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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 57324/2022
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. Tommaso MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di II grado iscritto al n. 57324/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 17/10/2024 e promosso da: on sede in Roma, Via XX Settembre n. 30, Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, P. IVA in persona del P.IVA_1
procuratore speciale Avv. nata a [...], l'[...], C.F. CP_2
, giusta procura per atto Notar Dott. del 11/05/2021 C.F._1 Persona_1
Repertorio 7971 e Raccolta 6451, registrata a Roma il 12/05/2021 n. 9192 Serie 1T, rappresentata e difesa, dall'Avv. Walter U. Liaci (Cod. Fisc. ) con CodiceFiscale_2
studio in Lecce, via Liborio Romano n. 45, in virtù di mandato depositato telematicamente in allegato all'atto di appello, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Fabio Pontesilli sito in Roma, Via Francesco Orestano n. 21
APPELLANTE contro nato a [...] il [...], residente in [...]Controparte_3
Gervasio (BG), Via Carlo Pezzi n. 17, elettivamente domiciliato in Pozzuoli (NA), I Trav
Pisciarelli, 2/C, presso lo studio dell'Avv. Rosario Musumeci, (C.F. ), C.F._3
che lo rappresenta e difende in virtù di procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta
APPELLATA
CONCLUSIONI:
1 per l'appellante: “A) Accogliere in toto l'appello, e per l'effetto dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per le motivazioni indicate in premessa ed in subordine riformare la stessa, perché infondata in fatto e diritto;
B) Accertare e dichiarare l'incompetenza per valore del Giudice di Pace di Roma;
C) Accertare e dichiarare la validità ed efficaci delle clausole contrattuali regolarmente sottoscritte ex art. 1341 c.c. con conseguente applicazione;
D) Accertare e dichiarare l'erroneità del calcolo applicato dal G.d.P. con la sentenza impugnata;
E) Accertare e dichiarare le avverse domande infondate, in fatto ed in diritto, nell'an e nel quantum, pretestuose, generiche e neppure provate, oltreché non formulabili, nei termini e per le ragioni di cui s'è detto, nei confronti di o in limine determinare la restituzione dei soli CP_4 costi recurring secondo il criterio del co izzato. F) Dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in ordine alla restituzione delle CP_4 commissioni di intermediazione. G) Condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre Iva e Cna, anche per il primo grado di giudizio”
per l'appellata: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così provvedere: In via preliminare: dichiarare la inammissibilità dell'appello perché non conforme ai requisiti di cu cui all'art. 342 c.p.c.; nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dell'eccezione preliminare formulata;
In via principale: rigettare, la domanda di appello, poiché infondata in fatto ed in diritto, confermando, per l'effetto, la sentenza di prime cure;
Con condanna in ogni caso alle spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dello scrivente procuratore costituito.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 2/12/2021 conveniva in giudizio Controparte_3
avanti al giudice di pace di Roma la in persona Controparte_5
del legale rappresentante pro tempore, chiedendone la condanna al pagamento in proprio favore della somma complessiva di € 3.632,93, al netto di quanto già abbuonato in sede di conteggio estintivo (€ 122,83), di cui € 310,13 per commissioni di attivazione, € 122,83 per commissioni di gestione ed € 3.322,80 per commissioni di intermediazione, per effetto dell'estinzione anticipata del contratto di prestito con cessione del quinto della retribuzione inter partes, previo accertamento della nullità ed inefficacia della clausola n.
4.2 del contratto per cui è causa nella parte in cui esclude la ripetibilità delle spese up-front in caso di estinzione anticipata del rapporto.
L'attore deduceva di aver estinto anticipatamente il citato contratto allo scadere della rata n. 49, allorquando mancavano n. 71 rate alla scadenza naturale del rapporto e che, per effetto della sentenza della Corte di giustizia C-383/18 dell'11/9/2019, aveva diritto alla restituzione dei costi anticipatamente corrisposti, senza alcuna distinzione tra quelli up-front e recurring, dando atto di aver corrisposto, all'atto della stipulazione del contratto, le seguenti somme: € 524,16 per
2 commissioni di attivazione, € 207,60 per commissioni di gestione ed € 5.616,00 per commissioni di intermediazione.
2. Con comparsa del 6/4/2022 si costituiva in giudizio la Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo, in via pregiudiziale,
[...]
l'incompetenza per valore del giudice adito in favore del Tribunale, avuto riguardo al valore complessivo del contratto controverso ed alla domanda attorea volta alla declaratoria di nullità ed inefficacia della clausola contrattuale afferente alle somme da restituire in caso di estinzione anticipata del contratto. Nel merito, la convenuta chiedeva il rigetto della domanda attorea, ritenendo non dovute le spese up-front, nonché la validità della clausola contrattale regolatrice dell'estinzione anticipata del rapporto, essendo state indicate in modo specifico le somme dovute dal mutuatario quali spese up-front e recurring.
Tanto premesso, la riteneva applicabile al caso Controparte_5
di specie l'art. 125-sexies del D.Lgs. n. 385/1993, non anche la direttiva europea 2008/48/CE, di non immediata applicazione nell'ordinamento nazionale, dando atto che nella specie la non rimborsabilità dei costi up-front era prevista dall'art. 2 del contratto inter partes.
3. Il giudice di pace di Roma, con sentenza n. 12937/2022, in accoglimento della domanda attorea, condannava la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di € 3.632,93, oltre agli interessi ed alle parti le spese di lite.
4. Con atto di citazione notificato il 5/9/2022 la Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio avanti all'intestato
Tribunale proponendo appello avverso la sentenza del giudice di pace di Controparte_3
Roma n. 12937/2022, riproponendo l'eccezione di incompetenza per valore del giudice adito in primo grado e chiedendo, nel merito, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda proposta dal CP_3
5. Con comparsa del 20/1/2023 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_3
del gravame, reiterando le difese svolte in primo grado.
Esperiti gli incombenti preliminari, all'udienza del 17/10/2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..
***
3 6. Con il primo motivo di appello la eccepisce Controparte_5
l'incompetenza per valore del giudice adito in primo grado, avuto riguardo al petitum ed alla causa petendi della domanda proposta dalla Controparte_5
L'eccezione è priva di pregio.
A norma dell'art. 7, co. I c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis, il giudice di pace è competente per le cause di valore non superiore ad € 5.000,00, quando non sono ex lege attribuite ad altro giudice.
Nella specie, premesso che le questioni controverse non sono sottratte ratione materiae alla competenza del giudice di pace, l'azione proposta in primo grado aveva ad oggetto la domanda dell'odierno appellato di condanna della alla ripetizione delle spese sostenute Controparte_5
dall'attore per la stipulazione del contratto di finanziamento, estinto anticipatamente, indicate in complessivi € 3.632,93, su cui era competente per valore il giudice di pace.
Conformemente ai principi predicati dalla Suprema Corte, l'attribuzione della competenza generale per valore del giudice di pace - già fissata nel limite massimo di € 2.582,28 e ritoccata dalla novella n. 69/09 che l'ha innalzata ad € 5.000,00 - ha i soli seguenti limiti: a) il valore in senso stretto desunto dal petitum; b) il carattere mobiliare dell'azione desunto sia dalla causa petendi che dal petitum; c) la mancanza di una riserva di competenza ratione materiae ad altro giudice. La competenza generale per valore deve avere ad oggetto, quindi, beni mobili, intendendosi per tali anche i crediti nascenti da negozio, da atto illecito, da pagamento d'indebito e da arricchimento senza causa (cfr. Cass. civ. n. 21582 del 19/10/2011).
Nella specie, non viene in rilievo nessuno dei limiti sopra esposti, né quello quantitativo inerente al petitum, all'evidenza inferiore ad € 5.000,00, né quello afferente alla causa petendi, non vertendosi neanche astrattamente su questioni dominicali di beni immobili e neanche il limite di materia, non essendo prevista nel caso in esame alcuna riserva di competenza a favore del
Tribunale ratione materiae.
Si rileva, inoltre, che, ai sensi dell'art. 12, co. I c.p.c., il valore delle cause relative all'esistenza e alla validità di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in ragione della parte del rapporto che è in contestazione: è pertanto evidente che nella specie la parte del rapporto in contestazione, in considerazione della domanda principale, coincide con la somma di € 3.632,93.
7. Con il secondo motivo di appello la contesta Controparte_5
la pretesa creditoria avversaria, deducendo che, per effetto dell'estinzione anticipata del citato
4 contratto allo scadere della rata n. 49, allorquando mancavano n. 71 rate alla scadenza naturale del rapporto, le uniche spese da restituire erano quelle afferenti ai costi c.d. recurring.
L'appello è infondato.
E' documentale che l'odierno appellato ha stipulato in data 12/2/2016 con la
[...]
un contratto di mutuo contro la cessione pro solvendo di quote della Controparte_5
pensione con cui gli è stata mutuata la somma di € 37.440,00 quale capitale lordo, corrispondente ad € 28.814,53 di capitale netto, da rimborsarsi mediante il pagamento di n. 120 rate mensili di € 312,00 ciascuna, con la previsione del TAN pari al 5,45%, del TAEG del
12,32% e del TEG del 12,23%, con l'elencazione delle spese poste a carico del mutuatario a titolo, tra l'altro, di istruttoria della pratica, commissioni bancarie e spese di intermediazione, con la previsione, all'art.
