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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 06/02/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 538/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente Relatore dott. Fabrizio Nicoletti ONsigliere dott. Nicola Mario ONdemi ONsigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 538/2022 promossa da:
GIÀ Parte_1 ONtroparte_1 con il patrocinio dell'Avv. CRISTINA CALABRESI (CF: ) C.F._1
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. FILIPPO ONtroparte_2 P.IVA_1
PASQUALI (CF C.F._2
APPELLATA
(CF ) ONtroparte_3 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
GIÀ (CF ONtroparte_4 ONtroparte_5
) con il patrocinio dell'Avv. VALERIO TAVORMINA (CF P.IVA_3
) C.F._3
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
pagina 1 di 41 avverso la sentenza n. 503/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il
22.02.2022
CONCLUSIONI
In data 10.10.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, previa sospensione dell'efficacia esecutiva e/o esecuzione, in parziale riforma della sentenza n. 503/2022 emessa dal Tribunale di Firenze, dott. Alessandro Ghelardini, il giorno 22 febbraio 2022 e notificata il 2 marzo 2022, all'esito del procedimento RG 376/2016 Tribunale di Firenze,
- accertare e dichiarare, per i motivi e le causali descritte in narrativa, la scadenza e inefficacia delle garanzie bancarie prima richiesta nn. 94797 e 94800 e per l'effetto condannare a non pagare gli importi indicati nelle CP_6 suddette garanzie oltre accessori o, comunque, condannare a non CP_6 esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di limitatamente ai Parte_1 rapporti dedotti in narrativa;
- accertare e dichiarare, per i motivi e le causali descritte in narrativa, il carattere abusivo e fraudolento delle richieste di escussione, da parte di delle CP_2 garanzie bancarie nn. 94797 e 94800 emesse da , oggi e CP_5 CP_6 per
l'effetto condannare a non pagare gli importi indicati nelle suddette CP_6 garanzie oltre accessori o, comunque, condannare a non esercitare CP_6 il diritto di rivalsa nei confronti di limitatamente ai rapporti dedotti Parte_1 in narrativa.
In via istruttoria si insiste per l'ammissione delle prove testimoniali come in atti.
ON vittoria di spese, diritti e onorari del procedimento di primo grado, del procedimento ex art. 700 cpc promosso in corso di causa (r.g. 376/2016 sub. 1) e del reclamo (r.g. 8242/2017 + r.g. 8625/2017) e della presente impugnativa e condanna alla restituzione delle somme eventualmente medio tempore versate.
pagina 2 di 41
Per ONtroparte_4
Piaccia alla Corte Ecc.ma, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione 1) respingere il primo e[d] secondo motivo dell'atto di appello proposto da
[...]
già avverso la sentenza del Parte_1 ONtroparte_1
Tribunale di Firenze n. 503/2022 meglio indicata in epigrafe ed, in caso di accoglimento del terzo motivo d'appello ed, in via subordinata del primo o del secondo, respingere la riproposta domanda di condanna di ONtroparte_4
“comunque … a non esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di Parte_1 limitatamente ai rapporti dedotti in narrativa”;
2) in via di appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze n. 503/2022 meglio indicata in epigrafe e notificata il 2 marzo 2022, rigettare la domanda di già Parte_1 CP_1 di condanna di al riaccredito delle commissioni e
[...] ONtroparte_4 spese relative alle controgaranzie rilasciate a favore di nn. 83340 e CP_7
83341 per il periodo successivo alla prima scadenza contrattuale.
ON vittoria di spese e competenze anche del primo grado del giudizio”.
Per : ONtroparte_2
Voglia la Corte d'Appello rigettare integralmente l'appello principale contro la sentenza n. 503/2022 del Tribunale di Firenze e le domande formulate da
[...]
. Pt_1
ON vittoria di compensi e rimborso di spese di entrambi i gradi del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ON sentenza n. 503/2022 pubblicata il 22 febbraio 2022, il Tribunale di Firenze ha così deciso:
- ACCERTA l'abusività delle richieste di extend or pay delle garanzie n. 83340 e n. 83341 inoltrate da a (già CP_7 ONtroparte_4 CP_5
);
[...]
- NN a non pagare le somme richieste da ONtroparte_8 [...]
a titolo di escussione delle controgaranzie n. 83340 e n. 83341; CP_7
pagina 3 di 41 - RESPINGE la domanda di accertamento dell'abusività delle richieste di extend or pay delle garanzie n. 94797 e n. 94800 inoltrate da a CP_2 CP_5
;
[...]
- RESPINGE la domanda di ripetizione di delle commissioni Parte_1 bancarie addebitate alla medesima da con riferimento alle ONtroparte_4 controgaranzie di oggetto di causa;
CP_2
- NN a riaccreditare a le commissioni CP_6 CP_8 Parte_1
e le spese relative alle controgaranzie di per il periodo successivo CP_7 alla prima scadenza contrattuale;
- COMPENSA le spese di lite tra e;
ONtroparte_8 ONtroparte_1
- NN a rimborsare in favore di e ONtroparte_9 CP_2 le spese di lite così liquidate per ciascuna delle ONtroparte_3 convenute: per il presente giudizio, in € 7.415,00 per la fase di studio della controversia, € 4.893,00 per la fase introduttiva del giudizio, 12.000,00 per la fase di trattazione, € 7.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso al 15%, IVA e CPA come per legge;
per il procedimento cautelare in € 8.000,00 e per il reclamo €8.000,00, oltre rimborso al 15%, IVA e CPA come per legge.
- NN e a rimborsare a CP_7 ONtroparte_10
la metà delle spese di lite così liquidate per l'intero (2/2): ONtroparte_1 in € 7.415,00 per la fase di studio della controversia, € 4.893,00 per la fase introduttiva del giudizio, 12.000,00 per la fase di trattazione, € 7.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso al 15%, IVA e CPA come per legge.
Tale sentenza è stata emessa sulle domande del proposte con Parte_1 ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e volte a sentir:
• accertare la fraudolenta escussione delle controgaranzie avanzata da CP_2
e da nei confronti di (ora
[...] CP_7 ONtroparte_5 [...]
per l'importo complessivo di € 7.718.454,00; CP_8
• condannare a non pagare le somme oggetto delle ONtroparte_5 garanzie fraudolentemente escusse per l'importo complessivo di € 7.718.454,00;
• accertare la scadenza e l'inefficacia delle garanzie bancarie a prima richiesta pagina 4 di 41 nn. 83340, 83341, 94797, 94800;
• condannare a restituirle gli importi indebitamente ONtroparte_5 percepiti a titolo di costi di gestione o commissioni di vario tipo non dovuti, pari ad € 359.040,66 ovvero alla somma minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre frutti ed interessi dalla data dei singoli prelievi.
A fondamento della domande, per quanto qui di interesse, in relazione alle richieste di pagamento di delle controgaranzie n. 94797 e n. 94800, CP_2 ritenute non abusive dal primo giudice, il aveva dedotto: ONtroparte_11
1) di aver stipulato con in data 12.05.2004 un ONtroparte_3 contratto di fornitura di nove turbocompressori al prezzo di € 28.900.000,00, assistito da performance bonds emessi da in favore della predetta CP_2 committente FC e
contro
-garantiti da , con le fideiussioni a prima CP_5 richiesta n. 94797 e n. 94800, per l'importo rispettivo di, come successivamente modificato, € 2.890.000,00 e di € 750.000,00, aventi scadenza il 13.5.2008; 2) di aver completato la fornitura nel 2005 e di aver ricevuto dalla committente FC, senza che la stessa avesse avanzato alcuna contestazione, l'integrale compenso pattuito;
3) che, nello stesso anno, vi era stata cessione parziale del contratto, da parte sua alla società NC Spa, con riferimento ai servizi post vendita;
4) il
5.05.2008 senza fondare la sua pretesa sull'inadempimento del CP_2 fornitore, aveva inoltrato alla una richiesta di “extend or pay” ONtroparte_5 delle controgaranzie, che era stata rifiutata dalla banca
contro
-garante a causa delle misure restrittive che, nel frattempo, la comunità internazionale aveva adottato nei confronti dell' ; 5) le clausole extend or pay erano nulle, in CP_2 quanto attributive del potere unilaterale della parte di estendere l'efficacia della garanzia e comunque le garanzie erano state escusse tardivamente e cioè dopo la scadenza del termine contrattuale di efficacia (14.05.2008) e senza alcuna allegazione in punto di inadempimento al contratto principale;
6) CP_2
pagina 5 di 41 aveva, tuttavia, reiterato le richieste di escussione delle garanzie, cosicché
[...]
nel luglio 2015 gli aveva comunicato l'intenzione di adempiere, una CP_5 volta terminate le misure restrittive verso l' . CP_2
Si era costituita chiedendo l'integrale rigetto delle domande, ONtroparte_5 attesa la validità formale delle richieste di extend or pay di e CP_2 [...] in data 05.05.2008 (a cui essa era tenuta ad adempiere, in quanto CP_7 tempestive e non condizionate dall'allegazione dell'inadempimento dell'ordinante, trattandosi di controgaranzie a prima richiesta e la cui esigibilità era stata solo temporaneamente sospesa, a causa dell'embargo verso l' ) e deducendo CP_2
l'infondatezza della domanda di ripetizione, essendo dovute, a suo dire, le somme addebitate a titolo di commissione per le controgaranzie rilasciate in favore di
Parte_1
Si era costituita in giudizio, anche eccependo, in via preliminare, il CP_2 difetto di giurisdizione italiana in relazione al contratto principale e l'applicabilità della legge iraniana al contratto di controgaranzia tra e CP_2 CP_5 che, sul punto, non prevedeva l'istituto della exceptio doli, nell'ambito delle garanzie autonome. Aveva, altresì, sostenuto la validità formale e la tempestività della propria pretesa di pagamento, in virtù della richiesta del 05.05.2008 di
“extend or pay”, aggiungendo di aver adempiuto alla garanzia nei confronti di
FC, in conseguenza dell'inadempimento contrattuale di e della Parte_1
NC e per questo aveva concluso chiedendo la reiezione delle domande.
A fonte della ritenuta legittimità delle richieste di pagamento di delle CP_2 controgaranzie n. 94797 e n. 94800, con atto di citazione, regolarmente notificato, la società (di seguito solo Parte_1
o anche APPELLANTE) già (di ONtroparte_12 ONtroparte_1
ON seguito solo ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello
[...]
, (di seguito solo (di seguito CP_2 CP_2 ONtroparte_3
pagina 6 di 41 FC o COMMITTENTE) e (di seguito solo ) già ONtroparte_4 CP_6
ONtr (di seguito o ) (tutti di seguito anche ONtroparte_5 CP_5
APPELLATI) proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1. Errata ricostruzione della sentenza di primo grado laddove accerta l'efficacia delle controgaranzie che sono in realtà scadute - errata interpretazione delle richieste svolte da il 5 maggio 2018 - errata interpretazione degli CP_2 effetti della normativa sull'embargo commerciale verso l' e violazione dell'art. CP_2
1218 c.c. e dell'art. 1256 c.c.;
2. Errata interpretazione della exceptio doli e della non necessaria allegazione alla richiesta di “extend or pay” dell'asserito inadempimento di Parte_1
3. Errata ricostruzione della sentenza in relazione all'inadempimento di
[...] al contratto di fornitura concluso con FC - errata ricostruzione del Pt_1 ruolo della società NC - errata interpretazione e applicazione dell'art. 16 del contratto di fornitura.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha contestato, CP_2 perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
Nonostante la sua rituale evocazione in giudizio, FC non si è costituita.
Per contro, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto del primo e CP_6 del secondo motivo di appello e, in caso di accoglimento del terzo motivo ed in via subordinata, per il rigetto della riproposta domanda volta ad ottenere la propria condanna, “… a non esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di Parte_1
pagina 7 di 41 limitatamente ai rapporti dedotti in narrativa”. Ha, inoltre, proposto appello incidentale, affinché in parziale riforma della sentenza impugnata, fosse rigettata ONtr la domanda di volta ad ottenere la propria condanna al riaccredito delle commissioni e spese relative alle controgaranzie rilasciate a favore di
[...] nn. 83340 e 83341, per il periodo successivo alla prima scadenza CP_7 contrattuale, per i seguenti motivi:
a) Nullità della sentenza, per avere il Tribunale accolto la pretesa di NP di ONtr restituzione degli importi addebitati da per commissioni e spese con riferimento alle controgaranzie nn. 83340 e 83341 da essa rilasciate;
ONtr b) Errato accertamento dell'obbligo di di riaccreditare a NP gli importi per commissioni e spese relativi alle controgaranzie nn. 83340 e 83341 rilasciate a favore di (subordinato al primo). CP_7
ON ordinanza depositata il 30.05.2022 la Corte ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
In data 10.10.2024, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
IN VIA PRELIMINARE
ONtr Deve dichiararsi la contumacia della committente in quanto ritualmente citata in giudizio e non costituitasi.
Inoltre, prima di esaminare il gravame è opportuno rammentare che: aveva emesso le seguenti performance guarantee a prima richiesta a CP_2
ONtr favore di pagina 8 di 41 • in data 26.09.2004, la garanzia n. 77485/D1 per l'importo di € 500.000,00, con scadenza il 13.11.2006;
• in data 3.10.2004, la garanzia n. 77484/D1 per l'importo di € 1.890.000,00, con scadenza il 13.11.2007.
A sua volta aveva emesso a favore di CP_7 ONtroparte_10
ON (di seguito solo ) e nell'interesse di
[...] CP_15
• la Good Performance bond guarantee n. 84282083;
• l'Advance payment guarantee n. 84282076.
ONtr ON ON riguardo al rapporto di fornitura tra e aveva a sua volta CP_5 emesso, a favore di CP_2
• una controgaranzia a prima richiesta e irrevocabile n. 94797 per l'importo di
€ 1.890.000,00, con scadenza fissa al 28.11.2007 (doc. 7);
• una controgaranzia a prima richiesta e irrevocabile n. 94800 per l'importo di
€ 500.000,00, con scadenza fissa al 28.11.2007 (doc. 8).
Gli importi di tali controgaranzie erano stati nel dicembre 2004 aumentati rispettivamente ad € 2.890.000,00 ed € 750.000,00 e la scadenza di entrambe le controgaranzie era stata prorogata al 13.05.2008, per espressa affermazione di
NP:
pagina 9 di 41 ONtr aveva, inoltre, rilasciato le controgaranzie n. 83340/3096 per l'importo di €
4.302.500,00 e n. 83341/3096, aventi rispettivamente scadenza il 30.09.2008 e il 30.12.2008, in relazione al contratto di fornitura di sette compressori, stipulato ON il 26.02.2005 tra e (di seguito ), ONtroparte_10 CP_15 assistito anch'esso dalle predette fideiussioni a prima richiesta, rilasciate da
[...] in favore della società iraniana. CP_7
Dal momento che la sentenza impugnata ha inibito a di pagare solo le CP_6 controgaranzie prestate in favore di con riguardo al secondo CP_7
ON contratto concluso da con , mentre ha riconosciuto legittimo il CP_15 pagamento delle controgaranzie prestate a favore della riferite al CP_2
ON primo contratto concluso da con FC, respingendo sul punto, la domanda di ON di accertamento dell'abusività delle richieste di extend or pay (“proroga o paga”) inoltrate da a , con riferimento alle controgaranzie CP_2 CP_5
n. 94797 e n. 94800, l'appello principale è stato proposto solo avverso quest'ultima decisione e per questo notificato solo ai soggetti interessati a quest'ultimo rapporto.
Trattandosi di cause scindibili ex art. 332 c.p.c. non è stata, dunque, disposta l'integrazione del contraddittorio, involgendo la presente causa rapporti plurisoggettivi tra loro scindibili e legati da un nesso di interdipendenza integrante un litisconsorzio facoltativo che consente accertamenti incidentali e validi nei rapporti tra le sole parti coinvolte nel presente giudizio.
Inoltre, per quanto riguarda l'appello incidentale proposto da , poiché esso CP_6
è invece, afferente alle controgaranzie nn. 83340 e 83341 prestate da CF nei confronti di non c'è necessità di integrare il contraddittorio nei CP_7 confronti di , quale parte del contratto di fornitura garantito da CP_15 [...]
non avendo quest'ultima proposto appello incidentale sul punto, essendo CP_7 rimasta contumace ed essendo le controgaranzie in questione del tutto autonome pagina 10 di 41 rispetto al contratto di fornitura, con conseguente scindibilità anche di tali rapporti processuali.
Non occorre, tantomeno, ordinare la notifica dell'appello incidentale alla contumace FC, in quanto estranea al contratto principale di fornitura ed alle predette controgaranzie.
NEL MERITO
Sull'appello principale
L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, con parziale riforma della sentenza impugnata.
Passando quindi, alla disamina dell'avanzato gravame, esso, come detto, riguarda le controgaranzie a prima richiesta e irrevocabili n. 94797 e n. 94800 rilasciate da ON
, nell'interesse di a favore di CP_5 CP_2
Per il resto, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
ONtr Col primo motivo di gravame denuncia l'errata ricostruzione, effettuata dal
Tribunale, laddove ha accertato l'efficacia delle controgaranzie che sarebbero in realtà scadute, nonché l'errata interpretazione delle richieste di extend or pay effettuate da il 05.05.2018, l'errata interpretazione degli effetti della CP_2 normativa sull'embargo commerciale verso l' e, infine, la violazione dell'art. CP_2
1218 c.c. e dell'art. 1256 c.c.
