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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 22/12/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1685/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, TA ST, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1685 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 9.12.2025 e vertente
T R A
in persona del sindaco p.t., C.F.: , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Freno
Parte opponente
E
in persona del legale rappresentante p.t., P. IVA: , Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Bagatti
Parte opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per la rimessione della causa in decisione del 9.12.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione parte opponente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 502/2023, emesso dall'intestato Tribunale in seno al giudizio avente r.g.n.
1174/2023, con cui era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 58.473,08, a titolo di corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica eseguita dall'opposta; degli interessi;
delle spese della procedura monitoria.
pagina 1 di 8 A sostegno dell'opposizione l'opponente ha eccepito, in via pregiudiziale, l'incompetenza per territorio del Giudice adito, individuando come competente il Tribunale di Palmi in applicazione degli artt. 19 e 20 c.p.c.; nel merito, l'infondatezza della pretesa, in quanto non sarebbero provati i consumi posti a fondamento della fattura, trattandosi di consumi non effettivi e, in ogni caso, risalenti rispetto al periodo di emissione della fattura a saldo;
sempre nel merito, l'avvenuto pagamento delle avverse spettanze.
La parte ha, quindi, concluso chiedendo di dichiarare, in via pregiudiziale,
l'incompetenza del Tribunale di Spoleto a favore del Tribunale di Palmi;
di revocare, nel merito, il decreto ingiuntivo opposto con rigetto della domanda avversaria;
in estremo subordine, di accoglierla nei limiti del giusto e del provato.
Radicatosi il contraddittorio, l'opposta ha eccepito di aver correttamente radicato la competenza in forza del contratto di somministrazione, con cui sarebbe stato pattiziamente individuato il Tribunale di Spoleto come foro esclusivo;
di aver pienamente provato la propria pretesa creditoria con la produzione in giudizio del contratto di somministrazione,
della fattura non pagata dall'opponente, della diffida ad adempiere;
che la fattura controversa sarebbe riferita ai dati di consumo corrispondenti alle rilevazioni fornite del Distributore del servizio -Società E-Distribuzione S.p.a.-.
Per i suesposti motivi ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di concedere, in via preliminare, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e di accertare, nel merito, l'infondatezza della domanda avversaria;
di rigettare, per l'effetto, l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 502/2023; in ogni caso, di condannare l'opponente al pagamento della somma ingiunta, ovvero al pagamento della diversa somma accertata nel corso del giudizio.
Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto all'udienza del
23.1.2024, la causa è stata istruita mediante le allegazioni e i documenti prodotti dalle parti ed
è stata trattenuta in decisione all'udienza del 9.12.2025.
*****
pagina 2 di 8 1. In primo luogo viene disattesa la richiesta dell'opponente di rinvio dell'udienza di rimessione della causa in decisione ai fini della concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
Non si ravvisa, infatti, il lamentato vulnus alla facoltà difensiva dell'opponente, atteso che il precedente istruttore, nel fissare l'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.,
aveva concesso termine per il deposito di sintetiche note scritte, da intendersi come memorie conclusive, tant'è che l'opponente ha depositato note conclusive di quattro pagine in data
11.6.2024.
Non è, d'altra parte, ravvisabile l'esigenza per l'opponente di replica alle difese della controparte, posto che l'opposta non ha depositato alcun atto dopo il deposito delle suddette note conclusive da parte dell'opponente.
2. L'eccezione di incompetenza territoriale proposta dall'opponente con riferimento al foro di Spoleto e con indicazione del Tribunale di Palmi quale foro competente ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c. è infondata e non merita accoglimento.
Va premesso in diritto che gli artt. 28 e 29 c.p.c. prevedono un'eccezione di carattere generale al principio della inderogabilità della competenza sancito all'art. 6 c.p.c., stabilendo che la competenza per territorio possa essere derogata per accordo delle parti, tranne nei casi di inderogabilità espressamente indicati dalla legge.