4.2 delle condizioni generali, che, in caso di estinzione anticipata del contratto, non sarebbero state rimborsabili le spese di cui alle lettere A (spese di istruttoria), B
(commissioni di attivazione), E (oneri erariali, altre spese et similia) e F (spese per intermediazione) qualora interamente maturate all'atto del perfezionamento del contratto.
La domanda attorea si fonda sulla nota distinzione tra i cosiddetti costi up front e recurring, rilevante ai fini della riduzione – e conseguente restituzione al soggetto finanziato – dei costi relativi a contratti di finanziamento estinti anticipatamente e disciplinati dall'art. 125-sexies del
D.Lgs. n. 385/1993 (TUB), introdotto dall'art. 1, comma 1 del D.Lgs. n. 141/2010.
Secondo un primo orientamento di dottrina e giurisprudenza, l'art. 125-sexies del D.Lgs. n.
385/1993 (TUB) circoscriverebbe, sul piano strettamente letterale, la riduzione dei costi a carico del cliente esclusivamente a quelli dipendenti dalla durata del rapporto contrattuale (commissioni e oneri recurring), laddove è previsto che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il cliente ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e
“dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Al contrario, detta riduzione, e dunque l'obbligo restitutorio in capo al mutuante in caso di pagamento anticipato, non riguarderebbe gli oneri up front, trattandosi di spese a carattere istantaneo e prodromiche alla stessa concessione del credito. Dunque, anche sulla scorta del provvedimento della Banca d'Italia del 9/2/2011 - par. 5.2.1, lett q), nota 3, secondo cui nei contratti di credito con concessione del quinto dello stipendio o della pensione e nelle fattispecie assimilate, le modalità di calcolo della riduzione del costo totale del credito a cui il consumatore ha diritto in caso di estinzione anticipata includono l'indicazione degli oneri che maturano nel corso del rapporto e che devono, quindi, essere restituiti per la parte non maturata, dal
5 finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore
– parte della giurisprudenza di merito aveva interpretato il diritto alla restituzione dei costi derivanti dal rimborso anticipato del contratto come limitato ai soli costi recurring, escludendo quelli collegati alle attività finalizzate alla concessione del prestito (i costi up-front).
Tale interpretazione è stata confutata dalla Corte di giustizia con sentenza dell'11/9/2019, C-
383/18, che – chiamata a pronunciarsi ai sensi dell'art. 267 TFUE, - ha interpretato l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore.
Nella citata sentenza la Corte di giustizia ha affermato che «limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il mutuante potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto (punto 32). In particolare, la
Corte di giustizia ha ritenuto che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”, compresi, quindi, quelli non dipendenti dalla durata del rapporto (up front). Interpretazione, questa, coerente con gli obiettivi di rafforzamento della tutela del consumatore perseguiti dalla direttiva del 2008, oltre che con il tenore letterale (cfr. art. 16 cit. nella parte in cui, nel riferirsi al costo totale del credito,
“comprende” anche i costi dovuti per la restante parte del contratto) e con il contesto storico- sistematico in cui si colloca la citata disposizione (avendo il predetto articolo sostituito alla nozione generica di “equa riduzione”, di cui all'art. 8 della direttiva 87/102, successivamente abrogata, la nozione più precisa di “riduzione totale del costo del credito”).
Non può, pertanto, escludersi la portata applicativa della pronuncia de qua al caso di specie sull'erroneo presupposto che oggetto della citata sentenza della Corte di giustizia sia l'art. 16 direttiva 2008/48 e non anche l'art. 125-sexies TUB, norma sostanzialmente diversa dalla prima, in base al rilievo per cui, in caso contrario, si attribuirebbe efficacia orizzontale (nei rapporti tra privati, ossia tra clienti e banche) ad una direttiva non self executing e non trasposta nell'ordinamento interno. Al contrario, si rileva la sostanziale identità tra le disposizioni sopra citate, poiché entrambe prevedono il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata del contratto, alla riduzione del costo totale del credito, intendendosi con tale definizione “gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, ad eccezione di
6 quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza” (cfr. art. 121 lett. e) TUB, analogamente all'art. 3 lett. g) della direttiva 2008/48).
L'art. 125-sexies del TUB è norma attuativa di quella sovranazionale, la quale, infatti, “lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno (….)”, con conseguente operatività della norma nazionale di recepimento nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche. Si impone, pertanto, un'interpretazione dell'art. 125- sexies TUB conforme al diritto eurounitario e, dunque, all'art. 16, par. 1 della direttiva n.
2008/48, nell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia con la citata sentenza (Lexitor), rilevante anch'essa quale fonte di diritto oggettivo.
È pacifico, infatti, che l'interpretazione delle norme comunitarie ad opera della Corte di giustizia ha carattere vincolante per il giudice nazionale, il quale è tenuto a darne applicazione anche con riferimento ai rapporti giuridici sorti e costituti prima della sentenza interpretativa, la quale, avendo natura dichiarativa, ha effetto retroattivo con il solo limite dei rapporti esauriti o coperti dal giudicato (cfr. Cass. civ. n. 2468 del 08/02/2016).
Non osta all'accoglimento dell'appello il principio di diritto, condiviso dall'adito giudicante, secondo cui una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un singolo e non può, quindi, essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti, poiché estendere l'applicabilità di una disposizione di una direttiva non trasposta, o trasposta erroneamente, ai rapporti tra singoli equivarrebbe a riconoscere all'Unione europea il potere di istituire con effetto immediato obblighi a carico di questi ultimi, mentre tale competenza le spetta solo laddove le sia attribuito il potere di adottare regolamenti (cfr. Corte di giustizia C-91/92 del 14/7/1994). Pertanto, anche una disposizione chiara, precisa ed incondizionata di una direttiva volta a conferire diritti o a imporre obblighi ai singoli non può essere applicata come tale nell'ambito di una controversia che ha luogo esclusivamente tra singoli (cfr. Corte di giustizia da C-397/01 a C-403/01 del
5/10/2004; C-282/10 del 24/1/2012; C-176/12 del 15/1/2014 e, recentemente, Corte di giustizia dell'11/4/2024, nella causa C-316/22). Il giudice nazionale è tenuto, infatti, a disapplicare la disposizione nazionale contraria a una direttiva solo laddove quest'ultima sia invocata nei confronti di uno Stato membro, degli organi della sua amministrazione, ivi comprese autorità decentralizzate, o degli organismi o entità sottoposti all'autorità o al controllo dello Stato o a cui sia stato demandato da uno Stato membro l'assolvimento di un compito di interesse pubblico e
7 che dispongono a tal fine di poteri che eccedono quelli risultanti dalle norme applicabili nei rapporti fra singoli (cfr. Corte di giustizia C-282/10 del 24/1/2012; C-413/15 del 10/10/2017).
Nella specie, all'affermazione del diritto del consumatore alla restituzione delle spese up-front in caso di estinzione anticipata del contratto si perviene non per effetto della disapplicazione della norma interna per contrasto con la direttiva 2008/48/CE, ma attraverso l'interpretazione del diritto interno conforme della citata direttiva di cui costituisce l'attuazione in ambito nazionale, secondo l'analisi ermeneutica elaborata dalla Corte di giustizia.
Del resto, solo così interpretando la disposizione nazionale sarebbe possibile, da una parte, assicurare una maggiore tutela al consumatore, coerentemente con gli obiettivi perseguiti dalla direttiva in questione, e dall'altra attribuire alla disposizione del TUB carattere innovativo rispetto alle regole di diritto generale.
I costi dipendenti dalla durata del rapporto (recurring), in quanto sprovvisti di una valida causa debendi limitatamente al periodo successivo all'estinzione, ove corrisposti sarebbero comunque suscettibili di ripetizione ai sensi dell'art. 2033 c.c., mentre la non ripetibilità dei costi up front, trattandosi di compensi relativi a prestazioni scadute, potrebbe comunque desumersi dalle regole generali dettate nell'ambito dei rapporti di durata, e in particolare, dall'art. 1373 c.c.
Alla luce dei principi sopra esposti, l'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito successiva alla citata sentenza ha correttamente interpretato l'art. 125-sexies TUB CP_6
conformemente ai principi di diritto sanciti dalla Corte di giustizia, affermando che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front.