Ciò posto, la Corte osserva quanto segue.
A. I primi due profili relativi all'accertamento dell'efficacia delle controgaranzie a prima richiesta e irrevocabili n. 94797 per l'importo di € 1.890.000,00, con scadenza fissa al 28.11.2007 e n. 94800 per l'importo di € 500.000,00, con scadenza fissa al 28.11.2007, che sarebbero in realtà scadute il 28.11.2007 (ma pagina 11 di 41 sono state prorogate al 13.05.2008) ed all'errata interpretazione delle richieste svolte da il 05.05.2008, sono specificamente volti a confutare la CP_2 parte della sentenza in cui il primo giudice afferma: “Quanto alla eccepita tardività dell'escussione della controgaranzia, per essere stata la stessa escussa dopo la scadenza del termine di efficacia, si osserva, diversamente da quanto ritenuto dal giudice del cautelare, che sono documentate in atti le tempestive richieste delle banche iraniane di estensione temporale della controgaranzia ovvero di pagamento della polizza. Trattasi di richieste da qualificare come di escussione della polizza, in quanto il mancato pagamento avrebbe potuto essere giustificato solo dall'estensione temporale dell'efficacia della controgaranzia, che in concreto non è stata accordata. La richiesta di “extend or pay” di CP_2 del 5.5.2008, in quanto antecedente al termine finale di efficacia della garanzia
(13.5.2008), costituisce pertanto valida e tempestiva escussione della polizza
(doc. 12 NP)”.
L'APPELLANTE deduce, altresì, che alla data del 13.05.2008, come alla data delle richieste di extend or pay del 05.05.2008, le prestazioni richieste da CP_2 fossero impossibili, perché vietate dall'embargo nei confronti dell' , atteso che CP_2 con il Regolamento CE 423/2007 era stato prescritto, espressamente (art. 5), il divieto di fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria e tecnica connessa alle attrezzature e tecnologie che avrebbero potuto contribuire alle attività dell' , dirette all'arricchimento, ritrattamento dell'acqua CP_2 pesante o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari. ON riferimento specifico alla questione garanzie, l'articolo 12 bis del citato Regolamento disponeva espressamente: “Non è concesso alcun indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o diritto coperto da garanzia, in particolare una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, a) alle persone, entità
pagina 12 di 41 o organismi designati elencati negli allegati IV, V e VI;
b) a qualsiasi altra persona, entità o organismo in Iran, governo iraniano compreso;
c) a qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per il tramite o per conto di una di tali persone o entità, in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure imposte dal presente regolamento”.
ONtr Inoltre, sempre a detta di comprese tutte le sue succursali o CP_2 controllate, era stata inserita nella cd. “lista nera” dei soggetti e/o entità iraniane a far data dal 23.06.2008, quale facilitatore delle attività sensibili dell' , di CP_2 talché l'escussione delle controgaranzie sarebbe stata, oltre che tardiva, abusiva, in quanto avvenuta in violazione del D.L. 12 ottobre 2001, n. 369, convertito in legge 14 dicembre 2001 n. 431, secondo cui “sono nulli gli atti compiuti in violazione delle disposizioni recanti il divieto di esportazione di beni e servizi, ovvero recanti il congelamento di capitali e di altre risorse finanziarie, contenute in regolamenti adottati dal ONsiglio dell'Unione europea, anche in attuazione di risoluzioni del ONsiglio di sicurezza delle Nazioni Unite”.
Entrambi i profili di critica sono infondati.
Quanto al primo, occorre accertare se il Tribunale abbia correttamente ritenuto o meno, scaduto il termine di efficacia delle controgaranzie.
Come detto, la controgaranzia a prima richiesta e irrevocabile n. 94797 per l'importo di € 1.890.000,00, poi modificato in € 2.890.000,00, e quella a prima richiesta e irrevocabile n. 94800 per l'importo di € 500.000,00, poi modificato in €
750.000,00, erano state entrambe prorogate nel novembre 2007, dal 28.11.2007 al 13.05.2008 e ciò, per espressa affermazione di e, ONtroparte_5 comunque per come documentato sub doc. 6.
pagina 13 di 41 Pertanto, il profilo di censura relativo all'errata interpretazione delle richieste di
“extend or pay” svolte per l'esattezza da il 05.05.2018 e CP_2
l'11.05.2008, per avere il giudice di prime cure errato nel ritenere valide modalità di escussione delle polizze, in quanto antecedenti al termine finale di efficacia della garanzia (13.05.2008), è infondato.
Infatti, poiché le controgaranzie prestate da erano state prorogate sino CP_5 al 13.05.2008, la richiesta di extend or pay del 05.05.2008, riferita alla controgaranzia n. 94.800 di € 750.000,00 - con cui si chiedeva di prorogarne l'efficacia sino al 13.11.2008 ed in caso contrario di considerare la richiesta come escussione della garanzia - deve ritenersi tempestiva, anche se poi, per via dell'embargo commerciale deliberato dall'Unione Europea verso l' , dal 2008 al CP_2
2016, il pagamento era avvenuto nel 2016.
Lo stesso dicasi per la richiesta di extend or pay in data 11.05.2008, riferita alla controgaranzia n. 94.797 all'epoca di € 1.890.000,00, con cui CP_2 chiedeva di estendere l'efficacia della corrispondente controgaranzia sino al
13.05.2009.
E' pacifico che le chieste proroghe fossero state negate, di talché le richieste de quibus hanno costituito inevitabilmente forme di escussione delle controgaranzie.
Risulta, inoltre, irrilevante il fatto che le successive richieste di extend or pay del
28.10.2008, riferite rispettivamente alla controgaranzia n. 94.797 di €
2.890.000,00, con cui chiedeva di estendere l'efficacia della CP_2 corrispondente controgaranzia sino al 13.05.2009 ed alla controgaranzia n.
94.800 di € 75.000,00, con cui chiedeva di estendere l'efficacia della CP_2 corrispondente controgaranzia sino al 13.05.2009, siano, invece, tardive rispetto al termine di efficacia delle controgaranzie di fatto prorogato solo sino al
13.05.2008.
pagina 14 di 41 A ciò si aggiunga che il factum principis, come di seguito precisato, costituisce circostanza opponibile dalla sola controgarante CRF, per suffragare l'impossibilità di adempiere, ma non incide sulle condizioni contrattuali, ivi compreso il termine di scadenza delle controgaranzie.
B. I profili relativi all'errata interpretazione degli effetti della normativa sull'embargo commerciale verso l' ed alla violazione dell'art. 1218 c.c. e CP_2 dell'art. 1256 c.c. sono specificamente volti a confutare la parte della sentenza in cui il primo giudice afferma: “Per completezza è solo da aggiungere che il factum principis costituito dall'embargo commerciale deliberato dall'Unione Europea verso
l' dal 2008 al 2016 non ha comportato alcun effetto liberatorio per CRF. Si è CP_2 infatti trattato soltanto di temporanea inesigibilità della prestazione. Venuto meno il c.d. embargo verso l' , come correttamente prospettato dalla Banca CR, CP_2
l'obbligazione pattuita “riviveva”, e cioè tornava esigibile”.
A detta di NPI, il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere inesigibile temporaneamente, anziché estinta, la prestazione oggetto delle controgaranzie de quibus, posto che in generale, l'inesigibilità di una prestazione per causa di forza maggiore è “temporanea” nella misura in cui quella prestazione sarebbe ancora dovuta nel momento in cui la causa di forza maggiore viene meno, mentre invece, nella fattispecie, la forza maggiore avrebbe estinto l'obbligazione ai sensi dell'art. 1256 c.c., che prevede una ipotesi estintiva che ricorre quando “in relazione al titolo dell'obbligazione … il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire l'obbligazione”.
Ciò in quanto l'embargo ai danni dell' avrebbe reso, alla scadenza del CP_2
13.05.2008, le prestazioni di impossibili poiché vietate, non esistendo, nel CP_6 nostro ordinamento, un obbligo di rinegoziazione dei contratti divenuti svantaggiosi per taluna delle parti, ancorché in conseguenza di eventi eccezionali e imprevedibili, di talché qualsiasi obbligazione di nei confronti di CP_5 CP_2
pagina 15 di 41 derivante da quelle controgaranzie risulterebbe irrimediabilmente estinta, CP_2
a far data dalla scadenza pattuita del 13.05.2008.
I profili in argomento sono infondati.
In primo luogo, occorrere premettere che “la scadenza della garanzia significa solo che il contenuto della stessa, sotto il profilo della sua estensione temporale, copre tutto quanto è maturato in favore del garantito fino a quella data.
Successivamente alla data di scadenza dell'obbligazione di garanzia, possono solo sussistere termini decadenziali per l'esercizio del diritto garantito nei confronti del garante” ovvero quelli per l'escussione della garanzia (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
4661 del 28/02/2007).
Nella fattispecie, tali termini coincidono, di talché una volta scadute le controgaranzie sarebbe risultato irrimediabilmente venuto meno anche il diritto di di escuterle. Tuttavia, come detto, quest'ultima ha tempestivamente CP_2 escusso le controgaranzie de quibus con le richieste di extend or pay del
05.05.2008 e dell'11.05.2008, nel rispetto del termine di efficacia prorogato al
13.05.2008.
Per contro, per effetto del factum principis deve ritenersi sospeso il termine per ONtr adempiere in capo a posto che l'embargo commerciale deliberato dall'Unione
Europea verso l' dal 2008 al 2016 ha determinato per CRF l'impossibilità CP_2 temporanea di adempiere, mentre, non ha, invece, inciso sul termine di scadenza delle controgaranzie, che una volta scaduto, non avrebbe potuto essere sospeso.
In altri termini, il citato embargo commerciale - quale fatto impeditivo solo temporaneo dell'adempimento delle controgaranzie (essendo stata la predetta banca iraniana, comprese le sue succursali o controllate, inserita, a far data dal
23.06.2008, nella cd. “lista nera” dei soggetti e/o entità iraniane, avendo facilitato le attività sensibili dell' ) – ha determinato, fino alla sua cessazione, CP_2
pagina 16 di 41 soltanto la sospensione del termine per adempiere le prestazioni gravanti su
. CP_6
La sentenza impugnata va, dunque, sul punto confermata.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è, invece, fondata.
Col secondo motivo di gravame l'APPELLANTE denuncia l'errata interpretazione della exceptio doli, per la ritenuta non necessaria allegazione del proprio asserito inadempimento alla richiesta di “extend or pay”, rimarcando sotto tale profilo, che nonostante la natura autonoma delle controgaranzie, il riferimento al proprio inadempimento del contratto di fornitura concluso con la committente iraniana fosse invece, necessario, perché contenuto nella garanzia rilasciata da CP_2 oltre che nel testo delle controgaranzie e per espressa ammissione della
[...] stessa (“se informati da che l'appaltatore ha CP_2 ONtroparte_3 violato le proprie obbligazioni in base al contratto” (cfr. pag. 3 prima memoria
183 c.p.c.).
Avrebbe, dunque, errato il primo giudice nel ritenere irrilevante la mancata allegazione da parte di dell'inadempimento dell'appaltatore nella CP_2 richiesta di “extend or pay”.
Sul punto il Tribunale - dopo aver disatteso l'eccezione di di Parte_1 nullità della clausola “extend or pay”, per essere la stessa conforme agli accordi negoziali intervenuti tra le banche, nonché alla prassi internazionale allora vigente
(Uniform Rules for Demand Guarantees dell'International Chamber of Commerce)
- si è, sul punto, così espresso: Parimenti da disattendere è la doglianza inerente la mancata allegazione ad opera delle negli atti di escussione CP_16
ON della controgaranzia dell'inadempimento di ai contratti principali. Ai sensi delle condizioni contrattuali intercorse, infatti, il controgarantito non aveva l'onere di allegazione dell'inadempimento dell'appaltatore, dovendo esclusivamente
pagina 17 di 41 dichiarare - come avvenuto nel caso in specie - l'escussione della garanzia da ONtr parte del beneficiario (committente) (doc. 2 . Deve quindi concludersi nel senso della valida e tempestiva escussione delle controgaranzie”.
Ciò posto, rileva in primo luogo il Collegio che, anche se nella fattispecie ONtr l'eccezione non è stata sollevata dalla controgarante bensì riproposta da ONtr
la stessa è sorretta da un interesse concreto ed attuale di quest'ultima, ONtr essendo state le controgaranzie prestate da a favore della creditrice ON
proprio nell'interesse di che ha inteso ripetere da i Parte_2 CP_6 costi e le commissioni da questa illegittimamente addebitati in relazione alle medesime controgaranzie.
Spettava, dunque, all'eccipiente NPI dimostrare la natura fraudolenta od abusiva della richiesta di esecuzione della richiesta di escussione delle garanzie, da parte di FC e delle controgaranzie, da parte di tramite la prova liquida CP_2 del proprio esatto adempimento, anche tramite elementi presuntivi negativi, quali il fatto che, da un lato, il creditore garantito FC non avesse preventivamente ON allegato gli specifici obblighi di rimasti inadempiuti e, dall'altro, che neppure vi avesse fatto cenno nelle richieste di escussione delle CP_2 controgaranzie.
Infatti, come afferma la giurisprudenza di legittimità, seppure “l'obbligazione del garante autonomo rimane sempre distinta da quella del debitore principale, essendo finalizzata ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione, configurandosi tra le stesse un mero collegamento negoziale ed un cumulo di prestazioni” (Cass. Sez. 1 -
Sentenza n. 32402 del 11/12/2019 ed in senso conforme Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 8874 del 31/03/2021), comunque spetta a chi intende far valere “l'exceptio doli, dare la prova dell'esatto adempimento del debitore al fine
pagina 18 di 41 di dimostrare la natura fraudolenta o abusiva della richiesta d'immediata escussione della garanzia” (Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 33866 del 04/12/2023).
Tale prova consiste nel far “valere - sussistendone prova liquida ed incontrovertibile - la condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della fattispecie, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento, o comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o ancora contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui” (Cass. Sez. 1 -
Sentenza n. 16345 del 21/06/2018).
L'abusività della richiesta di garanzia ai fini dell'accoglimento dell'"exceptio doli" deve, dunque, risultare "prima facie" ovvero da una prova c.d. liquida, cioè di pronta soluzione.
Infatti, sempre come afferma la Corte regolatrice, “in presenza di un contratto di garanzia cosiddetta autonoma (performance bond), con cui il garante si obbliga ad eseguire la prestazione oggetto della garanzia "a semplice o prima domanda" del creditore, l'obbligo della banca controgarante di non pagare la banca controgarantita, in presenza della prova evidente della pretestuosità dell'escussione della garanzia, attiene non tanto e non solo al rapporto tra banca controgarante e banca controgarantita, ma in primo luogo al rapporto fra fornitore e banca controgarante; pertanto, la domanda di accertamento della sussistenza dei presupposti dell'exceptio doli comporta la cognizione piena del solo rapporto intercorrente tra il mandante e la banca controgarante, salva la necessità per il giudice di conoscere in via incidentale del rapporto causale al fine di valutare la sussistenza della prova evidente dell'exceptio doli, sicchè il giudizio può svolgersi anche soltanto nei confronti
pagina 19 di 41 del fornitore-mandante e della banca controgarante, purchè esso abbia ad oggetto esclusivamente l'accertamento dell'obbligo assunto dalla banca verso il mandante, di adempiere a prima richiesta l'obbligazione nei confronti della banca controgarantita” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3179 del 11/02/2008).
La stessa ICC 458, applicabile alla fattispecie, dispone, all'art. 2 lett. b), che è obbligo del garante quello di pagare la somma o le somme indicate nella garanzia su presentazione di una domanda scritta di pagamento ed altri documenti specificati nella garanzia che risultino conformi prima facie, ai termini della medesima ed, all'art. 2 lett. c), l'obbligo del controgarante di adempiere la propria obbligazione sempre su presentazione di una richiesta scritta di pagamento ed altri documenti specificati nella controgaranzia che risultino conformi prima facie, al tenore di quest'ultima.
Tornando, dunque, all'esame del caso concreto, si osserva che, a norma del contratto di fornitura, a favore di FC avrebbero dovuto essere rilasciate le seguenti garanzie:
Di fatto, poi ha rilasciato nell'interesse di FC le garanzie nn. 77484 CP_2
e 77485, rispettivamente “for the good performance of the undertaking accepted in accordance with the said contract in respect of design, manufacturing, supply and proper performance of turbo compressors with
pagina 20 di 41 accessories,commissioning spare parts and related two years operating spare parts” (ovvero per il buon adempimento dell'impegno assunto in conformità al suddetto contratto relativamente alla progettazione, produzione, fornitura e corretta esecuzione di turbocompressori con accessori, pezzi di ricambio per la messa in servizio e relativi pezzi di ricambio di funzionamento per due anni) fino alla concorrenza di € 1.890.000,00 e “for the good performance of the undertaking accepted in accordance with the above mentioned contract regarding to assure providing of after sales services (ass) by turbo compressors manifacturer” (ovvero per il buon adempimento dell'impegno assunto ai sensi del suddetto contratto relativo all'assicurazione della fornitura dei servizi post vendita
(ass) da parte del produttore di turbocompressori) fino alla concorrenza di €
500.000,00.
ONtr Anche le controgaranzie rilasciate da sono due performance bonds: la n.
94797 per l'importo di € 1.890.000,00, con scadenza fissa al 28.11.2007 (doc. 7)
e la n. 94800 per l'importo di € 500.000,00, con scadenza fissa al 28.11.2007
(doc. 8).
