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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 25/03/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati:
Giuseppe Rini Presidente Maria Margiotta Giudice rel.
Daniele Salvatore Abbate Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 706/2024 degli affari civili contenziosi promosso da
(cf: ), nata a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Sergio Oliva, presso il cui studio, sito a Marineo in via Leonardo Sciascia n. 6., è elettivamente domiciliata RICORRENTE
e
(cf: , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dall' avv. Maurizio Di Marco, presso il cui studio, sito a Palermo in via G.F. Ingrassia n. 25, è elettivamente domiciliato RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO INTERVENIENTE NECESSARIO avente ad oggetto: separazione personale trasformata;
conclusioni delle parti: le parti hanno concluso a conclusioni congiunte, come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 7.2.2025 (cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.3.2024, premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio civile il 17.8.2004 a Marineo - trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 3, parte I, dell'anno 2004 - dal quale sono nati due figli ( il 9.2.2005, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e Persona_1
il 28.8.2008), chiedeva al Tribunale di pronunciare la separazione personale Persona_2 tra i coniugi, disponendo l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso il proprio domicilio e regolamentazione del diritto di visita paterno, l'assegnazione della casa coniugale, sita a Marineo in via Corleone n.27, in proprio favore, nonché di porre a carico del resistente l'obbligo di versarle la somma mensile di € 700,00, di cui € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli (€ 250,00 ciascuno), oltre a al 50% delle spese straordinarie, ed € 200,00 per sé. Nella memoria di costituzione depositata il 23.7.2024, si associava alla Controparte_1 domanda di separazione e di affidamento condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso la madre, chiedendo di porre a proprio carico unicamente l'obbligo di corrispondere al coniuge la somma mensile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore , deducendo che la ricorrente svolgeva lavoro occasionale non Per_2 regolarizzato e il figlio maggiorenne aveva intrapreso l'attività di apprendista meccanico.
Nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo, depositato in data 7.11.2024, compiutamente indicando le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi alla separazione personale, ossia l'affidamento condiviso della figlia minore, con collocazione prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno;
hanno altresì stabilito di porre a carico del resistente l'obbligo di versare mensilmente alla moglie la somma di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore e del figlio Giuseppe, maggiorenne ma economicamente autosufficiente (€ 250,00 ciascuno), oltre a al 50% delle spese straordinarie, nonché l'assegnazione della casa coniugale, sita a Marineo in via Corleone n. 27, alla ricorrente, che vi abiterà insieme ai figli. Con ordinanza del 28.11.2024, emessa in seguito alle note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 19.11.2024, con cui le stesse hanno congiuntamente dichiarato di riportarsi alle condizioni contenute nell'accordo depositato il 7.11.2024, chiedendo altresì il mutamento del rito, il Giudice designato ha rinviato la causa ex art. 473 bis.51 cpc, all'udienza del 7.2.2025. Nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza predetta, fissata per l'espletamento del tentativo di conciliazione, le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza, confermando la volontà di non volersi riconciliare e di addivenire alla separazione secondo le condizioni indicate nell'accordo depositato il 7.11.2024; con ordinanza dell'11.2.2025, la causa è stata dunque posta in decisione.
Orbene, ad avviso del Tribunale, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione personale dei coniugi alle condizioni compiutamente indicate dalle parti e che in questa sede devono intendersi integralmente richiamate e trascritte, avendo le stesse dato atto del venir meno della comunione materiale e spirituale.
Siffatte condizioni non sono contrarie al buon costume, né all'ordine pubblico, né all'interesse della prole.
In considerazione dei contenuti dell'accordo, non è necessario l'ascolto dei figli minori (art. 473 bis.4 cpc)
In considerazione della definizione del procedimento secondo l'accordo raggiunto dalle parti e dell'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello stato, le spese di lite vanno lasciate a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale omologa la separazione consensuale trasformata tra e Parte_1
alle condizioni di cui all'accordo conciliativo depositato il 7.11.2024, Controparte_1 confermate nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 7.2.2025, da intendersi qui integralmente richiamate;
dispone che le spese di lite siano lasciate a carico delle parti che le hanno anticipate.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369. Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente Maria Margiotta Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n.