Conseguentemente, la clausola negoziale che esclude il rimborso dei costi sostenuti dal cliente in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, attesa la natura up front dei medesimi, è da considerare nulla in quanto contrastante con l'art. 125-sexies TUB nel testo applicabile ratione temporis, interpretato alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'11/9/2019, causa C-383/18 (Lexitor), trattandosi di norma derogabile solo in senso più favorevole al cliente (cfr. art. 127, co. 1 TUB, con riferimento alle disposizioni di cui al titolo
VI). In base al principio della supremazia del diritto erurounitario, come interpretato dalle sentenze della Corte di giustizia, rispetto al diritto interno, si era altresì affermato che nessuna conseguenza riduttiva dei diritti riconosciuti ai consumatori dalla citata disciplina potesse derivare dalla modifica dell'art. 125-sexies TUB ad opera dell'art. 11-octies, comma 1, lett. c), del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, introdotto dalla legge di conversione n. 106 del 23 luglio 2021, a
8 fronte della quale la norma transitoria contenuta nel comma 2 stabiliva che “L'articolo 125 sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125 sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
Ebbene, il Tribunale Ordinario di Torino, con ordinanza del 5/11/2021, ha rimesso alla Corte costituzionale la questione della legittimità costituzionale del suddetto art. 11, comma 2 - per violazione degli artt. 11 e 117, co. I, Cost. (in quanto contrasterebbe con il principio dell'efficacia retroattiva delle sentenze interpretative della Corte di Giustizia) e dell'art. 3 Cost. (in quanto la disposizione comporterebbe una disparità di trattamento, non giustificata dalle fonti europee, fra i contratti conclusi anteriormente e successivamente la data del 25 luglio 2021) – nella parte in cui prevedeva che alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021
(entrata in vigore del nuovo art. 125-sexies TUB) continuassero ad applicarsi le disposizioni dell'art. 125-sexies TUB e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, nonché laddove consentiva l'applicazione dei principi contenuti alla sentenza Lexitor solo limitatamente ai contratti sottoscritti successivamente al 25/7/2021.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 263/2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, co. II, del D.L. n. 73/2021 limitatamente all'inciso “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”.
Il Giudice delle leggi ha, infatti, ritenuto che l'art. 11-octies, co. II, cit. avesse illegittimamente operato una limitazione temporale, prescrivendo l'applicazione della nuova disposizione ai soli contratti conclusi dopo il 25/7/2021, prevedendo, invece, per quelli conclusi anteriormente a tale data, che continuassero ad applicarsi la precedente formulazione dell'art. 125-sexies TUB, nonché le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della
Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, che limitavano il diritto alla riduzione spettante al consumatore in caso di estinzione anticipata solo ad alcuni tipi di costi sostenuti per il finanziamento.
9 La Corte, dopo aver ribadito che le sentenze interpretative-pregiudiziali della Corte di giustizia europea hanno efficacia retroattiva, ha osservato che il legislatore italiano, richiamando le disposizioni della Banca d'Italia nelle quali la distinzione tra oneri up-front e recurring si trovava esplicitata, aveva inteso circoscrivere temporalmente l'efficacia della sentenza della
Corte di giustizia ai soli contratti di credito stipulati dopo l'entrata in vigore della legge, con ciò ponendosi in contrasto con la normativa eurounitaria.
Per effetto della suddetta pronuncia, l'art. 125-sexies del TUB, interpretato conformemente ai principi espressi dalla sentenza della Corte di giustizia dell'11/9/2019, causa C-383/18 “Lexitor”,
è applicabile anche alle estinzioni anticipate dei contratti di credito conclusi – come quello per cui è causa – anteriormente al 25/7/2021.
In tale contesto si inseriscono due disposizioni normative tra di loro apparentemente confliggenti, pubblicate entrambe sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10/8/2023 di modifica dell'art. 11-octies, comma 2, secondo periodo, del D.L. n. 73/2021, dichiarato parzialmente incostituzionale per contrasto con le norme europee in materia di credito al consumo e, in particolare, con l'art. 16 della direttiva 98/48/CE, come interpretato dalla sentenza “Lexitor”.
La prima è contenuta nell'art. 1, comma 1-bis, del D.L. 13/6/2023, n. 69, - comma aggiunto dalla legge di conversione 10/8/2023, n. 103, la quale ha previsto che “all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato”.
Tale norma prevedeva che, in caso di estinzione anticipata di un contratto di credito concluso prima dell'entrata in vigore della L. n. 106/2021, il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito non includesse gli oneri up-front (“non sono comunque soggetti a riduzione … i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti”), precisando che, fatta
10 salva una diversa volontà delle parti, la riduzione del costo totale del credito dev'essere calcolata
– con riferimento ai soli oneri recurring – con il criterio del c.d. costo ammortizzato.
Si tratta, tuttavia, di una disposizione che – nonostante l'inciso inziale: “nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea” – ripropone quegli stessi profili di contrasto con la normativa euro-unitaria che hanno portato alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 11-octies, comma 2, del D.L. n. 732/2021 nella sua originaria formulazione.
La seconda è contenuta nel coevo D.L. del 10 agosto 2023, n. 104 e, segnatamente, nell'art. 27, rubricato “Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo”, del seguente tenore:
“all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della
Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte”.
In questa seconda versione sono stati eliminati sia il riferimento all'irripetibilità degli oneri up front che il riferimento al criterio del costo ammortizzato quale regola di calcolo della riduzione del costo totale del credito.
Il riferimento alla normativa europea come interpretata dalla Corte di giustizia e l'esenzione delle sole imposte fanno propendere l'interpretazione per la rimborsabilità, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, di tutti gli oneri pagati dal consumatore, escluse le sole imposte, ponendosi nella scia della sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022.
A fronte della singolarità del caso in cui vengano contemporaneamente pubblicati sulla Gazzetta
Ufficiale due provvedimenti normativi che modificano entrambi, con testi differenti, una norma previgente e in mancanza di un'esplicita previsione che chiarisca quale delle due e diverse versioni dell'art. 11-octies, comma 2, secondo periodo, del d.l. n. 732/2021 debba ritenersi in vigore, la risoluzione di tale problematica passa per la considerazione che la modifica dell'art. 11-octies del D.L. n. 73/2021 non era contenuta nel D.L. n. 69/2023 ed è stata aggiunta dalla legge di conversione n. 103/2023, entrando pertanto in vigore l'11 agosto 2023 (cioè, il giorno
11 successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, come previsto dall'art. 1, comma 2, della legge stessa) e che esattamente lo stesso giorno è entrata in vigore l'analoga (ma diversa) modifica dell'art. 11-octies ad opera dell'art. 27 del D.L. n. 104/2023: provvedimento qualificato come urgente ed emanato – con riferimento a tale vicenda – proprio al fine di determinare l'immediata abrogazione della prima disposizione approvata dal Parlamento.
Tale soluzione si basa sui principi generali della successione temporale tra le norme e trova espressa conferma nella numerazione dei due provvedimenti, tanto da configurare uno ius superveniens tra le due norme.
Facendo, dunque, applicazione di tale criterio cronologico, va riconosciuta la prevalenza dell'art. 27 del D.L. n. 104/2023, perché “numericamente” successivo all'art. 1, comma 1-bis, della legge n. 103/2023 di conversione del D.L. n. 69/2023 che, pertanto, deve intendersi implicitamente abrogato ai sensi dell'art. 15 delle preleggi.
Dopo la pubblicazione e l'entrata in vigore dei due provvedimenti appena indicati, la Corte di cassazione è intervenuta sul tema dell'estinzione anticipata dei finanziamenti concessi ai consumatori sotto la vigenza dell'art. 125 TUB, statuendo che i principi affermati dalla sentenza
“Lexitor” e recepiti dalla sentenza n. 263/2022 della Corte costituzionale sono estensibili sia alla previgente direttiva 87/102/CEE, che richiamava la equa riduzione del costo complessivo del credito, sia alla direttiva 90/88/CEE, che, modificando la precedente direttiva, ha introdotto il concetto di costo totale del credito, inteso come “tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”(Cass. civ. n. 25977 del
6/9/2023).
Conseguentemente, secondo la Suprema Corte, anche l'art. 125 del TUB vigente prima del recepimento della direttiva 2008/48/CE deve essere interpretato in modo conforme al diritto europeo vigente e, quindi, al disposto dell'art. 16 della direttiva 2008/48/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia. La Suprema Corte ha, altresì, affermato (e ribadito) il principio di diritto secondo il quale “è nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, nel caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 206/2005”.
In conclusione, a seguito degli interventi normativi e giurisprudenziali susseguitisi in subiecta materia, deve predicarsi che, anche relativamente ai contratti di finanziamento stipulati anteriormente al 25/7/2021, data di entrata in vigore del nuovo art. 125-sexies TUB, sussiste il
12 diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata del contratto, alla riduzione - e alla conseguente restituzione - sia dei costi recurring (relativi all'intera durata del contratto), sia dei costi up front (relativi al momento della stipulazione del contratto), ad esclusione delle imposte.
Non vale in contrario richiamare la sentenza della Corte di giustizia del 9/2/2023 – causa C-
555/21, pronuncia pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4/2/2014, avente ad oggetto i contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e la modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Nel caso di cui sopra il giudice a quo, austriaco, ha chiesto, in sostanza, se l'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore a una riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi che dipendono dalla durata del credito. Osserva la Corte di giustizia che, per effetto della citata norma, gli Stati membri devono assicurare che il consumatore abbia il diritto di adempiere in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano da un contratto di credito prima della scadenza di tale contratto. In tal caso, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito che riguarda gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.