Gli importi garantiti da tali performance bonds, come già evidenziato, sono stati poi così modificati:
pagina 21 di 41 E' appena il caso di osservare che il performance bond è volto a garantire proprio la buona esecuzione del contratto, atteso che, ove l'Appaltatore risulti inadempiente, il Committente si può rivolgere alla banca garante per ottenere il pagamento di una determinata somma di denaro.
Ben avrebbe dovuto, dunque, il giudice di prime cure verificare, in concreto la sussistenza di tali caratteristiche delle due garanzie e segnatamente se vi fosse stata la “good performance” del NP, al fine di accertare se FC avesse escusso, con esito positivo, nei confronti di le garanzie da questa prestate in CP_2 suo favore, proprio sul presupposto dell'inadempimento del fornitore al contratto d'acquisto n. 106-P-PR-POR-0010.
Del resto, come afferma la stessa nella prima memoria ex art. 183 CP_2
ON c.p.c. non si poteva prescindere dall'effettivo inadempimento di in quanto, “il testo della garanzia di 1° grado n. 77485/D1 (quella di “buona esecuzione”: doc.
n. 6) prevede infatti: “We Bank Melli Iran Foreign Guarantees Department hereby guarantee and undertake if it is noticed by that ONtroparte_3 contractor has offended from their liabilities under the contract to pay immediately after receipt of the first written demand to or to the order of
[...]
(…) under any subject or reason ascertained by CP_3 CP_3 without any need for issuance of declaration form or execution of any
[...] action through administrative legal or other authority or proving the neglect untruth or correctness of such demand” [traduzione: “Noi Banca Melli Iran
Dipartimento Garanzie Estere con la presente garantiamo e ci impegniamo – se informati da che l'appaltatore ha violato le ONtroparte_3 proprie obbligazioni in base al contratto – a pagare immediatamente, dopo il ricevimento della prima richiesta scritta, o su ordine, di ONtroparte_3
(…), relativi a qualsiasi tema o ragione accertati da ONtroparte_3 senza bisogno di emettere alcuna dichiarazione, ovvero di adire alcuna autorità
pagina 22 di 41 amministrativa, legale o di altro tipo, ovvero di provare la falsità o la correttezza di tale richiesta”].
Il fatto che ai fini del pagamento delle garanzie non fosse necessaria la prova della falsità o della correttezza della richiesta di escussione non esclude che in presenza di una prova liquida della mancata escussione delle garanzie, CP_2 non avrebbe dovuto pagare, atteso che, nelle richieste di extend or pay del
[...]
05.05.2008 e dell'11.05.2008 non risulta dichiarata l'escussione, da parte di FC, delle garanzie n. 77484 e n. 77485, prestate da in suo favore prima CP_2 del maggio 2008, né ivi si fa cenno alla presenza di vizi e difetti dei macchinari ON forniti da
Solo in data 04.11.2008, infatti, FC, con l'escussione delle garanzie n. 77484 e n. 77485 aveva informato seppure genericamente, del preteso CP_2
ON inadempimento di di talché ben avrebbe dovuto il primo giudice accertare l'abusiva escussione delle controgaranzie in questione, in forza dell'abusiva escussione delle medesime, in presenza della prova liquida della mancata ON escussione delle garanzie e del mancato riferimento all'inadempimento di
A ciò si aggiunga che, nella controgaranzia n. 94800 si legge che “in consideration of your issuing the guarantee as above, we, Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a.,
Firenze, Italy, hold you indemnified and irrevocably undertake to pay you any amount not exceeding euro 500.000 [Euro 750.000], notwithstanding any contestation on our part or any other party, upon receipt of your first written demand by registered letter or authenticated swift/telex message, wherein you state that you have been requested by the beneficiaries to pay under your guarantee the amount you are claiming from us” (ossia che “in considerazione del rilascio della garanzia di cui sopra, noi, Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a.,
Firenze, Italia, vi riteniamo indenni e ci impegniamo irrevocabilmente a corrispondervi qualsiasi importo non superiore a euro 500.000 [Euro 750.000],
pagina 23 di 41 nonostante qualsiasi contestazione da parte nostra o qualsiasi altro soggetto, al ricevimento della tua prima richiesta scritta tramite lettera raccomandata o messaggio swift/telex autenticato, in cui dichiari di essere stato richiesto dai beneficiari di pagare sotto la tua garanzia l'importo che ci richiedi”).
ONtr Infine, la banca italiana si era impegnata a rimborsare quanto la CP_2 stessa avesse pagato a seguito della escussione delle garanzie: “we hereby undertake to reimburse you without delay” e tale obbligo di rimborso sta a significare che le suddette garanzie rilasciate da avrebbero dovuto CP_2 essere effettivamente escusse con esito positivo ovvero con il conseguente pagamento da parte della predetta garante, previa diligente verifica sommaria ON dell'inadempimento del ovvero della carenza di abusività prima facie delle richieste di pagamento di FC.
Per contro, nel maggio 2008, il rimborso in forza delle richieste di “extend or pay” in presenza del diniego di ulteriore proroga delle controgaranzie, non poteva aver luogo, non avendo a tale epoca pagato alcunchè, in difetto di CP_2 dichiarazione e prova della preventiva escussione da parte di FC delle garanzie da essa rilasciate in favore di quest'ultima.
Analoghe considerazioni vanno svolte per l'altra controgaranzia recante lo stesso ONtr impegno di
In conclusione, a giudizio della Corte, l'escussione delle controgaranzie de quibus da parte di risulta prima facie abusiva, ove si consideri che queste CP_2 ultime prevedono il pagamento immediato al realizzarsi di certe condizioni, ossia l'escussione dichiarata (in buona fede) e con esito positivo delle garanzie di primo ON grado con riguardo all'inadempimento di
Le stesse documentate richieste di escussione delle garanzie avanzate da FC il
04.11.2008 erano meramente generiche in punto di inadempimento del fornitore,
pagina 24 di 41 mentre invece, pur supponendo l'avvenuta escussione delle garanzie da parte di
FC, sin dall'epoca della prima escussione del 05.05.2008, avrebbe CP_2 dovuto procedere ad una verifica sommaria della Parte_3
ONtr
, dal momento che avrebbe dovuto “rimborsarle” quanto da essa
[...] diligentemente pagato.
Infatti l'escussione non pretestuosa delle garanzie costituiva il presupposto per il pagamento delle controgaranzie, essendo state le garanzie di CP_2
ON rilasciate su richiesta della società per la buona esecuzione dell'impegno derivante dal contratto in materia di progettazione, fabbricazione, fornitura e adeguata prestazione dei turbocompressori con accessori, messa in servizio ricambi e relativi due anni di ricambio operativo, nonché per il buon adempimento dell'impegno assunto ai sensi del suddetto contratto relativo all'assicurazione della fornitura dei servizi post vendita (ass) da parte del produttore di turbocompressori.
Sul punto, la Corte regolatrice ha avuto modo di precisare che “in presenza di un contratto di garanzia cosiddetta autonoma (performance bond), con cui il garante si obbliga ad eseguire la prestazione oggetto della garanzia "a semplice o prima domanda" del creditore, l'obbligo della banca controgarante di non pagare la banca controgarantita, in presenza della prova evidente della pretestuosità dell'escussione della garanzia, attiene non tanto e non solo al rapporto tra banca controgarante e banca controgarantita, ma in primo luogo al rapporto fra fornitore e banca controgarante;
pertanto, la domanda di accertamento della sussistenza dei presupposti dell'exceptio doli comporta la cognizione piena del solo rapporto intercorrente tra il mandante e la banca controgarante, salva la necessità per il giudice di conoscere in via incidentale del rapporto causale al fine di valutare la sussistenza della prova evidente dell'exceptio doli” (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 3179 del 11/02/2008)
pagina 25 di 41 Inoltre, ai sensi dell'art. 9 delle ICC Uniform Rules for Demand Guarantees 458, applicabili alle garanzie de quibus, ratione temporis, tutti i documenti specificati e presentati in relazione alle garanzie, compresa la domanda, avrebbero dovuto essere esaminati dal garante (e quindi in primis da con ragionevole CP_2 cura per accertare se all'apparenza risultassero conformi ai termini delle garanzie e laddove non lo fossero stati o fossero risultati incoerenti tra loro, avrebbero dovuto essere rifiutati. Proprio in ragione di ciò, il successivo art. 10 delle ICC 458 prevedeva che il garante avrebbe dovuto avere un termine ragionevole per esaminare la richiesta di escussione della garanzia e per decidere se pagare o rifiutare la richiesta, mentre, invece, nella fattispecie, dopo la tardiva escussione delle garanzie da parte di FC, in data 4.11.2008, già la CP_2 mattina del giorno successivo intorno alle 08.00, ha escusso a sua volta e tardivamente le controgaranzie.
Va, quindi, riformata la sentenza impugnata laddove ha respinto la domanda di accertamento dell'abusività delle richieste di extend or pay del 05.05.2008, delle controgaranzie n. 94797 e n. 94800 inoltrate dalla predetta a CP_18
e ciò, anche sulla base delle considerazioni di seguito svolte. CP_5
Inoltre, va condannata a non esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di CP_6
ONtr limitatamente alle controgaranzie n. 94797 e n. 94800, in quanto fraudolentemente escusse.
III. La terza censura alla sentenza impugnata è parimenti fondata.
ON Col terzo motivo di gravame denuncia l'errata ricostruzione della sentenza nel merito del proprio inadempimento al contratto di fornitura concluso con FC,
l'errata ricostruzione del ruolo della società NC ed infine, l'errata interpretazione e applicazione dell'art. 16 dello stesso contratto principale, per avere essa dimostrato, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, che tale contratto principale fosse stato integralmente adempiuto nel 2008
pagina 26 di 41 (come da certificati di rodaggio e messa in marcia sottoscritti da FC tra marzo/dicembre 2007 e dicembre 2008) e che il prezzo pattuito fosse stato integralmente saldato dalla (cfr. doc. 7 primo grado). Parte_2
ONtr Deduce quindi, che, proprio per questo, da un lato, FC non avrebbe fatto valere il proprio inadempimento contrattuale e dall'altro, le richieste di “extend or pay” del 05.05.2008, di non recavano alcuna indicazione della CP_2 mancata estinzione dell'obbligazione in forza del proprio integrale adempimento, né una richiesta di FC di escussione delle garanzie.
Sul punto, il Tribunale ha così argomentato: Al fine di dimostrare la natura ON fraudolenta dell'escussione era onere di fornire la prova liquida, cioè evidente, dell'esatto adempimento della stessa ai contratti stipulati con le società FC e
. In tale evenienza, infatti, l'escussione delle garanzie sarebbe senz'altro CP_15 abusiva. Sul punto è necessario operare una distinzione tra i due contratti stipulati dalla ricorrente rispettivamente con FC e con NICG. In relazione al ON contratto con FC, ha dedotto l'integrale pagamento del corrispettivo pattuito per la fornitura da parte della committente, nonché l'assenza di contestazioni circa la corretta esecuzione dei lavori. In merito alla prima allegazione, si osserva che la circostanza dell'avvenuto pagamento non può costituire prova dell'adempimento, considerando che è prassi nel commercio internazionale che esso avvenga anticipatamente alla fornitura;
ciò è comprovato dal fatto che
l'ultimo bonifico di FC in favore della ricorrente risale all'aprile 2006, mentre i certificati di rodaggio forniti dalla stessa riportano le date Parte_1
2007/2008. È documentale, inoltre, diversamente da quanto allegato dall'attrice,
l'effettiva esistenza di alcune problematiche relative all'esecuzione del contratto.
Dai certificati di rodaggio e messa in funzione di tre dei nove turbocompressori oggetto della fornitura, si evince che in tale sede le parti avevano accertato
l'esistenza di problematiche emerse nelle operazioni preliminari alla messa in
pagina 27 di 41 esercizio dei turbocompressori (cfr doc. 19 allegato memoria n.1 NP e documenti
n. 27 e 28 allegati memoria n.1 FC). In particolare, il certificato del 17.12.2008
è corredato da un lungo elenco - tradotto dall'idioma farsi a quello italiano con perizia giurata - di vizi riscontrati al momento dell'istallazione (cfr doc. 29/1 e
29/2 allegati memoria n.1 FC). Non è dato sapere se tali problematiche siano ON state risolte da Nessuna prova documentale è stata poi fornita circa la corretta installazione degli ulteriori 6 turbocompressori oggetto di fornitura. Tale lacuna probatoria non può essere valutata favorevolmente in questa sede, considerate la qualità delle parti (società di capitali) e l'ingente valore della fornitura (€ 28.900.000,00), ed essendo inverosimile che nessuna documentazione sia stata redatta all'atto della consegna e collaudo delle opere. In proposito è stata fornita esclusivamente una breve dichiarazione scritta di terzi
(di NC del 2015) sull'effettiva consegna e piena soddisfazione della committente (doc. 20 NP). Prova senz'altro insufficiente anche perché NC, ON secondo la stessa prospettazione di è solo la ditta incaricata per l'assistenza tecnica all'impianto. Ciò che è dirimente, ad ogni modo, è che Parte_1 non abbia neanche provato che le difformità accertate in sede di collaudo dei tre turbocompressori per i quali è stato prodotto il certificato di rodaggio siano state successivamente risolte. Né d'altra parte è ammissibile la prova per testi all'uopo dedotta, in quanto palesemente inammissibile per genericità, non essendo diretta
a dimostrare l'avvenuta soluzione dei problemi riscontrati, ma solo che il cliente era soddisfatto della fornitura”.
ONtr ON riguardo a tale passo motivazionale, deduce, in particolare, che:
i) nel certificato datato 3 marzo 2007, secondo la traduzione giurata offerta
(cfr. doc. 28 primo grado ), si legge “prestando attenzione ai 15 CP_3 fogli stampato da menu allegato”. Da nessuna parte si trova scritto di “vizi o malfunzionamenti”. I “15 fogli stampati” non sono stati prodotti e quindi non è
pagina 28 di 41 possibile stabilire né se esistono davvero, né chi li abbia redatti e/o sottoscritti, né cosa contengono. In sostanza quindi le presunzioni avversarie sono prive di qualsiasi valore;
ii) stessa cosa per il certificato del 18 dicembre 2008, in cui la lingua farsi è stata così tradotta “la lista delle carenze è allegata di seguito, il dipartimento di ingegneria ha redatto l'elenco completo” (ancora doc. 28 primo grado CP_3
). Manca però, anche in questo caso, l'allegato di cui si scrive;
[...]
iii) con riferimento al terzo certificato, quello del 17 dicembre 2008, secondo il traduttore incaricato, si troverebbe scritto “è allegato qui di seguito a questi due fogli (item: 35) - è allegato un elenco con la carenze - facendo attenzione alla lista delle carenze il beneficiario”. In questo caso la lista è allegata (cfr. doc. 29/1 di ). Si tratta di quella che comunemente viene chiamata “punch CP_3 list”, un elenco cioè delle “cose da fare” - tra l'altro redatto senza neppure la sottoscrizione di - che non impediscono, come conferma il Parte_1 certificato, la messa in marcia del macchinario.
NPI, infine, pone l'accento sul fatto che il doc. 29/1 di FC sarebbe privo della propria sottoscrizione e, comunque, che la restante documentazione sarebbe rappresentata da missive relative ai soli servizi aggiuntivi, non coperti dalle garanzie bancarie e riferibili ad epoca successiva all'instaurazione dell'embargo
(Reg. UE 423/2007), nonché sul fatto, a suo dire dirimente, che, come previsto e ON pattuito all'art.
4.2. del contratto tra e FC, “la Warranty Bond avrebbe dovuto considerarsi non più operante dopo la lettera di conferma dell'avvenuta messa in marcia dei macchinari (“Said guarantee will be released upon receipt of company's lettera of confirmation of successful establishment of such facilities”) mentre la Guarantee 12 mesi dopo l'avvenuta conferma Parte_3 della messa in marcia di ogni macchinario e, in ogni caso 24 mesi, dopo la loro consegna (“Said guarantee will be release twelve months after receipt of
pagina 29 di 41 company's letter of confirmation of successful commissioning of each station but in any event no later than 24 months from shipment of each station”)”, di talché il rilascio delle garanzie non sarebbe stato, in alcun modo, legato ai servizi aggiuntivi, costituenti, tra l'altro, la minima parte del prezzo contrattuale concordato.
Prosegue il Tribunale affermando “Ancora da disattendere è la allegazione di NP, secondo cui la stessa non sarebbe responsabile di eventuali vizi dei macchinari, per essere stata l'assistenza agli impianti oggetto di cessione parziale del contratto alla ditta NC, con effetto liberatorio nei confronti della cedente. ON L'art. 16 del contratto tra FC e infatti, prevedendo la facoltà per il contraente di incaricare terzi di alcune mansioni tecniche, pone le attività di ON questi ultimi in ogni caso sotto la responsabilità del cedente NC, indicata nella contrattualistica prodotta come “service provider” va quindi considerata alla ON stregua di una subappaltatrice, con conseguente responsabilità di verso il committente anche ipotizzando l'inadempimento di questa”.
