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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 10/03/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco Giliberti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in secondo grado rubricata al N°4634/2021 RG;
tra
( c.f. ) e ( c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), C.F._2
in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore , Persona_1
rappr.ti e dif. dagli avv.ti Sardelli Tommaso e Piccigallo Antonio;
appellanti contro
c.f. ), CP_1 P.IVA_1
in persona del procuratore speciale, rappr. e dif. dall'avv. Maffei Antonio;
nonché
Controparte_2
( contumace ) appellati
Oggetto: appello avverso sentenza G.d.P. in giudizio di risarcimento danni da sinistro stradale;
precisazione delle conclusioni come da verbale d'udienza del 21.12.2023;
FATTO E DIRITTO
e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore Parte_1 Parte_2 Per_1
, hanno impugnato la sentenza n.886/2021 emessa dal G.d.p. di Brindisi in data 10.06.2021,
[...]
depositata in Cancelleria il 18.06.2021 e non notificata, con la quale il primo giudice aveva rigettato la loro domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni ( ammontanti ad €.18.330,99, oltre spese e competenze di lite ) subiti dal minore , in occasione del sinistro stradale occorso in Persona_1
data 15.06.2017, ore 11:00 circa, in via San Domenico all'altezza dell'ingresso della Villa
1 Comunale, nell'abitato di San Vito dei Normanni (Br), tra l'autovettura tg. EA310VN, di proprietà
e condotta da assicurata per la con la Compagnia assicurativa Controparte_2 CP_3 CP_1
e lo che, a detta delle parti attrici, attraversando la strada in prossimità delle strisce Persona_1 pedonali a bordo del proprio velocipede veniva impattato dall'autovettura condotta dal e CP_2
transitante ad elevata velocità.
Premesso che in primo grado, nella contumacia del si costituiva la sola Controparte_2
Compagnia assicurativa dell'autoveicolo, la quale nel merito eccepiva la infondatezza, in fatto e in diritto, delle avverse domande, dubitando del verificarsi del sinistro o quantomeno della dinamica per come ricostruita dagli attori, in ragione dell'omesso intervento dei soccorsi, della tardiva richiesta di risarcimento dei danni - contestuale alla denuncia del sinistro ad opera del - CP_2
avanzata a distanza di un anno dal verificarsi del sinistro, nonché della incompatibilità dei danni lamentati rispetto alla dinamica del sinistro riportata nell'atto introduttivo, il giudice di prime cure, attraverso la impugnata sentenza rigettava nel merito la domanda attorea, in considerazione della incompatibilità dei danni rispetto alla dedotta dinamica del sinistro.
Con il presente atto di appello, e nella indicata qualità di esercenti la Parte_1 Parte_2
potestà sul figlio minore , affidavano il proprio gravame al seguente unico ed Persona_1
articolato motivo: travisamento dei fatti ed erronea interpretazione delle risultanze istruttorie – prova per testi e CTU.
Anche nel presente grado di giudizio, rimasto contumace il si è ritualmente Controparte_2
costituita la sola Compagnia assicurativa la quale domandava il rigetto dell'appello e, CP_1 per l'effetto, la integrale conferma della sentenza impugnata.
L'appello è parzialmente fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
Nella sostanza gli appellanti lamentano che il giudice di prime cure abbia assertivamente ritenuto la incompatibilità tra la dinamica del sinistro esposta in narrativa dell'atto introduttivo e le lesioni riportate e documentate dallo , in contrasto sia con le dichiarazioni rese dai testi Parte_1
escussi – in specie, quale unico teste oculare – che avuto riguardo delle Testimone_1
conclusioni rassegnate dal CTU ( dott. ). Per_2
In diritto va anzitutto rilevato che nel nostro ordinamento vige il principio del libero convincimento del giudice civile per come sancito dall'art. 116 c.p.c., da cui discendono fra l'altro, quali corollari, la mancanza di una gerarchia delle prove ( fra le quali vanno ricomprese con pari dignità le c.d. presunzioni semplici) ed il principio iudex peritus peritorum, purché l'opzione sia sorretta da motivazione adeguata e logica che prescinda dalla esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti ( ex plurimis Cassazione civile sez. I 19 marzo 2009 n. 6697: “Se è vero che al giudice del merito è attribuito un ampio potere discrezionale, nel senso che è libero di attingere il