In ordine alle spese che possono essere comprese nel «costo totale del credito al consumatore», il legislatore dell'Unione ha accolto una definizione ampia di tale nozione: invero, l'articolo 4, punto 13, della direttiva 2014/17, in combinato disposto con l'articolo 3, lettera g), della direttiva
2008/48, dispone che la nozione di «costo totale del credito per il consumatore», ai sensi della prima di tali diposizioni, include tutti i costi che il consumatore deve pagare a titolo del contratto di credito, di cui è a conoscenza il creditore. Tale disposizione esclude espressamente – come confermato dal considerando 50 della direttiva 2014/14 – soltanto le spese notarili, i costi di registrazione fondiaria per il trasferimento della proprietà del bene immobile, come i costi di registrazione catastale e le tasse associate, nonché le eventuali penali pagabili dal consumatore per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nel contratto di credito.
Per quanto riguarda, in secondo luogo, la portata della nozione di «riduzione del costo totale del credito al consumatore», di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17, la Corte ha già constatato, ai punti 24 e 25 della sentenza dell'11 settembre 2019, C-383/18), in relazione all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, che né il riferimento alla «restante durata del contratto», di cui a tale disposizione, né un'analisi comparativa delle diverse versioni
13 linguistiche di quest'ultima permettono di determinare la portata esatta della riduzione prevista da detta disposizione. La Corte ne ha dedotto, al punto 26 di tale sentenza, che tale diposizione doveva essere interpretata, conformemente alla sua giurisprudenza constante, alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte. L'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 è formulato in termini quasi identici a quelli dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, sicché occorre ritenere che la sua formulazione non consenta di determinare, da sola, la portata esatta dalla riduzione di cui a tale disposizione. Si deve, quindi, interpretare quest'ultima alla luce del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte.
A tale riguardo, dai considerando 19 e 20 della direttiva 2014/17 emerge che, per ragioni di certezza del diritto, la direttiva in parola dovrebbe essere coerente con gli altri atti adottati nel settore della protezione dei consumatori, nonché complementare ad essi. Nondimeno, dal considerando 22 di tale direttiva si evince anche che è importante tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato. Inoltre, in forza dell'art. 1 della direttiva 2014/17, letto alla luce del suo considerando 15, quest'ultima definisce un quadro comune per alcuni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i crediti ai consumatori garantiti da un'ipoteca o altrimenti relativi a beni immobili residenziali al fine di assicurare a questi ultimi un elevato livello di protezione (v., in tal senso, sentenza del 15 ottobre
2020, Association française des usagers de banques, C-778/18, EU:C:2020:831, punto 34).
Orbene, il diritto alla riduzione di cui all'art. 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 non è volto a porre il consumatore nella situazione in cui si troverebbe qualora il contratto di credito fosse stato concluso per un periodo più breve, un importo inferiore o, più generalmente, a condizioni diverse. Esso mira, invece, ad adattare tale contratto in funzione delle circostanze del rimborso anticipato. Alla luce di tali condizioni, siffatto diritto non può includere i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato. Vero è che, nel contesto della direttiva 2008/48, la Corte ha dichiarato che l'effettiva portata del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita, qualora tale riduzione potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi qualificati dal creditore come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione dei medesimi può
14 includere un certo margine di profitto. Inoltre, limitare la riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che al consumatore vengano imposti pagamenti una tantum più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il creditore potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto (v., in tal senso, sentenza dell'11 settembre 2019, Lexitor,
C-383/18, EU:C:2019:702, punti 31e 32)
A tal fine la Corte ha evidenziato che, nell'ambito della direttiva 2014/17, il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto (cfr. Corte di giustizia dell'11/9/2019,
C-383/18, punto 33). A tale riguardo, conformemente all'art. 14, paragrafi 1 e 2 della direttiva
2014/17, il creditore o, se del caso, l'intermediario del credito o il rappresentante designato sono tenuti a fornire al consumatore informazioni precontrattuali mediante il PIES di cui all'allegato II
a tale direttiva. Tale prospetto prevede una ripartizione delle spese che il consumatore deve pagare in funzione del loro carattere ricorrente o meno. Orbene, una siffatta ripartizione regolamentata dei costi posti a carico del consumatore riduce sensibilmente il margine di manovra di cui dispongono gli enti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna e consente, sia al consumatore che al giudice nazionale, di verificare se un tipo di costo è oggettivamente connesso alla durata del contratto, quindi il rischio di comportamento abusivo del creditore, evocato nella giurisprudenza citata ai punti 32 e 33 della presente sentenza, non può giustificare l'inclusione dei costi indipendenti dalla durata del contratto nel diritto alla riduzione del costo totale del credito, di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la Corte di giustizia ha concluso che l'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito.
E', pertanto, evidente, che il principio di diritto espresso dalla Corte di giustizia con la citata sentenza del 9/2/2023, nella causa C-555/21, riguarda specificamente – ed esclusivamente –
l'interpretazione dell'art. 25, § 1 della direttiva 2014/17 in materia di contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, senza alcuna possibilità di estenderne la portata agli altri contratti di finanziamento, come quello in oggetto, appartenente alla tipologia dei
15 contratti di credito con la cessione di parte della retribuzione, cui è, invece, applicabile la disciplina nazionale attuativa della direttiva 2008/48/CE, interpretata alla luce dei principi espressi dalla sentenza della Corte di giustizia dell'11/9/2019, nella causa C-383/18 (Lexitor).
Alle considerazioni sopra esposte consegue l'assorbimento della eccepita inefficacia della clausola n.
3.2 del contratto inter partes per violazione della disciplina consumeristica.
Posta, dunque, la ripetibilità di tutti i costi anticipati dal consumatore convenuto (sia recurring che up front), occorre ora soffermarsi sul criterio di calcolo da adottare per determinare la quota dei costi da restituire al consumatore: a tale riguardo va ribadita la correttezza del criterio di competenza economica, cosiddetto pro rata temporis”, alla stregua del quale l'importo complessivo dei costi sostenuti dal cliente viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue.
Ciò soprattutto a fronte dell'immediata abrogazione dell'art. 1-bis del D.L. n. 69/2023, aggiunto dalla legge di conversione n. 103/2023, che prevedeva espressamente il diverso criterio del costo ammortizzato, ad opera dell'art. 27 del D.L. n. 104/2023. Pertanto, in assenza di una specifica previsione negoziale volta a regolamentare in ipotesi di estinzione anticipata criteri alternativi a quello di competenza economica, appare ragionevole applicare il criterio pro rata temporis, posto che la banca non può invocare ex post distinti criteri di calcolo non prospettati al cliente al momento della stipula del contratto di finanziamento e, dunque, non oggetto di preventiva valutazione da parte del medesimo, poiché l'art.
4.2 del contratto prevede, in ordine ai costi recurring, il diritto del mutuatario che receda anticipatamente dal contratto al rimborso della
“quota non maturata”, criterio assimilabile a quello pro rata temporis.
Diversamente opinando sarebbe preclusa al mutuatario la corretta ponderazione dei costi del finanziamento, non potendo, lo stesso, predeterminare con certezza l'esatto ammontare del costo riducibile o rimborsabile nell'eventuale ipotesi di estinzione anticipata.
Va, altresì, osservato che sia l'art. 125-sexies TUB sia l'art. 16 della Direttiva de qua, interpretati conformemente alla citata sentenza della Corte di giustizia, nel riferirsi alla “vita residua del contratto”, intendono individuare quale criterio di calcolo per la riduzione dei costi quello proporzionale.
Deve, quindi, applicarsi quale comune criterio di calcolo per la riduzione di ogni tipologia di costo (sia recurring che up front) quello proporzionale puro pro rata temporis, atteso che un'eventuale distinzione, in base alla differente natura dei costi, potrebbe vanificare gli obiettivi
16 di tutela perseguiti dal diritto eurounitario e, a valle, dalla disciplina nazionale, come interpretata alla luce della giurisprudenza europea.
In conclusione, stante la nullità dell'art.
4.2 delle condizioni generali di contratto in quanto contrastante con gli artt. 125-sexies del TUB e 16 della direttiva 2008/48/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia con la citata sentenza, nella parte in cui esclude la ripetibilità dei costi up front, comprensivi dei costi di intermediazione, determinati secondo il criterio proporzionale pro rata temporis, in caso di estinzione anticipata del contratto, l'appello deve essere rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado, liquidate come in dispositivo e da distrarsi in favore dell'avv.
Rosario Musumeci, procuratore antistatario dell'appellato, seguono la soccombenza, fermo restando il capo della sentenza impugnata relativo alla regolamentazione delle spese di lite.
Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-bis D.P.R. n. 115/2002 per disporre a carico dell'appellante l'obbligo di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.
P.Q.M.
visto l'art. 352 c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con atto di citazione notificato in data 5/9/2022 dalla in Controparte_5 Controparte_5
persona del legale rappresentante pro tempore, avverso contrariis reiectis: Controparte_3
RIGETTA l'appello proposto dalla e Controparte_5
CONFERMA la sentenza n. 12937/2022 pronunziata dal giudice di pace di Roma il 5/7/2022;
CONDANNA la al pagamento in favore Controparte_5 dell'appellato delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in € 2.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Rosario Musumeci, procuratore antistatario dell'appellato.
Visto l'art. 13, co. 1-bis D.P.R. n. 115/2002;
DISPONE a carico dell'appellante l'obbligo di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.
Così deciso in Roma, li 9/1/2025.