Pertanto, le parti, con accordo stipulato prima del processo, possono stabilire che, nel caso in cui sorgano delle controversie in ordine ad un determinato rapporto, la lite sia decisa da un
Giudice diverso da quello territorialmente competente secondo le regole ordinarie.
Il comma 2 dell'art. 29 c.p.c. precisa, poi, che l'accordo sulla competenza territoriale non attribuisce al Giudice designato competenza esclusiva, laddove ciò non sia espressamente stabilito;
come a dire che la volontà delle parti in questo senso debba emergere inequivocabilmente dalla clausola contrattuale.
Sul punto, la Cassazione ha in più occasioni chiarito come l'espressione inserita in una clausola contrattuale recante la formula “per qualsiasi controversia” sia inidonea a identificare un foro esclusivo, perché diretta soltanto ad individuare l'ambito oggettivo di applicabilità
pagina 3 di 8 del foro convenzionale e ritenendo, invece, necessario che l'esclusività del foro competente risulti espressamente dalla clausola convenzionale (Con le sentenze Sez. 3, ord. 5 giugno 2009
n. 13033 e Cass. Sez. 3, ord. 9 agosto 2007 n. 17449). E invero, secondo la dominante giurisprudenza di legittimità “la designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se
coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, non attribuisce a tale foro carattere di esclusività in
difetto di pattuizione espressa in tal senso, pattuizione che, pur non dovendo rivestire formule
sacramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, dovendo
per converso scaturire da una non equivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti ad
escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge” (Cass. Sez. 3, 18 maggio 2005 n. 10376
che si esprime sulla linea di Cass. Sez. 1, 15 febbraio 2001 n. 2214, Cass. Sez. 2, 15 maggio 1998
n. 4907 e Cass. Sez. 1, 27 marzo 1997 n. 2723; Cass. Sez. 6-2, ord. 4 settembre 2014 n. 18707).
Nel caso di specie nel fronte della Proposta di contratto per la fornitura di energia elettrica (All. 1, fascicolo monitorio), cui parte opponente ha aderito in data 24.10.2017 con apposita sottoscrizione (All. 2, fascicolo monitorio), si legge: “Le parti espressamente pattuiscono
come Foro competente in via esclusiva a decidere su ogni controversia dovesse insorgere tra il cliente e
in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto quello del Tribunale Controparte_1
di Spoleto, salvo per i clienti domestici per i quali si applicano le disposizioni di legge”; le parti hanno,
quindi, indicato un Giudice diverso da quello territorialmente competente quale foro
“esclusivo”, nel senso sopra indicato, per ogni controversia in ordine interpretazione/esecuzione del suddetto contratto (All. 1, fascicolo monitorio).
Ciò ricordato, nel caso di specie, la deroga alla competenza per territorio operata dall'accordo delle parti è validamente effettuata, in quanto la controversia oggetto del presente giudizio non rientra nell'ambito delle eccezioni contemplate dall'art. 28 (cause previste nei nn. 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 70, per i casi di esecuzione forzata, di opposizione alla stessa, di procedimenti cautelari e possessori, di procedimenti in camera di consiglio e per ogni altro caso in cui l'inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge); la deroga si riferisce ad uno o più affari determinati, ovvero alle controversie nascenti dal contratto medesimo;
la clausola, contenuta in una proposta di contratto predisposta dall'opposta,
pagina 4 di 8 risulta specificatamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1341, c. 2, c.c., in quanto al di sotto della stessa si rinviene la puntuale sottoscrizione dell'opponente, che, contrariamente a quanto al riguardo argomentato dall'opponente, non può ritenersi riferita al modulo nel suo complesso, essendo tale sottoscrizione seguita da altra sottoscrizione riferita alle condizioni contrattuali (doc. n. 1, all. ricorso monitorio).
Accertata dunque la validità della deroga convenzionale alla competenza per territorio, il
Tribunale ritiene che attraverso tale clausola le parti abbiano chiaramente indicato il foro di
Spoleto quale “foro convenzionale” ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 28 e 29 c.p.c., con ciò escludendo specificatamente la competenza di fori alternativi ex artt. 18, 19 e 20 c.p.c., ragione per cui l'eccezione di parte opponente è infondata e non merita accoglimento.