2 proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso, non gli è, invece, consentito di fondarlo sull'esame isolato di singoli elementi istruttorii, nonché di ritenere ciascuno insufficiente a fornire ragionevole certezza su una determinata situazione di fatto: dovendo il relativo giudizio derivare da una organica e complessiva valutazione di essi nel quadro unitario dell'indagine probatoria.”; Cassazione civile sez. lav. 07 gennaio 2009 n. 42: “La valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti.”; Cassazione civile sez. III 31 gennaio 2008 n. 2394:”La prova per presunzioni costituisce prova completa, alla quale il giudice del merito può legittimamente ricorrere, anche in via esclusiva, nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, di controllarne l'attendibilità, di scegliere tra gli elementi sottoposti al suo esame quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione, senza che possa predicarsi l'esistenza di una gerarchia delle fonti di prova, salvo il limite della motivazione del proprio convincimento da parte del giudicante. Non esiste, infatti, una gerarchia di efficacia delle prove. Le prove, pertanto, anche se hanno carattere indiziario, sono tutte liberamente valutabili dal giudice del merito per essere poste a fondamento del suo convincimento. Nella prova per presunzioni - ancora - non occorre che tra il fatto noto e il fatto ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità. Deriva, da quanto precede, altresì, che è insindacabile, in sede di legittimità l'apprezzamento espresso dal giudice del merito al riguardo.”; Cassazione civile sez. II 20 marzo 2017 n. 7086: “Nel nostro ordinamento vige il principio iudex peritus peritorum, in virtù del quale è consentito al giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d'ufficio, e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie, sia quando il giudice sostituisca a esse altre argomentazioni, tratte da proprie personali cognizioni tecniche. In ambedue i casi, l'unico onere incontrato dal giudice è quello di un'adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto.”; Cassazione civile sez. trib. 11 maggio 2012
n. 7364: “In tema di motivazione della sentenza, il principio secondo il quale non è carente di motivazione la sentenza che recepisce per relationem le conclusioni ed i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, può trovare applicazione anche con riferimento a consulenze disposte ed esperite in altro giudizio, anche aventi
3 funzione non solo deducente ma anche percipiente, sebbene in tale caso la valutazione del giudice deve essere più rigorosa, e devono essere rese chiaramente ostensibili in motivazione le ragioni per le quali, nonostante la oggettiva diversità dei fatti storici esaminati dalla c.t.u. e quelli esaminati nel giudizio pendente, i rilevamenti di fatto compiuti dall'ausiliario e le conclusioni da questo raggiunte possano essere in tutto od in parte trasposti anche nel nuovo giudizio.”; Cassazione civile sez. lav. 17 aprile 2004 n. 7341: “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali.” ).
Nel caso di specie, deve ritenersi carente e meramente assertiva la motivazione contenuta nella sentenza impugnata a supporto della domanda attorea, nella misura in cui il primo giudice, afferma la sostanziale incompatibilità tra i danni lamentati e la dedotta dinamica del sinistro, non tenendo conto del fatto che la seconda aveva trovato riscontro nella prova testimoniale resa da un teste oculare, rispetto all'attendibilità del quale il giudice di prime cure non muove alcuna perplessità, laddove la compatibilità delle lesioni con la predetta dinamica, non è stata affatto messa in discussione dal CTU ed anzi, avendo questi riscontrato l'esistenza delle predette lesioni, le stesse secondo l'id quod plerumque accidit, sono pienamente compatibili con la accidentale caduta da una bicicletta.
Premesso che “la CTU non può avere carattere esplorativo, cioè non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio”, posto che “la consulenza tecnica
d'ufficio, in particolare, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” ( Cass., n. 26048/2023 ).
In particolare, la espletata CTU condotta dal dott. , a seguito della compiuta disamina Per_2
della documentazione medica riversata agli atti dalle parti appellanti – in specie: referto di P.S. del
15.06.2017; radiografia eseguita in ambito ospedaliero in data 22.06.2017; visita specialista ortopedica di controllo del 17.07.2017; visita medica del 25.09.2017 attestante l'avvenuta guarigione -, nonché dell'esame obiettivo condotto sull'avambraccio destro del danneggiato - quale distretto anatomico verosimilmente interessato dal sinistro per cui è causa – riconosceva in capo
4 allo segnatamente: danno biologico permanente nella misura del 4%, ITT di gg.30, Persona_1
ITP al 50% di gg. 15 e ITP al 25% di gg. 10.