Il Giudice
Tommaso Martucci
17
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. Tommaso MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di II grado iscritto al n. 57324/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 17/10/2024 e promosso da: on sede in Roma, Via XX Settembre n. 30, Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, P. IVA in persona del P.IVA_1
procuratore speciale Avv. nata a [...], l'[...], C.F. CP_2
, giusta procura per atto Notar Dott. del 11/05/2021 C.F._1 Persona_1
Repertorio 7971 e Raccolta 6451, registrata a Roma il 12/05/2021 n. 9192 Serie 1T, rappresentata e difesa, dall'Avv. Walter U. Liaci (Cod. Fisc. ) con CodiceFiscale_2
studio in Lecce, via Liborio Romano n. 45, in virtù di mandato depositato telematicamente in allegato all'atto di appello, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Fabio Pontesilli sito in Roma, Via Francesco Orestano n. 21
APPELLANTE contro nato a [...] il [...], residente in [...]Controparte_3
Gervasio (BG), Via Carlo Pezzi n. 17, elettivamente domiciliato in Pozzuoli (NA), I Trav
Pisciarelli, 2/C, presso lo studio dell'Avv. Rosario Musumeci, (C.F. ), C.F._3
che lo rappresenta e difende in virtù di procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta
APPELLATA
CONCLUSIONI:
1 per l'appellante: “A) Accogliere in toto l'appello, e per l'effetto dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per le motivazioni indicate in premessa ed in subordine riformare la stessa, perché infondata in fatto e diritto;
B) Accertare e dichiarare l'incompetenza per valore del Giudice di Pace di Roma;
C) Accertare e dichiarare la validità ed efficaci delle clausole contrattuali regolarmente sottoscritte ex art. 1341 c.c. con conseguente applicazione;
D) Accertare e dichiarare l'erroneità del calcolo applicato dal G.d.P. con la sentenza impugnata;
E) Accertare e dichiarare le avverse domande infondate, in fatto ed in diritto, nell'an e nel quantum, pretestuose, generiche e neppure provate, oltreché non formulabili, nei termini e per le ragioni di cui s'è detto, nei confronti di o in limine determinare la restituzione dei soli CP_4 costi recurring secondo il criterio del co izzato. F) Dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in ordine alla restituzione delle CP_4 commissioni di intermediazione. G) Condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre Iva e Cna, anche per il primo grado di giudizio”
per l'appellata: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così provvedere: In via preliminare: dichiarare la inammissibilità dell'appello perché non conforme ai requisiti di cu cui all'art. 342 c.p.c.; nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dell'eccezione preliminare formulata;
In via principale: rigettare, la domanda di appello, poiché infondata in fatto ed in diritto, confermando, per l'effetto, la sentenza di prime cure;
Con condanna in ogni caso alle spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dello scrivente procuratore costituito.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 2/12/2021 conveniva in giudizio Controparte_3
avanti al giudice di pace di Roma la in persona Controparte_5
del legale rappresentante pro tempore, chiedendone la condanna al pagamento in proprio favore della somma complessiva di € 3.632,93, al netto di quanto già abbuonato in sede di conteggio estintivo (€ 122,83), di cui € 310,13 per commissioni di attivazione, € 122,83 per commissioni di gestione ed € 3.322,80 per commissioni di intermediazione, per effetto dell'estinzione anticipata del contratto di prestito con cessione del quinto della retribuzione inter partes, previo accertamento della nullità ed inefficacia della clausola n.
4.2 del contratto per cui è causa nella parte in cui esclude la ripetibilità delle spese up-front in caso di estinzione anticipata del rapporto.
L'attore deduceva di aver estinto anticipatamente il citato contratto allo scadere della rata n. 49, allorquando mancavano n. 71 rate alla scadenza naturale del rapporto e che, per effetto della sentenza della Corte di giustizia C-383/18 dell'11/9/2019, aveva diritto alla restituzione dei costi anticipatamente corrisposti, senza alcuna distinzione tra quelli up-front e recurring, dando atto di aver corrisposto, all'atto della stipulazione del contratto, le seguenti somme: € 524,16 per
2 commissioni di attivazione, € 207,60 per commissioni di gestione ed € 5.616,00 per commissioni di intermediazione.
2. Con comparsa del 6/4/2022 si costituiva in giudizio la Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo, in via pregiudiziale,
[...]
l'incompetenza per valore del giudice adito in favore del Tribunale, avuto riguardo al valore complessivo del contratto controverso ed alla domanda attorea volta alla declaratoria di nullità ed inefficacia della clausola contrattuale afferente alle somme da restituire in caso di estinzione anticipata del contratto. Nel merito, la convenuta chiedeva il rigetto della domanda attorea, ritenendo non dovute le spese up-front, nonché la validità della clausola contrattale regolatrice dell'estinzione anticipata del rapporto, essendo state indicate in modo specifico le somme dovute dal mutuatario quali spese up-front e recurring.
Tanto premesso, la riteneva applicabile al caso Controparte_5
di specie l'art. 125-sexies del D.Lgs. n. 385/1993, non anche la direttiva europea 2008/48/CE, di non immediata applicazione nell'ordinamento nazionale, dando atto che nella specie la non rimborsabilità dei costi up-front era prevista dall'art. 2 del contratto inter partes.
3. Il giudice di pace di Roma, con sentenza n. 12937/2022, in accoglimento della domanda attorea, condannava la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di € 3.632,93, oltre agli interessi ed alle parti le spese di lite.
4. Con atto di citazione notificato il 5/9/2022 la Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio avanti all'intestato
Tribunale proponendo appello avverso la sentenza del giudice di pace di Controparte_3
Roma n. 12937/2022, riproponendo l'eccezione di incompetenza per valore del giudice adito in primo grado e chiedendo, nel merito, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda proposta dal CP_3
5. Con comparsa del 20/1/2023 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_3
del gravame, reiterando le difese svolte in primo grado.
Esperiti gli incombenti preliminari, all'udienza del 17/10/2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..
***
3 6. Con il primo motivo di appello la eccepisce Controparte_5
l'incompetenza per valore del giudice adito in primo grado, avuto riguardo al petitum ed alla causa petendi della domanda proposta dalla Controparte_5
L'eccezione è priva di pregio.
A norma dell'art. 7, co. I c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis, il giudice di pace è competente per le cause di valore non superiore ad € 5.000,00, quando non sono ex lege attribuite ad altro giudice.
Nella specie, premesso che le questioni controverse non sono sottratte ratione materiae alla competenza del giudice di pace, l'azione proposta in primo grado aveva ad oggetto la domanda dell'odierno appellato di condanna della alla ripetizione delle spese sostenute Controparte_5
dall'attore per la stipulazione del contratto di finanziamento, estinto anticipatamente, indicate in complessivi € 3.632,93, su cui era competente per valore il giudice di pace.
Conformemente ai principi predicati dalla Suprema Corte, l'attribuzione della competenza generale per valore del giudice di pace - già fissata nel limite massimo di € 2.582,28 e ritoccata dalla novella n. 69/09 che l'ha innalzata ad € 5.000,00 - ha i soli seguenti limiti: a) il valore in senso stretto desunto dal petitum; b) il carattere mobiliare dell'azione desunto sia dalla causa petendi che dal petitum; c) la mancanza di una riserva di competenza ratione materiae ad altro giudice. La competenza generale per valore deve avere ad oggetto, quindi, beni mobili, intendendosi per tali anche i crediti nascenti da negozio, da atto illecito, da pagamento d'indebito e da arricchimento senza causa (cfr. Cass. civ. n. 21582 del 19/10/2011).
Nella specie, non viene in rilievo nessuno dei limiti sopra esposti, né quello quantitativo inerente al petitum, all'evidenza inferiore ad € 5.000,00, né quello afferente alla causa petendi, non vertendosi neanche astrattamente su questioni dominicali di beni immobili e neanche il limite di materia, non essendo prevista nel caso in esame alcuna riserva di competenza a favore del
Tribunale ratione materiae.
Si rileva, inoltre, che, ai sensi dell'art. 12, co. I c.p.c., il valore delle cause relative all'esistenza e alla validità di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in ragione della parte del rapporto che è in contestazione: è pertanto evidente che nella specie la parte del rapporto in contestazione, in considerazione della domanda principale, coincide con la somma di € 3.632,93.
7. Con il secondo motivo di appello la contesta Controparte_5
la pretesa creditoria avversaria, deducendo che, per effetto dell'estinzione anticipata del citato
4 contratto allo scadere della rata n. 49, allorquando mancavano n. 71 rate alla scadenza naturale del rapporto, le uniche spese da restituire erano quelle afferenti ai costi c.d. recurring.
L'appello è infondato.
E' documentale che l'odierno appellato ha stipulato in data 12/2/2016 con la
[...]
un contratto di mutuo contro la cessione pro solvendo di quote della Controparte_5
pensione con cui gli è stata mutuata la somma di € 37.440,00 quale capitale lordo, corrispondente ad € 28.814,53 di capitale netto, da rimborsarsi mediante il pagamento di n. 120 rate mensili di € 312,00 ciascuna, con la previsione del TAN pari al 5,45%, del TAEG del
12,32% e del TEG del 12,23%, con l'elencazione delle spese poste a carico del mutuatario a titolo, tra l'altro, di istruttoria della pratica, commissioni bancarie e spese di intermediazione, con la previsione, all'art.
