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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/04/2025, n. 1195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1195 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Sezione II Civile - composto dai magistrati: dott. Gianluca Fiorella Presidente dott.ssa Francesca Caputo Giudice est. dott. Alessandro Carra Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4693/2024 r.g.
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. Catiuscia Quarta, come da mandato in atti;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE-
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da verbale dell'udienza del 26.2.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.7.2024 Però deduceva di aver contratto matrimonio con il Parte_1 resistente in data 4.6.2016 e di aver generato con il medesimo due figlie, nate, rispettivamente, in data
9.2.2017 e in data 7.7.2018; evidenziava che, in ragione del venir meno della comunione materiale e spirituale, con sentenza n. 456/2023 pubblicato il 23.6.2023 R.G. 760/2019 il Tribunale di Forlì avesse dichiarato la separazione della coppia e che i coniugi, sin da tale, risalente, momento avessero vissuto separati;
negava che sussistessero possibilità di riconciliazione ed instava affinchè fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio suindicato, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
All'udienza di prima comparizione compariva la sola ricorrente, nonostante la rituale evocazione in giudizio del resistente e, non essendo state formulate istanze istruttorie, veniva dato corso alla precisazione delle conclusioni;
il procuratore della ricorrente curava detto incombente, quindi rinunciava ai termini di cui all'art. 189 c.p.c., sicchè il giudizio veniva immediatamente trattenuto in decisione.
Le richieste formulate dalla parte ricorrente meritano accoglimento.
Rileva il Collegio la sussistenza delle condizioni legittimanti la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui all'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70, come modificato dalla l. 55/15; ed invero, alla data di proposizione del ricorso la separazione consensuale delle parti era stata dichiarata ed erano già decorsi dodici mesi dalla data della comparizione delle parti innanzi al Presidente;
ancora, deve ritenersi acclarato che, dopo l'autorizzazione a vivere separati, i coniugi non abbiano ripreso la convivenza e che non sia stata ripristinata la comunione materiale e spirituale tra costoro.
In ordine ai rapporti tra la prole ed il padre, giovi osservare come debba trovare conferma l'affido esclusivo delle minori alla madre;
si rileva, in proposito, come integri condizione sufficiente per derogare alla regola dell'affidamento condiviso la sussistenza di una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori tale da rendere l'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (cfr.
Cass. Civ. sent. n. 26587/2012); ); conseguentemente, stante il manifesto disinteresse del resistente rispetto a qualsivoglia necessità di ordine morale e materiale della prole, evidenziato già nella pronuncia di separazione ed attestato anche dalla mancata partecipazione al procedimento a fronte delle allegazioni della ricorrente, la statuizione in merito già assunta all'udienza presidenziale deve trovare conferma: le minori sono, pertanto, affidate in via esclusiva alla madre, con cui risiederanno presso l'abitazione della medesima e potranno frequentare il padre, previo sollecito di quest'ultimo con richiesta diretta ai Servizi
Sociali e al Consultorio Familiare di Galatone in spazio neutro secondo il calendario che i medesimi vorranno predisporre, stante la risalente e perdurante assenza di rapporti.
Appaiono, inoltre, tuttora rinvenibili i presupposti legittimanti il ricorso all'affido esclusivo rafforzato con riferimento alle scelte scolastiche e di salute delle minori, già disposto dal giudice della separazione, risultando a tal fine dirimente la risalente assenza e conseguente inerzia del padre rispetto all'esercizio delle prerogative genitoriali.
Ancora, quanto ai profili economici tra padre e prole, in ragione dell'esiguità del reddito percepito dal resistente nel 2023, inferiore ad € 1.000,00, come da documentazione emessa dall'INPS in atti, deve disporsi il versamento in favore della madre della somma di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento di ciascuna delle minori;
tale somma, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, dovrà essere annualmente rivalutata sulla base dell'indice Istat.
Il EN dovrà, altresì, versare la quota pari al 50% delle spese straordinarie relative ad ogni figlia, intendendosi tali gli esborsi, indifferibili ovvero previamente concordati e documentati, da individuarsi sulla base del Protocollo vigente presso il Tribunale di Lecce. Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 4.6.2016 in Cesena
(Fc) e trascritto nel registro dello stato civile di quel comune al n. 20 parte II Serie A anno 2016, alle condizioni indicate in motivazione;
b) onera il resistente della rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 2.700,00 per compensi del procuratore, da maggiorarsi di rsf al 15%, iva e cpa;
c) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69
D.P.R. 396/2000.
Lecce, 8.4.2025
Il Giudice est. Il Presidente
(dott.ssa Francesca Caputo) (dott. Gianluca Fiorella)