Anche tale statuizione, a detta dell'APPELLANTE, sarebbe errata, non essendosi trattato di un subappalto, ma di una vera e propria cessione parziale del contratto, che fuoriesce dall'ambito di applicazione dell'art. 16 del contratto di fornitura e che, quindi, impone di escludere qualsiasi propria responsabilità, atteso che non esisterebbe altra traccia di contestazioni, formali o informali, precedenti o successive da parte FC, mentre invece esisterebbe una dichiarazione della NC, che, nel settembre 2015 (cfr. proprio doc. 20) aveva scritto: “tutti i 9 turbocompressori del progetto RA & RG Gas
Compressor Stations, forniti da a fronte dell'ordine 106-P-PR-POR- Parte_1
0010 in data 12 maggio 2004, sono stati avviati e consegnati con soddisfazione del cliente AK DA RI & ONstruction Co. Non sussistono ad oggi contenziosi e/o pendenze irrisolte”.
pagina 30 di 41 ON Per contro, a detta di nel novembre 2007, FC aveva scritto a CP_2
- lamentando lunghi ritardi nella fornitura dei componenti che (i) erano stati ON danneggiati, da tecnici incaricati da durante le operazioni di messa in esercizio dei compressori installati oppure (ii) erano arrivati in sito già danneggiati o, addirittura, (iii) non erano mai stati consegnati (cfr. e-mail dell'11.11.2007 prodotta sub pag. 3 del doc. 11 di “… Long delay in supplying parts CP_2 damaged during commissioning by your own responsibilities, or parts that were discovered to be damaged on delivery, also there are items that have not been delivered from the beginning”);
- lamentando la perdita di tempo per la sostituzione di tecnici perché presenti in loco da lungo tempo (“cfr. e-mail dell'11.11.2007 prodotta sub pag. 3 del doc. 11 di “… Wasted time for replacement of technicians because of their CP_2 long stay at site”);
- contestando che il ritardo accumulato nel completamento dell'esecuzione delle ON prestazioni a carico di aveva già causato, alla stessa FC e al cliente finale, un consistente danno (cfr. e-mail dell'11.11.2007 prodotta sub pag. 3 del doc. 11 di
“… please note that due to such long delay in completion of the job up CP_2 to now there was losses more than 1's of milions Euros for us and the end user”, cioè “Vi preghiamo di notare che a causa di questo lungo ritardo nel completamento del lavoro fino ad ora ci sono state perdite di oltre 1 milione di euro per noi e per l'utente finale”);
ON
- precisando di aspettarsi che consegnasse tutti i componenti mancanti entro due settimane e di vedere arrivare, nello stesso termine, i tecnici di NC per completare la messa in esercizio dell'intera commessa (cfr. e-mail dell'11.11.2007 prodotta sub pag. 3 del doc. 11 di “… Therefore we expect you to CP_2 have all the attached shortage items delivered to site within 2 week, while having your technicians of EN at site in the same period to complete the
pagina 31 di 41 commissioning of the whole jobs”; cioè “Pertanto ci aspettiamo che tutti gli articoli mancanti vengano consegnati in loco entro 2 settimane e che i vostri tecnici NC siano presenti in loco nello stesso periodo per completare la messa in servizio dell'intero impianto”).
Ciò posto, richiamate le considerazioni svolte in ordine al motivo che precede circa il contenuto dell'exceptio doli, ritiene il Collegio che tale eccezione sia fondata, ove si consideri che la documentazione offerta da FC nel primo grado del giudizio ed in questa sede richiamata e/o riprodotta, pur confermando l'esistenza di vizi e difetti, risulta sul punto in parte generica e, comunque, incompleta.
In particolare, il doc. 11 di corrispondente al doc. 9/1-2-3-4-5 di CP_2
FC prodotto da questa in primo grado, attesta l'esistenza di denunce di FC per vizi e difetti, meramente generiche ed a partire dal luglio 2008 e sino al 9 febbraio 2010 e cioè dopo l'escussione delle controgaranzie in data 05.05.2008 e ON dopo la stipula del contratto del 13.05.2005 tra e NC, per quanto riguarda i servizi aggiuntivi di supervisione e di assistenza da eseguire in loco.
Peraltro, tra tali documenti, la lettera del settembre 2009 è riferita a prodotti non forniti a FC, mentre in quella del 21.07.2008, indirizzata a NC, si legge sostanzialmente che per la responsabilità di quest'ultima, per le attività di servizio ON per conto di ai sensi di contratto, FC avrebbe fatto nuovamente riferimento alla lettera del 05.01.2008 alla (in cui NC si annunciava quale impresa CP_15
ON tenuta al supporto tecnico e fornitore di ricambi di che con contratto del
13.05.2005 le aveva affidato le attività del servizio previsto dall'articolo 16) chiedendole lumi in ordine al piano del fornitore, per localizzare il servizio sul campo in , per soddisfare le richieste dei clienti per contenuti locali e per CP_2 migliorare la reattività generale.
ON riferimento al suddetto contratto di servizi aggiuntivi, l'art. 16 del contratto pagina 32 di 41 tra NP e FC, rubricato “Supervision to site erection & commissioning activities”, ha il seguente tenore:
In sostanza, in esso è previsto: “A tal fine, l'appaltatore sta attualmente portando avanti un piano per localizzare le attività di servizio sul campo in per CP_2 soddisfare le richieste dei propri clienti per contenuti locali e migliorare la reattività complessiva, in particolare rispetto alla supervisione della costruzione e dell'avviamento di nuove unità, ma anche in termini di assistenza tecnica alla propria flotta installata. Sul campo, tutte le attività di supervisione saranno svolte da "fornitori di servizi" con una presenza locale.
Il quadro giuridico della collaborazione tra il ONtraente e il suo “servizio fornitori” possono cambiare di volta in volta:
(i) cessione di parte della fornitura
(ii) ordini separati per la fornitura di attrezzature e la prestazione di servizi
(iii) contratto gestito dall'Appaltatore parzialmente per conto del “prestatore del servizio”.
In tutti i casi i "fornitori di servizi" saranno qualificati dall'Appaltatore in base alla qualità, procedura che garantisce il rispetto degli standard di qualità del
ONtraente. ln tutti i casi, e indipendentemente dal quadro giuridico selezionato,
pagina 33 di 41 tutti i servizi forniti dai “prestatori di servizi” rimarranno sotto la responsabilità finale dell'Appaltatore”.
Appare evidente che le contestazioni mosse da FC nella mail 11.11.2007, oltre che generiche, fossero finalizzate, più che altro, a conoscere la localizzazione del servizio fornito da NC in , in conformità alla sopra citata clausola CP_2 contrattuale.
Inoltre, all'epoca della escussione delle garanzie e delle controgaranzie i macchinari forniti non erano stati ancora collaudati, risalendo il certificato che attestava che i macchinari fossero pronti per la messa in esercizio al 17.12.2008:
Le garanzie e le controgaranzie sono state quindi escusse senza attendere il collaudo, al solo fine di non incorrere nel rispetto termine di scadenza.
A ciò si aggiunga che, mentre tale certificato risulta asseverato relativamente alla prima pagina contenente l'attestazione sopra riportata della ultimazione del periodo di rodaggio e che la/le macchina/e fosse/ro pronta/e per l'uso, il doc. 29– ONtr 2, prodotto in prime cure da contiene, invece, una traduzione non asseverata della seconda e terza pagina del medesimo certificato, presenti in lingua originale nel doc. 29-1 ed aventi ad oggetto, il preteso “resoconto del verbale fatto dopo
l'effettuazione di un test di 72 ore riguardante la lista dei difetti dell'unità D”.
pagina 34 di 41 Non è dato, quindi, ritenere inequivocabilmente che i vizi ivi indicati fossero esattamente quelli delle pagine tradotte.
Per contro, l'attestazione (certificato di rodaggio) contenuta nella prima pagina del certificato de quo equivale, senza dubbio, ad una “letter of confirmation”, che consente di ritenere che le garanzie in questione avessero perso efficacia, secondo quanto previsto all'art. 4.2 - già richiamato e di seguito di nuovo riportato - del contratto principale (Said guarantee will be released upon receipt of company's letter of confirmation of successful establishment of such facilities):
ONtr Neppure va sottaciuto che ha prodotto in giudizio le contabili dei pagamenti per il complessivo importo di circa € 28 ML, corrispondente al valore del contratto di fornitura concluso con la società , eseguiti da quest'ultima sino CP_19 all'aprile del 2006.
Tali documenti, anche se risalenti, per prassi internazionale, ad epoca antecedente all'ultimo certificato di rodaggio del 17.12.2008 ed alle suddette denunce dei vizi, effettuate da FC, a partire dal settembre 2009 sino al febbraio ON 2010, sono comunque successivi alla stipula del contratto del 13.05.2005 tra e
NC per quanto riguarda i servizi aggiuntivi (post-vendita) e di assistenza da eseguire in loco ed alla completa pacifica esecuzione del contratto principale pagina 35 di 41 avvenuta nel 2005.
ONtr Neppure risulta giudizialmente effettuata da FC nei confronti di alcuna richiesta di ripetizione di somme non dovute.
Pertanto, anche se non è dato ritenere, come auspica l'APPELLANTE, che il contratto tra essa e NC fosse una cessione parziale del contratto principale - per il fatto che, da un lato, la cessione del contratto, anche se parziale, esige comunque il consenso di tutte le parti, quale contratto trilaterale e dall'altro, le parti del contratto principale avessero previsto, all'art. 16 sopra riportato, che la responsabilità dell'operato di NC avrebbe dovuto ricadere in ogni caso, in capo alla APPELLANTE (contractor) - non vi è prova evidente dei pretesi vizi e ON dell'inadempimento di
Infine, non va altresì, sottaciuto, con riguardo alla garanzia relativa ai servizi post vendita, che nella dichiarazione resa da NC, nel settembre 2015 (cfr. doc. 20) risulta che: “tutti i 9 turbocompressori del progetto RA & RG Gas
Compressor Stations, forniti da a fronte dell'ordine 106-P-PR-POR- Parte_1
0010 in data 12 maggio 2004, sono stati avviati e consegnati con soddisfazione del cliente AK DA RI & ONstruction Co. Non sussistono ad oggi contenziosi e/o pendenze irrisolte”.
Del resto, era onere di fornire la prova contraria alla eccepita e CP_6 documentata e quindi provata, abusiva escussione delle controgaranzie da parte di proprio per il fatto che non risulta che quest'ultima avesse CP_2 effettivamente pagato FC, per garantire il funzionamento dei macchinari forniti ON da a fronte del preteso inadempimento di quest'ultima.
In conclusione, anche alla stregua delle considerazioni sopra svolte, deve accertarsi, in riforma della impugnata sentenza, l'abusività delle richieste di extend or pay delle controgaranzie n. 94797 e n. 94800 inoltrate da CP_2
pagina 36 di 41 ONtr a (ora ) e condannarsi quest'ultima a non esercitare il diritto di rivalsa CP_6
ONtr nei confronti di limitatamente delle controgaranzie n. 94797 e n. 94800, in quanto fraudolentemente escusse.
Sull'appello incidentale
L'appello incidentale riguarda le controgaranzie a prima richiesta e irrevocabili nn. ON 83340 e 83341 rilasciate da nell'interesse di a favore di CP_5
[...]
CP_7
ha affidato il gravame ai seguenti motivi: CP_6
a) nullità della sentenza per avere il Tribunale accolto la pretesa di NP di ONtr restituzione degli importi addebitati da per commissioni e spese con riferimento alle controgaranzie nn. 83340 e 83341 da essa rilasciate a favore di
CP_7
ONtr b) errato accertamento dell'obbligo di di riaccreditare a NP gli importi per commissioni e spese relativi alle controgaranzie nn. 83340 e 83341 rilasciate a favore di (subordinato al primo). CP_7
ON Al riguardo il Tribunale, dopo aver respinto la domanda di di accertamento dell'abusività delle controgaranzie sopra indicate, si è così espresso: “A diversa conclusione si giunge circa le controgaranzie prestate a La CP_7 evidente abusività dell'escussione e proroga delle controgaranzie rende illegittimi gli addebiti a tale titolo effettuati per il periodo successivo alla prima scadenza. La ON dovrà pertanto riaccreditare a gli importi a tale titolo addebitati”. CP_5
Tale decisum è conseguenziale all'avvenuto accertamento dell'abusività delle richieste di extend or pay delle controgaranzie n. 83340 e n. 83341 inoltrate da a (già ). CP_7 ONtroparte_4 ONtroparte_5
Ciò posto, il motivo sub a) si incentra sulla pretesa nullità della pronuncia ONtr impugnata per l'asserita illegittima modifica, da parte di delle proprie pagina 37 di 41 domande, in sede di precisazione delle conclusioni. In particolare, a detta di ON
, con il ricorso ex art. 702bis c.p.c., avrebbe chiesto la condanna CP_6 dell'allora CRF alla restituzione degli importi addebitati a titolo di commissioni e spese, solo per il caso di accertamento della scadenza/inefficacia delle controgaranzie e non anche per il caso di abusiva escussione delle stesse controgaranzie, da parte delle banche iraniane, nonostante l'adempimento delle ON obbligazioni principali da parte di di talché il Tribunale avrebbe dovuto respingere la domanda di restituzione, formulata a tale titolo dalla ricorrente solo in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto domanda nuova, sulla quale essa non aveva accettato il contraddittorio.
La censura non coglie nel segno, atteso che nella narrativa del ricorso introduttivo ON del giudizio di primo grado e nelle relative conclusioni, ha fatto valere l'accertamento sia della abusività e natura fraudolenta delle escussioni delle controgaranzie, sia della loro scadenza e inefficacia.
Del resto, costituisce domanda nuova quella relativa ad un diritto cd. eterodeterminato, allorquando i fatti storici allegati in primo grado a sostegno dell'azione vengano sostituiti o integrati da fatti nuovi e diversi, di talché la modificazione della domanda è ammissibile ove la stessa, una volta modificata, relativamente ad uno o entrambi gli elementi oggettivi della medesima (petitum e causa petendi), risulti comunque connessa – come nella fattispecie alla luce delle allegazioni contenute nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. - alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
Il motivo sub b), subordinato a quello sub a), si incentra sulla pretesa inopponibilità ad , della “evidente abusività dell'escussione e proroga delle CP_6 controgaranzie”, essendo stata essa del tutto estranea ai rapporti intrattenuti da ON con e da con ed avendo continuato a mantenere CP_15 CP_15 CP_7 aperte a favore dell'APPELLANTE, anche le linee di credito di firma erogate con le pagina 38 di 41 due controgaranzie in questione, in difetto di propria liberazione da parte di
[...]
o di una sentenza definitiva che potesse produrre effetti equivalenti. CP_7
ONtr Il giudice di prime cure avrebbe, dunque, errato nell'accertare l'obbligo di di ON riaccreditare a gli importi per commissioni e spese relativi alle controgaranzie nn. 83340 e 83341 rilasciate a favore di CP_7
Il motivo è infondato, in quanto il pagamento delle suddette commissioni non attiene solo al rapporto tra banche ma riguarda oneri accessori alle prestazioni ONtr gravanti su la quale per prima avrebbe dovuto verificare l'abusiva escussione delle controgaranzie n. 83340 e n. 83341 inoltratele da CP_7 sul cui accertamento deve ritenersi formato il giudicato interno in difetto di una specifica impugnazione sul punto.
Il Tribunale ha, infatti, espressamente accertato “l'abusività delle richieste di extend or pay delle garanzie n. 83340 e n. 83341 inoltrate da a CP_7
(già ” e le censure incidentali qui ONtroparte_4 ONtroparte_5 esaminate non sono direttamente attinenti a tale decisum.
L'appello incidentale va, dunque, respinto, con integrale conferma sul punto della pronuncia impugnata.
Sulle spese processuali
In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede in parte vittoriosa l'APPELLANTE) le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio devono compensate per 1/3 ed essere poste per la residua parte a carico delle APPELLATE, in solido tra loro, nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
pagina 39 di 41 Infatti, “in tema di spese giudiziali, al fine della condanna in solido di più soccombenti alle spese del giudizio ai sensi dell'art. 97 c.p.c., il requisito dell'interesse comune non postula la loro qualità di parti in un rapporto sostanziale indivisibile o solidale, potendo anche discendere da una mera convergenza di atteggiamenti difensivi, rispetto alle questioni dibattute in causa, ovvero da identità di interesse personale, con riguardo al provvedimento richiesto al giudice” (Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 9876 del 20/04/2018) e nella fattispecie risulta connotata da un interesse comune la posizione di ciascuna delle
APPELLATE.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da GIÀ nei Parte_1 ONtroparte_1 confronti di . e ONtroparte_2 ONtroparte_3 ONtroparte_4
(già e sull'appello incidentale di quest'ultima,
[...] ONtroparte_5 avverso la sentenza n. 503/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il
22.02.2022 disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. ACCOGLIE in parte l'appello principale e per l'effetto in parziale riforma della sentenza impugnata:
• ACCERTA l'abusività delle richieste da parte di , di ONtroparte_2 extend or pay del 05.05.2008, delle controgaranzie n. 94797 e n. 94800 rilasciata da;
ONtroparte_5
• NN (già ) a non ONtroparte_4 ONtroparte_5 esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di Parte_1
limitatamente delle controgaranzie n. 94797 e n. 94800 fraudolentemente
[...] escusse;
pagina 40 di 41 2. RESPINGE l'appello incidentale;
3. DICHIARA le spese dei due gradi del giudizio compensate per 1/3 e
NN le predette appellate, in solido tra loro, alla rifusione in favore di della residua parte delle stesse spese, Parte_1 che si liquidano per l'intero in complessivi € 47.704,00 (29.193,00 + 18.511,00) per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cap come per legge;
4. DA' atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 115/2002 in capo all'appellante incidentale.
Firenze, camera di consiglio del 30.01.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 41 di 41
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente Relatore dott. Fabrizio Nicoletti ONsigliere dott. Nicola Mario ONdemi ONsigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 538/2022 promossa da:
GIÀ Parte_1 ONtroparte_1 con il patrocinio dell'Avv. CRISTINA CALABRESI (CF: ) C.F._1
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. FILIPPO ONtroparte_2 P.IVA_1
PASQUALI (CF C.F._2
APPELLATA
(CF ) ONtroparte_3 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
GIÀ (CF ONtroparte_4 ONtroparte_5
) con il patrocinio dell'Avv. VALERIO TAVORMINA (CF P.IVA_3
) C.F._3
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
pagina 1 di 41 avverso la sentenza n. 503/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il
22.02.2022
CONCLUSIONI
In data 10.10.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, previa sospensione dell'efficacia esecutiva e/o esecuzione, in parziale riforma della sentenza n. 503/2022 emessa dal Tribunale di Firenze, dott. Alessandro Ghelardini, il giorno 22 febbraio 2022 e notificata il 2 marzo 2022, all'esito del procedimento RG 376/2016 Tribunale di Firenze,
- accertare e dichiarare, per i motivi e le causali descritte in narrativa, la scadenza e inefficacia delle garanzie bancarie prima richiesta nn. 94797 e 94800 e per l'effetto condannare a non pagare gli importi indicati nelle CP_6 suddette garanzie oltre accessori o, comunque, condannare a non CP_6 esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di limitatamente ai Parte_1 rapporti dedotti in narrativa;
- accertare e dichiarare, per i motivi e le causali descritte in narrativa, il carattere abusivo e fraudolento delle richieste di escussione, da parte di delle CP_2 garanzie bancarie nn. 94797 e 94800 emesse da , oggi e CP_5 CP_6 per
l'effetto condannare a non pagare gli importi indicati nelle suddette CP_6 garanzie oltre accessori o, comunque, condannare a non esercitare CP_6 il diritto di rivalsa nei confronti di limitatamente ai rapporti dedotti Parte_1 in narrativa.