4.2 delle condizioni generali, che, in caso di estinzione anticipata del contratto, non sarebbero state rimborsabili le spese di cui alle lettere A (spese di istruttoria), B
(commissioni di attivazione), E (oneri erariali, altre spese et similia) e F (spese per intermediazione) qualora interamente maturate all'atto del perfezionamento del contratto.
La domanda attorea si fonda sulla nota distinzione tra i cosiddetti costi up front e recurring, rilevante ai fini della riduzione – e conseguente restituzione al soggetto finanziato – dei costi relativi a contratti di finanziamento estinti anticipatamente e disciplinati dall'art. 125-sexies del
D.Lgs. n. 385/1993 (TUB), introdotto dall'art. 1, comma 1 del D.Lgs. n. 141/2010.
Secondo un primo orientamento di dottrina e giurisprudenza, l'art. 125-sexies del D.Lgs. n.
385/1993 (TUB) circoscriverebbe, sul piano strettamente letterale, la riduzione dei costi a carico del cliente esclusivamente a quelli dipendenti dalla durata del rapporto contrattuale (commissioni e oneri recurring), laddove è previsto che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il cliente ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e
“dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Al contrario, detta riduzione, e dunque l'obbligo restitutorio in capo al mutuante in caso di pagamento anticipato, non riguarderebbe gli oneri up front, trattandosi di spese a carattere istantaneo e prodromiche alla stessa concessione del credito. Dunque, anche sulla scorta del provvedimento della Banca d'Italia del 9/2/2011 - par. 5.2.1, lett q), nota 3, secondo cui nei contratti di credito con concessione del quinto dello stipendio o della pensione e nelle fattispecie assimilate, le modalità di calcolo della riduzione del costo totale del credito a cui il consumatore ha diritto in caso di estinzione anticipata includono l'indicazione degli oneri che maturano nel corso del rapporto e che devono, quindi, essere restituiti per la parte non maturata, dal
5 finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore
– parte della giurisprudenza di merito aveva interpretato il diritto alla restituzione dei costi derivanti dal rimborso anticipato del contratto come limitato ai soli costi recurring, escludendo quelli collegati alle attività finalizzate alla concessione del prestito (i costi up-front).
Tale interpretazione è stata confutata dalla Corte di giustizia con sentenza dell'11/9/2019, C-
383/18, che – chiamata a pronunciarsi ai sensi dell'art. 267 TFUE, - ha interpretato l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore.
Nella citata sentenza la Corte di giustizia ha affermato che «limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il mutuante potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto (punto 32). In particolare, la
Corte di giustizia ha ritenuto che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”, compresi, quindi, quelli non dipendenti dalla durata del rapporto (up front). Interpretazione, questa, coerente con gli obiettivi di rafforzamento della tutela del consumatore perseguiti dalla direttiva del 2008, oltre che con il tenore letterale (cfr. art. 16 cit. nella parte in cui, nel riferirsi al costo totale del credito,
“comprende” anche i costi dovuti per la restante parte del contratto) e con il contesto storico- sistematico in cui si colloca la citata disposizione (avendo il predetto articolo sostituito alla nozione generica di “equa riduzione”, di cui all'art. 8 della direttiva 87/102, successivamente abrogata, la nozione più precisa di “riduzione totale del costo del credito”).
Non può, pertanto, escludersi la portata applicativa della pronuncia de qua al caso di specie sull'erroneo presupposto che oggetto della citata sentenza della Corte di giustizia sia l'art. 16 direttiva 2008/48 e non anche l'art. 125-sexies TUB, norma sostanzialmente diversa dalla prima, in base al rilievo per cui, in caso contrario, si attribuirebbe efficacia orizzontale (nei rapporti tra privati, ossia tra clienti e banche) ad una direttiva non self executing e non trasposta nell'ordinamento interno. Al contrario, si rileva la sostanziale identità tra le disposizioni sopra citate, poiché entrambe prevedono il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata del contratto, alla riduzione del costo totale del credito, intendendosi con tale definizione “gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, ad eccezione di
6 quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza” (cfr. art. 121 lett. e) TUB, analogamente all'art. 3 lett. g) della direttiva 2008/48).
L'art. 125-sexies del TUB è norma attuativa di quella sovranazionale, la quale, infatti, “lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno (….)”, con conseguente operatività della norma nazionale di recepimento nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche. Si impone, pertanto, un'interpretazione dell'art. 125- sexies TUB conforme al diritto eurounitario e, dunque, all'art. 16, par. 1 della direttiva n.
2008/48, nell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia con la citata sentenza (Lexitor), rilevante anch'essa quale fonte di diritto oggettivo.
È pacifico, infatti, che l'interpretazione delle norme comunitarie ad opera della Corte di giustizia ha carattere vincolante per il giudice nazionale, il quale è tenuto a darne applicazione anche con riferimento ai rapporti giuridici sorti e costituti prima della sentenza interpretativa, la quale, avendo natura dichiarativa, ha effetto retroattivo con il solo limite dei rapporti esauriti o coperti dal giudicato (cfr. Cass. civ. n. 2468 del 08/02/2016).
Non osta all'accoglimento dell'appello il principio di diritto, condiviso dall'adito giudicante, secondo cui una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un singolo e non può, quindi, essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti, poiché estendere l'applicabilità di una disposizione di una direttiva non trasposta, o trasposta erroneamente, ai rapporti tra singoli equivarrebbe a riconoscere all'Unione europea il potere di istituire con effetto immediato obblighi a carico di questi ultimi, mentre tale competenza le spetta solo laddove le sia attribuito il potere di adottare regolamenti (cfr. Corte di giustizia C-91/92 del 14/7/1994). Pertanto, anche una disposizione chiara, precisa ed incondizionata di una direttiva volta a conferire diritti o a imporre obblighi ai singoli non può essere applicata come tale nell'ambito di una controversia che ha luogo esclusivamente tra singoli (cfr. Corte di giustizia da C-397/01 a C-403/01 del
5/10/2004; C-282/10 del 24/1/2012; C-176/12 del 15/1/2014 e, recentemente, Corte di giustizia dell'11/4/2024, nella causa C-316/22). Il giudice nazionale è tenuto, infatti, a disapplicare la disposizione nazionale contraria a una direttiva solo laddove quest'ultima sia invocata nei confronti di uno Stato membro, degli organi della sua amministrazione, ivi comprese autorità decentralizzate, o degli organismi o entità sottoposti all'autorità o al controllo dello Stato o a cui sia stato demandato da uno Stato membro l'assolvimento di un compito di interesse pubblico e
7 che dispongono a tal fine di poteri che eccedono quelli risultanti dalle norme applicabili nei rapporti fra singoli (cfr. Corte di giustizia C-282/10 del 24/1/2012; C-413/15 del 10/10/2017).
Nella specie, all'affermazione del diritto del consumatore alla restituzione delle spese up-front in caso di estinzione anticipata del contratto si perviene non per effetto della disapplicazione della norma interna per contrasto con la direttiva 2008/48/CE, ma attraverso l'interpretazione del diritto interno conforme della citata direttiva di cui costituisce l'attuazione in ambito nazionale, secondo l'analisi ermeneutica elaborata dalla Corte di giustizia.
Del resto, solo così interpretando la disposizione nazionale sarebbe possibile, da una parte, assicurare una maggiore tutela al consumatore, coerentemente con gli obiettivi perseguiti dalla direttiva in questione, e dall'altra attribuire alla disposizione del TUB carattere innovativo rispetto alle regole di diritto generale.
I costi dipendenti dalla durata del rapporto (recurring), in quanto sprovvisti di una valida causa debendi limitatamente al periodo successivo all'estinzione, ove corrisposti sarebbero comunque suscettibili di ripetizione ai sensi dell'art. 2033 c.c., mentre la non ripetibilità dei costi up front, trattandosi di compensi relativi a prestazioni scadute, potrebbe comunque desumersi dalle regole generali dettate nell'ambito dei rapporti di durata, e in particolare, dall'art. 1373 c.c.
Alla luce dei principi sopra esposti, l'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito successiva alla citata sentenza ha correttamente interpretato l'art. 125-sexies TUB CP_6
conformemente ai principi di diritto sanciti dalla Corte di giustizia, affermando che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front.