3. Parimenti infondata risulta l'eccezione di parte opponente relativa alla presunta infondatezza del diritto di credito azionato dall'opposta in sede monitoria.
In punto di diritto, si premette che secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (così
per tutte, da ultimo Cass. n. 15659/2011 per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una
obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno,
ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo
termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della
controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui
pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”; cfr. Cass. n.3373/2010; Cass. n.9351/2007; Cass.
n.1743/2007; Cass. n.20073/2004).
3.1. Sulla scorta dei suesposti principi, nel caso di specie, non è dato dubitare dell'assolvimento, da parte dell'opposta, all'onere probatorio su di sé gravante in qualità di creditore.
pagina 5 di 8 E infatti, seppur è vero che la fattura, stante la sua formazione unilaterale, può
rappresentare solo un mero indizio della stipulazione del contratto e dell'esecuzione della prestazione indicata, l'opposta già nella fase monitoria ha debitamente allegato la Proposta di contratto per la fornitura di energia elettrica sottoscritta dall'opponente (All. 1 - 2, fascicolo monitorio); la diffida ad adempiere del 26.1.2023 cui sono allegate le fatture riferite al contratto di somministrazione emesse a partire dal 13.11.2017, a riprova di una corretta esecuzione del contratto fino all'emissione della fattura oggetto del giudizio del 18.5.2022
(All. 10, fascicolo monitorio); la fattura che l'opposta ha posto a fondamento del decreto ingiuntivo (All. 3, fascicolo monitorio).
Di contro, per contrastare l'avversa domanda di pagamento, l'opponente non ha dimostrato il proprio adempimento all'obbligazione di pagamento del corrispettivo e non ha contestato la somministrazione di energia in proprio favore.
L'eccezione sul mancato assolvimento dell'onere probatorio dall'opponente è, dunque,
infondata.
3.2 L'opponente si è, poi, doluta della correttezza dei corrispettivi pretesi, per difetto del dettaglio relativo alle letture dei consumi, che dovrebbe consentire di verificare la quantità di energia fornita e la correttezza dei corrispettivi fatturati.
In realtà l'opposta ha fornito i file che consentono la ricostruzione dei consumi in contestazione e ha riportato puntualmente i relativi dati anche negli atti difensivi (cfr. doc. all.
comparsa di costituzione e risposta); l'opponente non ha, tuttavia, provato o, semplicemente,
allegato alcun elemento concreto da cui desumere che sarebbe errata la ricostruzione,
documentata dall'opposta, dei conteggi effettuati dal Distributore Società E-Distribuzione
S.p.a
Tali circostanze, unite all'assoluta genericità delle contestazioni, sono sufficienti a ritenere la correttezza dei consumi e dei corrispettivi fatturati e, quindi, la prova del quantum debeatur
del credito, aderendo il Tribunale ai principi espressi in materia dalla giurisprudenza di merito secondo cui:
pagina 6 di 8 - in tema di contratti di somministrazione di energia elettrica, la comunicazione dei consumi deve essere oggetto di specifica contestazione da parte dell'utente, il quale può far valere elementi idonei ad inficiare l'attendibilità delle misure comunicate dal distributore (ad esempio perché recanti dati tra loro obiettivamente incoerenti, o incoerenti con altri elementi da cui derivi l'obiettiva inattendibilità dei dati di misura registrati dal distributore). In
assenza, dette misure debbono reputarsi sufficienti a fondare la corrispondenza al dato reale dei consumi esposti in fattura (Tribunale Milano sez. XI, 06/07/2021, n. 5934);
- le bollette forniscono la prova dei consumi esposti, che ai sensi dell'art. 2697 c.c. è onere del creditore (ossia del gestore della somministrazione) provare, insieme al quantitativo di energia fornita;
ciò a meno che l'utente non contesti i consumi addebitatigli, nel qual caso il somministrante deve dimostrare la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato esposto nella fattura, mentre l'utente può superare la presunzione di veridicità della contabilizzazione dimostrando la reale quantità del consumo. Il debitore convenuto, a fonte della indicazione della controparte di specifici dati relativi ai consumi, non può limitarsi ad una contestazione meramente generica (Tribunale Cosenza sez. I, 10/02/2022, n. 231).
