11/2024, n. 29017 (rv. 672566-01).
La notifica dell'atto di chiamata in causa va, dunque, dichiarata nulla, stante la contumacia della società in primo grado. Pt_1
Ai sensi dell'art. 354 c.p.c. la declaratoria di nullità della notifica della citazione introduttiva determina la riforma integrale della sentenza impugnata e la rimessione degli atti al giudice di primo grado.
La definizione della causa in punto di rito comporta il conseguente assorbimento di ogni altro motivo di gravame sollevato da parte appellante.
Le spese
5. Le spese seguono la soccombenza.
Tenuto conto della pronuncia in rito, della contumacia dei convenuti e dell'assenza di attività istruttoria, si ritiene equo applicare le riduzioni di cui all'art. 4 D.M. 55/2014.
Non occorre invece pronunciarsi sulle spese del primo grado di giudizio, essendo la decisione rimessa al giudice di rinvio (Cass. 12 giugno 2006, n. 13550).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria ed istanza disattesa, così provvede:
• Dichiara la nullità della sentenza n. 1471/2020 emessa dal Giudice di Pace di Santa
Maria Capua Vetere in data 10.02.2020 e, per l'effetto, rimette la causa al primo giudice con termine di legge per la riassunzione;
• Condanna al pagamento delle spese del giudizio di appello in favore Controparte_2 della società e in misura, per Parte_1 Controparte_1 ciascuna parte, di € 331,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, ed € 82,00 per spese vive in favore della società con attribuzione al Parte_1 difensore anticipatario avv. Antonio Di Palma.
Così deciso in S. Maria Capua Vetere il 29 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Renata Russo