Articolo 19 della Legge 13 marzo 1950, n. 120
Articolo 18Articolo 20
Versione
22 aprile 1950
Art. 19.
E' abrogato l' art. 10 della legge 2 giugno 1930, n. 733 , che prevede la corresponsione del contributo a carico degli Enti per i posti vacanti.
Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie e comunque incompatibili con quelle contenute nella presente legge.
Entrata in vigore il 22 aprile 1950