I principi ora richiamati conducono, in definitiva, a escludere che le contestazioni sollevate dall'opponente siano meritevoli di accoglimento, essendosi la parte limitata ad una allegazione di generica incomprensibilità dei dati ex adverso forniti, senza dimostrare quali siano stati i consumi reali ovvero in che termini la ricostruzione delle misure – ex adverso
eseguita tramite la verificata corrispondenza tra i consumi rilevati dal Distributore Società E-
Distribuzione S.p.a e quelli riportati nelle fatture (cfr. doc. citata) – sarebbe errata.
3.3. Da ultimo, così da fugare ogni ulteriore profilo di illegittimità delle somme dovute,
deve rilevarsi come non trovino riscontro le argomentazioni di parte opponente per cui la fattura oggetto del giudizio, costituendo il conguaglio di prestazioni risalenti a un lasso temporale compreso tra il 1.1.2018 e il 30.9.2019, si sostanzierebbe in una richiesta di pagamento tardiva.
Al riguardo viene osservato che tale generica allegazione non introduce una specifica eccezione di prescrizione.
pagina 7 di 8 4. Le motivazioni esposte conducono al rigetto dell'opposizione.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenuto conto del valore della causa, della semplicità della controversia e del mancato svolgimento, da parte dell'opposta, di attività
relativa alla fase decisionale.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge l'opposizione;
2) condanna, per l'effetto, l'opponente, in persona del sindaco p.t., al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, che liquida in € 4.925,00 per compensi, oltre a i.v.a.,
c.p.a. e spese generali del 15%.
Così deciso in Spoleto, il 22.12.2025
Il Giudice
TA ST
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, TA ST, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1685 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 9.12.2025 e vertente
T R A
in persona del sindaco p.t., C.F.: , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Freno
Parte opponente
E
in persona del legale rappresentante p.t., P. IVA: , Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Bagatti
Parte opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per la rimessione della causa in decisione del 9.12.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione parte opponente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 502/2023, emesso dall'intestato Tribunale in seno al giudizio avente r.g.n.
1174/2023, con cui era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 58.473,08, a titolo di corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica eseguita dall'opposta; degli interessi;
delle spese della procedura monitoria.
pagina 1 di 8 A sostegno dell'opposizione l'opponente ha eccepito, in via pregiudiziale, l'incompetenza per territorio del Giudice adito, individuando come competente il Tribunale di Palmi in applicazione degli artt. 19 e 20 c.p.c.; nel merito, l'infondatezza della pretesa, in quanto non sarebbero provati i consumi posti a fondamento della fattura, trattandosi di consumi non effettivi e, in ogni caso, risalenti rispetto al periodo di emissione della fattura a saldo;
sempre nel merito, l'avvenuto pagamento delle avverse spettanze.
La parte ha, quindi, concluso chiedendo di dichiarare, in via pregiudiziale,
l'incompetenza del Tribunale di Spoleto a favore del Tribunale di Palmi;
di revocare, nel merito, il decreto ingiuntivo opposto con rigetto della domanda avversaria;
in estremo subordine, di accoglierla nei limiti del giusto e del provato.
Radicatosi il contraddittorio, l'opposta ha eccepito di aver correttamente radicato la competenza in forza del contratto di somministrazione, con cui sarebbe stato pattiziamente individuato il Tribunale di Spoleto come foro esclusivo;
di aver pienamente provato la propria pretesa creditoria con la produzione in giudizio del contratto di somministrazione,
della fattura non pagata dall'opponente, della diffida ad adempiere;
che la fattura controversa sarebbe riferita ai dati di consumo corrispondenti alle rilevazioni fornite del Distributore del servizio -Società E-Distribuzione S.p.a.-.