Più in particolare, nella espletata CTU restava escluso dal campo di indagine l'accertamento della compatibilità tra le lesioni subite ed il sinistro occorso, tenuto conto che in risposta al quesito n.2
(“valuti se dette lesioni siano compatibili con il rispetto dell'obbligo di indossare la cintura di sicurezza e, in caso negativo, quale sia l'incidenza del mancato rispetto sulla complessiva entità delle lesioni riportate”) il CTU si limitava a dichiararne la non pertinenza rispetto ai fatti di causa, in ragione del veicolo condotto dallo ( velocipede ), non riscontrandosi, né in senso Per_1
affermativo né tantomeno in senso negativo, la eventuale compatibilità tra le riportate ed accertate lesioni a danno dello – in specie, “frattura metafisiaria di radio e ulna dx” - ed il sinistro Per_1
che, a detta di parte attrice, sarebbe imputabile alla esclusiva responsabilità del . CP_2
In ordine alla valutazione del primo giudice in merito alle dichiarazioni rese dall'unico teste oculare, il sig. , escusso all'udienza del 01.07.2019, liquidate queste da un verdetto Testimone_1
che ne sancisce la genericità e, comunque, la non attendibilità in ordine ai fatti di causa – nella sentenza impugnata vi si legge, infatti, “(…) tra l'altro generiche e poco credibili sono apparse le dichiarazioni dell'unico teste escusso in ordine alla storicità del fatto (…)” – va rilevato che la censura mossa dagli appellanti de quo appare cogliere nel segno, nella misura in cui il primo giudice asserisce erroneamente e senza adeguata motivazione la genericità e la inattendibilità delle dichiarazioni rese dal nella sua deposizione a conferma dell'esistenza del sinistro per cui è Tes_1
causa, tenuto conto che, alla stregua di tutte le risultanze probatorie, oltre che in difetto di prova contraria, non vi è motivo di dubitare della terzietà del teste rispetto alle parti in causa, laddove le dichiarazioni appaiono, non contraddittorie, logiche e conseguenziali.
In particolare, il teste dichiarava che in data 15.06.2017, trovandosi nelle immediatezze Tes_1
del luogo del sinistro, aveva assistito al sinistro stesso, confermando la dinamica per come dedotta dagli attori nell'atto introduttivo, fatta eccezione del fattore velocità del , rispetto alla quale CP_2
il nulla dichiarava. Tes_1
Ebbene, in disparte ogni valutazione in merito alle dichiarazioni scritte contenute nell'atto a firma del in data 16.06.2017 e riversate agli atti di causa dagli odierni appellanti – la cui natura CP_2 confessoria è parziale nel contenuto, attribuendo questi l'intera responsabilità al ciclista, e non estende sul piano soggettivo i propri effetti probatori alla compagnia assicurativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2735 c.c. -, alla luce delle emergenze istruttorie, chi giudica ritiene che il primo giudice non abbia fatto buon governo della disciplina di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., tenuto conto che è orientamento oramai consolidato della giurisprudenza di legittimità quello per cui “il giudice può rilevare d'ufficio la responsabilità di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma a
5 condizione che gli siano prospettati ritualmente da chi agisce gli elementi di fatto da cui possa desumersi il concorso di responsabilità e ciò in ragione del fatto che l'accertamento del concorso paritario costituisce un possibile esito (di accoglimento parziale) dell'originaria domanda” ( Cass.,
n. 27169/2021 ), altresì rilevato che “solo ove lo scontro tra i veicoli coinvolti nell'incidente sia dimostrato (fatto noto) può presumersi, in assenza di un'attendibile ricostruzione della dinamica dei fatti, che esso, lo scontro, sia stato cagionato in pari misura dai soggetti coinvolti” ( Cass., n.
28662/2022 ).
Nel caso di specie, emerge per tabulas che lo viaggiava in sella al proprio Persona_1
velocipede nella fase di attraversamento su strisce pedonali ( essendo irrilevante la circostanza, dedotta ma non provata, secondo la quale egli non stesse pedalando ma setesse sospingendo il veicolo con i piedi ) in una zona, quale quella di via San Domenico in direzione della Villa comunale di San Vito dei Normanni, che, come fa il primo giudice, si può presumere fosse molto frequentata in specie da pedoni.
Sul punto occorre rilevare che secondo un recente orientamento della Suprema Corte, il combinato disposto di cui agli artt. 182, comma 4, Cds ( “I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza” ) e 377, comma 2, del relativo Regolamento di attuazione ( “Nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano, i ciclisti sono tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a mano “) deve essere interpretato nel senso che le suddette norme
“consentono al ciclista di occupare spazi altrimenti dedicati ai soli pedoni - comportamenti consentiti solo in situazioni di affollamento pedonale ovvero di traffico veicolare intenso - purché il velocipede sia condotto a mano, e non in sella, risultando, in ogni caso, obbligatorio che quando è condotto in sella debba essere tenuto sempre il più vicino possibile al margine destro della carreggiata” ( Cass., n. 3242/2024 ).
Quanto poi alla condotta tenuta dal , premesso che ai sensi dell'art. 141, comma 4, Cds, “Il CP_2
conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi (…) in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza (…), va altresì rilevato che in sede di interrogatorio formale il sig. , pur non dichiarando nulla in ordine alla velocità assunta dal veicolo condotto dal Tes_1
, tuttavia ne evidenziava il mancato arresto in prossimità delle strisce pedonali, circostanza, CP_2 questa, che trova peraltro avallo tanto avuto riguardo dell'impatto verificatosi con il velocipede condotto dallo tanto delle lesioni riportate dallo stesso – in specie “frattura metafisiaria di Per_1 radio e ulna dx” – ed accertate in sede peritale.