In via istruttoria si insiste per l'ammissione delle prove testimoniali come in atti.
ON vittoria di spese, diritti e onorari del procedimento di primo grado, del procedimento ex art. 700 cpc promosso in corso di causa (r.g. 376/2016 sub. 1) e del reclamo (r.g. 8242/2017 + r.g. 8625/2017) e della presente impugnativa e condanna alla restituzione delle somme eventualmente medio tempore versate.
pagina 2 di 41
Per ONtroparte_4
Piaccia alla Corte Ecc.ma, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione 1) respingere il primo e[d] secondo motivo dell'atto di appello proposto da
[...]
già avverso la sentenza del Parte_1 ONtroparte_1
Tribunale di Firenze n. 503/2022 meglio indicata in epigrafe ed, in caso di accoglimento del terzo motivo d'appello ed, in via subordinata del primo o del secondo, respingere la riproposta domanda di condanna di ONtroparte_4
“comunque … a non esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di Parte_1 limitatamente ai rapporti dedotti in narrativa”;
2) in via di appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze n. 503/2022 meglio indicata in epigrafe e notificata il 2 marzo 2022, rigettare la domanda di già Parte_1 CP_1 di condanna di al riaccredito delle commissioni e
[...] ONtroparte_4 spese relative alle controgaranzie rilasciate a favore di nn. 83340 e CP_7
83341 per il periodo successivo alla prima scadenza contrattuale.
ON vittoria di spese e competenze anche del primo grado del giudizio”.
Per : ONtroparte_2
Voglia la Corte d'Appello rigettare integralmente l'appello principale contro la sentenza n. 503/2022 del Tribunale di Firenze e le domande formulate da
[...]
. Pt_1
ON vittoria di compensi e rimborso di spese di entrambi i gradi del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ON sentenza n. 503/2022 pubblicata il 22 febbraio 2022, il Tribunale di Firenze ha così deciso:
- ACCERTA l'abusività delle richieste di extend or pay delle garanzie n. 83340 e n. 83341 inoltrate da a (già CP_7 ONtroparte_4 CP_5
);
[...]
- NN a non pagare le somme richieste da ONtroparte_8 [...]
a titolo di escussione delle controgaranzie n. 83340 e n. 83341; CP_7
pagina 3 di 41 - RESPINGE la domanda di accertamento dell'abusività delle richieste di extend or pay delle garanzie n. 94797 e n. 94800 inoltrate da a CP_2 CP_5
;
[...]
- RESPINGE la domanda di ripetizione di delle commissioni Parte_1 bancarie addebitate alla medesima da con riferimento alle ONtroparte_4 controgaranzie di oggetto di causa;
CP_2
- NN a riaccreditare a le commissioni CP_6 CP_8 Parte_1
e le spese relative alle controgaranzie di per il periodo successivo CP_7 alla prima scadenza contrattuale;
- COMPENSA le spese di lite tra e;
ONtroparte_8 ONtroparte_1
- NN a rimborsare in favore di e ONtroparte_9 CP_2 le spese di lite così liquidate per ciascuna delle ONtroparte_3 convenute: per il presente giudizio, in € 7.415,00 per la fase di studio della controversia, € 4.893,00 per la fase introduttiva del giudizio, 12.000,00 per la fase di trattazione, € 7.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso al 15%, IVA e CPA come per legge;
per il procedimento cautelare in € 8.000,00 e per il reclamo €8.000,00, oltre rimborso al 15%, IVA e CPA come per legge.
- NN e a rimborsare a CP_7 ONtroparte_10
la metà delle spese di lite così liquidate per l'intero (2/2): ONtroparte_1 in € 7.415,00 per la fase di studio della controversia, € 4.893,00 per la fase introduttiva del giudizio, 12.000,00 per la fase di trattazione, € 7.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso al 15%, IVA e CPA come per legge.
Tale sentenza è stata emessa sulle domande del proposte con Parte_1 ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e volte a sentir:
• accertare la fraudolenta escussione delle controgaranzie avanzata da CP_2
e da nei confronti di (ora
[...] CP_7 ONtroparte_5 [...]
per l'importo complessivo di € 7.718.454,00; CP_8
• condannare a non pagare le somme oggetto delle ONtroparte_5 garanzie fraudolentemente escusse per l'importo complessivo di € 7.718.454,00;
• accertare la scadenza e l'inefficacia delle garanzie bancarie a prima richiesta pagina 4 di 41 nn. 83340, 83341, 94797, 94800;
• condannare a restituirle gli importi indebitamente ONtroparte_5 percepiti a titolo di costi di gestione o commissioni di vario tipo non dovuti, pari ad € 359.040,66 ovvero alla somma minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre frutti ed interessi dalla data dei singoli prelievi.
A fondamento della domande, per quanto qui di interesse, in relazione alle richieste di pagamento di delle controgaranzie n. 94797 e n. 94800, CP_2 ritenute non abusive dal primo giudice, il aveva dedotto: ONtroparte_11
1) di aver stipulato con in data 12.05.2004 un ONtroparte_3 contratto di fornitura di nove turbocompressori al prezzo di € 28.900.000,00, assistito da performance bonds emessi da in favore della predetta CP_2 committente FC e
contro
-garantiti da , con le fideiussioni a prima CP_5 richiesta n. 94797 e n. 94800, per l'importo rispettivo di, come successivamente modificato, € 2.890.000,00 e di € 750.000,00, aventi scadenza il 13.5.2008; 2) di aver completato la fornitura nel 2005 e di aver ricevuto dalla committente FC, senza che la stessa avesse avanzato alcuna contestazione, l'integrale compenso pattuito;
3) che, nello stesso anno, vi era stata cessione parziale del contratto, da parte sua alla società NC Spa, con riferimento ai servizi post vendita;
4) il
5.05.2008 senza fondare la sua pretesa sull'inadempimento del CP_2 fornitore, aveva inoltrato alla una richiesta di “extend or pay” ONtroparte_5 delle controgaranzie, che era stata rifiutata dalla banca
contro
-garante a causa delle misure restrittive che, nel frattempo, la comunità internazionale aveva adottato nei confronti dell' ; 5) le clausole extend or pay erano nulle, in CP_2 quanto attributive del potere unilaterale della parte di estendere l'efficacia della garanzia e comunque le garanzie erano state escusse tardivamente e cioè dopo la scadenza del termine contrattuale di efficacia (14.05.2008) e senza alcuna allegazione in punto di inadempimento al contratto principale;
6) CP_2
pagina 5 di 41 aveva, tuttavia, reiterato le richieste di escussione delle garanzie, cosicché
[...]
nel luglio 2015 gli aveva comunicato l'intenzione di adempiere, una CP_5 volta terminate le misure restrittive verso l' . CP_2
Si era costituita chiedendo l'integrale rigetto delle domande, ONtroparte_5 attesa la validità formale delle richieste di extend or pay di e CP_2 [...] in data 05.05.2008 (a cui essa era tenuta ad adempiere, in quanto CP_7 tempestive e non condizionate dall'allegazione dell'inadempimento dell'ordinante, trattandosi di controgaranzie a prima richiesta e la cui esigibilità era stata solo temporaneamente sospesa, a causa dell'embargo verso l' ) e deducendo CP_2
l'infondatezza della domanda di ripetizione, essendo dovute, a suo dire, le somme addebitate a titolo di commissione per le controgaranzie rilasciate in favore di
Parte_1
Si era costituita in giudizio, anche eccependo, in via preliminare, il CP_2 difetto di giurisdizione italiana in relazione al contratto principale e l'applicabilità della legge iraniana al contratto di controgaranzia tra e CP_2 CP_5 che, sul punto, non prevedeva l'istituto della exceptio doli, nell'ambito delle garanzie autonome. Aveva, altresì, sostenuto la validità formale e la tempestività della propria pretesa di pagamento, in virtù della richiesta del 05.05.2008 di
“extend or pay”, aggiungendo di aver adempiuto alla garanzia nei confronti di
FC, in conseguenza dell'inadempimento contrattuale di e della Parte_1
NC e per questo aveva concluso chiedendo la reiezione delle domande.
A fonte della ritenuta legittimità delle richieste di pagamento di delle CP_2 controgaranzie n. 94797 e n. 94800, con atto di citazione, regolarmente notificato, la società (di seguito solo Parte_1
o anche APPELLANTE) già (di ONtroparte_12 ONtroparte_1
ON seguito solo ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello
[...]
, (di seguito solo (di seguito CP_2 CP_2 ONtroparte_3
pagina 6 di 41 FC o COMMITTENTE) e (di seguito solo ) già ONtroparte_4 CP_6
ONtr (di seguito o ) (tutti di seguito anche ONtroparte_5 CP_5
APPELLATI) proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1. Errata ricostruzione della sentenza di primo grado laddove accerta l'efficacia delle controgaranzie che sono in realtà scadute - errata interpretazione delle richieste svolte da il 5 maggio 2018 - errata interpretazione degli CP_2 effetti della normativa sull'embargo commerciale verso l' e violazione dell'art. CP_2
1218 c.c. e dell'art. 1256 c.c.;
2. Errata interpretazione della exceptio doli e della non necessaria allegazione alla richiesta di “extend or pay” dell'asserito inadempimento di Parte_1
3. Errata ricostruzione della sentenza in relazione all'inadempimento di
[...] al contratto di fornitura concluso con FC - errata ricostruzione del Pt_1 ruolo della società NC - errata interpretazione e applicazione dell'art. 16 del contratto di fornitura.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha contestato, CP_2 perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
Nonostante la sua rituale evocazione in giudizio, FC non si è costituita.
Per contro, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto del primo e CP_6 del secondo motivo di appello e, in caso di accoglimento del terzo motivo ed in via subordinata, per il rigetto della riproposta domanda volta ad ottenere la propria condanna, “… a non esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di Parte_1
pagina 7 di 41 limitatamente ai rapporti dedotti in narrativa”. Ha, inoltre, proposto appello incidentale, affinché in parziale riforma della sentenza impugnata, fosse rigettata ONtr la domanda di volta ad ottenere la propria condanna al riaccredito delle commissioni e spese relative alle controgaranzie rilasciate a favore di
[...] nn. 83340 e 83341, per il periodo successivo alla prima scadenza CP_7 contrattuale, per i seguenti motivi:
a) Nullità della sentenza, per avere il Tribunale accolto la pretesa di NP di ONtr restituzione degli importi addebitati da per commissioni e spese con riferimento alle controgaranzie nn. 83340 e 83341 da essa rilasciate;
ONtr b) Errato accertamento dell'obbligo di di riaccreditare a NP gli importi per commissioni e spese relativi alle controgaranzie nn. 83340 e 83341 rilasciate a favore di (subordinato al primo). CP_7
ON ordinanza depositata il 30.05.2022 la Corte ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
In data 10.10.2024, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
IN VIA PRELIMINARE
ONtr Deve dichiararsi la contumacia della committente in quanto ritualmente citata in giudizio e non costituitasi.
Inoltre, prima di esaminare il gravame è opportuno rammentare che: aveva emesso le seguenti performance guarantee a prima richiesta a CP_2
ONtr favore di pagina 8 di 41 • in data 26.09.2004, la garanzia n. 77485/D1 per l'importo di € 500.000,00, con scadenza il 13.11.2006;
• in data 3.10.2004, la garanzia n. 77484/D1 per l'importo di € 1.890.000,00, con scadenza il 13.11.2007.
A sua volta aveva emesso a favore di CP_7 ONtroparte_10
ON (di seguito solo ) e nell'interesse di
[...] CP_15
• la Good Performance bond guarantee n. 84282083;
• l'Advance payment guarantee n. 84282076.
ONtr ON ON riguardo al rapporto di fornitura tra e aveva a sua volta CP_5 emesso, a favore di CP_2
• una controgaranzia a prima richiesta e irrevocabile n. 94797 per l'importo di
€ 1.890.000,00, con scadenza fissa al 28.11.2007 (doc. 7);
• una controgaranzia a prima richiesta e irrevocabile n. 94800 per l'importo di
€ 500.000,00, con scadenza fissa al 28.11.2007 (doc. 8).
Gli importi di tali controgaranzie erano stati nel dicembre 2004 aumentati rispettivamente ad € 2.890.000,00 ed € 750.000,00 e la scadenza di entrambe le controgaranzie era stata prorogata al 13.05.2008, per espressa affermazione di
NP:
pagina 9 di 41 ONtr aveva, inoltre, rilasciato le controgaranzie n. 83340/3096 per l'importo di €
4.302.500,00 e n. 83341/3096, aventi rispettivamente scadenza il 30.09.2008 e il 30.12.2008, in relazione al contratto di fornitura di sette compressori, stipulato ON il 26.02.2005 tra e (di seguito ), ONtroparte_10 CP_15 assistito anch'esso dalle predette fideiussioni a prima richiesta, rilasciate da
[...] in favore della società iraniana. CP_7
Dal momento che la sentenza impugnata ha inibito a di pagare solo le CP_6 controgaranzie prestate in favore di con riguardo al secondo CP_7
ON contratto concluso da con , mentre ha riconosciuto legittimo il CP_15 pagamento delle controgaranzie prestate a favore della riferite al CP_2
ON primo contratto concluso da con FC, respingendo sul punto, la domanda di ON di accertamento dell'abusività delle richieste di extend or pay (“proroga o paga”) inoltrate da a , con riferimento alle controgaranzie CP_2 CP_5
n. 94797 e n. 94800, l'appello principale è stato proposto solo avverso quest'ultima decisione e per questo notificato solo ai soggetti interessati a quest'ultimo rapporto.
Trattandosi di cause scindibili ex art. 332 c.p.c. non è stata, dunque, disposta l'integrazione del contraddittorio, involgendo la presente causa rapporti plurisoggettivi tra loro scindibili e legati da un nesso di interdipendenza integrante un litisconsorzio facoltativo che consente accertamenti incidentali e validi nei rapporti tra le sole parti coinvolte nel presente giudizio.
Inoltre, per quanto riguarda l'appello incidentale proposto da , poiché esso CP_6
è invece, afferente alle controgaranzie nn. 83340 e 83341 prestate da CF nei confronti di non c'è necessità di integrare il contraddittorio nei CP_7 confronti di , quale parte del contratto di fornitura garantito da CP_15 [...]
non avendo quest'ultima proposto appello incidentale sul punto, essendo CP_7 rimasta contumace ed essendo le controgaranzie in questione del tutto autonome pagina 10 di 41 rispetto al contratto di fornitura, con conseguente scindibilità anche di tali rapporti processuali.
Non occorre, tantomeno, ordinare la notifica dell'appello incidentale alla contumace FC, in quanto estranea al contratto principale di fornitura ed alle predette controgaranzie.
NEL MERITO
Sull'appello principale
L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, con parziale riforma della sentenza impugnata.
Passando quindi, alla disamina dell'avanzato gravame, esso, come detto, riguarda le controgaranzie a prima richiesta e irrevocabili n. 94797 e n. 94800 rilasciate da ON
, nell'interesse di a favore di CP_5 CP_2
Per il resto, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
ONtr Col primo motivo di gravame denuncia l'errata ricostruzione, effettuata dal
Tribunale, laddove ha accertato l'efficacia delle controgaranzie che sarebbero in realtà scadute, nonché l'errata interpretazione delle richieste di extend or pay effettuate da il 05.05.2018, l'errata interpretazione degli effetti della CP_2 normativa sull'embargo commerciale verso l' e, infine, la violazione dell'art. CP_2
1218 c.c. e dell'art. 1256 c.c.