Per i suesposti motivi ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di concedere, in via preliminare, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e di accertare, nel merito, l'infondatezza della domanda avversaria;
di rigettare, per l'effetto, l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 502/2023; in ogni caso, di condannare l'opponente al pagamento della somma ingiunta, ovvero al pagamento della diversa somma accertata nel corso del giudizio.
Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto all'udienza del
23.1.2024, la causa è stata istruita mediante le allegazioni e i documenti prodotti dalle parti ed
è stata trattenuta in decisione all'udienza del 9.12.2025.
*****
pagina 2 di 8 1. In primo luogo viene disattesa la richiesta dell'opponente di rinvio dell'udienza di rimessione della causa in decisione ai fini della concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
Non si ravvisa, infatti, il lamentato vulnus alla facoltà difensiva dell'opponente, atteso che il precedente istruttore, nel fissare l'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.,
aveva concesso termine per il deposito di sintetiche note scritte, da intendersi come memorie conclusive, tant'è che l'opponente ha depositato note conclusive di quattro pagine in data
11.6.2024.
Non è, d'altra parte, ravvisabile l'esigenza per l'opponente di replica alle difese della controparte, posto che l'opposta non ha depositato alcun atto dopo il deposito delle suddette note conclusive da parte dell'opponente.
2. L'eccezione di incompetenza territoriale proposta dall'opponente con riferimento al foro di Spoleto e con indicazione del Tribunale di Palmi quale foro competente ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c. è infondata e non merita accoglimento.
Va premesso in diritto che gli artt. 28 e 29 c.p.c. prevedono un'eccezione di carattere generale al principio della inderogabilità della competenza sancito all'art. 6 c.p.c., stabilendo che la competenza per territorio possa essere derogata per accordo delle parti, tranne nei casi di inderogabilità espressamente indicati dalla legge.
Pertanto, le parti, con accordo stipulato prima del processo, possono stabilire che, nel caso in cui sorgano delle controversie in ordine ad un determinato rapporto, la lite sia decisa da un
Giudice diverso da quello territorialmente competente secondo le regole ordinarie.
Il comma 2 dell'art. 29 c.p.c. precisa, poi, che l'accordo sulla competenza territoriale non attribuisce al Giudice designato competenza esclusiva, laddove ciò non sia espressamente stabilito;
come a dire che la volontà delle parti in questo senso debba emergere inequivocabilmente dalla clausola contrattuale.
Sul punto, la Cassazione ha in più occasioni chiarito come l'espressione inserita in una clausola contrattuale recante la formula “per qualsiasi controversia” sia inidonea a identificare un foro esclusivo, perché diretta soltanto ad individuare l'ambito oggettivo di applicabilità
pagina 3 di 8 del foro convenzionale e ritenendo, invece, necessario che l'esclusività del foro competente risulti espressamente dalla clausola convenzionale (Con le sentenze Sez. 3, ord. 5 giugno 2009
n. 13033 e Cass. Sez. 3, ord. 9 agosto 2007 n. 17449). E invero, secondo la dominante giurisprudenza di legittimità “la designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se
coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, non attribuisce a tale foro carattere di esclusività in
difetto di pattuizione espressa in tal senso, pattuizione che, pur non dovendo rivestire formule
sacramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, dovendo
per converso scaturire da una non equivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti ad
escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge” (Cass. Sez. 3, 18 maggio 2005 n. 10376
che si esprime sulla linea di Cass. Sez. 1, 15 febbraio 2001 n. 2214, Cass. Sez. 2, 15 maggio 1998
n. 4907 e Cass. Sez. 1, 27 marzo 1997 n. 2723; Cass. Sez. 6-2, ord. 4 settembre 2014 n. 18707).