6 Alla luce delle emergenze istruttorie questo giudice del gravame ritiene sussistente la corresponsabilità dello e del per il sinistro occorso in data Persona_1 Controparte_2
16.06.2017, ore 11:00 circa, in Via San Domenico direzione Villa comunale di San Vito dei
Normanni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2055, comma 3, c.c.
In ordine alle riportate lesioni, il CTU – le cui conclusioni qui pienamente si condividono -, ha rilevato che in conseguenza del sinistro lo aveva riportato “frattura metafisiaria di radio e Per_1 ulna dx”, sicché sulla scorta della documentazione riversata agli atti e dell'esame obiettivo condotto sullo stesso, accertava segnatamente: danno biologico da invalidità permanente nella misura del 4%,
ITT di gg. 30, ITP al 50% di gg. 15 e ITP al 25% di gg. 10.
Passando alla quantificazione del danno risarcibile, in virtù delle condivisibili conclusioni del CTU, al fine della liquidazione del c.d. danno biologico (così qualificato, sempre a mero titolo definitorio, nel rispetto del principio della omnicomprensività del danno non patrimoniale), in applicazione dei parametri di legge previsti per le c.d. micropermanenti ( e cioè fino a 9 punti di invalidità ), vanno liquidate in favore del , in ragione delle lesioni subite e della età che questi aveva al Persona_1
momento del sinistro (12 anni), le seguenti somme: €.4.876,70 a titolo di danno biologico ( 4% ),
€.1.657,20 a titolo di ITT ( per gg. 30 ) al 100%, €.414,30 a titolo di ITP ( per gg. 15 ) al 50% ed
€.138,10 a titolo di ITP ( per gg. 10 ) al 25%.
Per le considerazioni che precedono, e segnatamente dovendosi ritenere provato il sinistro occorso in data 16.06.2017, ore 11:00 circa, in Via San Domenico nel Comune di San Vito dei Normanni, tra l'autovettura tg. E310VN di proprietà del conducente assicurata per la r.c.a. Controparte_2
da e , quale conducente del velocipede, in ragione del CP_1 Persona_1
raggiungimento della prova in ordine ai fatti costitutivi della domanda attorea, l'appello va parzialmente accolto con riforma della sentenza impugnata, e condanna degli appellati in solido al pagamento in favore dello della somma di €.3.543,15 a titolo di danno non Persona_1
patrimoniale, importo già dimidiato nella misura di 1/2 in ragione del paritetico concorso del danneggiato nella causazione del sinistro.
Per il principio di causalità e soccombenza, gli appellati vanno condannati in solido al pagamento di
1/2 delle spese di lite per il doppio grado di giudizio che si liquidano, quanto ai compensi, in applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014 e ss. mod., escluso in questo grado la fase di istruttoria/trattazione siccome non svolta.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di Brindisi, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott.
Francesco GILIBERTI, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e , quali esercenti la potestà genitoriale sul minore , nei Parte_2 Persona_1
7 confronti di in persona del procuratore speciale, nonché di CP_1 CP_2
disattesa ogni diversa o contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
[...]
1. Accoglie parzialmente l'appello e in riforma della sentenza n. 886/2021 emessa dal G.d.p. di
Brindisi in data 10.06.2021, depositata in Cancelleria in data 18.06.2021, riconosce che il sinistro per cui è causa si è verificato per corresponsabilità del danneggiato nella misura del
50% e dell'appellato contumace nella misura del 50% ;
2. Condanna e in solido, al risarcimento in favore di CP_1 Controparte_2 Pt_1
e , quali esercenti la potestà genitoriale sul minore
[...] Parte_2 Per_1
della somma di €.3.543,15 a titolo di danno non patrimoniale;
[...]
3. Condanna altresì e in solido, al pagamento in favore degli CP_1 Controparte_2
appellanti della metà delle spese processuali per il doppio grado di giudizio, che si liquidano, nella misura già dimidiata, per il primo grado in €.60,00 per le borsuali ed in €.1.046,00 per compensi oltre 15,00% per rimb. forf., CAP e IVA, e per il presente grado di giudizio in
€.100,00 per le borsuali ed €.1.700,00 per compensi, oltre 15,00% per rimb. forf., CAP e IVA;
4. Pone le spese di CTU a carico paritetico di tutte le parti.
Brindisi, lì 08/03/2025
IL GIUDICE
dott. Francesco GILIBERTI
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della tirocinante dott.ssa Carolina Spalluto, quale componente dell'Ufficio per il processo.
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