24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal
Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati:
Giuseppe Rini Presidente Maria Margiotta Giudice rel.
Daniele Salvatore Abbate Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 706/2024 degli affari civili contenziosi promosso da
(cf: ), nata a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Sergio Oliva, presso il cui studio, sito a Marineo in via Leonardo Sciascia n. 6., è elettivamente domiciliata RICORRENTE
e
(cf: , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dall' avv. Maurizio Di Marco, presso il cui studio, sito a Palermo in via G.F. Ingrassia n. 25, è elettivamente domiciliato RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO INTERVENIENTE NECESSARIO avente ad oggetto: separazione personale trasformata;
conclusioni delle parti: le parti hanno concluso a conclusioni congiunte, come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 7.2.2025 (cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.3.2024, premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio civile il 17.8.2004 a Marineo - trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 3, parte I, dell'anno 2004 - dal quale sono nati due figli ( il 9.2.2005, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e Persona_1
il 28.8.2008), chiedeva al Tribunale di pronunciare la separazione personale Persona_2 tra i coniugi, disponendo l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso il proprio domicilio e regolamentazione del diritto di visita paterno, l'assegnazione della casa coniugale, sita a Marineo in via Corleone n.27, in proprio favore, nonché di porre a carico del resistente l'obbligo di versarle la somma mensile di € 700,00, di cui € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli (€ 250,00 ciascuno), oltre a al 50% delle spese straordinarie, ed € 200,00 per sé. Nella memoria di costituzione depositata il 23.7.2024, si associava alla Controparte_1 domanda di separazione e di affidamento condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso la madre, chiedendo di porre a proprio carico unicamente l'obbligo di corrispondere al coniuge la somma mensile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore , deducendo che la ricorrente svolgeva lavoro occasionale non Per_2 regolarizzato e il figlio maggiorenne aveva intrapreso l'attività di apprendista meccanico.
Nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo, depositato in data 7.11.2024, compiutamente indicando le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi alla separazione personale, ossia l'affidamento condiviso della figlia minore, con collocazione prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno;
hanno altresì stabilito di porre a carico del resistente l'obbligo di versare mensilmente alla moglie la somma di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore e del figlio Giuseppe, maggiorenne ma economicamente autosufficiente (€ 250,00 ciascuno), oltre a al 50% delle spese straordinarie, nonché l'assegnazione della casa coniugale, sita a Marineo in via Corleone n. 27, alla ricorrente, che vi abiterà insieme ai figli. Con ordinanza del 28.11.2024, emessa in seguito alle note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 19.11.2024, con cui le stesse hanno congiuntamente dichiarato di riportarsi alle condizioni contenute nell'accordo depositato il 7.11.2024, chiedendo altresì il mutamento del rito, il Giudice designato ha rinviato la causa ex art. 473 bis.51 cpc, all'udienza del 7.2.2025. Nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza predetta, fissata per l'espletamento del tentativo di conciliazione, le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza, confermando la volontà di non volersi riconciliare e di addivenire alla separazione secondo le condizioni indicate nell'accordo depositato il 7.11.2024; con ordinanza dell'11.2.2025, la causa è stata dunque posta in decisione.
Orbene, ad avviso del Tribunale, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione personale dei coniugi alle condizioni compiutamente indicate dalle parti e che in questa sede devono intendersi integralmente richiamate e trascritte, avendo le stesse dato atto del venir meno della comunione materiale e spirituale.
Siffatte condizioni non sono contrarie al buon costume, né all'ordine pubblico, né all'interesse della prole.
In considerazione dei contenuti dell'accordo, non è necessario l'ascolto dei figli minori (art. 473 bis.4 cpc)
In considerazione della definizione del procedimento secondo l'accordo raggiunto dalle parti e dell'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello stato, le spese di lite vanno lasciate a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale omologa la separazione consensuale trasformata tra e Parte_1
alle condizioni di cui all'accordo conciliativo depositato il 7.11.2024, Controparte_1 confermate nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 7.2.2025, da intendersi qui integralmente richiamate;
dispone che le spese di lite siano lasciate a carico delle parti che le hanno anticipate.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369. Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente Maria Margiotta Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n.
24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal
Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.