Ciò posto, la Corte osserva quanto segue.
A. I primi due profili relativi all'accertamento dell'efficacia delle controgaranzie a prima richiesta e irrevocabili n. 94797 per l'importo di € 1.890.000,00, con scadenza fissa al 28.11.2007 e n. 94800 per l'importo di € 500.000,00, con scadenza fissa al 28.11.2007, che sarebbero in realtà scadute il 28.11.2007 (ma pagina 11 di 41 sono state prorogate al 13.05.2008) ed all'errata interpretazione delle richieste svolte da il 05.05.2008, sono specificamente volti a confutare la CP_2 parte della sentenza in cui il primo giudice afferma: “Quanto alla eccepita tardività dell'escussione della controgaranzia, per essere stata la stessa escussa dopo la scadenza del termine di efficacia, si osserva, diversamente da quanto ritenuto dal giudice del cautelare, che sono documentate in atti le tempestive richieste delle banche iraniane di estensione temporale della controgaranzia ovvero di pagamento della polizza. Trattasi di richieste da qualificare come di escussione della polizza, in quanto il mancato pagamento avrebbe potuto essere giustificato solo dall'estensione temporale dell'efficacia della controgaranzia, che in concreto non è stata accordata. La richiesta di “extend or pay” di CP_2 del 5.5.2008, in quanto antecedente al termine finale di efficacia della garanzia
(13.5.2008), costituisce pertanto valida e tempestiva escussione della polizza
(doc. 12 NP)”.
L'APPELLANTE deduce, altresì, che alla data del 13.05.2008, come alla data delle richieste di extend or pay del 05.05.2008, le prestazioni richieste da CP_2 fossero impossibili, perché vietate dall'embargo nei confronti dell' , atteso che CP_2 con il Regolamento CE 423/2007 era stato prescritto, espressamente (art. 5), il divieto di fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria e tecnica connessa alle attrezzature e tecnologie che avrebbero potuto contribuire alle attività dell' , dirette all'arricchimento, ritrattamento dell'acqua CP_2 pesante o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari. ON riferimento specifico alla questione garanzie, l'articolo 12 bis del citato Regolamento disponeva espressamente: “Non è concesso alcun indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o diritto coperto da garanzia, in particolare una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, a) alle persone, entità
pagina 12 di 41 o organismi designati elencati negli allegati IV, V e VI;
b) a qualsiasi altra persona, entità o organismo in Iran, governo iraniano compreso;
c) a qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per il tramite o per conto di una di tali persone o entità, in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure imposte dal presente regolamento”.
ONtr Inoltre, sempre a detta di comprese tutte le sue succursali o CP_2 controllate, era stata inserita nella cd. “lista nera” dei soggetti e/o entità iraniane a far data dal 23.06.2008, quale facilitatore delle attività sensibili dell' , di CP_2 talché l'escussione delle controgaranzie sarebbe stata, oltre che tardiva, abusiva, in quanto avvenuta in violazione del D.L. 12 ottobre 2001, n. 369, convertito in legge 14 dicembre 2001 n. 431, secondo cui “sono nulli gli atti compiuti in violazione delle disposizioni recanti il divieto di esportazione di beni e servizi, ovvero recanti il congelamento di capitali e di altre risorse finanziarie, contenute in regolamenti adottati dal ONsiglio dell'Unione europea, anche in attuazione di risoluzioni del ONsiglio di sicurezza delle Nazioni Unite”.
Entrambi i profili di critica sono infondati.
Quanto al primo, occorre accertare se il Tribunale abbia correttamente ritenuto o meno, scaduto il termine di efficacia delle controgaranzie.
Come detto, la controgaranzia a prima richiesta e irrevocabile n. 94797 per l'importo di € 1.890.000,00, poi modificato in € 2.890.000,00, e quella a prima richiesta e irrevocabile n. 94800 per l'importo di € 500.000,00, poi modificato in €
750.000,00, erano state entrambe prorogate nel novembre 2007, dal 28.11.2007 al 13.05.2008 e ciò, per espressa affermazione di e, ONtroparte_5 comunque per come documentato sub doc. 6.
pagina 13 di 41 Pertanto, il profilo di censura relativo all'errata interpretazione delle richieste di
“extend or pay” svolte per l'esattezza da il 05.05.2018 e CP_2
l'11.05.2008, per avere il giudice di prime cure errato nel ritenere valide modalità di escussione delle polizze, in quanto antecedenti al termine finale di efficacia della garanzia (13.05.2008), è infondato.
Infatti, poiché le controgaranzie prestate da erano state prorogate sino CP_5 al 13.05.2008, la richiesta di extend or pay del 05.05.2008, riferita alla controgaranzia n. 94.800 di € 750.000,00 - con cui si chiedeva di prorogarne l'efficacia sino al 13.11.2008 ed in caso contrario di considerare la richiesta come escussione della garanzia - deve ritenersi tempestiva, anche se poi, per via dell'embargo commerciale deliberato dall'Unione Europea verso l' , dal 2008 al CP_2
2016, il pagamento era avvenuto nel 2016.
Lo stesso dicasi per la richiesta di extend or pay in data 11.05.2008, riferita alla controgaranzia n. 94.797 all'epoca di € 1.890.000,00, con cui CP_2 chiedeva di estendere l'efficacia della corrispondente controgaranzia sino al
13.05.2009.
E' pacifico che le chieste proroghe fossero state negate, di talché le richieste de quibus hanno costituito inevitabilmente forme di escussione delle controgaranzie.
Risulta, inoltre, irrilevante il fatto che le successive richieste di extend or pay del
28.10.2008, riferite rispettivamente alla controgaranzia n. 94.797 di €
2.890.000,00, con cui chiedeva di estendere l'efficacia della CP_2 corrispondente controgaranzia sino al 13.05.2009 ed alla controgaranzia n.
94.800 di € 75.000,00, con cui chiedeva di estendere l'efficacia della CP_2 corrispondente controgaranzia sino al 13.05.2009, siano, invece, tardive rispetto al termine di efficacia delle controgaranzie di fatto prorogato solo sino al
13.05.2008.
pagina 14 di 41 A ciò si aggiunga che il factum principis, come di seguito precisato, costituisce circostanza opponibile dalla sola controgarante CRF, per suffragare l'impossibilità di adempiere, ma non incide sulle condizioni contrattuali, ivi compreso il termine di scadenza delle controgaranzie.
B. I profili relativi all'errata interpretazione degli effetti della normativa sull'embargo commerciale verso l' ed alla violazione dell'art. 1218 c.c. e CP_2 dell'art. 1256 c.c. sono specificamente volti a confutare la parte della sentenza in cui il primo giudice afferma: “Per completezza è solo da aggiungere che il factum principis costituito dall'embargo commerciale deliberato dall'Unione Europea verso
l' dal 2008 al 2016 non ha comportato alcun effetto liberatorio per CRF. Si è CP_2 infatti trattato soltanto di temporanea inesigibilità della prestazione. Venuto meno il c.d. embargo verso l' , come correttamente prospettato dalla Banca CR, CP_2
l'obbligazione pattuita “riviveva”, e cioè tornava esigibile”.
A detta di NPI, il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere inesigibile temporaneamente, anziché estinta, la prestazione oggetto delle controgaranzie de quibus, posto che in generale, l'inesigibilità di una prestazione per causa di forza maggiore è “temporanea” nella misura in cui quella prestazione sarebbe ancora dovuta nel momento in cui la causa di forza maggiore viene meno, mentre invece, nella fattispecie, la forza maggiore avrebbe estinto l'obbligazione ai sensi dell'art. 1256 c.c., che prevede una ipotesi estintiva che ricorre quando “in relazione al titolo dell'obbligazione … il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire l'obbligazione”.
Ciò in quanto l'embargo ai danni dell' avrebbe reso, alla scadenza del CP_2
13.05.2008, le prestazioni di impossibili poiché vietate, non esistendo, nel CP_6 nostro ordinamento, un obbligo di rinegoziazione dei contratti divenuti svantaggiosi per taluna delle parti, ancorché in conseguenza di eventi eccezionali e imprevedibili, di talché qualsiasi obbligazione di nei confronti di CP_5 CP_2
pagina 15 di 41 derivante da quelle controgaranzie risulterebbe irrimediabilmente estinta, CP_2
a far data dalla scadenza pattuita del 13.05.2008.
I profili in argomento sono infondati.
In primo luogo, occorrere premettere che “la scadenza della garanzia significa solo che il contenuto della stessa, sotto il profilo della sua estensione temporale, copre tutto quanto è maturato in favore del garantito fino a quella data.
Successivamente alla data di scadenza dell'obbligazione di garanzia, possono solo sussistere termini decadenziali per l'esercizio del diritto garantito nei confronti del garante” ovvero quelli per l'escussione della garanzia (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
4661 del 28/02/2007).
Nella fattispecie, tali termini coincidono, di talché una volta scadute le controgaranzie sarebbe risultato irrimediabilmente venuto meno anche il diritto di di escuterle. Tuttavia, come detto, quest'ultima ha tempestivamente CP_2 escusso le controgaranzie de quibus con le richieste di extend or pay del
05.05.2008 e dell'11.05.2008, nel rispetto del termine di efficacia prorogato al
13.05.2008.
Per contro, per effetto del factum principis deve ritenersi sospeso il termine per ONtr adempiere in capo a posto che l'embargo commerciale deliberato dall'Unione
Europea verso l' dal 2008 al 2016 ha determinato per CRF l'impossibilità CP_2 temporanea di adempiere, mentre, non ha, invece, inciso sul termine di scadenza delle controgaranzie, che una volta scaduto, non avrebbe potuto essere sospeso.
In altri termini, il citato embargo commerciale - quale fatto impeditivo solo temporaneo dell'adempimento delle controgaranzie (essendo stata la predetta banca iraniana, comprese le sue succursali o controllate, inserita, a far data dal
23.06.2008, nella cd. “lista nera” dei soggetti e/o entità iraniane, avendo facilitato le attività sensibili dell' ) – ha determinato, fino alla sua cessazione, CP_2
pagina 16 di 41 soltanto la sospensione del termine per adempiere le prestazioni gravanti su
. CP_6
La sentenza impugnata va, dunque, sul punto confermata.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è, invece, fondata.
Col secondo motivo di gravame l'APPELLANTE denuncia l'errata interpretazione della exceptio doli, per la ritenuta non necessaria allegazione del proprio asserito inadempimento alla richiesta di “extend or pay”, rimarcando sotto tale profilo, che nonostante la natura autonoma delle controgaranzie, il riferimento al proprio inadempimento del contratto di fornitura concluso con la committente iraniana fosse invece, necessario, perché contenuto nella garanzia rilasciata da CP_2 oltre che nel testo delle controgaranzie e per espressa ammissione della
[...] stessa (“se informati da che l'appaltatore ha CP_2 ONtroparte_3 violato le proprie obbligazioni in base al contratto” (cfr. pag. 3 prima memoria
183 c.p.c.).
Avrebbe, dunque, errato il primo giudice nel ritenere irrilevante la mancata allegazione da parte di dell'inadempimento dell'appaltatore nella CP_2 richiesta di “extend or pay”.
Sul punto il Tribunale - dopo aver disatteso l'eccezione di di Parte_1 nullità della clausola “extend or pay”, per essere la stessa conforme agli accordi negoziali intervenuti tra le banche, nonché alla prassi internazionale allora vigente
(Uniform Rules for Demand Guarantees dell'International Chamber of Commerce)
- si è, sul punto, così espresso: Parimenti da disattendere è la doglianza inerente la mancata allegazione ad opera delle negli atti di escussione CP_16
ON della controgaranzia dell'inadempimento di ai contratti principali. Ai sensi delle condizioni contrattuali intercorse, infatti, il controgarantito non aveva l'onere di allegazione dell'inadempimento dell'appaltatore, dovendo esclusivamente
pagina 17 di 41 dichiarare - come avvenuto nel caso in specie - l'escussione della garanzia da ONtr parte del beneficiario (committente) (doc. 2 . Deve quindi concludersi nel senso della valida e tempestiva escussione delle controgaranzie”.
Ciò posto, rileva in primo luogo il Collegio che, anche se nella fattispecie ONtr l'eccezione non è stata sollevata dalla controgarante bensì riproposta da ONtr
la stessa è sorretta da un interesse concreto ed attuale di quest'ultima, ONtr essendo state le controgaranzie prestate da a favore della creditrice ON
proprio nell'interesse di che ha inteso ripetere da i Parte_2 CP_6 costi e le commissioni da questa illegittimamente addebitati in relazione alle medesime controgaranzie.
Spettava, dunque, all'eccipiente NPI dimostrare la natura fraudolenta od abusiva della richiesta di esecuzione della richiesta di escussione delle garanzie, da parte di FC e delle controgaranzie, da parte di tramite la prova liquida CP_2 del proprio esatto adempimento, anche tramite elementi presuntivi negativi, quali il fatto che, da un lato, il creditore garantito FC non avesse preventivamente ON allegato gli specifici obblighi di rimasti inadempiuti e, dall'altro, che neppure vi avesse fatto cenno nelle richieste di escussione delle CP_2 controgaranzie.
Infatti, come afferma la giurisprudenza di legittimità, seppure “l'obbligazione del garante autonomo rimane sempre distinta da quella del debitore principale, essendo finalizzata ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione, configurandosi tra le stesse un mero collegamento negoziale ed un cumulo di prestazioni” (Cass. Sez. 1 -
Sentenza n. 32402 del 11/12/2019 ed in senso conforme Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 8874 del 31/03/2021), comunque spetta a chi intende far valere “l'exceptio doli, dare la prova dell'esatto adempimento del debitore al fine
pagina 18 di 41 di dimostrare la natura fraudolenta o abusiva della richiesta d'immediata escussione della garanzia” (Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 33866 del 04/12/2023).
Tale prova consiste nel far “valere - sussistendone prova liquida ed incontrovertibile - la condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della fattispecie, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento, o comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o ancora contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui” (Cass. Sez. 1 -
Sentenza n. 16345 del 21/06/2018).
L'abusività della richiesta di garanzia ai fini dell'accoglimento dell'"exceptio doli" deve, dunque, risultare "prima facie" ovvero da una prova c.d. liquida, cioè di pronta soluzione.
Infatti, sempre come afferma la Corte regolatrice, “in presenza di un contratto di garanzia cosiddetta autonoma (performance bond), con cui il garante si obbliga ad eseguire la prestazione oggetto della garanzia "a semplice o prima domanda" del creditore, l'obbligo della banca controgarante di non pagare la banca controgarantita, in presenza della prova evidente della pretestuosità dell'escussione della garanzia, attiene non tanto e non solo al rapporto tra banca controgarante e banca controgarantita, ma in primo luogo al rapporto fra fornitore e banca controgarante; pertanto, la domanda di accertamento della sussistenza dei presupposti dell'exceptio doli comporta la cognizione piena del solo rapporto intercorrente tra il mandante e la banca controgarante, salva la necessità per il giudice di conoscere in via incidentale del rapporto causale al fine di valutare la sussistenza della prova evidente dell'exceptio doli, sicchè il giudizio può svolgersi anche soltanto nei confronti
pagina 19 di 41 del fornitore-mandante e della banca controgarante, purchè esso abbia ad oggetto esclusivamente l'accertamento dell'obbligo assunto dalla banca verso il mandante, di adempiere a prima richiesta l'obbligazione nei confronti della banca controgarantita” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3179 del 11/02/2008).
La stessa ICC 458, applicabile alla fattispecie, dispone, all'art. 2 lett. b), che è obbligo del garante quello di pagare la somma o le somme indicate nella garanzia su presentazione di una domanda scritta di pagamento ed altri documenti specificati nella garanzia che risultino conformi prima facie, ai termini della medesima ed, all'art. 2 lett. c), l'obbligo del controgarante di adempiere la propria obbligazione sempre su presentazione di una richiesta scritta di pagamento ed altri documenti specificati nella controgaranzia che risultino conformi prima facie, al tenore di quest'ultima.
Tornando, dunque, all'esame del caso concreto, si osserva che, a norma del contratto di fornitura, a favore di FC avrebbero dovuto essere rilasciate le seguenti garanzie:
Di fatto, poi ha rilasciato nell'interesse di FC le garanzie nn. 77484 CP_2
e 77485, rispettivamente “for the good performance of the undertaking accepted in accordance with the said contract in respect of design, manufacturing, supply and proper performance of turbo compressors with
pagina 20 di 41 accessories,commissioning spare parts and related two years operating spare parts” (ovvero per il buon adempimento dell'impegno assunto in conformità al suddetto contratto relativamente alla progettazione, produzione, fornitura e corretta esecuzione di turbocompressori con accessori, pezzi di ricambio per la messa in servizio e relativi pezzi di ricambio di funzionamento per due anni) fino alla concorrenza di € 1.890.000,00 e “for the good performance of the undertaking accepted in accordance with the above mentioned contract regarding to assure providing of after sales services (ass) by turbo compressors manifacturer” (ovvero per il buon adempimento dell'impegno assunto ai sensi del suddetto contratto relativo all'assicurazione della fornitura dei servizi post vendita
(ass) da parte del produttore di turbocompressori) fino alla concorrenza di €
500.000,00.
ONtr Anche le controgaranzie rilasciate da sono due performance bonds: la n.
94797 per l'importo di € 1.890.000,00, con scadenza fissa al 28.11.2007 (doc. 7)
e la n. 94800 per l'importo di € 500.000,00, con scadenza fissa al 28.11.2007
(doc. 8).