Conseguentemente, la clausola negoziale che esclude il rimborso dei costi sostenuti dal cliente in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, attesa la natura up front dei medesimi, è da considerare nulla in quanto contrastante con l'art. 125-sexies TUB nel testo applicabile ratione temporis, interpretato alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'11/9/2019, causa C-383/18 (Lexitor), trattandosi di norma derogabile solo in senso più favorevole al cliente (cfr. art. 127, co. 1 TUB, con riferimento alle disposizioni di cui al titolo
VI). In base al principio della supremazia del diritto erurounitario, come interpretato dalle sentenze della Corte di giustizia, rispetto al diritto interno, si era altresì affermato che nessuna conseguenza riduttiva dei diritti riconosciuti ai consumatori dalla citata disciplina potesse derivare dalla modifica dell'art. 125-sexies TUB ad opera dell'art. 11-octies, comma 1, lett. c), del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, introdotto dalla legge di conversione n. 106 del 23 luglio 2021, a
8 fronte della quale la norma transitoria contenuta nel comma 2 stabiliva che “L'articolo 125 sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125 sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
Ebbene, il Tribunale Ordinario di Torino, con ordinanza del 5/11/2021, ha rimesso alla Corte costituzionale la questione della legittimità costituzionale del suddetto art. 11, comma 2 - per violazione degli artt. 11 e 117, co. I, Cost. (in quanto contrasterebbe con il principio dell'efficacia retroattiva delle sentenze interpretative della Corte di Giustizia) e dell'art. 3 Cost. (in quanto la disposizione comporterebbe una disparità di trattamento, non giustificata dalle fonti europee, fra i contratti conclusi anteriormente e successivamente la data del 25 luglio 2021) – nella parte in cui prevedeva che alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021
(entrata in vigore del nuovo art. 125-sexies TUB) continuassero ad applicarsi le disposizioni dell'art. 125-sexies TUB e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, nonché laddove consentiva l'applicazione dei principi contenuti alla sentenza Lexitor solo limitatamente ai contratti sottoscritti successivamente al 25/7/2021.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 263/2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, co. II, del D.L. n. 73/2021 limitatamente all'inciso “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”.
Il Giudice delle leggi ha, infatti, ritenuto che l'art. 11-octies, co. II, cit. avesse illegittimamente operato una limitazione temporale, prescrivendo l'applicazione della nuova disposizione ai soli contratti conclusi dopo il 25/7/2021, prevedendo, invece, per quelli conclusi anteriormente a tale data, che continuassero ad applicarsi la precedente formulazione dell'art. 125-sexies TUB, nonché le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della
Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, che limitavano il diritto alla riduzione spettante al consumatore in caso di estinzione anticipata solo ad alcuni tipi di costi sostenuti per il finanziamento.
9 La Corte, dopo aver ribadito che le sentenze interpretative-pregiudiziali della Corte di giustizia europea hanno efficacia retroattiva, ha osservato che il legislatore italiano, richiamando le disposizioni della Banca d'Italia nelle quali la distinzione tra oneri up-front e recurring si trovava esplicitata, aveva inteso circoscrivere temporalmente l'efficacia della sentenza della
Corte di giustizia ai soli contratti di credito stipulati dopo l'entrata in vigore della legge, con ciò ponendosi in contrasto con la normativa eurounitaria.
Per effetto della suddetta pronuncia, l'art. 125-sexies del TUB, interpretato conformemente ai principi espressi dalla sentenza della Corte di giustizia dell'11/9/2019, causa C-383/18 “Lexitor”,
è applicabile anche alle estinzioni anticipate dei contratti di credito conclusi – come quello per cui è causa – anteriormente al 25/7/2021.
In tale contesto si inseriscono due disposizioni normative tra di loro apparentemente confliggenti, pubblicate entrambe sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10/8/2023 di modifica dell'art. 11-octies, comma 2, secondo periodo, del D.L. n. 73/2021, dichiarato parzialmente incostituzionale per contrasto con le norme europee in materia di credito al consumo e, in particolare, con l'art. 16 della direttiva 98/48/CE, come interpretato dalla sentenza “Lexitor”.
La prima è contenuta nell'art. 1, comma 1-bis, del D.L. 13/6/2023, n. 69, - comma aggiunto dalla legge di conversione 10/8/2023, n. 103, la quale ha previsto che “all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato”.
Tale norma prevedeva che, in caso di estinzione anticipata di un contratto di credito concluso prima dell'entrata in vigore della L. n. 106/2021, il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito non includesse gli oneri up-front (“non sono comunque soggetti a riduzione … i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti”), precisando che, fatta
10 salva una diversa volontà delle parti, la riduzione del costo totale del credito dev'essere calcolata
– con riferimento ai soli oneri recurring – con il criterio del c.d. costo ammortizzato.
Si tratta, tuttavia, di una disposizione che – nonostante l'inciso inziale: “nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea” – ripropone quegli stessi profili di contrasto con la normativa euro-unitaria che hanno portato alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 11-octies, comma 2, del D.L. n. 732/2021 nella sua originaria formulazione.
La seconda è contenuta nel coevo D.L. del 10 agosto 2023, n. 104 e, segnatamente, nell'art. 27, rubricato “Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo”, del seguente tenore:
“all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della
Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte”.
In questa seconda versione sono stati eliminati sia il riferimento all'irripetibilità degli oneri up front che il riferimento al criterio del costo ammortizzato quale regola di calcolo della riduzione del costo totale del credito.
Il riferimento alla normativa europea come interpretata dalla Corte di giustizia e l'esenzione delle sole imposte fanno propendere l'interpretazione per la rimborsabilità, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, di tutti gli oneri pagati dal consumatore, escluse le sole imposte, ponendosi nella scia della sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022.
A fronte della singolarità del caso in cui vengano contemporaneamente pubblicati sulla Gazzetta
Ufficiale due provvedimenti normativi che modificano entrambi, con testi differenti, una norma previgente e in mancanza di un'esplicita previsione che chiarisca quale delle due e diverse versioni dell'art. 11-octies, comma 2, secondo periodo, del d.l. n. 732/2021 debba ritenersi in vigore, la risoluzione di tale problematica passa per la considerazione che la modifica dell'art. 11-octies del D.L. n. 73/2021 non era contenuta nel D.L. n. 69/2023 ed è stata aggiunta dalla legge di conversione n. 103/2023, entrando pertanto in vigore l'11 agosto 2023 (cioè, il giorno
11 successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, come previsto dall'art. 1, comma 2, della legge stessa) e che esattamente lo stesso giorno è entrata in vigore l'analoga (ma diversa) modifica dell'art. 11-octies ad opera dell'art. 27 del D.L. n. 104/2023: provvedimento qualificato come urgente ed emanato – con riferimento a tale vicenda – proprio al fine di determinare l'immediata abrogazione della prima disposizione approvata dal Parlamento.
Tale soluzione si basa sui principi generali della successione temporale tra le norme e trova espressa conferma nella numerazione dei due provvedimenti, tanto da configurare uno ius superveniens tra le due norme.
Facendo, dunque, applicazione di tale criterio cronologico, va riconosciuta la prevalenza dell'art. 27 del D.L. n. 104/2023, perché “numericamente” successivo all'art. 1, comma 1-bis, della legge n. 103/2023 di conversione del D.L. n. 69/2023 che, pertanto, deve intendersi implicitamente abrogato ai sensi dell'art. 15 delle preleggi.
Dopo la pubblicazione e l'entrata in vigore dei due provvedimenti appena indicati, la Corte di cassazione è intervenuta sul tema dell'estinzione anticipata dei finanziamenti concessi ai consumatori sotto la vigenza dell'art. 125 TUB, statuendo che i principi affermati dalla sentenza
“Lexitor” e recepiti dalla sentenza n. 263/2022 della Corte costituzionale sono estensibili sia alla previgente direttiva 87/102/CEE, che richiamava la equa riduzione del costo complessivo del credito, sia alla direttiva 90/88/CEE, che, modificando la precedente direttiva, ha introdotto il concetto di costo totale del credito, inteso come “tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”(Cass. civ. n. 25977 del
6/9/2023).
Conseguentemente, secondo la Suprema Corte, anche l'art. 125 del TUB vigente prima del recepimento della direttiva 2008/48/CE deve essere interpretato in modo conforme al diritto europeo vigente e, quindi, al disposto dell'art. 16 della direttiva 2008/48/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia. La Suprema Corte ha, altresì, affermato (e ribadito) il principio di diritto secondo il quale “è nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, nel caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 206/2005”.
In conclusione, a seguito degli interventi normativi e giurisprudenziali susseguitisi in subiecta materia, deve predicarsi che, anche relativamente ai contratti di finanziamento stipulati anteriormente al 25/7/2021, data di entrata in vigore del nuovo art. 125-sexies TUB, sussiste il
12 diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata del contratto, alla riduzione - e alla conseguente restituzione - sia dei costi recurring (relativi all'intera durata del contratto), sia dei costi up front (relativi al momento della stipulazione del contratto), ad esclusione delle imposte.
Non vale in contrario richiamare la sentenza della Corte di giustizia del 9/2/2023 – causa C-
555/21, pronuncia pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4/2/2014, avente ad oggetto i contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e la modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Nel caso di cui sopra il giudice a quo, austriaco, ha chiesto, in sostanza, se l'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore a una riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi che dipendono dalla durata del credito. Osserva la Corte di giustizia che, per effetto della citata norma, gli Stati membri devono assicurare che il consumatore abbia il diritto di adempiere in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano da un contratto di credito prima della scadenza di tale contratto. In tal caso, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito che riguarda gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.
