TAR Bolzano, sez. I, sentenza 13/04/2026, n. 89
TAR
Sentenza 13 aprile 2026

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  • Accolto
    Violazione dell'obbligo di motivazione e di istruttoria

    Il Collegio ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, evidenziando che la Giunta comunale, nel rigettare il ricorso, si è limitata a richiamare acriticamente un atto del segretario comunale già annullato, senza svolgere un'istruttoria autonoma e senza motivare adeguatamente la propria decisione, violando così i principi di sana amministrazione e di motivazione degli atti.

  • Accolto
    Violazione del principio di sana amministrazione e di trasparenza

    Il Collegio ha ritenuto che la motivazione posta a fondamento del provvedimento impugnato fosse illogica e non pertinente, in quanto basata su un atto del segretario comunale già annullato e non tenendo conto della corretta interpretazione della normativa di riferimento riguardo alla revoca o decadenza di un'autorizzazione.

  • Accolto
    Incompetenza del segretario comunale

    Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7844/2025, ha annullato il provvedimento del segretario comunale per incompetenza, statuendo che il ricorso del ricorrente dovesse essere sottoposto alla Giunta comunale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bolzano, sez. I, sentenza 13/04/2026, n. 89
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
    Numero : 89
    Data del deposito : 13 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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