Nel caso di specie nel fronte della Proposta di contratto per la fornitura di energia elettrica (All. 1, fascicolo monitorio), cui parte opponente ha aderito in data 24.10.2017 con apposita sottoscrizione (All. 2, fascicolo monitorio), si legge: “Le parti espressamente pattuiscono
come Foro competente in via esclusiva a decidere su ogni controversia dovesse insorgere tra il cliente e
in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto quello del Tribunale Controparte_1
di Spoleto, salvo per i clienti domestici per i quali si applicano le disposizioni di legge”; le parti hanno,
quindi, indicato un Giudice diverso da quello territorialmente competente quale foro
“esclusivo”, nel senso sopra indicato, per ogni controversia in ordine interpretazione/esecuzione del suddetto contratto (All. 1, fascicolo monitorio).
Ciò ricordato, nel caso di specie, la deroga alla competenza per territorio operata dall'accordo delle parti è validamente effettuata, in quanto la controversia oggetto del presente giudizio non rientra nell'ambito delle eccezioni contemplate dall'art. 28 (cause previste nei nn. 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 70, per i casi di esecuzione forzata, di opposizione alla stessa, di procedimenti cautelari e possessori, di procedimenti in camera di consiglio e per ogni altro caso in cui l'inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge); la deroga si riferisce ad uno o più affari determinati, ovvero alle controversie nascenti dal contratto medesimo;
la clausola, contenuta in una proposta di contratto predisposta dall'opposta,
pagina 4 di 8 risulta specificatamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1341, c. 2, c.c., in quanto al di sotto della stessa si rinviene la puntuale sottoscrizione dell'opponente, che, contrariamente a quanto al riguardo argomentato dall'opponente, non può ritenersi riferita al modulo nel suo complesso, essendo tale sottoscrizione seguita da altra sottoscrizione riferita alle condizioni contrattuali (doc. n. 1, all. ricorso monitorio).
Accertata dunque la validità della deroga convenzionale alla competenza per territorio, il
Tribunale ritiene che attraverso tale clausola le parti abbiano chiaramente indicato il foro di
Spoleto quale “foro convenzionale” ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 28 e 29 c.p.c., con ciò escludendo specificatamente la competenza di fori alternativi ex artt. 18, 19 e 20 c.p.c., ragione per cui l'eccezione di parte opponente è infondata e non merita accoglimento.
3. Parimenti infondata risulta l'eccezione di parte opponente relativa alla presunta infondatezza del diritto di credito azionato dall'opposta in sede monitoria.
In punto di diritto, si premette che secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (così
per tutte, da ultimo Cass. n. 15659/2011 per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una
obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno,
ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo
termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della
controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui
pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”; cfr. Cass. n.3373/2010; Cass. n.9351/2007; Cass.
n.1743/2007; Cass. n.20073/2004).
3.1. Sulla scorta dei suesposti principi, nel caso di specie, non è dato dubitare dell'assolvimento, da parte dell'opposta, all'onere probatorio su di sé gravante in qualità di creditore.
pagina 5 di 8 E infatti, seppur è vero che la fattura, stante la sua formazione unilaterale, può
rappresentare solo un mero indizio della stipulazione del contratto e dell'esecuzione della prestazione indicata, l'opposta già nella fase monitoria ha debitamente allegato la Proposta di contratto per la fornitura di energia elettrica sottoscritta dall'opponente (All. 1 - 2, fascicolo monitorio); la diffida ad adempiere del 26.1.2023 cui sono allegate le fatture riferite al contratto di somministrazione emesse a partire dal 13.11.2017, a riprova di una corretta esecuzione del contratto fino all'emissione della fattura oggetto del giudizio del 18.5.2022
(All. 10, fascicolo monitorio); la fattura che l'opposta ha posto a fondamento del decreto ingiuntivo (All. 3, fascicolo monitorio).
Di contro, per contrastare l'avversa domanda di pagamento, l'opponente non ha dimostrato il proprio adempimento all'obbligazione di pagamento del corrispettivo e non ha contestato la somministrazione di energia in proprio favore.
L'eccezione sul mancato assolvimento dell'onere probatorio dall'opponente è, dunque,
infondata.