Gli importi garantiti da tali performance bonds, come già evidenziato, sono stati poi così modificati:
pagina 21 di 41 E' appena il caso di osservare che il performance bond è volto a garantire proprio la buona esecuzione del contratto, atteso che, ove l'Appaltatore risulti inadempiente, il Committente si può rivolgere alla banca garante per ottenere il pagamento di una determinata somma di denaro.
Ben avrebbe dovuto, dunque, il giudice di prime cure verificare, in concreto la sussistenza di tali caratteristiche delle due garanzie e segnatamente se vi fosse stata la “good performance” del NP, al fine di accertare se FC avesse escusso, con esito positivo, nei confronti di le garanzie da questa prestate in CP_2 suo favore, proprio sul presupposto dell'inadempimento del fornitore al contratto d'acquisto n. 106-P-PR-POR-0010.
Del resto, come afferma la stessa nella prima memoria ex art. 183 CP_2
ON c.p.c. non si poteva prescindere dall'effettivo inadempimento di in quanto, “il testo della garanzia di 1° grado n. 77485/D1 (quella di “buona esecuzione”: doc.
n. 6) prevede infatti: “We Bank Melli Iran Foreign Guarantees Department hereby guarantee and undertake if it is noticed by that ONtroparte_3 contractor has offended from their liabilities under the contract to pay immediately after receipt of the first written demand to or to the order of
[...]
(…) under any subject or reason ascertained by CP_3 CP_3 without any need for issuance of declaration form or execution of any
[...] action through administrative legal or other authority or proving the neglect untruth or correctness of such demand” [traduzione: “Noi Banca Melli Iran
Dipartimento Garanzie Estere con la presente garantiamo e ci impegniamo – se informati da che l'appaltatore ha violato le ONtroparte_3 proprie obbligazioni in base al contratto – a pagare immediatamente, dopo il ricevimento della prima richiesta scritta, o su ordine, di ONtroparte_3
(…), relativi a qualsiasi tema o ragione accertati da ONtroparte_3 senza bisogno di emettere alcuna dichiarazione, ovvero di adire alcuna autorità
pagina 22 di 41 amministrativa, legale o di altro tipo, ovvero di provare la falsità o la correttezza di tale richiesta”].
Il fatto che ai fini del pagamento delle garanzie non fosse necessaria la prova della falsità o della correttezza della richiesta di escussione non esclude che in presenza di una prova liquida della mancata escussione delle garanzie, CP_2 non avrebbe dovuto pagare, atteso che, nelle richieste di extend or pay del
[...]
05.05.2008 e dell'11.05.2008 non risulta dichiarata l'escussione, da parte di FC, delle garanzie n. 77484 e n. 77485, prestate da in suo favore prima CP_2 del maggio 2008, né ivi si fa cenno alla presenza di vizi e difetti dei macchinari ON forniti da
Solo in data 04.11.2008, infatti, FC, con l'escussione delle garanzie n. 77484 e n. 77485 aveva informato seppure genericamente, del preteso CP_2
ON inadempimento di di talché ben avrebbe dovuto il primo giudice accertare l'abusiva escussione delle controgaranzie in questione, in forza dell'abusiva escussione delle medesime, in presenza della prova liquida della mancata ON escussione delle garanzie e del mancato riferimento all'inadempimento di
A ciò si aggiunga che, nella controgaranzia n. 94800 si legge che “in consideration of your issuing the guarantee as above, we, Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a.,
Firenze, Italy, hold you indemnified and irrevocably undertake to pay you any amount not exceeding euro 500.000 [Euro 750.000], notwithstanding any contestation on our part or any other party, upon receipt of your first written demand by registered letter or authenticated swift/telex message, wherein you state that you have been requested by the beneficiaries to pay under your guarantee the amount you are claiming from us” (ossia che “in considerazione del rilascio della garanzia di cui sopra, noi, Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a.,
Firenze, Italia, vi riteniamo indenni e ci impegniamo irrevocabilmente a corrispondervi qualsiasi importo non superiore a euro 500.000 [Euro 750.000],
pagina 23 di 41 nonostante qualsiasi contestazione da parte nostra o qualsiasi altro soggetto, al ricevimento della tua prima richiesta scritta tramite lettera raccomandata o messaggio swift/telex autenticato, in cui dichiari di essere stato richiesto dai beneficiari di pagare sotto la tua garanzia l'importo che ci richiedi”).
ONtr Infine, la banca italiana si era impegnata a rimborsare quanto la CP_2 stessa avesse pagato a seguito della escussione delle garanzie: “we hereby undertake to reimburse you without delay” e tale obbligo di rimborso sta a significare che le suddette garanzie rilasciate da avrebbero dovuto CP_2 essere effettivamente escusse con esito positivo ovvero con il conseguente pagamento da parte della predetta garante, previa diligente verifica sommaria ON dell'inadempimento del ovvero della carenza di abusività prima facie delle richieste di pagamento di FC.
Per contro, nel maggio 2008, il rimborso in forza delle richieste di “extend or pay” in presenza del diniego di ulteriore proroga delle controgaranzie, non poteva aver luogo, non avendo a tale epoca pagato alcunchè, in difetto di CP_2 dichiarazione e prova della preventiva escussione da parte di FC delle garanzie da essa rilasciate in favore di quest'ultima.
Analoghe considerazioni vanno svolte per l'altra controgaranzia recante lo stesso ONtr impegno di
In conclusione, a giudizio della Corte, l'escussione delle controgaranzie de quibus da parte di risulta prima facie abusiva, ove si consideri che queste CP_2 ultime prevedono il pagamento immediato al realizzarsi di certe condizioni, ossia l'escussione dichiarata (in buona fede) e con esito positivo delle garanzie di primo ON grado con riguardo all'inadempimento di
Le stesse documentate richieste di escussione delle garanzie avanzate da FC il
04.11.2008 erano meramente generiche in punto di inadempimento del fornitore,
pagina 24 di 41 mentre invece, pur supponendo l'avvenuta escussione delle garanzie da parte di
FC, sin dall'epoca della prima escussione del 05.05.2008, avrebbe CP_2 dovuto procedere ad una verifica sommaria della Parte_3
ONtr
, dal momento che avrebbe dovuto “rimborsarle” quanto da essa
[...] diligentemente pagato.
Infatti l'escussione non pretestuosa delle garanzie costituiva il presupposto per il pagamento delle controgaranzie, essendo state le garanzie di CP_2
ON rilasciate su richiesta della società per la buona esecuzione dell'impegno derivante dal contratto in materia di progettazione, fabbricazione, fornitura e adeguata prestazione dei turbocompressori con accessori, messa in servizio ricambi e relativi due anni di ricambio operativo, nonché per il buon adempimento dell'impegno assunto ai sensi del suddetto contratto relativo all'assicurazione della fornitura dei servizi post vendita (ass) da parte del produttore di turbocompressori.
Sul punto, la Corte regolatrice ha avuto modo di precisare che “in presenza di un contratto di garanzia cosiddetta autonoma (performance bond), con cui il garante si obbliga ad eseguire la prestazione oggetto della garanzia "a semplice o prima domanda" del creditore, l'obbligo della banca controgarante di non pagare la banca controgarantita, in presenza della prova evidente della pretestuosità dell'escussione della garanzia, attiene non tanto e non solo al rapporto tra banca controgarante e banca controgarantita, ma in primo luogo al rapporto fra fornitore e banca controgarante;
pertanto, la domanda di accertamento della sussistenza dei presupposti dell'exceptio doli comporta la cognizione piena del solo rapporto intercorrente tra il mandante e la banca controgarante, salva la necessità per il giudice di conoscere in via incidentale del rapporto causale al fine di valutare la sussistenza della prova evidente dell'exceptio doli” (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 3179 del 11/02/2008)
pagina 25 di 41 Inoltre, ai sensi dell'art. 9 delle ICC Uniform Rules for Demand Guarantees 458, applicabili alle garanzie de quibus, ratione temporis, tutti i documenti specificati e presentati in relazione alle garanzie, compresa la domanda, avrebbero dovuto essere esaminati dal garante (e quindi in primis da con ragionevole CP_2 cura per accertare se all'apparenza risultassero conformi ai termini delle garanzie e laddove non lo fossero stati o fossero risultati incoerenti tra loro, avrebbero dovuto essere rifiutati. Proprio in ragione di ciò, il successivo art. 10 delle ICC 458 prevedeva che il garante avrebbe dovuto avere un termine ragionevole per esaminare la richiesta di escussione della garanzia e per decidere se pagare o rifiutare la richiesta, mentre, invece, nella fattispecie, dopo la tardiva escussione delle garanzie da parte di FC, in data 4.11.2008, già la CP_2 mattina del giorno successivo intorno alle 08.00, ha escusso a sua volta e tardivamente le controgaranzie.
Va, quindi, riformata la sentenza impugnata laddove ha respinto la domanda di accertamento dell'abusività delle richieste di extend or pay del 05.05.2008, delle controgaranzie n. 94797 e n. 94800 inoltrate dalla predetta a CP_18
e ciò, anche sulla base delle considerazioni di seguito svolte. CP_5
Inoltre, va condannata a non esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di CP_6
ONtr limitatamente alle controgaranzie n. 94797 e n. 94800, in quanto fraudolentemente escusse.
III. La terza censura alla sentenza impugnata è parimenti fondata.
ON Col terzo motivo di gravame denuncia l'errata ricostruzione della sentenza nel merito del proprio inadempimento al contratto di fornitura concluso con FC,
l'errata ricostruzione del ruolo della società NC ed infine, l'errata interpretazione e applicazione dell'art. 16 dello stesso contratto principale, per avere essa dimostrato, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, che tale contratto principale fosse stato integralmente adempiuto nel 2008
pagina 26 di 41 (come da certificati di rodaggio e messa in marcia sottoscritti da FC tra marzo/dicembre 2007 e dicembre 2008) e che il prezzo pattuito fosse stato integralmente saldato dalla (cfr. doc. 7 primo grado). Parte_2
ONtr Deduce quindi, che, proprio per questo, da un lato, FC non avrebbe fatto valere il proprio inadempimento contrattuale e dall'altro, le richieste di “extend or pay” del 05.05.2008, di non recavano alcuna indicazione della CP_2 mancata estinzione dell'obbligazione in forza del proprio integrale adempimento, né una richiesta di FC di escussione delle garanzie.
Sul punto, il Tribunale ha così argomentato: Al fine di dimostrare la natura ON fraudolenta dell'escussione era onere di fornire la prova liquida, cioè evidente, dell'esatto adempimento della stessa ai contratti stipulati con le società FC e
. In tale evenienza, infatti, l'escussione delle garanzie sarebbe senz'altro CP_15 abusiva. Sul punto è necessario operare una distinzione tra i due contratti stipulati dalla ricorrente rispettivamente con FC e con NICG. In relazione al ON contratto con FC, ha dedotto l'integrale pagamento del corrispettivo pattuito per la fornitura da parte della committente, nonché l'assenza di contestazioni circa la corretta esecuzione dei lavori. In merito alla prima allegazione, si osserva che la circostanza dell'avvenuto pagamento non può costituire prova dell'adempimento, considerando che è prassi nel commercio internazionale che esso avvenga anticipatamente alla fornitura;
ciò è comprovato dal fatto che
l'ultimo bonifico di FC in favore della ricorrente risale all'aprile 2006, mentre i certificati di rodaggio forniti dalla stessa riportano le date Parte_1
2007/2008. È documentale, inoltre, diversamente da quanto allegato dall'attrice,
l'effettiva esistenza di alcune problematiche relative all'esecuzione del contratto.
Dai certificati di rodaggio e messa in funzione di tre dei nove turbocompressori oggetto della fornitura, si evince che in tale sede le parti avevano accertato
l'esistenza di problematiche emerse nelle operazioni preliminari alla messa in
pagina 27 di 41 esercizio dei turbocompressori (cfr doc. 19 allegato memoria n.1 NP e documenti
n. 27 e 28 allegati memoria n.1 FC). In particolare, il certificato del 17.12.2008
è corredato da un lungo elenco - tradotto dall'idioma farsi a quello italiano con perizia giurata - di vizi riscontrati al momento dell'istallazione (cfr doc. 29/1 e
29/2 allegati memoria n.1 FC). Non è dato sapere se tali problematiche siano ON state risolte da Nessuna prova documentale è stata poi fornita circa la corretta installazione degli ulteriori 6 turbocompressori oggetto di fornitura. Tale lacuna probatoria non può essere valutata favorevolmente in questa sede, considerate la qualità delle parti (società di capitali) e l'ingente valore della fornitura (€ 28.900.000,00), ed essendo inverosimile che nessuna documentazione sia stata redatta all'atto della consegna e collaudo delle opere. In proposito è stata fornita esclusivamente una breve dichiarazione scritta di terzi
(di NC del 2015) sull'effettiva consegna e piena soddisfazione della committente (doc. 20 NP). Prova senz'altro insufficiente anche perché NC, ON secondo la stessa prospettazione di è solo la ditta incaricata per l'assistenza tecnica all'impianto. Ciò che è dirimente, ad ogni modo, è che Parte_1 non abbia neanche provato che le difformità accertate in sede di collaudo dei tre turbocompressori per i quali è stato prodotto il certificato di rodaggio siano state successivamente risolte. Né d'altra parte è ammissibile la prova per testi all'uopo dedotta, in quanto palesemente inammissibile per genericità, non essendo diretta
a dimostrare l'avvenuta soluzione dei problemi riscontrati, ma solo che il cliente era soddisfatto della fornitura”.
ONtr ON riguardo a tale passo motivazionale, deduce, in particolare, che:
i) nel certificato datato 3 marzo 2007, secondo la traduzione giurata offerta
(cfr. doc. 28 primo grado ), si legge “prestando attenzione ai 15 CP_3 fogli stampato da menu allegato”. Da nessuna parte si trova scritto di “vizi o malfunzionamenti”. I “15 fogli stampati” non sono stati prodotti e quindi non è
pagina 28 di 41 possibile stabilire né se esistono davvero, né chi li abbia redatti e/o sottoscritti, né cosa contengono. In sostanza quindi le presunzioni avversarie sono prive di qualsiasi valore;
ii) stessa cosa per il certificato del 18 dicembre 2008, in cui la lingua farsi è stata così tradotta “la lista delle carenze è allegata di seguito, il dipartimento di ingegneria ha redatto l'elenco completo” (ancora doc. 28 primo grado CP_3
). Manca però, anche in questo caso, l'allegato di cui si scrive;
[...]
iii) con riferimento al terzo certificato, quello del 17 dicembre 2008, secondo il traduttore incaricato, si troverebbe scritto “è allegato qui di seguito a questi due fogli (item: 35) - è allegato un elenco con la carenze - facendo attenzione alla lista delle carenze il beneficiario”. In questo caso la lista è allegata (cfr. doc. 29/1 di ). Si tratta di quella che comunemente viene chiamata “punch CP_3 list”, un elenco cioè delle “cose da fare” - tra l'altro redatto senza neppure la sottoscrizione di - che non impediscono, come conferma il Parte_1 certificato, la messa in marcia del macchinario.
NPI, infine, pone l'accento sul fatto che il doc. 29/1 di FC sarebbe privo della propria sottoscrizione e, comunque, che la restante documentazione sarebbe rappresentata da missive relative ai soli servizi aggiuntivi, non coperti dalle garanzie bancarie e riferibili ad epoca successiva all'instaurazione dell'embargo
(Reg. UE 423/2007), nonché sul fatto, a suo dire dirimente, che, come previsto e ON pattuito all'art.
4.2. del contratto tra e FC, “la Warranty Bond avrebbe dovuto considerarsi non più operante dopo la lettera di conferma dell'avvenuta messa in marcia dei macchinari (“Said guarantee will be released upon receipt of company's lettera of confirmation of successful establishment of such facilities”) mentre la Guarantee 12 mesi dopo l'avvenuta conferma Parte_3 della messa in marcia di ogni macchinario e, in ogni caso 24 mesi, dopo la loro consegna (“Said guarantee will be release twelve months after receipt of
pagina 29 di 41 company's letter of confirmation of successful commissioning of each station but in any event no later than 24 months from shipment of each station”)”, di talché il rilascio delle garanzie non sarebbe stato, in alcun modo, legato ai servizi aggiuntivi, costituenti, tra l'altro, la minima parte del prezzo contrattuale concordato.
Prosegue il Tribunale affermando “Ancora da disattendere è la allegazione di NP, secondo cui la stessa non sarebbe responsabile di eventuali vizi dei macchinari, per essere stata l'assistenza agli impianti oggetto di cessione parziale del contratto alla ditta NC, con effetto liberatorio nei confronti della cedente. ON L'art. 16 del contratto tra FC e infatti, prevedendo la facoltà per il contraente di incaricare terzi di alcune mansioni tecniche, pone le attività di ON questi ultimi in ogni caso sotto la responsabilità del cedente NC, indicata nella contrattualistica prodotta come “service provider” va quindi considerata alla ON stregua di una subappaltatrice, con conseguente responsabilità di verso il committente anche ipotizzando l'inadempimento di questa”.