In ordine alle spese che possono essere comprese nel «costo totale del credito al consumatore», il legislatore dell'Unione ha accolto una definizione ampia di tale nozione: invero, l'articolo 4, punto 13, della direttiva 2014/17, in combinato disposto con l'articolo 3, lettera g), della direttiva
2008/48, dispone che la nozione di «costo totale del credito per il consumatore», ai sensi della prima di tali diposizioni, include tutti i costi che il consumatore deve pagare a titolo del contratto di credito, di cui è a conoscenza il creditore. Tale disposizione esclude espressamente – come confermato dal considerando 50 della direttiva 2014/14 – soltanto le spese notarili, i costi di registrazione fondiaria per il trasferimento della proprietà del bene immobile, come i costi di registrazione catastale e le tasse associate, nonché le eventuali penali pagabili dal consumatore per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nel contratto di credito.
Per quanto riguarda, in secondo luogo, la portata della nozione di «riduzione del costo totale del credito al consumatore», di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17, la Corte ha già constatato, ai punti 24 e 25 della sentenza dell'11 settembre 2019, C-383/18), in relazione all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, che né il riferimento alla «restante durata del contratto», di cui a tale disposizione, né un'analisi comparativa delle diverse versioni
13 linguistiche di quest'ultima permettono di determinare la portata esatta della riduzione prevista da detta disposizione. La Corte ne ha dedotto, al punto 26 di tale sentenza, che tale diposizione doveva essere interpretata, conformemente alla sua giurisprudenza constante, alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte. L'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 è formulato in termini quasi identici a quelli dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, sicché occorre ritenere che la sua formulazione non consenta di determinare, da sola, la portata esatta dalla riduzione di cui a tale disposizione. Si deve, quindi, interpretare quest'ultima alla luce del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte.
A tale riguardo, dai considerando 19 e 20 della direttiva 2014/17 emerge che, per ragioni di certezza del diritto, la direttiva in parola dovrebbe essere coerente con gli altri atti adottati nel settore della protezione dei consumatori, nonché complementare ad essi. Nondimeno, dal considerando 22 di tale direttiva si evince anche che è importante tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato. Inoltre, in forza dell'art. 1 della direttiva 2014/17, letto alla luce del suo considerando 15, quest'ultima definisce un quadro comune per alcuni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i crediti ai consumatori garantiti da un'ipoteca o altrimenti relativi a beni immobili residenziali al fine di assicurare a questi ultimi un elevato livello di protezione (v., in tal senso, sentenza del 15 ottobre
2020, Association française des usagers de banques, C-778/18, EU:C:2020:831, punto 34).
Orbene, il diritto alla riduzione di cui all'art. 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 non è volto a porre il consumatore nella situazione in cui si troverebbe qualora il contratto di credito fosse stato concluso per un periodo più breve, un importo inferiore o, più generalmente, a condizioni diverse. Esso mira, invece, ad adattare tale contratto in funzione delle circostanze del rimborso anticipato. Alla luce di tali condizioni, siffatto diritto non può includere i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato. Vero è che, nel contesto della direttiva 2008/48, la Corte ha dichiarato che l'effettiva portata del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita, qualora tale riduzione potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi qualificati dal creditore come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione dei medesimi può
14 includere un certo margine di profitto. Inoltre, limitare la riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che al consumatore vengano imposti pagamenti una tantum più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il creditore potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto (v., in tal senso, sentenza dell'11 settembre 2019, Lexitor,
C-383/18, EU:C:2019:702, punti 31e 32)
A tal fine la Corte ha evidenziato che, nell'ambito della direttiva 2014/17, il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto (cfr. Corte di giustizia dell'11/9/2019,
C-383/18, punto 33). A tale riguardo, conformemente all'art. 14, paragrafi 1 e 2 della direttiva
2014/17, il creditore o, se del caso, l'intermediario del credito o il rappresentante designato sono tenuti a fornire al consumatore informazioni precontrattuali mediante il PIES di cui all'allegato II
a tale direttiva. Tale prospetto prevede una ripartizione delle spese che il consumatore deve pagare in funzione del loro carattere ricorrente o meno. Orbene, una siffatta ripartizione regolamentata dei costi posti a carico del consumatore riduce sensibilmente il margine di manovra di cui dispongono gli enti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna e consente, sia al consumatore che al giudice nazionale, di verificare se un tipo di costo è oggettivamente connesso alla durata del contratto, quindi il rischio di comportamento abusivo del creditore, evocato nella giurisprudenza citata ai punti 32 e 33 della presente sentenza, non può giustificare l'inclusione dei costi indipendenti dalla durata del contratto nel diritto alla riduzione del costo totale del credito, di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la Corte di giustizia ha concluso che l'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito.
E', pertanto, evidente, che il principio di diritto espresso dalla Corte di giustizia con la citata sentenza del 9/2/2023, nella causa C-555/21, riguarda specificamente – ed esclusivamente –
l'interpretazione dell'art. 25, § 1 della direttiva 2014/17 in materia di contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, senza alcuna possibilità di estenderne la portata agli altri contratti di finanziamento, come quello in oggetto, appartenente alla tipologia dei
15 contratti di credito con la cessione di parte della retribuzione, cui è, invece, applicabile la disciplina nazionale attuativa della direttiva 2008/48/CE, interpretata alla luce dei principi espressi dalla sentenza della Corte di giustizia dell'11/9/2019, nella causa C-383/18 (Lexitor).
Alle considerazioni sopra esposte consegue l'assorbimento della eccepita inefficacia della clausola n.
3.2 del contratto inter partes per violazione della disciplina consumeristica.
Posta, dunque, la ripetibilità di tutti i costi anticipati dal consumatore convenuto (sia recurring che up front), occorre ora soffermarsi sul criterio di calcolo da adottare per determinare la quota dei costi da restituire al consumatore: a tale riguardo va ribadita la correttezza del criterio di competenza economica, cosiddetto pro rata temporis”, alla stregua del quale l'importo complessivo dei costi sostenuti dal cliente viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue.
Ciò soprattutto a fronte dell'immediata abrogazione dell'art. 1-bis del D.L. n. 69/2023, aggiunto dalla legge di conversione n. 103/2023, che prevedeva espressamente il diverso criterio del costo ammortizzato, ad opera dell'art. 27 del D.L. n. 104/2023. Pertanto, in assenza di una specifica previsione negoziale volta a regolamentare in ipotesi di estinzione anticipata criteri alternativi a quello di competenza economica, appare ragionevole applicare il criterio pro rata temporis, posto che la banca non può invocare ex post distinti criteri di calcolo non prospettati al cliente al momento della stipula del contratto di finanziamento e, dunque, non oggetto di preventiva valutazione da parte del medesimo, poiché l'art.
4.2 del contratto prevede, in ordine ai costi recurring, il diritto del mutuatario che receda anticipatamente dal contratto al rimborso della
“quota non maturata”, criterio assimilabile a quello pro rata temporis.
Diversamente opinando sarebbe preclusa al mutuatario la corretta ponderazione dei costi del finanziamento, non potendo, lo stesso, predeterminare con certezza l'esatto ammontare del costo riducibile o rimborsabile nell'eventuale ipotesi di estinzione anticipata.
Va, altresì, osservato che sia l'art. 125-sexies TUB sia l'art. 16 della Direttiva de qua, interpretati conformemente alla citata sentenza della Corte di giustizia, nel riferirsi alla “vita residua del contratto”, intendono individuare quale criterio di calcolo per la riduzione dei costi quello proporzionale.
Deve, quindi, applicarsi quale comune criterio di calcolo per la riduzione di ogni tipologia di costo (sia recurring che up front) quello proporzionale puro pro rata temporis, atteso che un'eventuale distinzione, in base alla differente natura dei costi, potrebbe vanificare gli obiettivi
16 di tutela perseguiti dal diritto eurounitario e, a valle, dalla disciplina nazionale, come interpretata alla luce della giurisprudenza europea.
In conclusione, stante la nullità dell'art.
4.2 delle condizioni generali di contratto in quanto contrastante con gli artt. 125-sexies del TUB e 16 della direttiva 2008/48/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia con la citata sentenza, nella parte in cui esclude la ripetibilità dei costi up front, comprensivi dei costi di intermediazione, determinati secondo il criterio proporzionale pro rata temporis, in caso di estinzione anticipata del contratto, l'appello deve essere rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado, liquidate come in dispositivo e da distrarsi in favore dell'avv.
Rosario Musumeci, procuratore antistatario dell'appellato, seguono la soccombenza, fermo restando il capo della sentenza impugnata relativo alla regolamentazione delle spese di lite.
Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-bis D.P.R. n. 115/2002 per disporre a carico dell'appellante l'obbligo di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.
P.Q.M.
visto l'art. 352 c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con atto di citazione notificato in data 5/9/2022 dalla in Controparte_5 Controparte_5
persona del legale rappresentante pro tempore, avverso contrariis reiectis: Controparte_3
RIGETTA l'appello proposto dalla e Controparte_5
CONFERMA la sentenza n. 12937/2022 pronunziata dal giudice di pace di Roma il 5/7/2022;
CONDANNA la al pagamento in favore Controparte_5 dell'appellato delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in € 2.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Rosario Musumeci, procuratore antistatario dell'appellato.
Visto l'art. 13, co. 1-bis D.P.R. n. 115/2002;
DISPONE a carico dell'appellante l'obbligo di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.
Così deciso in Roma, li 9/1/2025.
Il Giudice
Tommaso Martucci
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