3.2 L'opponente si è, poi, doluta della correttezza dei corrispettivi pretesi, per difetto del dettaglio relativo alle letture dei consumi, che dovrebbe consentire di verificare la quantità di energia fornita e la correttezza dei corrispettivi fatturati.
In realtà l'opposta ha fornito i file che consentono la ricostruzione dei consumi in contestazione e ha riportato puntualmente i relativi dati anche negli atti difensivi (cfr. doc. all.
comparsa di costituzione e risposta); l'opponente non ha, tuttavia, provato o, semplicemente,
allegato alcun elemento concreto da cui desumere che sarebbe errata la ricostruzione,
documentata dall'opposta, dei conteggi effettuati dal Distributore Società E-Distribuzione
S.p.a
Tali circostanze, unite all'assoluta genericità delle contestazioni, sono sufficienti a ritenere la correttezza dei consumi e dei corrispettivi fatturati e, quindi, la prova del quantum debeatur
del credito, aderendo il Tribunale ai principi espressi in materia dalla giurisprudenza di merito secondo cui:
pagina 6 di 8 - in tema di contratti di somministrazione di energia elettrica, la comunicazione dei consumi deve essere oggetto di specifica contestazione da parte dell'utente, il quale può far valere elementi idonei ad inficiare l'attendibilità delle misure comunicate dal distributore (ad esempio perché recanti dati tra loro obiettivamente incoerenti, o incoerenti con altri elementi da cui derivi l'obiettiva inattendibilità dei dati di misura registrati dal distributore). In
assenza, dette misure debbono reputarsi sufficienti a fondare la corrispondenza al dato reale dei consumi esposti in fattura (Tribunale Milano sez. XI, 06/07/2021, n. 5934);
- le bollette forniscono la prova dei consumi esposti, che ai sensi dell'art. 2697 c.c. è onere del creditore (ossia del gestore della somministrazione) provare, insieme al quantitativo di energia fornita;
ciò a meno che l'utente non contesti i consumi addebitatigli, nel qual caso il somministrante deve dimostrare la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato esposto nella fattura, mentre l'utente può superare la presunzione di veridicità della contabilizzazione dimostrando la reale quantità del consumo. Il debitore convenuto, a fonte della indicazione della controparte di specifici dati relativi ai consumi, non può limitarsi ad una contestazione meramente generica (Tribunale Cosenza sez. I, 10/02/2022, n. 231).
I principi ora richiamati conducono, in definitiva, a escludere che le contestazioni sollevate dall'opponente siano meritevoli di accoglimento, essendosi la parte limitata ad una allegazione di generica incomprensibilità dei dati ex adverso forniti, senza dimostrare quali siano stati i consumi reali ovvero in che termini la ricostruzione delle misure – ex adverso
eseguita tramite la verificata corrispondenza tra i consumi rilevati dal Distributore Società E-
Distribuzione S.p.a e quelli riportati nelle fatture (cfr. doc. citata) – sarebbe errata.
3.3. Da ultimo, così da fugare ogni ulteriore profilo di illegittimità delle somme dovute,
deve rilevarsi come non trovino riscontro le argomentazioni di parte opponente per cui la fattura oggetto del giudizio, costituendo il conguaglio di prestazioni risalenti a un lasso temporale compreso tra il 1.1.2018 e il 30.9.2019, si sostanzierebbe in una richiesta di pagamento tardiva.
Al riguardo viene osservato che tale generica allegazione non introduce una specifica eccezione di prescrizione.
pagina 7 di 8 4. Le motivazioni esposte conducono al rigetto dell'opposizione.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenuto conto del valore della causa, della semplicità della controversia e del mancato svolgimento, da parte dell'opposta, di attività
relativa alla fase decisionale.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge l'opposizione;
2) condanna, per l'effetto, l'opponente, in persona del sindaco p.t., al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, che liquida in € 4.925,00 per compensi, oltre a i.v.a.,
c.p.a. e spese generali del 15%.
Così deciso in Spoleto, il 22.12.2025
Il Giudice
TA ST
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