Anche tale statuizione, a detta dell'APPELLANTE, sarebbe errata, non essendosi trattato di un subappalto, ma di una vera e propria cessione parziale del contratto, che fuoriesce dall'ambito di applicazione dell'art. 16 del contratto di fornitura e che, quindi, impone di escludere qualsiasi propria responsabilità, atteso che non esisterebbe altra traccia di contestazioni, formali o informali, precedenti o successive da parte FC, mentre invece esisterebbe una dichiarazione della NC, che, nel settembre 2015 (cfr. proprio doc. 20) aveva scritto: “tutti i 9 turbocompressori del progetto RA & RG Gas
Compressor Stations, forniti da a fronte dell'ordine 106-P-PR-POR- Parte_1
0010 in data 12 maggio 2004, sono stati avviati e consegnati con soddisfazione del cliente AK DA RI & ONstruction Co. Non sussistono ad oggi contenziosi e/o pendenze irrisolte”.
pagina 30 di 41 ON Per contro, a detta di nel novembre 2007, FC aveva scritto a CP_2
- lamentando lunghi ritardi nella fornitura dei componenti che (i) erano stati ON danneggiati, da tecnici incaricati da durante le operazioni di messa in esercizio dei compressori installati oppure (ii) erano arrivati in sito già danneggiati o, addirittura, (iii) non erano mai stati consegnati (cfr. e-mail dell'11.11.2007 prodotta sub pag. 3 del doc. 11 di “… Long delay in supplying parts CP_2 damaged during commissioning by your own responsibilities, or parts that were discovered to be damaged on delivery, also there are items that have not been delivered from the beginning”);
- lamentando la perdita di tempo per la sostituzione di tecnici perché presenti in loco da lungo tempo (“cfr. e-mail dell'11.11.2007 prodotta sub pag. 3 del doc. 11 di “… Wasted time for replacement of technicians because of their CP_2 long stay at site”);
- contestando che il ritardo accumulato nel completamento dell'esecuzione delle ON prestazioni a carico di aveva già causato, alla stessa FC e al cliente finale, un consistente danno (cfr. e-mail dell'11.11.2007 prodotta sub pag. 3 del doc. 11 di
“… please note that due to such long delay in completion of the job up CP_2 to now there was losses more than 1's of milions Euros for us and the end user”, cioè “Vi preghiamo di notare che a causa di questo lungo ritardo nel completamento del lavoro fino ad ora ci sono state perdite di oltre 1 milione di euro per noi e per l'utente finale”);
ON
- precisando di aspettarsi che consegnasse tutti i componenti mancanti entro due settimane e di vedere arrivare, nello stesso termine, i tecnici di NC per completare la messa in esercizio dell'intera commessa (cfr. e-mail dell'11.11.2007 prodotta sub pag. 3 del doc. 11 di “… Therefore we expect you to CP_2 have all the attached shortage items delivered to site within 2 week, while having your technicians of EN at site in the same period to complete the
pagina 31 di 41 commissioning of the whole jobs”; cioè “Pertanto ci aspettiamo che tutti gli articoli mancanti vengano consegnati in loco entro 2 settimane e che i vostri tecnici NC siano presenti in loco nello stesso periodo per completare la messa in servizio dell'intero impianto”).
Ciò posto, richiamate le considerazioni svolte in ordine al motivo che precede circa il contenuto dell'exceptio doli, ritiene il Collegio che tale eccezione sia fondata, ove si consideri che la documentazione offerta da FC nel primo grado del giudizio ed in questa sede richiamata e/o riprodotta, pur confermando l'esistenza di vizi e difetti, risulta sul punto in parte generica e, comunque, incompleta.
In particolare, il doc. 11 di corrispondente al doc. 9/1-2-3-4-5 di CP_2
FC prodotto da questa in primo grado, attesta l'esistenza di denunce di FC per vizi e difetti, meramente generiche ed a partire dal luglio 2008 e sino al 9 febbraio 2010 e cioè dopo l'escussione delle controgaranzie in data 05.05.2008 e ON dopo la stipula del contratto del 13.05.2005 tra e NC, per quanto riguarda i servizi aggiuntivi di supervisione e di assistenza da eseguire in loco.
Peraltro, tra tali documenti, la lettera del settembre 2009 è riferita a prodotti non forniti a FC, mentre in quella del 21.07.2008, indirizzata a NC, si legge sostanzialmente che per la responsabilità di quest'ultima, per le attività di servizio ON per conto di ai sensi di contratto, FC avrebbe fatto nuovamente riferimento alla lettera del 05.01.2008 alla (in cui NC si annunciava quale impresa CP_15
ON tenuta al supporto tecnico e fornitore di ricambi di che con contratto del
13.05.2005 le aveva affidato le attività del servizio previsto dall'articolo 16) chiedendole lumi in ordine al piano del fornitore, per localizzare il servizio sul campo in , per soddisfare le richieste dei clienti per contenuti locali e per CP_2 migliorare la reattività generale.
ON riferimento al suddetto contratto di servizi aggiuntivi, l'art. 16 del contratto pagina 32 di 41 tra NP e FC, rubricato “Supervision to site erection & commissioning activities”, ha il seguente tenore:
In sostanza, in esso è previsto: “A tal fine, l'appaltatore sta attualmente portando avanti un piano per localizzare le attività di servizio sul campo in per CP_2 soddisfare le richieste dei propri clienti per contenuti locali e migliorare la reattività complessiva, in particolare rispetto alla supervisione della costruzione e dell'avviamento di nuove unità, ma anche in termini di assistenza tecnica alla propria flotta installata. Sul campo, tutte le attività di supervisione saranno svolte da "fornitori di servizi" con una presenza locale.
Il quadro giuridico della collaborazione tra il ONtraente e il suo “servizio fornitori” possono cambiare di volta in volta:
(i) cessione di parte della fornitura
(ii) ordini separati per la fornitura di attrezzature e la prestazione di servizi
(iii) contratto gestito dall'Appaltatore parzialmente per conto del “prestatore del servizio”.
In tutti i casi i "fornitori di servizi" saranno qualificati dall'Appaltatore in base alla qualità, procedura che garantisce il rispetto degli standard di qualità del
ONtraente. ln tutti i casi, e indipendentemente dal quadro giuridico selezionato,
pagina 33 di 41 tutti i servizi forniti dai “prestatori di servizi” rimarranno sotto la responsabilità finale dell'Appaltatore”.
Appare evidente che le contestazioni mosse da FC nella mail 11.11.2007, oltre che generiche, fossero finalizzate, più che altro, a conoscere la localizzazione del servizio fornito da NC in , in conformità alla sopra citata clausola CP_2 contrattuale.
Inoltre, all'epoca della escussione delle garanzie e delle controgaranzie i macchinari forniti non erano stati ancora collaudati, risalendo il certificato che attestava che i macchinari fossero pronti per la messa in esercizio al 17.12.2008:
Le garanzie e le controgaranzie sono state quindi escusse senza attendere il collaudo, al solo fine di non incorrere nel rispetto termine di scadenza.
A ciò si aggiunga che, mentre tale certificato risulta asseverato relativamente alla prima pagina contenente l'attestazione sopra riportata della ultimazione del periodo di rodaggio e che la/le macchina/e fosse/ro pronta/e per l'uso, il doc. 29– ONtr 2, prodotto in prime cure da contiene, invece, una traduzione non asseverata della seconda e terza pagina del medesimo certificato, presenti in lingua originale nel doc. 29-1 ed aventi ad oggetto, il preteso “resoconto del verbale fatto dopo
l'effettuazione di un test di 72 ore riguardante la lista dei difetti dell'unità D”.
pagina 34 di 41 Non è dato, quindi, ritenere inequivocabilmente che i vizi ivi indicati fossero esattamente quelli delle pagine tradotte.
Per contro, l'attestazione (certificato di rodaggio) contenuta nella prima pagina del certificato de quo equivale, senza dubbio, ad una “letter of confirmation”, che consente di ritenere che le garanzie in questione avessero perso efficacia, secondo quanto previsto all'art. 4.2 - già richiamato e di seguito di nuovo riportato - del contratto principale (Said guarantee will be released upon receipt of company's letter of confirmation of successful establishment of such facilities):
ONtr Neppure va sottaciuto che ha prodotto in giudizio le contabili dei pagamenti per il complessivo importo di circa € 28 ML, corrispondente al valore del contratto di fornitura concluso con la società , eseguiti da quest'ultima sino CP_19 all'aprile del 2006.
Tali documenti, anche se risalenti, per prassi internazionale, ad epoca antecedente all'ultimo certificato di rodaggio del 17.12.2008 ed alle suddette denunce dei vizi, effettuate da FC, a partire dal settembre 2009 sino al febbraio ON 2010, sono comunque successivi alla stipula del contratto del 13.05.2005 tra e
NC per quanto riguarda i servizi aggiuntivi (post-vendita) e di assistenza da eseguire in loco ed alla completa pacifica esecuzione del contratto principale pagina 35 di 41 avvenuta nel 2005.
ONtr Neppure risulta giudizialmente effettuata da FC nei confronti di alcuna richiesta di ripetizione di somme non dovute.
Pertanto, anche se non è dato ritenere, come auspica l'APPELLANTE, che il contratto tra essa e NC fosse una cessione parziale del contratto principale - per il fatto che, da un lato, la cessione del contratto, anche se parziale, esige comunque il consenso di tutte le parti, quale contratto trilaterale e dall'altro, le parti del contratto principale avessero previsto, all'art. 16 sopra riportato, che la responsabilità dell'operato di NC avrebbe dovuto ricadere in ogni caso, in capo alla APPELLANTE (contractor) - non vi è prova evidente dei pretesi vizi e ON dell'inadempimento di
Infine, non va altresì, sottaciuto, con riguardo alla garanzia relativa ai servizi post vendita, che nella dichiarazione resa da NC, nel settembre 2015 (cfr. doc. 20) risulta che: “tutti i 9 turbocompressori del progetto RA & RG Gas
Compressor Stations, forniti da a fronte dell'ordine 106-P-PR-POR- Parte_1
0010 in data 12 maggio 2004, sono stati avviati e consegnati con soddisfazione del cliente AK DA RI & ONstruction Co. Non sussistono ad oggi contenziosi e/o pendenze irrisolte”.
Del resto, era onere di fornire la prova contraria alla eccepita e CP_6 documentata e quindi provata, abusiva escussione delle controgaranzie da parte di proprio per il fatto che non risulta che quest'ultima avesse CP_2 effettivamente pagato FC, per garantire il funzionamento dei macchinari forniti ON da a fronte del preteso inadempimento di quest'ultima.
In conclusione, anche alla stregua delle considerazioni sopra svolte, deve accertarsi, in riforma della impugnata sentenza, l'abusività delle richieste di extend or pay delle controgaranzie n. 94797 e n. 94800 inoltrate da CP_2
pagina 36 di 41 ONtr a (ora ) e condannarsi quest'ultima a non esercitare il diritto di rivalsa CP_6
ONtr nei confronti di limitatamente delle controgaranzie n. 94797 e n. 94800, in quanto fraudolentemente escusse.
Sull'appello incidentale
L'appello incidentale riguarda le controgaranzie a prima richiesta e irrevocabili nn. ON 83340 e 83341 rilasciate da nell'interesse di a favore di CP_5
[...]
CP_7
ha affidato il gravame ai seguenti motivi: CP_6
a) nullità della sentenza per avere il Tribunale accolto la pretesa di NP di ONtr restituzione degli importi addebitati da per commissioni e spese con riferimento alle controgaranzie nn. 83340 e 83341 da essa rilasciate a favore di
CP_7
ONtr b) errato accertamento dell'obbligo di di riaccreditare a NP gli importi per commissioni e spese relativi alle controgaranzie nn. 83340 e 83341 rilasciate a favore di (subordinato al primo). CP_7
ON Al riguardo il Tribunale, dopo aver respinto la domanda di di accertamento dell'abusività delle controgaranzie sopra indicate, si è così espresso: “A diversa conclusione si giunge circa le controgaranzie prestate a La CP_7 evidente abusività dell'escussione e proroga delle controgaranzie rende illegittimi gli addebiti a tale titolo effettuati per il periodo successivo alla prima scadenza. La ON dovrà pertanto riaccreditare a gli importi a tale titolo addebitati”. CP_5
Tale decisum è conseguenziale all'avvenuto accertamento dell'abusività delle richieste di extend or pay delle controgaranzie n. 83340 e n. 83341 inoltrate da a (già ). CP_7 ONtroparte_4 ONtroparte_5
Ciò posto, il motivo sub a) si incentra sulla pretesa nullità della pronuncia ONtr impugnata per l'asserita illegittima modifica, da parte di delle proprie pagina 37 di 41 domande, in sede di precisazione delle conclusioni. In particolare, a detta di ON
, con il ricorso ex art. 702bis c.p.c., avrebbe chiesto la condanna CP_6 dell'allora CRF alla restituzione degli importi addebitati a titolo di commissioni e spese, solo per il caso di accertamento della scadenza/inefficacia delle controgaranzie e non anche per il caso di abusiva escussione delle stesse controgaranzie, da parte delle banche iraniane, nonostante l'adempimento delle ON obbligazioni principali da parte di di talché il Tribunale avrebbe dovuto respingere la domanda di restituzione, formulata a tale titolo dalla ricorrente solo in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto domanda nuova, sulla quale essa non aveva accettato il contraddittorio.
La censura non coglie nel segno, atteso che nella narrativa del ricorso introduttivo ON del giudizio di primo grado e nelle relative conclusioni, ha fatto valere l'accertamento sia della abusività e natura fraudolenta delle escussioni delle controgaranzie, sia della loro scadenza e inefficacia.
Del resto, costituisce domanda nuova quella relativa ad un diritto cd. eterodeterminato, allorquando i fatti storici allegati in primo grado a sostegno dell'azione vengano sostituiti o integrati da fatti nuovi e diversi, di talché la modificazione della domanda è ammissibile ove la stessa, una volta modificata, relativamente ad uno o entrambi gli elementi oggettivi della medesima (petitum e causa petendi), risulti comunque connessa – come nella fattispecie alla luce delle allegazioni contenute nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. - alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
Il motivo sub b), subordinato a quello sub a), si incentra sulla pretesa inopponibilità ad , della “evidente abusività dell'escussione e proroga delle CP_6 controgaranzie”, essendo stata essa del tutto estranea ai rapporti intrattenuti da ON con e da con ed avendo continuato a mantenere CP_15 CP_15 CP_7 aperte a favore dell'APPELLANTE, anche le linee di credito di firma erogate con le pagina 38 di 41 due controgaranzie in questione, in difetto di propria liberazione da parte di
[...]
o di una sentenza definitiva che potesse produrre effetti equivalenti. CP_7
ONtr Il giudice di prime cure avrebbe, dunque, errato nell'accertare l'obbligo di di ON riaccreditare a gli importi per commissioni e spese relativi alle controgaranzie nn. 83340 e 83341 rilasciate a favore di CP_7
Il motivo è infondato, in quanto il pagamento delle suddette commissioni non attiene solo al rapporto tra banche ma riguarda oneri accessori alle prestazioni ONtr gravanti su la quale per prima avrebbe dovuto verificare l'abusiva escussione delle controgaranzie n. 83340 e n. 83341 inoltratele da CP_7 sul cui accertamento deve ritenersi formato il giudicato interno in difetto di una specifica impugnazione sul punto.
Il Tribunale ha, infatti, espressamente accertato “l'abusività delle richieste di extend or pay delle garanzie n. 83340 e n. 83341 inoltrate da a CP_7
(già ” e le censure incidentali qui ONtroparte_4 ONtroparte_5 esaminate non sono direttamente attinenti a tale decisum.
L'appello incidentale va, dunque, respinto, con integrale conferma sul punto della pronuncia impugnata.
Sulle spese processuali
In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede in parte vittoriosa l'APPELLANTE) le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio devono compensate per 1/3 ed essere poste per la residua parte a carico delle APPELLATE, in solido tra loro, nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
pagina 39 di 41 Infatti, “in tema di spese giudiziali, al fine della condanna in solido di più soccombenti alle spese del giudizio ai sensi dell'art. 97 c.p.c., il requisito dell'interesse comune non postula la loro qualità di parti in un rapporto sostanziale indivisibile o solidale, potendo anche discendere da una mera convergenza di atteggiamenti difensivi, rispetto alle questioni dibattute in causa, ovvero da identità di interesse personale, con riguardo al provvedimento richiesto al giudice” (Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 9876 del 20/04/2018) e nella fattispecie risulta connotata da un interesse comune la posizione di ciascuna delle
APPELLATE.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da GIÀ nei Parte_1 ONtroparte_1 confronti di . e ONtroparte_2 ONtroparte_3 ONtroparte_4
(già e sull'appello incidentale di quest'ultima,
[...] ONtroparte_5 avverso la sentenza n. 503/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il
22.02.2022 disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. ACCOGLIE in parte l'appello principale e per l'effetto in parziale riforma della sentenza impugnata:
• ACCERTA l'abusività delle richieste da parte di , di ONtroparte_2 extend or pay del 05.05.2008, delle controgaranzie n. 94797 e n. 94800 rilasciata da;
ONtroparte_5
• NN (già ) a non ONtroparte_4 ONtroparte_5 esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di Parte_1
limitatamente delle controgaranzie n. 94797 e n. 94800 fraudolentemente
[...] escusse;
pagina 40 di 41 2. RESPINGE l'appello incidentale;
3. DICHIARA le spese dei due gradi del giudizio compensate per 1/3 e
NN le predette appellate, in solido tra loro, alla rifusione in favore di della residua parte delle stesse spese, Parte_1 che si liquidano per l'intero in complessivi € 47.704,00 (29.193,00 + 18.511,00) per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cap come per legge;
4. DA' atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 115/2002 in capo all'appellante incidentale.
Firenze, camera di consiglio del 30.01.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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